Sentenza 17 novembre 2021
Parere definitivo 3 ottobre 2023
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 07/02/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01008/2025REG.PROV.COLL.
N. 01255/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1255 del 2022, proposto dalle signore DE ER e DE AD quali aventi causa da DE LA, rappresentate e difese dall'avvocato Giorgio Marino, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Marino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Lanzillotta, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, n. 11850/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marino;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 febbraio 2025 il Cons. Ugo De Carlo, dato atto che nessuno è comparso per le parti e viste le note di passaggio in decisione da parte degli Avvocati Paolo Lanzillotta e Antonino Galletti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le signore ER DE e AD DE, quali eredi di LA DE, hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe, che ha respinto il ricorso presentato dal suo dante causa per ottenere il risarcimento del danno per attività provvedimentale e comportamento omissivo del comune di Marino, relativamente alla illegittimità della concessione edilizia 10161/s/v del 2003 conseguente alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4735/2014.
2. Con delibera n. 50 del 29 ottobre 2001, il Comune di Marino modificava gli indici di fabbricabilità valevoli nella Zona B3 elevandoli da 2.00 mc/mq a 3.00 mc/mq. Conseguentemente, la società Domus s.r.l. – già titolare di un permesso di costruire ai fini della ristrutturazione di un fabbricato insistente nell’area in esame – chiedeva ed otteneva un permesso di costruire in variante, coerente con il nuovo indice di fabbricabilità.
Con delibera n. 45/2003, il Comune di Marino ha successivamente annullato la precedente delibera n. 50/2001, ritenendo che l’incremento dell’indice fosse in contrasto con le N.T.A. relative alla zona interessata dall’intervento. Conseguentemente, il suddetto permesso di costruire è stato annullato in via di autotutela, con provvedimento impugnato dalla società e all’esito del giudizio confermato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 4735/2014.
Successivamente il Comune di Marino ha accolto l’istanza ex art. 38 T.U. edilizia, avanzata dalla Domus s.r.l. e ha concesso il permesso di costruire in sanatoria, anche sulla base della considerazione che, nelle more del giudizio, la volumetria è stata nuovamente elevata a 3.00 mc/mq.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso perché non era stato dedotto alcunché in ordine al pregiudizio patito, in termini di danno emergente e lucro cessante, in conseguenza dell’atto illegittimamente assunto dal Comune, neppure sul piano di un eventuale deprezzamento del valore dell’immobile, per effetto dell’incremento volumetrico conseguito da Domus s.r.l.
Inoltre, l’ipotetico deprezzamento appariva a prima vista improbabile, quanto al nesso di causalità con la condotta illecita, atteso che fin dal 2004 la normativa urbanistica è stata adeguata, così da permettere proprio un identico incremento, sicché le potenzialità di quest’ultimo di per sé si sarebbero comunque riverberate sul bene di proprietà del ricorrente, anche se l’atto illegittimo non fosse stato adottato.
4. L’appello è affidato a tre motivi.
4.1. Il primo motivo contesta la sentenza di prime cure, nella parte in cui ha ritenuto di non dover prendere in esame il fatto penalmente illecito, come accertato dal Giudice ordinario con sentenza del Tribunale di Velletri n. 1765/2008, sotteso alla domanda di danno avanzata dalle ricorrenti, con la quale erano stati condannati gli amministratori comunali responsabili della delibera di rilascio della concessione edilizia successivamente annullata. Sostengono le appellanti di aver subito un pregiudizio dall’illecito de quo, non sanato dal provvedimento in autotutela. In particolare, l’edificazione di un plesso condominiale, sorto in forza dell’illecito sovradimensionamento edilizio, ha comportato la creazione di molteplici unità immobiliari, che affacciano e sovrastano l’unità abitativa delle ricorrenti, incidendo sulla normale vivibilità e libertà di occupazione e gestione immobiliare. Il plesso realizzato avrebbe inoltre compromesso il diritto al lavoro degli originari ricorrenti, impedendo loro di fruire del vero riposo domestico sia nel periodo dell’edificazione, sia successivamente. Aggiungono le appellanti che il sovradimensionamento edificatorio costituirebbe esso stesso allegazione del danno.
4.2. Il secondo motivo deduce che l’illegittimo esercizio di attività edificatoria avrebbe comportato nei confronti degli originari ricorrenti, costretti a subire l’edificazione sovradimensionata, un danno figurativo, che sarebbe risarcibile in ragione della natura fruttifera della proprietà lesa.
4.3. Il terzo motivo riguarda l’interesse privato al rispetto della pianificazione urbanistica e il danno da colpa omissiva della p.a.
5. Il Comune di Marino si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, venendo in rilievo, nel caso di specie, un comportamento meramente materiale della p.a., con conseguente giurisdizione del giudice ordinario ed il difetto di legittimazione attiva in capo alle appellanti, non essendo stata dimostrata in giudizio né la qualità di eredi dei ricorrenti in primo grado né di titolari di un fondo limitrofo o confinante con quello della Domus s.r.l, beneficiaria del provvedimento in sanatoria, nonché la mancanza dell’interesse ad agire delle appellanti, posto che dall’atto di appello non si comprenderebbe quale sia lo specifico nocumento o pregiudizio derivante dall’avvenuta adozione dei provvedimenti edilizi successivamente annullati in autotutela.
Infine, l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ai controinteressati, in particolare alla Domus S.r.l.
Nel merito conclude per il rigetto dell’appello.
6. Con atto depositato in data 27 gennaio 2025 gli appellanti rinunciavano all’appello.
7. Il Collegio prende atto della rinuncia all’appello e dichiara estinto il giudizio compensando le spese stante la decisione in rito.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Giordano Lamberti |
IL SEGRETARIO