CA
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 5407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5407 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere rel.
3) dott. Antonio Quaranta Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2777/2023 R.G. vertente
T R A
(cod. fisc. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Federica Lambiase (cod. fisc. ), giusta C.F._2 mandato in calce all'atto introduttivo di riassunzione dalla Cassazione 8.6.2023, presso la quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Cuma n°28 nonché presso il domicilio digitale del difensore all'indirizzo pec:
a cui si chiede formalmente che Email_1 siano inviate comunicazioni e/o notificazioni. APPELLANTE
E (P. IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico, legale rapp.te p.t., Controparte_2
con sede in Castellammare di Stabia (NA), alla Via Marconi, 87,
[...] rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Girolamo Sarnelli (Cod. Fisc. – CodiceFiscale_3 numero di fax: 081/7646417 - P.E.C.:
ed elett.te domiciliata presso il Email_2 suo Studio in Napoli, alla Via Cesario Console n. 3; APPELLATA NONCHE'
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_3
), ed ivi residente a[...], e CodiceFiscale_4 CP_4
nata a [...] il [...] (C.F.
[...] C.F._5
) ed ivi residente al corso Umberto I°, 4, quale erede di
[...] Per_1
nato a [...] il [...] e deceduto in Sorrento
[...]
(NA) il 1° ottobre 2024, rappresentati e difesi, con procure poste su fogli separati materialmente congiunti alla comparsa di
1 costituzione, dall'avv. Roberto De Cataldis (C.F. ) del CodiceFiscale_6
Foro di Salerno, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore, in Salerno al corso Vittorio Emanuele, 143. Ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., il costituito difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni a mezzo fax al n. 1782722232 o a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
.salerno.it. APPELLATI Email_3 CP_5
E (società conferitaria dell'intero complesso aziendale di Lloyd CP_6
Adriatico S.p.A.), P. I.V.A. , in persona del procuratore speciale, P.IVA_2 dott. domiciliato per la carica presso la sede sociale in 20145 Controparte_7
- Milano alla Piazza Tre Torri n. 3 (già Trieste, Largo Ugo Irneri n. 1), elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Carlo Poerio n. 89/A, presso lo studio dell'avv. Luca Calamita (CF , che la rappresenta e C.F._7 difende in giudizio giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta (separata in telematico), il quale indica ai sensi e per gli effetti della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione, la ricezione, nonché la comunicazione o notificazione in forma telematica dei documenti informatici, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale la detta parte elegge Email_4 domicilio digitale;
APPELLATA NONCHE'
residente in [...], Controparte_8 rappresentato e difeso dall'avv. US Talò (c.f. ) e CodiceFiscale_8 dall'avv. Salvatore Di Carluccio (c.f. giusta procura in C.F._9 calce alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Napoli alla via Tino di Camaino,9. I procuratori costituiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, ult. co., c.p.c., dichiarano che le comunicazioni potranno essere eseguite a mezzo telefax al n° 0815512155, ovvero a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: E legalmail. e Email_5 Email_7
APPELLATO E
via Nicotera n°80, CO SE (Na), Controparte_9
(cod. fisc. ), in persona dell'amministratore pro tempore, avv. P.IVA_3
US QU, rappresentato e difeso dall'avv. Federica Lambiase (cod. fisc.
), giusta mandato in calce all'atto di intervento C.F._2
10.11.2023 e verbale di nomina 26.10.2023, elettivamente domiciliato presso il difensore in Napoli, alla via Cuma n°28, nonché presso il domicilio digitale del
2 difensore all'indirizzo pec: a cui Email_1 si chiede formalmente che siano inviate comunicazioni e/o notificazioni. OPPONENTE IN PRIMO GRADO
OGGETTO: rinvio dalla Cassazione civile disposto con sentenza n. 7967/2023, in tema di contratto di appalto.
CONCLUSIONI: l'avv. Federica Lambiase per : Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita accogliere integralmente le richieste di cui all'atto di appello 18-6-2013 ed al ricorso per Cassazione 2-2-2017 e tutte quelle formulate nel processo, a partire dagli atti di primo grado ed alla comparsa di costituzione in appello 14/19-5-2014, condannando chi di ragione tra gli appellati ai richiesti importi, con vittoria di spese e onorari dell'intero giudizio, nonché ulteriori spese sostenute ed ai rimborsi delle somme indebitamente percepite oltre il contrattualmente dovuto”. L'avv. Girolamo Sarnelli per Controparte_1
“dichiarare inammissibile l'intervento adesivo volontario del CP_9
e, per l'effetto, condannare quest'ultimo alla refusione delle spese
[...] di lite in favore di accogliere la domanda di Controparte_1 pagamento del saldo dei lavori ancora dovuto alla e, Controparte_1 per l'effetto, condannare la Signora al pagamento in Parte_1 favore della della somma di competenza della Controparte_1 medesima condomina sul totale dovuto dal NI (come da prospetto riepilogativo delle singole quote redatto dall'attuale Amm.re p.t. ed allegato in atti) ovvero della diversa somma di cui dovesse risultare comunque debitrice per le medesime causali, oltre interessi di mora al tasso del prime rate bancario, convenuto con la scrittura privata del 18.6.2002 e fino all'effettivo soddisfo, o in subordine quelli di cui al D. Lgs. 231/2002, o in ulteriore subordine quelli legali, oltre rivalutazione monetaria;
rigettare le domande riconvenzionali riproposte dall'appellante nel presente giudizio, perché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto oltre che temerarie e pretestuose;
in applicazione del principio della soccombenza da applicarsi in considerazione dell'esito globale del processo, condannare la Signora
[...]
al rimborso delle spese processuali relative al giudizio di Parte_1 cassazione, al presente giudizio di rinvio nonché ai precedenti gradi di giudizio (cfr. Cass. 18.06.2003, n.9690; Cass. 30.11.2005, n.26084).”. L'Avv. Roberto De Cataldis per e Controparte_3 Controparte_4
“1) In via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione in capo alla sig.ra
ad agire nell'interesse del condominio di via Nicotera, 80, Parte_1
CO SE (NA) per tutti i motivi esposti al paragrafo 1) della presente
3 comparsa. 2) Sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile l'intervento Co volontario svolto dal condominio “ ” di via Nicotera, 80, CO CP_9
SE (NA). 3) Rigettare il proposto gravame, con particolare riguardo ai motivi afferenti alla posizione processuale dell'Arch. e Persona_1 dell'Ing. . 4) In via gradata, rigettare tutte le domande Controparte_3 proposte nei confronti dei concludenti perché infondate in fatto ed in diritto, nonché sfornite di qualsivoglia supporto probatorio, confermando, altresì, l'importo dei compensi spettanti ai professionisti come determinato dalla sentenza n. 4339/2016 della Corte di Appello di Napoli. 5) In via ancor più gradata e per la ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avanzate nei confronti del concludente , dichiarare l' Parte_2 CP_6 già Lloyd Adriatico s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., quale compagnia di assicurazione dello stesso per responsabilità civile verso terzi, tenuta a garantire il proprio assicurato per qualunque somma sia condannato a pagare a titolo di danni arrecati a terzi e, pertanto, condannare l'indicata compagnia di assicurazione al pagamento in favore dell'Ing. Controparte_3 di tutte quelle somme, anche a titolo di spese legali, il cui versamento fosse posto a carico dello stesso in dipendenza dell'accoglimento delle domande nei suoi confronti avanzate. 6) Condannare la sig.ra al Parte_1 pagamento di spese ed onorario del presente giudizio, con attribuzione all'Avv. Roberto De Cataldis, anticipante.”. L'avv. Luca Calamita per CP_6
“l'On.le Collegio adito voglia: 1) rigettare la domanda di manleva formulata dall'appellante in riassunzione nei confronti dell'ing. , in Controparte_3 quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti;
2) in via estremamente gradata, limitare un'eventuale statuizione di condanna della comparente compagnia assicurativa (in manleva dell'ing. CP_3
e con esclusione di quella parte di responsabilità che gli possa derivare
[...] in via solidale dal rapporto con altri professionisti) al giusto ed al dovuto, il tutto entro il limite del massimale contrattuale della polizza Lloyd Adriatico 78451284, pari ad € 387.342,67 (1/4 del massimale di € 1.549.370,70, cfr. art. 2 lett. B Condizioni di Assicurazione), tenuto conto – altresì – dello scoperto contrattuale pari al 10% dell'importo di ogni sinistro (art. 2 lett. B Condizioni di Assicurazione) con il minimo assoluto di € 516,46 e con il massimo di € 2.582,28; 3) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio di riassunzione.”. Gli avv. US Talò e Salvatore Di Carluccio per : “In via Controparte_8 preliminare dichiarare il passaggio in giudicato dalla domanda di manleva essendo la stessa dichiara assorbita in dalla Corte di cassazione e non essendo stata espressamente riproposta nell'appello in riassunzione. Nel merito
4 rigettare in ogni caso la domanda proposta in danno del signor , essendo CP_8 stata esplicitamente esclusa dalla Suprema Corte la natura di atto transattivo del documento sottoscritto dallo stesso, e quindi di obblighi pecuniari scaturenti a carico dei dell'appellante e degli altri Condomini da tale documento di chiusura contabilità. Con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio con attribuzione”. Svolgimento del processo L'impresa edile ottenne nel 2004 un decreto Controparte_1 ingiuntivo (n. 100/2004, per €. 302.331,19) nei confronti del
[...]
a titolo di compenso a saldo per l'appalto dei Controparte_10 lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento funzionale e restauro conservativo al fabbricato condominiale. Separato decreto ingiuntivo (n. 179/2005) ottennero, nel 2005, i due Direttori dei Lavori, l'ingegnere (per €.91.723,39) e l'architetto Controparte_3
(per €. 88.322,34) a titolo di compenso professionale. Persona_1
I due giudizi di opposizione proposti dal NI debitore vennero riuniti dal Tribunale di Torre Annunziata sez. dist. Di Sorrento che, con sentenza n. 86/2013, rigettò l'opposizione del avverso il decreto ingiuntivo n. CP_9
100/2004 emesso su ricorso del , omettendo però di provvedere CP_9 sull'altra opposizione. Con sentenza n. 4339/2016, resa pubblica il 7.12.2016, la Corte d'Appello di Napoli, adita dai condomini e (in proprio e Parte_1 Parte_3 nella qualità di procuratore di ), cosi provvedeva: Persona_2
1) ha rigettato l'appello principale e quello adesivo (spiegato dai condomini
, e ) contro la Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 sentenza di primo grado che aveva deciso sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 100/2004 ottenuto dall' Controparte_11
2) ha rigettato la domanda di manleva proposta dal nei CP_9 confronti dell'ex amministratore e dei Direttori dei Lavori CP_12
e Controparte_13 Persona_1
3) ha dichiarato assorbita la domanda di garanzia spiegata dall'ing. CP_3 nei confronti del proprio assicuratore;
ha rigettato la domanda di risarcimento danni proposta dall'ing. contro il;
CP_3 CP_9
4) in parziale accoglimento dell'appello, anche incidentale, proposto contro la sentenza di primo grado in relazione all'omessa pronunzia sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 179/2005 ottenuto dai due Direttori dei Lavori, ha revocato lo stesso e condannato il a pagare la minor somma di €. CP_9
71.149,84 in favore dei due tecnici, oltre accessori e interessi;
ha poi regolato dettagliatamente le spese del giudizio tra le varie parti.
5 Avverso tale sentenza, proponeva ricorso per Cassazione Parte_1 definito con sentenza n. 7967/2023 e pubblicata il 20.3.2023 con la quale la Suprema Corte di cassazione ha: accolto il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo di ricorso;
dichiarato assorbiti i restanti motivi;
cassato la sentenza impugnata rinviando alla Corte d'Appello di Napoli anche in ordine al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
Con citazione in riassunzione dell'9.6.23, chiamava in Parte_1 giudizio la , Controparte_14 Persona_1 Controparte_3
(a sua volta chiamata in giudizio dall'assicurato ) e CP_6 CP_3
riportandosi a quanto sostenuto nell'atto di appello del CP_12
18.6.2013.
Si costituivano gli appellati formulando le rispettive conclusioni. Con atto del 10.11.23, il spiegava intervento Controparte_9 adesivo volontario all'appello in riassunzione proposto da Parte_1 aderendo e facendo proprie le relative conclusioni. A seguito del decesso di avvenuto l'1.10.2024 e dichiarato Persona_1 dal difensore costituito, la Corte, con ordinanza del 22 novembre 2024, dichiarava l'interruzione del processo. Con ricorso dell'11 dicembre 2024, in pari data depositato, la Parte_1 provvedeva alla riassunzione del giudizio. Ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza erano notificati in data 8 gennaio 2025. Con comparsa del 30 gennaio 2025, depositata il successivo 31, CP_4
quale erede del defunto e si
[...] Persona_1 Controparte_3 costituivano facendo proprie tutte le difese, deduzioni, eccezioni e conclusioni svolte nei precedenti scritti. All'udienza del 14 febbraio 2025, precisate le conclusioni in epigrafe, la causa è stata riservata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Motivi della decisione Questioni preliminari. In primo luogo, deve essere respinta l'eccezione, sollevata da e CP_3
relativa al difetto di legittimazione di ad agire Per_1 Parte_1 nell'interesse del condominio. Infatti, “L'azione a tutela di un diritto comune, come l'impugnativa di una sentenza di condanna emessa nei confronti dell'intero può essere esercitata anche da un singolo condomino, CP_9 senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei condomini non appellanti, né intervenienti in appello e senza che ciò determini passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti di quest'ultimi, dato che l'interesse per il quale il singolo agisce è comune a tutti i condomini,
6 dovendo in tal caso ravvisarsi nei rapporti fra i condomini una forma di rappresentanza reciproca, attribuita a ciascuno di una legittimazione sostitutiva nascente dal fatto che ogni compartecipe non può tutelare il proprio diritto senza necessariamente e contemporaneamente difendere l'analogo diritto degli altri.” (Cassazione civile sez. II, 21/06/1993, n.6856). Né risulta pertinente il richiamo alla pronuncia della Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 11/04/2022, n. 11606 che concerne una fattispecie diversa da quella in esame e, cioè, l'azione di garanzia per vizi la cui natura personale (competendo esclusivamente al proprietario del bene che abbia subito danni) è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza. Alla luce delle considerazioni appena svolte, deve essere respinta anche l'eccezione di inammissibilità dell'intervento adesivo volontario del
[...]
con le precisazioni che seguono. Controparte_9
In primo luogo, non appare pertinente il richiamo al precedente di cui Cass. Civ. n. 10750 del 2002 che attiene ad una fattispecie particolare laddove, in una causa scindibile, le parti che si erano costituite in primo grado avevano proposto una sorta di appello incidentale a seguito dell'appello proposto da altra parte soccombente in primo grado. Non può dubitarsi, tuttavia, che, nella presente controversia, il non CP_9 sia affatto un terzo dal momento che, nel primo grado, è stato parte del giudizio e anche nel prosieguo del processo è stato comunque rappresentato dai condomini che hanno agito a tutela dell'interesse comune. Tale intervento, quindi, più correttamente, deve essere qualificato come costituzione in giudizio di una delle parti ai sensi dell'art. 293 c.p.c. che consente alla parte rimasta contumace anche nel precedente grado del giudizio di costituirsi nel successivo fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione. Neppure può tenersi conto delle scritture private prodotte dalla Controparte_1 con la comparsa conclusionale nel giudizio di rinvio attestanti accordi transattivi intervenuti, nel 2013, tra l'appellata ed alcuni condomini. Si tratta, infatti, di documenti depositati tardivamente ai sensi dell'art. 345 c.p.c., giacché non furono prodotti, benché preesistenti, con l'atto di appello e a maggior ragione non producibili dopo la rimessione della causa in decisione nel giudizio di rinvio.
Nel merito. La prima questione attiene alla sussistenza della legittimazione passiva del condominio a fronte di un'ingiunzione ottenuta da un appaltatore al quale sono stati commissionati lavori, non soltanto relativi alle parti comuni dell'edificio, ma anche alle proprietà individuali. Cassata la sentenza di questa Corte che aveva ritenuto sussistente, nella fattispecie in esame, tale legittimazione 7 passiva attraverso il richiamo all'istituto del mandato senza rappresentanza, occorre soffermarsi sugli accordi intervenuti tra le parti muovendo dal senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate. L'art. 7 del contratto recita
“non vi è solidarietà passiva tra i condomini nel rapporti condominio - impresa per quanto riguarda non le opere di consolidamento strutturale di comune interesse, ma le opere interne di rifinitura di competenza del singolo condomino, per cui eventuale inadempimento pro quota nei pagamenti dei singoli S.A.L. o dei saldi finali legittimerà l'appaltatore ad agire direttamente ed esclusivamente nei confronti del singolo inadempiente”. La volontà delle parti ha, dunque, inequivocabilmente escluso la possibilità per l'appaltatore di agire direttamente contro il condominio per conseguire il compenso per i lavori riguardanti le proprietà individuali. Né, stante la chiarezza del tenore letterale del contratto, vi sono argomenti per attribuire allo stesso un significato diverso da quello proprio delle espressioni utilizzate. Del resto, a conforto dell'inesistenza di un mandato senza rappresentanza tale da attribuire al la legittimazione passiva, depone anche l'esame del CP_9 verbale assembleare del 22.7.2000 che inseriva nel contratto, all'art 7, la clausola sul pagamento appena richiamata con conseguente assunzione diretta di responsabilità da parte di tutti i condomini.
La seconda questione concerne la spettanza del cd. premio di accelerazione. Questa Corte aveva riconosciuto lo stesso a prescindere dalle cause del mancato rispetto del termine concordato per l'ultimazione dei lavori sulla base del fatto che, in data 31.3.2004, le parti (amministratore del condominio, direttore dei lavori e impresa) avevano sottoscritto un “verbale di definizione delle riserve e di chiusura della contabilità” espressamente comprensivo delle maggiorazioni previste per il premio suddetto. A tale verbale, la Corte aveva attribuito la natura di atto transattivo con conseguente impossibilità, per il
, di mettere nuovamente in discussione la spettanza del premio di CP_9 accelerazione. Cassata la sentenza per non aver verificato l'esistenza di una apposita autorizzazione assembleare alla stipula di una transazione riguardante spese d'interesse comune, occorre rilevare quanto segue. L'art 3 della scrittura del 18.6.2002, integrativa rispetto all'originario contratto di appalto del 24.7.2000, prevede che “a) al completamento dei lavori condominiali di cui all'allegato elenco sub C, verrà corrisposta, in unica soluzione ed in aggiunta ai prezzi contrattuali, una maggiorazione del 25% sui prezzi di contratto che verrà calcolata su tutti i lavori condominiali eseguiti;
b) al completamento delle lavorazioni da eseguirsi all'interno degli appartamenti di proprietà dei condomini costituiti nel presente atto (individuati all'allegato elenco sub D), verrà corrisposto da ciascun condomino, in aggiunta ai prezzi di 8 contratto e sempre a titolo di premio di accelerazione, l'incremento del 25% sui prezzi di contratto;
….”. L'art 2 della medesima scrittura, a sua volta, prevede l'assunzione, da parte della dell'obbligo di ultimazione di tutti i lavori Controparte_1 condominiali entro il termine del 15 aprile 2003 definito come “indilazionabile, fatti salvi eventi non imputabili all'Impresa costruttrice o eventuali ritardi nella consegna dei materiali di rifinitura forniti dai condomini, ai sensi di quanto convenuto alla lettera c) del successivo art.3”. Va rilevato che il CTU, nel proprio elaborato, ha attestato l'impossibilità del completamento dei lavori nel termine concordato per cause non imputabili all'appellata. Infatti, il CTU ha escluso l'imputabilità del ritardo in generale, a causa della consegna tardiva dei materiali da parte dei condomini;
quindi, non può dirsi che i lavori condominiali, che presupponevano anche la consegna tempestiva dei materiali per completare i lavori nelle unità abitative dei condomini, fossero stati ritardati dall'impresa appaltatrice. Peraltro, quest'ultima aveva già allegato, e nulla di specifico avevano contestato il e la condomina appellante, che “la sospensione dei lavori decretata CP_9 dalla Soprintendenza, il lungo contenzioso con la per il passaggio delle CP_15 condotte di scarico condominiali e la sopravvenuta richiesta da parte dei condomini della modifica agli impianti di riscaldamento” avessero oggettivamente determinato il ritardo nella ultimazione delle opere sia condominiali che nelle unità in proprietà esclusiva. Non va nemmeno sottaciuto che il verbale di chiusura della contabilità, sottoscritto anche dall'amministratore, anche a volerne escludere la valenza transattiva per quanto ritenuto dalla Suprema Corte, comunque ha natura di verbale di ultimazione dei lavori con chiusura della contabilità e quindi di verifica dell'opera da parte del committente ex 1665 c.c.; detto verbale comunque escludeva, dalla rendicontazione dei lavori effettuata dai direttori dei lavori e sottoscritta dall'amministratore nell'interesse del condominio, qualsiasi addebito di ritardo nella consegna delle opere. Così integrata la motivazione della sentenza appellata, deve essere rigettata la richiesta del condominio di condanna al pagamento della penale e al risarcimento dell'ulteriore danno, dovendosi escludere il ritardo dell'impresa. Si deve, quindi, concludere per la spettanza del premio di accelerazione, con possibilità di agire direttamente nei confronti del solo per CP_9 conseguire la quota inerente ai lavori condominiali in senso stretto.
Occorre, a questo punto, soffermarsi sulla domanda, formulata dal condominio e reiterata dalla condomina appellante, di manleva proposta, in via subordinata, nei confronti dell'amministratore, , oltre che dei Controparte_8 direttori dei lavori. 9 Quanto al primo, ritiene questa Corte che la sottoscrizione da parte sua del verbale di chiusura contabilità del 31.3.2004 non possa integrare un'ipotesi di mala gestio. Invero, tale sottoscrizione era del tutto coerente con la stipula di un contratto di appalto relativo anche alle parti comuni dell'edificio e comunque atto necessario come verifica dei lavori ai sensi dell'art. 1665 c.c. riservato, appunto, al committente . Del resto, la sua sottoscrizione è CP_9 avvenuta solo previo parere favorevole dei direttori dei lavori incaricati dal committente, e pur essendo inopponibile ai condomini come atto transattivo è, comunque, un atto necessario e legittimo nella esecuzione dell'appalto che, di per sé, non ha arrecato alcun danno, né al né ai condomini, quanto CP_9 alla verifica dei lavori e all'esatta determinazione dei compensi dell'impresa appaltatrice. Analogamente, quanto ai direttori dei lavori, una volta stabilita la spettanza del premio di accelerazione sulla base della CTU espletata in primo grado, non può essere mossa agli stessi alcuna contestazione per aver sottoscritto il verbale di chiusura della contabilità che riconosceva espressamente il suddetto premio in conformità alle previsioni contrattuali. Anche i prezzi applicati nella contabilità finale, che il CTU ha ritenuto corretta, sono risultati corrispondenti a quelli previsti nel contratto di appalto e nella scrittura integrativa del 18 giugno 2002; lo stesso aumento degli oneri per la sicurezza a carico del committente è giustificato dal successivo incremento del costo complessivo dell'appalto. Pertanto, anche sotto questo profilo, non può essere mosso alcun addebito ai direttori dei lavori.
Il rigetto della domanda nei confronti di comporta l'assorbimento della CP_3 domanda di garanzia da lui formulata nei confronti della . CP_6 CP_6
Proseguendo l'analisi dei motivi di appello, cassata la sentenza di questa Corte per aver omesso l'esame delle contestazioni mosse dall'appellante su opere, prezzi e saldo compensi, occorre rilevare quanto segue.
Quanto all'ultimazione dei lavori, il CTU ha appurato che, sebbene in ritardo non imputabile all'impresa, le opere commissionate sono state completate;
riguardo, invece, ai prezzi applicati e al saldo compensi, deve ribadirsi la correttezza del verbale di chiusura della contabilità del 31.3.2004. Infatti, non risulta alcuna maggiorazione del conto finale rispetto al tariffario richiamato dal contratto di appalto (il tariffario Opere Pubbliche dell'82) se si tiene conto che l'art 8, del medesimo contratto, prevede l'applicazione di una tariffa maggiorata dell'86,55% per le lavorazioni “non previste nell'allegato computo metrico”. Sul punto, la condomina appellante non ha svolto
10 osservazioni poiché, nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore della già il condominio non aveva fatto alcun Controparte_1 riferimento alla maggiorazione testualmente prevista dal contratto richiamato. Anche nei gradi successivi di giudizio, compreso quello di rinvio, la condomina appellante si è limitata a contestare in modo generico la contabilità che il CTU aveva ritenuto invece corretta, non chiarendo, in modo puntuale e dettagliato, quali sarebbero stati i lavori eseguiti a cui avrebbero dovuto applicarsi “i prezzi unitari dell'allegato B” in luogo della tariffa maggiorata prevista dall'art. 8 del contratto di appalto. Non ci sono, quindi, elementi per discostarsi dalle valutazioni del CTU.
Sulla base di tali premesse, possono essere esaminate le censure dell'appellante relative al decreto ingiuntivo n. 179 del 2005 concernente il compenso dei direttori dei lavori. Sul punto, la stessa condomina appellante, nel ricorso in cassazione, dichiara che la lettera del 20.5.2000, di cui la Corte d'appello avrebbe erroneamente omesso l'esame, sarebbe in realtà priva di rilievo perché superata da una successiva proposta (quella del 29.5.2000). A quest'ultima, che l'appellante dichiara espressamente non essere stata allegata alla produzione, seguì la definitiva proposta di parcella, ancora una volta non allegata, in esecuzione della quale fu stipulato l'incarico il 25.7.2000, che la condomina appellante dichiara essere “identico alla proposta “tutto compreso” accettata, sopra riportata”. Dunque, è unicamente alla lettera di incarico del 25.7.2000, la sola in atti, che si deve far riferimento per la determinazione del compenso pattuito per i direttori dei lavori mentre gli altri documenti sono irrilevanti poiché attengono a fasi antecedenti al conferimento dell'incarico. Ebbene, con la suddetta lettera, il espressamente riconosceva che CP_9
i compensi in favore dei due professionisti sarebbero stati calcolati sulla scorta della l. 143/49 e successivi adeguamenti ed aggiornamenti, con l'unica eccezione relativa alle spese, indicate forfetariamente dalla legge nella percentuale del 30 %, per le quali i tecnici si impegnavano ad applicare uno sconto del 50 % (per una percentuale, dunque, del 15 %).
Quanto all'importo complessivo dei lavori, è invece fondata, ad avviso delli Collegio, l'opposizione quanto meno con riferimento al computo, quale base di calcolo, di tutti i compensi riconosciuti all'impresa ivi compreso, CP_1 dunque, anche il cd. premio di accelerazione del 25 %. Ed infatti, proprio la natura di quel “premio”, volto ad incentivare l'impresa allo scopo di ottenere una più celere ultimazione dei lavori, rende evidente che non si trattava di una quota dell'importo dei lavori, ma di un riconoscimento separato, che nulla ha a
11 che vedere con i parametri che la legge professionale prende a base per la determinazione dei compensi dei professionisti. Allo stesso modo, ritiene il Collegio che le spese non possano essere esposte nella misura del 30 %, ma in quella, inferiore, del 15 %, riconosciuta con un chiaro impegno nella lettera di incarico del 25 luglio 2000.
Infine, quanto al concreto espletamento delle prestazioni corrispondenti alle singole voci di parcella, ritiene il Collegio che possa farsi riferimento alla, sia pur laconica, conclusione raggiunta, al riguardo, dal CTU nominato in primo grado, che, nel ritenere congrua la parcella posta a base dell'ingiunzione, implicitamente valutò (è da presumere, sulla base di un esame di tutta la documentazione all'epoca prodotta dagli opposti, in tre faldoni di atti) che tutte le attività in essa esposte fossero state adeguatamente svolte. Dunque, la parcella dei due professionisti va rivista, nel senso che l'importo dei lavori da considerare va epurato dell'aumento del 25% (premio di accelerazione), risultando, dunque, pari ad € 1.127.834,75. Su tale importo, gli onorari risultano, pertanto, pari ad €123.642,64, e le spese (determinate nella percentuale del 15 %) risultano pari ad € 18.546,40. Complessivamente, pertanto, i compensi per i due professionisti risultano pari ad € 142.189,04; per cui, detratto l'acconto già pacificamente ricevuto di € 71.039,20, il residuo credito per i due direttori lavori risulta pari ad € 71.149,84.
Infine, deve dichiararsi inammissibile, ai sensi dell'art 345 c.p.c., la richiesta di condanna della alla restituzione di quanto dovuto alla Controparte_1 Parte_1 pro quota poiché formulata per la prima volta in appello.
Per lo stesso motivo, è inammissibile la domanda della Controparte_1 formulata solo nel giudizio di rinvio e subordinata all'accoglimento delle richieste dell'appellante, di condanna della al pagamento della quota Parte_1 di sua competenza.
In conclusione, in accoglimento parziale dell'appello, va revocato il decreto ingiuntivo 100/2004 poiché l'importo esigibile nei confronti del CP_9 corrisponde ad euro 760.213,34, comprensivo del premio di maggiorazione per i lavori condominiali in senso stretto. Pur essendo tale cifra inferiore alla somma (circa € 1.340.936,00) che pacificamente il risulta aver CP_9 complessivamente versato alla non può essere accolta la Controparte_1 richiesta di condanna dell'appellata alla restituzione degli importi versati in eccedenza dal poiché, da un lato, non si evince dalla CP_9 documentazione in atti a quale debito (cioè al compenso dei lavori condominiali ovvero al compenso dei lavori nelle unità in proprietà esclusiva) debbano 12 essere imputati i pagamenti eseguiti, dall'altro, spetta ai singoli condomini agire nei confronti della per la restituzione dell'eventuale Controparte_1 indebito, posto che tale facoltà non risulta attribuita espressamente al quale adiectus solutionis causa dei condomini (cfr. Cass. civ. sez. CP_9
III, n 8101/2020 e Cass. civ. sez. I, n 10634 del 2007).
La cassazione con rinvio di una sentenza resa in grado di appello travolge la pronunzia sulle spese dei precorsi gradi di giudizio. Pertanto, il giudice di rinvio non soltanto deve provvedere ex novo sulle spese stesse, come su quelle del giudizio di cassazione o di rinvio, ma ha il potere di attribuire le spese secondo l'esito definitivo della lite e con considerazione globale di questa, secondo il criterio della soccombenza finale, anche nel caso in cui la causa abbia avute, nelle varie fasi di giudizio, alterne vicende per le parti (Cass. n. 15005/2000; Cass. n. 4909/2004; Cass. n. 7243/2006; Cass. n. 2634/2007).
Nei rapporti tra condominio e condomina appellante, da un lato, e CP_1
dall'altro, l'esito complessivo della lite giustifica la parziale
[...] compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio, comprese quelle relative alla CTU come liquidate in primo grado, nella misura del 50%, con conseguente condanna della al pagamento della residua metà Controparte_1 delle spese come liquidate in dispositivo facendo applicazione, dei parametri medi di cui al d.m. n. 147/2022 per le cause di valore sino ad € 520.000.
Nei rapporti, invece, tra e appellante, da una parte, e CP_9 CP_16
e dall'altra, l'esito complessivo della lite giustifica la parziale CP_3 Per_1 compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio che pare equo quantificare nella misura della metà, con conseguente condanna del e della CP_9 appellante al pagamento della rimanente metà delle spese come CP_16 liquidate in dispositivo facendo applicazione ai parametri medi di cui al d.m. n. 147/2022 per le cause di valore sino ad € 260.000 con attribuzione agli avvocati anticipatari.
Nei rapporti tra e condomina appellante, da un lato, e , CP_9 CP_8 dall'altro, invece, le spese di giudizio seguono la soccombenza dei primi e vanno liquidate secondo i parametri medi di cui al d.m. n. 147/2022 per le cause di valore sino ad € 520.000 con attribuzione all'avvocato anticipatario.
Il e la condomina appellante devono, poi, essere condannati al CP_9 pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio in favore di CP_6 atteso che la domanda principale nei confronti del garantito è stata CP_3 rigettata (Cfr., ex multis, Cass. Civ. sez. III, 03/02/2025, n.2520).
13 Infine, si precisa che le spese del giudizio di Cassazione sono ripetibili solo nei confronti della essendo le altre parti rimaste intimate in tale Controparte_1 giudizio.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando in sede di rinvio dalla Cassazione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 86/2013 Parte_1 del Tribunale di Torre Annunziata sez. dist. Di Sorrento così provvede: a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 100 del 2004 e dichiara esigibile nei confronti del condominio l'importo di euro 760.213,34; b) dichiara inammissibili le domande di restituzione formulate da Parte_1
e dalla
[...] Controparte_1
c) rigetta la domanda di manleva proposta dal condominio nei confronti di
, e Controparte_8 Controparte_13 Persona_1
d) dichiara assorbita la domanda di garanzia proposta da Controparte_13 nei confronti di;
CP_6
e) in parziale accoglimento dell'appello proposto contro la medesima sentenza in relazione all'apposizione al decreto ingiuntivo n. 179 del 2005, condanna il al pagamento, in favore di Controparte_9
e in solido tra loro, della Controparte_13 Controparte_4 complessiva somma di euro 71.149,84 oltre IVA e CNPAIA e, sulla quota parte spettante a , anche contributo oltre interessi al tasso CP_3 CP_17 previsto dall'art. 9 della legge n. 143 del 1949, con decorrenza dal 5 gennaio 2005; f) compensa per la metà le spese di lite tra il e Controparte_9 la condomina , da un lato, e la Parte_1 Controparte_1 dall'altro, e per l'effetto condanna la al pagamento della Controparte_1 residua metà in favore dei predetti condominio e condomina che liquida: per il primo grado, in € 607,00 per spese vive, € 11.228,5 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, oltre alla metà delle spese di consulenza come liquidate in primo grado;
per il giudizio di appello, in € 910,5 per spese vive, € 10.059,5 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
per il giudizio di Cassazione, in € 1.214,00 per spese vive, € 5.386,5 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
per il giudizio di rinvio, in € 910,5 per spese vive,
€ 10.059,5 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
g) compensa per la metà le spese di lite tra il e Controparte_9 la condomina , da un lato, e e Parte_1 Controparte_13
dall'altro (opposizione al decreto ingiuntivo n. 179 Controparte_4 del 2005), e per l'effetto condanna il e la Controparte_9
14 condomina , in solido, al pagamento della residua Parte_1 metà in favore di e quale erede di Controparte_13 Controparte_4
che liquida: per il primo grado, in € 7.051,5 per Persona_1 compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
per il giudizio di appello, in € 7.158,5 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
per il giudizio di rinvio, in € 7.158,5 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge e che distrae in favore dell'avv. Roberto De Cataldis;
h) condanna il e la condomina Controparte_9 Parte_1
, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
che liquida: per il primo grado, in € 22.457,00 per Controparte_8 compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
per il giudizio di appello, in € 20.119,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge con distrazione in favore dell'avv. US Talò; per il giudizio di rinvio, in € 20.119,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge con distrazione in favore degli avv. US Talò e Salvatore Di Carluccio;
i) condanna il e la condomina Controparte_9 Parte_1
, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] CP_6 che liquida: per il primo grado, in € 22.457,00 per compensi, oltre
[...] il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
per il giudizio di appello, in € 20.119,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
per il giudizio di rinvio, in € 20.119,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Così deciso in Napoli, il 31.10.2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore Dott. Alessandro Cocchiara Dott.ssa Maria Rosaria Pupo Documento firmato digitalmente All'integrale redazione della sentenza ha contribuito la m.o.t. dr. Anna Iadicicco
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli -sezione VIII civile- in persona dei Magistrati:
1) dott. Alessandro Cocchiara Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere rel.
3) dott. Antonio Quaranta Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2777/2023 R.G. vertente
T R A
(cod. fisc. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Federica Lambiase (cod. fisc. ), giusta C.F._2 mandato in calce all'atto introduttivo di riassunzione dalla Cassazione 8.6.2023, presso la quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Cuma n°28 nonché presso il domicilio digitale del difensore all'indirizzo pec:
a cui si chiede formalmente che Email_1 siano inviate comunicazioni e/o notificazioni. APPELLANTE
E (P. IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Unico, legale rapp.te p.t., Controparte_2
con sede in Castellammare di Stabia (NA), alla Via Marconi, 87,
[...] rapp.ta e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Girolamo Sarnelli (Cod. Fisc. – CodiceFiscale_3 numero di fax: 081/7646417 - P.E.C.:
ed elett.te domiciliata presso il Email_2 suo Studio in Napoli, alla Via Cesario Console n. 3; APPELLATA NONCHE'
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_3
), ed ivi residente a[...], e CodiceFiscale_4 CP_4
nata a [...] il [...] (C.F.
[...] C.F._5
) ed ivi residente al corso Umberto I°, 4, quale erede di
[...] Per_1
nato a [...] il [...] e deceduto in Sorrento
[...]
(NA) il 1° ottobre 2024, rappresentati e difesi, con procure poste su fogli separati materialmente congiunti alla comparsa di
1 costituzione, dall'avv. Roberto De Cataldis (C.F. ) del CodiceFiscale_6
Foro di Salerno, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore, in Salerno al corso Vittorio Emanuele, 143. Ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., il costituito difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni a mezzo fax al n. 1782722232 o a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
.salerno.it. APPELLATI Email_3 CP_5
E (società conferitaria dell'intero complesso aziendale di Lloyd CP_6
Adriatico S.p.A.), P. I.V.A. , in persona del procuratore speciale, P.IVA_2 dott. domiciliato per la carica presso la sede sociale in 20145 Controparte_7
- Milano alla Piazza Tre Torri n. 3 (già Trieste, Largo Ugo Irneri n. 1), elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Carlo Poerio n. 89/A, presso lo studio dell'avv. Luca Calamita (CF , che la rappresenta e C.F._7 difende in giudizio giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta (separata in telematico), il quale indica ai sensi e per gli effetti della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione, la ricezione, nonché la comunicazione o notificazione in forma telematica dei documenti informatici, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale la detta parte elegge Email_4 domicilio digitale;
APPELLATA NONCHE'
residente in [...], Controparte_8 rappresentato e difeso dall'avv. US Talò (c.f. ) e CodiceFiscale_8 dall'avv. Salvatore Di Carluccio (c.f. giusta procura in C.F._9 calce alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Napoli alla via Tino di Camaino,9. I procuratori costituiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, ult. co., c.p.c., dichiarano che le comunicazioni potranno essere eseguite a mezzo telefax al n° 0815512155, ovvero a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: E legalmail. e Email_5 Email_7
APPELLATO E
via Nicotera n°80, CO SE (Na), Controparte_9
(cod. fisc. ), in persona dell'amministratore pro tempore, avv. P.IVA_3
US QU, rappresentato e difeso dall'avv. Federica Lambiase (cod. fisc.
), giusta mandato in calce all'atto di intervento C.F._2
10.11.2023 e verbale di nomina 26.10.2023, elettivamente domiciliato presso il difensore in Napoli, alla via Cuma n°28, nonché presso il domicilio digitale del
2 difensore all'indirizzo pec: a cui Email_1 si chiede formalmente che siano inviate comunicazioni e/o notificazioni. OPPONENTE IN PRIMO GRADO
OGGETTO: rinvio dalla Cassazione civile disposto con sentenza n. 7967/2023, in tema di contratto di appalto.
CONCLUSIONI: l'avv. Federica Lambiase per : Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita accogliere integralmente le richieste di cui all'atto di appello 18-6-2013 ed al ricorso per Cassazione 2-2-2017 e tutte quelle formulate nel processo, a partire dagli atti di primo grado ed alla comparsa di costituzione in appello 14/19-5-2014, condannando chi di ragione tra gli appellati ai richiesti importi, con vittoria di spese e onorari dell'intero giudizio, nonché ulteriori spese sostenute ed ai rimborsi delle somme indebitamente percepite oltre il contrattualmente dovuto”. L'avv. Girolamo Sarnelli per Controparte_1
“dichiarare inammissibile l'intervento adesivo volontario del CP_9
e, per l'effetto, condannare quest'ultimo alla refusione delle spese
[...] di lite in favore di accogliere la domanda di Controparte_1 pagamento del saldo dei lavori ancora dovuto alla e, Controparte_1 per l'effetto, condannare la Signora al pagamento in Parte_1 favore della della somma di competenza della Controparte_1 medesima condomina sul totale dovuto dal NI (come da prospetto riepilogativo delle singole quote redatto dall'attuale Amm.re p.t. ed allegato in atti) ovvero della diversa somma di cui dovesse risultare comunque debitrice per le medesime causali, oltre interessi di mora al tasso del prime rate bancario, convenuto con la scrittura privata del 18.6.2002 e fino all'effettivo soddisfo, o in subordine quelli di cui al D. Lgs. 231/2002, o in ulteriore subordine quelli legali, oltre rivalutazione monetaria;
rigettare le domande riconvenzionali riproposte dall'appellante nel presente giudizio, perché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto oltre che temerarie e pretestuose;
in applicazione del principio della soccombenza da applicarsi in considerazione dell'esito globale del processo, condannare la Signora
[...]
al rimborso delle spese processuali relative al giudizio di Parte_1 cassazione, al presente giudizio di rinvio nonché ai precedenti gradi di giudizio (cfr. Cass. 18.06.2003, n.9690; Cass. 30.11.2005, n.26084).”. L'Avv. Roberto De Cataldis per e Controparte_3 Controparte_4
“1) In via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione in capo alla sig.ra
ad agire nell'interesse del condominio di via Nicotera, 80, Parte_1
CO SE (NA) per tutti i motivi esposti al paragrafo 1) della presente
3 comparsa. 2) Sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile l'intervento Co volontario svolto dal condominio “ ” di via Nicotera, 80, CO CP_9
SE (NA). 3) Rigettare il proposto gravame, con particolare riguardo ai motivi afferenti alla posizione processuale dell'Arch. e Persona_1 dell'Ing. . 4) In via gradata, rigettare tutte le domande Controparte_3 proposte nei confronti dei concludenti perché infondate in fatto ed in diritto, nonché sfornite di qualsivoglia supporto probatorio, confermando, altresì, l'importo dei compensi spettanti ai professionisti come determinato dalla sentenza n. 4339/2016 della Corte di Appello di Napoli. 5) In via ancor più gradata e per la ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avanzate nei confronti del concludente , dichiarare l' Parte_2 CP_6 già Lloyd Adriatico s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., quale compagnia di assicurazione dello stesso per responsabilità civile verso terzi, tenuta a garantire il proprio assicurato per qualunque somma sia condannato a pagare a titolo di danni arrecati a terzi e, pertanto, condannare l'indicata compagnia di assicurazione al pagamento in favore dell'Ing. Controparte_3 di tutte quelle somme, anche a titolo di spese legali, il cui versamento fosse posto a carico dello stesso in dipendenza dell'accoglimento delle domande nei suoi confronti avanzate. 6) Condannare la sig.ra al Parte_1 pagamento di spese ed onorario del presente giudizio, con attribuzione all'Avv. Roberto De Cataldis, anticipante.”. L'avv. Luca Calamita per CP_6
“l'On.le Collegio adito voglia: 1) rigettare la domanda di manleva formulata dall'appellante in riassunzione nei confronti dell'ing. , in Controparte_3 quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti;
2) in via estremamente gradata, limitare un'eventuale statuizione di condanna della comparente compagnia assicurativa (in manleva dell'ing. CP_3
e con esclusione di quella parte di responsabilità che gli possa derivare
[...] in via solidale dal rapporto con altri professionisti) al giusto ed al dovuto, il tutto entro il limite del massimale contrattuale della polizza Lloyd Adriatico 78451284, pari ad € 387.342,67 (1/4 del massimale di € 1.549.370,70, cfr. art. 2 lett. B Condizioni di Assicurazione), tenuto conto – altresì – dello scoperto contrattuale pari al 10% dell'importo di ogni sinistro (art. 2 lett. B Condizioni di Assicurazione) con il minimo assoluto di € 516,46 e con il massimo di € 2.582,28; 3) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio di riassunzione.”. Gli avv. US Talò e Salvatore Di Carluccio per : “In via Controparte_8 preliminare dichiarare il passaggio in giudicato dalla domanda di manleva essendo la stessa dichiara assorbita in dalla Corte di cassazione e non essendo stata espressamente riproposta nell'appello in riassunzione. Nel merito
4 rigettare in ogni caso la domanda proposta in danno del signor , essendo CP_8 stata esplicitamente esclusa dalla Suprema Corte la natura di atto transattivo del documento sottoscritto dallo stesso, e quindi di obblighi pecuniari scaturenti a carico dei dell'appellante e degli altri Condomini da tale documento di chiusura contabilità. Con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio con attribuzione”. Svolgimento del processo L'impresa edile ottenne nel 2004 un decreto Controparte_1 ingiuntivo (n. 100/2004, per €. 302.331,19) nei confronti del
[...]
a titolo di compenso a saldo per l'appalto dei Controparte_10 lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento funzionale e restauro conservativo al fabbricato condominiale. Separato decreto ingiuntivo (n. 179/2005) ottennero, nel 2005, i due Direttori dei Lavori, l'ingegnere (per €.91.723,39) e l'architetto Controparte_3
(per €. 88.322,34) a titolo di compenso professionale. Persona_1
I due giudizi di opposizione proposti dal NI debitore vennero riuniti dal Tribunale di Torre Annunziata sez. dist. Di Sorrento che, con sentenza n. 86/2013, rigettò l'opposizione del avverso il decreto ingiuntivo n. CP_9
100/2004 emesso su ricorso del , omettendo però di provvedere CP_9 sull'altra opposizione. Con sentenza n. 4339/2016, resa pubblica il 7.12.2016, la Corte d'Appello di Napoli, adita dai condomini e (in proprio e Parte_1 Parte_3 nella qualità di procuratore di ), cosi provvedeva: Persona_2
1) ha rigettato l'appello principale e quello adesivo (spiegato dai condomini
, e ) contro la Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 sentenza di primo grado che aveva deciso sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 100/2004 ottenuto dall' Controparte_11
2) ha rigettato la domanda di manleva proposta dal nei CP_9 confronti dell'ex amministratore e dei Direttori dei Lavori CP_12
e Controparte_13 Persona_1
3) ha dichiarato assorbita la domanda di garanzia spiegata dall'ing. CP_3 nei confronti del proprio assicuratore;
ha rigettato la domanda di risarcimento danni proposta dall'ing. contro il;
CP_3 CP_9
4) in parziale accoglimento dell'appello, anche incidentale, proposto contro la sentenza di primo grado in relazione all'omessa pronunzia sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 179/2005 ottenuto dai due Direttori dei Lavori, ha revocato lo stesso e condannato il a pagare la minor somma di €. CP_9
71.149,84 in favore dei due tecnici, oltre accessori e interessi;
ha poi regolato dettagliatamente le spese del giudizio tra le varie parti.
5 Avverso tale sentenza, proponeva ricorso per Cassazione Parte_1 definito con sentenza n. 7967/2023 e pubblicata il 20.3.2023 con la quale la Suprema Corte di cassazione ha: accolto il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo di ricorso;
dichiarato assorbiti i restanti motivi;
cassato la sentenza impugnata rinviando alla Corte d'Appello di Napoli anche in ordine al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
Con citazione in riassunzione dell'9.6.23, chiamava in Parte_1 giudizio la , Controparte_14 Persona_1 Controparte_3
(a sua volta chiamata in giudizio dall'assicurato ) e CP_6 CP_3
riportandosi a quanto sostenuto nell'atto di appello del CP_12
18.6.2013.
Si costituivano gli appellati formulando le rispettive conclusioni. Con atto del 10.11.23, il spiegava intervento Controparte_9 adesivo volontario all'appello in riassunzione proposto da Parte_1 aderendo e facendo proprie le relative conclusioni. A seguito del decesso di avvenuto l'1.10.2024 e dichiarato Persona_1 dal difensore costituito, la Corte, con ordinanza del 22 novembre 2024, dichiarava l'interruzione del processo. Con ricorso dell'11 dicembre 2024, in pari data depositato, la Parte_1 provvedeva alla riassunzione del giudizio. Ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza erano notificati in data 8 gennaio 2025. Con comparsa del 30 gennaio 2025, depositata il successivo 31, CP_4
quale erede del defunto e si
[...] Persona_1 Controparte_3 costituivano facendo proprie tutte le difese, deduzioni, eccezioni e conclusioni svolte nei precedenti scritti. All'udienza del 14 febbraio 2025, precisate le conclusioni in epigrafe, la causa è stata riservata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Motivi della decisione Questioni preliminari. In primo luogo, deve essere respinta l'eccezione, sollevata da e CP_3
relativa al difetto di legittimazione di ad agire Per_1 Parte_1 nell'interesse del condominio. Infatti, “L'azione a tutela di un diritto comune, come l'impugnativa di una sentenza di condanna emessa nei confronti dell'intero può essere esercitata anche da un singolo condomino, CP_9 senza che sia necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei condomini non appellanti, né intervenienti in appello e senza che ciò determini passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti di quest'ultimi, dato che l'interesse per il quale il singolo agisce è comune a tutti i condomini,
6 dovendo in tal caso ravvisarsi nei rapporti fra i condomini una forma di rappresentanza reciproca, attribuita a ciascuno di una legittimazione sostitutiva nascente dal fatto che ogni compartecipe non può tutelare il proprio diritto senza necessariamente e contemporaneamente difendere l'analogo diritto degli altri.” (Cassazione civile sez. II, 21/06/1993, n.6856). Né risulta pertinente il richiamo alla pronuncia della Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 11/04/2022, n. 11606 che concerne una fattispecie diversa da quella in esame e, cioè, l'azione di garanzia per vizi la cui natura personale (competendo esclusivamente al proprietario del bene che abbia subito danni) è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza. Alla luce delle considerazioni appena svolte, deve essere respinta anche l'eccezione di inammissibilità dell'intervento adesivo volontario del
[...]
con le precisazioni che seguono. Controparte_9
In primo luogo, non appare pertinente il richiamo al precedente di cui Cass. Civ. n. 10750 del 2002 che attiene ad una fattispecie particolare laddove, in una causa scindibile, le parti che si erano costituite in primo grado avevano proposto una sorta di appello incidentale a seguito dell'appello proposto da altra parte soccombente in primo grado. Non può dubitarsi, tuttavia, che, nella presente controversia, il non CP_9 sia affatto un terzo dal momento che, nel primo grado, è stato parte del giudizio e anche nel prosieguo del processo è stato comunque rappresentato dai condomini che hanno agito a tutela dell'interesse comune. Tale intervento, quindi, più correttamente, deve essere qualificato come costituzione in giudizio di una delle parti ai sensi dell'art. 293 c.p.c. che consente alla parte rimasta contumace anche nel precedente grado del giudizio di costituirsi nel successivo fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione. Neppure può tenersi conto delle scritture private prodotte dalla Controparte_1 con la comparsa conclusionale nel giudizio di rinvio attestanti accordi transattivi intervenuti, nel 2013, tra l'appellata ed alcuni condomini. Si tratta, infatti, di documenti depositati tardivamente ai sensi dell'art. 345 c.p.c., giacché non furono prodotti, benché preesistenti, con l'atto di appello e a maggior ragione non producibili dopo la rimessione della causa in decisione nel giudizio di rinvio.
Nel merito. La prima questione attiene alla sussistenza della legittimazione passiva del condominio a fronte di un'ingiunzione ottenuta da un appaltatore al quale sono stati commissionati lavori, non soltanto relativi alle parti comuni dell'edificio, ma anche alle proprietà individuali. Cassata la sentenza di questa Corte che aveva ritenuto sussistente, nella fattispecie in esame, tale legittimazione 7 passiva attraverso il richiamo all'istituto del mandato senza rappresentanza, occorre soffermarsi sugli accordi intervenuti tra le parti muovendo dal senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate. L'art. 7 del contratto recita
“non vi è solidarietà passiva tra i condomini nel rapporti condominio - impresa per quanto riguarda non le opere di consolidamento strutturale di comune interesse, ma le opere interne di rifinitura di competenza del singolo condomino, per cui eventuale inadempimento pro quota nei pagamenti dei singoli S.A.L. o dei saldi finali legittimerà l'appaltatore ad agire direttamente ed esclusivamente nei confronti del singolo inadempiente”. La volontà delle parti ha, dunque, inequivocabilmente escluso la possibilità per l'appaltatore di agire direttamente contro il condominio per conseguire il compenso per i lavori riguardanti le proprietà individuali. Né, stante la chiarezza del tenore letterale del contratto, vi sono argomenti per attribuire allo stesso un significato diverso da quello proprio delle espressioni utilizzate. Del resto, a conforto dell'inesistenza di un mandato senza rappresentanza tale da attribuire al la legittimazione passiva, depone anche l'esame del CP_9 verbale assembleare del 22.7.2000 che inseriva nel contratto, all'art 7, la clausola sul pagamento appena richiamata con conseguente assunzione diretta di responsabilità da parte di tutti i condomini.
La seconda questione concerne la spettanza del cd. premio di accelerazione. Questa Corte aveva riconosciuto lo stesso a prescindere dalle cause del mancato rispetto del termine concordato per l'ultimazione dei lavori sulla base del fatto che, in data 31.3.2004, le parti (amministratore del condominio, direttore dei lavori e impresa) avevano sottoscritto un “verbale di definizione delle riserve e di chiusura della contabilità” espressamente comprensivo delle maggiorazioni previste per il premio suddetto. A tale verbale, la Corte aveva attribuito la natura di atto transattivo con conseguente impossibilità, per il
, di mettere nuovamente in discussione la spettanza del premio di CP_9 accelerazione. Cassata la sentenza per non aver verificato l'esistenza di una apposita autorizzazione assembleare alla stipula di una transazione riguardante spese d'interesse comune, occorre rilevare quanto segue. L'art 3 della scrittura del 18.6.2002, integrativa rispetto all'originario contratto di appalto del 24.7.2000, prevede che “a) al completamento dei lavori condominiali di cui all'allegato elenco sub C, verrà corrisposta, in unica soluzione ed in aggiunta ai prezzi contrattuali, una maggiorazione del 25% sui prezzi di contratto che verrà calcolata su tutti i lavori condominiali eseguiti;
b) al completamento delle lavorazioni da eseguirsi all'interno degli appartamenti di proprietà dei condomini costituiti nel presente atto (individuati all'allegato elenco sub D), verrà corrisposto da ciascun condomino, in aggiunta ai prezzi di 8 contratto e sempre a titolo di premio di accelerazione, l'incremento del 25% sui prezzi di contratto;
….”. L'art 2 della medesima scrittura, a sua volta, prevede l'assunzione, da parte della dell'obbligo di ultimazione di tutti i lavori Controparte_1 condominiali entro il termine del 15 aprile 2003 definito come “indilazionabile, fatti salvi eventi non imputabili all'Impresa costruttrice o eventuali ritardi nella consegna dei materiali di rifinitura forniti dai condomini, ai sensi di quanto convenuto alla lettera c) del successivo art.3”. Va rilevato che il CTU, nel proprio elaborato, ha attestato l'impossibilità del completamento dei lavori nel termine concordato per cause non imputabili all'appellata. Infatti, il CTU ha escluso l'imputabilità del ritardo in generale, a causa della consegna tardiva dei materiali da parte dei condomini;
quindi, non può dirsi che i lavori condominiali, che presupponevano anche la consegna tempestiva dei materiali per completare i lavori nelle unità abitative dei condomini, fossero stati ritardati dall'impresa appaltatrice. Peraltro, quest'ultima aveva già allegato, e nulla di specifico avevano contestato il e la condomina appellante, che “la sospensione dei lavori decretata CP_9 dalla Soprintendenza, il lungo contenzioso con la per il passaggio delle CP_15 condotte di scarico condominiali e la sopravvenuta richiesta da parte dei condomini della modifica agli impianti di riscaldamento” avessero oggettivamente determinato il ritardo nella ultimazione delle opere sia condominiali che nelle unità in proprietà esclusiva. Non va nemmeno sottaciuto che il verbale di chiusura della contabilità, sottoscritto anche dall'amministratore, anche a volerne escludere la valenza transattiva per quanto ritenuto dalla Suprema Corte, comunque ha natura di verbale di ultimazione dei lavori con chiusura della contabilità e quindi di verifica dell'opera da parte del committente ex 1665 c.c.; detto verbale comunque escludeva, dalla rendicontazione dei lavori effettuata dai direttori dei lavori e sottoscritta dall'amministratore nell'interesse del condominio, qualsiasi addebito di ritardo nella consegna delle opere. Così integrata la motivazione della sentenza appellata, deve essere rigettata la richiesta del condominio di condanna al pagamento della penale e al risarcimento dell'ulteriore danno, dovendosi escludere il ritardo dell'impresa. Si deve, quindi, concludere per la spettanza del premio di accelerazione, con possibilità di agire direttamente nei confronti del solo per CP_9 conseguire la quota inerente ai lavori condominiali in senso stretto.
Occorre, a questo punto, soffermarsi sulla domanda, formulata dal condominio e reiterata dalla condomina appellante, di manleva proposta, in via subordinata, nei confronti dell'amministratore, , oltre che dei Controparte_8 direttori dei lavori. 9 Quanto al primo, ritiene questa Corte che la sottoscrizione da parte sua del verbale di chiusura contabilità del 31.3.2004 non possa integrare un'ipotesi di mala gestio. Invero, tale sottoscrizione era del tutto coerente con la stipula di un contratto di appalto relativo anche alle parti comuni dell'edificio e comunque atto necessario come verifica dei lavori ai sensi dell'art. 1665 c.c. riservato, appunto, al committente . Del resto, la sua sottoscrizione è CP_9 avvenuta solo previo parere favorevole dei direttori dei lavori incaricati dal committente, e pur essendo inopponibile ai condomini come atto transattivo è, comunque, un atto necessario e legittimo nella esecuzione dell'appalto che, di per sé, non ha arrecato alcun danno, né al né ai condomini, quanto CP_9 alla verifica dei lavori e all'esatta determinazione dei compensi dell'impresa appaltatrice. Analogamente, quanto ai direttori dei lavori, una volta stabilita la spettanza del premio di accelerazione sulla base della CTU espletata in primo grado, non può essere mossa agli stessi alcuna contestazione per aver sottoscritto il verbale di chiusura della contabilità che riconosceva espressamente il suddetto premio in conformità alle previsioni contrattuali. Anche i prezzi applicati nella contabilità finale, che il CTU ha ritenuto corretta, sono risultati corrispondenti a quelli previsti nel contratto di appalto e nella scrittura integrativa del 18 giugno 2002; lo stesso aumento degli oneri per la sicurezza a carico del committente è giustificato dal successivo incremento del costo complessivo dell'appalto. Pertanto, anche sotto questo profilo, non può essere mosso alcun addebito ai direttori dei lavori.
Il rigetto della domanda nei confronti di comporta l'assorbimento della CP_3 domanda di garanzia da lui formulata nei confronti della . CP_6 CP_6
Proseguendo l'analisi dei motivi di appello, cassata la sentenza di questa Corte per aver omesso l'esame delle contestazioni mosse dall'appellante su opere, prezzi e saldo compensi, occorre rilevare quanto segue.
Quanto all'ultimazione dei lavori, il CTU ha appurato che, sebbene in ritardo non imputabile all'impresa, le opere commissionate sono state completate;
riguardo, invece, ai prezzi applicati e al saldo compensi, deve ribadirsi la correttezza del verbale di chiusura della contabilità del 31.3.2004. Infatti, non risulta alcuna maggiorazione del conto finale rispetto al tariffario richiamato dal contratto di appalto (il tariffario Opere Pubbliche dell'82) se si tiene conto che l'art 8, del medesimo contratto, prevede l'applicazione di una tariffa maggiorata dell'86,55% per le lavorazioni “non previste nell'allegato computo metrico”. Sul punto, la condomina appellante non ha svolto
10 osservazioni poiché, nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore della già il condominio non aveva fatto alcun Controparte_1 riferimento alla maggiorazione testualmente prevista dal contratto richiamato. Anche nei gradi successivi di giudizio, compreso quello di rinvio, la condomina appellante si è limitata a contestare in modo generico la contabilità che il CTU aveva ritenuto invece corretta, non chiarendo, in modo puntuale e dettagliato, quali sarebbero stati i lavori eseguiti a cui avrebbero dovuto applicarsi “i prezzi unitari dell'allegato B” in luogo della tariffa maggiorata prevista dall'art. 8 del contratto di appalto. Non ci sono, quindi, elementi per discostarsi dalle valutazioni del CTU.
Sulla base di tali premesse, possono essere esaminate le censure dell'appellante relative al decreto ingiuntivo n. 179 del 2005 concernente il compenso dei direttori dei lavori. Sul punto, la stessa condomina appellante, nel ricorso in cassazione, dichiara che la lettera del 20.5.2000, di cui la Corte d'appello avrebbe erroneamente omesso l'esame, sarebbe in realtà priva di rilievo perché superata da una successiva proposta (quella del 29.5.2000). A quest'ultima, che l'appellante dichiara espressamente non essere stata allegata alla produzione, seguì la definitiva proposta di parcella, ancora una volta non allegata, in esecuzione della quale fu stipulato l'incarico il 25.7.2000, che la condomina appellante dichiara essere “identico alla proposta “tutto compreso” accettata, sopra riportata”. Dunque, è unicamente alla lettera di incarico del 25.7.2000, la sola in atti, che si deve far riferimento per la determinazione del compenso pattuito per i direttori dei lavori mentre gli altri documenti sono irrilevanti poiché attengono a fasi antecedenti al conferimento dell'incarico. Ebbene, con la suddetta lettera, il espressamente riconosceva che CP_9
i compensi in favore dei due professionisti sarebbero stati calcolati sulla scorta della l. 143/49 e successivi adeguamenti ed aggiornamenti, con l'unica eccezione relativa alle spese, indicate forfetariamente dalla legge nella percentuale del 30 %, per le quali i tecnici si impegnavano ad applicare uno sconto del 50 % (per una percentuale, dunque, del 15 %).
Quanto all'importo complessivo dei lavori, è invece fondata, ad avviso delli Collegio, l'opposizione quanto meno con riferimento al computo, quale base di calcolo, di tutti i compensi riconosciuti all'impresa ivi compreso, CP_1 dunque, anche il cd. premio di accelerazione del 25 %. Ed infatti, proprio la natura di quel “premio”, volto ad incentivare l'impresa allo scopo di ottenere una più celere ultimazione dei lavori, rende evidente che non si trattava di una quota dell'importo dei lavori, ma di un riconoscimento separato, che nulla ha a
11 che vedere con i parametri che la legge professionale prende a base per la determinazione dei compensi dei professionisti. Allo stesso modo, ritiene il Collegio che le spese non possano essere esposte nella misura del 30 %, ma in quella, inferiore, del 15 %, riconosciuta con un chiaro impegno nella lettera di incarico del 25 luglio 2000.
Infine, quanto al concreto espletamento delle prestazioni corrispondenti alle singole voci di parcella, ritiene il Collegio che possa farsi riferimento alla, sia pur laconica, conclusione raggiunta, al riguardo, dal CTU nominato in primo grado, che, nel ritenere congrua la parcella posta a base dell'ingiunzione, implicitamente valutò (è da presumere, sulla base di un esame di tutta la documentazione all'epoca prodotta dagli opposti, in tre faldoni di atti) che tutte le attività in essa esposte fossero state adeguatamente svolte. Dunque, la parcella dei due professionisti va rivista, nel senso che l'importo dei lavori da considerare va epurato dell'aumento del 25% (premio di accelerazione), risultando, dunque, pari ad € 1.127.834,75. Su tale importo, gli onorari risultano, pertanto, pari ad €123.642,64, e le spese (determinate nella percentuale del 15 %) risultano pari ad € 18.546,40. Complessivamente, pertanto, i compensi per i due professionisti risultano pari ad € 142.189,04; per cui, detratto l'acconto già pacificamente ricevuto di € 71.039,20, il residuo credito per i due direttori lavori risulta pari ad € 71.149,84.
Infine, deve dichiararsi inammissibile, ai sensi dell'art 345 c.p.c., la richiesta di condanna della alla restituzione di quanto dovuto alla Controparte_1 Parte_1 pro quota poiché formulata per la prima volta in appello.
Per lo stesso motivo, è inammissibile la domanda della Controparte_1 formulata solo nel giudizio di rinvio e subordinata all'accoglimento delle richieste dell'appellante, di condanna della al pagamento della quota Parte_1 di sua competenza.
In conclusione, in accoglimento parziale dell'appello, va revocato il decreto ingiuntivo 100/2004 poiché l'importo esigibile nei confronti del CP_9 corrisponde ad euro 760.213,34, comprensivo del premio di maggiorazione per i lavori condominiali in senso stretto. Pur essendo tale cifra inferiore alla somma (circa € 1.340.936,00) che pacificamente il risulta aver CP_9 complessivamente versato alla non può essere accolta la Controparte_1 richiesta di condanna dell'appellata alla restituzione degli importi versati in eccedenza dal poiché, da un lato, non si evince dalla CP_9 documentazione in atti a quale debito (cioè al compenso dei lavori condominiali ovvero al compenso dei lavori nelle unità in proprietà esclusiva) debbano 12 essere imputati i pagamenti eseguiti, dall'altro, spetta ai singoli condomini agire nei confronti della per la restituzione dell'eventuale Controparte_1 indebito, posto che tale facoltà non risulta attribuita espressamente al quale adiectus solutionis causa dei condomini (cfr. Cass. civ. sez. CP_9
III, n 8101/2020 e Cass. civ. sez. I, n 10634 del 2007).
La cassazione con rinvio di una sentenza resa in grado di appello travolge la pronunzia sulle spese dei precorsi gradi di giudizio. Pertanto, il giudice di rinvio non soltanto deve provvedere ex novo sulle spese stesse, come su quelle del giudizio di cassazione o di rinvio, ma ha il potere di attribuire le spese secondo l'esito definitivo della lite e con considerazione globale di questa, secondo il criterio della soccombenza finale, anche nel caso in cui la causa abbia avute, nelle varie fasi di giudizio, alterne vicende per le parti (Cass. n. 15005/2000; Cass. n. 4909/2004; Cass. n. 7243/2006; Cass. n. 2634/2007).
Nei rapporti tra condominio e condomina appellante, da un lato, e CP_1
dall'altro, l'esito complessivo della lite giustifica la parziale
[...] compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio, comprese quelle relative alla CTU come liquidate in primo grado, nella misura del 50%, con conseguente condanna della al pagamento della residua metà Controparte_1 delle spese come liquidate in dispositivo facendo applicazione, dei parametri medi di cui al d.m. n. 147/2022 per le cause di valore sino ad € 520.000.
Nei rapporti, invece, tra e appellante, da una parte, e CP_9 CP_16
e dall'altra, l'esito complessivo della lite giustifica la parziale CP_3 Per_1 compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio che pare equo quantificare nella misura della metà, con conseguente condanna del e della CP_9 appellante al pagamento della rimanente metà delle spese come CP_16 liquidate in dispositivo facendo applicazione ai parametri medi di cui al d.m. n. 147/2022 per le cause di valore sino ad € 260.000 con attribuzione agli avvocati anticipatari.
Nei rapporti tra e condomina appellante, da un lato, e , CP_9 CP_8 dall'altro, invece, le spese di giudizio seguono la soccombenza dei primi e vanno liquidate secondo i parametri medi di cui al d.m. n. 147/2022 per le cause di valore sino ad € 520.000 con attribuzione all'avvocato anticipatario.
Il e la condomina appellante devono, poi, essere condannati al CP_9 pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio in favore di CP_6 atteso che la domanda principale nei confronti del garantito è stata CP_3 rigettata (Cfr., ex multis, Cass. Civ. sez. III, 03/02/2025, n.2520).
13 Infine, si precisa che le spese del giudizio di Cassazione sono ripetibili solo nei confronti della essendo le altre parti rimaste intimate in tale Controparte_1 giudizio.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando in sede di rinvio dalla Cassazione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 86/2013 Parte_1 del Tribunale di Torre Annunziata sez. dist. Di Sorrento così provvede: a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 100 del 2004 e dichiara esigibile nei confronti del condominio l'importo di euro 760.213,34; b) dichiara inammissibili le domande di restituzione formulate da Parte_1
e dalla
[...] Controparte_1
c) rigetta la domanda di manleva proposta dal condominio nei confronti di
, e Controparte_8 Controparte_13 Persona_1
d) dichiara assorbita la domanda di garanzia proposta da Controparte_13 nei confronti di;
CP_6
e) in parziale accoglimento dell'appello proposto contro la medesima sentenza in relazione all'apposizione al decreto ingiuntivo n. 179 del 2005, condanna il al pagamento, in favore di Controparte_9
e in solido tra loro, della Controparte_13 Controparte_4 complessiva somma di euro 71.149,84 oltre IVA e CNPAIA e, sulla quota parte spettante a , anche contributo oltre interessi al tasso CP_3 CP_17 previsto dall'art. 9 della legge n. 143 del 1949, con decorrenza dal 5 gennaio 2005; f) compensa per la metà le spese di lite tra il e Controparte_9 la condomina , da un lato, e la Parte_1 Controparte_1 dall'altro, e per l'effetto condanna la al pagamento della Controparte_1 residua metà in favore dei predetti condominio e condomina che liquida: per il primo grado, in € 607,00 per spese vive, € 11.228,5 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, oltre alla metà delle spese di consulenza come liquidate in primo grado;
per il giudizio di appello, in € 910,5 per spese vive, € 10.059,5 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
per il giudizio di Cassazione, in € 1.214,00 per spese vive, € 5.386,5 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
per il giudizio di rinvio, in € 910,5 per spese vive,
€ 10.059,5 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
g) compensa per la metà le spese di lite tra il e Controparte_9 la condomina , da un lato, e e Parte_1 Controparte_13
dall'altro (opposizione al decreto ingiuntivo n. 179 Controparte_4 del 2005), e per l'effetto condanna il e la Controparte_9
14 condomina , in solido, al pagamento della residua Parte_1 metà in favore di e quale erede di Controparte_13 Controparte_4
che liquida: per il primo grado, in € 7.051,5 per Persona_1 compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
per il giudizio di appello, in € 7.158,5 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
per il giudizio di rinvio, in € 7.158,5 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge e che distrae in favore dell'avv. Roberto De Cataldis;
h) condanna il e la condomina Controparte_9 Parte_1
, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
che liquida: per il primo grado, in € 22.457,00 per Controparte_8 compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
per il giudizio di appello, in € 20.119,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge con distrazione in favore dell'avv. US Talò; per il giudizio di rinvio, in € 20.119,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge con distrazione in favore degli avv. US Talò e Salvatore Di Carluccio;
i) condanna il e la condomina Controparte_9 Parte_1
, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] CP_6 che liquida: per il primo grado, in € 22.457,00 per compensi, oltre
[...] il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
per il giudizio di appello, in € 20.119,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
per il giudizio di rinvio, in € 20.119,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Così deciso in Napoli, il 31.10.2025.
Il Presidente Il Consigliere estensore Dott. Alessandro Cocchiara Dott.ssa Maria Rosaria Pupo Documento firmato digitalmente All'integrale redazione della sentenza ha contribuito la m.o.t. dr. Anna Iadicicco
15