Art. 12.
Le infrazioni alle norme della presente legge debbono essere contestate immediatamente. A tal fine hanno lo stesso valore di contestazione gli accertamenti verbalizzati dagli agenti di polizia stradale, nonche', per infrazioni commesse da vettori italiani fuori, dal territorio nazionale, le comunicazioni ricevute in merito dai Governi degli altri Stati membri della Comunita' economica europea.
In ogni caso copia del verbale o copia della comunicazione degli altri Stati membri deve essere trasmessa all'ufficio periferico della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione territorialmente competente in relazione al luogo in cui e' stata accertata l'infrazione e al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Le infrazioni alle norme della presente legge debbono essere contestate immediatamente. A tal fine hanno lo stesso valore di contestazione gli accertamenti verbalizzati dagli agenti di polizia stradale, nonche', per infrazioni commesse da vettori italiani fuori, dal territorio nazionale, le comunicazioni ricevute in merito dai Governi degli altri Stati membri della Comunita' economica europea.
In ogni caso copia del verbale o copia della comunicazione degli altri Stati membri deve essere trasmessa all'ufficio periferico della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione territorialmente competente in relazione al luogo in cui e' stata accertata l'infrazione e al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.