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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 04/11/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Claudia De Martin presidente rel.
dr.ssa Anna Maria Raschellà consigliere dr.ssa Adele Foresta consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1402 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
27/10/2025 sostituta ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
AR NN CA in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di appello depositato telematicamente ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to Paola Garofalo in Catanzaro via A. Turco n. 71;
APPELLANTE
E (c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_1 C.F._2
GO CA in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Cortale vico I Marconi n. 2;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 235/2023 del Tribunale di Lamezia Terme pubblicata in data 06/04/2023
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
chiamava in giudizio, in qualità di proprietario di due immobili siti Parte_1
in via Fragale di Cortale ai civici n. 29 e n. 33, , quale proprietaria Controparte_1
dell'immobile sito nella medesima via al civico n. 31, al fine di: dichiarare l'illegittimità del manufatto della convenuta per violazione della normativa antisismica e dei diritti del medesimo attore;
condannare la convenuta ad eliminare lo stato di pericolo secondo le modalità da stabilirsi con CTU e, in caso di inadempimento, autorizzare lo stesso attore all'esecuzione delle opere a spese della convenuta;
in via subordinata, per l'ipotesi di riscontrata impossibilità del risanamento. ordinare la demolizione del manufatto;
dichiarare che la convenuta non vantava alcun diritto sul pluviale dell'attore sito nella parte che prospetta su via Filata di Cortale;
dichiarare che non aveva diritto a mantenere gli incavi realizzati, l'uno nel muro Controparte_1
comune e l'altro nel muro di proprietà esclusiva della condannare la convenuta Pt_1
a chiudere i predetti incavi ed a rimuovere l'innesto con il quale riversava le acque piovane nel pluviale dell'attore; accertare che non avesse nessun diritto Controparte_1
di mantenere la fontana nel muro comune, con condanna all'immediata eliminazione;
infine, condannare parte convenuta al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di giudizio e dell'accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 633/2005 RG. A sostegno delle proprie domande l'attore richiamava la CTU effettuata nel corso del procedimento dinanzi questo Tribunale per accertamento tecnico preventivo del 15 marzo 2005, iscritto al n. 633/2005 RGC e instaurato dal medesimo attore per arginare l'asserito grave e concreto pericolo in ordine alla stabilità del proprio immobile (sito al n. civico 29 di Via Fragale) a causa dei lavori effettuati dall'odierna convenuta nel fabbricato adiacente. Sulla scorta di tali assunti, deduceva che Parte_1
la mancata esecuzione dei lavori di parte convenuta nel rispetto della normativa vigente avrebbe causato delle profonde lesioni sul muro comune, asseritamente derivate “dal peso del vicino fabbricato, restaurato ad onta della normativa sismica e con l'uso esagerato del cemento armato” (cfr., comparsa conclusionale ). Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, si costituiva in giudizio impugnando e contestando le pretese attoree così come Controparte_1
proposte, riportandosi anche alle argomentazioni difensive già esposte sia in punto di fatto che in punto di diritto in sede di accertamento tecnico preventivo. In particolare, la convenuta spiegava domanda riconvenzionale per far dichiarare a sua volta l'illegittimità dei manufatti dell'attore rispetto alla normativa antisismica, chiedendo, parimenti, la condanna di a mettere in sicurezza i propri Parte_1
immobili ovvero, in via subordinata, a demolirli. Richiedeva, infine, la condanna di parte attrice per lite temeraria ex art 96 c.p.c. La causa veniva istruita con l'acquisizione documentale degli atti del richiamato procedimento di accertamento tecnico preventivo
(RG n. 633/2005), nonché con l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 10 dicembre 2012. All'udienza del 19 settembre 2017, precisate le rispettive conclusioni delle parti, la causa veniva assegnata a sentenza, con i termini ex art. 190 c.p.c. Tuttavia, con ordinanza del 21 marzo 2018, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'espletamento sia del tentativo di bonario componimento della controversia che di un supplemento di perizia al fine di “verificare se le indicate violazioni di norme antisismiche delle costruzioni di entrambe le parti comportino un pericolo di pregiudizio non solo con riguardo ad una situazione statica asismica, ma in situazione di concreto evento sismico nonché in caso positivo, per l'indicazione dei lavori da effettuare per eliminare tale pericolo, se esistente”. Con relazione del 18 dicembre 2018, veniva dunque depositata una nuova CTU con cui, ispezionati i fabbricati in questione ed effettuate le relative indagini, si era provveduto a rispondere ai nuovi quesiti. All'udienza del 23 settembre 2022, le parti precisavano le proprie conclusioni e il Giudice Istruttore tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini alle parti per gli scritti conclusivi. >>
§ 2. – Il Tribunale di Lamezia Terme con sentenza n. 235/2023 così statuiva: <<- accoglie la domanda formulata da parte attrice nei limiti di cui in motivazione;
- condanna a ripristinare lo stato dei luoghi, meglio descritto in narrativa, Controparte_1
in modo tale che sia conforme alle leggi e ai regolamenti in materia- accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta;
- condanna Parte_1
a ripristinare lo stato dei luoghi, meglio descritto in narrativa, in modo tale che
[...]
sia conforme alle leggi e ai regolamenti in materia;
- rigetta la domanda risarcitoria di parte attrice;
- compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio, nonché del procedimento per ATP, recante n. 633/2005 RG;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u., già liquidate in corso di causa.>>
§ 3. – il Tribunale a sostegno della decisione osservava:<< In via preliminare occorre dapprima qualificare e poi procedere alla trattazione delle domande proposte nel presente giudizio. Quanto alle domande avanzate da , si osserva Parte_1
quanto segue. Parte attrice ha agito a difesa del proprio diritto di proprietà degli immobili siti in via Fragale di Cortale, deducendo come , nel Controparte_1
ristrutturare il suo fabbricato nel corso degli anni '70, avesse eseguito i lavori in totale difformità rispetto alla licenza edilizia n. , nonché in violazione della normativa Nume_1
antisismica dell'epoca. Come si evince dall'atto introduttivo del giudizio e dai successivi atti di causa, ha lamentato la costruzione da parte Parte_1
della convenuta di opere difformi rispetto ai titoli abilitativi con contestuale lesione del suo diritto di proprietà, ragion per cui ha chiesto la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, in conformità a leggi e regolamenti. Sosteneva, inoltre, che Controparte_1
avesse costruito senza i dovuti titoli abilitativi:
1. uno “scavo” sul muro di proprietà della stessa, adiacente al civico n. 33 dell'attore;
2. due finestre al piano terra;
3. le scale interne per il collegamento verticale dei due piani e del sottotetto;
4. un abbaino e un terrazzo al livello del sottotetto. Asseriva, pertanto, che a causa di tali interventi edilizi si fosse aggravata ulteriormente la lamentata situazione di pericolo della staticità del proprio confinante immobile, con contestuale violazione dell'art. 15, L. n. 64/1974, che prevede che gli interventi di riparazione dei manufatti debbano tendere a conseguire il massimo grado di sicurezza rispetto agli eventi sismici. Inoltre, l'attore attribuiva all'edificazione del tetto “spingente”, espressamente vietato dalla normativa simica al tempo in vigore di cui all'art. 13, lett. g), l. n. 1684/1962 e lett. C5, punto a),
D.M. n. 39/1975, l'ulteriore aggravarsi della situazione di pericolo in ordine all'instabilità dell'immobile di parte convenuta, che avrebbe potuto riverberarsi sul proprio manufatto. Da ultimo, chiedeva al Tribunale di dichiarare che Controparte_1
non vantasse: alcun diritto sul pluviale dell'attore sito nella parte che prospetta su Via
Filata di Cortale;
alcun diritto a mantenere gli incavi realizzati nel muro comune e nel muro di proprietà esclusiva della alcun diritto a mantenere la fontana nel muro Pt_1
comune. In subordine, chiedeva la condanna di alla rimozione di tali Controparte_1
opere. Siffatta domanda, sebbene non espressamente qualificata dalla parte nel corso del lungo iter processuale, ha natura di azione negatoria, essendo diretta ad ottenere l'osservanza delle norme edilizie e a salvaguardare il diritto di proprietà dell'attore dalla costituzione di una servitù di contenuto contrario al limite violato e ad impedirne tanto l'esercizio attuale quanto quello futuro. Infatti, come sostenuto dalla giurisprudenza, si qualifica come “actio negatoria servitutis” non solo la domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche quella volta alla eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà dal medesimo realizzate, allo scopo di ottenere la effettiva libertà del fondo, così da impedire che il potere di fatto del terzo corrispondente all'esercizio di un diritto possa comportare l'acquisto per usucapione di un diritto reale su cosa altrui, protraendosi per il tempo prescritto dalla legge (ex multis,
Cass. Sezioni Unite n. 13523/2006; Cass. n. 16495/2005). Per quanto attiene alla ripartizione dell'onere della prova tra le parti, si rileva che, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, come accade nell'azione di rivendica (neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte), essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche in via presuntiva, del possesso del fondo in forza di un titolo valido, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (Cass. n. 21851/2014).
Ciò posto, deve rilevarsi che la titolarità del diritto di proprietà degli immobili di cui si controverte (n. 29, n. 31 e n. 33 di via Fragale) non è stata contestata dalle parti di causa. La circostanza, pertanto, deve intendersi pacificamente acquisita ai sensi dell'art. 115 c.p.c. In riferimento alla conseguente azione di riduzione in pristino spiegata da , occorre invece osservare quanto segue. La Parte_1
normativa regolamentare in materia di distanze tra gli edifici è norma imperativa, poiché è posta a tutela della collettività, nello specifico dell'interesse pubblico relativo ad igiene e sicurezza, nonché al governo del territorio. In tal senso, detta normativa non
è derogabile dalle disposizioni tecniche attuative di piani regolatori ed ha efficacia diretta tra i privati. Diversamente, quelle dettate dal codice civile nella medesima materia hanno valenza essenzialmente di protezione dominicale dei proprietari dei fondi finitimi alla nuova costruzione. La violazione di entrambi i gruppi di norme, segnatamente quelle amministrative e codicistiche in materia di distanza legale, dà diritto alla riduzione in pristino, mentre le regole poste dall'amministrazione in altri ambiti possono condurre esclusivamente al risarcimento ai sensi dell'art. 872, c. 2, c.c., con specifico onere per il danneggiato di provare l'esistenza del danno. In argomento, deve sottolinearsi che le norme relative alle distanze tra costruzioni previste dall'art. 873 c.c. e dai regolamenti locali devono essere tenute distinte dalle regole di edilizia contenute in leggi speciali e nei regolamenti comunali (artt. 871 e 872 c.c.) poiché, in caso di loro violazione, esclusivamente le prime, che incidono sui rapporti di vicinato, consentono al privato l'esercizio delle azioni di riduzione in pristino e di risarcimento del danno, mentre le seconde, essendo dirette al soddisfacimento di interessi di ordine generale, ne limitano la tutela alla sola azione risarcitoria. Ne discende che se la costruzione è "abusiva" ma non viola le norme sulle distanze per la cui violazione è prevista l'azione di riduzione in pristino, tale rimedio non è dato (Cassazione n. 4833 del 2019). Tuttavia, come evidenziato dalla Suprema Corte in più occasioni,
l'inosservanza delle norme antisismiche comporta il diritto alla riduzione in pristino non solo quando risultino violate norme integrative di quelle previste dall'art. 873 c.c.,
e segg. in materia di distanze, ma anche quando risultino una concreta lesione o il pericolo attuale di una lesione all'integrità materiale del bene oggetto di proprietà, ovvero si sia verificata la violazione di altra specifica disposizione delimitativa della sfera delle proprietà contigue, che conceda in via autonoma la tutela diretta (cfr.,
Cassazione civile sez. II, 20/11/2007, n. 24141; Cass.
7.5.91 n. 5024; Cass. 16.11.84 n.
5823; Cass. 17.4.1981 n. 2335). In particolare, l'attualità del pericolo di danno deve valutarsi non già in riferimento allo stato asismico, bensì in relazione alla possibilità, sempre incombente nelle zone sismiche, di un movimento tellurico, sicché dalla inosservanza delle prescrizioni tecniche dettate per prevenire le conseguenze dannose del sisma deve desumersi una presunzione di instabilità della costruzione realizzata, e, quindi, una situazione di pericolo permanente, da rimuovere senza indugio alcuno
(Cassazione civile sez. II, 20/11/2007, n. 24141). Sul punto, è il medesimo attore a dedurre nel proprio atto introduttivo l'elevato rischio sismico e il conseguente pericolo che grava sulla stabilità degli immobili, giacché il Comune di Cortale è “inserito nell'apposito elenco delle zone con elevato grado di sismicità (categoria 1)” (si veda sul punto DGR n. 47 del 2004), determinando “un pericolo sempre incombente” per la stabilità dell'immobile dell'attore “in relazione alla possibilità di movimento tellurico” (cfr., atto di citazione ). Sulla scorta di tale assunto, Parte_1
deve quindi concludersi per l'ammissibilità della domanda di riduzione in pristino per violazione delle leggi antisismiche (l. n. 64/1974 e l. n. 1684/1962) spiegata da parte attrice nel proprio atto introduttivo. Orbene, venendo alle ulteriori domande, deve rilevarsi preliminarmente quanto specificato dall'elaborato peritale depositato in data
29 dicembre 2019, e cioè che l'oggetto della presente controversia è circoscritto ai beni immobili siti ai nn. civici 29 e 31 di via Fragale in Cortale. Gli stessi, come rilevato dalla medesima CTU, “sono parte di un unico corpo di fabbrica, edificato agli inizi del 1900 e sono stati entrambi sottoposti a ristrutturazione in periodi diversi” e si presentano “in aderenza sul lato sinistro con l'immobile di proprietà del Sig.
[...]
, posta al civico nr. 27 e sul lato destro con l'immobile (non oggetto di CP_2
causa) di proprietà del Sig. posto al civico nr. 33”. Più nel Parte_1
dettaglio: l'immobile di (civico n. 31) “è strutturalmente legato Controparte_1
all'immobile oggetto di causa di proprietà di (civico n. 29), Parte_1
mentre è strutturalmente indipendente rispetto all'immobile di proprietà di
[...]
(civ. n. 33)”; l'immobile di (civico n. 29) Parte_1 Parte_1
“costituisca un unico aggregato edilizio con l'altro immobile oggetto di causa di proprietà di (Nr.31) e con l'immobile di proprietà di Controparte_1 CP_2
situato al civico Nr.27”. In riferimento all'immobile di parte conventa, come
[...]
rilevato dal CTU, questo è stato oggetto di rilascio di concessione edilizia n. 45/1975 finalizzata ai lavori di ristrutturazione del manufatto, nonché destinataria di ordinanza di demolizione da parte del Comune di Cortale nell'anno 2004 (cfr., punto 3.1 dell'elaborato peritale ing. ). Ai fini del decidere occorre premettere che la Per_1
conformità dei lavori rispetto al titolo abilitativo è irrilevante nei giudizi tra privati, in quanto i rapporti tra pubblica amministrazione e privato e tra privato e privato sono regolati da norme distinte per natura e finalità. Ne consegue, pertanto, che l'illegittimità dell'attività edilizia verso la p.a. e l'illiceità della condotta materiale verso il vicino confinante rispondono a finalità differenti: la sanatoria o il condono degli illeciti urbanistici hanno effetto solo sul piano dei rapporti pubblicistici amministrativi, penali e/o fiscali e non hanno alcuna incidenza nei rapporti fra privati. In sostanza, nelle controversie tra privati derivanti dall'esecuzione di opere edilizie abusive o non conformi ciò che viene in rilievo è la lesione del diritto soggettivo attribuito al privato, restando le valutazioni dell'amministrazione competente al rilascio delle concessioni o della licenza edilizia nell'ambito di rilevanza del rapporto pubblicistico tra la pubblica amministrazione ed il privato richiedente. Non può dunque assumere rilevanza in questa sede quanto dedotto dal CTP di parte convenuta in ordine all'asserito procedimento di condono edilizio, relativo agli immobili al civico n. 31 di via Fragale
e civico n. 30 di via Filatella, avviato il 10 dicembre 2004, ex l. n. 326 del 2003, pendente dinanzi all'ente comunale (circostanza, peraltro, non provata in atti). Ciò detto, per quanto qui di rilevanza, l'accertamento dell'illegittimità degli interventi edilizi effettuati dalla convenuta assume rilievo laddove vi sia stata una violazione del diritto di proprietà di parte attrice. Ebbene, questo Tribunale ritiene di fare proprio quanto esposto nella CTU depositata in data 10 dicembre 2012. In particolare, deve essere disatteso quanto sostenuto da in ordine all'accertamento Parte_1
della realizzazione, da parte della convenuta, di opere insistenti sulla proprietà attorea.
Difatti, in riferimento al lamentato “incavo” presente sul muro comune in cui parte convenuta avrebbe installato la propria vasca da bagno, l'elaborato peritale asserisce che “non esiste alcun incavo sul muro comune dei due fabbricati (nn. 29 e 31) atto ad ospitare la vasca da bagno, in quanto la stessa viene accostata al muro comune dei due fabbricati”. In relazione al pluviale installato da parte convenuta nella proprietà dell'attore, deve invece evidenziarsi quanto asserito da nella propria Controparte_1
comparsa conclusionale (cfr., comparsa del 21 novembre 2022) e cioè che “l'innesto operato sul pluviale dell'attore è stato rimosso dalla convenuta già nell'anno 2017 e che il sig. era ed è perfettamente a conoscenza di tale circostanza”, circostanza Pt_1
di cui lo stesso attore ha preso atto, come si evince dalla memoria di replica depositata in atti. Infine, quanto alla fontana posta sul terrazzo da parte della convenuta sul muro comune, la consulenza accerta che il manufatto risulta ubicato sul muro in comune, ma nella porzione di proprietà della convenuta (cfr., CTU del 10 dicembre 2012). Sul punto, giova rammentare l'insegnamento giurisprudenziale in tema di godimento della cosa comune, secondo cui l'uso particolare o più intenso del bene comune è consentito ai sensi dell'art. 1102 c.c., dal quale esula ogni utilizzazione che si risolva in un'imposizione di limitazioni o pesi sul bene comune. Tale ultima circostanza non ricorre nel caso di specie, giacché l'installazione della fontana nella porzione di proprietà di non è idonea ad integrare una limitazione del diritto di Controparte_1 proprietà dell'attore, sia per ciò che attiene la lesione del diritto dominicale sia per ciò che riguarda la sicurezza o altre essenziali caratteristiche del muro stesso (sul punto,
Cassazione civile sez. II, 22/11/2021, n. 35851). L'asserito pericolo di una possibile futura infiltrazione, così come dedotta dall'attore nei propri scritti difensivi, oltre che non trovare alcun avallo nella CTU espletata, appare una enunciazione priva di fondamento probatorio. Pertanto, alla luce di quanto accertato dalla copiosa istruttoria compiuta (una prima CTU in sede di accertamento tecnico preventivo;
una seconda
CTU nell'anno 2012 e una terza CTU nell'anno 2018) deve essere rigettata l'azione negatoria spiegata da parte attrice. Quanto alla dedotta illegittimità degli interventi edilizi rispetto alla normativa antisismica, giova premettere che le valutazioni peritali eseguite sulla regolarità sismica degli immobili di causa sono state svolte tenendo conto delle “normative attualmente vigenti, ovvero le NTC2018, con la reale conformazione del fabbricato ovvero allo stato attuale e non con ipotesi progettuali previste e mai eseguite”. Assume dunque rilievo essenziale l'accertamento effettuato nell'ambito della CTU di cui all'elaborato peritale del 29 dicembre 2018, le cui argomentazioni di carattere tecnico meritano di essere condivise. Come asserito dal tecnico incaricato, alla luce dei titoli abilitativi richiesti e degli interventi edilizi in concreto effettuati
“l'immobile di proprietà di , sito in Via Fragale, Nr. 31 a Cortale (CZ), Controparte_1
presenta uno stato di fatto totalmente difforme rispetto agli elaborati progettuali depositati presso l'ufficio tecnico del Comune”. Dall'istruttoria compiuta è emerso che le costruzioni realizzate da non sono conformi rispetto ai titoli Controparte_1
abilitativi richiesti, con contestuale violazione delle norme urbanistico-edilizie di riferimento. Occorre rammentare, peraltro, che la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio, ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso a un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa. Il consulente ha difatti concluso che “le verifiche di calcolo svolte nel presente elaborato peritale hanno dimostrato che l'unità strutturale in oggetto, costituita da entrambi gli immobili oggetto di causa [civico n.
29 di proprietà di e civico n. 31 di proprietà di ], Parte_1 Controparte_1
non risulta in grado di resistere ad un evento sismico di entità stabilita dalle norme attuali. Ulteriori verifiche di calcolo hanno messo in evidenza come, anche in condizioni asismiche, entrambe le costruzioni non riescano a soddisfare i requisiti di stabilità prescritti dalla legge su gran parte delle pareti murarie. Nella presente relazione è stata accertata anche la non conformità dello stato dei luoghi ai progetti depositati presso l'ufficio tecnico del Comune di Cortale (CZ). Su entrambe le costruzioni grava infatti un'ordinanza di demolizione risalente all'anno 2004” (cfr., allegati alla CTU del 29 dicembre 2018). La circostanza, peraltro, è confortata anche da quanto osservato nell'elaborato peritale depositato nella causa vertente tra le medesime parti dinanzi all'intestato Tribunale, RG n. 633/2005, in sede di accertamento tecnico preventivo. In verità, come osservato dalla giurisprudenza, se è pur vero che l'accertamento tecnico preventivo non è un mezzo di prova, essendo finalizzato principalmente a far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose, che suscettibili di mutamenti o alterazioni nel tempo, vanno accertati e documentati per essere portati poi alla cognizione del giudice prima che ciò possa accadere, è altrettanto vero che dagli accertamenti e rilievi compiuti in fase preventiva il giudice può trarre utili elementi che, apprezzati e valutati unitamente e nel contesto delle altre risultanze processuali, possono concorrere a fondare il suo convincimento in ordine alla fondatezza dell'uno o dell'altro assunto (Cassazione civile sez. II, 06/02/2008, n. 2800). Ebbene, il consulente tecnico d'ufficio già in quella circostanza aveva ricondotto la presenza delle lesioni lamentate da parte attrice nell'immobile sito al civico n. 29 di via Filata “ai lavori di demolizione e ricostruzione da parte della resistente ( ), dei solai di cui al n. civico 31, sia dalla Controparte_1
tipologia di intervento realizzato per i lavori di ristrutturazione da parte del ricorrente
( ) del n. civico 29 che, per la qualità e l'entità di quest'ultimo Parte_1
ha incrementato il carico sul tetto con la realizzazione dei quattro abbaini e con la ricostruzione del solaio dell'ultimo piano mediante abbassamento di circa 85 cm rispetto alla quota originaria” e che, pertanto, i danni presenti sugli immobili “siano da imputare alla non conforme realizzazione delle opere previste nei progetti depositati
e provvisti di concessione edilizia, relativamente ai n. civici 29 e 31” (cfr. CTU arch.
). Come rilevato, infine, dalla prima CTU depositata in data 10 dicembre Persona_2
2012, la realizzazione della copertura “spingente” da parte della convenuta si pone in contrasto con la disciplina speciale, di cui al punto C.
5.1. lett. b), D.M. 16 gennaio
1996, che prescrive che le coperture “di ogni tipo” degli edifici in muratura non debbano essere spingenti e che “eventuali spinte orizzontali, comprese quelle esercitate ad esempio da archi e volte, e valutate tenendo conto dell'azione sismica, devono essere eliminate con tiranti o cerchiature oppure riportate alle fondazioni mediante idonee disposizioni strutturali”. Ne consegue, per l'effetto, che
[...]
deve essere condannata a ripristinare, a proprie cure e spese, lo stato dei CP_1
luoghi (segnatamente, il tetto dell'immobile di cui al civico n. 31 di via Filata in
Cortale), in modo che sia conforme alle leggi e ai regolamenti in materia. Per continuità logica, deve quindi essere trattata la domanda riconvenzionale spiegata da
[...]
in ordine all'accertamento e alla riduzione in pristino delle opere realizzate CP_1
da in violazione della normativa antisismica. Parte_1
Sull'ammissibilità dell'azione di riduzione in pristino si rinvia alle conclusioni svolte per la domanda attorea. Ante omnia è bene rammentare che gli immobili di parte attrice e parte convenuta oggetto di giudizio, rispettivamente civico n. 29 e civico n. 31, sono strutturalmente collegati (cfr., punto 5.3. elaborato peritale ing. ). Venendo al Per_1
merito della domanda riconvenzionale, deve essere anzitutto premesso quanto emerso dalla CTU di cui all'elaborato peritale del 29 dicembre 2018, in riferimento all'illegittimità dell'immobile di (civico n. 29) giacché lo Parte_1
stesso “presenta uno stato di fatto totalmente difforme rispetto agli elaborati progettuali depositati presso l'ufficio tecnico del . L'irregolarità edilizia di CP_3
tali opere emerge per tabulas dalla documentazione in atti, dalla quale si apprende che in relazione al fabbricato di proprietà di parte attrice (quantomeno sino alla data di deposito dell'ultima CTU), questo è stato destinatario di ordinanze di sospensione dei lavori nonché di ordinanze di demolizione nel corso degli anni 2003, 2004 e 2015, adottate dal Comune di Cortale in seguito alla realizzazione da parte dell'attore di manufatti difformi o in assenza dei prescritti titoli abilitativi. Sulla scorta di tale irregolarità edilizia, il consulente incaricato ha asserito che “in sede di sopralluogo è emerso che in luogo della originaria copertura in laterocemento prevista dal progetto,
è stata realizzata una pesantissima e pericolosissima copertura in cemento armato”.
Detta circostanza, oltre che rilevata già in sede di accertamento tecnico preventivo (si rinvia, sul punto, alla trattazione affrontata sulla domanda attorea), ha condotto il consulente incaricato a concludere per l'instabilità dell'immobile sia nelle normali condizioni asismiche che nell'evenienza di evento sismico, giacché la struttura e la stabilità del fabbricato è stata compromessa dagli interventi edilizi realizzati sine titulo dall'attore, segnatamente dalla realizzazione della copertura dell'immobile oggetto di giudizio. Peraltro, l'irregolarità del tetto dell'immobile di parte attrice era già emersa dalla citata ordinanza comunale di demolizione, n. 3/2004, adottata ai sensi dell'art. 33, comma primo, d.lgs. n. 380/2001 (ipotesi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità) la quale aveva ad oggetto proprio la demolizione di n. 4 abbaini abusivi in quanto difformi rispetto agli elaborati progettuali, realizzati in violazione della normativa edilizia-urbanistica di riferimento.
La circostanza, inoltre, non viene smentita da parte attrice, la quale nelle proprie memorie conclusionali asserisce che, benché esistenti sull'immobile delle “spinte” causate dalla copertura realizzata dallo stesso attore, tuttavia le stesse “appaiono contenute”. Infine, per mera completezza motivazionale, occorre rammentare che nell'azione di riduzione in pristino, secondo l'insegnamento della Suprema Corte
(sentenza n. 7396 del 98), il giudice deve accertare se il pericolo derivante dalla edificazione di un fabbricato realizzato senza il rispetto della disciplina antisismica possa essere eliminato con l'uso di particolari accorgimenti tecnici e solo in caso negativo deve ordinare la riduzione in pristino. Ebbene, tale principio va coordinato con il disposto dell'art. 2697 c.c., alla cui stregua l'onere di provare un fatto (nella specie, l'esistenza di accorgimenti tecnici che consentissero di mettere in sicurezza l'immobile, evitando in tal modo la relativa demolizione) grava su chi ha interesse alla relativa dimostrazione in giudizio. Nel caso de quo, né l'attore né la convenuta hanno addotto l'esistenza di soluzioni tecniche alternative in luogo della demolizione per mettere in sicurezza gli immobili. Al contrario, parte convenuta non ha contestato le gravi difformità strutturali del proprio immobile, deducendo, sul punto, che non potesse essere eliminata “la situazione di eventuale pericolo operando solo sul suo fabbricato, ma che sia necessario agire su tutti e tre i civici 29, 31 e 33 stante le gravi carenze strutturali che presentano”, auspicando di addivenire ad un componimento bonario della lite per tutto l'iter processuale. Ne consegue, per l'effetto, che Parte_1
deve essere condannato a ripristinare, a proprie cure e spese, lo stato dei luoghi
[...]
(segnatamente, il tetto dell'immobile di cui al civico n. 29 di via Filata in Cortale), di modo che sia conforme alle leggi e ai regolamenti in materia. Alla luce di quanto sinora esposto, deve concludersi che i lavori di ristrutturazione degli immobili oggetto di causa svolti dalla convenuta e da parte attrice hanno aumentato il carico di peso del tetto dell'immobile in comune, con contestuale lesione all'integrità materiale del bene oggetto di proprietà, compromettendo di conseguenza la stabilità dei fabbricati sia in condizioni asismiche che in presenza di un evento sismico. Deve essere accolta, pertanto, la domanda di riduzione in pristino avanzata da parte attrice e la domanda riconvenzionale della convenuta per violazione della l. n. 64/1974 e della l. n.
1684/1962, in riferimento al ripristino del tetto comune di cui agli edifici siti ai civici n. 29 e 31 di via Filata in Cortale. Infine, quanto all'azione di risarcimento del danno avanzata da in ordine agli atti illeciti ed ingiusti operati dalla Parte_1
convenuta, deve osservarsi quanto segue. In tema di risarcimento del danno da violazione nella disciplina edilizia, la giurisprudenza ha individuato la configurabilità di due differenti fattispecie: la prima, che ricorre in caso di violazione delle norme di edilizia da parte del vicino integrative del codice civile (ad esempio, la violazione delle distanze tra edifici); la seconda, nelle ipotesi di violazioni di norme speciali di edilizia non integrative della disciplina codicistica. Ebbene, per il primo caso la giurisprudenza ha specificato che il danno subito dal privato si identifica nella violazione stessa della disciplina codicistica, determinando un asservimento di fatto del fondo del vicino, al quale compete il risarcimento senza la necessità di una specifica attività probatoria
(Cass. II, n. 10600 del 1999). Ne consegue che in detta ipotesi la violazione delle norme edilizie integra un fatto potenzialmente dannoso ai fini della condanna generica al risarcimento, salvo l'accertamento in sede di giudizio di liquidazione della concreta esistenza del danno e dell'entità dello stesso (Cass. II, n. 2162/1987) poiché il danno che il vicino subisce (qualificato come danno conseguenza e non danno evento) deve ritenersi in re ipsa, senza necessità di una specifica attività probatoria. Tale danno rappresenta l'effetto, certo e indiscutibile, dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà (Cass. II, n. 21501/2018; v., da ultimo, Cass. II, n. 25082/2021). Tuttavia, nel caso oggetto del presente giudizio ciò che viene in rilievo è la seconda ipotesi, ovvero la realizzazione di opere in violazione di norme recepite dagli strumenti urbanistici locali e da leggi speciali diverse da quelle in materia di distanze, che non comportano immediato e contestuale danno per i vicini.
In detta fattispecie, pertanto, il diritto al risarcimento presuppone l'accertamento di un nesso tra la violazione contestata e l'effettivo pregiudizio subito, e la prova di tale pregiudizio deve essere fornita dagli interessati in modo preciso, con riferimento alla sussistenza del danno ed all'entità dello stesso (Cass. II, n. 10362/2018). Ciò posto, la domanda risarcitoria di parte attrice deve essere rigettata alla luce della carenza di specifiche deduzioni assertive e probatorie sul punto. Quanto, infine, alla condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla convenuta, questa non merita di essere accolta. Difatti, presupposto necessario della condanna per responsabilità aggravata è la soccombenza totale del responsabile. Tale condanna non può quindi essere pronunziata a carico del litigante che, agendo o resistendo in giudizio, risulti parzialmente vittorioso in base all'esito finale della lite (Cass. n. 9897/2000; Cass. n.
12177/2000; Cass. n. 3035/2001), né in ipotesi di soccombenza reciproca (Cass. n.
7409/2016; Cass. n. 21590/2009). Ne consegue che la compensazione di spese esclude, di regola, la responsabilità aggravata (Cass. n. 24/1978; Cass. n. 1531/1982; Cass. n. 480471993). In virtù delle considerazioni sinora svolte, avuto riguardo alle domande spiegate dalle parti e al loro parziale accoglimento, assimilabile all'ipotesi di soccombenza reciproca, le spese di lite del presente giudizio, nonché del procedimento per ATP, recante n. 633/2005 RG, vanno integralmente compensate tra le parti. Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno invece poste definitivamente a carico di parte attrice, per il principio di causalità.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando cinque motivi di Parte_1
gravame di seguito illustrati. Rassegnava le seguenti conclusioni:<< Voglia la Corte di
Appello di Catanzaro, respinta ogni contraria difesa, eccezione e domanda, accogliere questo appello e, in riforma parziale della gravata sentenza n. 235 pronunciata dal
Tribunale Ordinario sezione unica civile di Lamezia Terme, pubblicata in data
06.04.2023, mai notificata, così provvedere: 1) innanzitutto, per quanto sopra esposto ed eccepito, rigettare in toto la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
con la comparsa costituiva e di risposta del 28.03.2011, perché infondata, sia in fatto che in diritto, dichiarando ed accertando che il tetto, con relativi abbaini, per come realizzato dall'appellante, a copertura del civico 29 di Via Fragale in Cortale, non pregiudica, in alcun modo, la sicurezza sismica ed asismica né del medesimo civico 29 né del confinante civico 31, di proprietà dell'appellata; 2) accertare e dichiarare che i suddetti due immobili non costituiscono un unico corpo edilizio o di fabbrica e che abusivamente sono stati collegati strutturalmente da , allorquando, ha Controparte_1
innestato le putrelle dei solai del suo immobile nel muro comune con il civico 29 e, pertanto, condannare la stessa a rimuovere tale innesto ed a ricostruire detti solai per come previsti nel progetto e nella licenza edilizia n. 45/1976, di cui è in possesso;
3) accertare e dichiarare che le due lesioni presenti sulla facciata anteriore del civico 29, prospettante su Via Fragale, sono state causate esclusivamente dai lavori irregolari eseguiti dalla appellata sul civico 31; 4) in via del tutto subordinata, riformare la sentenza appellata e dichiarare che le lievi difformità che interessano manufatto di
[...]
, in particolare quelle relative alla copertura ed ai relativi abbaini, Parte_1
pur non avendo rilevanza alcuna ai fini statici ed asismici, possono essere rimosse rendendo conformi le stesse opere alle previsioni del progetto originario, corredante la concessione edilizia n. 21/2002, allorquando l'appellante riprenderà l'esecuzione dei lavori ovvero nei tempi e con le modalità che l'adita Corte riterrà di giustizia. 5)
Comunque, ed in ogni caso, dichiarare integralmente compensate tra le parti anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio. Con la condanna di al pagamento Controparte_1
delle spese e competenze del giudizio.>>
§ 4.2 – Si costituiva . Chiedeva il rigetto dell'impugnazione e Controparte_1
rassegnava le seguenti conclusioni: < contrariis reiectis, per le motivazioni e causali di cui sopra, così provvedere: - accertata l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'impugnazione proposta, rigettare tutti i motivi di appello in quanto totalmente infondati in fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte, con conferma della sentenza impugnata e con refusione di spese e compensi del giudizio.>>
§ 4.3 – Il consigliere istruttore all'udienza di prima comparizione provvedendo ai sensi dell'art. 352 c.p.c. rinviava la causa all'udienza del 14 ottobre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: 1) termine di 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) termine di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica.
§ 4.4 – Solo parte appellante nei termini perentori assegnati ha depositato le note autorizzate come da fascicolo telematico.
§ 4.5 – Con decreto presidenziale del 6 ottobre 2025 veniva disposta la riassegnazione della causa, il differimento della stessa all'udienza del 27 ottobre 2025 e la sostituzione dell'udienza predetta ex art. 127 ter c.p.c.
Hanno depositato note scritte i difensori di entrambe le parti che hanno concluso riportandosi. L'avv.to GO ha chiesto il rinvio per la precisazione delle conclusioni. § 4.6 – La causa veniva trattenuta in decisione.
§ 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato < ed omesso esame delle prove offerte da , con conseguente Parte_1
violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. - mancanza ed illogicità della motivazione.
-> l'appellante lamenta che il Tribunale, richiamando la consulenza d'ufficio del
28.12.2018 a firma dell'ing. , ha ritenuto che gli immobili di cui ai civici nn. Per_1
29 e 31 di via Fragale in Cortale debbano qualificarsi: << parte di un unico corpo di fabbricato edificato agli inizi del 1900 (…) più nel dettaglio l'immobile di
[...]
, civico 31 è strutturalmente legato all'immobile oggetto di causa di proprietà CP_1
di (civico 29) mentre è strutturalmente indipendente rispetto Parte_1
all'immobile di ( civico 33), l'immobile di Parte_1 Parte_1
civico 29 costituisce un unico aggregato edilizio con l'altro immobile oggetto
[...]
di causa di proprietà di civico 31>>. Segnalava che il passo Controparte_1
motivazionale con cui gli immobili posti ai civici 29 e 31 venivano considerati un unico corpo di fabbrica derivava dall'adesione alle risultanze della CTU dell'ing. Per_1
senza che il Tribunale si fosse avveduto che la stessa altro non era che la replica dello sbaglio in cui era incorso, su detta questione, il consulente precedente arch. , Per_3
Per_ il quale a sua volta si era limitato a copiare quanto scritto dall'arch. consulente nel procedimento per ATP. Lamentava che nessuno dei consulenti era stato in grado di chiarire da quali atti o documenti avesse attinto tale circostanza, che era stata sempre contestata da esso Evidenziava di aver sempre sostenuto che non corrispondesse Pt_1
al vero sia che i due fabbricati fossero coevi, sia che costituissero un unico corpo edilizio in quanto il manufatto di esso era stato realizzato diversi anni prima Pt_1
rispetto a quello di . Deduceva, in particolare, di aver depositato con la Controparte_1
memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. secondo termine i due rogiti del 6 febbraio 1900 e 21 maggio 1901 con cui e , nonni di esse parti in causa, Parte_1 Persona_4 avevano acquistato due distinti appezzamenti di terreno, tra loro confinanti e su cui successivamente, in tempi diversi, avevano edificato i due fabbricati. In particolare, avevano immediatamente edificato il fabbricato sul suolo acquistato il 6 febbraio 1900, ora civico 29 e solo successivamente avevano realizzato, sul suolo acquistato il 21 maggio 1901, il fabbricato di cui al civico ora 31. Tanto si poteva evincere dalla lettura del rogito 21 maggio 1901 in cui così si descrivono i confini dell'acquistando fondo:
<< da una parte dalla casa di proprietà dell'acquirente e dal marito Persona_4
-> confine che corrisponde con il manufatto già realizzato al civico (ora) Parte_1
29. Evidenziava di aver prodotto in giudizio la denuncia di successione di Per_4
datata 14.07.1907 in cui figurava l'indicazione della casa di abitazione in
[...]
Cortale alla Strada Donnafiore con l'adiacente suolo che doveva intendersi, quindi, all'epoca, libero da costruzioni. Significava che tanto stava a dimostrare che sino al
1907 l'immobile di cui ora al civico 31 non era stato edificato e che quando fu realizzato, dopo il terremoto del 1908, esso era stato “aggiunto” al civico 29 << poggiandolo sul muro longitudinale >> di detto civico 29 che da tale momento era divenuto “comune” tra i due manufatti. Segnalava che la decisione era errata in quanto basata sull'omesso esame della documentazione prodotta da esso attore nei termini ex art. 13 co. 6 c.p.c. dovendosi riconoscere che i due manufatti erano stati realizzati in tempi diversi ed erano autonomi l'uno dall'altro.
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato: < istruttorie-violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p. c.-violazione ed errata applicazione della legge urbanistica (art. 31, 33 e 34 DPR n. 380) -violazione ed errata applicazione della normativa antisismica (N.T.C. 2018- L. n. 64/1975 e L. n. 1684/1962) -erronea valutazione delle risultanze istruttorie-mancanza ed illogicità della motivazione. >>
l'appellante lamenta che il tribunale, con motivazione apparente, muovendo dall'erroneo presupposto che i due fabbricati in causa costituiscono un'unica “unità strutturale” abbia statuito che il civico 29 non rispetta la normativa sismica ed asismica attualmente vigente e che era stato ristrutturato in totale difformità della concessione edilizia n. 21 del 31.10.2002. Segnalava che la consulenza del 28.12. 2018 era errata in quanto il CTU non aveva tenuto conto del fatto che l'attività costruttiva era stata autorizzata dal Comune nell'anno 2002, nel rispetto della normativa sismica all'epoca vigente e che l'attività edilizia era stata intrapresa nell'anno 2003 in forza del predetto titolo autorizzativo. Sosteneva che il consulente avrebbe dovuto esprimere il giudizio di conformità sul civico 29 rapportandosi alle norme tecniche vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori e non, come è avvenuto, sulla scorta del DM 17.01.2018 intervenuto ben quindici anni dopo. Evidenziava che la sentenza, nella parte in cui il primo giudice aveva recepito le conclusioni del CTU, si fondava su presupposti errati;
inoltre risultava omessa qualsivoglia argomentazione atta a contrastare i rilievi del consulente di parte attrice. Procedeva a richiamare detta attività difensiva in cui aveva sottolineato: che l'attività costruttiva del civico n. 29 non era conclusa perché sospesa a seguito dell'ordinanza comunale n. 28 del 12.11.2003; che l'attività costruttiva effettuata non poteva aver dato luogo a “ difformità totale” perché tale non poteva considerarsi: 1) il diverso sviluppo planimetrico dato alle scale interne, 2) la realizzazione, al piano terra, di una trave in cemento armato collegata a due pilastri in luogo del muro di spina che era stato previsto in progetto, 3) la mancata edificazione del pilastro, sostituito con la costruzione di una trave cementizia, appoggiata a due pilastri di mattoni pieni, 4) la realizzazione di una trave in cemento armato. Significava che tali manufatti non stravolgevano l'originario progetto e non avevano alcuna conseguenza negativa sulla staticità dell'immobile. In particolare, quanto alla trave in cemento armato, evidenziava che la stessa era prevista in progetto e tutte le altre irregolarità ben potevano essere rimosse non appena fosse ripresa l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, sospesi da oltre un decennio. Ribadiva che la ristrutturazione, come eseguita, non determinava alcuna situazione di pericolo per la staticità dei fabbricati sicché la sentenza era errata.
§ 5.3 – Con il terzo motivo titolato: <
115 e 116 c.p.c. -violazione ed erronea applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. attuaz. c.p. c.-omessa ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie-mancanza di motivazione- motivazione apparente- illogicità >> censurava la statuizione di prime cure nella parte in cui il Tribunale aveva analizzato le cause che avevano condotto al formarsi di lesioni sulla facciata anteriore del civico n. 29 prospettante su via Filata.
Lamentava la mancata motivazione e/o la motivazione apparente nella parte in cui il
Tribunale aveva ritenuto che dette lesioni fossero state determinare dalla realizzazione degli abbaini e per effetto dell'abbassamento del solaio per 85 cm. Evidenziava di aver promosso il giudizio a causa della presenza di tre lesioni sui muri della sua abitazione
[due sulla facciata anteriore ed un'altra sulla parete posteriore che dà su via Filata] deducendo che fossero sorte in dipendenza dei lavori di ristrutturazione posti in essere Per_ da . Sosteneva che nella relazione di CTU redatta dall'arch. nel Controparte_1
giudizio per ATP nel rispondere al quesito n. 4 ( alle pagine 11 e 12) era emerso che le lesioni su via Fragale potevano ricondursi o ai lavori di realizzazione degli edifici oppure ai lavori di ristrutturazione e quindi a tre diverse epoche dal 1908 a 2002; che Per_ l'arch. pur dando atto della << difficoltà di poter accertare la data della comparsa delle lesioni riscontrate>> aveva indicato quali cause verosimili l'assestamento delle aree di sedime per il peso dei due fabbricati, i lavori eseguiti sul civico 31 e da ultimo e sempre verosimilmente i lavori di ristrutturazione effettuati al civico 29, ma prima Per_ dell'esecuzione del tetto di copertura. Sosteneva che l'accertamento dell'arch. si poneva in contrasto con quanto statuito dal tribunale in sentenza poiché il primo consulente aveva affermato che le lesioni si erano manifestate prima dell'esecuzione del tetto e, quindi, doveva ritenersi irrilevante la realizzazione dei quattro abbaini;
Per_ sottolineava che sempre l'arch. aveva evidenziato che la terza lesione era ascrivibile alla realizzazione degli abbaini ed all'abbassamento del solaio dell'ultimo piano accertamento che aveva indotto esso appellante, nel corso del giudizio di primo grado, ad insistere solo per l'accertamento delle cause che avevano condotto al formarsi delle lesioni su via Fragale. Richiamava la produzione fotografica dell'ATP e del proprio consulente di parte arch. nel giudizio di primo grado dal cui Per_5
esame emergeva che le lesioni suddette si erano formate a seguito dei lavori di ristrutturazione da parte di al civico 31 negli anni 1976/1977; Controparte_1
sottolineava, inoltre, che comparando le foto dell'epoca con quelle successive ai lavori di copertura del civico 29 si poteva notare che non vi erano peggioramenti di sorta.
Indicava i lavori compiuti e non compiuti da controparte che avevano compromesso la stabilità dell'immobile: mancata realizzazione, all'interno del civico 31, al pian terra ed al primo piano, i due muri trasversali, come progettati, necessari per ridurre l'interasse tra i muri frontali;
realizzazione del tetto spingente, vietato dalla normativa sismica del tempo ed aveva realizzato, abusivamente, nella parte posteriore un abbaino in cemento armato. Significava che aveva realizzato i solai non in Controparte_1
cemento armato, ma con mattoni forati e travi in legno sorrette da putrelle in ferro, dando ad essi direzione opposta a quella prevista in progetti e quindi – come denunciato
– innestandoli arbitrariamente nel muro comune del civico 29 di esso attore che da allora ne doveva reggere il peso maggiore non essendo stati realizzati i muri trasversali previsti in progetto. Con ulteriore profilo lamentava il mancato esame delle restanti circostanze denunciate ovvero che controparte non aveva nemmeno provveduto a rinforzare le fondazioni del suo immobile per distribuire uniformemente i pesi sull'area di sedime con la conseguenza che, nel tempo, il civico 31< centimetri, sul più volte citato muro comune, provocando così le lesioni che affliggono la facciata anteriore del civico 29 prospettante via Fragale>> Sosteneva che il mancato esame delle difese di esso attore e, comunque, l'erronea valutazione delle stesse aveva condotto il giudicante ad emettere una sentenza sbagliata perché atta ad escludere che i lavori di ristrutturazione del civico 31 avessero comportato l'insorgere delle dette lesioni che venivano, invece, ricondotte esclusivamente alla realizzazione dei quattro abbaini da parte di esso ed all'abbassamento del solaio dell'ultimo piano. Pt_1
§ 5.4 – Con il quarto motivo titolato:< Violazione ed errata applicazione degli artt.
112, 115 e 116 c.p.c. - violazione ed errata applicazione della legge urbanistica (art. 31,
33 e 34 DPR n. 380/2001) - violazione ed errata applicazione della normativa antisismica (NTC 2018- L. n. 64/1975 e L. n. 1684/1962) - erronea valutazione delle risultanze istruttorie-mancanza ed illogicità della motivazione.>> contestava l'accoglimento della domanda riconvenzionale come motivato alle pagine 10 e 11 della sentenza in quanto errato alla luce dei rilievi già mossi con il primo ed il terzo motivo di appello non essendo i due fabbricati “ collegati strutturalmente” e costituenti “ un unico corpo di fabbrica”, trattandosi di fabbricati non coevi, con una propria distinta autonoma e solo arbitrariamente collegati da allorquando, nell'eseguire Controparte_1
i lavori di ristrutturazione in netta difformità al progetto e quindi abusivamente, aveva innestato nel muro comune le putrelle di ferro che reggono i solai del suo immobile, innesto che esso aveva prontamente denunciato, domandandone l'eliminazione. Pt_1
Ribadiva l'erroneità dell'accoglimento della domanda riconvenzionale sotto l'ulteriore profilo che non andava addebitato ad esso il pericolo di instabilità dell'immobile, Pt_1
ma alla controparte che aveva ristrutturato la propria abitazione senza l'edificazione dei muri maestri, con il tetto spingente e con i solai costruiti con mattoni forati e con putrelle in ferro, inseriti nello stesso muro che determinava pericolo per il civico 29.
Contestava la CTU del 29 dicembre 2018 recepita dal Tribunale che errando ne aveva condiviso le conclusioni laddove risultavano accertate gravi irregolarità quando, invece, esse erano lievi e non erano capaci di determinare situazioni di pericolo per la staticità degli immobili. Ribadiva che le difformità riscontrate ben potevano essere sanate al momento della ripresa dei lavori, attualmente sospesi per provvedimento amministrativo. Contestava la sentenza nella parte in cui aveva dato peso ai provvedimenti amministrativi di sospensione dei lavori emessi per problematiche di scarso rilievo e, comunque, estranee alle questioni di stabilità oggetto del presente giudizio. Contestava la qualificazione della copertura realizzata da esso in termini Pt_1
di “pesantissima e pericolosissima” attribuita dal CTU - e recepita dal giudicante – e richiamava, all'uopo, per contrastare detto addebito le descrizioni ed i calcoli effettuati Per_ dal proprio consulente di parte. Evidenziava che il CTU dell'ATP arch. non aveva espresso un giudizio così esagerato sul tetto per l'inserimento dei quattro abbaini avendo riscontrato, sulla base degli stessi elementi, che detta opera non era in grado di compromettere la stabilità dei due fabbricati in questione.
§ 5.5 – Con il quinto motivo titolato:< Violazione ed errata applicazione degli artt. 91
e 92 c.p.c.-mancanza ed illogicità della motivazione>> contestava che gli oneri di CTU fossero stati posti a definitivo carico di esso sulla base del mero immotivato Pt_1 richiamo al principio di causalità quando, invece le spese di lite erano state compensate.
Chiedeva che anche gli oneri di CTU venissero posti a carico di entrambe le parti in identica misura.
§ 6 – le questioni preliminari
Va disattesa l'istanza formulata dall'avv.to GO nelle note di trattazione scritta depositate il 25 ottobre 2025 che << la causa venga rinviata per la precisazione delle conclusioni.>>
Osserva la Corte che trattasi di giudizio regolato dalla novella denominata Cartabia, entrata in vigore il 28 febbraio 2023, rinviato dal consigliere istruttore ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 14 ottobre 2025, ore 9:30. Le parti avevano l'onere di precisare le loro conclusioni nel termine perentorio assegnato con l'ordinanza suddetta del 19 febbraio 2024 – ritualmente comunicata ai difensori in data 20 febbraio 2024:
<<) termine di 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni>> a cui faceva seguito la concessione di ulteriori termini, sempre perentori, per il deposito – sempre in via anticipata rispetto all'udienza
– per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§ 7 – L'analisi dei motivi
§ 7.1 – il primo motivo non è fondato.
L'appellante denuncia l'omesso esame da parte del consulente dr. (consulente Per_1
nominato con ordinanza del 17 luglio 2018) della documentazione versata in atti da esso attore con la memoria depositata nel secondo termine ex art. 183 co. 6 c.p.c. dalla quale si evince che i due immobili – quello di cui al civico n. 29 di proprietà di esso attore e quello di cui al civico n. 31 di proprietà di – non sono coevi Controparte_1
essendo stati edificati in tempi diversi e precisamente il primo nell'anno 1900 (dopo l'acquisto del terreno avvenuto con rogito del 6 febbraio 1900) ed il 1901 (essendo la costruzione indicata quale confine con il limitrofo quoziente immobiliare acquistato con rogito del 21 maggio 1901) il secondo in epoca successiva e, comunque, successivamente alla data di decesso di essendo descritta nella Persona_4
denuncia di successione del 14 luglio 1907 la presenza del suolo libero da costruzioni.
Osserva la Corte che è tesi di parte appellante che la realizzazione non coeva dei due immobili comporti quale conseguenza che i due fabbricati non costituiscano “un unico corpo edilizio” con conseguente erroneità della decisione di prime cure che tanto aveva affermato recependo acriticamente le risultanze della CTU dell'ing. . Per_1
Il motivo va disatteso in quanto non si confronta con l'articolata ed approfondita motivazione di prime cure che l'appellante esamina solo parzialmente. Giova premettere cha la consulenza affidata all'ing. costituisce l'approfondimento Per_1
istruttorio disposto dal Tribunale in esito alla consulenza depositata in data 10 dicembre
2012 dall'arch. e dei chiarimenti da questi resi. Risulta acquisita altresì la Per_3
Per_ relazione depositata dall'arch. nel procedimento per accertamento tecnico preventivo effettuato nel 2005. A fronte dell'approfondita istruttoria il Tribunale, in esito alla studio delle comparse conclusionali depositate dalle parti (udienza di precisazione delle conclusioni del 19 settembre 2017), disponeva in data 21 marzo
2018 la rimessione della causa sul ruolo su tale specifico aspetto: < se le indicate violazioni di norme antisismiche delle costruzioni di entrambe le parti comportino un pericolo di pregiudizio non solo con riguardo ad una situazione statica asismica, ma in situazione di concreto evento sismico, nonché, in caso positivo, per l'indicazione dei lavori da effettuare per eliminare tale pericolo, se esistente.>>
Il consulente ha verificato quale dovesse essere << l'unità strutturale >> da sottoporre a verifica dopo aver chiarito (punto 5.2 della relazione) che per procedere in maniera corretta allo studio <> fosse << necessario approfondire oltre alla struttura delle unità da verificare, anche la collocazione delle stesse nell'aggregato strutturale in modo da esaminare anche le interazioni fra le unità oggetto di studio e quelle ad esse adiacenti. In particolare, è fondamentale capire se la struttura oggetto di causa posta ai civici nr. 29 e nr. 31 di Via
Fragale, sia semplicemente affiancata agli edifici confinanti (civici nr.27 e nr.33) oppure se ne condivida alcuni elementi strutturali. Qualora si appurasse che i fabbricati oggetto di causa condividano elementi strutturali con le due costruzioni adiacenti, il calcolo di verifica dovrebbe essere eseguito sull'intera unità strutturale. >> Nell'ambito di tale approfondimento il CTU ha accertato che i civici 27, 29, 31 e 33 posti in successione lungo via Fragale (il primo di proprietà di;
il secondo Controparte_2
ed il quarto di ed il n.33 non oggetto della presente causa ed il n. 31 di Parte_1
) presentano le seguenti caratteristiche: l'immobile posto al civico 27 Controparte_1
condivide con il civico 29 il muro portante di separazione delle due proprietà (cfr. paragrafo 5.3 pag. 22). Il consulente ha offerto dimostrazione di quanto verificato. [La
Foto16 sopra riportata mostra il tetto dell'abitazione oggetto di causa di proprietà di
(civ. Nr.29), scattata durante le fasi di ristrutturazione Parte_1
dell'immobile di (civ. Nr.27). Questa foto evidenzia la presenza dei Controparte_2
fori di alloggiamento delle travi portanti del tetto di casa del Sig. Controparte_2
(civ. Nr.27), posti all'interno della muratura dell'immobile di Parte_1
(civ. Nr.29), ed è prova del fatto che il muro portante in evidenza sia comune ad entrambi gli immobili che risultano quindi strutturalmente legati.]
Quanto all'immobile di (n. 31) evidenzia: < Controparte_1
progettuali di ristrutturazione dell'immobile di (civ. nr.31), dei quali si Controparte_1
allegano due estratti sotto riportati (Foto17 e 18), rivelano che esso è strutturalmente legato all'immobile oggetto di causa di proprietà di (civ. nr.29), mentre è Parte_2
strutturalmente indipendente rispetto all'immobile di proprietà di (civ. Parte_2
nr.33).>>
Osserva la Corte che il CTU ha ulteriormente chiarito nel medesimo paragrafo:
< di ristrutturazione del fabbricato posto in Via Fragale al Nr.29, presentati da Parte_2
all'ufficio Tecnico del Comune di Cortale. Nell'immagine successiva si vede come l'immobile oggetto di causa di proprietà di , situato in via Parte_1
Fragale Nr.29, costituisca un unico aggregato edilizio con l'altro immobile oggetto di causa di proprietà di (Nr.31) e con l'immobile di proprietà di Controparte_1 situato al civico Nr.27.>> Dunque, è' sulla scorta di tali specifici e Controparte_2
puntuali accertamenti che il consulente esprime il concetto che l'unità strutturale da sottoporre a verifica statica e sismica è composto dalle abitazioni poste ai civici nr.27, nr.29 e nr.31.
Si osserva che, per quel che qui rileva, il Tribunale ha correttamente riportato il concetto di unità strutturale (pag. 6) e, quando a pag. 10 ha analizzato la domanda riconvenzionale di - il cui accoglimento ha comportato la condanna di Controparte_1
al ripristino dello stato dei luoghi - ha sempre fatto riferimento Parte_1
al concetto di unità strutturale essendosi così espresso :<< rispettivamente al civico 29
e civico 31 sono strutturalmente collegati (cfr. punto 5.3 elaborato peritale ing.
-> intendendo con ciò che il muro portante divisorio tra i due immobili è Per_1
comune: tanto vale per il civico 27 e 29 che per i civici 29 e 31 mentre l'unità 31 non
è strutturalmente collegata con l'unità del civico 33 essendo l'edificazione avvenuta in aderenza. Rileva la Corte che, del resto, lo stesso attore nell'atto introduttivo del giudizio, dopo avere premesso di essere proprietario degli immobili di cui ai civici 29
e 33, riferisce: << tra essi è posto altro immobile appartenente a con Controparte_1
numero civico 31 che. edificato nell'anno 1915 è stato letteralmente aggiunto alla preesistente costruzione dell'attore al civico 29 poggiando i relativi solai sul muro longitudinale di essa, muro che, pertanto, da allora è comune ai due fabbricati>>
L'edificazione in momenti separati rimane perciò irrilevante ai fini degli accertamenti oggetto di causa (stabilità statica e sismica dell'unità strutturale ) essendo rilevante l'accertamento che nel momento in cui – secondo l'originaria prospettazione attorea nel 1915 – il fabbricato del civico 31 è stato edificato detta edificazione è avvenuta, così come accertato dal CTU, con i due edifici che hanno in comune il medesimo muro portante divisorio e, quindi, vanno valutati unitariamente dal punto di vista sismico e statico.
§ 7.2 – il secondo, il terzo ed il quarto motivo essendo strettamente connessi possono venir esaminati congiuntamente e sono infondati. Giova premettere che a seguito della costituzione di parte convenuta, che ha spiegato domanda riconvenzionale, l'attività istruttoria di prime cure ha avuto ad oggetto, come evidenziato nell'analisi del superiore motivo, entrambi i fabbricati e la decisione si è basata sulle medesime regole di giudizio. In sintesi, il Tribunale ha accertato, per entrambi gli immobili, che essi sono stati interessati, in tempi diversi, da attività di ristrutturazione edilizia e che in entrambi sono state realizzate opere in difformità rispetto agli elaborati progettuali depositati presso l'ufficio tecnico del Comune, a cui ha fatto seguito l'emissione di ordinanze di demolizione.
ha prestato acquiescenza alla sentenza. Controparte_1
Il gravame di concerne plurimi aspetti, illustrati nei tre motivi Parte_1
in esame con argomentazioni le cui premesse si incrociano e si sovrappongono rendendosi ripetitive. In sintesi, lamenta che: 1) non sia stata data risposta alla sua domanda di valutare la riferibilità delle due lesioni che si sono manifestate sul suo immobile sulla facciata anteriore lungo via Fragale (per la terza lungo via Filata vi è stata, nelle more del giudizio, rinuncia alla domanda) in quanto la motivazione del
Tribunale di Lamezia Terme sarebbe meramente apparente;
2) il Tribunale non abbia valutato che l'attività di ristrutturazione sul civico n. 29 non sia ancora conclusa, rimanendo così aperta la possibilità di adeguare l'immobile; 3) il Tribunale abbia errato nel recepire le conclusioni del CTU che qualificano l'attività costruttiva posta in essere da esso come realizzata [ il riferimento è al diverso sviluppo planimetrico delle Pt_1
scale interne, alla realizzazione al piano terra di una trave in cemento armato collegata a dei pilastri in luogo del muro di spina che era stato previsto, alla mancata edificazione del pilastro, anch'esso sostituito con la realizzazione di una trave cementizia e la realizzazione di una trave in cemento armato] in “ difformità totale“ rispetto agli elaborati progettuali, trattandosi, al contrario, di lavori che non hanno comportato l'aumento di volumetrie né la realizzazione di un manufatto diverso da quello in progetto, così come la copertura non era affatto pericolosissima e pesantissima;
4) il
Tribunale non aveva adeguatamente valutato che i provvedimenti di sospensione dei lavori e di demolizione avevano un contenuto minimale. Osserva la Corte che è opportuno precisare che il quesito affidato dal Tribunale demandava al CTU di verificare se la violazione della normativa antisismica avesse portato un pericolo per le unità abitative e la struttura unitaria da sottoporre ad indagine;
ne discende che l'indagine andava necessariamente eseguita alla stregua della situazione di fatto emersa che, come ampiamente descritta nella relazione di consulenza, aveva evidenziato che entrambe le parti avevano realizzato opere abusive.
Il realizzato era diverso dal progetto, perciò, le problematiche relative alla stabilità dell'edificio ed alla risposta sismica che l'unità strutturale sarebbe stata in grado di esprimere dovevano necessariamente indagarsi e spiegarsi sulla base dello stato di fatto e non già sulla base di previsioni progettuali, mai realizzate e/o difformemente realizzate.
Va quindi in primo luogo disatteso il motivo nella parte in cui l'appellante lamenta che il consulente avrebbe dovuto verificare la risposta sismica sulla base della normativa vigente al momento del deposito degli elaborati progettuali dal momento che la realizzazione dell'opera è avvenuta in difformità.
Ugualmente, va disatteso il motivo nella parte in cui asserisce che i lavori potrebbero essere ripresi risultando al momento sospesi e, con la ripresa la situazione di fatto potrebbe essere adeguata, con eliminazione e superamento delle difformità presenti.
La tematica ha costituito oggetto di contraddittorio nel giudizio di prime cure ed il tribunale non ha mancato di osservare, in sentenza, che: << nel caso de quo, né l'attore né la convenuta hanno addotto l'esistenza di soluzioni tecniche alternative in luogo della demolizione per mettere in sicurezza gli immobili.>> Osserva la Corte che a fronte di tale puntuale motivazione il motivo in esame non è specifico, rimandando all'affermazione - vaga nei tempi di attuazione e generica nei contenuti - che la ripresa dei lavori, non meglio indicati, avrebbe potuto eliminare le difformità riscontrate all'attualità dell'accertamento.
Con riguardo alle due lesioni sul muro anteriore lato di via Fragale si osserva che la tesi difensiva esposta nell'atto d'appello è contrastata dagli accertamenti compiuti dagli ausiliari nominati nel corso del giudizio che si sono limitati a rilevare che il periodo di riferimento da osservare è estremamente lungo potendosi le lesioni attribuirsi a molteplici cause, anche in concorso tra loro e non puntualmente identificabili. Va ricordato, quanto all'immobile di parte attrice, che trattasi di immobile realizzato nel
1900 – 1901 in muratura di pietrame disordinato, con solai di piano e di copertura realizzati in travi di legno sormontate da tavolato in legno con sovrastante greto di sottofondo e pavimento in cemento lisciato, così come rappresentato nello stato di fatto riportato nel progetto di “Ristrutturazione di un fabbricato esistente tra via Fragale e via Filatella” per l'ottenimento di “Miglioramento Statico” (All. n.4), presentato nell'anno 2003, e nelle planimetrie di accatastamento di primo impianto, già riportate nelle precedenti perizie e allegate ai fascicoli di causa. Esso risulta ristrutturato nel
2003.
Il fabbricato di risulta ristrutturato nel 1975 e risultano, in effetti, Controparte_1
previsti importanti lavori [da progetto: 1) ricostruzione del tetto, non spingente, mediante impiego di capriate di legno di castagno e tegole a canale su listelli di legno di castagno;
2) costruzione di cordoli in c.a. a tutto spessore in corrispondenza degli orizzontamenti della struttura muraria;
3) ricostruzione dei solai in c.a. in sostituzione di quelli in legno avvallati, efficacemente incassati ed ancorati alle estremità nei cordoli di perimetro;
4) costruzione, ex novo, del muro portante interno trasversale che risponde alle seguenti caratteristiche: muratura in fondazione in conglomerato cementizio con spessore di cm 65 e profondità di m.1,20; muratura in mattoni pieni in elevazione e malta cementizia con spessore cm.45 a piano terra e cm.30 a piano primo;
5) ad ogni orizzontamento della struttura prevista saranno costruite anche cordoli in c.a. di larghezza pari a quella del muro sottostante e di altezza non inferiore alla metà dello spessore del muro sottostante. Detti cordoli saranno efficacemente collegati anche ai cordoli previsti negli orizzontamenti della muratura esistente;
6) costruzione di pensilina in c.a. sul prospetto di Via Fragale con oggetto di cm.90 e la cui struttura sarà resa solidale con il cordolo di piano;
7) costruzione di architravi in c.a. sopra i vani di porte, finestre e balcone efficacemente ammorsati nella muratura;
8) costruzione di tramezzi in mattoni forati e malta cementizia, a coltello, ben ammorsati ai muri.]
Osserva la Corte che il consulente nominato nel corso dell'ATP nel 2005 - e quindi in epoca di gran lunga più prossima alla ristrutturazione operata da Parte_1
, avvenuta nel 2003 – ha evidenziato che le due lesioni su via Fragale potevano
[...]
essersi verificate in tutto l'arco temporale che va dalla realizzazione del manufatto all'attualità in quanto potevano essere l'effetto del normale assestamento del terreno per effetto della edificazione dell'immobile, così come per le ristrutturazioni nell'immobile di cui al civico 31 ma anche alle opere nel civico 29 tant'è che aveva ricondotto la lesione sul lato opposto (via Filata) alla realizzazione da parte dell'attore degli abbaini sul tetto, domanda che aveva poi abbandonato. Parte_1
Dagli accertamenti compiuti dai consulenti non è emersa la sicura riconducibilità delle due lesioni di via Fragale in maniera esclusiva all'attività edilizia operata nel 1975 da
. Tali conclusioni resistono alle obiezioni espressa dalla difesa Controparte_1
dell'appellante il motivo in esame nella parte in cui viene evidenziato che nella relazione del geom. del 04.07.1975 (che correda la domanda di Per_6 Controparte_1
per il rilascio della concessione edilizia), risultava scritto: << la struttura portante non presenta lesioni e tanto meno strapiombi;
pertanto, risulta in buono stato di stabilità>>.
Invero la descrizione dell'immobile per il quale il geom. attesta che alla data dal Per_6
4 luglio 1975 non vi sono lesioni si riferisce esclusivamente all'immobile oggetto della domanda ovvero quello di e non menziona affatto né descrive il Controparte_1
fabbricato di . Il Tribunale per escludere la riconducibilità delle Parte_1
lesioni a fatto esclusivo di oltre al richiamo che la terza lesione, quella Controparte_1
su via Filata era certamente riconducibile ai lavori effettuati da Parte_1
sul tetto, ha evidenziato che questi aveva incrementato il carico del tetto, con la realizzazione di quattro abbaini abusivi in quanto difformi da quelli in progetto ed aveva ricostruito il solaio dell'ultimo piano mediante l'abbassamento di circa cm. 85 rispetto alla quota originaria. Trattasi all'evidenza, come sottolineato ripetutamente dal primo giudice in vari passi della motivazione, di un'attività edilizia abusiva di assoluto rilievo, avendo interessato il tetto con l'aumento dei carichi che ha inciso sulla stabilità del fabbricato, tenuto conto della muratura dei primi del '900 con la quale era stato realizzato. Non va sottaciuto che il CTU ha riscontrato che: < cordoli di fondazione, le murature sembrano annegate nel terreno mantenendo lo stesso spessore fino al piano di posa. Nella fase di ristrutturazione, il fabbricato di proprietà di è stato oggetto di nuove opere fondali di tipo a piastra, ma Parte_1
non è evidente se la stessa piastra sia stata utilizzata come opera di sottofondazione. Si rileva comunque un approfondimento della stessa di circa 30 cm. cordoli di piano risultano annegati nei solai e collocati nella muratura perimetrale in breccia. Quindi risultano cordoli parzialmente poggianti nelle murature, ma non si è comunque potuto rilevare come gli stessi siano stati ammorsati nella muratura. I solai di piano in entrambi i fabbricati sono del tipo latero cementizio gettati in opera per l'abitazione di
[...]
, e a travetti prefabbricati per l'abitazione di , mentre Parte_1 Controparte_1
quelli di copertura sono di tipo a piastra in c.a. per l'abitazione di e Persona_7
di tipo latero cementizio per quella di . In particolare, si nota la diversa Controparte_1
posizione altimetrica dei solai di piano, rispetto alla posizione originaria, per il fabbricato di di cm 40 al piano primo e di cm 85 al piano secondo.>> Parte_1
(cfr. punto 4.3 della relazione di CTU Cittadino)
Venendo, infine, alla disamina degli abusi edilizi si osserva che il giudicante ha condiviso la valutazione del CTU che ha illustrato (da pagina n. 26 della consulenza) gli abusi edilizi commessi da e che hanno fatto così concludere Parte_1
l'ausiliare: <
[...]
, sito in Via Fragale, Nr.29 a Cortale(CZ), presenta uno stato di fatto Parte_1
totalmente difforme rispetto agli elaborati progettuali depositati presso l'ufficio tecnico del Comune.>> Non resta che osservare che il consulente ha effettuato una disamina analitica del progetto e degli atti allegati, ha effettuato il sopralluogo e visionato tutti gli ambienti, ha corredato la relazione con ampio report fotografico oltre che con la documentazione acquisita. Ha anche illustrato le ragioni per cui ha ritenuto superfluo procedere ad indagini invasive e costose. Le difformità tra quanto realizzato ed i lavori indicati in progetto è accertata e la discussione del consulente risponde ai criteri tecnico-scientifici dell'ingegneria. Risultano, infatti, allegati alla relazione i calcoli di resistenza della struttura a cui il consulente ha dedicato l'intero capitolo 7.
Va pertanto escluso che le problematiche di violazione delle norme sismiche sia stata posta in essere dalla sola dal momento che anche Controparte_1 Parte_1
ha realizzato opere abusive che hanno concorso a minare irreversibilmente la
[...]
staticità della struttura da considerarsi unitariamente e la resistenza sismica della stessa.
Solo la condanna di riduzione in pristino emessa nei confronti di entrambe le parti potrà garantire che vengano superate le carenze strutturali di entrambi gli immobili e ristabilite le condizioni di stabilità statica e di resistenza all'evento tellurico.
I motivi in esame vanno quindi disattesi.
§ 7.3 – il quinto motivo è fondato
Il tribunale dopo aver interamente compensato le spese di lite e di ATP tra le parti avendo riconosciuto la soccombenza reciproca tra le stesse ha posto gli oneri di CTU
a definitivo carico di parte attrice << per il principio di causalità>>, statuizione che parte appellante ha avversato con il motivo in esame.
Giova premettere che consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le relative spese rientrano, pertanto, tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 cod. proc. civ., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso (Cass. 11068/2020, Cass. 17739/2016;
16074/2023).
Orbene, nel caso in esame, risultano accolte sia la domanda principale che quella riconvenzionale ed è indubbio che trattandosi di questioni tecniche il ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio era necessario per la decisione della causa in relazione ad entrambe le domande, di contenuto identico, a parti contrapposte. Anche la rinnovazione della CTU disposta su impulso della difesa attorea - che si è diffusa ad illustrare l'insufficienza della discussione tecnico scientifica operata nella relazione di consulenze dell'arch. – è servita al tribunale per dirimere le questioni sino a Per_3
quel momento non approfondite e pervenire alla decisione finale.
Ne consegue che il principio di causalità – che sanziona il comportamento della parte che, ove antigiuridico o pretestuoso, comporti un inutile dilungamento dei tempi di definizione della causa - risulta erroneamente applicato al caso di specie.
In accoglimento del quinto motivo di gravame ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza gli oneri di CTU come liquidati nel corso del giudizio di prime cure vanno posti a definitivo carico di entrambe le parti nella misura della metà ciascuna.
§ 7. – La regolamentazione delle spese di lite del primo grado va confermata non risultando attinto il merito della decisione;
fa eccezione il riparto degli oneri di CTU.
Le spese presente grado di giudizio vanno compensate nella misura di ¼ e per i restanti
¾ vanno poste a carico di parte appellante in ragione del criterio della soccombenza prevalente. Esse vengono liquidate in dispositivo, sulla base dello scaglione di valore della causa (valore indeterminabile complessità bassa) nei valori medi fatta eccezione per la fase di trattazione- istruttoria che ha avuto minimo svolgimento e per la quale si liquidano i compensi medi dimidiati.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di contro la sentenza resa tra le parti dal
[...] Controparte_1
Tribunale di Lamezia Terme n. 235/2023 pubblicata in data 06/04/2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma anche per le spese di lite, pone gli oneri di CTU, come già liquidati nel corso dell'istruttoria di primo grado, a definitivo carico di entrambe le parti nella misura della metà ciascuno;
2. compensa nella misura di ¼ le spese del presente grado di giudizio e condanna parte appellante alla rifusione dei restanti ¾ di dette spese in favore di parte appellata che liquida, per l'intero in € 8.469,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Catanzaro sezione Prima civile in data 29 ottobre 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Claudia De Martin
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Claudia De Martin presidente rel.
dr.ssa Anna Maria Raschellà consigliere dr.ssa Adele Foresta consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1402 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
27/10/2025 sostituta ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
AR NN CA in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di appello depositato telematicamente ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to Paola Garofalo in Catanzaro via A. Turco n. 71;
APPELLANTE
E (c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_1 C.F._2
GO CA in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Cortale vico I Marconi n. 2;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro sentenza n. 235/2023 del Tribunale di Lamezia Terme pubblicata in data 06/04/2023
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
chiamava in giudizio, in qualità di proprietario di due immobili siti Parte_1
in via Fragale di Cortale ai civici n. 29 e n. 33, , quale proprietaria Controparte_1
dell'immobile sito nella medesima via al civico n. 31, al fine di: dichiarare l'illegittimità del manufatto della convenuta per violazione della normativa antisismica e dei diritti del medesimo attore;
condannare la convenuta ad eliminare lo stato di pericolo secondo le modalità da stabilirsi con CTU e, in caso di inadempimento, autorizzare lo stesso attore all'esecuzione delle opere a spese della convenuta;
in via subordinata, per l'ipotesi di riscontrata impossibilità del risanamento. ordinare la demolizione del manufatto;
dichiarare che la convenuta non vantava alcun diritto sul pluviale dell'attore sito nella parte che prospetta su via Filata di Cortale;
dichiarare che non aveva diritto a mantenere gli incavi realizzati, l'uno nel muro Controparte_1
comune e l'altro nel muro di proprietà esclusiva della condannare la convenuta Pt_1
a chiudere i predetti incavi ed a rimuovere l'innesto con il quale riversava le acque piovane nel pluviale dell'attore; accertare che non avesse nessun diritto Controparte_1
di mantenere la fontana nel muro comune, con condanna all'immediata eliminazione;
infine, condannare parte convenuta al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di giudizio e dell'accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 633/2005 RG. A sostegno delle proprie domande l'attore richiamava la CTU effettuata nel corso del procedimento dinanzi questo Tribunale per accertamento tecnico preventivo del 15 marzo 2005, iscritto al n. 633/2005 RGC e instaurato dal medesimo attore per arginare l'asserito grave e concreto pericolo in ordine alla stabilità del proprio immobile (sito al n. civico 29 di Via Fragale) a causa dei lavori effettuati dall'odierna convenuta nel fabbricato adiacente. Sulla scorta di tali assunti, deduceva che Parte_1
la mancata esecuzione dei lavori di parte convenuta nel rispetto della normativa vigente avrebbe causato delle profonde lesioni sul muro comune, asseritamente derivate “dal peso del vicino fabbricato, restaurato ad onta della normativa sismica e con l'uso esagerato del cemento armato” (cfr., comparsa conclusionale ). Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, si costituiva in giudizio impugnando e contestando le pretese attoree così come Controparte_1
proposte, riportandosi anche alle argomentazioni difensive già esposte sia in punto di fatto che in punto di diritto in sede di accertamento tecnico preventivo. In particolare, la convenuta spiegava domanda riconvenzionale per far dichiarare a sua volta l'illegittimità dei manufatti dell'attore rispetto alla normativa antisismica, chiedendo, parimenti, la condanna di a mettere in sicurezza i propri Parte_1
immobili ovvero, in via subordinata, a demolirli. Richiedeva, infine, la condanna di parte attrice per lite temeraria ex art 96 c.p.c. La causa veniva istruita con l'acquisizione documentale degli atti del richiamato procedimento di accertamento tecnico preventivo
(RG n. 633/2005), nonché con l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 10 dicembre 2012. All'udienza del 19 settembre 2017, precisate le rispettive conclusioni delle parti, la causa veniva assegnata a sentenza, con i termini ex art. 190 c.p.c. Tuttavia, con ordinanza del 21 marzo 2018, la causa veniva rimessa sul ruolo per l'espletamento sia del tentativo di bonario componimento della controversia che di un supplemento di perizia al fine di “verificare se le indicate violazioni di norme antisismiche delle costruzioni di entrambe le parti comportino un pericolo di pregiudizio non solo con riguardo ad una situazione statica asismica, ma in situazione di concreto evento sismico nonché in caso positivo, per l'indicazione dei lavori da effettuare per eliminare tale pericolo, se esistente”. Con relazione del 18 dicembre 2018, veniva dunque depositata una nuova CTU con cui, ispezionati i fabbricati in questione ed effettuate le relative indagini, si era provveduto a rispondere ai nuovi quesiti. All'udienza del 23 settembre 2022, le parti precisavano le proprie conclusioni e il Giudice Istruttore tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini alle parti per gli scritti conclusivi. >>
§ 2. – Il Tribunale di Lamezia Terme con sentenza n. 235/2023 così statuiva: <<- accoglie la domanda formulata da parte attrice nei limiti di cui in motivazione;
- condanna a ripristinare lo stato dei luoghi, meglio descritto in narrativa, Controparte_1
in modo tale che sia conforme alle leggi e ai regolamenti in materia- accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta;
- condanna Parte_1
a ripristinare lo stato dei luoghi, meglio descritto in narrativa, in modo tale che
[...]
sia conforme alle leggi e ai regolamenti in materia;
- rigetta la domanda risarcitoria di parte attrice;
- compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio, nonché del procedimento per ATP, recante n. 633/2005 RG;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u., già liquidate in corso di causa.>>
§ 3. – il Tribunale a sostegno della decisione osservava:<< In via preliminare occorre dapprima qualificare e poi procedere alla trattazione delle domande proposte nel presente giudizio. Quanto alle domande avanzate da , si osserva Parte_1
quanto segue. Parte attrice ha agito a difesa del proprio diritto di proprietà degli immobili siti in via Fragale di Cortale, deducendo come , nel Controparte_1
ristrutturare il suo fabbricato nel corso degli anni '70, avesse eseguito i lavori in totale difformità rispetto alla licenza edilizia n. , nonché in violazione della normativa Nume_1
antisismica dell'epoca. Come si evince dall'atto introduttivo del giudizio e dai successivi atti di causa, ha lamentato la costruzione da parte Parte_1
della convenuta di opere difformi rispetto ai titoli abilitativi con contestuale lesione del suo diritto di proprietà, ragion per cui ha chiesto la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, in conformità a leggi e regolamenti. Sosteneva, inoltre, che Controparte_1
avesse costruito senza i dovuti titoli abilitativi:
1. uno “scavo” sul muro di proprietà della stessa, adiacente al civico n. 33 dell'attore;
2. due finestre al piano terra;
3. le scale interne per il collegamento verticale dei due piani e del sottotetto;
4. un abbaino e un terrazzo al livello del sottotetto. Asseriva, pertanto, che a causa di tali interventi edilizi si fosse aggravata ulteriormente la lamentata situazione di pericolo della staticità del proprio confinante immobile, con contestuale violazione dell'art. 15, L. n. 64/1974, che prevede che gli interventi di riparazione dei manufatti debbano tendere a conseguire il massimo grado di sicurezza rispetto agli eventi sismici. Inoltre, l'attore attribuiva all'edificazione del tetto “spingente”, espressamente vietato dalla normativa simica al tempo in vigore di cui all'art. 13, lett. g), l. n. 1684/1962 e lett. C5, punto a),
D.M. n. 39/1975, l'ulteriore aggravarsi della situazione di pericolo in ordine all'instabilità dell'immobile di parte convenuta, che avrebbe potuto riverberarsi sul proprio manufatto. Da ultimo, chiedeva al Tribunale di dichiarare che Controparte_1
non vantasse: alcun diritto sul pluviale dell'attore sito nella parte che prospetta su Via
Filata di Cortale;
alcun diritto a mantenere gli incavi realizzati nel muro comune e nel muro di proprietà esclusiva della alcun diritto a mantenere la fontana nel muro Pt_1
comune. In subordine, chiedeva la condanna di alla rimozione di tali Controparte_1
opere. Siffatta domanda, sebbene non espressamente qualificata dalla parte nel corso del lungo iter processuale, ha natura di azione negatoria, essendo diretta ad ottenere l'osservanza delle norme edilizie e a salvaguardare il diritto di proprietà dell'attore dalla costituzione di una servitù di contenuto contrario al limite violato e ad impedirne tanto l'esercizio attuale quanto quello futuro. Infatti, come sostenuto dalla giurisprudenza, si qualifica come “actio negatoria servitutis” non solo la domanda diretta all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma anche quella volta alla eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà dal medesimo realizzate, allo scopo di ottenere la effettiva libertà del fondo, così da impedire che il potere di fatto del terzo corrispondente all'esercizio di un diritto possa comportare l'acquisto per usucapione di un diritto reale su cosa altrui, protraendosi per il tempo prescritto dalla legge (ex multis,
Cass. Sezioni Unite n. 13523/2006; Cass. n. 16495/2005). Per quanto attiene alla ripartizione dell'onere della prova tra le parti, si rileva che, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce in giudizio non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, come accade nell'azione di rivendica (neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte), essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche in via presuntiva, del possesso del fondo in forza di un titolo valido, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (Cass. n. 21851/2014).
Ciò posto, deve rilevarsi che la titolarità del diritto di proprietà degli immobili di cui si controverte (n. 29, n. 31 e n. 33 di via Fragale) non è stata contestata dalle parti di causa. La circostanza, pertanto, deve intendersi pacificamente acquisita ai sensi dell'art. 115 c.p.c. In riferimento alla conseguente azione di riduzione in pristino spiegata da , occorre invece osservare quanto segue. La Parte_1
normativa regolamentare in materia di distanze tra gli edifici è norma imperativa, poiché è posta a tutela della collettività, nello specifico dell'interesse pubblico relativo ad igiene e sicurezza, nonché al governo del territorio. In tal senso, detta normativa non
è derogabile dalle disposizioni tecniche attuative di piani regolatori ed ha efficacia diretta tra i privati. Diversamente, quelle dettate dal codice civile nella medesima materia hanno valenza essenzialmente di protezione dominicale dei proprietari dei fondi finitimi alla nuova costruzione. La violazione di entrambi i gruppi di norme, segnatamente quelle amministrative e codicistiche in materia di distanza legale, dà diritto alla riduzione in pristino, mentre le regole poste dall'amministrazione in altri ambiti possono condurre esclusivamente al risarcimento ai sensi dell'art. 872, c. 2, c.c., con specifico onere per il danneggiato di provare l'esistenza del danno. In argomento, deve sottolinearsi che le norme relative alle distanze tra costruzioni previste dall'art. 873 c.c. e dai regolamenti locali devono essere tenute distinte dalle regole di edilizia contenute in leggi speciali e nei regolamenti comunali (artt. 871 e 872 c.c.) poiché, in caso di loro violazione, esclusivamente le prime, che incidono sui rapporti di vicinato, consentono al privato l'esercizio delle azioni di riduzione in pristino e di risarcimento del danno, mentre le seconde, essendo dirette al soddisfacimento di interessi di ordine generale, ne limitano la tutela alla sola azione risarcitoria. Ne discende che se la costruzione è "abusiva" ma non viola le norme sulle distanze per la cui violazione è prevista l'azione di riduzione in pristino, tale rimedio non è dato (Cassazione n. 4833 del 2019). Tuttavia, come evidenziato dalla Suprema Corte in più occasioni,
l'inosservanza delle norme antisismiche comporta il diritto alla riduzione in pristino non solo quando risultino violate norme integrative di quelle previste dall'art. 873 c.c.,
e segg. in materia di distanze, ma anche quando risultino una concreta lesione o il pericolo attuale di una lesione all'integrità materiale del bene oggetto di proprietà, ovvero si sia verificata la violazione di altra specifica disposizione delimitativa della sfera delle proprietà contigue, che conceda in via autonoma la tutela diretta (cfr.,
Cassazione civile sez. II, 20/11/2007, n. 24141; Cass.
7.5.91 n. 5024; Cass. 16.11.84 n.
5823; Cass. 17.4.1981 n. 2335). In particolare, l'attualità del pericolo di danno deve valutarsi non già in riferimento allo stato asismico, bensì in relazione alla possibilità, sempre incombente nelle zone sismiche, di un movimento tellurico, sicché dalla inosservanza delle prescrizioni tecniche dettate per prevenire le conseguenze dannose del sisma deve desumersi una presunzione di instabilità della costruzione realizzata, e, quindi, una situazione di pericolo permanente, da rimuovere senza indugio alcuno
(Cassazione civile sez. II, 20/11/2007, n. 24141). Sul punto, è il medesimo attore a dedurre nel proprio atto introduttivo l'elevato rischio sismico e il conseguente pericolo che grava sulla stabilità degli immobili, giacché il Comune di Cortale è “inserito nell'apposito elenco delle zone con elevato grado di sismicità (categoria 1)” (si veda sul punto DGR n. 47 del 2004), determinando “un pericolo sempre incombente” per la stabilità dell'immobile dell'attore “in relazione alla possibilità di movimento tellurico” (cfr., atto di citazione ). Sulla scorta di tale assunto, Parte_1
deve quindi concludersi per l'ammissibilità della domanda di riduzione in pristino per violazione delle leggi antisismiche (l. n. 64/1974 e l. n. 1684/1962) spiegata da parte attrice nel proprio atto introduttivo. Orbene, venendo alle ulteriori domande, deve rilevarsi preliminarmente quanto specificato dall'elaborato peritale depositato in data
29 dicembre 2019, e cioè che l'oggetto della presente controversia è circoscritto ai beni immobili siti ai nn. civici 29 e 31 di via Fragale in Cortale. Gli stessi, come rilevato dalla medesima CTU, “sono parte di un unico corpo di fabbrica, edificato agli inizi del 1900 e sono stati entrambi sottoposti a ristrutturazione in periodi diversi” e si presentano “in aderenza sul lato sinistro con l'immobile di proprietà del Sig.
[...]
, posta al civico nr. 27 e sul lato destro con l'immobile (non oggetto di CP_2
causa) di proprietà del Sig. posto al civico nr. 33”. Più nel Parte_1
dettaglio: l'immobile di (civico n. 31) “è strutturalmente legato Controparte_1
all'immobile oggetto di causa di proprietà di (civico n. 29), Parte_1
mentre è strutturalmente indipendente rispetto all'immobile di proprietà di
[...]
(civ. n. 33)”; l'immobile di (civico n. 29) Parte_1 Parte_1
“costituisca un unico aggregato edilizio con l'altro immobile oggetto di causa di proprietà di (Nr.31) e con l'immobile di proprietà di Controparte_1 CP_2
situato al civico Nr.27”. In riferimento all'immobile di parte conventa, come
[...]
rilevato dal CTU, questo è stato oggetto di rilascio di concessione edilizia n. 45/1975 finalizzata ai lavori di ristrutturazione del manufatto, nonché destinataria di ordinanza di demolizione da parte del Comune di Cortale nell'anno 2004 (cfr., punto 3.1 dell'elaborato peritale ing. ). Ai fini del decidere occorre premettere che la Per_1
conformità dei lavori rispetto al titolo abilitativo è irrilevante nei giudizi tra privati, in quanto i rapporti tra pubblica amministrazione e privato e tra privato e privato sono regolati da norme distinte per natura e finalità. Ne consegue, pertanto, che l'illegittimità dell'attività edilizia verso la p.a. e l'illiceità della condotta materiale verso il vicino confinante rispondono a finalità differenti: la sanatoria o il condono degli illeciti urbanistici hanno effetto solo sul piano dei rapporti pubblicistici amministrativi, penali e/o fiscali e non hanno alcuna incidenza nei rapporti fra privati. In sostanza, nelle controversie tra privati derivanti dall'esecuzione di opere edilizie abusive o non conformi ciò che viene in rilievo è la lesione del diritto soggettivo attribuito al privato, restando le valutazioni dell'amministrazione competente al rilascio delle concessioni o della licenza edilizia nell'ambito di rilevanza del rapporto pubblicistico tra la pubblica amministrazione ed il privato richiedente. Non può dunque assumere rilevanza in questa sede quanto dedotto dal CTP di parte convenuta in ordine all'asserito procedimento di condono edilizio, relativo agli immobili al civico n. 31 di via Fragale
e civico n. 30 di via Filatella, avviato il 10 dicembre 2004, ex l. n. 326 del 2003, pendente dinanzi all'ente comunale (circostanza, peraltro, non provata in atti). Ciò detto, per quanto qui di rilevanza, l'accertamento dell'illegittimità degli interventi edilizi effettuati dalla convenuta assume rilievo laddove vi sia stata una violazione del diritto di proprietà di parte attrice. Ebbene, questo Tribunale ritiene di fare proprio quanto esposto nella CTU depositata in data 10 dicembre 2012. In particolare, deve essere disatteso quanto sostenuto da in ordine all'accertamento Parte_1
della realizzazione, da parte della convenuta, di opere insistenti sulla proprietà attorea.
Difatti, in riferimento al lamentato “incavo” presente sul muro comune in cui parte convenuta avrebbe installato la propria vasca da bagno, l'elaborato peritale asserisce che “non esiste alcun incavo sul muro comune dei due fabbricati (nn. 29 e 31) atto ad ospitare la vasca da bagno, in quanto la stessa viene accostata al muro comune dei due fabbricati”. In relazione al pluviale installato da parte convenuta nella proprietà dell'attore, deve invece evidenziarsi quanto asserito da nella propria Controparte_1
comparsa conclusionale (cfr., comparsa del 21 novembre 2022) e cioè che “l'innesto operato sul pluviale dell'attore è stato rimosso dalla convenuta già nell'anno 2017 e che il sig. era ed è perfettamente a conoscenza di tale circostanza”, circostanza Pt_1
di cui lo stesso attore ha preso atto, come si evince dalla memoria di replica depositata in atti. Infine, quanto alla fontana posta sul terrazzo da parte della convenuta sul muro comune, la consulenza accerta che il manufatto risulta ubicato sul muro in comune, ma nella porzione di proprietà della convenuta (cfr., CTU del 10 dicembre 2012). Sul punto, giova rammentare l'insegnamento giurisprudenziale in tema di godimento della cosa comune, secondo cui l'uso particolare o più intenso del bene comune è consentito ai sensi dell'art. 1102 c.c., dal quale esula ogni utilizzazione che si risolva in un'imposizione di limitazioni o pesi sul bene comune. Tale ultima circostanza non ricorre nel caso di specie, giacché l'installazione della fontana nella porzione di proprietà di non è idonea ad integrare una limitazione del diritto di Controparte_1 proprietà dell'attore, sia per ciò che attiene la lesione del diritto dominicale sia per ciò che riguarda la sicurezza o altre essenziali caratteristiche del muro stesso (sul punto,
Cassazione civile sez. II, 22/11/2021, n. 35851). L'asserito pericolo di una possibile futura infiltrazione, così come dedotta dall'attore nei propri scritti difensivi, oltre che non trovare alcun avallo nella CTU espletata, appare una enunciazione priva di fondamento probatorio. Pertanto, alla luce di quanto accertato dalla copiosa istruttoria compiuta (una prima CTU in sede di accertamento tecnico preventivo;
una seconda
CTU nell'anno 2012 e una terza CTU nell'anno 2018) deve essere rigettata l'azione negatoria spiegata da parte attrice. Quanto alla dedotta illegittimità degli interventi edilizi rispetto alla normativa antisismica, giova premettere che le valutazioni peritali eseguite sulla regolarità sismica degli immobili di causa sono state svolte tenendo conto delle “normative attualmente vigenti, ovvero le NTC2018, con la reale conformazione del fabbricato ovvero allo stato attuale e non con ipotesi progettuali previste e mai eseguite”. Assume dunque rilievo essenziale l'accertamento effettuato nell'ambito della CTU di cui all'elaborato peritale del 29 dicembre 2018, le cui argomentazioni di carattere tecnico meritano di essere condivise. Come asserito dal tecnico incaricato, alla luce dei titoli abilitativi richiesti e degli interventi edilizi in concreto effettuati
“l'immobile di proprietà di , sito in Via Fragale, Nr. 31 a Cortale (CZ), Controparte_1
presenta uno stato di fatto totalmente difforme rispetto agli elaborati progettuali depositati presso l'ufficio tecnico del Comune”. Dall'istruttoria compiuta è emerso che le costruzioni realizzate da non sono conformi rispetto ai titoli Controparte_1
abilitativi richiesti, con contestuale violazione delle norme urbanistico-edilizie di riferimento. Occorre rammentare, peraltro, che la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio, ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso a un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa. Il consulente ha difatti concluso che “le verifiche di calcolo svolte nel presente elaborato peritale hanno dimostrato che l'unità strutturale in oggetto, costituita da entrambi gli immobili oggetto di causa [civico n.
29 di proprietà di e civico n. 31 di proprietà di ], Parte_1 Controparte_1
non risulta in grado di resistere ad un evento sismico di entità stabilita dalle norme attuali. Ulteriori verifiche di calcolo hanno messo in evidenza come, anche in condizioni asismiche, entrambe le costruzioni non riescano a soddisfare i requisiti di stabilità prescritti dalla legge su gran parte delle pareti murarie. Nella presente relazione è stata accertata anche la non conformità dello stato dei luoghi ai progetti depositati presso l'ufficio tecnico del Comune di Cortale (CZ). Su entrambe le costruzioni grava infatti un'ordinanza di demolizione risalente all'anno 2004” (cfr., allegati alla CTU del 29 dicembre 2018). La circostanza, peraltro, è confortata anche da quanto osservato nell'elaborato peritale depositato nella causa vertente tra le medesime parti dinanzi all'intestato Tribunale, RG n. 633/2005, in sede di accertamento tecnico preventivo. In verità, come osservato dalla giurisprudenza, se è pur vero che l'accertamento tecnico preventivo non è un mezzo di prova, essendo finalizzato principalmente a far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose, che suscettibili di mutamenti o alterazioni nel tempo, vanno accertati e documentati per essere portati poi alla cognizione del giudice prima che ciò possa accadere, è altrettanto vero che dagli accertamenti e rilievi compiuti in fase preventiva il giudice può trarre utili elementi che, apprezzati e valutati unitamente e nel contesto delle altre risultanze processuali, possono concorrere a fondare il suo convincimento in ordine alla fondatezza dell'uno o dell'altro assunto (Cassazione civile sez. II, 06/02/2008, n. 2800). Ebbene, il consulente tecnico d'ufficio già in quella circostanza aveva ricondotto la presenza delle lesioni lamentate da parte attrice nell'immobile sito al civico n. 29 di via Filata “ai lavori di demolizione e ricostruzione da parte della resistente ( ), dei solai di cui al n. civico 31, sia dalla Controparte_1
tipologia di intervento realizzato per i lavori di ristrutturazione da parte del ricorrente
( ) del n. civico 29 che, per la qualità e l'entità di quest'ultimo Parte_1
ha incrementato il carico sul tetto con la realizzazione dei quattro abbaini e con la ricostruzione del solaio dell'ultimo piano mediante abbassamento di circa 85 cm rispetto alla quota originaria” e che, pertanto, i danni presenti sugli immobili “siano da imputare alla non conforme realizzazione delle opere previste nei progetti depositati
e provvisti di concessione edilizia, relativamente ai n. civici 29 e 31” (cfr. CTU arch.
). Come rilevato, infine, dalla prima CTU depositata in data 10 dicembre Persona_2
2012, la realizzazione della copertura “spingente” da parte della convenuta si pone in contrasto con la disciplina speciale, di cui al punto C.
5.1. lett. b), D.M. 16 gennaio
1996, che prescrive che le coperture “di ogni tipo” degli edifici in muratura non debbano essere spingenti e che “eventuali spinte orizzontali, comprese quelle esercitate ad esempio da archi e volte, e valutate tenendo conto dell'azione sismica, devono essere eliminate con tiranti o cerchiature oppure riportate alle fondazioni mediante idonee disposizioni strutturali”. Ne consegue, per l'effetto, che
[...]
deve essere condannata a ripristinare, a proprie cure e spese, lo stato dei CP_1
luoghi (segnatamente, il tetto dell'immobile di cui al civico n. 31 di via Filata in
Cortale), in modo che sia conforme alle leggi e ai regolamenti in materia. Per continuità logica, deve quindi essere trattata la domanda riconvenzionale spiegata da
[...]
in ordine all'accertamento e alla riduzione in pristino delle opere realizzate CP_1
da in violazione della normativa antisismica. Parte_1
Sull'ammissibilità dell'azione di riduzione in pristino si rinvia alle conclusioni svolte per la domanda attorea. Ante omnia è bene rammentare che gli immobili di parte attrice e parte convenuta oggetto di giudizio, rispettivamente civico n. 29 e civico n. 31, sono strutturalmente collegati (cfr., punto 5.3. elaborato peritale ing. ). Venendo al Per_1
merito della domanda riconvenzionale, deve essere anzitutto premesso quanto emerso dalla CTU di cui all'elaborato peritale del 29 dicembre 2018, in riferimento all'illegittimità dell'immobile di (civico n. 29) giacché lo Parte_1
stesso “presenta uno stato di fatto totalmente difforme rispetto agli elaborati progettuali depositati presso l'ufficio tecnico del . L'irregolarità edilizia di CP_3
tali opere emerge per tabulas dalla documentazione in atti, dalla quale si apprende che in relazione al fabbricato di proprietà di parte attrice (quantomeno sino alla data di deposito dell'ultima CTU), questo è stato destinatario di ordinanze di sospensione dei lavori nonché di ordinanze di demolizione nel corso degli anni 2003, 2004 e 2015, adottate dal Comune di Cortale in seguito alla realizzazione da parte dell'attore di manufatti difformi o in assenza dei prescritti titoli abilitativi. Sulla scorta di tale irregolarità edilizia, il consulente incaricato ha asserito che “in sede di sopralluogo è emerso che in luogo della originaria copertura in laterocemento prevista dal progetto,
è stata realizzata una pesantissima e pericolosissima copertura in cemento armato”.
Detta circostanza, oltre che rilevata già in sede di accertamento tecnico preventivo (si rinvia, sul punto, alla trattazione affrontata sulla domanda attorea), ha condotto il consulente incaricato a concludere per l'instabilità dell'immobile sia nelle normali condizioni asismiche che nell'evenienza di evento sismico, giacché la struttura e la stabilità del fabbricato è stata compromessa dagli interventi edilizi realizzati sine titulo dall'attore, segnatamente dalla realizzazione della copertura dell'immobile oggetto di giudizio. Peraltro, l'irregolarità del tetto dell'immobile di parte attrice era già emersa dalla citata ordinanza comunale di demolizione, n. 3/2004, adottata ai sensi dell'art. 33, comma primo, d.lgs. n. 380/2001 (ipotesi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità) la quale aveva ad oggetto proprio la demolizione di n. 4 abbaini abusivi in quanto difformi rispetto agli elaborati progettuali, realizzati in violazione della normativa edilizia-urbanistica di riferimento.
La circostanza, inoltre, non viene smentita da parte attrice, la quale nelle proprie memorie conclusionali asserisce che, benché esistenti sull'immobile delle “spinte” causate dalla copertura realizzata dallo stesso attore, tuttavia le stesse “appaiono contenute”. Infine, per mera completezza motivazionale, occorre rammentare che nell'azione di riduzione in pristino, secondo l'insegnamento della Suprema Corte
(sentenza n. 7396 del 98), il giudice deve accertare se il pericolo derivante dalla edificazione di un fabbricato realizzato senza il rispetto della disciplina antisismica possa essere eliminato con l'uso di particolari accorgimenti tecnici e solo in caso negativo deve ordinare la riduzione in pristino. Ebbene, tale principio va coordinato con il disposto dell'art. 2697 c.c., alla cui stregua l'onere di provare un fatto (nella specie, l'esistenza di accorgimenti tecnici che consentissero di mettere in sicurezza l'immobile, evitando in tal modo la relativa demolizione) grava su chi ha interesse alla relativa dimostrazione in giudizio. Nel caso de quo, né l'attore né la convenuta hanno addotto l'esistenza di soluzioni tecniche alternative in luogo della demolizione per mettere in sicurezza gli immobili. Al contrario, parte convenuta non ha contestato le gravi difformità strutturali del proprio immobile, deducendo, sul punto, che non potesse essere eliminata “la situazione di eventuale pericolo operando solo sul suo fabbricato, ma che sia necessario agire su tutti e tre i civici 29, 31 e 33 stante le gravi carenze strutturali che presentano”, auspicando di addivenire ad un componimento bonario della lite per tutto l'iter processuale. Ne consegue, per l'effetto, che Parte_1
deve essere condannato a ripristinare, a proprie cure e spese, lo stato dei luoghi
[...]
(segnatamente, il tetto dell'immobile di cui al civico n. 29 di via Filata in Cortale), di modo che sia conforme alle leggi e ai regolamenti in materia. Alla luce di quanto sinora esposto, deve concludersi che i lavori di ristrutturazione degli immobili oggetto di causa svolti dalla convenuta e da parte attrice hanno aumentato il carico di peso del tetto dell'immobile in comune, con contestuale lesione all'integrità materiale del bene oggetto di proprietà, compromettendo di conseguenza la stabilità dei fabbricati sia in condizioni asismiche che in presenza di un evento sismico. Deve essere accolta, pertanto, la domanda di riduzione in pristino avanzata da parte attrice e la domanda riconvenzionale della convenuta per violazione della l. n. 64/1974 e della l. n.
1684/1962, in riferimento al ripristino del tetto comune di cui agli edifici siti ai civici n. 29 e 31 di via Filata in Cortale. Infine, quanto all'azione di risarcimento del danno avanzata da in ordine agli atti illeciti ed ingiusti operati dalla Parte_1
convenuta, deve osservarsi quanto segue. In tema di risarcimento del danno da violazione nella disciplina edilizia, la giurisprudenza ha individuato la configurabilità di due differenti fattispecie: la prima, che ricorre in caso di violazione delle norme di edilizia da parte del vicino integrative del codice civile (ad esempio, la violazione delle distanze tra edifici); la seconda, nelle ipotesi di violazioni di norme speciali di edilizia non integrative della disciplina codicistica. Ebbene, per il primo caso la giurisprudenza ha specificato che il danno subito dal privato si identifica nella violazione stessa della disciplina codicistica, determinando un asservimento di fatto del fondo del vicino, al quale compete il risarcimento senza la necessità di una specifica attività probatoria
(Cass. II, n. 10600 del 1999). Ne consegue che in detta ipotesi la violazione delle norme edilizie integra un fatto potenzialmente dannoso ai fini della condanna generica al risarcimento, salvo l'accertamento in sede di giudizio di liquidazione della concreta esistenza del danno e dell'entità dello stesso (Cass. II, n. 2162/1987) poiché il danno che il vicino subisce (qualificato come danno conseguenza e non danno evento) deve ritenersi in re ipsa, senza necessità di una specifica attività probatoria. Tale danno rappresenta l'effetto, certo e indiscutibile, dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà (Cass. II, n. 21501/2018; v., da ultimo, Cass. II, n. 25082/2021). Tuttavia, nel caso oggetto del presente giudizio ciò che viene in rilievo è la seconda ipotesi, ovvero la realizzazione di opere in violazione di norme recepite dagli strumenti urbanistici locali e da leggi speciali diverse da quelle in materia di distanze, che non comportano immediato e contestuale danno per i vicini.
In detta fattispecie, pertanto, il diritto al risarcimento presuppone l'accertamento di un nesso tra la violazione contestata e l'effettivo pregiudizio subito, e la prova di tale pregiudizio deve essere fornita dagli interessati in modo preciso, con riferimento alla sussistenza del danno ed all'entità dello stesso (Cass. II, n. 10362/2018). Ciò posto, la domanda risarcitoria di parte attrice deve essere rigettata alla luce della carenza di specifiche deduzioni assertive e probatorie sul punto. Quanto, infine, alla condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla convenuta, questa non merita di essere accolta. Difatti, presupposto necessario della condanna per responsabilità aggravata è la soccombenza totale del responsabile. Tale condanna non può quindi essere pronunziata a carico del litigante che, agendo o resistendo in giudizio, risulti parzialmente vittorioso in base all'esito finale della lite (Cass. n. 9897/2000; Cass. n.
12177/2000; Cass. n. 3035/2001), né in ipotesi di soccombenza reciproca (Cass. n.
7409/2016; Cass. n. 21590/2009). Ne consegue che la compensazione di spese esclude, di regola, la responsabilità aggravata (Cass. n. 24/1978; Cass. n. 1531/1982; Cass. n. 480471993). In virtù delle considerazioni sinora svolte, avuto riguardo alle domande spiegate dalle parti e al loro parziale accoglimento, assimilabile all'ipotesi di soccombenza reciproca, le spese di lite del presente giudizio, nonché del procedimento per ATP, recante n. 633/2005 RG, vanno integralmente compensate tra le parti. Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno invece poste definitivamente a carico di parte attrice, per il principio di causalità.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando cinque motivi di Parte_1
gravame di seguito illustrati. Rassegnava le seguenti conclusioni:<< Voglia la Corte di
Appello di Catanzaro, respinta ogni contraria difesa, eccezione e domanda, accogliere questo appello e, in riforma parziale della gravata sentenza n. 235 pronunciata dal
Tribunale Ordinario sezione unica civile di Lamezia Terme, pubblicata in data
06.04.2023, mai notificata, così provvedere: 1) innanzitutto, per quanto sopra esposto ed eccepito, rigettare in toto la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
con la comparsa costituiva e di risposta del 28.03.2011, perché infondata, sia in fatto che in diritto, dichiarando ed accertando che il tetto, con relativi abbaini, per come realizzato dall'appellante, a copertura del civico 29 di Via Fragale in Cortale, non pregiudica, in alcun modo, la sicurezza sismica ed asismica né del medesimo civico 29 né del confinante civico 31, di proprietà dell'appellata; 2) accertare e dichiarare che i suddetti due immobili non costituiscono un unico corpo edilizio o di fabbrica e che abusivamente sono stati collegati strutturalmente da , allorquando, ha Controparte_1
innestato le putrelle dei solai del suo immobile nel muro comune con il civico 29 e, pertanto, condannare la stessa a rimuovere tale innesto ed a ricostruire detti solai per come previsti nel progetto e nella licenza edilizia n. 45/1976, di cui è in possesso;
3) accertare e dichiarare che le due lesioni presenti sulla facciata anteriore del civico 29, prospettante su Via Fragale, sono state causate esclusivamente dai lavori irregolari eseguiti dalla appellata sul civico 31; 4) in via del tutto subordinata, riformare la sentenza appellata e dichiarare che le lievi difformità che interessano manufatto di
[...]
, in particolare quelle relative alla copertura ed ai relativi abbaini, Parte_1
pur non avendo rilevanza alcuna ai fini statici ed asismici, possono essere rimosse rendendo conformi le stesse opere alle previsioni del progetto originario, corredante la concessione edilizia n. 21/2002, allorquando l'appellante riprenderà l'esecuzione dei lavori ovvero nei tempi e con le modalità che l'adita Corte riterrà di giustizia. 5)
Comunque, ed in ogni caso, dichiarare integralmente compensate tra le parti anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio. Con la condanna di al pagamento Controparte_1
delle spese e competenze del giudizio.>>
§ 4.2 – Si costituiva . Chiedeva il rigetto dell'impugnazione e Controparte_1
rassegnava le seguenti conclusioni: < contrariis reiectis, per le motivazioni e causali di cui sopra, così provvedere: - accertata l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'impugnazione proposta, rigettare tutti i motivi di appello in quanto totalmente infondati in fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte, con conferma della sentenza impugnata e con refusione di spese e compensi del giudizio.>>
§ 4.3 – Il consigliere istruttore all'udienza di prima comparizione provvedendo ai sensi dell'art. 352 c.p.c. rinviava la causa all'udienza del 14 ottobre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: 1) termine di 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) termine di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica.
§ 4.4 – Solo parte appellante nei termini perentori assegnati ha depositato le note autorizzate come da fascicolo telematico.
§ 4.5 – Con decreto presidenziale del 6 ottobre 2025 veniva disposta la riassegnazione della causa, il differimento della stessa all'udienza del 27 ottobre 2025 e la sostituzione dell'udienza predetta ex art. 127 ter c.p.c.
Hanno depositato note scritte i difensori di entrambe le parti che hanno concluso riportandosi. L'avv.to GO ha chiesto il rinvio per la precisazione delle conclusioni. § 4.6 – La causa veniva trattenuta in decisione.
§ 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato < ed omesso esame delle prove offerte da , con conseguente Parte_1
violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. - mancanza ed illogicità della motivazione.
-> l'appellante lamenta che il Tribunale, richiamando la consulenza d'ufficio del
28.12.2018 a firma dell'ing. , ha ritenuto che gli immobili di cui ai civici nn. Per_1
29 e 31 di via Fragale in Cortale debbano qualificarsi: << parte di un unico corpo di fabbricato edificato agli inizi del 1900 (…) più nel dettaglio l'immobile di
[...]
, civico 31 è strutturalmente legato all'immobile oggetto di causa di proprietà CP_1
di (civico 29) mentre è strutturalmente indipendente rispetto Parte_1
all'immobile di ( civico 33), l'immobile di Parte_1 Parte_1
civico 29 costituisce un unico aggregato edilizio con l'altro immobile oggetto
[...]
di causa di proprietà di civico 31>>. Segnalava che il passo Controparte_1
motivazionale con cui gli immobili posti ai civici 29 e 31 venivano considerati un unico corpo di fabbrica derivava dall'adesione alle risultanze della CTU dell'ing. Per_1
senza che il Tribunale si fosse avveduto che la stessa altro non era che la replica dello sbaglio in cui era incorso, su detta questione, il consulente precedente arch. , Per_3
Per_ il quale a sua volta si era limitato a copiare quanto scritto dall'arch. consulente nel procedimento per ATP. Lamentava che nessuno dei consulenti era stato in grado di chiarire da quali atti o documenti avesse attinto tale circostanza, che era stata sempre contestata da esso Evidenziava di aver sempre sostenuto che non corrispondesse Pt_1
al vero sia che i due fabbricati fossero coevi, sia che costituissero un unico corpo edilizio in quanto il manufatto di esso era stato realizzato diversi anni prima Pt_1
rispetto a quello di . Deduceva, in particolare, di aver depositato con la Controparte_1
memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. secondo termine i due rogiti del 6 febbraio 1900 e 21 maggio 1901 con cui e , nonni di esse parti in causa, Parte_1 Persona_4 avevano acquistato due distinti appezzamenti di terreno, tra loro confinanti e su cui successivamente, in tempi diversi, avevano edificato i due fabbricati. In particolare, avevano immediatamente edificato il fabbricato sul suolo acquistato il 6 febbraio 1900, ora civico 29 e solo successivamente avevano realizzato, sul suolo acquistato il 21 maggio 1901, il fabbricato di cui al civico ora 31. Tanto si poteva evincere dalla lettura del rogito 21 maggio 1901 in cui così si descrivono i confini dell'acquistando fondo:
<< da una parte dalla casa di proprietà dell'acquirente e dal marito Persona_4
-> confine che corrisponde con il manufatto già realizzato al civico (ora) Parte_1
29. Evidenziava di aver prodotto in giudizio la denuncia di successione di Per_4
datata 14.07.1907 in cui figurava l'indicazione della casa di abitazione in
[...]
Cortale alla Strada Donnafiore con l'adiacente suolo che doveva intendersi, quindi, all'epoca, libero da costruzioni. Significava che tanto stava a dimostrare che sino al
1907 l'immobile di cui ora al civico 31 non era stato edificato e che quando fu realizzato, dopo il terremoto del 1908, esso era stato “aggiunto” al civico 29 << poggiandolo sul muro longitudinale >> di detto civico 29 che da tale momento era divenuto “comune” tra i due manufatti. Segnalava che la decisione era errata in quanto basata sull'omesso esame della documentazione prodotta da esso attore nei termini ex art. 13 co. 6 c.p.c. dovendosi riconoscere che i due manufatti erano stati realizzati in tempi diversi ed erano autonomi l'uno dall'altro.
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato: < istruttorie-violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p. c.-violazione ed errata applicazione della legge urbanistica (art. 31, 33 e 34 DPR n. 380) -violazione ed errata applicazione della normativa antisismica (N.T.C. 2018- L. n. 64/1975 e L. n. 1684/1962) -erronea valutazione delle risultanze istruttorie-mancanza ed illogicità della motivazione. >>
l'appellante lamenta che il tribunale, con motivazione apparente, muovendo dall'erroneo presupposto che i due fabbricati in causa costituiscono un'unica “unità strutturale” abbia statuito che il civico 29 non rispetta la normativa sismica ed asismica attualmente vigente e che era stato ristrutturato in totale difformità della concessione edilizia n. 21 del 31.10.2002. Segnalava che la consulenza del 28.12. 2018 era errata in quanto il CTU non aveva tenuto conto del fatto che l'attività costruttiva era stata autorizzata dal Comune nell'anno 2002, nel rispetto della normativa sismica all'epoca vigente e che l'attività edilizia era stata intrapresa nell'anno 2003 in forza del predetto titolo autorizzativo. Sosteneva che il consulente avrebbe dovuto esprimere il giudizio di conformità sul civico 29 rapportandosi alle norme tecniche vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori e non, come è avvenuto, sulla scorta del DM 17.01.2018 intervenuto ben quindici anni dopo. Evidenziava che la sentenza, nella parte in cui il primo giudice aveva recepito le conclusioni del CTU, si fondava su presupposti errati;
inoltre risultava omessa qualsivoglia argomentazione atta a contrastare i rilievi del consulente di parte attrice. Procedeva a richiamare detta attività difensiva in cui aveva sottolineato: che l'attività costruttiva del civico n. 29 non era conclusa perché sospesa a seguito dell'ordinanza comunale n. 28 del 12.11.2003; che l'attività costruttiva effettuata non poteva aver dato luogo a “ difformità totale” perché tale non poteva considerarsi: 1) il diverso sviluppo planimetrico dato alle scale interne, 2) la realizzazione, al piano terra, di una trave in cemento armato collegata a due pilastri in luogo del muro di spina che era stato previsto in progetto, 3) la mancata edificazione del pilastro, sostituito con la costruzione di una trave cementizia, appoggiata a due pilastri di mattoni pieni, 4) la realizzazione di una trave in cemento armato. Significava che tali manufatti non stravolgevano l'originario progetto e non avevano alcuna conseguenza negativa sulla staticità dell'immobile. In particolare, quanto alla trave in cemento armato, evidenziava che la stessa era prevista in progetto e tutte le altre irregolarità ben potevano essere rimosse non appena fosse ripresa l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, sospesi da oltre un decennio. Ribadiva che la ristrutturazione, come eseguita, non determinava alcuna situazione di pericolo per la staticità dei fabbricati sicché la sentenza era errata.
§ 5.3 – Con il terzo motivo titolato: <
115 e 116 c.p.c. -violazione ed erronea applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. attuaz. c.p. c.-omessa ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie-mancanza di motivazione- motivazione apparente- illogicità >> censurava la statuizione di prime cure nella parte in cui il Tribunale aveva analizzato le cause che avevano condotto al formarsi di lesioni sulla facciata anteriore del civico n. 29 prospettante su via Filata.
Lamentava la mancata motivazione e/o la motivazione apparente nella parte in cui il
Tribunale aveva ritenuto che dette lesioni fossero state determinare dalla realizzazione degli abbaini e per effetto dell'abbassamento del solaio per 85 cm. Evidenziava di aver promosso il giudizio a causa della presenza di tre lesioni sui muri della sua abitazione
[due sulla facciata anteriore ed un'altra sulla parete posteriore che dà su via Filata] deducendo che fossero sorte in dipendenza dei lavori di ristrutturazione posti in essere Per_ da . Sosteneva che nella relazione di CTU redatta dall'arch. nel Controparte_1
giudizio per ATP nel rispondere al quesito n. 4 ( alle pagine 11 e 12) era emerso che le lesioni su via Fragale potevano ricondursi o ai lavori di realizzazione degli edifici oppure ai lavori di ristrutturazione e quindi a tre diverse epoche dal 1908 a 2002; che Per_ l'arch. pur dando atto della << difficoltà di poter accertare la data della comparsa delle lesioni riscontrate>> aveva indicato quali cause verosimili l'assestamento delle aree di sedime per il peso dei due fabbricati, i lavori eseguiti sul civico 31 e da ultimo e sempre verosimilmente i lavori di ristrutturazione effettuati al civico 29, ma prima Per_ dell'esecuzione del tetto di copertura. Sosteneva che l'accertamento dell'arch. si poneva in contrasto con quanto statuito dal tribunale in sentenza poiché il primo consulente aveva affermato che le lesioni si erano manifestate prima dell'esecuzione del tetto e, quindi, doveva ritenersi irrilevante la realizzazione dei quattro abbaini;
Per_ sottolineava che sempre l'arch. aveva evidenziato che la terza lesione era ascrivibile alla realizzazione degli abbaini ed all'abbassamento del solaio dell'ultimo piano accertamento che aveva indotto esso appellante, nel corso del giudizio di primo grado, ad insistere solo per l'accertamento delle cause che avevano condotto al formarsi delle lesioni su via Fragale. Richiamava la produzione fotografica dell'ATP e del proprio consulente di parte arch. nel giudizio di primo grado dal cui Per_5
esame emergeva che le lesioni suddette si erano formate a seguito dei lavori di ristrutturazione da parte di al civico 31 negli anni 1976/1977; Controparte_1
sottolineava, inoltre, che comparando le foto dell'epoca con quelle successive ai lavori di copertura del civico 29 si poteva notare che non vi erano peggioramenti di sorta.
Indicava i lavori compiuti e non compiuti da controparte che avevano compromesso la stabilità dell'immobile: mancata realizzazione, all'interno del civico 31, al pian terra ed al primo piano, i due muri trasversali, come progettati, necessari per ridurre l'interasse tra i muri frontali;
realizzazione del tetto spingente, vietato dalla normativa sismica del tempo ed aveva realizzato, abusivamente, nella parte posteriore un abbaino in cemento armato. Significava che aveva realizzato i solai non in Controparte_1
cemento armato, ma con mattoni forati e travi in legno sorrette da putrelle in ferro, dando ad essi direzione opposta a quella prevista in progetti e quindi – come denunciato
– innestandoli arbitrariamente nel muro comune del civico 29 di esso attore che da allora ne doveva reggere il peso maggiore non essendo stati realizzati i muri trasversali previsti in progetto. Con ulteriore profilo lamentava il mancato esame delle restanti circostanze denunciate ovvero che controparte non aveva nemmeno provveduto a rinforzare le fondazioni del suo immobile per distribuire uniformemente i pesi sull'area di sedime con la conseguenza che, nel tempo, il civico 31< centimetri, sul più volte citato muro comune, provocando così le lesioni che affliggono la facciata anteriore del civico 29 prospettante via Fragale>> Sosteneva che il mancato esame delle difese di esso attore e, comunque, l'erronea valutazione delle stesse aveva condotto il giudicante ad emettere una sentenza sbagliata perché atta ad escludere che i lavori di ristrutturazione del civico 31 avessero comportato l'insorgere delle dette lesioni che venivano, invece, ricondotte esclusivamente alla realizzazione dei quattro abbaini da parte di esso ed all'abbassamento del solaio dell'ultimo piano. Pt_1
§ 5.4 – Con il quarto motivo titolato:< Violazione ed errata applicazione degli artt.
112, 115 e 116 c.p.c. - violazione ed errata applicazione della legge urbanistica (art. 31,
33 e 34 DPR n. 380/2001) - violazione ed errata applicazione della normativa antisismica (NTC 2018- L. n. 64/1975 e L. n. 1684/1962) - erronea valutazione delle risultanze istruttorie-mancanza ed illogicità della motivazione.>> contestava l'accoglimento della domanda riconvenzionale come motivato alle pagine 10 e 11 della sentenza in quanto errato alla luce dei rilievi già mossi con il primo ed il terzo motivo di appello non essendo i due fabbricati “ collegati strutturalmente” e costituenti “ un unico corpo di fabbrica”, trattandosi di fabbricati non coevi, con una propria distinta autonoma e solo arbitrariamente collegati da allorquando, nell'eseguire Controparte_1
i lavori di ristrutturazione in netta difformità al progetto e quindi abusivamente, aveva innestato nel muro comune le putrelle di ferro che reggono i solai del suo immobile, innesto che esso aveva prontamente denunciato, domandandone l'eliminazione. Pt_1
Ribadiva l'erroneità dell'accoglimento della domanda riconvenzionale sotto l'ulteriore profilo che non andava addebitato ad esso il pericolo di instabilità dell'immobile, Pt_1
ma alla controparte che aveva ristrutturato la propria abitazione senza l'edificazione dei muri maestri, con il tetto spingente e con i solai costruiti con mattoni forati e con putrelle in ferro, inseriti nello stesso muro che determinava pericolo per il civico 29.
Contestava la CTU del 29 dicembre 2018 recepita dal Tribunale che errando ne aveva condiviso le conclusioni laddove risultavano accertate gravi irregolarità quando, invece, esse erano lievi e non erano capaci di determinare situazioni di pericolo per la staticità degli immobili. Ribadiva che le difformità riscontrate ben potevano essere sanate al momento della ripresa dei lavori, attualmente sospesi per provvedimento amministrativo. Contestava la sentenza nella parte in cui aveva dato peso ai provvedimenti amministrativi di sospensione dei lavori emessi per problematiche di scarso rilievo e, comunque, estranee alle questioni di stabilità oggetto del presente giudizio. Contestava la qualificazione della copertura realizzata da esso in termini Pt_1
di “pesantissima e pericolosissima” attribuita dal CTU - e recepita dal giudicante – e richiamava, all'uopo, per contrastare detto addebito le descrizioni ed i calcoli effettuati Per_ dal proprio consulente di parte. Evidenziava che il CTU dell'ATP arch. non aveva espresso un giudizio così esagerato sul tetto per l'inserimento dei quattro abbaini avendo riscontrato, sulla base degli stessi elementi, che detta opera non era in grado di compromettere la stabilità dei due fabbricati in questione.
§ 5.5 – Con il quinto motivo titolato:< Violazione ed errata applicazione degli artt. 91
e 92 c.p.c.-mancanza ed illogicità della motivazione>> contestava che gli oneri di CTU fossero stati posti a definitivo carico di esso sulla base del mero immotivato Pt_1 richiamo al principio di causalità quando, invece le spese di lite erano state compensate.
Chiedeva che anche gli oneri di CTU venissero posti a carico di entrambe le parti in identica misura.
§ 6 – le questioni preliminari
Va disattesa l'istanza formulata dall'avv.to GO nelle note di trattazione scritta depositate il 25 ottobre 2025 che << la causa venga rinviata per la precisazione delle conclusioni.>>
Osserva la Corte che trattasi di giudizio regolato dalla novella denominata Cartabia, entrata in vigore il 28 febbraio 2023, rinviato dal consigliere istruttore ai sensi dell'art. 352 c.p.c. all'udienza del 14 ottobre 2025, ore 9:30. Le parti avevano l'onere di precisare le loro conclusioni nel termine perentorio assegnato con l'ordinanza suddetta del 19 febbraio 2024 – ritualmente comunicata ai difensori in data 20 febbraio 2024:
<<) termine di 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni>> a cui faceva seguito la concessione di ulteriori termini, sempre perentori, per il deposito – sempre in via anticipata rispetto all'udienza
– per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§ 7 – L'analisi dei motivi
§ 7.1 – il primo motivo non è fondato.
L'appellante denuncia l'omesso esame da parte del consulente dr. (consulente Per_1
nominato con ordinanza del 17 luglio 2018) della documentazione versata in atti da esso attore con la memoria depositata nel secondo termine ex art. 183 co. 6 c.p.c. dalla quale si evince che i due immobili – quello di cui al civico n. 29 di proprietà di esso attore e quello di cui al civico n. 31 di proprietà di – non sono coevi Controparte_1
essendo stati edificati in tempi diversi e precisamente il primo nell'anno 1900 (dopo l'acquisto del terreno avvenuto con rogito del 6 febbraio 1900) ed il 1901 (essendo la costruzione indicata quale confine con il limitrofo quoziente immobiliare acquistato con rogito del 21 maggio 1901) il secondo in epoca successiva e, comunque, successivamente alla data di decesso di essendo descritta nella Persona_4
denuncia di successione del 14 luglio 1907 la presenza del suolo libero da costruzioni.
Osserva la Corte che è tesi di parte appellante che la realizzazione non coeva dei due immobili comporti quale conseguenza che i due fabbricati non costituiscano “un unico corpo edilizio” con conseguente erroneità della decisione di prime cure che tanto aveva affermato recependo acriticamente le risultanze della CTU dell'ing. . Per_1
Il motivo va disatteso in quanto non si confronta con l'articolata ed approfondita motivazione di prime cure che l'appellante esamina solo parzialmente. Giova premettere cha la consulenza affidata all'ing. costituisce l'approfondimento Per_1
istruttorio disposto dal Tribunale in esito alla consulenza depositata in data 10 dicembre
2012 dall'arch. e dei chiarimenti da questi resi. Risulta acquisita altresì la Per_3
Per_ relazione depositata dall'arch. nel procedimento per accertamento tecnico preventivo effettuato nel 2005. A fronte dell'approfondita istruttoria il Tribunale, in esito alla studio delle comparse conclusionali depositate dalle parti (udienza di precisazione delle conclusioni del 19 settembre 2017), disponeva in data 21 marzo
2018 la rimessione della causa sul ruolo su tale specifico aspetto: < se le indicate violazioni di norme antisismiche delle costruzioni di entrambe le parti comportino un pericolo di pregiudizio non solo con riguardo ad una situazione statica asismica, ma in situazione di concreto evento sismico, nonché, in caso positivo, per l'indicazione dei lavori da effettuare per eliminare tale pericolo, se esistente.>>
Il consulente ha verificato quale dovesse essere << l'unità strutturale >> da sottoporre a verifica dopo aver chiarito (punto 5.2 della relazione) che per procedere in maniera corretta allo studio <> fosse << necessario approfondire oltre alla struttura delle unità da verificare, anche la collocazione delle stesse nell'aggregato strutturale in modo da esaminare anche le interazioni fra le unità oggetto di studio e quelle ad esse adiacenti. In particolare, è fondamentale capire se la struttura oggetto di causa posta ai civici nr. 29 e nr. 31 di Via
Fragale, sia semplicemente affiancata agli edifici confinanti (civici nr.27 e nr.33) oppure se ne condivida alcuni elementi strutturali. Qualora si appurasse che i fabbricati oggetto di causa condividano elementi strutturali con le due costruzioni adiacenti, il calcolo di verifica dovrebbe essere eseguito sull'intera unità strutturale. >> Nell'ambito di tale approfondimento il CTU ha accertato che i civici 27, 29, 31 e 33 posti in successione lungo via Fragale (il primo di proprietà di;
il secondo Controparte_2
ed il quarto di ed il n.33 non oggetto della presente causa ed il n. 31 di Parte_1
) presentano le seguenti caratteristiche: l'immobile posto al civico 27 Controparte_1
condivide con il civico 29 il muro portante di separazione delle due proprietà (cfr. paragrafo 5.3 pag. 22). Il consulente ha offerto dimostrazione di quanto verificato. [La
Foto16 sopra riportata mostra il tetto dell'abitazione oggetto di causa di proprietà di
(civ. Nr.29), scattata durante le fasi di ristrutturazione Parte_1
dell'immobile di (civ. Nr.27). Questa foto evidenzia la presenza dei Controparte_2
fori di alloggiamento delle travi portanti del tetto di casa del Sig. Controparte_2
(civ. Nr.27), posti all'interno della muratura dell'immobile di Parte_1
(civ. Nr.29), ed è prova del fatto che il muro portante in evidenza sia comune ad entrambi gli immobili che risultano quindi strutturalmente legati.]
Quanto all'immobile di (n. 31) evidenzia: < Controparte_1
progettuali di ristrutturazione dell'immobile di (civ. nr.31), dei quali si Controparte_1
allegano due estratti sotto riportati (Foto17 e 18), rivelano che esso è strutturalmente legato all'immobile oggetto di causa di proprietà di (civ. nr.29), mentre è Parte_2
strutturalmente indipendente rispetto all'immobile di proprietà di (civ. Parte_2
nr.33).>>
Osserva la Corte che il CTU ha ulteriormente chiarito nel medesimo paragrafo:
< di ristrutturazione del fabbricato posto in Via Fragale al Nr.29, presentati da Parte_2
all'ufficio Tecnico del Comune di Cortale. Nell'immagine successiva si vede come l'immobile oggetto di causa di proprietà di , situato in via Parte_1
Fragale Nr.29, costituisca un unico aggregato edilizio con l'altro immobile oggetto di causa di proprietà di (Nr.31) e con l'immobile di proprietà di Controparte_1 situato al civico Nr.27.>> Dunque, è' sulla scorta di tali specifici e Controparte_2
puntuali accertamenti che il consulente esprime il concetto che l'unità strutturale da sottoporre a verifica statica e sismica è composto dalle abitazioni poste ai civici nr.27, nr.29 e nr.31.
Si osserva che, per quel che qui rileva, il Tribunale ha correttamente riportato il concetto di unità strutturale (pag. 6) e, quando a pag. 10 ha analizzato la domanda riconvenzionale di - il cui accoglimento ha comportato la condanna di Controparte_1
al ripristino dello stato dei luoghi - ha sempre fatto riferimento Parte_1
al concetto di unità strutturale essendosi così espresso :<< rispettivamente al civico 29
e civico 31 sono strutturalmente collegati (cfr. punto 5.3 elaborato peritale ing.
-> intendendo con ciò che il muro portante divisorio tra i due immobili è Per_1
comune: tanto vale per il civico 27 e 29 che per i civici 29 e 31 mentre l'unità 31 non
è strutturalmente collegata con l'unità del civico 33 essendo l'edificazione avvenuta in aderenza. Rileva la Corte che, del resto, lo stesso attore nell'atto introduttivo del giudizio, dopo avere premesso di essere proprietario degli immobili di cui ai civici 29
e 33, riferisce: << tra essi è posto altro immobile appartenente a con Controparte_1
numero civico 31 che. edificato nell'anno 1915 è stato letteralmente aggiunto alla preesistente costruzione dell'attore al civico 29 poggiando i relativi solai sul muro longitudinale di essa, muro che, pertanto, da allora è comune ai due fabbricati>>
L'edificazione in momenti separati rimane perciò irrilevante ai fini degli accertamenti oggetto di causa (stabilità statica e sismica dell'unità strutturale ) essendo rilevante l'accertamento che nel momento in cui – secondo l'originaria prospettazione attorea nel 1915 – il fabbricato del civico 31 è stato edificato detta edificazione è avvenuta, così come accertato dal CTU, con i due edifici che hanno in comune il medesimo muro portante divisorio e, quindi, vanno valutati unitariamente dal punto di vista sismico e statico.
§ 7.2 – il secondo, il terzo ed il quarto motivo essendo strettamente connessi possono venir esaminati congiuntamente e sono infondati. Giova premettere che a seguito della costituzione di parte convenuta, che ha spiegato domanda riconvenzionale, l'attività istruttoria di prime cure ha avuto ad oggetto, come evidenziato nell'analisi del superiore motivo, entrambi i fabbricati e la decisione si è basata sulle medesime regole di giudizio. In sintesi, il Tribunale ha accertato, per entrambi gli immobili, che essi sono stati interessati, in tempi diversi, da attività di ristrutturazione edilizia e che in entrambi sono state realizzate opere in difformità rispetto agli elaborati progettuali depositati presso l'ufficio tecnico del Comune, a cui ha fatto seguito l'emissione di ordinanze di demolizione.
ha prestato acquiescenza alla sentenza. Controparte_1
Il gravame di concerne plurimi aspetti, illustrati nei tre motivi Parte_1
in esame con argomentazioni le cui premesse si incrociano e si sovrappongono rendendosi ripetitive. In sintesi, lamenta che: 1) non sia stata data risposta alla sua domanda di valutare la riferibilità delle due lesioni che si sono manifestate sul suo immobile sulla facciata anteriore lungo via Fragale (per la terza lungo via Filata vi è stata, nelle more del giudizio, rinuncia alla domanda) in quanto la motivazione del
Tribunale di Lamezia Terme sarebbe meramente apparente;
2) il Tribunale non abbia valutato che l'attività di ristrutturazione sul civico n. 29 non sia ancora conclusa, rimanendo così aperta la possibilità di adeguare l'immobile; 3) il Tribunale abbia errato nel recepire le conclusioni del CTU che qualificano l'attività costruttiva posta in essere da esso come realizzata [ il riferimento è al diverso sviluppo planimetrico delle Pt_1
scale interne, alla realizzazione al piano terra di una trave in cemento armato collegata a dei pilastri in luogo del muro di spina che era stato previsto, alla mancata edificazione del pilastro, anch'esso sostituito con la realizzazione di una trave cementizia e la realizzazione di una trave in cemento armato] in “ difformità totale“ rispetto agli elaborati progettuali, trattandosi, al contrario, di lavori che non hanno comportato l'aumento di volumetrie né la realizzazione di un manufatto diverso da quello in progetto, così come la copertura non era affatto pericolosissima e pesantissima;
4) il
Tribunale non aveva adeguatamente valutato che i provvedimenti di sospensione dei lavori e di demolizione avevano un contenuto minimale. Osserva la Corte che è opportuno precisare che il quesito affidato dal Tribunale demandava al CTU di verificare se la violazione della normativa antisismica avesse portato un pericolo per le unità abitative e la struttura unitaria da sottoporre ad indagine;
ne discende che l'indagine andava necessariamente eseguita alla stregua della situazione di fatto emersa che, come ampiamente descritta nella relazione di consulenza, aveva evidenziato che entrambe le parti avevano realizzato opere abusive.
Il realizzato era diverso dal progetto, perciò, le problematiche relative alla stabilità dell'edificio ed alla risposta sismica che l'unità strutturale sarebbe stata in grado di esprimere dovevano necessariamente indagarsi e spiegarsi sulla base dello stato di fatto e non già sulla base di previsioni progettuali, mai realizzate e/o difformemente realizzate.
Va quindi in primo luogo disatteso il motivo nella parte in cui l'appellante lamenta che il consulente avrebbe dovuto verificare la risposta sismica sulla base della normativa vigente al momento del deposito degli elaborati progettuali dal momento che la realizzazione dell'opera è avvenuta in difformità.
Ugualmente, va disatteso il motivo nella parte in cui asserisce che i lavori potrebbero essere ripresi risultando al momento sospesi e, con la ripresa la situazione di fatto potrebbe essere adeguata, con eliminazione e superamento delle difformità presenti.
La tematica ha costituito oggetto di contraddittorio nel giudizio di prime cure ed il tribunale non ha mancato di osservare, in sentenza, che: << nel caso de quo, né l'attore né la convenuta hanno addotto l'esistenza di soluzioni tecniche alternative in luogo della demolizione per mettere in sicurezza gli immobili.>> Osserva la Corte che a fronte di tale puntuale motivazione il motivo in esame non è specifico, rimandando all'affermazione - vaga nei tempi di attuazione e generica nei contenuti - che la ripresa dei lavori, non meglio indicati, avrebbe potuto eliminare le difformità riscontrate all'attualità dell'accertamento.
Con riguardo alle due lesioni sul muro anteriore lato di via Fragale si osserva che la tesi difensiva esposta nell'atto d'appello è contrastata dagli accertamenti compiuti dagli ausiliari nominati nel corso del giudizio che si sono limitati a rilevare che il periodo di riferimento da osservare è estremamente lungo potendosi le lesioni attribuirsi a molteplici cause, anche in concorso tra loro e non puntualmente identificabili. Va ricordato, quanto all'immobile di parte attrice, che trattasi di immobile realizzato nel
1900 – 1901 in muratura di pietrame disordinato, con solai di piano e di copertura realizzati in travi di legno sormontate da tavolato in legno con sovrastante greto di sottofondo e pavimento in cemento lisciato, così come rappresentato nello stato di fatto riportato nel progetto di “Ristrutturazione di un fabbricato esistente tra via Fragale e via Filatella” per l'ottenimento di “Miglioramento Statico” (All. n.4), presentato nell'anno 2003, e nelle planimetrie di accatastamento di primo impianto, già riportate nelle precedenti perizie e allegate ai fascicoli di causa. Esso risulta ristrutturato nel
2003.
Il fabbricato di risulta ristrutturato nel 1975 e risultano, in effetti, Controparte_1
previsti importanti lavori [da progetto: 1) ricostruzione del tetto, non spingente, mediante impiego di capriate di legno di castagno e tegole a canale su listelli di legno di castagno;
2) costruzione di cordoli in c.a. a tutto spessore in corrispondenza degli orizzontamenti della struttura muraria;
3) ricostruzione dei solai in c.a. in sostituzione di quelli in legno avvallati, efficacemente incassati ed ancorati alle estremità nei cordoli di perimetro;
4) costruzione, ex novo, del muro portante interno trasversale che risponde alle seguenti caratteristiche: muratura in fondazione in conglomerato cementizio con spessore di cm 65 e profondità di m.1,20; muratura in mattoni pieni in elevazione e malta cementizia con spessore cm.45 a piano terra e cm.30 a piano primo;
5) ad ogni orizzontamento della struttura prevista saranno costruite anche cordoli in c.a. di larghezza pari a quella del muro sottostante e di altezza non inferiore alla metà dello spessore del muro sottostante. Detti cordoli saranno efficacemente collegati anche ai cordoli previsti negli orizzontamenti della muratura esistente;
6) costruzione di pensilina in c.a. sul prospetto di Via Fragale con oggetto di cm.90 e la cui struttura sarà resa solidale con il cordolo di piano;
7) costruzione di architravi in c.a. sopra i vani di porte, finestre e balcone efficacemente ammorsati nella muratura;
8) costruzione di tramezzi in mattoni forati e malta cementizia, a coltello, ben ammorsati ai muri.]
Osserva la Corte che il consulente nominato nel corso dell'ATP nel 2005 - e quindi in epoca di gran lunga più prossima alla ristrutturazione operata da Parte_1
, avvenuta nel 2003 – ha evidenziato che le due lesioni su via Fragale potevano
[...]
essersi verificate in tutto l'arco temporale che va dalla realizzazione del manufatto all'attualità in quanto potevano essere l'effetto del normale assestamento del terreno per effetto della edificazione dell'immobile, così come per le ristrutturazioni nell'immobile di cui al civico 31 ma anche alle opere nel civico 29 tant'è che aveva ricondotto la lesione sul lato opposto (via Filata) alla realizzazione da parte dell'attore degli abbaini sul tetto, domanda che aveva poi abbandonato. Parte_1
Dagli accertamenti compiuti dai consulenti non è emersa la sicura riconducibilità delle due lesioni di via Fragale in maniera esclusiva all'attività edilizia operata nel 1975 da
. Tali conclusioni resistono alle obiezioni espressa dalla difesa Controparte_1
dell'appellante il motivo in esame nella parte in cui viene evidenziato che nella relazione del geom. del 04.07.1975 (che correda la domanda di Per_6 Controparte_1
per il rilascio della concessione edilizia), risultava scritto: << la struttura portante non presenta lesioni e tanto meno strapiombi;
pertanto, risulta in buono stato di stabilità>>.
Invero la descrizione dell'immobile per il quale il geom. attesta che alla data dal Per_6
4 luglio 1975 non vi sono lesioni si riferisce esclusivamente all'immobile oggetto della domanda ovvero quello di e non menziona affatto né descrive il Controparte_1
fabbricato di . Il Tribunale per escludere la riconducibilità delle Parte_1
lesioni a fatto esclusivo di oltre al richiamo che la terza lesione, quella Controparte_1
su via Filata era certamente riconducibile ai lavori effettuati da Parte_1
sul tetto, ha evidenziato che questi aveva incrementato il carico del tetto, con la realizzazione di quattro abbaini abusivi in quanto difformi da quelli in progetto ed aveva ricostruito il solaio dell'ultimo piano mediante l'abbassamento di circa cm. 85 rispetto alla quota originaria. Trattasi all'evidenza, come sottolineato ripetutamente dal primo giudice in vari passi della motivazione, di un'attività edilizia abusiva di assoluto rilievo, avendo interessato il tetto con l'aumento dei carichi che ha inciso sulla stabilità del fabbricato, tenuto conto della muratura dei primi del '900 con la quale era stato realizzato. Non va sottaciuto che il CTU ha riscontrato che: < cordoli di fondazione, le murature sembrano annegate nel terreno mantenendo lo stesso spessore fino al piano di posa. Nella fase di ristrutturazione, il fabbricato di proprietà di è stato oggetto di nuove opere fondali di tipo a piastra, ma Parte_1
non è evidente se la stessa piastra sia stata utilizzata come opera di sottofondazione. Si rileva comunque un approfondimento della stessa di circa 30 cm. cordoli di piano risultano annegati nei solai e collocati nella muratura perimetrale in breccia. Quindi risultano cordoli parzialmente poggianti nelle murature, ma non si è comunque potuto rilevare come gli stessi siano stati ammorsati nella muratura. I solai di piano in entrambi i fabbricati sono del tipo latero cementizio gettati in opera per l'abitazione di
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, e a travetti prefabbricati per l'abitazione di , mentre Parte_1 Controparte_1
quelli di copertura sono di tipo a piastra in c.a. per l'abitazione di e Persona_7
di tipo latero cementizio per quella di . In particolare, si nota la diversa Controparte_1
posizione altimetrica dei solai di piano, rispetto alla posizione originaria, per il fabbricato di di cm 40 al piano primo e di cm 85 al piano secondo.>> Parte_1
(cfr. punto 4.3 della relazione di CTU Cittadino)
Venendo, infine, alla disamina degli abusi edilizi si osserva che il giudicante ha condiviso la valutazione del CTU che ha illustrato (da pagina n. 26 della consulenza) gli abusi edilizi commessi da e che hanno fatto così concludere Parte_1
l'ausiliare: <
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, sito in Via Fragale, Nr.29 a Cortale(CZ), presenta uno stato di fatto Parte_1
totalmente difforme rispetto agli elaborati progettuali depositati presso l'ufficio tecnico del Comune.>> Non resta che osservare che il consulente ha effettuato una disamina analitica del progetto e degli atti allegati, ha effettuato il sopralluogo e visionato tutti gli ambienti, ha corredato la relazione con ampio report fotografico oltre che con la documentazione acquisita. Ha anche illustrato le ragioni per cui ha ritenuto superfluo procedere ad indagini invasive e costose. Le difformità tra quanto realizzato ed i lavori indicati in progetto è accertata e la discussione del consulente risponde ai criteri tecnico-scientifici dell'ingegneria. Risultano, infatti, allegati alla relazione i calcoli di resistenza della struttura a cui il consulente ha dedicato l'intero capitolo 7.
Va pertanto escluso che le problematiche di violazione delle norme sismiche sia stata posta in essere dalla sola dal momento che anche Controparte_1 Parte_1
ha realizzato opere abusive che hanno concorso a minare irreversibilmente la
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staticità della struttura da considerarsi unitariamente e la resistenza sismica della stessa.
Solo la condanna di riduzione in pristino emessa nei confronti di entrambe le parti potrà garantire che vengano superate le carenze strutturali di entrambi gli immobili e ristabilite le condizioni di stabilità statica e di resistenza all'evento tellurico.
I motivi in esame vanno quindi disattesi.
§ 7.3 – il quinto motivo è fondato
Il tribunale dopo aver interamente compensato le spese di lite e di ATP tra le parti avendo riconosciuto la soccombenza reciproca tra le stesse ha posto gli oneri di CTU
a definitivo carico di parte attrice << per il principio di causalità>>, statuizione che parte appellante ha avversato con il motivo in esame.
Giova premettere che consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le relative spese rientrano, pertanto, tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 cod. proc. civ., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso (Cass. 11068/2020, Cass. 17739/2016;
16074/2023).
Orbene, nel caso in esame, risultano accolte sia la domanda principale che quella riconvenzionale ed è indubbio che trattandosi di questioni tecniche il ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio era necessario per la decisione della causa in relazione ad entrambe le domande, di contenuto identico, a parti contrapposte. Anche la rinnovazione della CTU disposta su impulso della difesa attorea - che si è diffusa ad illustrare l'insufficienza della discussione tecnico scientifica operata nella relazione di consulenze dell'arch. – è servita al tribunale per dirimere le questioni sino a Per_3
quel momento non approfondite e pervenire alla decisione finale.
Ne consegue che il principio di causalità – che sanziona il comportamento della parte che, ove antigiuridico o pretestuoso, comporti un inutile dilungamento dei tempi di definizione della causa - risulta erroneamente applicato al caso di specie.
In accoglimento del quinto motivo di gravame ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza gli oneri di CTU come liquidati nel corso del giudizio di prime cure vanno posti a definitivo carico di entrambe le parti nella misura della metà ciascuna.
§ 7. – La regolamentazione delle spese di lite del primo grado va confermata non risultando attinto il merito della decisione;
fa eccezione il riparto degli oneri di CTU.
Le spese presente grado di giudizio vanno compensate nella misura di ¼ e per i restanti
¾ vanno poste a carico di parte appellante in ragione del criterio della soccombenza prevalente. Esse vengono liquidate in dispositivo, sulla base dello scaglione di valore della causa (valore indeterminabile complessità bassa) nei valori medi fatta eccezione per la fase di trattazione- istruttoria che ha avuto minimo svolgimento e per la quale si liquidano i compensi medi dimidiati.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di contro la sentenza resa tra le parti dal
[...] Controparte_1
Tribunale di Lamezia Terme n. 235/2023 pubblicata in data 06/04/2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma anche per le spese di lite, pone gli oneri di CTU, come già liquidati nel corso dell'istruttoria di primo grado, a definitivo carico di entrambe le parti nella misura della metà ciascuno;
2. compensa nella misura di ¼ le spese del presente grado di giudizio e condanna parte appellante alla rifusione dei restanti ¾ di dette spese in favore di parte appellata che liquida, per l'intero in € 8.469,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Catanzaro sezione Prima civile in data 29 ottobre 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Claudia De Martin