TAR Firenze, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 2100
TAR
Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Improcedibile
    Violazione degli artt. 239, 242, 244 e 252 del Codice dell’ambiente, principio “chi inquina paga”, eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e motivazione, violazione art. 3 L. 241/1990

    Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6596/2024, ha statuito che la responsabilità di ED non è esclusa dalla possibile corresponsabilità di altre imprese, e che il principio “chi inquina paga” si applica anche quando vi sia una contribuzione al rischio di inquinamento. Le censure sono improcedibili per giudicato esterno.

  • Improcedibile
    Violazione art. 10 L. 241/1990, eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, violazione dei principi di collaborazione e buona fede

    La ricorrente ha presentato un progetto pilota, superando l'asserita impossibilità di redigere gli interventi per mancata trasmissione degli approfondimenti. La censura è improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse.

  • Improcedibile
    Violazione art. 239, c. 3 Codice Ambiente, principio “chi inquina paga”, violazione principio di legalità e art. 23 Costituzione, violazione art. 1 Protocollo 1 CEDU

    Il Consiglio di Stato ha affermato che la responsabilità di ED non è esclusa dalla possibile corresponsabilità di altre imprese. Le censure sono improcedibili per giudicato esterno.

  • Improcedibile
    Erroneità della certificazione di bonifica del 1995, violazione principi di irretroattività, legalità, certezza del diritto e legittimo affidamento

    Il Consiglio di Stato ha confermato l'applicabilità della normativa successiva a eventi di inquinamento pregressi, poiché l'inquinamento ha carattere permanente. Le censure sono improcedibili per giudicato esterno.

  • Improcedibile
    Assenza di continuità giuridica tra AR ed ED, violazione principio “chi inquina paga”

    Il Consiglio di Stato ha stabilito che gli obblighi di bonifica sono trasmissibili in caso di operazioni societarie che comportano la continuità dell'impresa. Le censure sono improcedibili per giudicato esterno.

  • Improcedibile
    Contestazione del ruolo del Fosso Lavello come barriera idraulica e della riconducibilità della contaminazione all'area ex AR

    Il Consiglio di Stato ha affermato che la possibile corresponsabilità di altre imprese non rende illegittimo il provvedimento impugnato. Le censure sono improcedibili per giudicato esterno.

  • Improcedibile
    Violazione principio “chi inquina paga”

    Il Consiglio di Stato ha affermato che la possibile corresponsabilità di altre imprese non rende illegittimo il provvedimento impugnato. Le censure sono improcedibili per giudicato esterno.

  • Improcedibile
    Riproduzione della quinta e sesta censura principale

    Le censure sono improcedibili per giudicato esterno, in quanto già respinte dal Consiglio di Stato.

  • Improcedibile
    Contestazione del ruolo del Fosso Lavello come barriera idraulica e della riconducibilità della contaminazione all'area ex AR

    Il Consiglio di Stato ha affermato che la possibile corresponsabilità di altre imprese non rende illegittimo il provvedimento impugnato. Le censure sono improcedibili per giudicato esterno.

  • Improcedibile
    Violazione principio “chi inquina paga”

    Il Consiglio di Stato ha affermato che la possibile corresponsabilità di altre imprese non rende illegittimo il provvedimento impugnato. Le censure sono improcedibili per giudicato esterno.

  • Improcedibile
    Riproduzione della quinta e sesta censura principale

    Le censure sono improcedibili per giudicato esterno, in quanto già respinte dal Consiglio di Stato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 2100
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 2100
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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