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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/03/2025, n. 4404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4404 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 65847 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 e vertente
T R A
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Guido GIANNINI per procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Federica FARKAS per procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
1
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza parziale n. 11647/2020 questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale delle parti.
Nel prosieguo, acquisita la documentazione prodotta e le relazioni del Servizio sociale incaricato, le parti hanno rassegnato le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Con successiva ordinanza collegiale in data 8.8.2023, il Tribunale - “rilevato che in sede di precisazione delle conclusioni la ha reiterato la domanda di addebito della Pt_2 separazione nonché quella di affido esclusivo della figlia minore (allo stato affidata in via esclusiva alla stessa), mentre in comparsa conclusionale, oltre a rinunciare alla domanda di addebito, ha invece concluso per l'affido condiviso della minore, nonostante dall'ultima relazione del Servizio emerga la persistenza dell'elevata conflittualità e di gravi problematiche comunicative tra le parti;
rilevato che tra le pendenze dello certificate Pt_1 dal PM, oltre al procedimento sub n 5971/18 DIB (per maltrattamenti e lesioni ai danni della , conclusosi con sentenza di assoluzione per i maltrattamenti e di condanna per Pt_2 le lesioni aggravate, risulta altro giudizio per maltrattamenti e lesioni aggravate, sempre ai danni della sub n 1704/19 DIB, a cui si riferiscono le misure cautelari emesse nei Pt_2 confronti dello sicchè è necessario verificare l'esito di tale ulteriore giudizio e Pt_1
l'attuale vigenza o meno dell'ultima misura cautelare del divieto di avvicinamento applicata il 22.6.2019 allo rilevato che dall'ultima relazione del Servizio risulta che il figlio Pt_1 svolge l'attività di barista;
rilevato che sulle suddette circostanze vanno sentite le Per_1 parti e che va acquisita dal PM documentazione attestante l'esito del giudizio sub 1704/19
DIB nei confronti di e l'attuale vigenza o meno dell'ultima misura cautelare Parte_1 del divieto di avvicinamento applicata il 22.6.2019 al predetto” - ha disposto la rimessione della causa sul ruolo innanzi al GI, per l'interrogatorio libero delle parti.
2 All'udienza del 7.9.2023 la ha riferito che il figlio lavora come CP_1 Per_1
barista da circa due anni, con uno stipendio attuale di circa 1.100-1.200 euro mensili e di rinunciare alla domanda di attribuzione dell'assegno di mantenimento in favore del predetto, con la stessa convivente insieme alla sorella estetista, Per_2 del pari economicamente autosufficiente. Ha inoltre dichiarato di svolgere l'attività di barista nella pasticceria del nipote con un compenso di 800,00 euro mensili, stabilmente da quasi un anno.
Lo ha dichiarato che le misure cautelari a suo carico erano entrambe cessate Pt_1
già nel 2018 e nel 2019 e di svolgere dal 24 giugno l'attività di barista a chiamata, due-tre volte a settimana, “a nero”, percependo circa 50,00 euro a giornata, con un guadagno mensile di circa 500,00-600,00 euro al mese (avendo perso il lavoro a novembre 2022) e di pagare un canone di locazione pari a 700,00 euro mensili diviso con la compagna, commessa. Entrambi hanno riferito di riuscire a gestire insieme la minore.
All'esito dell'interrogatorio libero delle parti, il ricorrente ha chiesto: di affidare la figlia minore congiuntamente ai genitori con collocamento prevalente presso la madre e di poterla vedere e tenere con sé a fine settima alternati (dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle 20.30), nonchè il pomeriggio del lunedì e del mercoledì dall'uscita da scuola sino alle 20.30 e, nella settimana in cui la figlia rimane con la madre nel weekend, il pomeriggio del martedì e del giovedì dall'uscita da scuola sino alle 20.30; di porre a suo carico un assegno di mantenimento per la figlia minore dell'importo di 250 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Parte resistente ha confermato la rinuncia alla domanda di addebito della separazione al marito ed ha chiesto l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, in quanto il padre non aveva mai contribuito, se non del tutto saltuariamente e non sufficientemente, al mantenimento della bambina;
ha aderito alla regolamentazione della frequentazione della figlia come proposta dal padre e ha chiesto di porre a carico dello un assegno di mantenimento per Pt_1 la moglie dell'importo di 250,00 euro mensili e un assegno di mantenimento per la
3 figlia minore dell'importo di 250,00 euro mensili. La causa è stata quindi definitivamente rimessa al Collegio per la decisione, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 cpc.
Va preliminarmente dato atto della rinuncia della alla domanda di addebito CP_1 della separazione al marito e alla domanda di attribuzione dell'assegno di mantenimento per il figlio Per_1
Orbene, quanto all'affidamento della figlia minore va premesso che con Per_3 ordinanza presidenziale del 21.10.2020 sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “dato atto che, nelle more della richiesta inoltrata all'Ufficio del Pm di produrre copia dell'ordinanza cautelare attualmente applicata allo non prodotta Pt_1 da quest'ultimo nel termine assegnato, lo stesso ha poi provveduto al relativo deposito, a cui ha fatto seguito quello del Pm in data 15.10.2019; dato atto che i coniugi vivono ormai da tempo separati di fatto e che il figlio è divenuto maggiorenne;
rilevato che all'udienza Per_1 del 26.9.2019 non si addiveniva al mutamento del rito, avendo il ricorrente, a modifica delle condizioni concordate all'udienza del 18.4.2019, chiesto il versamento diretto dell'assegno al figlio e la presenza di un incaricato del Servizio sociale all'atto della consegna Per_4 della figlia minore modifiche a cui la resistente si opponeva, nulla opponendo invece Per_3 al recepimento delle condizioni in precedenza concordate, ivi compreso l'affido condiviso;
rilevato che, con ordinanza in data 21.6.2019, il Tribunale penale di Roma in composizione monocratica, innanzi a cui è pendente il processo a carico dello per maltrattamenti e Pt_1 lesioni ai danni della , ritenendo che le sussistenti esigenze cautelari potessero essere CP_1 salvaguardate con una misura più gradata di quella degli arresti domiciliari (applicata in sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, costituente aggravamento, avvenuto in pendenza del presente procedimento, della precedente misura del divieto di avvicinamento), ne disponeva la sostituzione con il divieto allo di avvicinamento alla Pt_1 persona offesa e ai luoghi dalla stessa frequentati, con l'obbligo di mantenersi Controparte_1 ad una distanza minima di 200 metri dalla stessa ed anche dai figli ove in compagnia della madre, disponendo che gli incontri tra lo e la figlia avvenissero con la Pt_1 Per_3 collaborazione, all'atto della consegna della minore, della figlia o di altri Persona_5 parenti da individuarsi a cura delle parti;
rilevato che la suddetta misura cautelare, che vieta
4 ogni contatto tra le parti e la impossibilità di ipotizzare, allo stato, una fattiva gestione condivisa della figlia minore - in ragione delle condotte minacciose e violente denunciate dalla resistente e corroborate dai vari referti di Pronto Soccorso - rendono impraticabile e pregiudizievole l'affido condiviso della minore, in ciò altresì considerato che la pendenza dei procedimenti penali in corso rende improbabile un'attenuazione del conflitto in atto;
rilevato che, pertanto, si impone l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, con Per_3 collocamento presso la stessa;
rilevato che, in ragione del collocamento della figlia minore presso la madre, alla stessa va assegnata la casa familiare, ex art 337 septies cc;
rilevato che la madre rappresenta l'esistenza di una relazione positiva e significativa padre-figli (attestata anche dal decreto del TM in data 30.10.2018, in atti), non opponendosi alla frequentazione dello con la minore, sicchè possono essere recepite le modalità di frequentazione Pt_1 concordate dalle parti all'udienza del 18.4.2019, come riportate in dispositivo, che prevedono la presenza, al momento della consegna della minore, così come già stabilito dalla vigente misura cautelare penale, della sorella maggiore la quale, in caso di impossibilità di Per_2 garantire la propria presenza, potrà essere sostituita da altra persona di fiducia di entrambe le parti, individuata con l'intermediazione del Servizio sociale territorialmente competente in ragione del luogo di residenza della minore, il quale dovrà altresì svolgere attività di monitoraggio e relazionare con immediatezza al Tribunale in caso ravvisasse condotte pregiudizievoli per la minore;
rilevato che, sulla scorta delle situazioni patrimoniali delle parti quali allo stato emerse (lo ha dichiarato all'udienza del 7.2.19 di percepire un Pt_1 reddito mensile netto di 700/800,00 euro e il difensore della ha rappresentato CP_1 all'ultima udienza che la stessa percepisce attualmente il reddito di cittadinanza), come da accordo raggiunto dalle parti, va posto a carico del padre un assegno, quale contributo al mantenimento della figlia minore e del figlio maggiorenne ed Per_3 Per_1 economicamente non autosufficiente, dell'importo di 225,00 euro per ciascun figlio, a far data da maggio 2019, da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, dovendo l'assegno per il figlio maggiorenne, in assenza di domanda di versamento diretto da parte dello stesso, essere corrisposto alla madre convivente (vedi Cass. Civ. 25300/13), ponendo inoltre a carico del padre anche il 50% delle spese straordinarie per la prole, come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense;
preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, così
5 provvede in via temporanea ed urgente : -autorizza i coniugi a vivere separati con mutuo rispetto;
- affida la figlia minore alla madre, con collocamento presso la stessa;
- Per_3 stabilisce che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore: a fine settimana alternati dal venerdì, all'orario in cui la sorella potrà accompagnarla liberandosi dal lavoro, Per_2 sino alla domenica alle ore 20.30 quando la sorella andrà a prelevarla, nonché il Per_2 pomeriggio del lunedì e del mercoledì quando trascorrerà con il padre il fine settimana ed il pomeriggio del martedì e del giovedì quando trascorrerà il fine settimana con la madre, fermo restando che la sorella la accompagnerà all'orario in cui avrà terminato il lavoro e la Per_2 preleverà presso l'abitazione paterna alle ore 20.30, con obbligo per il padre di evitare la concomitante presenza della compagna quando sarà presso di lui ed impegno a far Per_3 contattare telefonicamente la madre, quando la figlia è con lui, alle 10 di ciascun giorno, previa autorizzazione del giudice penale ove necessaria;
ad anni alterni con la madre, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o l'1 gennaio, il giorno di Pasqua o di Pasquetta, ferme restando le modalità di accompagnamento sopra previste;
ad anni alterni i primi 15 giorni di luglio o di agosto, con pari diritto per la madre per i residui 15 giorni del mese, ferme restando le modalità di accompagnamento sopra previste;
il giorno del compleanno di ad anni Per_3 alterni, la mattina o il pomeriggio, ferme restando le modalità di accompagnamento sopra previste;
- stabilisce che, in caso di impossibilità per la sorella di garantire la propria Per_2 presenza, la stessa potrà essere sostituita da altra persona di fiducia di entrambe le parti, individuata con l'intermediazione del Servizio sociale territorialmente competente in ragione del luogo di residenza della minore, il quale dovrà altresì svolgere attività di monitoraggio e relazionare con immediatezza al Tribunale in caso ravvisasse condotte pregiudizievoli per la bambina;
- assegna a la casa coniugale sita in Roma, via Anagni 47; - pone Controparte_1
a carico di un assegno, quale contributo al mantenimento dei figli e Parte_1 Per_3
dell'importo di 225,00 euro mensili per ciascun figlio, a decorrere da maggio 2019, Per_1 da corrispondere a entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente Controparte_1 secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense;
…”.
Orbene, quanto alla domanda di affidamento esclusivo della figlia minore Per_6
reiterata dalla madre, va osservato preliminarmente che con sentenza del Tribunale
6 di Roma n. 8735/2020, in atti, lo è stato condannato alla pena di mesi 9 di Pt_1
reclusione e al risarcimento del danno in favore della parte civile liquidato in complessivi 2.000,00 euro, per il reato di lesioni aggravate, di cui al seguente capo di imputazione: “…artt. 582, 585 con riferimento all'art. 576 c.p. e 61 n. 11 quinquies c.p. perché, colpendola con un pugno alla testa e con calci al rene sinistro ed alla pancia, cagionava alla moglie lesioni personali refertate, consistite in “contusioni Controparte_1 multiple del tronco del capo, trauma cranico non commotivo” g.g. in giorni 15. Con
l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza dei figli e minori di anni Per_2 Per_1
18 e in occasione della commissione del reato sub a. In Roma il 25.01.2017”. Sebbene con la medesima sentenza lo sia stato assolto dal reato di maltrattamenti Pt_1
aggravati ai danni della moglie, di cui al capo a) della sentenza in atti, al quale si rimanda, l'assoluzione risulta motivata sulla scorta della ritenuta insussistenza di
“quella condotta unitaria di prevaricazione e vessazione dell'imputato sulla moglie che contraddistingue il reato di maltrattamenti in famiglia” e, pertanto, dell' “assenza di un regime di sopraffazione nei confronti della parte lesa” e non perché le condotte materiali contestate all'imputato in danno della moglie non si siano verificate (e segnatamente la condotta in data 25.1.2017, allorquando “per futili motivi la aggrediva verbalmente dicendole “Stamattina t'ammazzo… hai rotto er cazzo” e la condotta in data
26.9.2017, allorquando “per futili motivi la aggrediva verbalmente, minacciandola di morte, dicendo “Sei una donna di merda, stai zitta non vali un cazzo, ti ammazzo (…) e la spintonava facendola sbattere sul cassettone del letto, così cagionandole le lesioni di cui al capo c)” (ossia “trauma cranico, trauma del 1dito mano destra, trauma con ematoma gamba sinistra g.g. in giorni 10”), per le quali è stata dichiarata la improcedibilità stante la rimessione di querela. A tal proposito, il Giudice penale ha evidenziato che “non vi
è motivo di dubitare” della attendibilità della testimonianza della parte lesa, “sia dal punto di vista oggettivo posto che la versione dei fatti resa è apparsa chiara, logica e precisa sia dal punto di vista soggettivo, non avendo la stessa mostrato alcun rancore verso
l'imputato, spiegando di esserne innamorata…” , ribadendo, con specifico riguardo al capo b), “come le dichiarazioni della persona offesa appaiono pienamente credibili anche
7 perché riscontrate dai referti di Pronto Soccorso versati in atti, dai quali emerge come alla stessa siano state refertate lesioni pienamente compatibili con la dinamica riferita..”.
Con successiva sentenza n. 8468/22, il Tribunale di Roma ha inoltre condannato lo alla pena di mesi 8 di reclusione e al risarcimento del danno in favore della Pt_1
parte civile da liquidarsi in separata sede, per il reato di lesioni aggravate, di cui al seguente capo di imputazione: “…artt. 81 cpv, 582, 585 con riferimento all'art. 576 c.p.
e 61 nn. 1 e 11 quinquies c.p. perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e al fine di commettere il reato di cui al capo A), per futili motivi cagionava molteplici lesioni personali alla moglie . In particolare: in data 17.04.2018, alla presenza del Controparte_1 figlio di anni 17, spingeva con violenza, consistita in un repentino Per_7 strattonamento e spintonamento, la p.o. facendole sbattere la gamba fra il cassettone del letto
e il termosifone, procurandole un trauma alla gamba sinistra, giudicato guaribile – come da referto di pronto soccorso – in giorni 4; in data 4.09.2018 alle ore 12.00 si presentava sotto casa della e, dopo averla convinta con una scusa a scendere insieme alla figlia CP_1 di anni 4, afferrava con violenza la cinta della sua borsa, strattonandola così forte Per_3 da procurarle un trauma al braccio e all'anca destra giudicato guaribile -come da referto di pronto soccorso - in giorni 7. Con l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza dei figli minori di anni diciotto. In Roma dal 17 aprile 2018 al 4 settembre 2018. Con la recidiva.”.
Il Giudice penale, anche questo caso, pur assolvendo lo dal reato di Pt_1 maltrattamenti aggravati ai danni della moglie, di cui al capo a) della sentenza in atti, al quale si rimanda, ha motivato l'assoluzione, non perché le condotte specificamente contestate – peraltro coincidenti con quelle del capo b, per il quale è stato condannato - non siano state effettivamente poste in essere, ma per l'assenza di una posizione di “abituale e prevaricante supremazia” dell'autore e di una correlata posizione di sudditanza della vittima. In particolare, la sentenza ha evidenziato la attendibilità della testimonianza resa dalla persona offesa, “sia dal punto di vista oggettivo, posto che la versione dei fatti resa è apparsa chiara, logica e precisa, sia dal punto di vista soggettivo, non avendo essa mostrato alcun rancore verso l'imputato, spiegando al contrario di esserne ancora innamorata” ed essendo, inoltre, il suo racconto
8 ”notevolmente confermato, specialmente dai referti medici in atti…, nonché – quanto all'episodio del 04.08.2018 – dalle dichiarazioni rese dall'operante , il quale, CP_2 sentito all'udienza del 20.06.2019, ha appunto dichiarato di aver effettivamente constatato, durante il suo intervento (richiesto dalla stessa ), la presenza di un'abrasione, seppur CP_1 molto superficiale, in prossimità della parte interna del braccio sinistro della P.O.”.
Ciò posto, sebbene non risulti documentato il passaggio in giudicato delle suddette condanne (verosimilmente confermate in secondo grado, avendo il ricorrente dedotto la pendenza del giudizio innanzi alla Cassazione), va evidenziato che
“anche nei casi in cui non possano attribuirsi alla sentenza penale effetti vincolanti nel giudizio civile ai sensi degli artt. 651, 652 e 654 c.p.p., nulla impedisce al giudice civile, tenuto a rivalutare integralmente i fatti di causa, di tener conto delle acquisizioni probatorie del processo penale”, atteso che “al giudice civile non è, invero, precluso, ai fini della formazione del proprio convincimento, di autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche la stessa sentenza e le prove raccolte in un processo penale (anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento…, in quanto il procedimento penale sia stato definito ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen) e ciò in ragione dell'assenza nel giudizio civile di un principio di tipicità della prova” (vedi tra le altre, Cass. civ. 40796/21). Proprio l'assenza, nell'ordinamento processuale civile, di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova consente al giudice civile di porre a base del proprio convincimento anche le sole risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari in sede penale e, perciò dalle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (Cass. civ. n. 1593/2017, n. 18025/2019;
2168/13, Cass. n. 20335/2004), dovendo, a fortiori, addivenirsi alle medesime conclusioni per le dichiarazioni rese dalla persona offesa nel corso del dibattimento penale, perciò nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa, anche se la relativa sentenza penale non sia ancora passata in giudicato. Tantomeno
l'utilizzazione in sede civile di dette dichiarazioni può ritenersi, nel caso di specie, siccome rese da una parte processuale, violativa del disposto dell'art. 246 c.p.c., atteso che “i) l'interrogatorio della parte lesa, assunto in sede di giudizio penale, è atto
9 processuale morfologicamente valido che non può assumere nel giudizio civile il carattere della prova civile o della prova atipica, ma che può essere legittimamente utilizzato dal giudice civile, come argomento di prova, ex art. 117 cod.proc.civ., a nulla rilevando che sia stato un altro giudice a raccoglierlo (con tutti i crismi di legittimità indicati dalla norma, ivi compreso il rispetto del principio del contraddittorio, che informa di se l'intero processo penale nella sua nuova forma accusatoria): sul punto cfr. amplius Cass. n. 27016/2022, citata;
ii) l'argomento di prova può tingersi di autonoma efficacia probatoria, sufficiente ad offrire al giudice la dimostrazione del factum probandum, costituendo una vera e propria inferenza che il giudice può trarre dalle circostanze indicate dalla norma, allo stesso modo in cui, ex art. 2727 cod.civ., può trarre da un fatto noto conseguenze relativa ad un fatto ignorato, e ciò, in particolare, se l'interrogatorio verta su circostanze tali da poter essere conosciute soltanto dalle parti (Cass. 1435/1975; Cass. 1481/1968);” (vedi Cass. civ.
30992/2023). Tale opzione ermeneutica risulta vieppiù condivisibile alla luce del vigente disposto dell'art. 473-bis. 42 c.p.c., laddove consente al Giudice civile, nel caso di allegazioni di violenza, di disporre, al fine di accertare le condotte allegate,
“mezzi di prova anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria.”.
Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dalla nel corso del dibattimento CP_1 compendiate nelle sentenze penali acquisite in atti (sulla cui rispondenza a quanto effettivamente dichiarato dalla persona offesa in udienza non è stata mossa alcuna contestazione) trovano oggettivo riscontro nei referti di Pronto Soccorso acquisiti anche nel presente giudizio (e segnatamente nei referti in data 25.1.2017, in data
29.9.2017, in data 19.4.2018 e in data 4.9.2018), rilasciati o il giorno stesso delle accertate aggressioni subite dalla o in giorni immediatamente successivi e CP_1
del tutto congruenti, negli esiti, con la dinamica dei fatti riportata dalla predetta, dinamica ulteriormente corroborata, quanto alle lesioni subite il 26.9.2017, dalle dichiarazioni rese in dibattimento dall'operante , il quale ha Testimone_1
confermato il lancio, da parte dello di un contenitore di plastica contro la Pt_1 moglie, alla presenza delle Forze dell'Ordine intervenute (vedi sentenza penale n.
8735/20) e, quanto alle lesioni subite il 4.9.2018, dalle dichiarazioni rese in
10 dibattimento dall'operante , il quale ha riferito di aver constatato CP_2
durante il suo intervento una abrasione in prossimità della parte interna del braccio della (vedi sentenza penale n. 8468/22). Pertanto, deve, nel caso di specie, CP_1
ritenersi che le dichiarazione rese in dibattimento penale dalla odierna resistente ed i riscontri esterni sopra evidenziati, che le corroborano, costituiscano senz'altro prova idonea delle reiterate violenze fisiche inferte alla dal marito, anche CP_1
alla presenza dei figli, la cui gravità, ai fini delle presenti statuizioni, non può ritenersi elisa né attenuata dagli “atteggiamenti verosimilmente provocatori e ingiuriosi” della stessa, menzionati da entrambe le sentenze penali, non essendo la violenza fisica in alcun modo giustificabile né scriminata da una accesa conflittualità di coppia, soprattutto laddove trasmodi in lesioni tali da richiedere il ricorso alle cure mediche.
Ciò posto, va evidenziato che, sebbene le parti abbiano rappresentato all'ultima udienza una sostanziale attenuazione della conflittualità nell'interesse della figlia minore, non v'è alcun oggettivo riscontro di un effettivo percorso di revisione critica e di resipiscenza da parte dello rispetto alle reiterate violenze fisiche agite in Pt_1
danno della moglie, alla presenza dei figli minori, inescusabili anche nel contesto di un rapporto fortemente conflittuale e paritetico, siccome comparabili solo con condotte omogenee e dovendo ritenersi il ricorso alla violenza fisica sempre ingiustificabile anche a fronte di provocazioni verbali, sicchè, in tale contesto, la domanda di affido condiviso spiegata dallo appare espressione di una mera Pt_1
rivendicazione del proprio diritto alla bigenitorialità. Dovendo, invece, gli agiti violenti del ricorrente, in assenza di qualsiasi rielaborazione critica e resipiscenza, essere valutati ai sensi dell'art. 31 della Convenzione di Istanbul del 2011, considerate altresì le allegazioni materne in merito all'inadempimento del padre all'obbligo di mantenimento della figlia minore nell'entità stabilita (a cui il padre non ha invero dimostrato di ottemperare), va confermato l'affidamento esclusivo della minore alla madre, fermo il collocamento prevalente presso quest'ultima.
11 Quanto al regime di frequentazione, considerato che non è in discussione che il padre e la figlia abbiano un rapporto sereno (come peraltro riferito dalla madre e dai figli maggiori anche al Servizio sociale e constatato da quest'ultimo), così come non è in contestazione l'idoneità accuditiva paterna, valutata altresì l'attenuazione della conflittualità nella gestione della figlia riferita da ultimo dalle parti, nulla osta alla ratifica del regime di frequentazione quale concordato dalle stesse all'ultima udienza, disponendosi che il Servizio sociale prosegua, sino a quando risulterà necessario, ad erogare il servizio di educativa domiciliare, già attivato (come risulta dalla comparsa conclusionale della ) “al fine di fornire un aiuto esterno al nucleo CP_1
nelle problematiche della vita quotidiana, supportandolo rispetto alle modalità di comunicazione tra i familiari e di comprensione e ascolto ai bisogni di (vedi ultima Per_3 relazione del Servizio in atti).
Pertanto, il padre, salvi diversi accordi, potrà vedere e tenere con sé la figlia minore a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola (o in orario Per_3 corrispondente se la scuola è chiusa, prelevandola presso la madre) sino alla domenica sera alle 20.30, riaccompagnandola dalla madre, nonchè il pomeriggio del lunedì e del mercoledì dall'uscita da scuola (o in orario corrispondente se la scuola
è chiusa, prelevandola presso la madre) sino alle 20.30, riaccompagnandola dalla madre e, nella settimana in cui la figlia rimane con la madre nel weekend, il pomeriggio del martedì e del giovedì dall'uscita da scuola (o in orario corrispondente se la scuola è chiusa, prelevandola presso la madre), riaccompagnandola dalla madre, sino alle 20.30; ad anni alterni con la madre, il 24
o il 25 dicembre, il 31 dicembre o l'1 gennaio, il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
ad anni alterni, i primi 15 giorni di luglio o di agosto, con pari diritto per la madre per i residui 15 giorni del mese;
il giorno del compleanno di ad anni alterni, la Per_3
mattina o il pomeriggio.
Alla madre, in quanto affidataria esclusiva e collocataria della figlia minore, va assegnata la ex casa familiare sita in Roma, via Anagni, 47.
12 Quanto alle domande economiche, poichè il figlio è diventato Per_1
economicamente autosufficiente, lavorando come barista da circa due anni e da aprile 2023 con regolare contratto ed uno stipendio di circa 1.100-1.200 euro mensili, secondo quanto riferito dalla madre, la quale all'udienza del 7.9.2023 ha rinunciato alla domanda di mantenimento per il figlio, va revocato l'obbligo di mantenimento nei confronti di quest'ultimo a carico del padre, a decorrere dalla mensilità immediatamente successiva all'udienza del 7.9.2023 (ossia dall'ottobre 2023), non avendo il padre chiesto antecedentemente di essere esonerato dal relativo obbligo quale stabilito in via provvisoria con ordinanza presidenziale, sull'accordo delle parti. Quanto invece al mantenimento per la minore va premesso che lo Per_3 ha autocertificato redditi netti annui (compresi gli emolumenti di sostegno Pt_1
al reddito) pari a 3.315 euro nel 2020 e a 6.340 euro nel 2021, nonché di essere stato disoccupato dal 18.11.2019 al 20.11.2020, dall'1.1.2021 al 28.4.2021, dal 31.7.2021 al
12.10.2021 (vedi dichiarazione sostitutiva in data 12.10.2022) e di aver percepito nell'anno di imposta 2022 un reddito di 4.342,00 euro, oltre a 65,32 euro a titolo di
Naspi (vedi dichiarazione sostitutiva del 5.9.2023 e CU 2023). All'ultima udienza ha dichiarato di aver perso il lavoro nel novembre 2022 e di lavorare attualmente “a nero” a chiamata, come barista, con un guadagno di circa 500-600 euro mensili, nonchè di essere onerato da un canone di locazione pari a 700 euro mensili (dato in contrasto con il contratto di locazione depositato in atti, il cui canone risulta essere indicato in 550 euro mensili), che sostiene pro quota unitamente alla nuova compagna. Non ha però depositato copia degli estratti conto (pur avendo attestato nella prima dichiarazione sostitutiva in data 25.1.2019 di essere titolare di una carta
Postepay, di una carta ricaricabile e di una carta Banco Posta), così impedendo al
Tribunale di accertate le sue effettive entrate e di valutare la sua effettiva situazione economica e lavorativa, avvalorando, con tale condotta processuale, la percezione di redditi non dichiarati, tanto più considerato che nella prima dichiarazione sostitutiva non ha fatto menzione alcuna della propria situazione lavorativa e reddituale e che le dichiarazioni sostitutive di atto notorio depositate risultano comunque incomplete. A tal proposito, va rilevato che nei procedimenti di
13 separazione o divorzio, il legislatore, obbligando i coniugi a presentare non solo “la dichiarazione personale dei redditi” ma anche “ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune”, ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse, a garanzia dei particolari obblighi, di rilevanza costituzionale, di reciproca protezione, derivanti dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.) e di mantenimento della prole (art. 30 Cost). La sanzione processuale dei comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato consente senz'altro di trarne argomenti probanti, ex art. 116 c.p.c., contro la parte che tale obbligo abbia violato.
Quanto alla , la stessa ha attestato inizialmente di essere disoccupata e di CP_1
percepire dal luglio 2021 un reddito di cittadinanza pari a 351,79 euro (vedi dichiarazioni sostitutive in data 19.2.19 e 27.10.21), pur avendo il suo difensore dichiarato già all'udienza del 26.9.2019 che la predetta percepiva il reddito di cittadinanza. Nell'ultima udienza ha dichiarato di svolgere stabilmente da circa un anno attività lavorativa non contrattualizzata presso la pasticceria di un nipote, con un compenso di 800,00 euro mensili. Nella prima dichiarazione sostitutiva la predetta ha inoltre attestato di essere titolare di un conto Bancoposta e di due carte
Postepay (menzionate anche nella seconda), di cui non ha prodotto gli estratti dell'ultimo triennio come richiesto. Detta condotta processuale e la incompletezza delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio depositate depongono, per le medesime motivazioni sopra evidenziate con riferimento allo per la Pt_1
percezione di introiti non dichiarati nonché per la inattendibilità di quelli che da ultimo la ha dichiarato di percepire “a nero”. CP_1
Pertanto, considerate le situazioni economiche delle parti quali allo stato emerse e la loro opacità, conseguente alla condotta processuale tenuta da entrambe le parti, considerato che lo dall'ottobre 2023, è stato esonerato dall'obbligo di Pt_1
mantenimento del figlio maggiorenne tenuto altresì conto della capacità Per_1 lavorativa e della conseguente capacità reddituale del ricorrente, ancora in giovane
14 età, valutate le aumentate esigenze della minore correlate alla crescita, appare equo porre a carico del padre, dall'ottobre 2023, un assegno, quale contributo al mantenimento della figlia dell'importo di 350,00 euro mensili da Per_3
corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre a 50% delle spese straordinarie come da vigente
Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense, fermi restando per il pregresso i provvedimenti provvisori ed urgenti con decorrenza dal novembre 2018
(mensilità immediatamente successiva al deposito del ricorso).
Va invece rigettata la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla CP_1 per sé, non essendovi prova certa nè della sussistenza di una significativa sperequazione economica tra le parti né dell'incapacità della predetta di mantenersi autonomamente percependo redditi a tal fine adeguati, alla luce della opacità delle situazioni economiche di entrambe le parti come ricostruite e della iniziale rinuncia della resistente all'assegno di mantenimento, allorquando ha aderito all'accordo che non lo prevedeva.
Stante la parziale reciproca soccombenza, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa, così provvede:
- affida in via esclusiva la figlia minore alla madre, con collocamento Per_3 prevalente presso la stessa;
- regolamenta come da parte motiva la frequentazione della minore;
- assegna a la ex casa coniugale sita in Roma via Anagni 47; Controparte_1
- revoca, a decorrere dall'ottobre 2023 e fermi restando per il pregresso i provvedimenti provvisori ed urgenti, l'obbligo di mantenimento del padre nei confronti del figlio Per_1
15 - dispone che il Servizio sociale territorialmente competente in ragione del luogo di residenza della minore prosegua, sino a quando risulterà necessario, ad erogare il servizio di educativa domiciliare già attivato;
- pone a carico di un assegno dell'importo mensile di 350,00 euro a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento della figlia minore da rivalutarsi Per_3
annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere alla madre entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine forense;
- rigetta la domanda di mantenimento per sé spiegata da;
Controparte_1
- compensa integralmente le spese di giudizio.
Roma, 7.3.2025
LA GIUDICE REL. EST. LA PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 65847 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 e vertente
T R A
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Guido GIANNINI per procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Federica FARKAS per procura in atti
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
1
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza parziale n. 11647/2020 questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale delle parti.
Nel prosieguo, acquisita la documentazione prodotta e le relazioni del Servizio sociale incaricato, le parti hanno rassegnato le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Con successiva ordinanza collegiale in data 8.8.2023, il Tribunale - “rilevato che in sede di precisazione delle conclusioni la ha reiterato la domanda di addebito della Pt_2 separazione nonché quella di affido esclusivo della figlia minore (allo stato affidata in via esclusiva alla stessa), mentre in comparsa conclusionale, oltre a rinunciare alla domanda di addebito, ha invece concluso per l'affido condiviso della minore, nonostante dall'ultima relazione del Servizio emerga la persistenza dell'elevata conflittualità e di gravi problematiche comunicative tra le parti;
rilevato che tra le pendenze dello certificate Pt_1 dal PM, oltre al procedimento sub n 5971/18 DIB (per maltrattamenti e lesioni ai danni della , conclusosi con sentenza di assoluzione per i maltrattamenti e di condanna per Pt_2 le lesioni aggravate, risulta altro giudizio per maltrattamenti e lesioni aggravate, sempre ai danni della sub n 1704/19 DIB, a cui si riferiscono le misure cautelari emesse nei Pt_2 confronti dello sicchè è necessario verificare l'esito di tale ulteriore giudizio e Pt_1
l'attuale vigenza o meno dell'ultima misura cautelare del divieto di avvicinamento applicata il 22.6.2019 allo rilevato che dall'ultima relazione del Servizio risulta che il figlio Pt_1 svolge l'attività di barista;
rilevato che sulle suddette circostanze vanno sentite le Per_1 parti e che va acquisita dal PM documentazione attestante l'esito del giudizio sub 1704/19
DIB nei confronti di e l'attuale vigenza o meno dell'ultima misura cautelare Parte_1 del divieto di avvicinamento applicata il 22.6.2019 al predetto” - ha disposto la rimessione della causa sul ruolo innanzi al GI, per l'interrogatorio libero delle parti.
2 All'udienza del 7.9.2023 la ha riferito che il figlio lavora come CP_1 Per_1
barista da circa due anni, con uno stipendio attuale di circa 1.100-1.200 euro mensili e di rinunciare alla domanda di attribuzione dell'assegno di mantenimento in favore del predetto, con la stessa convivente insieme alla sorella estetista, Per_2 del pari economicamente autosufficiente. Ha inoltre dichiarato di svolgere l'attività di barista nella pasticceria del nipote con un compenso di 800,00 euro mensili, stabilmente da quasi un anno.
Lo ha dichiarato che le misure cautelari a suo carico erano entrambe cessate Pt_1
già nel 2018 e nel 2019 e di svolgere dal 24 giugno l'attività di barista a chiamata, due-tre volte a settimana, “a nero”, percependo circa 50,00 euro a giornata, con un guadagno mensile di circa 500,00-600,00 euro al mese (avendo perso il lavoro a novembre 2022) e di pagare un canone di locazione pari a 700,00 euro mensili diviso con la compagna, commessa. Entrambi hanno riferito di riuscire a gestire insieme la minore.
All'esito dell'interrogatorio libero delle parti, il ricorrente ha chiesto: di affidare la figlia minore congiuntamente ai genitori con collocamento prevalente presso la madre e di poterla vedere e tenere con sé a fine settima alternati (dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle 20.30), nonchè il pomeriggio del lunedì e del mercoledì dall'uscita da scuola sino alle 20.30 e, nella settimana in cui la figlia rimane con la madre nel weekend, il pomeriggio del martedì e del giovedì dall'uscita da scuola sino alle 20.30; di porre a suo carico un assegno di mantenimento per la figlia minore dell'importo di 250 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Parte resistente ha confermato la rinuncia alla domanda di addebito della separazione al marito ed ha chiesto l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, in quanto il padre non aveva mai contribuito, se non del tutto saltuariamente e non sufficientemente, al mantenimento della bambina;
ha aderito alla regolamentazione della frequentazione della figlia come proposta dal padre e ha chiesto di porre a carico dello un assegno di mantenimento per Pt_1 la moglie dell'importo di 250,00 euro mensili e un assegno di mantenimento per la
3 figlia minore dell'importo di 250,00 euro mensili. La causa è stata quindi definitivamente rimessa al Collegio per la decisione, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 cpc.
Va preliminarmente dato atto della rinuncia della alla domanda di addebito CP_1 della separazione al marito e alla domanda di attribuzione dell'assegno di mantenimento per il figlio Per_1
Orbene, quanto all'affidamento della figlia minore va premesso che con Per_3 ordinanza presidenziale del 21.10.2020 sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “dato atto che, nelle more della richiesta inoltrata all'Ufficio del Pm di produrre copia dell'ordinanza cautelare attualmente applicata allo non prodotta Pt_1 da quest'ultimo nel termine assegnato, lo stesso ha poi provveduto al relativo deposito, a cui ha fatto seguito quello del Pm in data 15.10.2019; dato atto che i coniugi vivono ormai da tempo separati di fatto e che il figlio è divenuto maggiorenne;
rilevato che all'udienza Per_1 del 26.9.2019 non si addiveniva al mutamento del rito, avendo il ricorrente, a modifica delle condizioni concordate all'udienza del 18.4.2019, chiesto il versamento diretto dell'assegno al figlio e la presenza di un incaricato del Servizio sociale all'atto della consegna Per_4 della figlia minore modifiche a cui la resistente si opponeva, nulla opponendo invece Per_3 al recepimento delle condizioni in precedenza concordate, ivi compreso l'affido condiviso;
rilevato che, con ordinanza in data 21.6.2019, il Tribunale penale di Roma in composizione monocratica, innanzi a cui è pendente il processo a carico dello per maltrattamenti e Pt_1 lesioni ai danni della , ritenendo che le sussistenti esigenze cautelari potessero essere CP_1 salvaguardate con una misura più gradata di quella degli arresti domiciliari (applicata in sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, costituente aggravamento, avvenuto in pendenza del presente procedimento, della precedente misura del divieto di avvicinamento), ne disponeva la sostituzione con il divieto allo di avvicinamento alla Pt_1 persona offesa e ai luoghi dalla stessa frequentati, con l'obbligo di mantenersi Controparte_1 ad una distanza minima di 200 metri dalla stessa ed anche dai figli ove in compagnia della madre, disponendo che gli incontri tra lo e la figlia avvenissero con la Pt_1 Per_3 collaborazione, all'atto della consegna della minore, della figlia o di altri Persona_5 parenti da individuarsi a cura delle parti;
rilevato che la suddetta misura cautelare, che vieta
4 ogni contatto tra le parti e la impossibilità di ipotizzare, allo stato, una fattiva gestione condivisa della figlia minore - in ragione delle condotte minacciose e violente denunciate dalla resistente e corroborate dai vari referti di Pronto Soccorso - rendono impraticabile e pregiudizievole l'affido condiviso della minore, in ciò altresì considerato che la pendenza dei procedimenti penali in corso rende improbabile un'attenuazione del conflitto in atto;
rilevato che, pertanto, si impone l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, con Per_3 collocamento presso la stessa;
rilevato che, in ragione del collocamento della figlia minore presso la madre, alla stessa va assegnata la casa familiare, ex art 337 septies cc;
rilevato che la madre rappresenta l'esistenza di una relazione positiva e significativa padre-figli (attestata anche dal decreto del TM in data 30.10.2018, in atti), non opponendosi alla frequentazione dello con la minore, sicchè possono essere recepite le modalità di frequentazione Pt_1 concordate dalle parti all'udienza del 18.4.2019, come riportate in dispositivo, che prevedono la presenza, al momento della consegna della minore, così come già stabilito dalla vigente misura cautelare penale, della sorella maggiore la quale, in caso di impossibilità di Per_2 garantire la propria presenza, potrà essere sostituita da altra persona di fiducia di entrambe le parti, individuata con l'intermediazione del Servizio sociale territorialmente competente in ragione del luogo di residenza della minore, il quale dovrà altresì svolgere attività di monitoraggio e relazionare con immediatezza al Tribunale in caso ravvisasse condotte pregiudizievoli per la minore;
rilevato che, sulla scorta delle situazioni patrimoniali delle parti quali allo stato emerse (lo ha dichiarato all'udienza del 7.2.19 di percepire un Pt_1 reddito mensile netto di 700/800,00 euro e il difensore della ha rappresentato CP_1 all'ultima udienza che la stessa percepisce attualmente il reddito di cittadinanza), come da accordo raggiunto dalle parti, va posto a carico del padre un assegno, quale contributo al mantenimento della figlia minore e del figlio maggiorenne ed Per_3 Per_1 economicamente non autosufficiente, dell'importo di 225,00 euro per ciascun figlio, a far data da maggio 2019, da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, dovendo l'assegno per il figlio maggiorenne, in assenza di domanda di versamento diretto da parte dello stesso, essere corrisposto alla madre convivente (vedi Cass. Civ. 25300/13), ponendo inoltre a carico del padre anche il 50% delle spese straordinarie per la prole, come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense;
preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, così
5 provvede in via temporanea ed urgente : -autorizza i coniugi a vivere separati con mutuo rispetto;
- affida la figlia minore alla madre, con collocamento presso la stessa;
- Per_3 stabilisce che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore: a fine settimana alternati dal venerdì, all'orario in cui la sorella potrà accompagnarla liberandosi dal lavoro, Per_2 sino alla domenica alle ore 20.30 quando la sorella andrà a prelevarla, nonché il Per_2 pomeriggio del lunedì e del mercoledì quando trascorrerà con il padre il fine settimana ed il pomeriggio del martedì e del giovedì quando trascorrerà il fine settimana con la madre, fermo restando che la sorella la accompagnerà all'orario in cui avrà terminato il lavoro e la Per_2 preleverà presso l'abitazione paterna alle ore 20.30, con obbligo per il padre di evitare la concomitante presenza della compagna quando sarà presso di lui ed impegno a far Per_3 contattare telefonicamente la madre, quando la figlia è con lui, alle 10 di ciascun giorno, previa autorizzazione del giudice penale ove necessaria;
ad anni alterni con la madre, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o l'1 gennaio, il giorno di Pasqua o di Pasquetta, ferme restando le modalità di accompagnamento sopra previste;
ad anni alterni i primi 15 giorni di luglio o di agosto, con pari diritto per la madre per i residui 15 giorni del mese, ferme restando le modalità di accompagnamento sopra previste;
il giorno del compleanno di ad anni Per_3 alterni, la mattina o il pomeriggio, ferme restando le modalità di accompagnamento sopra previste;
- stabilisce che, in caso di impossibilità per la sorella di garantire la propria Per_2 presenza, la stessa potrà essere sostituita da altra persona di fiducia di entrambe le parti, individuata con l'intermediazione del Servizio sociale territorialmente competente in ragione del luogo di residenza della minore, il quale dovrà altresì svolgere attività di monitoraggio e relazionare con immediatezza al Tribunale in caso ravvisasse condotte pregiudizievoli per la bambina;
- assegna a la casa coniugale sita in Roma, via Anagni 47; - pone Controparte_1
a carico di un assegno, quale contributo al mantenimento dei figli e Parte_1 Per_3
dell'importo di 225,00 euro mensili per ciascun figlio, a decorrere da maggio 2019, Per_1 da corrispondere a entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente Controparte_1 secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense;
…”.
Orbene, quanto alla domanda di affidamento esclusivo della figlia minore Per_6
reiterata dalla madre, va osservato preliminarmente che con sentenza del Tribunale
6 di Roma n. 8735/2020, in atti, lo è stato condannato alla pena di mesi 9 di Pt_1
reclusione e al risarcimento del danno in favore della parte civile liquidato in complessivi 2.000,00 euro, per il reato di lesioni aggravate, di cui al seguente capo di imputazione: “…artt. 582, 585 con riferimento all'art. 576 c.p. e 61 n. 11 quinquies c.p. perché, colpendola con un pugno alla testa e con calci al rene sinistro ed alla pancia, cagionava alla moglie lesioni personali refertate, consistite in “contusioni Controparte_1 multiple del tronco del capo, trauma cranico non commotivo” g.g. in giorni 15. Con
l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza dei figli e minori di anni Per_2 Per_1
18 e in occasione della commissione del reato sub a. In Roma il 25.01.2017”. Sebbene con la medesima sentenza lo sia stato assolto dal reato di maltrattamenti Pt_1
aggravati ai danni della moglie, di cui al capo a) della sentenza in atti, al quale si rimanda, l'assoluzione risulta motivata sulla scorta della ritenuta insussistenza di
“quella condotta unitaria di prevaricazione e vessazione dell'imputato sulla moglie che contraddistingue il reato di maltrattamenti in famiglia” e, pertanto, dell' “assenza di un regime di sopraffazione nei confronti della parte lesa” e non perché le condotte materiali contestate all'imputato in danno della moglie non si siano verificate (e segnatamente la condotta in data 25.1.2017, allorquando “per futili motivi la aggrediva verbalmente dicendole “Stamattina t'ammazzo… hai rotto er cazzo” e la condotta in data
26.9.2017, allorquando “per futili motivi la aggrediva verbalmente, minacciandola di morte, dicendo “Sei una donna di merda, stai zitta non vali un cazzo, ti ammazzo (…) e la spintonava facendola sbattere sul cassettone del letto, così cagionandole le lesioni di cui al capo c)” (ossia “trauma cranico, trauma del 1dito mano destra, trauma con ematoma gamba sinistra g.g. in giorni 10”), per le quali è stata dichiarata la improcedibilità stante la rimessione di querela. A tal proposito, il Giudice penale ha evidenziato che “non vi
è motivo di dubitare” della attendibilità della testimonianza della parte lesa, “sia dal punto di vista oggettivo posto che la versione dei fatti resa è apparsa chiara, logica e precisa sia dal punto di vista soggettivo, non avendo la stessa mostrato alcun rancore verso
l'imputato, spiegando di esserne innamorata…” , ribadendo, con specifico riguardo al capo b), “come le dichiarazioni della persona offesa appaiono pienamente credibili anche
7 perché riscontrate dai referti di Pronto Soccorso versati in atti, dai quali emerge come alla stessa siano state refertate lesioni pienamente compatibili con la dinamica riferita..”.
Con successiva sentenza n. 8468/22, il Tribunale di Roma ha inoltre condannato lo alla pena di mesi 8 di reclusione e al risarcimento del danno in favore della Pt_1
parte civile da liquidarsi in separata sede, per il reato di lesioni aggravate, di cui al seguente capo di imputazione: “…artt. 81 cpv, 582, 585 con riferimento all'art. 576 c.p.
e 61 nn. 1 e 11 quinquies c.p. perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e al fine di commettere il reato di cui al capo A), per futili motivi cagionava molteplici lesioni personali alla moglie . In particolare: in data 17.04.2018, alla presenza del Controparte_1 figlio di anni 17, spingeva con violenza, consistita in un repentino Per_7 strattonamento e spintonamento, la p.o. facendole sbattere la gamba fra il cassettone del letto
e il termosifone, procurandole un trauma alla gamba sinistra, giudicato guaribile – come da referto di pronto soccorso – in giorni 4; in data 4.09.2018 alle ore 12.00 si presentava sotto casa della e, dopo averla convinta con una scusa a scendere insieme alla figlia CP_1 di anni 4, afferrava con violenza la cinta della sua borsa, strattonandola così forte Per_3 da procurarle un trauma al braccio e all'anca destra giudicato guaribile -come da referto di pronto soccorso - in giorni 7. Con l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza dei figli minori di anni diciotto. In Roma dal 17 aprile 2018 al 4 settembre 2018. Con la recidiva.”.
Il Giudice penale, anche questo caso, pur assolvendo lo dal reato di Pt_1 maltrattamenti aggravati ai danni della moglie, di cui al capo a) della sentenza in atti, al quale si rimanda, ha motivato l'assoluzione, non perché le condotte specificamente contestate – peraltro coincidenti con quelle del capo b, per il quale è stato condannato - non siano state effettivamente poste in essere, ma per l'assenza di una posizione di “abituale e prevaricante supremazia” dell'autore e di una correlata posizione di sudditanza della vittima. In particolare, la sentenza ha evidenziato la attendibilità della testimonianza resa dalla persona offesa, “sia dal punto di vista oggettivo, posto che la versione dei fatti resa è apparsa chiara, logica e precisa, sia dal punto di vista soggettivo, non avendo essa mostrato alcun rancore verso l'imputato, spiegando al contrario di esserne ancora innamorata” ed essendo, inoltre, il suo racconto
8 ”notevolmente confermato, specialmente dai referti medici in atti…, nonché – quanto all'episodio del 04.08.2018 – dalle dichiarazioni rese dall'operante , il quale, CP_2 sentito all'udienza del 20.06.2019, ha appunto dichiarato di aver effettivamente constatato, durante il suo intervento (richiesto dalla stessa ), la presenza di un'abrasione, seppur CP_1 molto superficiale, in prossimità della parte interna del braccio sinistro della P.O.”.
Ciò posto, sebbene non risulti documentato il passaggio in giudicato delle suddette condanne (verosimilmente confermate in secondo grado, avendo il ricorrente dedotto la pendenza del giudizio innanzi alla Cassazione), va evidenziato che
“anche nei casi in cui non possano attribuirsi alla sentenza penale effetti vincolanti nel giudizio civile ai sensi degli artt. 651, 652 e 654 c.p.p., nulla impedisce al giudice civile, tenuto a rivalutare integralmente i fatti di causa, di tener conto delle acquisizioni probatorie del processo penale”, atteso che “al giudice civile non è, invero, precluso, ai fini della formazione del proprio convincimento, di autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche la stessa sentenza e le prove raccolte in un processo penale (anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento…, in quanto il procedimento penale sia stato definito ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen) e ciò in ragione dell'assenza nel giudizio civile di un principio di tipicità della prova” (vedi tra le altre, Cass. civ. 40796/21). Proprio l'assenza, nell'ordinamento processuale civile, di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova consente al giudice civile di porre a base del proprio convincimento anche le sole risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari in sede penale e, perciò dalle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali (Cass. civ. n. 1593/2017, n. 18025/2019;
2168/13, Cass. n. 20335/2004), dovendo, a fortiori, addivenirsi alle medesime conclusioni per le dichiarazioni rese dalla persona offesa nel corso del dibattimento penale, perciò nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa, anche se la relativa sentenza penale non sia ancora passata in giudicato. Tantomeno
l'utilizzazione in sede civile di dette dichiarazioni può ritenersi, nel caso di specie, siccome rese da una parte processuale, violativa del disposto dell'art. 246 c.p.c., atteso che “i) l'interrogatorio della parte lesa, assunto in sede di giudizio penale, è atto
9 processuale morfologicamente valido che non può assumere nel giudizio civile il carattere della prova civile o della prova atipica, ma che può essere legittimamente utilizzato dal giudice civile, come argomento di prova, ex art. 117 cod.proc.civ., a nulla rilevando che sia stato un altro giudice a raccoglierlo (con tutti i crismi di legittimità indicati dalla norma, ivi compreso il rispetto del principio del contraddittorio, che informa di se l'intero processo penale nella sua nuova forma accusatoria): sul punto cfr. amplius Cass. n. 27016/2022, citata;
ii) l'argomento di prova può tingersi di autonoma efficacia probatoria, sufficiente ad offrire al giudice la dimostrazione del factum probandum, costituendo una vera e propria inferenza che il giudice può trarre dalle circostanze indicate dalla norma, allo stesso modo in cui, ex art. 2727 cod.civ., può trarre da un fatto noto conseguenze relativa ad un fatto ignorato, e ciò, in particolare, se l'interrogatorio verta su circostanze tali da poter essere conosciute soltanto dalle parti (Cass. 1435/1975; Cass. 1481/1968);” (vedi Cass. civ.
30992/2023). Tale opzione ermeneutica risulta vieppiù condivisibile alla luce del vigente disposto dell'art. 473-bis. 42 c.p.c., laddove consente al Giudice civile, nel caso di allegazioni di violenza, di disporre, al fine di accertare le condotte allegate,
“mezzi di prova anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria.”.
Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dalla nel corso del dibattimento CP_1 compendiate nelle sentenze penali acquisite in atti (sulla cui rispondenza a quanto effettivamente dichiarato dalla persona offesa in udienza non è stata mossa alcuna contestazione) trovano oggettivo riscontro nei referti di Pronto Soccorso acquisiti anche nel presente giudizio (e segnatamente nei referti in data 25.1.2017, in data
29.9.2017, in data 19.4.2018 e in data 4.9.2018), rilasciati o il giorno stesso delle accertate aggressioni subite dalla o in giorni immediatamente successivi e CP_1
del tutto congruenti, negli esiti, con la dinamica dei fatti riportata dalla predetta, dinamica ulteriormente corroborata, quanto alle lesioni subite il 26.9.2017, dalle dichiarazioni rese in dibattimento dall'operante , il quale ha Testimone_1
confermato il lancio, da parte dello di un contenitore di plastica contro la Pt_1 moglie, alla presenza delle Forze dell'Ordine intervenute (vedi sentenza penale n.
8735/20) e, quanto alle lesioni subite il 4.9.2018, dalle dichiarazioni rese in
10 dibattimento dall'operante , il quale ha riferito di aver constatato CP_2
durante il suo intervento una abrasione in prossimità della parte interna del braccio della (vedi sentenza penale n. 8468/22). Pertanto, deve, nel caso di specie, CP_1
ritenersi che le dichiarazione rese in dibattimento penale dalla odierna resistente ed i riscontri esterni sopra evidenziati, che le corroborano, costituiscano senz'altro prova idonea delle reiterate violenze fisiche inferte alla dal marito, anche CP_1
alla presenza dei figli, la cui gravità, ai fini delle presenti statuizioni, non può ritenersi elisa né attenuata dagli “atteggiamenti verosimilmente provocatori e ingiuriosi” della stessa, menzionati da entrambe le sentenze penali, non essendo la violenza fisica in alcun modo giustificabile né scriminata da una accesa conflittualità di coppia, soprattutto laddove trasmodi in lesioni tali da richiedere il ricorso alle cure mediche.
Ciò posto, va evidenziato che, sebbene le parti abbiano rappresentato all'ultima udienza una sostanziale attenuazione della conflittualità nell'interesse della figlia minore, non v'è alcun oggettivo riscontro di un effettivo percorso di revisione critica e di resipiscenza da parte dello rispetto alle reiterate violenze fisiche agite in Pt_1
danno della moglie, alla presenza dei figli minori, inescusabili anche nel contesto di un rapporto fortemente conflittuale e paritetico, siccome comparabili solo con condotte omogenee e dovendo ritenersi il ricorso alla violenza fisica sempre ingiustificabile anche a fronte di provocazioni verbali, sicchè, in tale contesto, la domanda di affido condiviso spiegata dallo appare espressione di una mera Pt_1
rivendicazione del proprio diritto alla bigenitorialità. Dovendo, invece, gli agiti violenti del ricorrente, in assenza di qualsiasi rielaborazione critica e resipiscenza, essere valutati ai sensi dell'art. 31 della Convenzione di Istanbul del 2011, considerate altresì le allegazioni materne in merito all'inadempimento del padre all'obbligo di mantenimento della figlia minore nell'entità stabilita (a cui il padre non ha invero dimostrato di ottemperare), va confermato l'affidamento esclusivo della minore alla madre, fermo il collocamento prevalente presso quest'ultima.
11 Quanto al regime di frequentazione, considerato che non è in discussione che il padre e la figlia abbiano un rapporto sereno (come peraltro riferito dalla madre e dai figli maggiori anche al Servizio sociale e constatato da quest'ultimo), così come non è in contestazione l'idoneità accuditiva paterna, valutata altresì l'attenuazione della conflittualità nella gestione della figlia riferita da ultimo dalle parti, nulla osta alla ratifica del regime di frequentazione quale concordato dalle stesse all'ultima udienza, disponendosi che il Servizio sociale prosegua, sino a quando risulterà necessario, ad erogare il servizio di educativa domiciliare, già attivato (come risulta dalla comparsa conclusionale della ) “al fine di fornire un aiuto esterno al nucleo CP_1
nelle problematiche della vita quotidiana, supportandolo rispetto alle modalità di comunicazione tra i familiari e di comprensione e ascolto ai bisogni di (vedi ultima Per_3 relazione del Servizio in atti).
Pertanto, il padre, salvi diversi accordi, potrà vedere e tenere con sé la figlia minore a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola (o in orario Per_3 corrispondente se la scuola è chiusa, prelevandola presso la madre) sino alla domenica sera alle 20.30, riaccompagnandola dalla madre, nonchè il pomeriggio del lunedì e del mercoledì dall'uscita da scuola (o in orario corrispondente se la scuola
è chiusa, prelevandola presso la madre) sino alle 20.30, riaccompagnandola dalla madre e, nella settimana in cui la figlia rimane con la madre nel weekend, il pomeriggio del martedì e del giovedì dall'uscita da scuola (o in orario corrispondente se la scuola è chiusa, prelevandola presso la madre), riaccompagnandola dalla madre, sino alle 20.30; ad anni alterni con la madre, il 24
o il 25 dicembre, il 31 dicembre o l'1 gennaio, il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
ad anni alterni, i primi 15 giorni di luglio o di agosto, con pari diritto per la madre per i residui 15 giorni del mese;
il giorno del compleanno di ad anni alterni, la Per_3
mattina o il pomeriggio.
Alla madre, in quanto affidataria esclusiva e collocataria della figlia minore, va assegnata la ex casa familiare sita in Roma, via Anagni, 47.
12 Quanto alle domande economiche, poichè il figlio è diventato Per_1
economicamente autosufficiente, lavorando come barista da circa due anni e da aprile 2023 con regolare contratto ed uno stipendio di circa 1.100-1.200 euro mensili, secondo quanto riferito dalla madre, la quale all'udienza del 7.9.2023 ha rinunciato alla domanda di mantenimento per il figlio, va revocato l'obbligo di mantenimento nei confronti di quest'ultimo a carico del padre, a decorrere dalla mensilità immediatamente successiva all'udienza del 7.9.2023 (ossia dall'ottobre 2023), non avendo il padre chiesto antecedentemente di essere esonerato dal relativo obbligo quale stabilito in via provvisoria con ordinanza presidenziale, sull'accordo delle parti. Quanto invece al mantenimento per la minore va premesso che lo Per_3 ha autocertificato redditi netti annui (compresi gli emolumenti di sostegno Pt_1
al reddito) pari a 3.315 euro nel 2020 e a 6.340 euro nel 2021, nonché di essere stato disoccupato dal 18.11.2019 al 20.11.2020, dall'1.1.2021 al 28.4.2021, dal 31.7.2021 al
12.10.2021 (vedi dichiarazione sostitutiva in data 12.10.2022) e di aver percepito nell'anno di imposta 2022 un reddito di 4.342,00 euro, oltre a 65,32 euro a titolo di
Naspi (vedi dichiarazione sostitutiva del 5.9.2023 e CU 2023). All'ultima udienza ha dichiarato di aver perso il lavoro nel novembre 2022 e di lavorare attualmente “a nero” a chiamata, come barista, con un guadagno di circa 500-600 euro mensili, nonchè di essere onerato da un canone di locazione pari a 700 euro mensili (dato in contrasto con il contratto di locazione depositato in atti, il cui canone risulta essere indicato in 550 euro mensili), che sostiene pro quota unitamente alla nuova compagna. Non ha però depositato copia degli estratti conto (pur avendo attestato nella prima dichiarazione sostitutiva in data 25.1.2019 di essere titolare di una carta
Postepay, di una carta ricaricabile e di una carta Banco Posta), così impedendo al
Tribunale di accertate le sue effettive entrate e di valutare la sua effettiva situazione economica e lavorativa, avvalorando, con tale condotta processuale, la percezione di redditi non dichiarati, tanto più considerato che nella prima dichiarazione sostitutiva non ha fatto menzione alcuna della propria situazione lavorativa e reddituale e che le dichiarazioni sostitutive di atto notorio depositate risultano comunque incomplete. A tal proposito, va rilevato che nei procedimenti di
13 separazione o divorzio, il legislatore, obbligando i coniugi a presentare non solo “la dichiarazione personale dei redditi” ma anche “ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune”, ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse, a garanzia dei particolari obblighi, di rilevanza costituzionale, di reciproca protezione, derivanti dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.) e di mantenimento della prole (art. 30 Cost). La sanzione processuale dei comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato consente senz'altro di trarne argomenti probanti, ex art. 116 c.p.c., contro la parte che tale obbligo abbia violato.
Quanto alla , la stessa ha attestato inizialmente di essere disoccupata e di CP_1
percepire dal luglio 2021 un reddito di cittadinanza pari a 351,79 euro (vedi dichiarazioni sostitutive in data 19.2.19 e 27.10.21), pur avendo il suo difensore dichiarato già all'udienza del 26.9.2019 che la predetta percepiva il reddito di cittadinanza. Nell'ultima udienza ha dichiarato di svolgere stabilmente da circa un anno attività lavorativa non contrattualizzata presso la pasticceria di un nipote, con un compenso di 800,00 euro mensili. Nella prima dichiarazione sostitutiva la predetta ha inoltre attestato di essere titolare di un conto Bancoposta e di due carte
Postepay (menzionate anche nella seconda), di cui non ha prodotto gli estratti dell'ultimo triennio come richiesto. Detta condotta processuale e la incompletezza delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio depositate depongono, per le medesime motivazioni sopra evidenziate con riferimento allo per la Pt_1
percezione di introiti non dichiarati nonché per la inattendibilità di quelli che da ultimo la ha dichiarato di percepire “a nero”. CP_1
Pertanto, considerate le situazioni economiche delle parti quali allo stato emerse e la loro opacità, conseguente alla condotta processuale tenuta da entrambe le parti, considerato che lo dall'ottobre 2023, è stato esonerato dall'obbligo di Pt_1
mantenimento del figlio maggiorenne tenuto altresì conto della capacità Per_1 lavorativa e della conseguente capacità reddituale del ricorrente, ancora in giovane
14 età, valutate le aumentate esigenze della minore correlate alla crescita, appare equo porre a carico del padre, dall'ottobre 2023, un assegno, quale contributo al mantenimento della figlia dell'importo di 350,00 euro mensili da Per_3
corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre a 50% delle spese straordinarie come da vigente
Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense, fermi restando per il pregresso i provvedimenti provvisori ed urgenti con decorrenza dal novembre 2018
(mensilità immediatamente successiva al deposito del ricorso).
Va invece rigettata la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla CP_1 per sé, non essendovi prova certa nè della sussistenza di una significativa sperequazione economica tra le parti né dell'incapacità della predetta di mantenersi autonomamente percependo redditi a tal fine adeguati, alla luce della opacità delle situazioni economiche di entrambe le parti come ricostruite e della iniziale rinuncia della resistente all'assegno di mantenimento, allorquando ha aderito all'accordo che non lo prevedeva.
Stante la parziale reciproca soccombenza, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa, così provvede:
- affida in via esclusiva la figlia minore alla madre, con collocamento Per_3 prevalente presso la stessa;
- regolamenta come da parte motiva la frequentazione della minore;
- assegna a la ex casa coniugale sita in Roma via Anagni 47; Controparte_1
- revoca, a decorrere dall'ottobre 2023 e fermi restando per il pregresso i provvedimenti provvisori ed urgenti, l'obbligo di mantenimento del padre nei confronti del figlio Per_1
15 - dispone che il Servizio sociale territorialmente competente in ragione del luogo di residenza della minore prosegua, sino a quando risulterà necessario, ad erogare il servizio di educativa domiciliare già attivato;
- pone a carico di un assegno dell'importo mensile di 350,00 euro a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento della figlia minore da rivalutarsi Per_3
annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere alla madre entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine forense;
- rigetta la domanda di mantenimento per sé spiegata da;
Controparte_1
- compensa integralmente le spese di giudizio.
Roma, 7.3.2025
LA GIUDICE REL. EST. LA PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
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