TRIB
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 27/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Giudice Dott. ssa Giovanna Maria Mossa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.497 del R.G.A.C. per l'anno 2024 e promossa da elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv. NONNIS GIANLUCA, che la rappresenta e la difende
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
elettivamente domiciliata in VIA CAPRERA, 8 CAGLIARI ,
[...]
presso lo studio dell'Avv CABBOI FRANCESCO, che la rappresenta e la difende
RESISTENTE
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali.
All'udienza dell'11/12/2024 il Giudice ha trattenuto in decisione la causa ex art 281 sexies cpc, sulle seguenti
CONCLUSIONI come da verbale dell'11/12/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto sponeva che: Parte_1
1 1 con la presentazione della domanda di aiuto/pagamento per gli anni 2014 e 2015, domanda rispettivamente n. 4471 5738884 e n. 471 5773005, aveva assunto un impegno in relazione alla Misura 214.2 “Difesa del suolo” del PSR Sardegna;
in relazione all'annualità 2014, l aveva Controparte_2
disposto una verifica sugli impegni e/o obblighi assunti e aveva predisposto quindi un controllo c/o l'azienda della ricorrente;
con provvedimento n. 0031492 del 16.06.2016, l aveva dichiarato la CP_1
decadenza totale per “mancanza della disponibilità giuridica della totalità dei terreni oggetto di impegno per la misura”, disponendo il conseguente recupero della somma di € 11.783.54.
Ciò premesso la ricorrente deduceva di aver proposto ricorso gerarchico avverso il detto provvedimento evidenziando che i terreni indicati nella domanda n
44715738884 erano in realtà condotti dalla stessa in virtù di regolare contratto di affitto concesso dalla madre a far data dal 26.1.2000.
Esponeva che, in esito al decesso della madre, nell'anno 2010, la ricorrente era diventata proprietaria dei fondi già oggetto del contratto di affitto con la conseguenza che la disponibilità giuridica dei terreni poteva ricondursi in termini di continuità alla
Pt_1
Per i motivi detti sosteneva che il provvedimento di decadenza era illegittimo e doveva essere revocato.
Si costituiva in giudizio Controparte_3
e contestava l'avversa domanda deducendo
[...]
che, in esito alla presentazione della domanda per l'annualità 2014 e 2015, in esito all'istruzione, era emerso che, con riferimento ai terreni nel comune di Stintino, la non aveva la disponibilità giuridica dei terreni per tutto il periodo per cui Pt_1
aveva assunto l'impegno.
Eccepiva in primo luogo l'incompetenza del Tribunale di Sassari per essere competente il Tribunale di Oristano in quanto aveva la sede legale in CP_1
Oristano.
2 1 Nel merito deduceva che la materia era disciplinata dal Bando, annualità 2014, del
P.S.R. 2007-2013, tipo di intervento Misura 214 – Azione 2 “Difesa del suolo” e che in particolare al paragrafo 5 era detto, che “Il periodo di impegno per l'Azione 214.2
– Difesa del suolo è di 6 anni” con decorrenza “dal 17 giugno 2014 al 16 giugno
2020”;
- al paragrafo 6.3 (pag.8 di 21), che “La superficie aziendale ammessa a premio dovrà essere giuridicamente disponibile per l'intero periodo d'impegno. A tal fine è consentito, durante il periodo d'impegno, il rinnovo dei titoli che ne attestano la disponibilità”.
Secondo le allegazioni della resistente, in forza delle norme citate, per poter beneficiare del contributo, la avrebbe dovuto avere la disponibilità giuridica Pt_1
dei terreni indicati nella domanda dal 17.1.2014 al 16.6.2020.
In esito all'istruttoria era emerso che la prima annualità di impegno (anno 2014) era regolare perché il contratto di affitto era vigente, mentre, quanto al 2015 era emerso che il contratto scadeva il 10.11.2015 non garantendo la disponibilità per l'intera annualità.
La comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, inviato il 24 maggio
2016, aveva il precipuo scopo di consentire alla ditta di partecipare al procedimento, con contestuale possibilità per la stessa di regolarizzare il titolo di conduzione entro la data di scadenza dell'annualità 2015, fissata nel 16 giugno 2016.
Poiché ciò non era stato fatto si doveva concludere che la non aveva avuto la Pt_1
disponibilità dei fondi per l'intero periodo prescritto e che, correttamente, era stato emesso il provvedimento che aveva stabilito la decadenza per le annualità diverse dal
2014.
Esponeva che la stessa aveva riconosciuto di non aver partecipato al CP_1 Pt_1
procedimento di decadenza poiché, non avendo consultato la posta elettronica, non aveva potuto presentare tempestive osservazioni.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
3 1 contestava la fondatezza dell'eccezione di incompetenza richiamando l'art 19 Pt_1
cpc che, regolando il foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute, non escludeva l'applicazione dei fori facoltativi di cui all'art 20 cpc per le cause relative a diritti di obbligazione e sosteneva che, essendo l'obbligazione sorta a Sassari e dovendo essere adempiuta a Sassari, la competenza doveva essere riconosciuta al Tribunale di Sassari.
In diritto
Va in primo luogo dichiarata la competenza del giudice adito in forza dell'art 20 cpc.
Il diritto di credito è sorto in esito al provvedimento di decadenza emesso dall'ufficio di Sassari, sulla cui competenza non è stato eccepito alcunchè. CP_1
Nel merito
L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
Si deve precisare in primo luogo che, come confermato dalle parti all'udienza del
19.12.2024, l'annualità 2014 è stata erogata da che ha anche provveduto al suo CP_1
recupero, mentre le successive annualità non sono state erogate.
Quanto all'eccezione di inammissibilità della nuova domanda proposta da che CP_1
ha rilevato la tardività della nuova domanda proposta con le memorie conclusionali del 16.12.2024, si rileva quanto segue.
Con la memoria ex art 171 ter cpc aveva precisato le conclusioni Parte_1
chiedendo che il tribunale accertasse che la predetta aveva rispettato gli obblighi assunti con la domanda di impegno di cui al presente giudizio e, in particolare, che aveva garantito la disponibilità giuridica della totalità dei terreni;
previo annullamento del provvedimento di decadenza e di ogni altro consequenziale, condannasse l'agenzia all'integrale risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente diretti e indiretti che quantificava in euro 11.783,54 disponendo la liquidazione della domanda di aiuto per l'anno 2015.
Con la memoria autorizzata del 16.12.2024 la chiedeva che, previo Pt_1
accertamento del proprio regolare adempimento, il giudice condannasse al CP_1
4 1 pagamento dell'importo di euro 11.783,54 in forza dell'impegno assunto in relazione alla Misura 214.2 “Difesa del suolo” relativa alla domanda n 44715738884; condannasse al pagamento delle somme relative alla domanda di aiuto n. 471 CP_1
5773005, relativa all'annualità 2015.
Si deve dunque rilevare che, con riferimento alle somme per l'annualità 2014, il titolo della domanda di condanna sia mutato.
E infatti, a fronte di una richiesta di risarcimento proposta nella prima memoria di precisazione delle conclusioni, nelle memorie del 16.12.2024 l'attrice chiede che sia condannata all'adempimento dell'obbligo assunto. CP_1
Tale ultima domanda, dunque, deve essere dichiarata nuova e come tale tardiva e, per l'effetto dovrà essere dichiarata inammissibile.
***
Quanto alla domanda di risarcimento relativa all'annualità 2014.
E 'provato per documenti che con la domanda n …884 l'odierna attrice ha assunto gli impegni ivi meglio indicati e che, in esito alla dichiarazione di decadenza, ha precisato che i terreni, nella loro totalità, erano sempre stati nella sua disponibilità giuridica in forza del contratto di affitto del 27.1.2000 intervenuto tra la e la Pt_1
propria madre con scadenza al 10.11.2025 e che, in ogni caso, in seguito al decesso della (madre dell'attirce) la era diventata proprietaria dei beni Persona_1 Pt_1
già oggetto del contratto di affitto.
Tale considerazione non è fondata.
E infatti i terreni indicati nella domanda oggetto del presente giudizio sono quelli di cui al contratto di affitto che è intervenuto tra e la madre nonché Pt_1 Persona_1
la sorella . Parte_2
Dall'esame del contratto di affitto si deprende che alcuni dei terreni concessi alla erano in proprietà della madre ma altri erano in comproprietà tra e Pt_1 Per_1
e segnatamente i fondi distinti al foglio 78 mapp.li 35-6-29-30-31- Parte_2
32.
5 1 Nella domanda la si è impegnata mantenere la disponibilità giuridica dei Pt_1
fondi già in proprietà della madre ma anche di quelli in (com)proprietà della sorella e, in particolare dei terreni distinti al foglio 78 mapp.li nn6-29-31-32.
Dalle precedenti considerazioni discende che, se è vero che quanto ai terreni in proprietà della madre si può sostenere che la abbia mantenuto la disponibilità Pt_1
giuridica, sebben con titolo differente (cioè la proprietà e non il contratto di affitto), altrettanto non può sostenersi con riferimento ai terreni in (com)proprietà della sorella per i quali, in seguito alla scadenza del contratto di affitto, ha perso la disponibilità.
Alle medesime conclusioni si giunge con riferimento alla domanda per il 2015.
Tutto ciò premesso, accertato che l'attrice non ha mantenuto la disponibilità giuridica su tutti i terreni indicati nelle domande, rigetta la domanda.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza;
rigetta la domanda proposta da . Parte_1
Condanna l'attrice a rifondere, in favore della convenuta, le spese processuali che si liquidano come di seguito indicato:
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Fase decisionale, valore minimo: € 851,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 2.540,00, oltre spese Iva e Cpa come per legge.
Sassari li, 27.1.2025.
IL GIUDICE
6 1 (Dott. G.M.Mossa)
7 1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Giudice Dott. ssa Giovanna Maria Mossa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.497 del R.G.A.C. per l'anno 2024 e promossa da elettivamente domiciliato presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv. NONNIS GIANLUCA, che la rappresenta e la difende
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
elettivamente domiciliata in VIA CAPRERA, 8 CAGLIARI ,
[...]
presso lo studio dell'Avv CABBOI FRANCESCO, che la rappresenta e la difende
RESISTENTE
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali.
All'udienza dell'11/12/2024 il Giudice ha trattenuto in decisione la causa ex art 281 sexies cpc, sulle seguenti
CONCLUSIONI come da verbale dell'11/12/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto sponeva che: Parte_1
1 1 con la presentazione della domanda di aiuto/pagamento per gli anni 2014 e 2015, domanda rispettivamente n. 4471 5738884 e n. 471 5773005, aveva assunto un impegno in relazione alla Misura 214.2 “Difesa del suolo” del PSR Sardegna;
in relazione all'annualità 2014, l aveva Controparte_2
disposto una verifica sugli impegni e/o obblighi assunti e aveva predisposto quindi un controllo c/o l'azienda della ricorrente;
con provvedimento n. 0031492 del 16.06.2016, l aveva dichiarato la CP_1
decadenza totale per “mancanza della disponibilità giuridica della totalità dei terreni oggetto di impegno per la misura”, disponendo il conseguente recupero della somma di € 11.783.54.
Ciò premesso la ricorrente deduceva di aver proposto ricorso gerarchico avverso il detto provvedimento evidenziando che i terreni indicati nella domanda n
44715738884 erano in realtà condotti dalla stessa in virtù di regolare contratto di affitto concesso dalla madre a far data dal 26.1.2000.
Esponeva che, in esito al decesso della madre, nell'anno 2010, la ricorrente era diventata proprietaria dei fondi già oggetto del contratto di affitto con la conseguenza che la disponibilità giuridica dei terreni poteva ricondursi in termini di continuità alla
Pt_1
Per i motivi detti sosteneva che il provvedimento di decadenza era illegittimo e doveva essere revocato.
Si costituiva in giudizio Controparte_3
e contestava l'avversa domanda deducendo
[...]
che, in esito alla presentazione della domanda per l'annualità 2014 e 2015, in esito all'istruzione, era emerso che, con riferimento ai terreni nel comune di Stintino, la non aveva la disponibilità giuridica dei terreni per tutto il periodo per cui Pt_1
aveva assunto l'impegno.
Eccepiva in primo luogo l'incompetenza del Tribunale di Sassari per essere competente il Tribunale di Oristano in quanto aveva la sede legale in CP_1
Oristano.
2 1 Nel merito deduceva che la materia era disciplinata dal Bando, annualità 2014, del
P.S.R. 2007-2013, tipo di intervento Misura 214 – Azione 2 “Difesa del suolo” e che in particolare al paragrafo 5 era detto, che “Il periodo di impegno per l'Azione 214.2
– Difesa del suolo è di 6 anni” con decorrenza “dal 17 giugno 2014 al 16 giugno
2020”;
- al paragrafo 6.3 (pag.8 di 21), che “La superficie aziendale ammessa a premio dovrà essere giuridicamente disponibile per l'intero periodo d'impegno. A tal fine è consentito, durante il periodo d'impegno, il rinnovo dei titoli che ne attestano la disponibilità”.
Secondo le allegazioni della resistente, in forza delle norme citate, per poter beneficiare del contributo, la avrebbe dovuto avere la disponibilità giuridica Pt_1
dei terreni indicati nella domanda dal 17.1.2014 al 16.6.2020.
In esito all'istruttoria era emerso che la prima annualità di impegno (anno 2014) era regolare perché il contratto di affitto era vigente, mentre, quanto al 2015 era emerso che il contratto scadeva il 10.11.2015 non garantendo la disponibilità per l'intera annualità.
La comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, inviato il 24 maggio
2016, aveva il precipuo scopo di consentire alla ditta di partecipare al procedimento, con contestuale possibilità per la stessa di regolarizzare il titolo di conduzione entro la data di scadenza dell'annualità 2015, fissata nel 16 giugno 2016.
Poiché ciò non era stato fatto si doveva concludere che la non aveva avuto la Pt_1
disponibilità dei fondi per l'intero periodo prescritto e che, correttamente, era stato emesso il provvedimento che aveva stabilito la decadenza per le annualità diverse dal
2014.
Esponeva che la stessa aveva riconosciuto di non aver partecipato al CP_1 Pt_1
procedimento di decadenza poiché, non avendo consultato la posta elettronica, non aveva potuto presentare tempestive osservazioni.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
3 1 contestava la fondatezza dell'eccezione di incompetenza richiamando l'art 19 Pt_1
cpc che, regolando il foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute, non escludeva l'applicazione dei fori facoltativi di cui all'art 20 cpc per le cause relative a diritti di obbligazione e sosteneva che, essendo l'obbligazione sorta a Sassari e dovendo essere adempiuta a Sassari, la competenza doveva essere riconosciuta al Tribunale di Sassari.
In diritto
Va in primo luogo dichiarata la competenza del giudice adito in forza dell'art 20 cpc.
Il diritto di credito è sorto in esito al provvedimento di decadenza emesso dall'ufficio di Sassari, sulla cui competenza non è stato eccepito alcunchè. CP_1
Nel merito
L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
Si deve precisare in primo luogo che, come confermato dalle parti all'udienza del
19.12.2024, l'annualità 2014 è stata erogata da che ha anche provveduto al suo CP_1
recupero, mentre le successive annualità non sono state erogate.
Quanto all'eccezione di inammissibilità della nuova domanda proposta da che CP_1
ha rilevato la tardività della nuova domanda proposta con le memorie conclusionali del 16.12.2024, si rileva quanto segue.
Con la memoria ex art 171 ter cpc aveva precisato le conclusioni Parte_1
chiedendo che il tribunale accertasse che la predetta aveva rispettato gli obblighi assunti con la domanda di impegno di cui al presente giudizio e, in particolare, che aveva garantito la disponibilità giuridica della totalità dei terreni;
previo annullamento del provvedimento di decadenza e di ogni altro consequenziale, condannasse l'agenzia all'integrale risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente diretti e indiretti che quantificava in euro 11.783,54 disponendo la liquidazione della domanda di aiuto per l'anno 2015.
Con la memoria autorizzata del 16.12.2024 la chiedeva che, previo Pt_1
accertamento del proprio regolare adempimento, il giudice condannasse al CP_1
4 1 pagamento dell'importo di euro 11.783,54 in forza dell'impegno assunto in relazione alla Misura 214.2 “Difesa del suolo” relativa alla domanda n 44715738884; condannasse al pagamento delle somme relative alla domanda di aiuto n. 471 CP_1
5773005, relativa all'annualità 2015.
Si deve dunque rilevare che, con riferimento alle somme per l'annualità 2014, il titolo della domanda di condanna sia mutato.
E infatti, a fronte di una richiesta di risarcimento proposta nella prima memoria di precisazione delle conclusioni, nelle memorie del 16.12.2024 l'attrice chiede che sia condannata all'adempimento dell'obbligo assunto. CP_1
Tale ultima domanda, dunque, deve essere dichiarata nuova e come tale tardiva e, per l'effetto dovrà essere dichiarata inammissibile.
***
Quanto alla domanda di risarcimento relativa all'annualità 2014.
E 'provato per documenti che con la domanda n …884 l'odierna attrice ha assunto gli impegni ivi meglio indicati e che, in esito alla dichiarazione di decadenza, ha precisato che i terreni, nella loro totalità, erano sempre stati nella sua disponibilità giuridica in forza del contratto di affitto del 27.1.2000 intervenuto tra la e la Pt_1
propria madre con scadenza al 10.11.2025 e che, in ogni caso, in seguito al decesso della (madre dell'attirce) la era diventata proprietaria dei beni Persona_1 Pt_1
già oggetto del contratto di affitto.
Tale considerazione non è fondata.
E infatti i terreni indicati nella domanda oggetto del presente giudizio sono quelli di cui al contratto di affitto che è intervenuto tra e la madre nonché Pt_1 Persona_1
la sorella . Parte_2
Dall'esame del contratto di affitto si deprende che alcuni dei terreni concessi alla erano in proprietà della madre ma altri erano in comproprietà tra e Pt_1 Per_1
e segnatamente i fondi distinti al foglio 78 mapp.li 35-6-29-30-31- Parte_2
32.
5 1 Nella domanda la si è impegnata mantenere la disponibilità giuridica dei Pt_1
fondi già in proprietà della madre ma anche di quelli in (com)proprietà della sorella e, in particolare dei terreni distinti al foglio 78 mapp.li nn6-29-31-32.
Dalle precedenti considerazioni discende che, se è vero che quanto ai terreni in proprietà della madre si può sostenere che la abbia mantenuto la disponibilità Pt_1
giuridica, sebben con titolo differente (cioè la proprietà e non il contratto di affitto), altrettanto non può sostenersi con riferimento ai terreni in (com)proprietà della sorella per i quali, in seguito alla scadenza del contratto di affitto, ha perso la disponibilità.
Alle medesime conclusioni si giunge con riferimento alla domanda per il 2015.
Tutto ciò premesso, accertato che l'attrice non ha mantenuto la disponibilità giuridica su tutti i terreni indicati nelle domande, rigetta la domanda.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza;
rigetta la domanda proposta da . Parte_1
Condanna l'attrice a rifondere, in favore della convenuta, le spese processuali che si liquidano come di seguito indicato:
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Fase decisionale, valore minimo: € 851,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 2.540,00, oltre spese Iva e Cpa come per legge.
Sassari li, 27.1.2025.
IL GIUDICE
6 1 (Dott. G.M.Mossa)
7 1