Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/03/2025, n. 2097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2097 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 24643/2024 R.G.
EPYBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente
Giudice Dott. Fulvia De Luca
Dott. Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 06/07/2024 da
Parte 1 (MESSINA, 20/04/1977)
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]35 MILANO con l'Avv. FRANCHINA ANTONIO presso cui ha eletto domicilio in VIA PODGORA, 11 20122
MILANO
(MESSINA, 20/09/1976) Parte_2
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]N. 5 MILANO con l'Avv. POLLAROLO SIMONA presso cui ha eletto domicilio in VIA MOROSINI, 29 20135
MILANO
Con comunicazione all' Controparte_1 , in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 26 luglio 2024
OGGETTO:
Parte 3
***
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile a MESSINA il 29/01/1998 (anno 1998, atto n14, parte I).
Dall'unione sono nati Per 1 il 21 gennaio 2002 non economicamente autonoma ed Per 2 il 22 settembre 2008.
Le parti si sono separate come da verbale di separazione del 4 febbraio 2020 omologato in data
25/05/2020 dal Tribunale Ordinario di Milano
Con ricorso depositato in data 4 lugli 2024 la moglie ha chiesto dichiararsi lo scioglimento con conferma delle condizioni di separazione avanzando anche domande ex art. 473 bis. 39 c.p.c.
Parte convenuta si è costituita in giudizio il 20 dicembre 2024 e, d'accordo sulle altre domande, ha chiesto il rigetto della domanda ex art 473. Bis. 39 c.p.c.
All'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. delì11 marzo 2025 le parti, dopo breve interlocuzione con il
Tribunale hanno raggiunto i seguenti accordi
I coniugi dichiarano di volere divorziare alle seguenti condizioni A) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri dott.ssa Parte_4
e dott. Parte 2 (matrimonio contratto in Messina in data 29.01.1998, iscritto presso il
Comune di Messina con atto n. 14 parte 1 anno 1998), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile la conseguente trascrizione nei Registri di Stato Civile dei Comuni di competenza. Parte 4 e dott. 1) I sigg.ri dott.ssa Parte 2 si impegnano alla reciproca collaborazione e al mutuo rispetto.
2) Il figlio minore R_ (nato il [...]) rimane affidato ad entrambi i genitori anche se convivente con la madre, anche ai fini anagrafici con collocamento prevalente presso la madre. Il padre potrà vederlo e tenerlo con sé a fine settimana alterni dalle ore 17.00/17.30 del venerdì sera e fino alle ore 18.00 della domenica;
un pomeriggio alla settimana
(indicativamente il martedì o il mercoledì compatibilmente con i turni di lavoro e di servizio del dott. Pt 2 ; durante le festività natalizie per metà del periodo in forma alternata di anno in anno (dalla fine della scuola al 30 dicembre e dal 30 dicembre alla ripresa della scuola); per il periodo pasquale alternato di anno in anno;
i ponti uniti al fine di settimana di rispettiva competenza;
per due settimane consecutive durante le vacanze estive, in epoca che i genitori concorderanno tra di loro entro il 30 maggio di ogni anno in relazione ai rispettivi impegni di lavoro. Ciascun genitore comunicherà all'altro, prima della partenza, il luogo ove trascorrerà le ferie unitamente ad un recapito telefonico;
sono sempre fatti salvi diversi accordi tra le parti.
,3) il dott. Parte 2 si obbliga a corrispondere alla dott. in via Parte 4 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo al mantenimento dei figli Per 1 ed R_, fino alla loro indipendenza economica, la somma mensile di € 1.325,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida della Corte d'Appello di Milano del 14.11.2017 secondo il seguente schema:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) Visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso struttura pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSNN;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal SSNN.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSNN, ovvero previsti dal SSNN ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) Tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici, b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) Tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) Tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali).
-Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) Corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo dieci gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese, dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. 4) Per effetto della mancata corresponsione dell'importo mensile adeguatamente rivalutato il dott. Parte 2 corrisponderà una tantum alla dott.ssa Parte 4 entro 2 giorni dalla prima udienza l'importo omnicomprensivo di € 901,80:= a mero titolo transattivo e a saldo e stralcio di ogni pretesa per il mancato adeguamento ISTAT dell'assegno dal gennaio
2021.
5) la dott. Parte 4 si obbliga a versare direttamente sul conto cointestato la metà della rata del mutuo fondiario (pari a circa € 591,00 al mese, per l'intero) acceso presso la Banca Controparte_2 per la ristrutturazione della casa coniugale.
6) In caso di grave e insanabile disaccordo le parti si impegnano a rivolgersi ad un centro specializzato sul territorio di Milano al fine di intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità o altro tipo di supporto eventualmente indicato dal Comune.
7) Le parti dichiarano reciprocamente di non avere nulla più a pretendere uno dall'altra, per titolo, ragione, causa ivi compresa ogni questione relativa nessun all'acquisto/ristrutturazione della casa coniugale e/o all'adeguamento ISTAT dal 2021 ad oggi oltre che derivante dal rapporto coniugale, impregiudicato quanto previsto e disciplinato dall'art 473 bis n. 29, c.p.c.. 8) L'intero AUU sarà percepito dalla madre
9) Spese legali compensate
I procuratori hanno chiesto al Collegio di recepire gli accordi dei genitori Il Giudice delegato non ha adottato provvedimento temporanei vista l'imminente decisione ed ha rimesso la causa in decisione.
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Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio: le parti si sono separate come da verbale di separazione del 4 febbraio 2020, omologato in data 25/05/2020 dal Tribunale Ordinario di Milano ed il ricorso per lo scioglimento del matrimonio è stato depositato il 04/07/2024
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato (per il lungo tempo trascorso dalla separazione) che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole e sulle altre condizioni
Il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c., nel contesto dato, rappresentino la migliore regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale e l'assetto abitativo, relazionale ed economico più rispondente all'interesse di R_ e
Per_1
Le concordi istanze come sopra riportate possono dunque trovare integrale accoglimento e, di conseguenza, il Tribunale potrà, dunque pronunciarsi in senso conforme.
Sullespese di lite.
Come da accordo delle parti le spese devono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
24643 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra Parte 1 e [...]
Parte 2 a MESSINA il 29/01/1998, atto iscritto negli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di MESSINA (anno 1998, atto n14, parte I);
2) Provvede come da concordi determinazioni delle parti sopra riportate da intendersi qui trascritte
3) Compensa tra le parti le spese di lite
4) Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MESSINA, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del Il Giudice estensore
Dott. Chiara Delmonte
12 marzo 2025 Il Presidente
Dott. Laura Maria Cosmai