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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/10/2025, n. 3150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3150 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario, dott. Silvio La
Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa segnata al n. 53 / 2021 di RG riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 24.04.2025,
TRA
- p.iva - in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata difesa e dom.to dall'avv.to
Angelo RE Benvenuto, elett.te dom.ti come in atti, OPPONENTE
CONTRO
- p.iva - in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Mauro Iervolino, elett.te dom.ti come in atti, OPPOSTO
NONCHÉ
p.iva - in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresenta e difesa dall'avv.to Rita De Vivo, elett.te dom.ti come in atti, CHIAMATA IN CAUSA
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cpc, come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009 n° 69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa
Pagina 1 esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cpc, la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies cpc,
Cass. N° 22409/06).
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio, dovendo il giudice, giudicare secundum alligata et probata.
Con atto di citazione, notificato a mezzo posta in data 30.12.2020, la
[...]
a mezzo del suo costituito procuratore proponeva opposizione avverso il CP_2 decreto ingiuntivo n. 803 / 2019 (r.g. 2201/2019), chiedendo la revoca del decreto e la dichiarazione di inesistenza del credito vantato dalla Controparte_1
nei suoi confronti.
[...]
Si costituiva in giudizio la società , e Controparte_3 chiedeva, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa la in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Controparte_4
Scafati alla Via Fosso dei Bagni n. 25, partita iva e concedersi la P.IVA_3 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Il Giudice autorizzava la chiamata in causa e differiva la data di prima udienza, per consentire tale adempimento.
Si costituiva in giudizio la , a seguito della chiamata Controparte_4 in causa, e chiedeva dichiararsi la nullità della comparsa di costituzione con richiesta di chiamata in causa del terzo e domanda riconvenzionale ex art. 164 cpc. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda riconvenzionale di parte opposta e per l'effetto dichiarare che nessuna somma era dovuta dalla società Cooperativa
Agricola Suprema s.c.r.l. alla , in Parte_2 quanto per le forniture oggetto del giudizio “de quo” non era intercorso alcun rapporto contrattuale.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, su richiesta delle parti, il precedente Giudice assegnava i termini di cui all'art. 183 comma VI
c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie. Il Giudice, però, formulava una
Pagina 2 proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis cpc, al fine di definire bonariamente la vertenza “de quo”, e rinviava la causa all'udienza del 13.06.2024 per verificare l'adesione delle parti alla predetta proposta conciliativa.
In merito a tale proposta, deduceva esclusivamente la parte opponente, mentre nulla argomentava l'opposta.
Successivamente il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
09.12.2024, disponeva con ordinanza motivata che le parti procedessero alla mediazione demandata ai sensi dell'art. 5 comma II del d.lgs. 28/2010 e fissava il termine di giorni 15 decorrente dalla data di comunicazione dell'ordinanza per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta dalle parti congiuntamente, o di quella che per prima vi avesse proceduto, la domanda di cui alla norma citata, rinviando così la causa in prosieguo all'udienza del 24.04.2025.
Alla detta udienza, tenutasi in modalità cartolare ex art 127 ter cpc, sulle note depositate riservava la causa a sentenza con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Ciò premesso in punto di fatto, la proposta opposizione va, pertanto, accolta per quanto di ragione.
Il Giudicante ritiene che non possa dirsi realizzata la condizione di procedibilità prevista dal legislatore all'art. 5 el D.Lgs.28 del 2010.
Il procedimento di mediazione obbligatoria trova la sua ratio nello scopo deflattivo del contenzioso perseguito dal legislatore (in tal senso, Cass. Civ. sez. III,
27.03.2019 n. 8473: “ il legislatore ha imposto quindi alle parti (o meglio, alla parte che intende agire in giudizio) questo impegno preliminare mediante il quale fida di poter evitare (alle parti e allo stesso Stato più in generale) un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria”.
Se tale è lo scopo del legislatore, l'esperimento del tentativo di conciliazione non può che essere effettivo, in termini di risoluzione sostanziale della controversia che dà origine all'instaurato giudizio.
Nondimeno, la mediazione potrà registrare esito negativo ma non può ridursi a mero onere processuale che scandisce l'accesso alla tutela giurisdizionale. Tali considerazioni vanno estese anche all'ipotesi in cui sia stata prevista dal Giudice.
In tal senso, chi intende agire, cioè l'attore (nel nostro caso il ricorrente nel procedimento monitorio, attore in senso sostanziale) deve promuovere la procedura di mediazione, nei casi in cui essa sia obbligatoria oppure nelle ipotesi di mediazione delegata dal Giudice, a tal punto che, in caso di sua inattività la domanda promossa nel giudizio verrà dichiarata improcedibile. Affinchè la
Pagina 3 condizione di procedibilità sia soddisfatta però non è sufficiente depositare l'istanza di mediazione, bensì occorre che l'attore sia presente al primo incontro, dinanzi al mediatore, a prescindere dalla presenza del chiamato con ciò tutelando l'attore da atteggiamenti inerti di controparte (cfr. Trib. Forlì del 02.02.2021; Corte
Appello Firenze n. 65/2020 e Cass. Civ. 4300/2021).
Diversamente, a chi resiste nel giudizio (nel ns. caso convenuto in senso sostanziale) non è posto l'onere (ha solo la facoltà) di attivare la mediazione, nè deve presenziare fisicamente a meno che non abbia a sua volta formulato una domanda in riconvenzionale.
Ciò posto, nel caso di specie, seppur demandata dal Giudice, non vi è prova dell'attivazione della mediazione, da parte dell'opposto (attore in senso sostanziale) e pertanto la domanda (ovvero il decreto ingiuntivo opposto) va dichiarato improcedibile (cfr. Trib. Nocera Inferiore n. 2713/2024 del 25.11.2024).
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'art. 132 n.4 cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ritenendo sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo carettizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, possa mantenersi sui valori minimi di cui al D.M. 55/2014.
P. Q. M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica e nella persona del
Giudice Onorario dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara improcedibile la domanda attorea.
2. Revoca il decreto il decreto ingiuntivo n. 803/2019 di cui al r.g. 2201/2019 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 20.04.2019.
Pagina 4
3. Condanna parte opposta, , al pagamento delle Parte_3 spese del giudizio che liquida complessivamente in € 2.540,00 per compenso professionale ex D.M. n. 55/2014 (valore minimo per scaglione di riferimento fino a
€ 26.000,00 delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), oltre 145,50 per spese, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario per la parte opponente, Parte_4
4. Condanna parte opposta, , al pagamento delle Parte_3 spese del giudizio che liquida complessivamente in € 2.540,00 per compenso professionale ex D.M. n. 55/2014 (valore minimo per scaglione di riferimento fino a
€ 26.000,00 delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario per la parte chiamata in causa, soc. Controparte_2
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 20/10/2025.
Il Giudice Onorario
(dott. Silvio La Rana)
Pagina 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario, dott. Silvio La
Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa segnata al n. 53 / 2021 di RG riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 24.04.2025,
TRA
- p.iva - in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata difesa e dom.to dall'avv.to
Angelo RE Benvenuto, elett.te dom.ti come in atti, OPPONENTE
CONTRO
- p.iva - in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Mauro Iervolino, elett.te dom.ti come in atti, OPPOSTO
NONCHÉ
p.iva - in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresenta e difesa dall'avv.to Rita De Vivo, elett.te dom.ti come in atti, CHIAMATA IN CAUSA
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cpc, come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009 n° 69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa
Pagina 1 esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cpc, la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies cpc,
Cass. N° 22409/06).
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio, dovendo il giudice, giudicare secundum alligata et probata.
Con atto di citazione, notificato a mezzo posta in data 30.12.2020, la
[...]
a mezzo del suo costituito procuratore proponeva opposizione avverso il CP_2 decreto ingiuntivo n. 803 / 2019 (r.g. 2201/2019), chiedendo la revoca del decreto e la dichiarazione di inesistenza del credito vantato dalla Controparte_1
nei suoi confronti.
[...]
Si costituiva in giudizio la società , e Controparte_3 chiedeva, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa la in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Controparte_4
Scafati alla Via Fosso dei Bagni n. 25, partita iva e concedersi la P.IVA_3 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Il Giudice autorizzava la chiamata in causa e differiva la data di prima udienza, per consentire tale adempimento.
Si costituiva in giudizio la , a seguito della chiamata Controparte_4 in causa, e chiedeva dichiararsi la nullità della comparsa di costituzione con richiesta di chiamata in causa del terzo e domanda riconvenzionale ex art. 164 cpc. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda riconvenzionale di parte opposta e per l'effetto dichiarare che nessuna somma era dovuta dalla società Cooperativa
Agricola Suprema s.c.r.l. alla , in Parte_2 quanto per le forniture oggetto del giudizio “de quo” non era intercorso alcun rapporto contrattuale.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, su richiesta delle parti, il precedente Giudice assegnava i termini di cui all'art. 183 comma VI
c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie. Il Giudice, però, formulava una
Pagina 2 proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis cpc, al fine di definire bonariamente la vertenza “de quo”, e rinviava la causa all'udienza del 13.06.2024 per verificare l'adesione delle parti alla predetta proposta conciliativa.
In merito a tale proposta, deduceva esclusivamente la parte opponente, mentre nulla argomentava l'opposta.
Successivamente il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
09.12.2024, disponeva con ordinanza motivata che le parti procedessero alla mediazione demandata ai sensi dell'art. 5 comma II del d.lgs. 28/2010 e fissava il termine di giorni 15 decorrente dalla data di comunicazione dell'ordinanza per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta dalle parti congiuntamente, o di quella che per prima vi avesse proceduto, la domanda di cui alla norma citata, rinviando così la causa in prosieguo all'udienza del 24.04.2025.
Alla detta udienza, tenutasi in modalità cartolare ex art 127 ter cpc, sulle note depositate riservava la causa a sentenza con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Ciò premesso in punto di fatto, la proposta opposizione va, pertanto, accolta per quanto di ragione.
Il Giudicante ritiene che non possa dirsi realizzata la condizione di procedibilità prevista dal legislatore all'art. 5 el D.Lgs.28 del 2010.
Il procedimento di mediazione obbligatoria trova la sua ratio nello scopo deflattivo del contenzioso perseguito dal legislatore (in tal senso, Cass. Civ. sez. III,
27.03.2019 n. 8473: “ il legislatore ha imposto quindi alle parti (o meglio, alla parte che intende agire in giudizio) questo impegno preliminare mediante il quale fida di poter evitare (alle parti e allo stesso Stato più in generale) un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria”.
Se tale è lo scopo del legislatore, l'esperimento del tentativo di conciliazione non può che essere effettivo, in termini di risoluzione sostanziale della controversia che dà origine all'instaurato giudizio.
Nondimeno, la mediazione potrà registrare esito negativo ma non può ridursi a mero onere processuale che scandisce l'accesso alla tutela giurisdizionale. Tali considerazioni vanno estese anche all'ipotesi in cui sia stata prevista dal Giudice.
In tal senso, chi intende agire, cioè l'attore (nel nostro caso il ricorrente nel procedimento monitorio, attore in senso sostanziale) deve promuovere la procedura di mediazione, nei casi in cui essa sia obbligatoria oppure nelle ipotesi di mediazione delegata dal Giudice, a tal punto che, in caso di sua inattività la domanda promossa nel giudizio verrà dichiarata improcedibile. Affinchè la
Pagina 3 condizione di procedibilità sia soddisfatta però non è sufficiente depositare l'istanza di mediazione, bensì occorre che l'attore sia presente al primo incontro, dinanzi al mediatore, a prescindere dalla presenza del chiamato con ciò tutelando l'attore da atteggiamenti inerti di controparte (cfr. Trib. Forlì del 02.02.2021; Corte
Appello Firenze n. 65/2020 e Cass. Civ. 4300/2021).
Diversamente, a chi resiste nel giudizio (nel ns. caso convenuto in senso sostanziale) non è posto l'onere (ha solo la facoltà) di attivare la mediazione, nè deve presenziare fisicamente a meno che non abbia a sua volta formulato una domanda in riconvenzionale.
Ciò posto, nel caso di specie, seppur demandata dal Giudice, non vi è prova dell'attivazione della mediazione, da parte dell'opposto (attore in senso sostanziale) e pertanto la domanda (ovvero il decreto ingiuntivo opposto) va dichiarato improcedibile (cfr. Trib. Nocera Inferiore n. 2713/2024 del 25.11.2024).
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'art. 132 n.4 cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ritenendo sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo carettizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, possa mantenersi sui valori minimi di cui al D.M. 55/2014.
P. Q. M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica e nella persona del
Giudice Onorario dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara improcedibile la domanda attorea.
2. Revoca il decreto il decreto ingiuntivo n. 803/2019 di cui al r.g. 2201/2019 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 20.04.2019.
Pagina 4
3. Condanna parte opposta, , al pagamento delle Parte_3 spese del giudizio che liquida complessivamente in € 2.540,00 per compenso professionale ex D.M. n. 55/2014 (valore minimo per scaglione di riferimento fino a
€ 26.000,00 delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), oltre 145,50 per spese, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario per la parte opponente, Parte_4
4. Condanna parte opposta, , al pagamento delle Parte_3 spese del giudizio che liquida complessivamente in € 2.540,00 per compenso professionale ex D.M. n. 55/2014 (valore minimo per scaglione di riferimento fino a
€ 26.000,00 delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario per la parte chiamata in causa, soc. Controparte_2
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 20/10/2025.
Il Giudice Onorario
(dott. Silvio La Rana)
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