Art. 15. (Riparazioni)
Le riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire un maggiore grado di sicurezza alle azioni sismiche di cui ai precedenti articoli.
I criteri sono fissati nelle norme tecniche di cui al precedente articolo 3.
Le riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire un maggiore grado di sicurezza alle azioni sismiche di cui ai precedenti articoli.
I criteri sono fissati nelle norme tecniche di cui al precedente articolo 3.