Art. 13. Modalita' esecutive delle costruzioni
A) Fondazioni.
Le fondazioni debbono essere sempre sufficientemente profonde, o dirette o su pali armati per impegnate zone di terreno convenientemente costipato e comunque di masse tali da resistere alle sollecitazioni sismiche.
Le fondazioni debbono realizzare un saldo collegamento della fabbrica col terreno, debbono essere costituite da strutture continue e non essere mai appoggiate sui terreni di riporto o comunque fortemente cedevoli, salvo il caso di platea generale.
In tal caso la platea deve, avere elevata la rigidezza, possibilmente con travi-pareti, in modo da ridurre il pericolo di cedimenti differenziali.
Quando l'edificio e' costituito sopra un terreno sistemato a ripiani mediante riporto di materie, le fondazioni debbono essere spinte lino al terreno di sedimeoriginario ed elevato fino al piano di sistemazione definitiva.
I muri di fondazione degli edifici non intelaiati debbono essere costruiti in getto di conglomerato cementizio ovvero la pietra spezzata, senza listatura, con malta idraulica, o cementizia.
B) Muratura in elevazione.
La muratura degli edifici deve essere eseguita con malta cementizia e con mattoni o blocchi di pietra naturale od artificiale, di forma parallelepipeda rettangolare ed a superfici scabre.
E' consentito l'impiego di pietra spezzata per la muratura - quando questa sia listata cioe' interrotta da corsi orizzontali di mattoni o da fasce continue di pietra di forma parallelepipeda rettangolare o di conglomerato cementizio distanti non piu' di centimetri 80 fra loro, da asse ad asse. Tanto i corsi come le fasce debbono, essere estesi a tutto lo spessore del muro ed avere la altezza non inferiore a centimetri 12.
C) Strutture a sbalzo.
In generale non sono ammesse strutture a sbalzo; tuttavia sono consentiti i protendimenti dei tetti e dei cornicioni fino allo aggetto massimo di metri 1,00. Per i balconi tale misura puo' essere elevata fino a metri 1.50, purche' le strutture in aggetto siano solidamente connesse alla struttura resistente dell'edificio.
Sono ammesse, anche strutture a sbalzo tamponate dell'oggetto massimo di metri 1,20, purche' realizzate con intelaiature ad ogni piano, sia sui fianchi che sui fronti, solidamente connesse alla struttura portante dell'edificio.
Tutte le strutture a sbalzo devono essere calcolate con una maggiorazione del carico permanente ed accidentale del 40 per cento per tener conto dell'azione sussultoria.
D) Solai.
I solai di cemento armato oppure i solai di cemento armato precompresso debbono essere sempre ben collegati con le strutture orizzontali della intelaiatura e, nel caso di fabbricati non intelaiati, devono essere collegati ai cordoli di ripiano.
Sono ammessi i solai misti di cemento armato o precompresso solamente quando siano efficientemente collegati in opera e muniti di soletta di almeno quattro centimetri di spessore. I laterizi debbono essere ad unico blocco e incuneati fra le nervature.
Nella soletta dovra' essere disposta una armatura in direzione normale ai travetti, costituita da una barra di almeno 6 millimetri di diametro ogni 25 centimetri.
Quando il solaio e' costituito da travi in ferro o in cemento o da voltine, tavelloni o simili, per l'appoggio Ai queste si debbono mettere travi anche lungo le pareti.
Nel caso che siano impiegati solai di altro tipo, le travi portoni i debbono essere incastrate nei cordoli per almeno quattro quinti dello spessore dei medesimi ed essere muniti di collegamenti trasversali con interasse.
Quanto precede le anche per i solai portanti le coperture a terrazza, nei quali il laterizio monoblocco deve costituire anche camera d'isolamento, se non provveduto diversamente.
E) Scale.
Non sono ammesse scale portate da archi e volte in muratura.
Sono consentite scale a sbalzo fino a metri 1,20 nelle localita' di 1ª categoria, fino a metri 1,50 in quelle di 2ª categoria, purche' la loro struttura sia solidale con l'ossatura resistente.
F) Soffitti.
I soffitti ed i rivestimenti dei solai debbono formarsi con ossature portanti leggere e completate da altri materiali leggeri, escludendo le strutture ed i rinzaffi pesanti, facili a disgregarsi.
L'ossatura portante dei soffitti sottotetto deve essere indipendente da quella dei tetti.
G) Tetti.
Negli edifici non intelaiati, le ossature portanti dei tetti non debbono essere spingenti.
Negli edifici intelaiati, le strutture portanti del tetto debbono essere ben collegate e connesse a quelle portanti dell'edificio.
Quando il tetto sia costituito da arcarecci sostenuti dal muri di rimpano intelaiati, gli arvarecci debbono essere collegati con la intelatura dei timpani.
Il materiale di copertura sara' appoggiato sul tavolato ovvero su strutture laterizie o di altre materie leggere sempre quando siano opportunatamente armate.
Al di sopra del piano di gronda possono essere costruti soltanto i muri di timpano, i fumaioli, i parapetti dei terrazzi, gli abbaini, i lucernari e la gabbia della scala dell'ascensore.
Anche quando queste ultime prospettano sulla strada, la loro altezza viene esclusa dal computo dell'altezza dell'edificio.
I fumaioli debbono essere di lamiera di ferro, di vento amianto, di cemento armato o di tipo equivalente. Tutte le altre opere debbono essere intelaiate e solidamente collegate con le strutture dell'edificio.
L'altezza sul piano di gronda dei parapetti non deve essere superiore a metri 1,20.
Lungo le linee di divisione di proprieta' il permesso costruire diaframmi dell'altezza massima di metri 2, dal pavimento del terrazzo. Tali diaframmi, ove non vengano costruiti di cemento armato, devono essere costruiti di lamiere metalliche o di rete metallica che puo' essere rinzaffata nelle due facce.
Sono permesse costruzioni di struttura leggera non, piu' alte di metri 2,50 dal pavimento del terrazzo, pur non si tratti di vani ad uso di abitazione e la superficie coperta superiore ad un decimo di quella del terrazzo.
H) Porte e finestre.
Nelle localita' classificate di 1ª categoria i vani delle e delle finestre degli edifici intelaiati debbono essere incorniciati da telaio di cemento armato prolungando alcune membrature del telaio, del vano sino allo incontro dei montanti o dei correnti dell'intelaiatura.
Per le costituzioni intelaiate, che sorgono nelle localita', classificate di 2ª categoria e per quelle non intelaiate, in tutti i vasi puo' essere sufficiente sovrapporre ai vani; di porta e finestra, architravi di ferro o cemento armato che sostengano il muro in tutto il suo spessore.
Ciascuno di detti architravi deve avere una lunghezza di almeno centimetri ottanta maggiore della massima luce del vano.
Nelle costruzioni non intelaiate si debbono osservare inoltre le seguenti norme:
a) i vani di porte esterne e di finestre dei diversi piani debbono avere i loro assi sulla stessa verticale ed essere disposti in modo che la distanza tra lo spigolo esterno del fabbricato e lo spigolo vivo dello stipite piu' vicino del vano non sia inferiore a metri 1,50. Tale distanza puo' essere ridotta a metri 1 quando il fabbricato abbia altezza non superiore a metri 7;
b) il rapporto tra la larghezza delle zone verticali corrispondenti ai vani delle porte e finestre e di quelle intercalate di muratura piena deve essere tale da assicurare all'edificio la necessaria resistenza;
c) i vani interni di posta quando siano aperti attraverso muri maestri innestati a muri perimetrali debbono essere disposti in modo che fra il parametro interno dei muri perimetrali e lo spigolo piu' vicino del vano vi sia una distanza non inferiore allo spessore del muro perimetrale.
I) Condutture.
Le condutture e le canne di ogni specie debbono essere isolate dalle strutture resistenti dell'edificio.
Le condutture di camini o di caloriferi nei tratti attraversanti gli edifici devono, se in lamiera di ferro, essere collocate dentro tubi di cemento-amianto.
I sostegni per condutture elettriche aeree non devono essere fissati agli edifici, ma essere da questi indipendenti.
Nei fabbricati costruiti in conformita' delle presenti norme e' tuttavia consentito l'attacco di sostegni per le linee di trasmissione di energia elettrica ad uso di illuminazione e di forza motrice a condizione che:
a) l'attacco dei fili ai sostegni fissati ai fabbricati sia costituito in modo da secondare automaticamente l'accorciamento e lo allungamento delle campate adiacenti all'appoggio durante la oscillazione dei fabbricati per effetto dei movimenti tellurici in guisa da mantenere i fili allo stesso grado di tensione;
b) allo scopo di evitare la possibilita' di eventuali contatti fra i conduttori in conseguenza delle oscillazioni dei fabbricati vengono adottate tesate le piu' brevi possibili ad opportune distanze fra i conduttori medesimi;
c) la tensione massima complessiva di tutti i fili tesi fra i sostegni, attaccati in corrispondenza di ogni portale, non abbia a superare i chilogrammi 200.
I sostegni debbono essere fissati in corrispondenza, del montanti nei fabbricati con intelaiatura portante di cemento armato o metallica: nei fabbricati costruiti con muratura ordinaria possono essere fissati in corrispondenza dei muri principali, purche' si adottino volta, per volta gli opportuni accorgimenti. In tutti i casi deve essere, richiesto ed ottenuto il nulla osta del Genio civile competente prima di eseguire qualsiasi attacco di fili ai fabbricati.
Allorche' siano eseguiti lavori di ampliamento di linee elettriche esistenti ovvero di sostituzione anche parziale delle linee stesse nelle zone nelle quali si applicano le presenti norme, devono essere, studiate ed attuate tutte le necessarie modificazioni alle distribuzioni pubbliche e private esistenti, in modo che risultino rispettate le disposizioni del presente articolo.
A) Fondazioni.
Le fondazioni debbono essere sempre sufficientemente profonde, o dirette o su pali armati per impegnate zone di terreno convenientemente costipato e comunque di masse tali da resistere alle sollecitazioni sismiche.
Le fondazioni debbono realizzare un saldo collegamento della fabbrica col terreno, debbono essere costituite da strutture continue e non essere mai appoggiate sui terreni di riporto o comunque fortemente cedevoli, salvo il caso di platea generale.
In tal caso la platea deve, avere elevata la rigidezza, possibilmente con travi-pareti, in modo da ridurre il pericolo di cedimenti differenziali.
Quando l'edificio e' costituito sopra un terreno sistemato a ripiani mediante riporto di materie, le fondazioni debbono essere spinte lino al terreno di sedimeoriginario ed elevato fino al piano di sistemazione definitiva.
I muri di fondazione degli edifici non intelaiati debbono essere costruiti in getto di conglomerato cementizio ovvero la pietra spezzata, senza listatura, con malta idraulica, o cementizia.
B) Muratura in elevazione.
La muratura degli edifici deve essere eseguita con malta cementizia e con mattoni o blocchi di pietra naturale od artificiale, di forma parallelepipeda rettangolare ed a superfici scabre.
E' consentito l'impiego di pietra spezzata per la muratura - quando questa sia listata cioe' interrotta da corsi orizzontali di mattoni o da fasce continue di pietra di forma parallelepipeda rettangolare o di conglomerato cementizio distanti non piu' di centimetri 80 fra loro, da asse ad asse. Tanto i corsi come le fasce debbono, essere estesi a tutto lo spessore del muro ed avere la altezza non inferiore a centimetri 12.
C) Strutture a sbalzo.
In generale non sono ammesse strutture a sbalzo; tuttavia sono consentiti i protendimenti dei tetti e dei cornicioni fino allo aggetto massimo di metri 1,00. Per i balconi tale misura puo' essere elevata fino a metri 1.50, purche' le strutture in aggetto siano solidamente connesse alla struttura resistente dell'edificio.
Sono ammesse, anche strutture a sbalzo tamponate dell'oggetto massimo di metri 1,20, purche' realizzate con intelaiature ad ogni piano, sia sui fianchi che sui fronti, solidamente connesse alla struttura portante dell'edificio.
Tutte le strutture a sbalzo devono essere calcolate con una maggiorazione del carico permanente ed accidentale del 40 per cento per tener conto dell'azione sussultoria.
D) Solai.
I solai di cemento armato oppure i solai di cemento armato precompresso debbono essere sempre ben collegati con le strutture orizzontali della intelaiatura e, nel caso di fabbricati non intelaiati, devono essere collegati ai cordoli di ripiano.
Sono ammessi i solai misti di cemento armato o precompresso solamente quando siano efficientemente collegati in opera e muniti di soletta di almeno quattro centimetri di spessore. I laterizi debbono essere ad unico blocco e incuneati fra le nervature.
Nella soletta dovra' essere disposta una armatura in direzione normale ai travetti, costituita da una barra di almeno 6 millimetri di diametro ogni 25 centimetri.
Quando il solaio e' costituito da travi in ferro o in cemento o da voltine, tavelloni o simili, per l'appoggio Ai queste si debbono mettere travi anche lungo le pareti.
Nel caso che siano impiegati solai di altro tipo, le travi portoni i debbono essere incastrate nei cordoli per almeno quattro quinti dello spessore dei medesimi ed essere muniti di collegamenti trasversali con interasse.
Quanto precede le anche per i solai portanti le coperture a terrazza, nei quali il laterizio monoblocco deve costituire anche camera d'isolamento, se non provveduto diversamente.
E) Scale.
Non sono ammesse scale portate da archi e volte in muratura.
Sono consentite scale a sbalzo fino a metri 1,20 nelle localita' di 1ª categoria, fino a metri 1,50 in quelle di 2ª categoria, purche' la loro struttura sia solidale con l'ossatura resistente.
F) Soffitti.
I soffitti ed i rivestimenti dei solai debbono formarsi con ossature portanti leggere e completate da altri materiali leggeri, escludendo le strutture ed i rinzaffi pesanti, facili a disgregarsi.
L'ossatura portante dei soffitti sottotetto deve essere indipendente da quella dei tetti.
G) Tetti.
Negli edifici non intelaiati, le ossature portanti dei tetti non debbono essere spingenti.
Negli edifici intelaiati, le strutture portanti del tetto debbono essere ben collegate e connesse a quelle portanti dell'edificio.
Quando il tetto sia costituito da arcarecci sostenuti dal muri di rimpano intelaiati, gli arvarecci debbono essere collegati con la intelatura dei timpani.
Il materiale di copertura sara' appoggiato sul tavolato ovvero su strutture laterizie o di altre materie leggere sempre quando siano opportunatamente armate.
Al di sopra del piano di gronda possono essere costruti soltanto i muri di timpano, i fumaioli, i parapetti dei terrazzi, gli abbaini, i lucernari e la gabbia della scala dell'ascensore.
Anche quando queste ultime prospettano sulla strada, la loro altezza viene esclusa dal computo dell'altezza dell'edificio.
I fumaioli debbono essere di lamiera di ferro, di vento amianto, di cemento armato o di tipo equivalente. Tutte le altre opere debbono essere intelaiate e solidamente collegate con le strutture dell'edificio.
L'altezza sul piano di gronda dei parapetti non deve essere superiore a metri 1,20.
Lungo le linee di divisione di proprieta' il permesso costruire diaframmi dell'altezza massima di metri 2, dal pavimento del terrazzo. Tali diaframmi, ove non vengano costruiti di cemento armato, devono essere costruiti di lamiere metalliche o di rete metallica che puo' essere rinzaffata nelle due facce.
Sono permesse costruzioni di struttura leggera non, piu' alte di metri 2,50 dal pavimento del terrazzo, pur non si tratti di vani ad uso di abitazione e la superficie coperta superiore ad un decimo di quella del terrazzo.
H) Porte e finestre.
Nelle localita' classificate di 1ª categoria i vani delle e delle finestre degli edifici intelaiati debbono essere incorniciati da telaio di cemento armato prolungando alcune membrature del telaio, del vano sino allo incontro dei montanti o dei correnti dell'intelaiatura.
Per le costituzioni intelaiate, che sorgono nelle localita', classificate di 2ª categoria e per quelle non intelaiate, in tutti i vasi puo' essere sufficiente sovrapporre ai vani; di porta e finestra, architravi di ferro o cemento armato che sostengano il muro in tutto il suo spessore.
Ciascuno di detti architravi deve avere una lunghezza di almeno centimetri ottanta maggiore della massima luce del vano.
Nelle costruzioni non intelaiate si debbono osservare inoltre le seguenti norme:
a) i vani di porte esterne e di finestre dei diversi piani debbono avere i loro assi sulla stessa verticale ed essere disposti in modo che la distanza tra lo spigolo esterno del fabbricato e lo spigolo vivo dello stipite piu' vicino del vano non sia inferiore a metri 1,50. Tale distanza puo' essere ridotta a metri 1 quando il fabbricato abbia altezza non superiore a metri 7;
b) il rapporto tra la larghezza delle zone verticali corrispondenti ai vani delle porte e finestre e di quelle intercalate di muratura piena deve essere tale da assicurare all'edificio la necessaria resistenza;
c) i vani interni di posta quando siano aperti attraverso muri maestri innestati a muri perimetrali debbono essere disposti in modo che fra il parametro interno dei muri perimetrali e lo spigolo piu' vicino del vano vi sia una distanza non inferiore allo spessore del muro perimetrale.
I) Condutture.
Le condutture e le canne di ogni specie debbono essere isolate dalle strutture resistenti dell'edificio.
Le condutture di camini o di caloriferi nei tratti attraversanti gli edifici devono, se in lamiera di ferro, essere collocate dentro tubi di cemento-amianto.
I sostegni per condutture elettriche aeree non devono essere fissati agli edifici, ma essere da questi indipendenti.
Nei fabbricati costruiti in conformita' delle presenti norme e' tuttavia consentito l'attacco di sostegni per le linee di trasmissione di energia elettrica ad uso di illuminazione e di forza motrice a condizione che:
a) l'attacco dei fili ai sostegni fissati ai fabbricati sia costituito in modo da secondare automaticamente l'accorciamento e lo allungamento delle campate adiacenti all'appoggio durante la oscillazione dei fabbricati per effetto dei movimenti tellurici in guisa da mantenere i fili allo stesso grado di tensione;
b) allo scopo di evitare la possibilita' di eventuali contatti fra i conduttori in conseguenza delle oscillazioni dei fabbricati vengono adottate tesate le piu' brevi possibili ad opportune distanze fra i conduttori medesimi;
c) la tensione massima complessiva di tutti i fili tesi fra i sostegni, attaccati in corrispondenza di ogni portale, non abbia a superare i chilogrammi 200.
I sostegni debbono essere fissati in corrispondenza, del montanti nei fabbricati con intelaiatura portante di cemento armato o metallica: nei fabbricati costruiti con muratura ordinaria possono essere fissati in corrispondenza dei muri principali, purche' si adottino volta, per volta gli opportuni accorgimenti. In tutti i casi deve essere, richiesto ed ottenuto il nulla osta del Genio civile competente prima di eseguire qualsiasi attacco di fili ai fabbricati.
Allorche' siano eseguiti lavori di ampliamento di linee elettriche esistenti ovvero di sostituzione anche parziale delle linee stesse nelle zone nelle quali si applicano le presenti norme, devono essere, studiate ed attuate tutte le necessarie modificazioni alle distribuzioni pubbliche e private esistenti, in modo che risultino rispettate le disposizioni del presente articolo.