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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 06/06/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1185/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
INTERSIMONE SANTINA e dell'avv. CALDERONE MARIA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. PIRAS MARIANTONIETTA e dall'avv. DOA
ALESSANDRO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 06/06/2024 ha adito il Tribunale di Parte_1
Barcellona Pozzo di Gotto evocando in giudizio l' , svolgendo le seguenti domande: CP_1
1.Ritenere , dichiarare e conseguentemente accertare l'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro di parte ricorrente per il periodo descritto in ricorso e nelle conclusioni (anni 2020-2021) 1bis)Ritenere, dichiarare e conseguentemente ordinare a chi di competenza l'iscrizione di parte ricorrente negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l'anno 2020 e per l'anno 2021 da parte degli enti competenti /enti di CP_ riferimento per gli anni 2020-2021 uffici del lavoro e/o collocamento e/o e/o siti
CP_ internet preposti a tali iscrizioni dell' e/o chi di competenza.
2.Revocare, annullare CP_ e/o dichiarare nulli i provvedimenti in quanto illegittimi , e/o infondati in fatto e in diritto, di disconoscimento delle prestazioni di lavoro agricolo e di cancellazione per gli anni 2020- 2021 del quale parte ricorrente ha avuto a conoscenza a mezzo di Racc
A/R (allegate agli atti).
Con atto del 24.09.2024 la ricorrente depositava rinuncia agli atti del giudizio e all'azione, ribadite nelle note depositate il 13.02.2025 con cui è stato ulteriormente precisato che “trattasi di rinuncia incondizionata e irrevocabile agli atti del giudizio
RG 1185/2024 comprensiva anche di rinuncia all'azione e quindi a tutte le domande e diritti fatti valere con detto giudizio e ogni collegato agli stessi senza nulla a che
CP_ pretendere dall' in merito e si chiede la compensazione delle spese legali”. CP_
L' con la memoria di costituzione dell'11.10.2024, “Visto l'atto di rinuncia e la successiva rettifica del medesimo, l'Istituto previdenziale dichiara di accettare la rinuncia agli atti del giudizio ed alla conseguente azione, con integrale compensazione delle spese di lite”.
2- La ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio e all'azione.
Ai sensi dell'art. 306 c.p.c. “il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione”.
A ciò si aggiunga che, secondo la S.C, la rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta. Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere. Deve, viceversa, essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (Cass. n. 19845/2019).
3- Sulla regolamentazione delle spese
L'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c. stabilisce, poi, che “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile”. CP_ Nella presente fattispecie, l' nel costituirsi, ha accettato la rinuncia sia agli atti che all'azione ed ha aderito alla integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 1185/2024 RG, così provvede:
1) dichiara la estinzione del giudizio e dell'azione e cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso il 06.06.2025
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano