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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 18/02/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1138 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2023 promossa
DA
in atti generalizzata, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Vincenzo Banfi, giusta procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Frosinone, via Tommaso Landolfi n. 175.
-OPPONENTE-
C O N T R O
CP_1 Parte_2
, in persona del suo legale
[...]
rappresentante, difeso dall'avv. Nunzio Pinelli, giusta delega in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via Crescenzio n. 2
-OPPOSTO –
in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante, difeso dall'avv. Paolo Galluccio, giusta procura in calce alla comparsa, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Aversa, via Giotto n.
87
-OPPOSTO- Oggetto: opposizione a ingiunzione di pagamento in materia di finanziamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con regolare atto di citazione, la sig.ra conveniva in Parte_1
giudizio la predette Agenzie, opponendosi all'intimazione di pagamento n.
05720239000117016000, notificata alla stessa in data 9/03/23 dell'importo di €
17.227,24, previa dichiarazione di inefficacia e quindi di nullità della stessa, sul presupposto della mancata notifica dell'atto presupposto (cartella esattoria n.
05720140022577289000), nonché della prescrizione del diritto di credito.
Con comparsa di risposta si costituivano in giudizio l e l CP_1 [...]
, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, contestando CP_3
la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto, sul presupposto della regolarità della notifica.
All'udienza del 18/2/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, senza termini, dando lettura del dispositivo.
Ritiene questo Tribunale che l'assunto difensivo di parte attrice sia fondato.
A tale riguardo, si osserva che all'epoca dell'erogato finanziamento (2002/2003) parte attrice aveva la sua residenza in Terracina, in via Astolfi snc, int. 5, mentre l'esercizio commerciale, oggetto del finanziamento, era ubicato in Patrica, via
Quattro Strade 192 e dal 30/7/2019 sempre in Patrica , ma in C/da Palmesi n. 1.
In data 9/03/2023 veniva notificata all'attrice da parte dell
[...]
l'intimazione di pagamento impugnata dell'importo di Controparte_4
€ 17.227,24 e ciò sulla scorta di una cartella di pagamento, emessa da , la CP_1
cui notifica sarebbe avvenuta il 20/05/2015 presso la residenza di Terracina, via
Astolfi snc, int. 15. Assume parte attrice di non aver mai avuto contezza di tale cartella esattoriale, avendo trasferito la propria residenza in Patrica, già dal lontano 2011 e cessata l'attività da molti anni e ciò a seguito della separazione dal marito.
Ad avviso di questo Tribunale, al momento della notifica dell'atto presupposto
(cartella esattoriale), l'attrice aveva in effetti spostato la propria residenza, sicché la notifica della stessa deve considerarsi inefficace e quindi priva di effetti.
La mancata o irregolare notifica della cartella esattoriale, effettuata presso un indirizzo non più attuale, non ha consentito all'attrice di poter esercitare al meglio la propria difesa riguardo alla formazione del titolo, venendo compresso in maniera definitiva il suo fondamentale diritto di difesa.
Ciò comporta la nullità della notifica della cartella e, di conseguenza, la nullità dell'atto successivo, ossia dell'ingiunzione di pagamento,
Del resto, anche considerando valida la notifica dell'atto presupposto, non essendo intervenuti medio- tempore atti interruttivi della prescrizione, la notifica della cartella di pagamento del 2015 sarebbe avvenuta quando i termini prescrizionali erano ormai scaduti.
L'opposizione, pertanto, deve essere accolta, con conseguente nullità dell'ingiunzione di pagamento.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. 05720239000117016000, notificata alla stessa in data 9/03/23 dell'importo di € 17.227,24 da con Controparte_5
caducazione dei suoi effetti.
Condanna e , in CP_1 Controparte_5
persona dei rispettivi rappresentanti legali, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 146,80 per spese, € 2.900,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sui compensi, oltre iva e cpa, come per legge, se dovuta.
Frosinone, 18/02/25.
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1138 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2023 promossa
DA
in atti generalizzata, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Vincenzo Banfi, giusta procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Frosinone, via Tommaso Landolfi n. 175.
-OPPONENTE-
C O N T R O
CP_1 Parte_2
, in persona del suo legale
[...]
rappresentante, difeso dall'avv. Nunzio Pinelli, giusta delega in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via Crescenzio n. 2
-OPPOSTO –
in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante, difeso dall'avv. Paolo Galluccio, giusta procura in calce alla comparsa, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Aversa, via Giotto n.
87
-OPPOSTO- Oggetto: opposizione a ingiunzione di pagamento in materia di finanziamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con regolare atto di citazione, la sig.ra conveniva in Parte_1
giudizio la predette Agenzie, opponendosi all'intimazione di pagamento n.
05720239000117016000, notificata alla stessa in data 9/03/23 dell'importo di €
17.227,24, previa dichiarazione di inefficacia e quindi di nullità della stessa, sul presupposto della mancata notifica dell'atto presupposto (cartella esattoria n.
05720140022577289000), nonché della prescrizione del diritto di credito.
Con comparsa di risposta si costituivano in giudizio l e l CP_1 [...]
, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, contestando CP_3
la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto, sul presupposto della regolarità della notifica.
All'udienza del 18/2/2025 la causa veniva trattenuta in decisione, senza termini, dando lettura del dispositivo.
Ritiene questo Tribunale che l'assunto difensivo di parte attrice sia fondato.
A tale riguardo, si osserva che all'epoca dell'erogato finanziamento (2002/2003) parte attrice aveva la sua residenza in Terracina, in via Astolfi snc, int. 5, mentre l'esercizio commerciale, oggetto del finanziamento, era ubicato in Patrica, via
Quattro Strade 192 e dal 30/7/2019 sempre in Patrica , ma in C/da Palmesi n. 1.
In data 9/03/2023 veniva notificata all'attrice da parte dell
[...]
l'intimazione di pagamento impugnata dell'importo di Controparte_4
€ 17.227,24 e ciò sulla scorta di una cartella di pagamento, emessa da , la CP_1
cui notifica sarebbe avvenuta il 20/05/2015 presso la residenza di Terracina, via
Astolfi snc, int. 15. Assume parte attrice di non aver mai avuto contezza di tale cartella esattoriale, avendo trasferito la propria residenza in Patrica, già dal lontano 2011 e cessata l'attività da molti anni e ciò a seguito della separazione dal marito.
Ad avviso di questo Tribunale, al momento della notifica dell'atto presupposto
(cartella esattoriale), l'attrice aveva in effetti spostato la propria residenza, sicché la notifica della stessa deve considerarsi inefficace e quindi priva di effetti.
La mancata o irregolare notifica della cartella esattoriale, effettuata presso un indirizzo non più attuale, non ha consentito all'attrice di poter esercitare al meglio la propria difesa riguardo alla formazione del titolo, venendo compresso in maniera definitiva il suo fondamentale diritto di difesa.
Ciò comporta la nullità della notifica della cartella e, di conseguenza, la nullità dell'atto successivo, ossia dell'ingiunzione di pagamento,
Del resto, anche considerando valida la notifica dell'atto presupposto, non essendo intervenuti medio- tempore atti interruttivi della prescrizione, la notifica della cartella di pagamento del 2015 sarebbe avvenuta quando i termini prescrizionali erano ormai scaduti.
L'opposizione, pertanto, deve essere accolta, con conseguente nullità dell'ingiunzione di pagamento.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. 05720239000117016000, notificata alla stessa in data 9/03/23 dell'importo di € 17.227,24 da con Controparte_5
caducazione dei suoi effetti.
Condanna e , in CP_1 Controparte_5
persona dei rispettivi rappresentanti legali, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 146,80 per spese, € 2.900,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sui compensi, oltre iva e cpa, come per legge, se dovuta.
Frosinone, 18/02/25.
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani