Articolo 33 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1196
Articolo 32Articolo 34
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13 novembre 1960
Art. 33. Chiamata agli scrutini agli esami Gli scrutini per il conferimento delle promozioni per merito comparativo e gli esami di promozione sono indetti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia non oltre il 15 gennaio di ogni anno.
I funzionari che intendono partecipare agli scrutini debbono trasmettere, per via gerarchica, al Ministero di grazia e giustizia, entro un mese dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del decreto che indice lo scrutinio, la relativa domanda corredata dei titoli e dei documenti che ciascuno di essi chieda di aggiungere.
Nel caso di promozione da conferirsi per esami almeno le prove scritte devono essere espletate entro il 30 giugno dello stesso anno.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960