CA
Sentenza 7 febbraio 2024
Sentenza 7 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/02/2024, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Sandro Venarubea – Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo – Consigliere all'udienza del 7 febbraio 2024 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1289 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente tra
(p.iva. , elettivamente domiciliata in Roma, Parte_1 P.IVA_1 via Dardanelli n. 13, presso lo studio dell'avv. Leonardo Alesii, che la rappresenta e difende giusta procura in atti – appellante e
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
, elettivamente domiciliati in Roma, Via Giacinto Carini n. 19, C.F._2 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cirillo, che li rappresenta e difende giusta procura in atti unitamente all'avv. Rosalina Mastromauro – appellati
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 16/02/2018, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza definitiva n. 14491/2017 emessa dal Tribunale ordinario di Roma e pubblicata il 17/07/2017, resa nel giudizio di primo grado promosso nei suoi confronti da e . Controparte_1 Controparte_2
§1. I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come di seguito viene riportato. < La domanda proposta dai sigg. e nei confronti di Controparte_1 CP_2 [...] ha per oggetto il pagamento di una serie di scommesse su eventi sportivi, Parte_1 risultate vittoriose, rispettivamente per € 13.688,00 e per € 564,50, documentate dalle ricevute delle giocate.
La convenuta eccepisce la nullità e la risoluzione dei contratti di gioco ed Pt_1 in via riconvenzionale domanda la restituzione degli importi già pagati per alcune delle vincite realizzate dagli attori.
La causa è stata istruita con l'escussione di un teste di parte convenuta e quindi rinviata, su concorde richiesta delle parti, per la precisazione delle conclusioni>>.
L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: <condanna la convenuta al pagamento in favore degli attori parte_1 cp_1
e rispettivamente della somma di euro 10.363,50 oltre
[...] Controparte_2 interessi legali dal 12.04.12 e di euro 564,00 oltre interessi legali dal 26.03.12; rigetta le domande proposte in via riconvenzionale da parte convenuta;
condanna la convenuta alla rifusione in favore degli attori Parte_1 CP_1
e delle spese di lite, che liquida in euro 3000,00 per
[...] Controparte_2 CP_1 ed euro 1000,00 per , oltre IVA, CAP, rimborso spese
[...] Controparte_2 generali >>.
La decisone è motivata come di seguito riportato.
< In via preliminare si deve rilevare l'infondatezza dell'eccezione di improponibilità della domanda proposta da parte convenuta con riferimento all'art. 14 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° marzo 2006, n.111, che prevede la devoluzione delle controversie in materia ad una speciale Commissione, ma in via facoltativa, facendo salva espressamente la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.
Sempre in via preliminare si deve rilevare l'ammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta stante la tempestività della sua costituzione in giudizio, avvenuta l'8.02.13 per l'udienza di prima comparizione del
28.02.13, differita ex art. 168 bis c.p.c. comma 5.
Nel merito, secondo la ricostruzione dei fatti posta da parte convenuta a sostegno del rifiuto di pagare le vincite realizzate dagli attori esse si riferiscono ad una serie di giocate definite “selvagge” effettuate irregolarmente nel corner sportivo “
[...]
- di cui il era socio - durante le giornate del 12 e 14 marzo Org_1 Controparte_1
2012 senza versare in cassa le corrispettive poste di gioco.
La convenuta fonda tale ricostruzione sull'esame incrociato delle ricevute, che recano la data e l'ora di effettuazione della giocata, e dell'estratto conto relativo alla
“ per la settimana compresa tra il 12 ed il 19 marzo 2012, e sulle Org_1 informazioni fornite dal socio accomandatario sig. In particolare Controparte_3 rileva che le ricevute esibite dagli attori si riferiscono tutte a giocate realizzate il 12 o il 14 marzo 2012, che dall'estratto conto della settimana compresa tra il 12 ed il 19 marzo 2012 sarebbe emersa l'esistenza di un ingente debito di € 141.064,37 a carico dell'esercente derivante da un ammanco di cassa verificatosi proprio nelle giornate del 12 e 14 marzo a seguito di un'anomala emissione di centinaia di ricevute di scommesse di importo compreso tra € 100,00 e € 500,00, ritenuta palesemente incompatibile con la media del valore complessivo delle giocate tipica dell'esercizio, che il sig. ha riferito di non essere stato presente in quei giorni e che era CP_3 invece presente il suo socio . Controparte_1
Rappresenta che il debito dell'esercente è stato riconosciuto dal sig. che CP_3 ha concordato un piano di rientro, mentre il è uscito dalla società. Controparte_1
Parte convenuta dunque non contesta che le giocate siano state effettuate e che gli attori fossero in possesso delle ricevute che legittimano i giocatori a richiedere il pagamento delle vincite ma eccepisce la risoluzione o nullità del contratto di gioco.
Tali eccezioni risultano infondate in diritto indipendentemente dalla ricostruzione del fatto, che è stata oggetto della deposizione del teste e su cui le parti CP_3 hanno ampiamente argomentato.
Si deve osservare che si verte in materia di scommesse raccolte “a distanza”, secondo la definizione dell'art. 2 del D.M. 111/06, e che il contratto si deve intendere concluso con l'accettazione e la registrazione della scommessa da parte del totalizzatore nazionale (art. 6 D.M.), attestata dalla ricevuta di partecipazione, che garantisce l'avvenuta registrazione della scommessa nel totalizzatore nazionale e costituisce, in caso di vincita o di rimborso, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione (art. 1 lett. p del D.M.).
In tale contesto la tesi secondo cui il mancato pagamento della giocata legittimerebbe la risoluzione del contratto, e quindi il rifiuto del pagamento delle vincite e la richiesta di restituzione delle vincite già pagate, è incompatibile col modo in cui il sistema è strutturato, essendo peraltro espressamente previsto che le scommesse telematiche non possono essere annullate (art. 19 comma 2 D.M.). E' evidente del resto che una volta registrata la giocata ed emessa la ricevuta l'esercente assume verso il gestore e verso l'erario l'obbligo di riversare tutte le somme loro dovute, commisurate all'importo della giocata, indipendentemente dall'incasso effettivo, che necessariamente si svolge sotto il suo esclusivo controllo e sotto la sua responsabilità; sicché il gestore del gioco non dovrebbe neanche avere alcun interesse ad eccepire il mancato pagamento della singola giocata.
La tesi della nullità poi, appena abbozzata (solo nelle conclusioni modificate nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. della convenuta), ma presumibilmente correlata alla frode imputata agli attori, è palesemente infondata alla luce del risalente e costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui neanche nell'ipotesi di truffa penalmente accertata di uno dei contraenti in danno dell'altro il contratto è nullo (ex art. 1418 cod. civ., in correlazione all'art. 640 cod. pen.), ma solo annullabile ai sensi dell'art. 1439 cod. civ., atteso che il dolo costitutivo del delitto di truffa non è ontologicamente, neanche sotto il profilo dell'intensità, diverso da quello che vizia il consenso negoziale, entrambi risolvendosi in artifizi o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore l'altra parte e così a viziarne il consenso
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7468 del 31/03/2011; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13566 del 26/05/2008; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7322 del 10/12/1986).
L'eccezione di annullabilità per dolo, che è eccezione in senso stretto, invece non
è stata affatto proposta.
Per queste ragioni le domande di parte attrice devono essere accolte, mentre devono essere rigettate le domande proposte in via riconvenzionale da parte convenuta.
Le contestazioni insorte in corso di causa sull'importo dei pagamenti effettuati da risultano sostanzialmente superate in questa fase. Infatti la domanda è stata Pt_1 definitivamente quantificata per l'attore in euro 10363,50, ed in euro Controparte_1
564,00 per l'attore , pari all'importo complessivo di euro 10927,50 Controparte_2 indicato da parte convenuta, oltre gli interessi legali dalla data delle promesse di pagamento rilasciate da a fronte della presentazione delle ricevute, mentre Pt_1 non deve essere riconosciuto il maggior danno in difetto di specifica allegazione.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della convenuta>>.
§2 - Con l'atto di appello ha formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
<< Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma dell'impugnata sentenza n. 14491/2017 resa dal Tribunale Ordinario di Roma- sez. IX civile, pubblicata in data 17.07.2017 e non notificata, così provvedere:
- in via principale:
1) in riforma integrale della sentenza n. 14491/2017 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione dei contratti di scommessa a causa dell'inadempimento dei fratelli dell'obbligazione di pagare il prezzo CP_1 della scommessa e, per l'effetto, rigettare integralmente le domande originariamente proposte da e;
Controparte_1 Controparte_2
2) sempre in riforma integrale della sentenza n. 14491/2017 emessa dal Tribunale
Ordinario di Roma, accertare e dichiarare la nullità dei contratti di scommessa fraudolentemente conclusi dai in forza dell'espressa previsione Parte_2 contrattuale sancita nelle obbligazioni di pagamento emesse da Parte_1
e, per l'effetto, rigettare integralmente le domande originariamente proposte da e;
Controparte_1 Controparte_2
- sempre in via principale, in accoglimento dei motivi di impugnazione proposti a censura della gravata sentenza di primo grado e, per l'effetto di riforma integrale della stessa, disporre l'integrale restituzione di quanto complessivamente corrisposto dalla in favore dei sigg.ri a titolo di sorte e di spese legali, in Parte_1 CP_1 esecuzione della sentenza di primo grado;
-nel merito: - rigettare tutte le domande formulate dai sigg.ri e nel Controparte_1 Controparte_2 giudizio di primo grado in quanto infondate e non provate per tutti i motivi di gravame esposti.
Il tutto con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.>>
Gli appellati e costituitisi in giudizio con comparsa Controparte_1 Controparte_2 depositata il 23/04/2018, hanno resistito all'impugnazione e hanno chiesto il rigetto dell'appello formulando le seguenti conclusioni: <voglia l'ecc.ma corte d'appello adita, contrariis reiectis:
- In via preliminare, in rito, dichiarare l'appello inammissibile giacché ambedue i motivi d'impugnazione proposti ripresentano argomentazioni già ripetutamente contestate in sede di primo grado in quanto frutto di evidente “mutatio libelli”, avvenuta in sede di memorie ex art. 183, 6° comma n. 1 ed emergenti dal raffronto tra le conclusioni di queste ultime e le conclusioni di cui alla comparsa di risposta in primo grado.
– In via preliminare, sempre in rito, dichiarare l'appello inammissibile giacché ambedue i motivi di impugnazione proposti costituiscono, per gli aspetti messi in evidenza nel quarto paragrafo della presente comparsa, “domanda nuova” in appello, che appare evidente se si confrontano le conclusioni dell'atto di citazione in appello con quelle di cui in comparsa conclusionale in primo grado.
– In via principale nel merito, respingere ambedue gli avversi motivi d'appello in quanto del tutto infondati in fatto e in diritto, per quanto esposto nel quinto e nel sesto paragrafo della presente comparsa;
- In via subordinata, nella estremamente denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, compensare le spese di giudizio;
in via ulteriormente subordinata, compensare quantomeno le spese del primo grado di giudizio, giacché si rileva e sottolinea che, in tale sede, controparte era stata soccombente, oltre che rispetto alla domanda degli attori Sigg. anche sul CP_1 piano della propria riconvenzionale, poi non più proposta e da intendersi perciò rinunciata nel presente grado di giudizio.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del grado di giudizio>>.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
L'appello è fondato.
§3.1 - Con il primo motivo di impugnazione, rubricato < Violazione degli artt. 115
e 132 c.p.c.: omessa e/o errata valutazione delle prove;
motivazione contraddittoria e/o insufficiente;
illegittimo rigetto dell'eccezione di risoluzione>>, l'appellante
[...] censura la gravata sentenza argomentando l'erroneità della tesi secondo Parte_1 cui il mancato pagamento da parte dello scommettitore del corrispettivo della scommessa non legittimerebbe una risoluzione per inadempimento in quanto “le scommesse telematiche non possono essere annullate”, atteso che l'art. 19, comma
2 D.M. 111/06 non si applicherebbe anche ai casi di patologia del negozio sinallagmatico in cui uno dei contraenti viene meno alla propria obbligazione (nella fattispecie concreta, per l'appunto, il pagamento del prezzo da parte dello scommettitore). In questi casi, nel silenzio della disciplina dettata in materia di scommesse sportive, si ritiene che si possa fare applicazione delle norme dettate dal
Codice Civile per i contratti in generale.
In virtù di ciò, si deduce che aveva e ha il diritto di opporre alle controparti Pt_1
l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e l'intervenuta risoluzione del contratto.
La censura è fondata.
Non è contestato che le scommesse sportive del cui esito vittorioso Controparte_2
e , rispettivamente padre e figlio, hanno chiesto il pagamento alla Controparte_1 concessionaria sono state effettuate il 12 ed il 14 marzo 2012 Parte_1 presso il centro di raccolta gestito dalla che Org_2 Controparte_4 con aveva stipulato un contratto per la commercializzazione dei giochi Pt_1 pubblici e di cui era all'epoca socio accomandante. Controparte_1
Non è contestato che in tali giorni nel predetto punto di raccolta di scommesse si verificarono movimentazioni di gioco anomale, ossia ampiamente superiori rispetto alla media.
Tanto premesso, il socio accomandatario , sentito come teste Controparte_3 all'udienza del 25 giugno 2014, confermata l'anomalia nel flusso delle giocate (tanto che la stessa nel corso della giornata del 14 marzo 2012 aveva staccato la Pt_1 linea), ha riferito di aver riscontrato una mancanza di cassa corrispondente agli scontrini emessi e non incassati. Al riguardo, risulta in atti che per tale ammanco il a poi provveduto a concordare con la un piano di rientro rateizzato, CP_3 Pt_1 in corso di regolare esecuzione.
Il teste, premesso poi di non essere stato presente in agenzia nei due giorni in cui si erano verificati gli ammanchi, pur non essendo in grado di dire chi avesse effettuato le giocate in questione, ha specificato che nessuna giocata può essere accettata dal gestore del gioco senza l'utilizzo della password, ad opera dell'esercente; ed ha altresì precisato che la password dell'agenzia in questione era a conoscenza di entrambi i soci e che il era l'unico dei due titolari Controparte_1 presente in entrambi i suddetti giorni.
Non vi sono ragioni che inficiano l'attendibilità del teste atteso che egli CP_3 ha persino escluso di aver ricevuto confessioni dal socio, con ciò dimostrando un atteggiamento equilibrato ed equidistante, e che un suo coinvolgimento nell'ammanco appare inverosimile in quanto in qualità di socio accomandatario ne avrebbe risposto in prima persona, come in effetti è avvenuto con l'assunzione del piano di rientro con la concessionaria. Ne consegue che l'unica spiegazione plausibile è quella secondo cui, approfittando dell'assenza del il socio accomandante, utilizzando la CP_3 password che soltanto lui conosceva oltre al stesso, abbia effettuato una CP_3 gran mole di giocate senza versare i corrispettivi in cassa;
con ciò riuscendo a realizzare alcune giocate vincenti, che poi ha presentato all'incasso.
D'altra parte, la cronologia delle giocate vincenti, come dettagliata nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado e non specificamente contestata da controparte nella prima difesa utile (memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.), evidenzia una concentrazione assai sospetta (orari scommesse vincenti effettuate il
12 marzo 2012: 14:45:50, 18:44:12, 18:50:12, 18:52:15, 18:53:08, 18:53:17,
18:53:51; orari scommesse vincenti effettuate il 14 marzo 2012: 12:20:24, 13:45:09,
13:45:28, 13:46:44, 13:49:35, 13:50:25, 13:51:51, 14:00:54, 14:20:08, 14:25:36,
14:26:58, 14:28:00, 14:29:22, 14:29:38, 14:44:46), del tutto plausibilmente inserita in una movimentazione complessiva ben più ampia (comprensiva delle giocate non vincenti verosimilmente effettuate con la medesima abnorme intensità), che spiega per l'appunto l'importo dell'ammanco.
In conclusione, tutte le giocate per cui non è stato effettuato il versamento del corrispettivo, comprese quelle vincenti per cui è causa, sono riconducibili al CP_1
e tramite lui al padre .
[...] CP_2
Ciò posto, premesso che sin dalla comparsa di costituzione e risposta in primo grado è stata azionata dalla domanda riconvenzionale di Parte_1 risoluzione per inadempimento e conseguente restituzione importi parzialmente versati (v. pag.12: <si chiede, pertanto, che il tribunale voglia dichiarare la risoluzione di tutti i contratti oggetto contestazione, ex artt. 1453 e ss. c.c., per inadempimento degli attori conseguentemente ordinare ai medesimi restituzione tutte le somme già erogate da ) – sicché in parte qua non vi parte_1
è stata né mutatio libelli in primo grado, né domanda nuova in appello –, nessuna delle argomentazioni usate dal primo giudice per negare la detta risoluzione è condivisibile.
Non il rinvio all'art. 19, comma 2, del D.M. n. 111/2006, secondo cui <le scommesse telematiche non possono essere annullate>>.
Infatti, secondo il principio della gerarchia delle fonti, la disciplina codicistica prevale su ogni altra disposizione di rango inferiore, come quella ex D.M. n. 111, che
è contenuta in un semplice regolamento (App. Roma, sez. III, 17 ottobre 2016, n.
6126), per cui deve escludersi che la disciplina regolamentare costituisca un ostacolo alla generale tutela dei contraenti così come stabilita dal codice civile, dovendo interpretarsi la disposizione di cui al predetto art. 19 nel senso che il contratto regolarmente stipulato è irretrattabile sulla base di elementi sopravvenuti, ed anche per volontà delle parti.
E neppure il riferimento agli obblighi comunque gravanti sull'esercente nei confronti del concessionario e dell'erario per effetto della registrazione della giocata, atteso che trattasi di rapporto avente connotazione prettamente pubblicistica, del tutto distinto dal rapporto, precipuamente privatistico, tra lo scommettitore ed il concessionario.
Dall'accoglimento della domanda di risoluzione consegue anche quello della connessa domanda di restituzione degli importi parzialmente già versati ante causam dall'odierna società appellante, che, in difetto di diversa precisazione da parte di questa, debbono essere quantificati in € 3.325,00 versati a , come Controparte_1 ammesso da controparte (v. pag. 4 comparsa di costituzione e risposta in grado di appello) e implicitamente così determinati anche dal giudice di prime cure, che infatti ha decurtato tale importo dalle somme inizialmente richieste dagli attori.
. Su tale somma decorrono gli interessi legali dal giorno del pagamento sino all'effettivo soddisfo, anche in assenza di specifica domanda, trattandosi di effetto ex lege dell'obbligo restitutorio (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 34011 del 12 novembre 2021).
§3.2 - Con il secondo motivo di impugnazione, rubricato < II. Violazione degli artt. 113 c.p.c. e 1418 c.c.: illegittimità del rigetto dell'eccezione di nullità>>
l'appellante censura la gravata sentenza argomentando che le Parte_1 obbligazioni di pagamento rilasciate dalla recavano la dicitura: “La Parte_1 presente obbligazione è da intendersi condizionata all'esistenza ed alla regolarità formale e sostanziale di quanto ne costituisce titolo dovendosi la presente ritenere nulla nei casi di irregolarità delle giocate e frode”.
Pertanto, a prescindere dall'orientamento della giurisprudenza prevalente, si deduce che il giudice avrebbe comunque dovuto far applicazione delle clausole contrattuali, le quali hanno forza di legge tra le parti ai sensi 1372 c.c..
La censura è assorbita dall'accoglimento del primo motivo di appello.
§4 - L'appello, pertanto, va accolto e pertanto, in riforma della gravata sentenza, la Corte dichiara la risoluzione per inadempimento dei contratti di scommessa azionati da e , rigetta le domande di pagamento Controparte_1 Controparte_2 esperite dai predetti e condanna a restituire all'appellante la somma Controparte_1 di € 3.325,00, oltre interessi legali a decorrere dal pagamento sino al soddisfo.
Segue ex lege la condanna degli appellati e , in Controparte_1 Controparte_2 solido, a rifondere alla appellante le spese del doppio grado di Parte_1 giudizio, come liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al
D.M. 10 marzo 2014 e succ. mod. (D.M. 13 agosto 2022, n. 147, in vigore dal 23 ottobre 2022), tenuto conto dello scaglione di valore (valore della causa: inferiore ad
€ 26.000,00, tabella 12, scaglione terzo) e delle fasi del giudizio (con istruttoria in primo grado).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con atto di citazione notificato in data 16/02/2018, avverso la sentenza n. 14491/2017 emessa dal Tribunale ordinario di Roma e pubblicata il 17/07/2017, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, dichiara la risoluzione per inadempimento dei contratti di scommessa azionati da CP_1
e , rigetta le domande di pagamento esperite dai predetti e
[...] Controparte_2 condanna a restituire all'appellante la somma di € 3.325,00, oltre Controparte_1 interessi legali a decorrere dal pagamento sino al soddisfo;
b) condanna e , in solido, a rifondere alla Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 le spese di lite del doppio grado, così liquidate: relativamente al primo grado
[...] in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario (15%) per spese generali, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge e, relativamente al presente grado, in € 355,50 per esborsi ed € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfetario (15%) per spese generali, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024
Il Consigliere estensore dott. Sandro Venarubea
Il Presidente
dott. Antonio Perinelli