Articolo 7 della Legge 28 marzo 1968, n. 422
Articolo 6Articolo 8
Versione
4 maggio 1968
Art. 7. (Enti mutuanti)

Per la realizzazione del programma costruttivo di alloggi fruenti del contributo di cui ai precedenti articoli 1 e 2 ed al successivo articolo 4 il Ministro per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici, designa gli istituti di credito e gli enti dai quali i beneficiari possono ottenere i mutui necessari per la realizzazione delle opere.
Entrata in vigore il 4 maggio 1968