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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 29/10/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 925/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
RI, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 925/2025 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. FABRIZIO COSSU, Pt_1 P.IVA_1 giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABRIZIO COSSU
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO IMBRIACI, CP_1 P.IVA_2 giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 17.7.2025, ricorre nei confronti Parte_1 dell' , esponendo che con verbale unico di accertamento e notificazione n. CP_1
2024-AR-0000593 del 15.7.2024, notificato il 19.7.2024, era accertato il mancato versamento dei contributi in relazione ad alcune assenze ingiustificate ed aspettative non retribuite dei lavoratori della società ed in relazione alle trasferte sostenute dai lavoratori, nel periodo di tempo compreso fra agosto 2018 e maggio 2023; che sarebbe stato violato l'art. 14, co. 1 e 2 L. 689/81 di contestazione entro 90 giorni, in quanto l' e l' avrebbero avuto Controparte_2 CP_3
oltre sette mesi (la notifica della diffida è del 15.7.2024) per notificare le inadempienze indicate nei Verbali;
che i crediti del periodo agosto 2028 e luglio
2019 sarebbero prescritti, che il montante contributivo dovuto per assenze ingiustificate e aspettative non retribuite andrebbe ricalcolato;
che per le indennità di trasferta è stata scelta una modalità di rimborso forfettario;
che il personale è sempre stato in trasferta senza alcun buco di presenze nei mesi in cui i lavori sono stati effettuati.
Chiede, pertanto, che venga accertata l'inesistenza totale o parziale dell'obbligo contributivo posto a suo carico.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione della CP_4
pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
In particolare, asserisce che nel calcolo della prescrizione occorre tener conto della sospensione dovuta dalla legislazione emergenziale VI-19; che sarebbe corretto il conteggio effettuato in ordine alle assenze ingiustificate e aspettative non retribuite;
che in ordine al profilo dell'indennità di trasferta, i verbalizzanti non hanno potuto verificare l'effettiva riconduzione delle giornate lavorative alle trasferte e i presupposti dell'esenzione contributiva.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
1. Sulle assenze ingiustificate e aspettative non retribuite
Orbene, l e l si dolgono del fatto che la società ricorrente CP_3 CP_1
non avrebbe calcolato la contribuzione previdenziale sulla retribuzione virtuale, che è differente per ogni lavoratore a seconda del livello e del CCNL applicato.
Parte ricorrente sostiene che i lavoratori sarebbero stati assenti sempre per ragioni personali e/o familiari, in quanto pressoché tutti meridionali e residenti al sud.
2 Tuttavia, la ricorrente non ha puntualmente adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante, limitandosi ad asserire le predette assenze e non dimostrandole. Difatti, neppure allega gli effettivi giorni di assenza dei lavoratori.
Ad ogni modo, l' ha effettuato un nuovo conteggio delle assenze CP_1
addebitate, tenendo conto delle contestazioni mosse dalla ricorrente e da questa non contestato.
2. Sulle indennità di trasferta
L'onere della prova sull'an, trattandosi di decontribuzione, è a carico di parte ricorrente, che non lo ha puntualmente adempiuto.
Infatti, secondo la giurisprudenza, l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) dell'assoggettamento a contribuzione di volta in volta invocato (Cass.,
24/05/2017, n. 13011; Cass., 10/07/2018, n. 18160) ricade sul datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici (Cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. n.
18924/2025). Spettava, quindi, a al fine di dimostrare la fondatezza Parte_1
del proprio diritto di beneficiare delle esenzioni contributive, fornire nel dettaglio, dapprima agli ispettori e poi al Giudice, la prova delle trasferte, delle modalità di pagamento delle relative indennità e dei rimborsi spese-chilometrici con riferimento a tutti i dipendenti nel periodo oggetto di accertamento ispettivo.
La documentazione delle stazioni appaltanti – ancorché di natura pubblica
– non arriva a coprire con la pubblica fede la posizione del singolo lavoratore impiegato (ciò per quanto attiene l'applicazione in misura forfetaria).
Il punto qualificante è che la trasferta è per sua natura temporanea, laddove invece i lavoratori – secondo la ricostruzione prospettata da parte ricorrente – sembrano non lavorare mai presso la sede della società. Ma neppure possono essere considerati dei trasfertisti, poiché non è provato che gli stessi cambino sempre sede di lavoro (sedi diverse e variabili).
Peraltro, nell'atto introduttivo neppure è allegato e provato che si tratti effettivamente di trasfertismo.
3 In aggiunta, difetta anche l'allegazione della residenza dei lavoratori, quale elemento che consentirebbe di valutare se si tratti o meno di trasferta.
3. Sulla posizione di Persona_1
Non vi sono contestazioni sull'an da parte ricorrente e asserisce di CP_1
aver tenuto conto della contribuzione versata ai fini del ricalcolo. In punto di quantum, quindi, non vi è stata poi specifica contestazione della ricorrente nelle proprie note sostitutive dell'udienza.
4. Sui conteggi
Si rilevano delle inesattezze sul conteggio relativo ai dipendenti. Tuttavia, si tratta di errori di calcolo emendati in forma di autotutela. Difatti, l' ha CP_1
provveduto ad allegare un nuovo conteggio della contribuzione dovuta, calcolando un importo per contributi inferiore rispetto a quanto contestato nel verbale.
5. Sulle violazioni dell'art. 14 della legge n. 689/1981
In merito alla decadenza di cui all'art. 14, legge n. 689/1981, si è osservato in giurisprudenza che tale norma non determina in maniera automatica il limite temporale del procedimento di verifica per accertare l'infrazione amministrativa, posto che il concreto espletamento di quest'ultimo dipende dalle peculiarità delle varie specifiche situazioni. Spetta al giudice del merito apprezzare i profili di congruità/incongruità del tempo ragionevolmente necessario alla PA per acquisire i dati, i fatti rilevanti ed ogni altra informazione utile e per poi valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione, “fermo restando che comunque incombe alla parte opponente che contesta la legittimità della sanzione l'onere di provare le circostanze che renderebbero ingiustificata o colposamente tardiva la pretesa della
Amministrazione stessa” (Cfr. Cass. civ., sez. L, 30 ottobre 2019, n. 27903;
Cass. civ., sez. L, 2 aprile 2014, n. 7681; Cass. civ., sez. I, 6 giugno 2018, n.
14678).
In tal senso la Suprema Corte ha recentemente ribadito che “la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare più volte che in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della
4 violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Si è osservato, inoltre, che compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui alla L.
n. 689 del 1981, art. 14, comma 2” (Cfr. Cass. Civ., S.U., n. 28210/2019).
Nel caso di specie, il tempo intercorso tra i fatti materiali e la contestazione degli illeciti amministrativi risulta in tutto congruo. È ragionevole ritenere, infatti, che l'amministrazione necessitasse di tempi ulteriori e significativi per espletare tutti gli accertamenti ed approfondimenti indispensabili per tramutare la mera percettibilità in vera e propria conoscenza idonea a giustificare la contestazione nei confronti del ricorrente.
6. Sulla prescrizione parziale del credito contributivo
Non coglie nel segno neanche l'eccezione di prescrizione avanzata. Infatti, nel calcolo dei termini prescrizionali (il cui dies a quo va individuato nella scadenza del termine per il pagamento della contribuzione) occorre tener conto della sospensione per effetto della legislazione emergenziale VI -19. La prescrizione dei contributi previdenziali è stata sospesa prima per il periodo dal
23 febbraio al 30 giugno 2020 (per giorni 129), con l'art. 37, c. 2, d.l. 17 marzo
2020, n. 18, conv. in l. 24 aprile 2020, n. 27, e poi per il periodo dal 31 dicembre
2020 al 30 giugno 2021 (per giorni 182), con l'art. 11, c. 9, d.l. 31 dicembre
2020, n. 183, conv. in l. 26 febbraio 2021, n. 21.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere integralmente respinto.
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. CONDANNA al pagamento – in favore di – delle Parte_1 CP_1 spese di lite, che liquida in € 4.200,00, oltre spese generali nella misura del 15%,
e oneri riflessi come per legge.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 29/10/2025
Il giudice
Giorgio RI
6
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
RI, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 925/2025 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. FABRIZIO COSSU, Pt_1 P.IVA_1 giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FABRIZIO COSSU
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO IMBRIACI, CP_1 P.IVA_2 giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 17.7.2025, ricorre nei confronti Parte_1 dell' , esponendo che con verbale unico di accertamento e notificazione n. CP_1
2024-AR-0000593 del 15.7.2024, notificato il 19.7.2024, era accertato il mancato versamento dei contributi in relazione ad alcune assenze ingiustificate ed aspettative non retribuite dei lavoratori della società ed in relazione alle trasferte sostenute dai lavoratori, nel periodo di tempo compreso fra agosto 2018 e maggio 2023; che sarebbe stato violato l'art. 14, co. 1 e 2 L. 689/81 di contestazione entro 90 giorni, in quanto l' e l' avrebbero avuto Controparte_2 CP_3
oltre sette mesi (la notifica della diffida è del 15.7.2024) per notificare le inadempienze indicate nei Verbali;
che i crediti del periodo agosto 2028 e luglio
2019 sarebbero prescritti, che il montante contributivo dovuto per assenze ingiustificate e aspettative non retribuite andrebbe ricalcolato;
che per le indennità di trasferta è stata scelta una modalità di rimborso forfettario;
che il personale è sempre stato in trasferta senza alcun buco di presenze nei mesi in cui i lavori sono stati effettuati.
Chiede, pertanto, che venga accertata l'inesistenza totale o parziale dell'obbligo contributivo posto a suo carico.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione della CP_4
pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
In particolare, asserisce che nel calcolo della prescrizione occorre tener conto della sospensione dovuta dalla legislazione emergenziale VI-19; che sarebbe corretto il conteggio effettuato in ordine alle assenze ingiustificate e aspettative non retribuite;
che in ordine al profilo dell'indennità di trasferta, i verbalizzanti non hanno potuto verificare l'effettiva riconduzione delle giornate lavorative alle trasferte e i presupposti dell'esenzione contributiva.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
1. Sulle assenze ingiustificate e aspettative non retribuite
Orbene, l e l si dolgono del fatto che la società ricorrente CP_3 CP_1
non avrebbe calcolato la contribuzione previdenziale sulla retribuzione virtuale, che è differente per ogni lavoratore a seconda del livello e del CCNL applicato.
Parte ricorrente sostiene che i lavoratori sarebbero stati assenti sempre per ragioni personali e/o familiari, in quanto pressoché tutti meridionali e residenti al sud.
2 Tuttavia, la ricorrente non ha puntualmente adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante, limitandosi ad asserire le predette assenze e non dimostrandole. Difatti, neppure allega gli effettivi giorni di assenza dei lavoratori.
Ad ogni modo, l' ha effettuato un nuovo conteggio delle assenze CP_1
addebitate, tenendo conto delle contestazioni mosse dalla ricorrente e da questa non contestato.
2. Sulle indennità di trasferta
L'onere della prova sull'an, trattandosi di decontribuzione, è a carico di parte ricorrente, che non lo ha puntualmente adempiuto.
Infatti, secondo la giurisprudenza, l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) dell'assoggettamento a contribuzione di volta in volta invocato (Cass.,
24/05/2017, n. 13011; Cass., 10/07/2018, n. 18160) ricade sul datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici (Cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. n.
18924/2025). Spettava, quindi, a al fine di dimostrare la fondatezza Parte_1
del proprio diritto di beneficiare delle esenzioni contributive, fornire nel dettaglio, dapprima agli ispettori e poi al Giudice, la prova delle trasferte, delle modalità di pagamento delle relative indennità e dei rimborsi spese-chilometrici con riferimento a tutti i dipendenti nel periodo oggetto di accertamento ispettivo.
La documentazione delle stazioni appaltanti – ancorché di natura pubblica
– non arriva a coprire con la pubblica fede la posizione del singolo lavoratore impiegato (ciò per quanto attiene l'applicazione in misura forfetaria).
Il punto qualificante è che la trasferta è per sua natura temporanea, laddove invece i lavoratori – secondo la ricostruzione prospettata da parte ricorrente – sembrano non lavorare mai presso la sede della società. Ma neppure possono essere considerati dei trasfertisti, poiché non è provato che gli stessi cambino sempre sede di lavoro (sedi diverse e variabili).
Peraltro, nell'atto introduttivo neppure è allegato e provato che si tratti effettivamente di trasfertismo.
3 In aggiunta, difetta anche l'allegazione della residenza dei lavoratori, quale elemento che consentirebbe di valutare se si tratti o meno di trasferta.
3. Sulla posizione di Persona_1
Non vi sono contestazioni sull'an da parte ricorrente e asserisce di CP_1
aver tenuto conto della contribuzione versata ai fini del ricalcolo. In punto di quantum, quindi, non vi è stata poi specifica contestazione della ricorrente nelle proprie note sostitutive dell'udienza.
4. Sui conteggi
Si rilevano delle inesattezze sul conteggio relativo ai dipendenti. Tuttavia, si tratta di errori di calcolo emendati in forma di autotutela. Difatti, l' ha CP_1
provveduto ad allegare un nuovo conteggio della contribuzione dovuta, calcolando un importo per contributi inferiore rispetto a quanto contestato nel verbale.
5. Sulle violazioni dell'art. 14 della legge n. 689/1981
In merito alla decadenza di cui all'art. 14, legge n. 689/1981, si è osservato in giurisprudenza che tale norma non determina in maniera automatica il limite temporale del procedimento di verifica per accertare l'infrazione amministrativa, posto che il concreto espletamento di quest'ultimo dipende dalle peculiarità delle varie specifiche situazioni. Spetta al giudice del merito apprezzare i profili di congruità/incongruità del tempo ragionevolmente necessario alla PA per acquisire i dati, i fatti rilevanti ed ogni altra informazione utile e per poi valutarne la consistenza ai fini della corretta formulazione della contestazione, “fermo restando che comunque incombe alla parte opponente che contesta la legittimità della sanzione l'onere di provare le circostanze che renderebbero ingiustificata o colposamente tardiva la pretesa della
Amministrazione stessa” (Cfr. Cass. civ., sez. L, 30 ottobre 2019, n. 27903;
Cass. civ., sez. L, 2 aprile 2014, n. 7681; Cass. civ., sez. I, 6 giugno 2018, n.
14678).
In tal senso la Suprema Corte ha recentemente ribadito che “la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare più volte che in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della
4 violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Si è osservato, inoltre, che compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui alla L.
n. 689 del 1981, art. 14, comma 2” (Cfr. Cass. Civ., S.U., n. 28210/2019).
Nel caso di specie, il tempo intercorso tra i fatti materiali e la contestazione degli illeciti amministrativi risulta in tutto congruo. È ragionevole ritenere, infatti, che l'amministrazione necessitasse di tempi ulteriori e significativi per espletare tutti gli accertamenti ed approfondimenti indispensabili per tramutare la mera percettibilità in vera e propria conoscenza idonea a giustificare la contestazione nei confronti del ricorrente.
6. Sulla prescrizione parziale del credito contributivo
Non coglie nel segno neanche l'eccezione di prescrizione avanzata. Infatti, nel calcolo dei termini prescrizionali (il cui dies a quo va individuato nella scadenza del termine per il pagamento della contribuzione) occorre tener conto della sospensione per effetto della legislazione emergenziale VI -19. La prescrizione dei contributi previdenziali è stata sospesa prima per il periodo dal
23 febbraio al 30 giugno 2020 (per giorni 129), con l'art. 37, c. 2, d.l. 17 marzo
2020, n. 18, conv. in l. 24 aprile 2020, n. 27, e poi per il periodo dal 31 dicembre
2020 al 30 giugno 2021 (per giorni 182), con l'art. 11, c. 9, d.l. 31 dicembre
2020, n. 183, conv. in l. 26 febbraio 2021, n. 21.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere integralmente respinto.
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. CONDANNA al pagamento – in favore di – delle Parte_1 CP_1 spese di lite, che liquida in € 4.200,00, oltre spese generali nella misura del 15%,
e oneri riflessi come per legge.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 29/10/2025
Il giudice
Giorgio RI
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