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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/12/2025, n. 3499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3499 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
- Dott. PP DE - Presidente rel.
- Dott.ssa Rossella Milone - Consigliere
- Dott. Lorenzo Orsenigo - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 556/2025 promossa in grado d'appello da
(C.F. ), rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 procura in atti, dell'avv. PP Marchetti, presso il cui indirizzo pec,
è elettivamente domiciliato Email_1
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ), e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv.
RC SS, presso il cui studio sito in Verona, v. lo S. Bernardino 5A, è elettivamente domiciliata.
APPELLATA CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 5 5 6 / 2 0 2 5
OGGETTO: Altri contratti bancari e controversie tra banche
*
Conclusioni delle parti
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, emesse le opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza n. 1129/2024, pubblicata il 16/07/2024, RG n. 5135/2022, Rep. n. 1493/2024 del 16/07/2024, resa dal Tribunale di Pavia, Sezione Terza Civile, Giudice dott. Luciano Arcudi, non notificata, così giudicare: Nel merito: In principalità: in riforma dell'impugnata sentenza, rilevare il difetto di legittimazione attiva della convenuta opposta, odierna appellata, e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto;
In subordine: in ogni caso, in riforma dell'impugnata sentenza revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché palesemente infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa, con rigetto integrale delle domande tutte formulate dalla odierna appellata, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni tutte esposte in narrativa. Il tutto con vittoria di spese e compensi di causa del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c. Nella sola denegata ipotesi di rigetto della presente domanda, Voglia quanto meno l'On.le Corte di Appello adita, disporre la compensazione delle spese di lite.”
Per Controparte_1
“In via preliminare:
1. Dichiarare inammissibile l'appello proposto per le ragioni esposte nel presente atto;
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- Sezione Prima Civile -
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Nel merito:
2. Rigettare ogni domanda dell'appellante e per l'effetto confermare la sentenza n. 1129/2024 pubbl. il 16/7/2024 del Tribunale di Pavia RG 5135/2022;
3. In via subordinata, accertare in ogni caso che è creditrice Controparte_1 nei confronti dell'appellante della somma di € 9.779,34 (ovvero di quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi di mora al tasso legale fino al saldo, con condanna al pagamento;
4. In ulteriore subordine, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda di controparte, condannare (ex art. 2033 cc o 2041 cc) l'opponente alla restituzione o pagamento a favore di della somma di € 9.779,34 (ovvero Controparte_1 quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art.
5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma;
5. Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%;
6. In via istruttoria – con riserva di ulteriore produzione nei termini di legge, si producono: (All. A) procura generale alle liti;
(All. B) atto di citazione in appello (doc. 1) certificato iscrizione camerale , (doc. 2) mandato Controparte_1 [...]
, (doc. 3) visura camerale Controparte_3 Controparte_2
.”
[...]
*
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
1. - Il processo di primo grado
1.1. - Il ricorso per decreto ingiuntivo pag. 3/14 CORTE DI APPELLO DI MILANO
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Con il decreto ingiuntivo n. 1594, emesso in data 06.09.2022 dal Tribunale di Pavia,
quale mandataria di ha ingiunto Controparte_2 Controparte_1
al pagamento di € 9.779,34 (oltre interessi e spese della procedura di Parte_1 ingiunzione).
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto che nel corso del 2011 era stato stipulato un contratto di finanziamento con rimborso rateale tra Linea s.p.a. e Pt_1
. Ha, quindi, rappresentato che, a seguito della fusione per incorporazione di
[...]
Linea s.p.a. in avvenuta nel 2008, il relativo credito era stato trasferito a CP_4 nell'ambito di un'operazione di cessione “in blocco”, della quale la Controparte_5 cessionaria aveva dato comunicazione al debitore mediante lettera raccomandata A/R.
Ha ulteriormente precisato che il ramo d'azienda di contenente tale Controparte_5 posizione creditoria era stato successivamente conferito a da Controparte_1 cui la legittimazione di quest'ultima ad agire nei confronti del debitore per il recupero del dovuto. A corredo della domanda monitoria è stato prodotto un estratto riportante le annotazioni a debito relative al rapporto e il saldo di € 9.779,34, corrispondente all'importo ingiunto.
1.2. - L'opposizione al decreto ingiuntivo di Parte_1
Si è opposto nei termini di legge il sig. , evidenziando preliminarmente Parte_1 la mancata prova, da parte dell'opposta, della sua qualità di titolare del credito ceduto, non avendo quest'ultima dimostrato la sua inclusione nel “blocco” di crediti oggetto del menzionato contratto di cessione tra e CP_4 Controparte_5
L'opponente ha poi rilevato che l'estratto prodotto non costituisce idonea prova del credito vantato e, ulteriormente, ha eccepito l'eventuale carattere usurario degli interessi applicati, l'esistenza di anatocismo, il mancato perfezionamento del finanziamento e la mancata prova dell'erogazione dello stesso.
1.3. - La comparsa di costituzione di Controparte_1
Si è costituita in giudizio la creditrice opposta, la quale ha premesso che il debitore opponente non ha contestato specificamente l'esistenza del contratto di finanziamento pag. 4/14 CORTE DI APPELLO DI MILANO
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né il debito residuo, rilevando altresì che la documentazione prodotta in sede monitoria comprovava la sussistenza del credito azionato e la sua titolarità in capo all'opposta, a seguito della cessione in oggetto.
1.4. - La decisione del Tribunale
Il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 1129 del 16.07.2024, ha rigettato l'opposizione proposta da e ha confermato il decreto ingiuntivo n. 1594/22, sulla base Parte_1 delle considerazioni svolte dal giudice.
Il Tribunale ha, innanzitutto, ritenuto pienamente provata la titolarità del credito in capo alla società opposta, richiamando la comunicazione proveniente dalla cedente CP_4 che confermava l'avvenuta cessione della specifica posizione creditoria.
[...]
Tale documento, recante il medesimo codice pratica e l'importo corrispondente a quello ingiunto, è stato valorizzato quale idonea prova presuntiva ex art. 2729 c.c., in linea con l'orientamento della Corte d'Appello di Milano, che attribuisce significativo valore probatorio alle dichiarazioni della cedente, in quanto provenienti da un soggetto privo di interesse a rendere attestazioni contrarie ai propri diritti.
Il Tribunale ha, poi, rilevato che l'opponente non aveva articolato contestazioni specifiche riguardo alle operazioni societarie (fusione e successivo conferimento) che avevano condotto al trasferimento del credito, sicché anche sotto tale profilo la legittimazione attiva dell'opposta risultava dimostrata.
Quanto alle eccezioni formulate nel merito, il giudice le ha ritenute infondate o generiche.
In particolare, ha chiarito che, trattandosi dell'inadempimento a un contratto di finanziamento personale con rimborso rateale – e non del saldo passivo di un contratto di conto corrente – risultavano inconferenti le deduzioni dell'opponente circa l'inidoneità, in questa sede, della certificazione ex art. 50 T.U.B. Il giudice ha precisato che il documento prodotto – che non costituisce un vero e proprio estratto conto – si limita a riportare le rate scadute e non onorate e le relative annotazioni, configurandosi pertanto come mera allegazione dell'inadempimento; gravava, invece, sul debitore,
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secondo il Tribunale, l'onere di provare l'avvenuto adempimento o di sollevare eccezioni idonee a paralizzare la pretesa creditoria.
Il Tribunale ha, inoltre, ritenuto infondata la doglianza relativa alla mancata prova dell'erogazione del finanziamento, osservando che i pagamenti effettuati dall'opponente e il minore importo richiesto in ingiunzione costituivano elementi idonei a presumere l'avvenuto accredito.
Sono state, infine, giudicate del tutto generiche le contestazioni concernenti interessi usurari, anatocismo e competenze non giustificate, non avendo l'opponente specificato quali voci intendesse contestare né le ragioni della loro asserita illegittimità.
Alla luce delle valutazioni svolte, il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermato il decreto ingiuntivo e condannato l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta.
2. - Il giudizio di secondo grado
2.1. - L'atto di citazione in appello
Con atto di citazione in appello notificato in data 17.02.2025, ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 1129 del 2024 del Tribunale di Pavia, formulando i seguenti due motivi di gravame.
2.1.1. - Primo motivo di gravame: erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ritiene sussistente la legittimazione attiva della convenuta opposta (appellata); difetto di motivazione.
2.1.2. - Secondo motivo di gravame: erroneità della sentenza impugnata nella parte e nei punti (n. 6) in cui respinge le eccezioni riguardanti il merito della pretesa creditoria.
2.2. - Comparsa di costituzione e risposta
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1 avversario perché inammissibile ex artt. 342 e 348-bis c.p.c. e infondato. L'appellata ha inoltre riproposto – per l'ipotesi di eventuale accoglimento del gravame – la domanda di condanna del sig. alla restituzione dell'indebito ex art. 2033 c.c. o, in subordine, Pt_1 per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., assumendo che il medesimo pag. 6/14 CORTE DI APPELLO DI MILANO
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abbia comunque beneficiato del capitale erogato, nella misura indicata nelle conclusioni.
3. - Svolgimento del processo d'appello
All'esito dell'udienza tenutasi il giorno 22 ottobre 2025, la causa è stata rinviata all'udienza collegiale del 17 dicembre 2025 per la discussione ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., assegnando alle parti termine fino al 1° dicembre 2025 per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 17 dicembre 2025, a seguito di discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
*
Motivi della decisione
4. – Premessa
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione sollevata dalla parte appellata di inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c..
Tale eccezione deve essere disattesa.
Al riguardo, va richiamato che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, alla quale questo Collegio intende aderire, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
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rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (ex multis, Cass. civ. n. 7675/2019; Cass. civ. n. 13535/2018; Cass. civ. SS.UU. 27199/2017).
La nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c., intervenuta con il D. Lgs. n. 149/2022 (c.d.
“Riforma Cartabia”), applicabile ratione temporis all'appello in esame, non pare comportare una significativa novità dei principi giurisprudenziali appena richiamati in ordine alla specificità dei motivi d'appello.
Ebbene, nell'atto di appello proposto risultano essere state individuate in modo sufficientemente chiaro le statuizioni contestate della sentenza impugnata così come risultano essere state esposte le argomentazioni a contrasto delle valutazioni del primo giudice ed a sostegno delle richieste di riforma della decisione del Tribunale.
Quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 348bis c.p.c., essa deve considerarsi superata dal momento che la Corte in prima udienza ha dato corso alla trattazione dell'appello.
5. La decisione della Corte
Tanto premesso l'appello, nel merito, non appare fondato e va, conseguentemente, rigettato per i motivi di seguito esposti.
5.1. – Il primo motivo d'appello
5.1.1. - Gli argomenti delle parti
Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente la legittimazione attiva dell'opposta, nonché il difetto di motivazione sul punto. Egli rileva che il giudice di prime cure non ha svolto un adeguato accertamento circa l'effettiva esistenza della cessione del credito e l'inclusione del rapporto controverso nell'asserito blocco ceduto.
L'appellante evidenzia che tale circostanza era stata espressamente contestata, essendo mancata la produzione del contratto di cessione, unico documento idoneo a provare la titolarità del credito in capo all'appellata. La sentenza, invece, ha fondato la decisione su una presunzione tratta dalla missiva della cedente, omettendo di considerare che, in pag. 8/14 CORTE DI APPELLO DI MILANO
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caso di contestazione del debitore, grava sul cessionario l'onere di fornire prova documentale dell'effettivo trasferimento.
La società appellata contesta l'asserito difetto di legittimazione attiva, sostenendo di aver dimostrato la propria titolarità del credito mediante la produzione, sub doc. 4 del fascicolo monitorio, del contratto di cessione stipulato tra e in data CP_4 CP_5
26/9/2013, in contrasto con quanto affermato dall'appellante nell'atto di citazione in appello. Aggiunge che la cessione è stata regolarmente comunicata al debitore mediante raccomandata A/R (doc. 5 monitorio), ricevuta per compiuta giacenza (doc. 6 monitorio), e che, in ogni caso, la cessione produce effetti nei confronti del debitore anche a prescindere dalla notifica, ai sensi dell'art. 1264 c.c.
A ulteriore conferma della propria titolarità, l'appellata richiama la lista dei crediti ceduti contenente il nominativo dell'appellante (doc. 4 monitorio) e la scrittura privata attestante il conferimento del ramo d'azienda e il subentro di nei crediti CP_1 deteriorati già acquisiti da (doc. 7). Richiama inoltre la comunicazione CP_5 proveniente dalla cedente (doc. 5 monitorio), valorizzata dal giudice di primo CP_4 grado quale elemento utile a individuare il credito.
Sulla base di tale complesso documentale, l'appellata conclude per la correttezza della decisione impugnata e per l'infondatezza delle censure formulate dall'appellante.
5.1.2. - Le ragioni della decisione
Il motivo d'appello in esame è infondato.
Invero, deve ritenersi che, nel caso in esame, sia stata fornita la prova dell'intervenuta cessione del credito, ove si consideri che l'odierna appellante ha prodotto in sede monitoria:
i. il contratto di cessione datato 26/9/2013, stipulato tra Compass Banca s.p.a. e relativo alla cessione di crediti pro soluto relativi a n. 2.743 Controparte_5 posizioni creditorie;
ii. la lettera raccomandata A/R di comunicazione dell'intervenuta cessione (con invito al pagamento dell'importo di euro 9.779,34), lettera, datata 06/11/2013,
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inviata dalla cessionaria (ma contenente anche la Controparte_6 comunicazione della cedente e regolarmente ricevuta CP_4
CP_ dall'opponente per compiuta giacenza (cfr. doc. 6 – fasc. monitorio di ).
Ciò premesso, la Corte ritiene che la lettera della cedente, unitamente a quella della cessionaria a cui è stata allegata, sia sufficiente a dimostrare che il credito in esame rientra nel contratto di cessione di cui sopra.
Invero, la dichiarazione del cedente rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria (cfr. Corte di Cass., n.
10200/2021; cfr. altresì Cass. 17944/2023, 5478/2024; 28790/2024, Cass. 841, 9073 e
15088 del 2025).
Del resto, tale dichiarazione riscontra con esattezza l'avvenuta cessione della posizione creditoria con il numero identificativo che trova precisa e puntuale rispondenza numerica nel rapporto di finanziamento indicato nel contratto, nella lettera di cessione notificata, nonché negli estratti conto autenticati ai sensi dell'art. 50 T.U.B. (doc. 7 del fascicolo monitorio), sicché risultano allegati tutti i dati necessari a individuare, tra i rapporti oggetto di cessione, il credito azionato in giudizio.
Infine, sebbene non sia stata fornita prova dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, risulta agli atti che, in data 6/11/2013, l'odierna appellata ha comunicato al sig. l'intervenuta cessione del credito con contestuale diffida di pagamento, Pt_1 dando così notizia dell'avvenuta cessione.
In ogni caso, la cessione di credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto a prescindere dal fatto che gli sia stata notificata. Infatti, come più volte ribadito dalla
Suprema Corte, la cessione di credito è un contratto che determina la successione nel credito del cessionario al cedente con effetti traslativi immediati non solo tra essi, ma anche nei confronti del debitore, la cui tutela, ai sensi dell'art. 1264 cc, vale soltanto a tutelare la buona fede del solvens che abbia eseguito la prestazione in favore del cedente pag. 10/14 CORTE DI APPELLO DI MILANO
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prima di tale momento (cfr. in tal senso Cass., n. 15364/2011, Cass., n. 20548/2004,
Cass., n. 1510/2001).
4.2. - Il secondo motivo d'appello
4.2.1. - Gli argomenti delle parti
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza per aver erroneamente respinto le eccezioni sollevate sul merito della pretesa creditoria. Egli osserva che il Tribunale ha ritenuto provato il credito sulla base della sola certificazione ex art. 50 T.U.B., senza considerare che, in presenza di contestazioni, essa non è sufficiente a dimostrare l'esistenza e l'entità del credito, occorrendo invece la produzione del contratto, del piano di ammortamento e degli estratti conto completi.
L'appellante evidenzia che tali documenti non sono stati prodotti dall'opposta, con conseguente impossibilità di verificare l'andamento del rapporto, la correttezza degli addebiti e il calcolo degli interessi.
Ne deriva, secondo l'appellante, che la decisione risulta viziata per avere riconosciuto la fondatezza della pretesa in assenza della prova degli elementi costitutivi del credito, onere gravante sull'opposta quale attrice sostanziale.
La società appellata contesta integralmente le doglianze avversarie, sostenendo che la prova del credito sia stata ritualmente fornita. Essa richiama, anzitutto, la produzione del contratto di finanziamento (doc. 3 monitorio), dal quale discende la fonte dell'obbligazione, nonché l'allegazione dell'inadempimento dell'appellante, sul quale grava l'onere di dimostrare l'eventuale adempimento.
L'appellata sottolinea, inoltre, di aver prodotto, ad abundantiam, l'estratto conto analitico (doc. 7 monitorio), recante l'indicazione delle rate pagate e di quelle rimaste insolute, pur non essendo tale documento necessario nei finanziamenti personali, caratterizzati da un piano di rimborso predeterminato. Osserva che la giurisprudenza richiamata dall'appellante, relativa ai rapporti di conto corrente, risulta pertanto inconferente.
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Alla luce di tali elementi, l'appellata ritiene che il Tribunale abbia correttamente affermato la fondatezza della pretesa creditoria, mentre le censure dell'appellante – prive di specificità e basate su un'errata qualificazione del rapporto – devono considerarsi infondate.
4.2.2. - Le ragioni della decisione
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Dalla documentazione prodotta nel giudizio monitorio emerge con chiarezza la fonte e CP_ l'entità del credito azionato. L'opposta ha, infatti, prodotto:
i. il contratto di finanziamento stipulato in data 10/2/2011 (doc. 3 fascicolo monitorio) con il quale, a fronte di un importo finanziato di € 10.000,00, il sig. si era impegnato a restituire n. 48 rate mensili di € 270,74 ciascuna per Pt_1 la complessiva somma di € 12.99,52;
ii. l'estratto conto completo del contratto di finanziamento con tutti movimenti dal
15/3/2011 al 21/03/2013, certificato ex art. 50 TUB da un dirigente di Compass
Banca e da cui emergeva da un debito residuo pari a € 9.779,34. (doc. 7 fascicolo monitorio);
iii. la lettera di diffida (doc. 5 fasc. mon.), nella quale veniva contestato al debitore l'esatto importo rimasto insoluto e si intimava il pagamento delle rate scadute.
Tale documento, pur non costituendo prova autonoma dell'esistenza del credito, rappresenta un ulteriore indice della cristallizzazione dell'inadempimento, in quanto dà atto della comunicazione formale dell'importo dovuto e della mancata contestazione da parte dell'obbligato.
Ciò premesso, è decisivo rilevare che le critiche dell'appellante muovono da una erronea qualificazione del rapporto contrattuale.
Il finanziamento oggetto di causa non è un conto corrente bancario né un'apertura di credito con utilizzazioni variabili, ma un prestito personale a rimborso predeterminato, caratterizzato da un piano di ammortamento fisso stabilito al momento della stipula. In tale tipologia di rapporto, la determinazione del debito non deriva da un saldo pag. 12/14 CORTE DI APPELLO DI MILANO
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progressivo frutto delle operazioni compiute nel tempo – come avviene nel conto corrente – bensì dall'adempimento (o inadempimento) delle rate pattuite.
È proprio in ragione della natura del contratto che non ha fondamento la pretesa dell'appellante di imporre alla banca la produzione di tutti gli estratti conto sin dall'inizio del rapporto. Tale principio è stato elaborato esclusivamente per le controversie relative ai rapporti di conto corrente, nei quali la sequenza degli addebiti e delle rimesse incide sulla formazione del saldo. Qui, invece, il creditore assolve al proprio onere probatorio mediante la produzione del contratto e del piano di rimborso, mentre spetta al debitore provare l'adempimento o dedurre fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui pretesa (Cass., S.U., n. 13533/2001; Cass. n. 20073/2004; Cass. n.
3373/2010).
L'appellante, al contrario, non ha allegato né dimostrato alcun pagamento non registrato, né ha contestato specificamente gli importi delle rate indicate come insolute;
si è limitato a richiamare principi e precedenti riferibili a rapporti di natura diversa, e dunque inapplicabili al caso di specie.
5. - Conclusione e spese
Alla luce delle argomentazioni esposte, la Corte d'Appello di Milano rigetta l'appello proposto e, per l'effetto, condanna al pagamento delle spese del Parte_1 presente grado di giudizio che, tenuto conto della complessità della causa, si liquidano secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento (€ 5.201,00 – € 26.000) in €
3.966,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio;
€ 921,00 per la fase introduttiva;
€
3.470,00 per la fase decisionale, nulla per la fase istruttoria, che non si è svolta), oltre spese generali (15%) e oneri di legge.
Per Questi Motivi
La Corte d'Appello di Milano – prima sezione civile – definitivamente decidendo la causa r.g. n. 556/2025, così dispone:
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I) rigetta integralmente l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata n. 1129 del 16.07.2024 del Tribunale di Pavia;
II) condanna l'appellante al pagamento in favore di Parte_1 [...] delle spese di lite che si quantificano in € 3.966,00, oltre Controparte_1 spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
III) dichiara ai sensi dell'art. 13, comma 1-quarter DPR 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, il giorno 17 dicembre 2025
Il Presidente est.
PP DE
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