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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 17/09/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
dott. Antonino Zappalà consigliere dott.ssa Giuseppe Minutoli consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 766/2023 R.G., posta in decisione con ordinanza ex art
127 ter del 21 maggio 2025, vertente
TRA
, cod.fisc. nato a [...] P.G. il Parte_1 C.F._1
07/10/1979, ed ivi elett.te dom.to alla Via Gen.Angelo Cambria n.102 presso lo studio dell'Avv.Nunzio Fugazzotto, , che lo rappresenta CodiceFiscale_2
e difende giusta procura in atti,
appellante contro
nato il [...] a [...] P.G.,cod. fisc. CP_1
, ivi elett.te dom.to in Via Ten. , presso C.F._3 Controparte_2
lo studio dell'Avv. Cosimo Messina, che lo rappresenta e difende per procura in atti, , con sede in Controparte_3
viale Isonzo n. 25 - 20135 Milano (C.F., P. IVA e n. iscrizione al Reg. Imprese di
Milano ON NZ DI;
REA: MI – 2644050), in persona del P.IVA_1
procuratore speciale Dott. giusta procura di conferimento poteri n. Parte_2
5659/2836 Rep. / Racc. del 20 giugno 2023 in Notar da Milano- Persona_1
quale società incorporante, a far data dal 16.11.2022, (già Controparte_4
) - elett.te domiciliata ai fini del presente giudizio in Messina, Controparte_5
via E.L.Pellegrino n. 26, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Mannino (Cod. Fisc.
), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti, C.F._4
appellati
Oggetto: lesione personale - appello avverso sentenza del Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto n. 809/2023.
Motivi della decisione
1. Il signor ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 809/2023, che ha rigettato la sua domanda promossa contro il signor per il risarcimento dei danni alla CP_1
salute da lui subìti per una caduta occorsa nella abitazione del convenuto, sita in
ZO (ME), nella Via Maio Mariano, n. 24.
A sostegno dell'azione, l'attore ha dedotto che il 10 aprile 2018, mentre si trovava all'interno di quell'appartamento per visionarlo in vista di una possibile locazione, entrato nel locale bagno, “a causa della presenza sul pavimento di
acqua mista a saponata, scivolava, andando a cadere con la gamba destra sul
gradito presente all'interno del bagno”, riportando lesioni che ne rendevano necessario il trasporto e il ricovero presso il P.S. dell'Ospedale di ZO (frattura della tibia destra a decorso spiroideo della regione metafisio-diafisiaria distale e frattura del malleolo posteriore;
frattura pluriframmnentaria del III prossimale della fibula omolaterale: v. esame radiografico del Pronto soccorso). In
conseguenza del sinistro, per il quale aveva subìto un intervento chirurgico, gli erano residuati, oltreché un'inabilità sia assoluta che parziale, dei postumi invalidanti, quantificati dal proprio perito nella misura del 12%
2. Il giudice di primo grado, nonostante il convenuto avesse aderito alla CP_1
domanda di controparte, chiamando in garanzia la società assicuratrice
[...]
, in forza di polizza “responsabilità civile verso terzi”, ha rigettato CP_3
la domanda attorea per carenza di prova sulla materialità del fatto storico allegato, per le rilevate contraddizioni tra le prove testimoniali e la prova documentale.
3. Con i primi due motivi di appello, i quali possono essere trattati congiuntamente, attenendo entrambi alla contestazione della ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice e alla valutazione delle risultanze istruttorie poste a base della decisione impugnata, il signor contesta la stessa, Pt_1
ritenendola ingiusta, illogica, contraddittoria, omissiva e non conforme al diritto,
censurando in particolare la sminuita valenza delle prove offerte, per asserita loro contraddittorietà, che viene negata decisamente dall'appellante, per le ragioni di seguito sintetizzate.
3.1 - Ciò innanzitutto nella parte in cui il Tribunale evidenzia che “Una prima
discordanza emerge già in ordine alla data di verificazione dell'incidente che,
come risultante dall'atto introduttivo del giudizio e dalla documentazione versata
in atti, si verificò in data 10.4.2018 e non, invece, come sostenuto dal teste escusso, nel Febbraio del medesimo anno”: assume al riguardo l'appellante che la circostanza anzi rafforza l'attendibilità del teste, escusso a distanza di oltre 5
anni dall'accadimento del sinistro, che è plausibile non abbia ricordato il mese esatto dello stesso.
3.2 - Inoltre, l'appellante censura l'iter motivazionale della sentenza nella parte in cui si afferma l'incongruenza tra l'orario del sinistro (circa le 13,00) e l'orario indicato nel referto del pronto soccorso (“ore 14.09, tenuto anche conto del fatto
che l'attore fu immediatamente condotto dallo stesso teste presso l'Ospedale di
ZO, come dallo stesso dichiarato e che il predetto Istituto Sanitario non si
trova certo ad una distanza tale dal luogo del fatto, che è risultato essere
accaduto in una Via dello stesso Comune di ZO, da richiedere l'impiego di
oltre un'ora per essere raggiunto”. Sul punto, l'appellante sostiene che, a parte il tempo necessario a far scendere una persona ferita dalle scale (l'appartamento in questione è al primo piano, senza ascensore) e a raggiungere in auto il nosocomio, posteggiando, l'orario di registrazione del referto non corrisponde all'effettivo orario di arrivo in Ospedale, ma, anche tenendo conto dei documentati tempi di attesa in Pronto Soccorso, a quello di registrazione e presa in carico del paziente da parte della struttura sanitaria.
3.3 – Ancora, l'appellante si duole che il Tribunale erroneamente abbia affermato che “il teste chiamato a rispondere sulla circostanza relativa al fatto
che il pavimento fosse scivoloso, non fornisce elementi chiari e circostanziati
sulla presenza di acqua e detersivo sul medesimo camminamento, affermando
testualmente che “… la pavimentazione era scivolosa, e al tatto mi è sembrato
che ci fosse saponata, che però non si riusciva a vedere;
solo al tatto si percepiva,
ma non anche alla vista;
…”, per cui non si è neppure avuta la certezza della presenza degli elementi, invece peculiarmente indicati dall'attore, che sono stati
causa del prodursi dell'evento lesivo, oltre a non aver neppure specificato, il teste,
quando ebbe a fare tale controllo tattile atteso che lo stesso affermava che dopo
la caduta “…. mi sono abbassato per dargli soccorso;
lui era molto dolorante;
quindi siamo riscesi sotto e lo abbiamo portato al pronto soccorso;
una volta
accompagnato l'attore al pronto soccorso, sono andato via dopo che sono giunti
anche i suoi familiari…”. L'appellante, su tale profilo, assume che, al contrario, la deposizione del teste è assai precisa, avendo accertato personalmente la scivolosità del pavimento, percepibile solo al tatto e non alla vista.
3.4 – Ancora il (nel secondo motivo di appello) censura la sentenza Pt_1
nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto sussistere una contraddizione tra il contenuto della missiva datata 22 novembre 2018 inviata alla
Compagnia assicurativa dal signor (nella quale questi assumeva che “in CP_1
quel momento non diedi molto peso a questo episodio pensando che fosse una
cosa di poco conto …”) e quanto sostenuto sia dall'attore che dal teste escusso in ordine alla gravità dell'evento lesivo patito e successivamente riscontrato sullo stesso attore al momento dell'accesso al Pronto Soccorso. Assume il Pt_1
che la versione del , lungi dallo smentire le circostanze fattuali del sinistro, CP_1
che sono riscontrate anche dal certificato del Pronto soccorso, è giustificata dal tentativo dello stesso di sottrarsi alle sue responsabilità, avendo egli denunciato il sinistro stesso all'assicurazione solo dopo che il 7 novembre 2018 il danneggiato gli aveva inviato una formale richiesta risarcitori, essendo rimaste inevase le richieste verbali di denuncia.
4. L'appellato non ha contestato il gravame, se non genericamente e CP_1 soprattutto nel quantum, invocando comunque la garanzia assicurativa, mentre la resistito la compagnia assicuratrice.
5. A giudizio della Corte, l'appello è fondato, avendo l'appellante specificato concrete ragioni di censura e criticità motivazionali nella sentenza in esame,
mentre le controdeduzioni della compagnia assicuratrice non colgono nel segno.
5.1 – Va premesso in punto di diritto che la fattispecie in esame rientra nel paradigma normativo della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, essendo correlata alla res, ricadendo sul soggetto che abbia un potere di uso della cosa e un correlativo obbligo di custodia.
Quanto all'onere della prova, grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il verificarsi dell'evento dannoso e il suo rapporto di causalità con il bene in custodia e, nel caso in cui la cosa stessa sia normalmente inerte oppure innocua (come ad esempio un pavimento), è necessaria l'ulteriore prova delle condizioni di pericolo oppure di insidiosità insorte nella cosa;
compete, al contrario al custode,
per escludere la sua responsabilità, l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (cfr. per tutte Cass. 31
marzo 2025, n. 8449; Cass. 27 giugno 2016, n. 13222, secondo cui, nell'ipotesi di caduta all'interno di un esercizio commerciale a causa del pavimento bagnato
(per lo sgocciolamento degli ombrelli dei clienti), la mera disattenzione della vittima non integra caso fortuito ex art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa divenuta pericolosa per la situazione atmosferica e per la contestuale presenza di numerose persone nei locali.
5.2 – Ciò premesso, a giudizio della Corte le censure sub
3.1 e 3.2 individuano sicure criticità, posto che, per l'appunto, un errore di indicazione del mese di accadimento del sinistro da parte di un teste escusso anni dopo l'evento è
plausibile e non specificamente rilevante;
così come la tempistica del ricovero del danneggiato presso il Pronto soccorso non sembra incoerente rispetto all'orario dell'incidente, per i motivi dedotti dall'appellante, che appaiono del tutto verosimili, secondo quanto specificamente dedotto, non apparendo alcuna dilatazione di tempi il lasso intercorrente tra l'accadimento e la effettiva registrazione della visita del al Pronto soccorso. Pt_1
5.3 – Anche la censura sub
3.3 coglie nel segno, in quanto non si ravvisano elementi di sospetto nella deposizione del teste che, avendo assistito alla caduta dell'appellante ed avendolo soccorso, ha dichiarato di avere potuto verificare direttamente nell'occorso che la pavimentazione del bagno era scivolosa:
circostanza del tutto plausibile, nel momento in cui ha aiutato il a Pt_1
rialzarsi. In tal modo è smentita l'affermazione del Tribunale secondo cui quel teste “non fornisce elementi chiari e circostanziati sulla presenza di acqua e
detersivo sul medesimo camminamento”.
5.4 – Quanto al resto (ed in particolare alla censura sub 3.4, che costituisce il secondo motivo di gravame), a giudizio della Corte la condotta del nel CP_1
ritardare la denuncia alla sua assicurazione (resasi necessaria dopo che il lo aveva formalmente richiesto del risarcimento del danno), al di là di Pt_1
meri sospetti, non può incidere sulla valenza univoca delle altre emergenze probatorie, essendo errata l'affermazione del Tribunale secondo cui non è stata raggiunta la prova del verificarsi dei fatti così come descritti dall'attore nel proprio atto introduttivo del giudizio.
5.5 - Né può rilevare il fatto – valorizzato dalla compagnia assicuratrice appellata – che nel referto del Pronto soccorso risulti l'indicazione di “incidente
domestico”, evidentemente riferito dal al sanitario refertante, Pt_1
puntualizzata poi come “riferita caduta accidentale in casa”, senza riferimento all'immobile del : trattasi, infatti, di indicazioni inserite dal medico CP_1
plausibilmente per esigenze di classificazione informatica dell'evento, in un contesto in cui il danneggiato era sicuramente in una situazione anche psicologica deficitaria e nella quale le circostanze riferite non potevano avere una completezza in quella sede non indispensabile. Senza dire poi che, a tutto voler concedere, ritiene la Corte che quella dicitura standardizzata 'incidente domestico', non può essere ex sé interpretata quale ammissione implicita dell'accadimento presso la propria dimora.
5.6 – Da quanto detto consegue che l'attore/appellante ha dato piena prova di aver subito un sinistro, con conseguente pregiudizio alla salute, a causa di un dinamismo della res custodita dal , senza che sia individuabile un concorso CP_1
u un fatto interruttivo della sequenza causale. Pertanto, deve affermarsi l'an della responsabilità oggettiva dell'appellato e, conseguentemente, nel rapporto CP_1
di garanzia invocato da quest'ultimo, l'obbligo della compagnia assicuratrice di tenerlo indenne, non essendo state sollevate eccezioni sulla operatività della garanzia stessa.
6. In ordine al quantum, con ordinanza del 26 aprile 2024, questa Corte,
accogliendo l'istanza dell'appellante, ha disposto la nomina di c.t.u. medico-
legale, il quale, all'esito degli accertamenti svolti e delle risultanze documentali acquisite, ha evidenziato che: “All'indagine anamnestica non sono state riferite,
né evidenziate cause pregresse predisponenti l'insorgenza delle lesioni riportate
in diagnosi;
è logico pertanto ritenere che l'evento traumatico del 10/04/2018 sia
stato causa scatenante delle lesioni. Tali lesioni hanno determinato un periodo di
inabilità temporanea assoluta di 30 giorni;
un periodo di inabilità temporanea
parziale di 60 giorni nella percentuale del 50% e un periodo di inabilità
temporanea parziale di 30 giorni nella percentuale del 25%” Ne sono derivati poi postumi permanenti pari al 10 %, consistenti in “esiti di frattura spiroide della tibia
destra trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi;
esiti di frattura del malleolo
posteriore e di frattura pluriframmentaria del terzo prossimale del perone
omolaterale con modeste manifestazioni algico-disfunzionali del ginocchio destro
e della caviglia omolaterale;
esiti cicatriziali all'arto inferiore destro, produttivi di
pregiudizio estetico lieve”.
6.1 – Siffatte conclusioni tecniche appaiono condivisibili, perché frutto di adeguata considerazione degli elementi anamnestici esaminati e di argomentazione medico-legale adeguata e congrua;
peraltro, non sono state neanche contestate dalle parti.
6.2 – Pertanto, il danno alla salute accertato può così essere liquidato, sulla base degli ordinari criteri derivanti dalle c.d. Tabelle del Tribunale di Milano, quale parametro adeguato, idoneo a monetizzare in valori attuali il pregiudizio non patrimoniale incidente sul bene salute:
a) danno da invalidità temporanea (€ 115,00 pro die) per 30 giorni al 100%,
per 60 giorni al 50 % e per 30 giorni al 25 %: € 7.762,50;
b) danno da invalidità permanente al 10 % in soggetto avente 38 anni al momento del sinistro, comprensivo di incremento per sofferenza soggettiva (stante la sottoposizione ad intervento chirurgico): € 26.827,00,
e così, in totale € 34.589,50.
6.3 – Sulla predetta somma, devalutata al momento del sinistro e rivalutata anno per anno in base agli Indici Istat per Famiglie di operai e impiegati sino alla presente sentenza, competono gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
In tali termini l'appello va accolto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in base al
decisum come segue:
7.1 - A favore del Siracusa e a carico del CP_1
a) primo grado: spese per contributo unificato € 237,00 ed € 7.616,00 per compensi (fase di studio € 1.701,00, fase introduttiva € 1.204,00, fase di trattazione € 1.806,00, fase decisoria € 2.905,00, oltre spese generali, c.p.a. ed iva;
b) grado di appello: spese per contributo unificato € 355,50 ed € 9.991,00 per compensi (fase di studio € 2.058,00, fase introduttiva € 1.418,00, fase di trattazione € 3.045,00, fase decisoria € 3.470,00, oltre spese generali, c.p.a. ed iva.
7.2 – A favore del e a carico della compagnia assicuratrice per il rapporto CP_1
di garanzia:
a) primo grado: € 7.616,00 per compensi (fase di studio € 1.701,00, fase introduttiva € 1.204,00, fase di trattazione € 1.806,00, fase decisoria € 2.905,00,
oltre spese generali, c.p.a. ed iva;
b) grado di appello: € 9.991,00 per compensi (fase di studio € 2.058,00, fase introduttiva € 1.418,00, fase di trattazione € 3.045,00, fase decisoria € 3.470,00, oltre spese generali, c.p.a. ed iva.
7.3 - Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico solidale degli appellati.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 766/2023 R.G., sull'appello proposto da contro e nei confronti di Parte_1 CP_1 [...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_3
Barcellona Pozzo di Gotto n. 809/2023:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado,
accertata la responsabilità dell'appellato nella causazione CP_1
dell'evento lesivo, condanna quest'ultimo a pagare all'attore/appellante a titolo risarcitorio la somma di € 34.589,50, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo sulla predetta somma, devalutata al momento del sinistro e rivalutata anno per anno in base agli Indici Istat per Famiglie di operai e impiegati sino alla presente sentenza;
2. Condanna Controparte_3
a tenere indenne il da quanto pagato in esecuzione della
[...] CP_1
presente sentenza anche per spese di lite;
3. Condanna a pagare al le spese di lite, liquidate per il primo CP_1 Pt_1
grado per spese per contributo unificato in € 237,00 ed in € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva;
per il grado di appello: spese per contributo unificato € 355,50 ed € 9.991,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva.
4. Condanna a pagare Controparte_3 al le spese di lite, liquidate per il primo grado: € 7.616,00 per CP_1
compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva;
per il grado di appello: €
9.991,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva;
5. Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico solidale degli appellati.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, l'11 settembre 2025.
Il consigliere est.
(Giuseppe Minutoli)
Il Presidente
(dott.ssa Vincenza Randazzo)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
dott. Antonino Zappalà consigliere dott.ssa Giuseppe Minutoli consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 766/2023 R.G., posta in decisione con ordinanza ex art
127 ter del 21 maggio 2025, vertente
TRA
, cod.fisc. nato a [...] P.G. il Parte_1 C.F._1
07/10/1979, ed ivi elett.te dom.to alla Via Gen.Angelo Cambria n.102 presso lo studio dell'Avv.Nunzio Fugazzotto, , che lo rappresenta CodiceFiscale_2
e difende giusta procura in atti,
appellante contro
nato il [...] a [...] P.G.,cod. fisc. CP_1
, ivi elett.te dom.to in Via Ten. , presso C.F._3 Controparte_2
lo studio dell'Avv. Cosimo Messina, che lo rappresenta e difende per procura in atti, , con sede in Controparte_3
viale Isonzo n. 25 - 20135 Milano (C.F., P. IVA e n. iscrizione al Reg. Imprese di
Milano ON NZ DI;
REA: MI – 2644050), in persona del P.IVA_1
procuratore speciale Dott. giusta procura di conferimento poteri n. Parte_2
5659/2836 Rep. / Racc. del 20 giugno 2023 in Notar da Milano- Persona_1
quale società incorporante, a far data dal 16.11.2022, (già Controparte_4
) - elett.te domiciliata ai fini del presente giudizio in Messina, Controparte_5
via E.L.Pellegrino n. 26, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Mannino (Cod. Fisc.
), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti, C.F._4
appellati
Oggetto: lesione personale - appello avverso sentenza del Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto n. 809/2023.
Motivi della decisione
1. Il signor ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 809/2023, che ha rigettato la sua domanda promossa contro il signor per il risarcimento dei danni alla CP_1
salute da lui subìti per una caduta occorsa nella abitazione del convenuto, sita in
ZO (ME), nella Via Maio Mariano, n. 24.
A sostegno dell'azione, l'attore ha dedotto che il 10 aprile 2018, mentre si trovava all'interno di quell'appartamento per visionarlo in vista di una possibile locazione, entrato nel locale bagno, “a causa della presenza sul pavimento di
acqua mista a saponata, scivolava, andando a cadere con la gamba destra sul
gradito presente all'interno del bagno”, riportando lesioni che ne rendevano necessario il trasporto e il ricovero presso il P.S. dell'Ospedale di ZO (frattura della tibia destra a decorso spiroideo della regione metafisio-diafisiaria distale e frattura del malleolo posteriore;
frattura pluriframmnentaria del III prossimale della fibula omolaterale: v. esame radiografico del Pronto soccorso). In
conseguenza del sinistro, per il quale aveva subìto un intervento chirurgico, gli erano residuati, oltreché un'inabilità sia assoluta che parziale, dei postumi invalidanti, quantificati dal proprio perito nella misura del 12%
2. Il giudice di primo grado, nonostante il convenuto avesse aderito alla CP_1
domanda di controparte, chiamando in garanzia la società assicuratrice
[...]
, in forza di polizza “responsabilità civile verso terzi”, ha rigettato CP_3
la domanda attorea per carenza di prova sulla materialità del fatto storico allegato, per le rilevate contraddizioni tra le prove testimoniali e la prova documentale.
3. Con i primi due motivi di appello, i quali possono essere trattati congiuntamente, attenendo entrambi alla contestazione della ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice e alla valutazione delle risultanze istruttorie poste a base della decisione impugnata, il signor contesta la stessa, Pt_1
ritenendola ingiusta, illogica, contraddittoria, omissiva e non conforme al diritto,
censurando in particolare la sminuita valenza delle prove offerte, per asserita loro contraddittorietà, che viene negata decisamente dall'appellante, per le ragioni di seguito sintetizzate.
3.1 - Ciò innanzitutto nella parte in cui il Tribunale evidenzia che “Una prima
discordanza emerge già in ordine alla data di verificazione dell'incidente che,
come risultante dall'atto introduttivo del giudizio e dalla documentazione versata
in atti, si verificò in data 10.4.2018 e non, invece, come sostenuto dal teste escusso, nel Febbraio del medesimo anno”: assume al riguardo l'appellante che la circostanza anzi rafforza l'attendibilità del teste, escusso a distanza di oltre 5
anni dall'accadimento del sinistro, che è plausibile non abbia ricordato il mese esatto dello stesso.
3.2 - Inoltre, l'appellante censura l'iter motivazionale della sentenza nella parte in cui si afferma l'incongruenza tra l'orario del sinistro (circa le 13,00) e l'orario indicato nel referto del pronto soccorso (“ore 14.09, tenuto anche conto del fatto
che l'attore fu immediatamente condotto dallo stesso teste presso l'Ospedale di
ZO, come dallo stesso dichiarato e che il predetto Istituto Sanitario non si
trova certo ad una distanza tale dal luogo del fatto, che è risultato essere
accaduto in una Via dello stesso Comune di ZO, da richiedere l'impiego di
oltre un'ora per essere raggiunto”. Sul punto, l'appellante sostiene che, a parte il tempo necessario a far scendere una persona ferita dalle scale (l'appartamento in questione è al primo piano, senza ascensore) e a raggiungere in auto il nosocomio, posteggiando, l'orario di registrazione del referto non corrisponde all'effettivo orario di arrivo in Ospedale, ma, anche tenendo conto dei documentati tempi di attesa in Pronto Soccorso, a quello di registrazione e presa in carico del paziente da parte della struttura sanitaria.
3.3 – Ancora, l'appellante si duole che il Tribunale erroneamente abbia affermato che “il teste chiamato a rispondere sulla circostanza relativa al fatto
che il pavimento fosse scivoloso, non fornisce elementi chiari e circostanziati
sulla presenza di acqua e detersivo sul medesimo camminamento, affermando
testualmente che “… la pavimentazione era scivolosa, e al tatto mi è sembrato
che ci fosse saponata, che però non si riusciva a vedere;
solo al tatto si percepiva,
ma non anche alla vista;
…”, per cui non si è neppure avuta la certezza della presenza degli elementi, invece peculiarmente indicati dall'attore, che sono stati
causa del prodursi dell'evento lesivo, oltre a non aver neppure specificato, il teste,
quando ebbe a fare tale controllo tattile atteso che lo stesso affermava che dopo
la caduta “…. mi sono abbassato per dargli soccorso;
lui era molto dolorante;
quindi siamo riscesi sotto e lo abbiamo portato al pronto soccorso;
una volta
accompagnato l'attore al pronto soccorso, sono andato via dopo che sono giunti
anche i suoi familiari…”. L'appellante, su tale profilo, assume che, al contrario, la deposizione del teste è assai precisa, avendo accertato personalmente la scivolosità del pavimento, percepibile solo al tatto e non alla vista.
3.4 – Ancora il (nel secondo motivo di appello) censura la sentenza Pt_1
nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto sussistere una contraddizione tra il contenuto della missiva datata 22 novembre 2018 inviata alla
Compagnia assicurativa dal signor (nella quale questi assumeva che “in CP_1
quel momento non diedi molto peso a questo episodio pensando che fosse una
cosa di poco conto …”) e quanto sostenuto sia dall'attore che dal teste escusso in ordine alla gravità dell'evento lesivo patito e successivamente riscontrato sullo stesso attore al momento dell'accesso al Pronto Soccorso. Assume il Pt_1
che la versione del , lungi dallo smentire le circostanze fattuali del sinistro, CP_1
che sono riscontrate anche dal certificato del Pronto soccorso, è giustificata dal tentativo dello stesso di sottrarsi alle sue responsabilità, avendo egli denunciato il sinistro stesso all'assicurazione solo dopo che il 7 novembre 2018 il danneggiato gli aveva inviato una formale richiesta risarcitori, essendo rimaste inevase le richieste verbali di denuncia.
4. L'appellato non ha contestato il gravame, se non genericamente e CP_1 soprattutto nel quantum, invocando comunque la garanzia assicurativa, mentre la resistito la compagnia assicuratrice.
5. A giudizio della Corte, l'appello è fondato, avendo l'appellante specificato concrete ragioni di censura e criticità motivazionali nella sentenza in esame,
mentre le controdeduzioni della compagnia assicuratrice non colgono nel segno.
5.1 – Va premesso in punto di diritto che la fattispecie in esame rientra nel paradigma normativo della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, essendo correlata alla res, ricadendo sul soggetto che abbia un potere di uso della cosa e un correlativo obbligo di custodia.
Quanto all'onere della prova, grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il verificarsi dell'evento dannoso e il suo rapporto di causalità con il bene in custodia e, nel caso in cui la cosa stessa sia normalmente inerte oppure innocua (come ad esempio un pavimento), è necessaria l'ulteriore prova delle condizioni di pericolo oppure di insidiosità insorte nella cosa;
compete, al contrario al custode,
per escludere la sua responsabilità, l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (cfr. per tutte Cass. 31
marzo 2025, n. 8449; Cass. 27 giugno 2016, n. 13222, secondo cui, nell'ipotesi di caduta all'interno di un esercizio commerciale a causa del pavimento bagnato
(per lo sgocciolamento degli ombrelli dei clienti), la mera disattenzione della vittima non integra caso fortuito ex art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa divenuta pericolosa per la situazione atmosferica e per la contestuale presenza di numerose persone nei locali.
5.2 – Ciò premesso, a giudizio della Corte le censure sub
3.1 e 3.2 individuano sicure criticità, posto che, per l'appunto, un errore di indicazione del mese di accadimento del sinistro da parte di un teste escusso anni dopo l'evento è
plausibile e non specificamente rilevante;
così come la tempistica del ricovero del danneggiato presso il Pronto soccorso non sembra incoerente rispetto all'orario dell'incidente, per i motivi dedotti dall'appellante, che appaiono del tutto verosimili, secondo quanto specificamente dedotto, non apparendo alcuna dilatazione di tempi il lasso intercorrente tra l'accadimento e la effettiva registrazione della visita del al Pronto soccorso. Pt_1
5.3 – Anche la censura sub
3.3 coglie nel segno, in quanto non si ravvisano elementi di sospetto nella deposizione del teste che, avendo assistito alla caduta dell'appellante ed avendolo soccorso, ha dichiarato di avere potuto verificare direttamente nell'occorso che la pavimentazione del bagno era scivolosa:
circostanza del tutto plausibile, nel momento in cui ha aiutato il a Pt_1
rialzarsi. In tal modo è smentita l'affermazione del Tribunale secondo cui quel teste “non fornisce elementi chiari e circostanziati sulla presenza di acqua e
detersivo sul medesimo camminamento”.
5.4 – Quanto al resto (ed in particolare alla censura sub 3.4, che costituisce il secondo motivo di gravame), a giudizio della Corte la condotta del nel CP_1
ritardare la denuncia alla sua assicurazione (resasi necessaria dopo che il lo aveva formalmente richiesto del risarcimento del danno), al di là di Pt_1
meri sospetti, non può incidere sulla valenza univoca delle altre emergenze probatorie, essendo errata l'affermazione del Tribunale secondo cui non è stata raggiunta la prova del verificarsi dei fatti così come descritti dall'attore nel proprio atto introduttivo del giudizio.
5.5 - Né può rilevare il fatto – valorizzato dalla compagnia assicuratrice appellata – che nel referto del Pronto soccorso risulti l'indicazione di “incidente
domestico”, evidentemente riferito dal al sanitario refertante, Pt_1
puntualizzata poi come “riferita caduta accidentale in casa”, senza riferimento all'immobile del : trattasi, infatti, di indicazioni inserite dal medico CP_1
plausibilmente per esigenze di classificazione informatica dell'evento, in un contesto in cui il danneggiato era sicuramente in una situazione anche psicologica deficitaria e nella quale le circostanze riferite non potevano avere una completezza in quella sede non indispensabile. Senza dire poi che, a tutto voler concedere, ritiene la Corte che quella dicitura standardizzata 'incidente domestico', non può essere ex sé interpretata quale ammissione implicita dell'accadimento presso la propria dimora.
5.6 – Da quanto detto consegue che l'attore/appellante ha dato piena prova di aver subito un sinistro, con conseguente pregiudizio alla salute, a causa di un dinamismo della res custodita dal , senza che sia individuabile un concorso CP_1
u un fatto interruttivo della sequenza causale. Pertanto, deve affermarsi l'an della responsabilità oggettiva dell'appellato e, conseguentemente, nel rapporto CP_1
di garanzia invocato da quest'ultimo, l'obbligo della compagnia assicuratrice di tenerlo indenne, non essendo state sollevate eccezioni sulla operatività della garanzia stessa.
6. In ordine al quantum, con ordinanza del 26 aprile 2024, questa Corte,
accogliendo l'istanza dell'appellante, ha disposto la nomina di c.t.u. medico-
legale, il quale, all'esito degli accertamenti svolti e delle risultanze documentali acquisite, ha evidenziato che: “All'indagine anamnestica non sono state riferite,
né evidenziate cause pregresse predisponenti l'insorgenza delle lesioni riportate
in diagnosi;
è logico pertanto ritenere che l'evento traumatico del 10/04/2018 sia
stato causa scatenante delle lesioni. Tali lesioni hanno determinato un periodo di
inabilità temporanea assoluta di 30 giorni;
un periodo di inabilità temporanea
parziale di 60 giorni nella percentuale del 50% e un periodo di inabilità
temporanea parziale di 30 giorni nella percentuale del 25%” Ne sono derivati poi postumi permanenti pari al 10 %, consistenti in “esiti di frattura spiroide della tibia
destra trattata chirurgicamente con mezzi di sintesi;
esiti di frattura del malleolo
posteriore e di frattura pluriframmentaria del terzo prossimale del perone
omolaterale con modeste manifestazioni algico-disfunzionali del ginocchio destro
e della caviglia omolaterale;
esiti cicatriziali all'arto inferiore destro, produttivi di
pregiudizio estetico lieve”.
6.1 – Siffatte conclusioni tecniche appaiono condivisibili, perché frutto di adeguata considerazione degli elementi anamnestici esaminati e di argomentazione medico-legale adeguata e congrua;
peraltro, non sono state neanche contestate dalle parti.
6.2 – Pertanto, il danno alla salute accertato può così essere liquidato, sulla base degli ordinari criteri derivanti dalle c.d. Tabelle del Tribunale di Milano, quale parametro adeguato, idoneo a monetizzare in valori attuali il pregiudizio non patrimoniale incidente sul bene salute:
a) danno da invalidità temporanea (€ 115,00 pro die) per 30 giorni al 100%,
per 60 giorni al 50 % e per 30 giorni al 25 %: € 7.762,50;
b) danno da invalidità permanente al 10 % in soggetto avente 38 anni al momento del sinistro, comprensivo di incremento per sofferenza soggettiva (stante la sottoposizione ad intervento chirurgico): € 26.827,00,
e così, in totale € 34.589,50.
6.3 – Sulla predetta somma, devalutata al momento del sinistro e rivalutata anno per anno in base agli Indici Istat per Famiglie di operai e impiegati sino alla presente sentenza, competono gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
In tali termini l'appello va accolto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in base al
decisum come segue:
7.1 - A favore del Siracusa e a carico del CP_1
a) primo grado: spese per contributo unificato € 237,00 ed € 7.616,00 per compensi (fase di studio € 1.701,00, fase introduttiva € 1.204,00, fase di trattazione € 1.806,00, fase decisoria € 2.905,00, oltre spese generali, c.p.a. ed iva;
b) grado di appello: spese per contributo unificato € 355,50 ed € 9.991,00 per compensi (fase di studio € 2.058,00, fase introduttiva € 1.418,00, fase di trattazione € 3.045,00, fase decisoria € 3.470,00, oltre spese generali, c.p.a. ed iva.
7.2 – A favore del e a carico della compagnia assicuratrice per il rapporto CP_1
di garanzia:
a) primo grado: € 7.616,00 per compensi (fase di studio € 1.701,00, fase introduttiva € 1.204,00, fase di trattazione € 1.806,00, fase decisoria € 2.905,00,
oltre spese generali, c.p.a. ed iva;
b) grado di appello: € 9.991,00 per compensi (fase di studio € 2.058,00, fase introduttiva € 1.418,00, fase di trattazione € 3.045,00, fase decisoria € 3.470,00, oltre spese generali, c.p.a. ed iva.
7.3 - Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico solidale degli appellati.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 766/2023 R.G., sull'appello proposto da contro e nei confronti di Parte_1 CP_1 [...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_3
Barcellona Pozzo di Gotto n. 809/2023:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado,
accertata la responsabilità dell'appellato nella causazione CP_1
dell'evento lesivo, condanna quest'ultimo a pagare all'attore/appellante a titolo risarcitorio la somma di € 34.589,50, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo sulla predetta somma, devalutata al momento del sinistro e rivalutata anno per anno in base agli Indici Istat per Famiglie di operai e impiegati sino alla presente sentenza;
2. Condanna Controparte_3
a tenere indenne il da quanto pagato in esecuzione della
[...] CP_1
presente sentenza anche per spese di lite;
3. Condanna a pagare al le spese di lite, liquidate per il primo CP_1 Pt_1
grado per spese per contributo unificato in € 237,00 ed in € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva;
per il grado di appello: spese per contributo unificato € 355,50 ed € 9.991,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva.
4. Condanna a pagare Controparte_3 al le spese di lite, liquidate per il primo grado: € 7.616,00 per CP_1
compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva;
per il grado di appello: €
9.991,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva;
5. Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico solidale degli appellati.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, l'11 settembre 2025.
Il consigliere est.
(Giuseppe Minutoli)
Il Presidente
(dott.ssa Vincenza Randazzo)