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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 17/07/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi
N. R.G. 1691/2024
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Francesco de Perna, ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1691 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2024, promossa da:
c.f. ) rappresentata come da procura in atti da Controparte_1 P.IVA_1
), con l'Avv. MAURIZIO TERENZI, giusta procura in calce al ricorso Parte_1 P.IVA_2 introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) e (c.f. CP_2 C.F._1 Controparte_3
) – contumaci-; C.F._2
RESISTENTI
OGGETTO: “altri istituti relativi alle successioni”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 17.07.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 485 C.C., ritualmente notificato, la Controparte_1 agiva dinanzi all'intestato Tribunale al fine di ottenere una pronuncia giudiziale volta ad accertare l'intervenuta accettazione dell'eredità della defunta da parte delle figlie e Persona_1 _3
1 relativamente alla quota ciascuna di 1/6 sull'immobile sito nel Comune di Pedaso, CP_2 identificato nel Catasto del predetto Comune al Foglio n. 5, Part. n. 311, Cat. A\2, Classe 3, Cons.
11,5 vani, rendita Euro 712,71-.
A sostegno del ricorso la esponeva che: Controparte_1
- la ricorrente era divenuta cessionaria pro soluto della con riguardo ad una Controparte_4 serie di suoi crediti individuati in blocco, in forza del contratto del 14.11.2018 stipulato ai sensi dell'art. 58 del T.U.B.;
- la cessione veniva resa nota mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in conformità delle vigenti disposizioni in materia, valevole anche ai fini della notifica ai relativi debitori;
- la aveva conferito alla (ora Controparte_1 CP_5 Parte_1
l'incarico di riscossione dei crediti, dei servizi di cassa e di pagamento con le funzioni e le attribuzioni di cui alla legge sulla cartolarizzazione;
- la al fine di azionare il credito fatto oggetto della cessione, aveva promosso Parte_1 nei confronti delle resistenti la procedura esecutiva n. 11/22 RGE.
Nell'ambito del procedimento di esecuzione, il Giudice, preso atto del difetto di continuità delle trascrizioni sul bene pignorato, risultando lo stesso pervenuto alle esecutate per successione della defunta madre della cui eredità, tuttavia, non vi era stata alcun tipo di accettazione, Persona_1 concedeva termini di 60 giorni al fine regolarizzare tale aspetto;
- la parte ricorrente incardinava, quindi, dinanzi al Tribunale di Fermo un giudizio avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuta accettazione tacita dell'eredità della da parte delle Per_1 figlie, odierne parti resistenti;
- all'esito del giudizio, il Tribunale di Fermo, rigettava il ricorso promosso dalla
[...]
non avendo la ricorrente, in presenza di più chiamati all'eredità, fornito prova del Controparte_1 soggetto richiedente la voltura catastale dell'immobile pignorato;
- le odierne parti resistenti dovevano considerarsi, comunque, eredi puri e semplici, avendo le stesse goduto del possesso del bene ereditario senza provvedere alla redazione dell'inventario dell'eredità della defunta madre.
La chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“- accertare e dichiarare che le SInore (C.F. ), residente in [...]C.F._1
Campofilone (FM), Contrada Marina n. 14, e (C.F. ), Controparte_3 C.F._2
2 residente in [...], Contrada Marina n. 11/A, hanno accettato per facta concludentia
l'eredità della de cuius, SI.ra , deceduta il 30.11.04, e, per l'effetto, Persona_1
- dichiarare le odierne resistenti eredi pure e semplici, per le ragioni di cui alla narrativa, della defunta madre IG.ra , nella misura di 1/6 ciascuna: conseguentemente, Persona_1
- ordinare all'Agenzia delle Entrate – Territorio, direzione provinciale di Ascoli Piceno, servizio di pubblicità immobiliare, sezione distaccata di Fermo, in persona del Direttore pro-tempore, di procedere alla conseguente trascrizione, in relazione ai beni innanzi descritti e per la quota di 1/6 ciascuna, del diritto di proprietà in favore di e contro , con CP_2 Controparte_3 Persona_1 esonero di ogni sua responsabilità al riguardo”.
Istauratosi il contraddittorio e definito il tema della lite, all'udienza dell'08.05.2025, il Giudice, rilevata la regolarità della notificazione nei confronti delle resistenti, ne dichiarava la loro contumacia.
Alla successiva udienza del 17.07.2025 le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa;
quindi, il Giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Con riferimento al thema disputandum, occorre premettere che, secondo il condivisibile orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di espropriazione immobiliare, qualora oggetto di un pignoramento sia un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta dall'erede-esecutato, il creditore procedente, se il chiamato all'eredità ha posto in essere degli atti da quali possa desumersi una sua accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476
c.c., può richiedere a sue spese, la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora lo stesso assuma la forma dell'atto pubblico e della scrittura privata od accertata giudizialmente, anche nelle more della procedura esecutiva, al fine di poterne ripristinare la continuità della trascrizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2650, comma 2, c.p.c.
Diversamente, se il chiamato ha compiuto un atto implicante una sua accettazione tacita dell'eredità, ma tale atto non sia trascrivibile, il creditore procedente, per poter coltivare utilmente l'intrapresa procedura esecutiva e ripristinare la continuità delle trascrizioni relativamente al bene pignorato, dovrà necessariamente agire in giudizio al fine di ottenere una sentenza dichiarativa -provvedimento suscettibile di trascrizione- della qualità di erede del debitore esecutato.
Ciò posto, prima di esaminare il merito della controversia, è opportuno ricordare che la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sufficiente all'acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria, da parte del chiamato, anche
3 l'accettazione mediante “aditio”, oppure per effetto di “pro herede gestio” oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.p.c.
La disposizione da ultimo citata prevede che il chiamato all'eredità che si trova nel possesso o nel compossesso anche di un solo bene ereditario deve formare l'inventario entro tre mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza della delazione, giorno che può anche non coincidere con quell'apertura della successione. Trascorso invano tale termine il chiamato è considerato erede puro e semplice.
Secondo la giurisprudenza di legittimità l'onere del chiamato possessore dei beni ereditari di fare l'inventario nel termine di tre mesi, previsto dall'art. 485 c.c., condiziona non solo la facoltà di accettare con beneficio di inventario, ma anche quella di rinunziare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius, dovendo il chiamato, allo scadere del termine previsto per l'inventario, essere considerato erede puro e semplice (cfr. Cass. n. 11018/2008; n. 4845/2003).
Ebbene, svolte le doverose premesse, esaminando il merito della presente controversia, dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente, emerge che è deceduta in data Persona_1
30.11.2024, lasciando quali chiamati all'eredità il coniuge e le figlie P_ Controparte_3
e (cfr. doc. n. 9 allegato al ricorso introduttivo). CP_2
Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto che le resistenti avrebbero accettato tacitamente l'eredità della defunta madre per aver posseduto, dopo l'apertura della sua successione e sino al loro trasferimento in Campofilone, l'abitazione familiare, sita in Pedaso, alla Via Belvedere n. 34.
Tali allegazioni trovano puntuale riscontro nei certificati storici prodotti dalla parte ricorrente, nei quali si evince che e hanno vissuto sin dalla nascita e sino al 05.04.2013 Controparte_3 Parte_2 presso l'immobile pignorato facente parte del compendio pignorato (cfr. doc. n. 9 allegato al ricorso introduttivo).
Dalla documentazione in atti è emerso, quindi, che le resistenti fossero nel possesso dei beni ereditari, possesso che si è protratto per oltre tre mesi dalla morte di omettendone il Persona_1 compimento del dovuto inventario.
Sul punto, deve osservarsi che e non costituendosi nel presente giudizio, non CP_2 Controparte_3 hanno allegato ulteriori elementi o circostanze che possano in qualche modo inficiare la valenza probatoria della documentazione offerta dalla parte ricorrente a sostegno delle proprie deduzioni.
Ancora, dalla voltura in atti e del rapporto di parentela esistente tra le e la defunta _3
(rispettivamente figlie e madre), deve presumersi che le prime avessero consapevolezza sia della devoluzione dell'eredità sia che il bene posseduto apparteneva all'eredità della de cuius.
4 Da quanto esposto, ritiene il Tribunale che i comportamenti posti in essere dalle resistenti ben possono ricondursi all'ipotesi di accettazione ex lege dell'eredità di cui all'art. 485 c.c., fondata sul possesso dei beni ereditari da parte delle chiamate e sull'omesso compimento dell'inventario entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione.
Le spese di lite, alla luce della mancata costituzione in giudizio delle resistenti e della sostanziale mancata opposizione, sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che e hanno accettato CP_2 Controparte_3
l'eredità di (nata in data [...] e deceduta in data 30.11.2004); Persona_1
- compensa tra le parti le spese di lite.
Fermo, 17.07.2025.
Il Giudice
Francesco De Perna
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