Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 22/12/2025, n. 2100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 2100 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02100/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00661/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 661 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ED S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Gian Luca Conti, Wladimir Francesco Troise Mangoni di S. Stefano, Alberto Buonfino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Comune di SS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Panesi, Manuela Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Agenzia Regionale Protezione Ambiente Toscana - AT -, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Ciari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Istituto Superiore della Protezione e la Ricerca Ambientale - PR -, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
- Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - MA (già Ministero della Transizione Ecologica) -, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
- Regione Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
nei confronti
di:
- La Victor s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
- TÀ I.Van. SS S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco SS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Nota del Dirigente della Divisione III – Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica prot. 32662 del 29 marzo 2021, avente a oggetto “ID 10 – S.I.N. “SS e Carrara”. Barriera idraulica in area ex AR, gestita da ED S.p.A. Riavvio procedimento e richiesta Progetto di bonifica della falda”;
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da ED S.p.A. il 5/2/2024:
- della nota di PR prot. n. 0049600/2023 del 19 settembre 2023, comunicata in data 6 dicembre 2023, avente a oggetto “Sito di Interesse Nazionale “SS e Carrara”, trasmissione relazione tecnica istruttoria”;
C) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da ED S.p.A. il 5/2/2024:
- della nota di AT prot. n. 68948 del 15 settembre 2023, comunicata in data 6 dicembre 2023, avente a oggetto “PROTOCOLLO NR: 133109 - DEL 11/08/2023 - MA - AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA (AOO) MA (ID_SIN 10) S.I.N. DI MASSA E CARRARA. ID AREA_936,937 EX FARMOPLANT. Contributo su documentato “Sito di Interesse Nazionale di SS Carrara – Area ex AR – Trasmissione del report di monitoraggio periodico della falda relativo all'anno 2022” prodotto da ED”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del MA, dell’PR, dell’AT, del Comune di SS e della TÀ I.Van. SS S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. AN CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Col gravame introduttivo del presente giudizio, la società ricorrente ED S.p.A. (di seguito solo “ED”), si duole della Nota del Dirigente della Divisione III – Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale dell’allora Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero della Sicurezza Ambientale ed Energetica – MA) prot. n. 32662 del 29 marzo 2021, avente a oggetto “ ID 10 – S.I.N. “SS e Carrara”. Barriera idraulica in area ex AR, gestita da ED S.p.A. Riavvio procedimento e richiesta Progetto di bonifica della falda ”.
1.1) Con tale provvedimento si chiede a ED di trasmettere al Ministero e alle Amministrazioni in indirizzo, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della nota, un progetto di bonifica della falda, corredato del modello concettuale definitivo del sito, con dettagliata descrizione degli aspetti idrogeologici, e di ogni altra documentazione a supporto.
2) Con due distinti ricorsi per motivi aggiunti, entrambi depositati il 5 febbraio 2024, ED ha premesso che (v. pag. 14 di entrambi i motivi aggiunti):
- a) nel contesto dell’attività di monitoraggio della falda che ED svolge sull’area ex AR già da anni, la ricorrente trasmetteva al MA il Rapporto di monitoraggio periodico gennaio-dicembre 2022;
- b) il Ministero chiedeva ad AT e a PR di formulare un parere istruttorio ai sensi dell’art. 252 c. 4 del D. Lgs. n. 152/2006, in relazione al monitoraggio svolto dalla ricorrente. In data 6 dicembre 2023, i pareri richiesti venivano comunicati a ED dal MA con nota prot. 0199658.
2.1) Quindi, ED, con i due suddetti distinti ricorsi per motivi aggiunti, ha impugnato i due suddetti contributi istruttori.
3) Si sono costituiti nel presente giudizio il MA, il Comune di SS, la società I.Van. SS s.r.l., l’PR e l’AT.
4) La nota ministeriale impugnata col ricorso principale recita come segue:
“ Si ricorda che l’avvenuta bonifica dell’intera area ex AR, eseguita ante D.M. 471/99, è stata certificata con Decreto n. 3785 del 22/09/1995 rilasciato dalla Regione Toscana. La suddetta certificazione prescriveva il proseguimento delle attività di monitoraggio e di messa in sicurezza/bonifica delle acque di falda.
L’area ex AR fu poi suddivisa in numerosi lotti di proprietà di diversi soggetti, che li acquistarono dalla TÀ DI (oggi ED S.p.A.), interessati dal rinvenimento, accertato da AT successivamente alla bonifica, di contaminazione residua e materiali difformi/rifiuti.
In particolare, per quanto riguarda la matrice acque sotterranee, nell’area ex AR è attivo sin dagli anni Ottanta un sistema di emungimento della falda ad opera di pompe installate presso n. 6 pozzi, di cui uno recentemente sostituito da un pozzo di nuova realizzazione. Le attività di gestione e controllo della suddetta barriera idraulica, mantenuta in esercizio quale “importante presidio alla diffusione della contaminazione”, sono condotte da ED S.p.A., attualmente attraverso la società AD Italia S.r.l. L’impianto esistente è stato inoltre implementato tramite l’installazione di un sistema di trattamento chimico-fisico (ITAF) finalizzato al trattamento delle acque emunte dai pozzi ed al successivo scarico in corpo idrico superficiale (Fosso Lavello), collaudato e messo in funzione nell’aprile 2018.
Nel corso degli anni, in sede di Conferenza di Servizi è stato chiesto a ED S.p.A., sulla base dei superamenti delle CSC/valori di riferimento ISS riscontrati per vari parametri, di integrare le misure di “messa in sicurezza d’emergenza” attuate, consistenti nell’emungimento e successivo trattamento delle acque di falda contaminate in grado di impedire la diffusione della contaminazione all’esterno dell’area.
La Conferenza di Servizi istruttoria del 03/12/2015 ha chiesto alla TÀ medesima di trasmettere un documento complessivo che dimostrasse l’efficienza ed efficacia del barrieramento idraulico allora attivo, in modo da poter valutare l’idoneità della misura di prevenzione/messa in sicurezza attuata, ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs. 152/06.
Gli esiti delle valutazioni condotte sulla documentazione trasmessa da ED S.p.A. in riscontro alla suddetta richiesta del MATTM, basate sui pareri formulati da PR e da AT, hanno evidenziato alcuni elementi di criticità nonché carenze nel quadro conoscitivo esistente, per superare i quali la TÀ ha previsto l’esecuzione di ulteriori attività per l’acquisizione dei dati sito-specifici necessari ad una più adeguata valutazione della funzionalità del sistema di emungimento attivo.
Gli interventi di risanamento delle acque di falda soggiacenti all’area ex AR sono stati poi inclusi tra gli interventi per le aree S.I.N./S.I.R. previsti dall’Accordo di Programma (AdP) siglato in data 01/09/2016 da MATTM, Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Toscana, Provincia di SS Carrara, Comune di SS, Comune di Carrara, Consorzio Zona Industriale Apuana e Camera di Commercio di SS Carrara (soggetto attuatore: ID S.p.A.).
Con nota prot. n. 0007542/STA del 12/04/2018, il MATTM ha chiesto a ED S.p.A. di eseguire tutte le attività finalizzate ad integrare/aggiornare il modello concettuale e ad elaborare il modello numerico relativo al flusso di falda nonché di presentare, entro 6 mesi dalla data di ricevimento della nota medesima, un progetto di bonifica delle acque di falda in grado di impedire la diffusione della contaminazione.
La suddetta nota è stata impugnata dalla TÀ dinanzi al T.A.R. Toscana (giudizio r.g. n. 825/2018). La Conferenza di Servizi (CdS) istruttoria del 31/01/2019 ha esaminato la seguente documentazione, trasmessa da ED S.p.A. nell’ottobre 2018:
a) “Modello numerico di flusso delle acque sotterranee finalizzato alla gestione delle attività di Mise della falda sul sito di SS”;
b) “Progetto di intervento sulle acque di falda”
e, nel dichiarare conclusa la fase istruttoria sulla documentazione presentata da ED S.p.A., ha sottolineato l’urgenza di avviare le attività di integrazione della rete piezometrica e di monitoraggio piezometrico e chimico, finalizzate alla revisione del modello numerico di flusso e del progetto di intervento sulle acque di falda.
ED S.p.A. ha presentato ricorso presso il TAR Toscana impugnando sia il verbale della suddetta Conferenza di Servizi istruttoria che la nota di AT del 05/03/2019, nelle parti in cui contempla la realizzazione di piezometri aggiuntivi per integrare la rete di monitoraggio.
La sentenza del TAR Toscana n. 1348, pubblicata in data 03/11/2020, ha respinto il ricorso principale con cui, tra gli altri, è stato impugnato il citato atto del Ministero dell'Ambiente nonché accolto i motivi aggiunti aventi ad oggetto la sopra richiamata nota AT del 05/03/2019, con annullamento della nota medesima. La pronuncia è favorevole nella parte di interesse del Ministero dell'Ambiente, tenuto conto in particolare che “[…] la sentenza [TAR] n. 667/2013 ha statuito che non sussistono ostacoli a considerare la DI s.r.l., ed oggi la ED s.p.a., come sostanziali successori/continuatori della AR S.p.A. e, come tali, soggetti agli obblighi di bonifica derivanti dall’attività inquinante svolta dalla dante causa” e che, in relazione all’inquinamento rilevato nella falda sottostante all’area ex AR, il TAR Toscana ha dichiarato la corresponsabilità della ED, in quanto “l’attività della AR ha concorso, quantomeno in parte, a realizzare l’inquinamento della zona”.
Successivamente, con nota del 30/11/2020 acquisita al prot. n. 0101382/MATTM del 04/12/2020, ED S.p.A. ha trasmesso, quale contributo istruttorio nell’ambito della partecipazione di ED S.p.A. al procedimento finalizzato all’individuazione dei responsabili della contaminazione [avviato dalla Regione Toscana, che ha acquisito le competenze della Provincia in materia di bonifica e di rifiuti ai sensi della L.R. 22/2015] e all’istruttoria tecnica affidata a ID S.p.A., la Relazione tecnica sottoscritta dal Prof. G. P. Beretta, Ordinario presso l’Università degli Studi di Milano. Tale Relazione riporta conclusioni differenti da quelle elaborate da ID S.p.A. (“Relazione conclusiva - rev. 1” inerente a caratterizzazione ambientale e modellazione del flusso di falda e trasporto degli inquinanti finalizzata alla definizione degli interventi di bonifica per il S.I.N./S.I.R., redatta nell’ambito dell’AdP del 2016 e trasmessa in data 28/09/2020, acquisita al prot. n. 0075479/MATTM del 28/09/2020), con particolare riferimento al ruolo di drenaggio svolto dal Fosso Lavello e all’effetto di richiamo esercitato dalla barriera idraulica nei confronti della contaminazione (in particolare solventi clorurati) proveniente da zone esterne limitrofe.
Con nota del 29/12/2020, acquisita al prot. n. 0110030/MATTM del 29/12/2020, la Regione Toscana ha chiesto a ID S.p.A. di fornire, alla luce delle attività svolte e degli elaborati prodotti e trasmessi in qualità di soggetto attuatore di quanto previsto dall’AdP del 2016, una valutazione tecnica in merito al contenuto della suddetta Relazione, in particolare per quanto attiene al ruolo di barrieramento idraulico esercitato dal fosso Lavello.
Con nota prot. PAD21-017 del 03/02/2021, acquisita al prot. n. 0010979/MATTM del 03/02/2021 (inviata per conoscenza al MATTM), ID S.p.A. ha trasmesso, in riscontro alla richiesta della Regione Toscana con la citata nota del 29/12/2020, una valutazione tecnica sulla nota della ED S.p.A. del 30/11/2020 sopra richiamata. ID S.p.A. conclude che “in sintesi si ritiene che le valutazioni espresse da ED sullo studio ID, oltre che basarsi su dei presupposti metodologici non perfettamente chiari e, per quanto valutabile, non condivisibili, non abbia comunque potuto tenere conto di tutta l'attività di ID, vale a dire l'approfondimento geochimico e isotopico e la modellazione 3D, prodromica alla progettazione degli interventi di bonifica e attuativa del mandato ricevuto dagli Enti firmatari dell'Accordo 2016”.
Sulla base di quanto sopra sintetizzato, questa Amministrazione, tenuto conto della sentenza del TAR Toscana n. 1348 del 03/11/2020 sopra richiamata, chiede a codesta TÀ di trasmettere al MITE e alle Amministrazioni in indirizzo, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della presente, un progetto di bonifica della falda, corredato del modello concettuale definitivo del sito, con dettagliata descrizione degli aspetti idrogeologici, e di ogni altra documentazione a supporto ”.
5) Come si evince dalla suddetta nota ministeriale, essa fa seguito alla sentenza di questo T.A.R. n. 1348/2020, che respinse il ricorso principale e accolse parzialmente i motivi aggiunti in quella sede proposti da ED.
5.1) Col ricorso principale introduttivo di quel giudizio, ED impugnava la “ 1… nota ministeriale 12 aprile 2018, prot. 7542, con cui è stato disposto nei confronti di ED di presentare, entro sei mesi, un progetto di bonifica delle acque di falda in grado di impedire la diffusione della contaminazione nell’area ex-AR ” (v. § 1 della motivazione della sentenza n. 1348/2020). Sempre nel § 1 della motivazione della sentenza n. 1348/2020 si afferma che la nota ministeriale si basava “ sui seguenti elementi:
- AT, nel parere 12 febbraio 2018 prot. n. 10606, prende atto della presenza nello stabilimento ex AR anche del solvente Tetracloroetilene, sostanza che fino ad allora ED aveva dichiarato assente e di cui invece, nell’ultima relazione, viene spiegato l’utilizzo industriale come prodotto finalizzato al trattamento delle acque di risulta dell’impianto per la produzione del pesticida “Rogor”. Il solvente è stato riscontrato nelle acque di falda soggiacenti nelle aree a valle dell’area ex AR con concentrazioni superiori a quelle di legge;
- con la sentenza n. 905 del 13 febbraio 2018 il Consiglio di Stato ha stabilito che “avendo ED rinunciato spontaneamente al ricorso avverso gli atti successivi, ne scaturisce anche la sopravvenuta inoppugnabilità delle statuizioni che accollano nuovamente a ED la responsabilità ed i conseguenti oneri di bonifica”; pertanto ED deve essere ritenuta responsabile della contaminazione relativa all’area ex AR con decisione divenuta inoppugnabile ”.
5.2) Ancora, in quella sentenza si fa stato delle risultanze della CT e si afferma quanto segue:
“ 5.1… La consulenza tecnica d’ufficio cui questo Tribunale ha fatto ricorso per verificare la correttezza di tali asserzioni ha accertato che nell’anno 1980, nella falda a valle della AR, erano presenti i contaminanti manganese, ammoniaca e HS (analisi qualitativa indice di prodotti tipo ditiocarbammati) correlabili alla attività svolta dalla AR.
Nel 1981 nella falda a monte della AR erano presenti contaminanti manganese, ammoniaca e HS mentre su alcuni insediamenti a monte, poco oltre il confine nord, vengono ritrovate sostanze riconducibili alla AR. La consulenza conclude che è riscontrabile un nesso causale tra l’attività svolta dalla AR e la presenza di inquinanti nella zona, pur non potendo escludersi la responsabilità anche di altre imprese ivi operanti. Quest’ultimo aspetto non rileva nella presente controversia, che ha a oggetto il provvedimento ministeriale con cui è stato imposto a ED di presentare un progetto di bonifica dell’acqua di falda; è invece dirimente al fine del decidere il fatto che l’attività della AR ha concorso, quantomeno in parte, a realizzare l’inquinamento della zona.
In questo senso il provvedimento ministeriale impugnato coglie nel segno.
La (cor)responsabilità della ricorrente nella causazione dell’inquinamento appare dimostrata e, pertanto, le asserzioni di AT sono corrette. Il provvedimento ministeriale impugnato non viola dunque il principio secondo il quale “l'obbligo di bonifica è in capo al responsabile dell'inquinamento che le autorità amministrative hanno l'onere di individuare e ricercare” (da ultimo C.d.S. IV, 7 settembre 2020, n. 5372), a prescindere, si ripete, dalla corresponsabilità di altre imprese operanti nella zona che potrà essere oggetto di nuovi e diversi procedimenti amministrativi” .
5.3) La sentenza faceva quindi salva la nota ministeriale all’epoca impugnata, osservando ulteriormente che:
“5.2 Anche il secondo motivo deve essere respinto poiché, come già statuito da questa Sezione (TAR Toscana II, 1 febbraio 2016 n. 164), le misure di prevenzione e riparazione contemplate dal d.lgs. 152/2016 devono trovare applicazione anche nei confronti del responsabile di eventi di inquinamento che si siano verificati anteriormente all’entrata in vigore della normativa medesima e del d.lgs. n. 22/1997, e tanto perché l’inquinamento dà luogo ad una situazioni di carattere permanente, che perdura fino a che non ne sono rimosse le cause. In tal modo non si fa applicazione retroattiva della legge la quale, piuttosto, viene applicata ad un fatto rilevato durante la sua vigenza al fine di far cessare gli effetti di una condotta omissiva a carattere permanente.
La fattispecie dell’inquinamento non ha carattere istantaneo ma perdurante quanto ai suoi effetti e, pertanto, la normativa successiva al verificarsi della causa del medesimo ben può essere applicata ad una fattispecie rilevata posteriormente, al fine di eliminarne gli effetti. Sono quindi inconferenti i richiami contenuti nel ricorso al principio di irretroattività della legge, né nell’obbligo di bonifica può rilevarsi una sanzione afflittiva rilevante ai sensi dell’art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali come la ricorrente pretende, poiché esso costituisce piuttosto una misura riparatoria e ripristinatoria dello stato dei luoghi conseguente alla commissione di un illecito.
5.3 Anche il terzo motivo deve essere respinto poiché la sentenza di questo Tribunale Amministrativo n. 667/2013 ha statuito che non sussistono ostacoli a considerare la DI s.r.l., ed oggi la ED s.p.a., come sostanziali successori/continuatori della AR s.p.a. e, come tali, soggetti agli obblighi di bonifica derivanti dall’attività inquinante svolta dalla dante causa” .
5.4) Il T.A.R. accoglieva invece i motivi aggiunti nei termini seguenti: “ 6. Quanto al ricorso per motivi aggiunti, risulta dal verbale della conferenza dei servizi svolta il 31 gennaio 2019 che era stato deliberato lo svolgimento di un confronto tecnico in ordine al potenziamento della rete piezometrica. Tale verbale non prevedeva invece l’emanazione di alcun provvedimento con contenuto immediatamente dispositivo in proposito; a pagina 17 stabiliva invece, a chiare lettere, che AT avrebbe trasmesso una nota con una proposta di potenziamento della rete e la ricorrente avrebbe poi formulato le proprie osservazioni con eventuale richiesta di un confronto.
Il confronto non è stato effettuato, nonostante la richiesta in tal senso formulata dalla ricorrente dopo il ricevimento della nota impugnata con atto per motivi aggiunti [cioè la nota AT del 5 marzo 2019]. In tal modo sono state violate le disposizioni procedimentali stabilite dalla suddetta conferenza e, inoltre, sono state violate le garanzie partecipative in quanto la decisione risulta assunta autonomamente senza una verifica con la ricorrente che pure era stata richiesta.
Il provvedimento impugnato con motivi aggiunti, poi, contrariamente a quanto asserito dalla difesa delle controinteressate risulta già definito in ordine all’obbligo, accollato alla ricorrente, di installare nove nuovi piezometri ed è pertanto immediatamente lesivo.
Per tali ragioni il ricorso per motivi aggiunti deve essere accolto, con annullamento della nota AT 5 marzo 2019; l’annullamento non si estende al verbale della conferenza di servizi del 31 gennaio 2019 che non viene in rilievo, nella presente decisione, quale atto presupposto. Le restanti censure vengono assorbite ”.
6) La sentenza di primo grado è stata confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6596/2024 del 22.07.2024, che giova richiamare anche nella parte in cui vengono riepilogati i motivi di appello, anche al fine di scrutinare l’eccezione, sollevata da AT nella memoria difensiva del 7 novembre 2025, di improcedibilità delle censure proposte da ED per la sopravvenuta formazione del giudicato esterno (in forza della predetta sentenza di appello).
6.1) Ebbene, dalla sentenza di appello emerge che “ 3. L’appello della società ED è affidato ai seguenti motivi:
I. Erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3, comma 1, e 63 comma 4 del c.p.a. e per violazione dell’obbligo di motivazione nella parte in cui ha travisato e/o si sarebbe discostata dalle risultanze della Consulenza Tecnica d’Ufficio.
Secondo l’appellante le conclusioni del CT escluderebbero il contributo causale dell’area ex AR alla contaminazione oggi rilevata nei pozzi della barriera gestita da ED posti presso il confine di valle del sito in questione.
II.1. In primo luogo il CT avrebbe accertato – con l’asserito accordo di tutti i CT - che la falda in questione consiste in “un acquifero unico vulnerabile da contaminazione, la cui falda defluisce naturalmente verso il mare, con velocità nell’ordine dei metri/giorno” (pag. 3 delle Conclusioni [pag. 396, doc. II], enfasi agg.) e, dunque, l’area ex AR si porrebbe a valle idrogeologica di tutta la zona industriale apuana.
II.2. In secondo luogo, il CT ha affermato di “non [aver] nulla da obbiettare alle considerazioni
espresse da parte dei CT ED” nel Par. 1.3 (pag. 1 risposta ai CT ED [pag. 2, doc. V]) circa l’azione di richiamo dei contaminanti provenienti da monte esercitata sin dal 1984 dai pozzi della barriera ED.
Il CT concorderebbe dunque con il fatto che, già a partire dai primi anni ‘80 fino a oggi, l’area ex AR è interessata, a scopo di bonifica, da consistenti prelievi di acque sotterranee dalla falda sottostante.
Questa condizione avrebbe determinato e determinerebbe tuttora - in quanto i pompaggi della barriera idraulica sono ancora oggi in funzione - una consistente captazione di acque e sostanze contaminanti, richiamandole sia da monte (Nord) che da valle (Sud), ma anche da Est e da Ovest.
Di conseguenza, sarebbero esclusivamente i contaminanti provenienti da monte idrogeologico e dai siti limitrofi a determinare la composizione dell’attuale stato qualitativo delle acque sottostanti l’area ex AR.
II.3. Nello specifico, in relazione al composto PCE (Tetracloroetilene il cui nome commerciale è Percloroetilene), unico analita citato nel provvedimento impugnato in primo grado, l’analisi condotta nell’ambito della CT ha rivelato quanto segue:
(i) utilizzo limitato nel tempo: tale analita non è stato prodotto da AR, ma soltanto utilizzato da quest’ultima per il trattamento di acque di ricircolo, presso l’impianto Rogor, entro un breve lasso temporale, che sarebbe compreso tra il 1986 e la fine del 1987 (pag. 38 della Relazione su AR [pag. 39, doc. II]);
(ii) esclusione di trafilamenti (percolamenti) in falda del PCE, a fronte di modalità di stoccaggio e di impiego della sostanza idonee a impedire dispersioni (pag. 38 della Relazione su AR [pag. 39, doc. II]);
(iii) assenza di PCE nei rifiuti trovati sul sito:
iv) sostanza non tracciante: la U.S.L. di allora, pur prestando molta attenzione alle problematiche ambientali e igienico-sanitarie dell’intera area, già prima del rilascio della certificazione di bonifica per l’area ex AR aveva accertato la presenza in falda di sostanze organo alogenate (Tetracloroetilene e Tricloroetilene, il cui nome commerciale è Trielina) in concentrazioni superiori alle CSC, ma non le aveva ritenute sostanze traccianti delle lavorazioni industriali AR, a differenza dei pesticidi e, in generale, delle sostanze organo tiofosforate:
(v) aree a monte idrogeologico e limitrofe notevolmente contaminate da PCE;
(vi) lotti interni all’area ex AR caratterizzati oggi da attività potenzialmente inquinanti.
II.4. Con riferimento ai pesticidi, al Manganese, all’Ammoniaca e al H2S, sebbene il CT affermi quanto riportato nella sentenza gravata, ossia che nel periodo 1980-1981 a monte e a valle dell’area ex AR fossero state rilevate contaminazioni nella falda da “manganese, ammoniaca e H[2]S” (pag. 12 delle Conclusioni [pag. 405, doc. II], avendo precisato che l’H2S è correlato alle “sostanze tiofosforate”, pesticidi, traccianti delle lavorazioni AR, cfr. pag. 12 risposte ai CT ED [pag. 13, doc. V]), tali affermazioni non possono essere estrapolate dal percorso analitico su base cronologica svolto dal CT che, successivamente al predetto assunto, ha messo in luce uno scenario ben diverso rispetto al periodo 1980-1981:
(i) dal 1984 a monte dell’area in esame non si sono più trovate contaminazioni traccianti di AR:
(ii) dal 1995 a valle dell’area in esame si è assistito a una graduale regressione dei fitofarmaci (pesticidi, sostanze organo tiofosforate) fino al raggiungimento di valori quasi nulli, comunque inferiori alle CSC
iii) aree limitrofe e/o a monte idrogeologico notevolmente contaminate da Manganese e Ammoniaca:
iv) la presenza di Manganese a valle dell’area ex AR non sarebbe riconducibile all’incendio di Mancozeb occorso in AR il 17 agosto 1980.
Con riferimento alla seconda parte del quesito, il T.a.r. ha chiesto al consulente di esprimersi in merito alla “percentuale probabilistica” circa l’eventuale riconduzione alle lavorazioni AR delle sostanze inquinanti rilevate nelle acque di falda a monte e a valle del sito in questione.
La risposta alla seconda parte del quesito deriva necessariamente dalla risposta alla “prima parte”, dovendo pertanto le due parti essere lette congiuntamente: nello specifico il CT ha risposto alla prima parte del quesito del giudice dichiarando che le sorgenti di contaminazione correlabili ai parametri citati “sono individuabili nei siti citati”, in relazione alla seconda parte del quesito ha affermato che, “[s]e è certa la molteplicità delle sorgenti di contaminazione nell’area, appare impossibile quantificare i singoli contributi, peraltro variabili in un ampio intervallo temporale, in una concezione probabilistica” (pagg. 15-16 delle Conclusioni [pagg. 408-409, doc. II], enfasi agg.).
Secondo l’appellante, con tale espressione, il CT avrebbe ritenuto che le contaminazioni rilevate in falda non siano attribuibili alla AR, escludendo dunque la responsabilità di quest’ultima in relazione all’inquinamento riscontrato.
Quanto alla nota dell’A.r.p.a.t del 30 agosto 2017, valorizzata dal T.a.r., la stessa sarebbe stata confutata da ED con la Relazione inviata il 15 gennaio 2018 (docc. 40-41).
Del tutto inconferente sarebbe poi il riferimento a quanto indicato dal Verbale della Conferenza di Servizi del 3 dicembre 2015 che, secondo il T.A.R., attesterebbe come “il superamento delle CSC [sia] stato rilevato successivamente alla certificazione di avvenuta bonifica rilasciata dalla Regione Toscana”.
Il primo giudice avrebbe estrapolato un unico passaggio testuale, riferito alla situazione ambientale di 40 anni fa (periodo 1980-1981), non avvedendosi che tale passaggio era inserito in un’analisi cronologica dei fatti, in esito alla quale sarebbe stato accertato che la contaminazione allora rilevata non è oggi più sussistente.
II. Erroneità della sentenza per non aver rilevato i vizi di violazione e/o falsa applicazione degli articoli 239 e seguenti del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, violazione del principio “chi inquina paga” sancito all’articolo 191 del TFUE e dall’articolo 3-ter del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, eccesso di potere per travisamento dei fatti, eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca, eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, eccesso di potere per difetto di motivazione, eccesso di potere per irragionevolezza.
Le conclusioni della CT confermerebbero che il provvedimento ministeriale impugnato ha imposto all’odierna appellante la bonifica della falda sottostante l’area ex AR senza aver compiuto un rigoroso accertamento volto all’individuazione del responsabile della contaminazione, in applicazione del principio di matrice europea “chi inquina paga”.
Il Ministero si sarebbe peraltro appiattito su quanto affermato da una sentenza (la n. 905/2018), non invocabile in quanto pronuncia di rito, e non avrebbe considerato le molteplici e autorevoli risultanze tecniche emerse nel corso del procedimento, che avrebbero escluso ogni apporto dell’area in esame alla contaminazione rilevata in falda.
Le conclusioni della CT sarebbero inoltre coerenti con lo Studio I.c.r.a.m.
Il primo giudice non avrebbe considerato, altresì, che la nota del Ministero del 12 aprile 2018 impugnata in primo grado richiamerebbe soltanto i superamenti riscontrati di PCE, mentre non citerebbe affatto – quale presupposto dell’ordine di bonifica della falda – altre sostanze.
La pronuncia individuerebbe perciò erroneamente il nesso eziologico tra l’attività svolta da AR e i superamenti rilevati negli anni 1980-1981 per sostanze diverse, ossia Manganese, Ammoniaca, H2S e sostanze organo tiofosforate.
III. Violazione del principio di legalità; violazione dell’art. 23 della Costituzione; erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 239, comma 3 e 240, comma 1, lettera r) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; violazione del principio “chi inquina paga” sancito all’articolo 191 del TFUE e dall’articolo 3-ter del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; violazione dell’art. 1, Protocollo 1, CEDU.
Nell’ambito di una situazione caratterizzata da inquinamento diffuso non vi è alcuna disposizione normativa che imponga a un soggetto di farsi carico della bonifica conseguente all’inquinamento causato da altri.
In relazione alla contaminazione riscontrata nell’acqua di falda emunta dai pozzi barriera collocati presso il confine di valle dell’area ex AR, dopo aver erroneamente dichiarato la sussistenza di un nesso causale tra il suddetto inquinamento e l’attività della AR, la sentenza gravata aggiunto che “non può escludersi la responsabilità anche di altre imprese ivi operanti”, tanto che la “corresponsabilità di altre imprese operanti nella zona (…) potrà essere oggetto di nuovi e diversi procedimenti amministrativi”.
Tuttavia la CT avrebbe indicato precisamente le aree da cui proviene la contaminazione rilevata.
Il provvedimento sarebbe quindi illegittimo perché impone a ED di bonificare le “acque di falda”, ossia di intervenire sull’inquinamento che sarebbe prodotto da altri.
IV. Erroneità della sentenza per non aver rilevato i vizi di violazione del principio di legalità; violazione dell’articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale; violazione del principio di irretroattività; violazione dell’art. 7, CEDU; violazione dell’art. 1, Protocollo 1, CEDU; violazione dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento; violazione dell’articolo 117, comma primo, della Costituzione; falsa applicazione del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22; falsa applicazione del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471; violazione dell’articolo 1, comma primo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il T.a.r. ha rigettato il secondo motivo di doglianza proposto nel ricorso introduttivo, statuendo che “le misure di prevenzione e riparazione contemplate dal d.lgs. 152/2016 devono trovare applicazione anche nei confronti del responsabile di eventi di inquinamento che si siano verificati anteriormente all’entrata in vigore della normativa medesima e del d.lgs. n. 22/1997, e tanto perché l’inquinamento dà luogo ad una situazioni di carattere permanente, che perdura fino a che non ne sono rimosse le cause”.
Anche in relazione a tale capo, la sentenza gravata meriterebbe di essere riformata.
Al riguardo l’appellante ricorda che, mediante Decreto 22 settembre 1995, n. 3785, la Regione Toscana ha certificato l’avvenuta bonifica dell’area ex AR, la cui conduzione è stata informata al rispetto degli standard internazionali più rigorosi.
Nel caso in esame, non sarebbe applicabile la disciplina in materia di bonifica di siti inquinati di cui agli artt. 239 e ss., d.lgs. n. 152/2006, né la prima regolamentazione legislativa dedicata alla bonifica (d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22).
Al riguardo, l’appellante, invita ad una rimeditazione delle conclusioni alle quali è pervenuta l’Adunanza plenaria, con la sentenza n. 10 del 2019.
In particolare ribadisce che prima dell’introduzione del Decreto Ronchi costituiva illecito ambientale solo il comportamento contrastante con disposizioni specifiche; queste ultime non dettavano alcuna disciplina puntuale a tutela dell’ambiente che prevedesse il divieto del superamento di limiti di contaminazione neppure esistenti e un conseguente obbligo di bonifica.
La pretesa “continuità” tra la disciplina civilistica e quella recata dal Decreto Ronchi, predicata dalla Plenaria, sarebbe sconfessata dal fatto che il D.M. n. 471/1999, emanato in attuazione dell’art. 17, d.lgs. n. 22/1997, include una disposizione che fa espressamente salvo l’obbligo di risarcimento del danno.
La decisione della Plenaria legge in tale richiamo un percorso di continuità, mentre sarebbe evidente che, se i due rimedi (risarcimento e ordine di bonifica) sono concorrenti, sussistono due distinti binari di risoluzione della compromissione ambientale (quello civilistico/risarcitorio e quello amministrativistico/autoritativo).
In ogni caso, né l’uno né l’altro sarebbero applicabili in forza del Decreto Ronchi agli inquinamenti “storici” intesi come superamento di limiti tabellari nelle matrici terreno e acque: non quello risarcitorio, perché difetta l’illecito al momento della condotta, non quello rimediale/pubblicistico alternativo, per l’inesistenza all’epoca di quei limiti.
Sarebbe poi contrario alla CEDU pretendere dall’appellante una gravosa attività di bonifica per fatti che, ove commessi, lo sarebbero stati prima dell’entrata in vigore di qualsiasi norma che li qualificasse come illeciti.
In ordine alla tutela della posizione giuridica del soggetto inciso dal provvedimento, viene in rilievo, ancora sul versante convenzionale, l’art. 1 del Prot. 1 alla CEDU in tema di proprietà.
Ne discende che la tutela della proprietà, da intendersi nella fattispecie in discussione come diritto all’integrità patrimoniale, si ricollega in modo indissolubile al principio di legalità e al canone dell’irretroattività: se la privazione di un “bene” (inteso nel senso ampio più sopra delineato) può essere prevista soltanto in ragione di una specifica disposizione di legge, è evidente che tale ultima disposizione deve essere prevedibile, certa e previamente conoscibile da parte del soggetto al quale viene sottratto o limitato il godimento del bene.
V. Erroneità della sentenza per non aver rilevato i vizi di violazione e/o falsa applicazione degli articoli 239 e seguenti del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; violazione del principio “chi inquina paga” sancito all’articolo 191 del TFUE e dall’articolo 3-ter del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; eccesso di potere per travisamento dei fatti.
Il T.a.r. ha rigettato il terzo motivo di doglianza proposto con il ricorso introduttivo, affermando che “la sentenza di questo Tribunale Amministrativo n. 667/2013 ha statuito che non sussistono ostacoli a considerare la DI s.r.l., ed oggi la ED s.p.a., come sostanziali successori/continuatori della AR s.p.a. e, come tali, soggetti agli obblighi di bonifica derivanti dall’attività inquinante svolta dalla dante causa”.
L’oggetto della doglianza proposta in primo grado, tuttavia, non è coperta dal giudicato derivante dalla sentenza n. 667/2013 del T.a.r. giacché, come noto, il giudicato derivante da una determinata decisione non si estende a giudizi originati dall’impugnazione di provvedimenti diversi da quelli oggetto della prima pronuncia.
I provvedimenti impugnati nell’ambito del giudizio n.r.g. 1007/2009 e annullati dalla sentenza n. 667/2013 sono diversi dai provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
In secondo luogo, non sarebbe possibile ritenere ED quale soggetto tenuto a svolgere eventuali attività di ripristino ambientale nell’area ex AR anche in ragione dell’assenza di continuità giuridica tra AR ed ED.
Oggetto del trasferimento a ER sarebbero stati solo doveri e oneri già sussistenti nella sfera giuridica di AR.
Non sarebbe sostenibile che, con l’atto di cessione, ER si sia fatta carico anche di doveri e oneri che, non essendo ancora previsti dal nostro ordinamento giuridico (l’obbligo di bonifica dei siti inquinati, come visto, è stato introdotto nel nostro ordinamento solo con il d.lgs. n. 22/1997), non potevano sussistere nella sfera giuridica della società cedente AR” .
6.2) Così riepilogati i motivi di appello, il Consiglio di Stato li ha respinti con la seguente motivazione:
“7. L’appello è infondato e deve essere respinto.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
8. Giova richiamare gli snodi essenziali del provvedimento impugnato in primo grado.
Il Ministero ha in primo luogo richiamato i pareri acquisiti in data 13 febbraio 2018, nei quali l’AR ha evidenziato “che il barrieramento attuale non rappresenta una garanzia di non propagazione, al di fuori del sito, degli inquinanti rilevati nelle acque sotterranee e conclude, come già espresso nel parere del dicembre 2017, trasmesso a codesta TÀ con nota prot. n. 0000804/STA del 15/01/2018, che “non è possibile, allo stato attuale delle conoscenze e delle informazioni, validare le ricostruzioni piezometriche (presentate da codesta TÀ) ed avallare l’efficacia ed efficienza del sistema di barrieramento ED attualmente attivo” in relazione all’area ex AR”.
Nel provvedimento si ricorda poi che “la barriera idraulica di cui all’oggetto è sorta nei primi anni Ottanta al fine di evitare la diffusione in falda dei fitofarmaci da parte degli impianti di produzione presenti nell’area ex AR.
Successivamente, con Decreto Giunta Regionale n. 3785 del 22/09/1995, la Regione Toscana ha decretato di certificare la “avvenuta bonifica dell’area industriale dismessa ex AR”, limitatamente alla destinazione d’uso industriale, con alcune prescrizioni, tra cui quella di tenere in emungimento n. 5 pozzi + n. 1 pozzo cisterna, valutando mediante attività di controllo la prosecuzione dell’emungimento.
Nel corso degli anni, in sede di Conferenza di Servizi è stato chiesto all’Azienda, sulla base dei superamenti delle CSC/valori ISS riscontrati per vari parametri, di integrare le misure di “messa in sicurezza d’emergenza” attuate, consistenti nell’emungimento e successivo trattamento delle acque di falda contaminate in grado di impedire la diffusione della contaminazione all’esterno dell’area.
La Conferenza di Servizi istruttoria del 03/12/2015, tenuto conto delle considerazioni espresse dall’Azienda sulla dichiarata efficienza della barriera, sull’assenza di fitofarmaci a valle dell’area e sulle problematiche connesse ad eventuali effetti di richiamo di acque di falda contaminate da aree esterne che potrebbero essere indotti dall’integrazione delle misure già attuate, ha chiesto all’Azienda medesima di trasmettere un documento complessivo che dimostrasse l’efficienza ed efficacia dell’attuale barrieramento idraulico, in modo da poter valutare l’idoneità della misura di prevenzione/messa in sicurezza attuata, ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs. 152/06.
La ED S.p.A. ha trasmesso, con nota del 19/01/2016, la “Relazione tecnica inerente all’efficienza ed efficacia idrochimica della barriera idraulica esistente presso il sito ex AR” (prot. n. 0000929/STA del 21/01/2016) e quindi, con nota del 16/02/2017 (prot. n. 0003689/STA del 20/02/2017), l’elaborato “Efficienza ed efficacia idrochimica della barriera idraulica esistente presso il sito ex AR”, in merito al quale la Conferenza istruttoria del 26/06/2017 ha richiesto un’integrazione, che è stata trasmessa con nota del 24/07/2017 (“Elaborato integrativo valutazione efficienza ed efficacia barriera idraulica presente presso il sito ex AR - SS”, predisposto da ABC ambiente con Studio Geotecnico Italiano per conto dell’Azienda, prot. n. 0015611/STA del 25/07/2017).
Detti documenti sono stati oggetto di esame da parte di AT e di PR. L’Azienda ha poi fornito la seguente ulteriore documentazione di riscontro:
a) “Area ex AR – Comune di SS. Relazione di risposta alle osservazioni del parere istruttorio di AT del 30 agosto 2017”, elaborata da A.B.C. Ambiente per conto di ED S.p.A., trasmessa da ED S.p.A. con nota del 15/01/2018 (prot. n. 0000821/STA del 15/01/2018);
b) “Sito ex AR - Relazioni in risposta al parere di AT inoltrato con la nota MATTM del 15/01/2018”, elaborato da AD Italia s.r.l. e Studio Geotecnico Italiano s.r.l. per conto di ED S.p.A., trasmesso con nota del 14/02/2018 (prot. n. 0003369/STA del 16/02/2018).
Gli esiti delle valutazioni condotte sulla documentazione trasmessa dall’Azienda, basate sui pareri formulati da PR e da AT, in ultimo da AT con i pareri alla presente allegati, hanno evidenziato alcuni elementi di criticità nonché carenze nel quadro conoscitivo esistente, che rimangono ad oggi in parte non superati. L’Azienda ha già previsto, a tal scopo, l’esecuzione di ulteriori attività per l’acquisizione dei dati sito-specifici necessari ad una più adeguata valutazione
della funzionalità del sistema di emungimento attivo”.
Il Ministero ha altresì messo in rilievo che:
“a) nel citato parere prot. n. 10606 del 12/02/2018, AT “prende atto della presenza, nello stabilimento ex AR, anche del solvente Tetracloroetilene, sostanza che, fino ad oggi, ED S.p.A. aveva dichiarato assente e di cui invece nell’ultima relazione [quella trasmessa da codesta TÀ con nota del 15/01/2018, di cui al punto a) sopra riportato] viene spiegato, in dettaglio, l’utilizzo industriale nello stabilimento AR, come prodotto finalizzato al trattamento delle acque di risulta dell’impianto Rogor”.
Si ricorda che il suddetto solvente organico clorurato è stato riscontrato nelle acque di falda soggiacenti alle aree a valle dell’area ex AR (settore Nord-Ovest) con concentrazioni superiori alla relativa CSC di Tab. 2, All. 5, Titolo V – Parte Quarta del D. Lgs. 152/06, come evidenziato da AT nel parere del 12/03/2018;
b) con la sentenza n. 905 del 13/02/2018, il Consiglio di Stato ha stabilito che “avendo ED rinunciato spontaneamente al ricorso avverso gli atti successivi, ne scaturisce anche la sopravvenuta inoppugnabilità delle statuizioni che accollano nuovamente a ED la responsabilità ed i conseguenti oneri di bonifica”; pertanto ED S.p.A. è responsabile della contaminazione relativa all’area ex AR con decisione divenuta inoppugnabile; [...]”.
8.1. Pure utile è riportare le conclusioni del CT, secondo cui (pag. 408), “Gli eventi (incidenti) negli anni ottanta alla AR e le susseguenti determinazioni analitiche hanno posto il sito AR come unica fonte di percezione del rischio.
Man mano che passava il tempo, le determinazioni analitiche nelle acque degli altri siti al contorno della AR, hanno portato ad ampliare le aree di bonifica innescando gli interventi di messa in sicurezza, monitoraggi e quant’altro.
Pertanto, allo stato attuale, come dimostrato anche dalla indagine da parte della Sogedis, molti siti denotano ancora un quadro di contaminazione che, valutato in termini di parametri e relative concentrazioni, portano necessariamente a spostare la probabilità dell’origine della contaminazione unicamente dalla fonte AR, come è stato all’inizio, per estenderla anche agli altri siti dell’area di interesse.
In termini di percentuale probabilistica, nelle singole relazioni sono riportate cronologicamente le variazioni dell’assetto della contaminazione della falda riferita ad ogni sito, dal quale si possono avere indicazioni per quantificare i livelli (anche variabili) di interferenze con il sito AR.
Come asserito dal Ministero, in considerazione che i dati analitici sono la fonte della definizione dello stato dei luoghi e che al variare di questi varia anche il modello concettuale, ne deriva di conseguenza anche la individuazione delle sorgenti di contaminazione.
Se è certa la molteplicità delle sorgenti di contaminazione nell’area, appare impossibile quantificare i singoli contributi, peraltro variabili in un ampio intervallo temporale, in una concezione probabilistica”.
9. Ciò posto, deve anzitutto convenirsi con l’Avvocatura dello Stato che non è esatto affermare che l’area sia stata definitivamente bonificata già nel 1995.
Agli atti di causa vi è infatti il verbale della conferenza istruttoria del 2015, nel quale si dà atto della verifica da parte di AR del superamento di CSC (per metalli, solventi clorurati, IPA, solfati e ammoniaca ed in particolare, nell’area ex AR, pesticidi), successivamente alla certificazione dell’avvenuta bonifica rilasciata dalla Regione.
Era peraltro lo stesso certificato regionale del 1995 a stabilire la possibilità che successivamente fossero individuate ulteriori aree “sospette” da sottoporre ad indagini ai fini dell’eventuale bonifica e ad evidenziare comunque la necessità che la barriera idraulica venisse tenuta attiva da parte di ED.
Nel parere prot. n. 10606 del 12 febbraio 2018, richiamato nel provvedimento impugnato, AR ha poi dato atto “della presenza, nello stabilimento ex AR, anche del solvente Tetracloroetilene [...]”.
Il suddetto solvente organico clorurato è stato riscontrato nelle acque di falda soggiacenti alle aree a valle dell’area ex AR (settore Nord-Ovest) con concentrazioni superiori alla relativa CSC di Tab. 2, All. 5, Titolo V – Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006, come sempre evidenziato da AR nel suddetto parere.
Pertanto, non è vero che il Ministero abbia tenuto conto dei soli superamenti della CSC relativamente al Tetracloroetilene;
Né vi è la prova che di tale sostanza sia stato fatto un uso estremamente limitato nel tempo.
In particolare nella Relazione del CT si legge “[...] In merito all’impianto Rogor, il dottor Camici CT della ED in data 12/02/2020 via mail (PEC) ha inviato al CT un documento (dichiarazione) riguardante un addetto (Carlo Maestri) con la qualifica di capo reparto all’impianto Rogor fino all’inizio del 1990. In sintesi in merito al percloroetilene utilizzato, il Maestri dichiara testualmente […] per tutto il periodo nel quale è stato utilizzato il percloroetilene, dal 1984 al 1987, durante il quale ho ricoperto la funzione di caporeparto dell’impianto ROGOR non si sono mai verificati guasti o condizioni di esercizio che possano essere fonti di dispersione o sversamenti di percloetilene nell’ambiente [..].
Il CT ha inoltre acquisito dalle società controinteressate anche la documentazione relativa alla circostanza che fin dal 1960 nello stabilimento “Montecatini Azoto” veniva prodotto dicloretano.
9.1. In ogni caso, il CT non ha affatto escluso la sussistenza di un contributo causale di ED alla contaminazione tuttora presente in falda nel sito ex AR, bensì ha solo affermato la possibile riconducibilità delle sostanze rinvenute anche ad altre attività produttive.
Al riguardo, i più recenti studi acquisiti dallo stesso CT (in particolare, quelli svolti dalla ID nel 2019), dimostrano che in realtà gli altri siti di possibile contaminazione considerati (in particolare l’area Syndial), non interferiscono con la falda ex AR ed indirettamente confermano le valutazioni di AR ed Ispra, su cui si è basato il provvedimento impugnato.
In tal senso gli studi ID hanno messo in evidenzia che il fosso Lavello che separa le due aree costituisce una barriera idraulica che impedisce il trasferimento di eventuali contaminazioni (cfr. le pag. 31 e ss.).
Il CT, inoltre, non ha specificamente validato la tesi di ED relativa al “richiamo” di inquinanti da opera del barrieramento idraulico realizzato a valle idrogeologica del sito ex AR;
Nello studio ID già richiamato si mette ad esempio in evidenza l’azione dei pozzi di emungimento in funzione da oltre 30 anni che ha effettivamente determinato “una progressiva diminuzione e rimozione degli inquinanti di natura organo – tiofosforati (erbicidi) di produzione AR”.
Tuttavia, di contro “per i composti organici alifatici, come testimoniato dai monitoraggi degli ultimi anni (dal 2013 al 2019) le concentrazioni seppur in sensibile diminuzione (mediamente circa 10 volte più basse negli ultimi 6 anni), restano molto alte e lontane dalle CSC e dagli obiettivi di bonifica”.
Inoltre “La corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate nella falda delle località Lavello, Partaccia e Casone con le sostanze ritrovate dentro il sito ex AR, la posizione di valle idrogeologica delle aree residenziali [...] le concentrazioni decrescenti osservate lungo l’allineamento SD404 – SD175, fanno ipotizzare una sorgente di contaminazione che nel corso del tempo ha generato un plume che dalla zona industriale è progressivamente migrato verso le aree residenziali [...]”.
Anche nella nota AR del 9 febbraio 2018 si mette in evidenza che le argomentazioni della società
“collidono con quanto emerso nelle precedenti istruttorie rispetto alle dinamiche della falda, ed in particolare, con i documenti del:
• Direttore del Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi Sezione Chimica, nella relazione tecnica preliminare sulla falda freatica del 10 novembre 1980 prot. 128 (All.7 al parere AT del 30/08/17) in cui si riporta “……. un inquinamento considerevole sia per il manganese che per la presenza di sostanze organiche contenenti zolfo e fosforo…...”.
• Servizio Multizonale di Prevenzione delle UU.SS.LL. n. 1 e n. 2, in relazione allo studio sull’inquinamento della falda idrica zona DI del 27 novembre 1981 (All. 11 al parere AT del 30/08/17) con particolare riferimento alla zona ubicata a monte del sito ex AR in cui si riporta “……...i risultati di questa indagine, regolarmente comunicati alle Autorità competenti evidenziano a tutt’oggi il permanere di un preoccupante stato di contaminazione della falda…….alcune delle acque prelevate presentano livelli di manganese rilevanti; l’acqua del pozzo della SAVEMA presenta inoltre sostanze organo tio-fosforate che ad un successivo e più dettagliato approfondimento analitico hanno mostrato essere simili alle sostanze rinvenute nel piezometro n° 3 dello stabilimento DI e sono riconducibili alla lavorazione del Rogor. Questa situazione è indice, per la prima volta di una contaminazione della falda anche a monte dello stabilimento AR”.
L’AR ha richiamato altresì le considerazioni espresse nelle proprie precedenti relazioni del 30 agosto 2017 e 15 dicembre 2017 “in cui non si validano le ricostruzioni piezometriche realizzate dai consulenti ED [...]”.
L’Agenzia ha più volte ribadito la carenza della “conoscenza idrogeologica dell’area”, del modello concettuale utilizzato, nonché le criticità ancora presenti nella matrice acque sotterranee, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei solventi organo clorurati.
Al riguardo, le parti resistenti hanno evidenziato che le caratteristiche chimico-fisiche peculiari di questi composti sono l’elevata densità (maggiore di quella dell’acqua), la bassa viscosità, l’estrema volatilità, la scarsa o nulla (a seconda del composto) miscibilità con l’acqua e la scarsa degradabilità.
Con la conseguenza che, una volta dispersi in una falda, in terreni non permeabili, senza contatto con l’atmosfera, essi tendono ad accumularsi sul fondo dell’acquifero e a permanervi, stante la loro scarsa biodegradabilità.
Si tratta cioè di un tipo di contaminazione che può avere origini molto lontane nel tempo e risulta di difficile risanamento.
9.3. Sulla base di quanto precede, deve ritenersi che il T.a.r, nel sottolineare che “La (cor)responsabilità della ricorrente nella causazione dell’inquinamento appare dimostrata” non abbia disatteso gli esiti della CT ma abbia valorizzato proprio quanto affermato dal consulente in merito al nesso causale diretto tra l’attività svolta dalla AR e la presenza degli inquinanti.
9.3.1. Il fatto che non si possa escludere la “responsabilità anche di altre imprese ivi operanti” non rende illegittimo per ciò solo il provvedimento impugnato.
Giova infatti ricordare che l’accertamento del nesso fra una determinata presunta causa di inquinamento ed i relativi effetti si basa sul criterio del “più probabile che non”, ovvero richiede che il nesso eziologico ipotizzato dall’autorità competente sia più probabile della sua negazione (in questo senso la costante giurisprudenza, per tutte Cons. Stato, Ad. plen. n. 10 del 2019; successivamente, sez. IV, 7 gennaio 2021 n.172).
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nell’interpretare il principio “chi inquina paga” (che consiste nell'addossare ai soggetti responsabili i costi cui occorre far fronte per prevenire, ridurre o eliminare l’inquinamento prodotto), ha fornito una nozione di causa in termini di aumento del rischio, ovvero come contribuzione da parte del produttore al rischio del verificarsi dell’inquinamento.
Per poter presumere l’esistenza di un siffatto nesso di causalità “l’autorità competente deve disporre di indizi plausibili in grado di dar fondamento alla sua presunzione, quali la vicinanza dell’impianto dell’operatore all'inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell'esercizio della sua attività. Quando disponga di indizi di tal genere, l'autorità competente è allora in condizione di dimostrare un nesso di causalità tra le attività degli operatori e l’inquinamento diffuso rilevato. Conformemente all’art. 4, n. 5, della direttiva 2004/35, un’ipotesi del genere può rientrare pertanto nella sfera d'applicazione di questa direttiva, a meno che detti operatori non siano in condizione di confutare tale presunzione” (Corte giust. UE, 4 marzo 2015, in causa C- 534/13; cfr. anche, in precedenza, la decisione del 9 marzo 2010, in causa C – 378/08).
La prova può quindi essere data “in via diretta o indiretta, ossia, in quest’ultimo caso, l’amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale può avvalersi anche di presunzioni semplici di cui all’art. 2727 c.c.” (Consiglio di Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3885).
Il soggetto individuato come responsabile, inoltre, “non può limitarsi a ventilare genericamente il dubbio circa una possibile responsabilità di terzi” ma deve “provare e documentare con pari analiticità la reale dinamica degli avvenimenti e indicare a quale altra impresa, in virtù di una specifica e determinata causalità, debba addebitarsi la condotta causativa dell’inquinamento” (Cons. St., sez. IV, sentenza n. 5668 del 2017, cit..).
Anche la Corte di Giustizia UE (sentenza del 4 marzo 2015, in causa C534/13, cit.) dopo aver ha affermato che “Come emerge dagli articoli 4, paragrafo 5, e 11, paragrafo 2, della direttiva 2004/35, in combinato disposto con il considerando 13 della stessa, affinché il regime di responsabilità ambientale sia efficace, è necessario che sia accertato dall'autorità competente un nesso causale tra l’azione di uno o più operatori individuabili e il danno ambientale concreto e quantificabile al fine dell’'imposizione a tale operatore o a tali operatori di misure di riparazione, a prescindere dal tipo di inquinamento di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza ERG e a., EU:C:2010:126, punti 52 e 53, e ordinanza Buzzi Unicem e a., EU:C:2010:129, punto 39)”, precisa che: “occorre ricordare che, conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/35, in combinato disposto con il considerando 20 della stessa, l'operatore non è tenuto a sostenere i costi delle azioni di riparazione adottate in applicazione di tale direttiva quando è in grado di dimostrare che i danni in questione sono opera di un terzo e si sono verificati nonostante l’esistenza di idonee misure di sicurezza, o sono conseguenza di un ordine o di un’istruzione impartiti da un’autorità pubblica (v., in tal senso, sentenza ERG e a., EU:C:2010:126, punto 67 e giurisprudenza ivi citata, e ordinanza Buzzi Unicem e a., EU:C:2010:129, punto 46)””.
9.3.2. Il principio “chi inquina paga” trova pertanto applicazione anche quando non si possa escludere l’apporto causale di ulteriori e differenti fattori poiché, ai fini dell’applicazione di cui agli articoli 239 e ss., in materia di obblighi di bonifica, è sufficiente che vi sia stata una “contribuzione da parte del produttore al rischio del verificarsi dell’inquinamento”.
L’individuazione della responsabilità per l'inquinamento di un sito si basa sul criterio causale del “più probabile che non”, sicché è sufficiente perché il responsabile si intenda legittimamente accertato che il nesso eziologico ipotizzato dall'Amministrazione sia più probabile della sua negazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 7121 del 2018 e n. 5668 del 2018), potendosi pertanto a tali fini accedere anche alla prova per presunzioni (così ancora Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 31 marzo 2022. n. 2370).
9.4. Nel caso in esame, ED non ha poi offerto alcuno spunto innovativo atto a rimeditare i principi espressi dalla decisione dell’Adunanza plenaria n. 10 del 2019, confermati dalla decisione n. 3 del 2021, secondo cui “7.5. Può ritenersi pacifico che le misure introdotte nel 1997, ed ora disciplinate dagli artt. 239 e ss. del codice di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, hanno nel loro complesso una finalità di salvaguardia del bene ambiente rispetto ad ogni evento di pericolo o danno, nelle quali è assente ogni matrice di sanzione rispetto al relativo autore. Come inoltre puntualmente rilevato dalla Sezione rimettente tali misure non appartengano al «diritto lato sensu punitivo», sebbene per esse sia imprescindibile un accertamento di responsabilità (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., ord. 13 novembre 2013, nn. 21 e 25), ma si collocano invece nel tessuto connettivo formato dalla normativa ora menzionata. […] 7.11. Pertanto, [...] non vi è luogo nel caso ora descritto ad alcuna retroazione di istituti giuridici introdotti in epoca successiva alla commissione dell’illecito, ma casomai all’applicazione da parte della competente autorità amministrativa degli istituti a protezione dell’ambiente previsti dalla legge al momento in cui si accerta una situazione di pregiudizio in atto”.
9.4.1. Allo stesso modo l’Adunanza plenaria ha chiarito che gli obblighi in questione sono “trasmissibili in virtù di fusione per incorporazione dalla società responsabile del danno incorporata alla società incorporante”.
Nello specifico “La successione dell’incorporante negli obblighi dell’incorporata è espressione del principio espresso dal brocardo cuius commoda eius et incommoda, cui è informata la disciplina delle operazioni societarie straordinarie, tra cui la fusione, anche prima della riforma del diritto societario, per cui alla successione di soggetti sul piano giuridico-formale si contrappone nondimeno sul piano economico-sostanziale una continuazione dell’originaria impresa e della sottostante organizzazione aziendale. Anche prima che venisse sancito il carattere evolutivo-modificativo di quest’ultimo tipo di operazione era infatti indubbio che l’ente societario subentrato a quello estintosi per effetto dell’incorporazione acquisiva il patrimonio aziendale di quest’ultimo, di cui sul piano contabile fanno parte anche le passività, ovvero i debiti inerenti all’impresa esercitata attraverso la società incorporata. […].
A ciò aggiugendosi che “la successione sul piano civilistico negli obblighi inerenti a fenomeni di contaminazione di siti e di inquinamento ambientale in caso di operazioni societarie contraddistinte dalla continuità dell’impresa pur a fronte del mutamento formale del centro di imputazione giuridica consente di assicurare una miglior tutela dell’ambiente”.
9.4.2. In tale ottica il primo giudice ha sottolineato – ribadendo le conclusioni già raggiunte nella propria sentenza n. 667 del 2013 – che “La fattispecie dell’inquinamento non ha carattere istantaneo ma perdurante quanto ai suoi effetti e, pertanto, la normativa successiva al verificarsi della causa del medesimo ben può essere applicata ad una fattispecie rilevata posteriormente, al fine di eliminarne gli effetti. Sono quindi inconferenti i richiami contenuti nel ricorso al principio di irretroattività della legge, né nell’obbligo di bonifica può rilevarsi una sanzione afflittiva rilevante ai sensi dell’art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali come la ricorrente pretende, poiché esso costituisce piuttosto una misura riparatoria e ripristinatoria dello stato dei luoghi conseguente alla commissione di un illecito”.
9.4.3. L’articolo 242, comma 11, del codice dell'ambiente, nel fare riferimento specifico anche alle "contaminazioni storiche", ha inteso affermare il principio per cui la condotta inquinante, anche se risalente nel tempo e verificatasi in momenti storici passati, non esclude il sorgere di obblighi di bonifica in capo a colui che ha inquinato il sito, ove il pericolo di “aggravamento della situazione” sia ancora attuale.
Del resto “accedere alla tesi secondo la quale le contaminazioni "storiche" non potrebbero mai porre in capo al loro autore un obbligo di bonifica, determinerebbe la paradossale conclusione che tali necessarie attività, a tutela della salute e dell'ambiente, debbano essere poste a carico della collettività e non del soggetto che le ha poste in essere e ne ha beneficiato”.
Inoltre “la responsabilità dell'impresa per l’inquinamento va intesa in termini sostanziali, considerando che i fenomeni societari relativi ai gruppi, alle forme di successione e al trasferimento d’azienda danno luogo ad una successione universale inter vivos che, secondo i principi espressi dalla [...] pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 10 del 2019 [...] generano la responsabilità dell'acquirente” (Cons. Stato, sentenza n. 2370 del 2022, cit).
9.5. Nella fattispecie in esame, il T.a.r. ha infine correttamente richiamato quanto già statuito con la propria sentenza n. 667 del 2013, circa la posizione di ED s.p.a., come sostanziale successorie/continuatore della AR s.p.a.
AR infatti conferì l’area e l’intero ramo d’azienda a ER unitamente alla cessione di ogni rapporto giuridico imputabile al ramo di azienda ceduto, con il conseguente sub ingresso della ER s.r.l. negli obblighi scaturenti a carico della AR.
Il subingresso della ER nel procedimento di bonifica instaurato dalla AR venne altresì confermato nel protocollo di intesa intervenuto in data 20 luglio 1994 con la Regione Toscana.
I successivi mutamenti societari della ER hanno comportato, dapprima la fusione per incorporazione della stessa nella Come Iniziative Immobiliari s.r.l. (che successivamente ha modificato la propria denominazione in DI s.r.l.) e da ultimo la fusione per incorporazione della DI s.r.l. in ED s.p.a.
In sostanza, gli obblighi di bonifica costituiscono l’evoluzione del protocollo d’intesa relativo al disinquinamento dell’area e, comunque, non sono stati all’epoca tempestivamente contestati (con definitivo consolidamento della previsione della lettera e) del già richiamato certificato di bonifica, relativo alla necessità di indagare e, nel caso, bonificare eventuali ulteriori aree “sospette”).
10. In definitiva, per quanto appena argomentato, l’appello deve essere respinto” .
7) Tanto premesso, può venirsi al presente giudizio.
8) Col primo motivo di ricorso principale si deduce, in primo luogo, che:
- a) la CT disposta nel giudizio poi definito dalla suddetta sentenza T.A.R. Toscana n. 1348/2020 (CT riversata nel presente gravame, con i relativi allegati, ai docc. 33 e ss. ricorrente) avrebbe escluso il contributo causale dell’area ex AR alla contaminazione oggi rilevata nei pozzi della barriera gestita da ED posti presso il confine di valle del sito in questione;
- b) innanzi tutto, il CT avrebbe accertato – con l’asserito accordo di tutti i CT – che la falda in questione consiste in “ un acquifero unico vulnerabile da contaminazione, la cui falda defluisce naturalmente verso il mare, con velocità nell’ordine dei metri/giorno ” (pag. 3 delle Conclusioni [pag. 396, doc. II]) e, dunque, l’area ex AR si porrebbe a valle idrogeologica di tutta la zona industriale apuana;
- c) in secondo luogo, il CT ha affermato di “ non [aver] nulla da obbiettare alle considerazioni espresse da parte dei CT ED ” nel Par. 1.3 (pag. 1 risposta ai CT ED [pag. 2, doc. 39]) circa l’azione di richiamo dei contaminanti provenienti da monte esercitata sin dal 1984 dai pozzi della barriera ED (v. §§ da I a II.1 del primo motivo di ricorso principale);
- d) il CT (v. § II.2 del primo motivo di ricorso principale) concorderebbe dunque con il fatto che, già a partire dai primi anni ‘80 fino a oggi, l’area ex AR è interessata, a scopo di bonifica, da consistenti prelievi di acque sotterranee dalla falda sottostante;
- e) questa condizione avrebbe determinato e determinerebbe tuttora - in quanto i pompaggi della barriera idraulica sono ancora oggi in funzione - una consistente captazione di acque e sostanze contaminanti, richiamandole sia da monte (Nord) che da valle (Sud), ma anche da Est e da Ovest;
- f) di conseguenza, sarebbero esclusivamente i contaminanti provenienti da monte idrogeologico e dai siti limitrofi a determinare la composizione dell’attuale stato qualitativo delle acque sottostanti l’area ex AR.
8.1) Nello specifico, in relazione al composto PCE (Tetracloroetilene il cui nome commerciale è Percloroetilene), l’analisi condotta nell’ambito della CT (v. § II.3 del primo motivo di ricorso principale) ha rivelato quanto segue:
- a) utilizzo limitato nel tempo, considerato che tale analita non è stato prodotto da AR, ma soltanto utilizzato da quest’ultima per il trattamento di acque di ricircolo, presso l’impianto Rogor, entro un breve lasso temporale, che sarebbe compreso tra il 1986 e la fine del 1987 (pag. 38 della Relazione su AR [pag. 39, doc. 33]);
- b) esclusione di trafilamenti (percolamenti) in falda del PCE, a fronte di modalità di stoccaggio e di impiego della sostanza idonee a impedire dispersioni (pag. 38 della Relazione su AR [pag. 39, doc. 33]);
- c) assenza di PCE nei rifiuti trovati sul sito;
- d) sostanza non tracciante, considerato che la USL di allora, pur prestando molta attenzione alle problematiche ambientali e igienico-sanitarie dell’intera area, già prima del rilascio della certificazione di bonifica per l’area ex AR aveva accertato la presenza in falda di sostanze organo alogenate (Tetracloroetilene e Tricloroetilene, il cui nome commerciale è Trielina) in concentrazioni superiori alle CSC, ma non le aveva ritenute sostanze traccianti delle lavorazioni industriali AR, a differenza dei pesticidi e, in generale, delle sostanze organo tiofosforate;
- e) aree a monte idrogeologico e limitrofe notevolmente contaminate da PCE;
- f) lotti interni all’area ex AR caratterizzati oggi da attività potenzialmente inquinanti.
8.2) Con riferimento, poi, ai pesticidi, al Manganese, all’Ammoniaca e al H2S, si deduce, sempre nel primo motivo principale (v. § II.4), che, sebbene il CT affermi quanto riportato nella sentenza n. 1348/2020, ossia che nel periodo 1980-1981 a monte e a valle dell’area ex AR erano state rilevate contaminazioni nella falda da “manganese, ammoniaca e H[2]S” (pag. 12 delle Conclusioni [pag. 405, doc. 33], avendo precisato che l’H2S è correlato alle “sostanze tiofosforate”, pesticidi, traccianti delle lavorazioni AR, cfr. pag. 12 risposte ai CT ED [pag. 13, doc. V]), tali affermazioni vanno lette in coerenza col percorso analitico su base cronologica svolto dal CT che, successivamente al predetto assunto, ha messo in luce uno scenario ben diverso rispetto al periodo 1980-1981. Infatti:
- a) dal 1984 a monte dell’area in esame non si sono più trovate contaminazioni traccianti di AR;
- b) dal 1995 a valle dell’area in esame si è assistito a una graduale regressione dei fitofarmaci (pesticidi, sostanze organo tiofosforate) fino al raggiungimento di valori quasi nulli, comunque inferiori alle CSC;
- c) aree limitrofe e/o a monte idrogeologico notevolmente contaminate da Manganese e Ammoniaca;
- d) la presenza di Manganese a valle dell’area ex AR non sarebbe riconducibile all’incendio di Mancozeb occorso in AR il 17 agosto 1980.
8.3) Ancora, nel primo motivo di gravame principale (v. §§ III e IV), si afferma che:
- a) con riferimento alla seconda parte del quesito, il T.A.R. ha chiesto al consulente di esprimersi in merito alla “ percentuale probabilistica ” circa l’eventuale riconduzione alle lavorazioni AR delle sostanze inquinanti rilevate nelle acque di falda a monte e a valle del sito in questione;
- b) la risposta alla seconda parte del quesito deriva necessariamente dalla risposta alla “prima parte”, dovendo pertanto le due parti essere lette congiuntamente;
- c) nello specifico, il CT ha risposto alla prima parte del quesito del giudice dichiarando che le sorgenti di contaminazione correlabili ai parametri citati “ sono individuabili nei siti citati ”;
- d) in relazione alla seconda parte del quesito ha affermato che, “[s]e è certa la molteplicità delle sorgenti di contaminazione nell’area, appare impossibile quantificare i singoli contributi, peraltro variabili in un ampio intervallo temporale, in una concezione probabilistica ” (pagg. 15-16 delle Conclusioni [pagg. 408-409, doc. 33]);
- e) secondo la ricorrente, con tale espressione il CT avrebbe ritenuto che le contaminazioni rilevate in falda non siano attribuibili alla AR, escludendo dunque la responsabilità di quest’ultima in relazione all’inquinamento riscontrato;
- f) quindi, il CT avrebbe smentito le erronee ricostruzioni storiche compiute da AT nella nota del 30 agosto 2017 (v. § IV del primo motivo di ricorso principale).
8.4) Le conclusioni della CT (v. §§ V, VI e VII del primo motivo di ricorso principale):
- a) confermerebbero che il provvedimento ministeriale impugnato ha imposto all’odierna ricorrente la bonifica della falda sottostante l’area ex AR senza aver compiuto un rigoroso accertamento volto all’individuazione del responsabile della contaminazione, in applicazione del principio di matrice europea “chi inquina paga”;
- b) le conclusioni della CT sarebbero inoltre coerenti con lo Studio I.C.R.A.M. (doc. 4 ricorrente).
8.5) Ancora nella prima censura principale, si deduce che il provvedimento gravato sarebbe anche contraddittorio (v. §§ VIII, IX del primo motivo di ricorso principale) perché:
- a) esso è stato emanato dal Ministero in modo sbrigativo e illegittimo, in quanto quest’ultimo ha individuato ED quale responsabile della contaminazione, pur essendo a conoscenza che la Regione ha demandato a ID gli approfondimenti necessari, riscontrata la mancanza di “ sufficienti dati sulle acque di falda disponibili per l’individuazione di precise responsabilità ” (pag. 32, doc. 31 ricorrente);
- b) come ha precisato la Regione nella nota del 12 aprile 2021, “ la fase propedeutica/preliminare del procedimento di individuazione del soggetto responsabile della contaminazione nel sito ex AR consistente nella ricerca, raccolta, studio degli esistenti atti e documenti al fine di redigere una proposta (in fieri) di Rapporto Istruttorio con valenza esclusivamente interna. Solo al termine di detta fase propedeutica verrà avviato il procedimento di individuazione del soggetto responsabile della contaminazione dell’area ex AR, mediante la comunicazione dell’avvio dello stesso, ai sensi degli articoli 7 e ss. della L. n. 241/1990, anche a TA TÀ (…) ” (doc. 47 ricorrente);
- c) il Ministero ha dunque imposto alla TÀ di provvedere alla bonifica, sebbene allo stato delle attuali conoscenze non sia possibile individuare – come ammesso dalla Regione – i responsabili dell’inquinamento, ossia i soggetti tenuti a compiere le operazioni di bonifica;
- d) inoltre, l’ordine impartito a ED di presentare un progetto di bonifica con riferimento a un’area posta a valle idrogeologica di altri siti appare contraddittorio e irragionevole rispetto a quanto previsto dall’art. 2, lett. c) dell’Accordo di Programma sottoscritto – tra gli altri – anche dal MA (doc. 43 ricorrente);
- e) ai sensi della predetta previsione, lo studio ID ha lo scopo di pervenire alla “ progettazione preliminare dell'intervento di bonifica unitario della falda soggiacente alle aree SIN e SIR ”;
- f) sebbene il predetto studio, ritenuto dal Ministero funzionale alla progettazione dell'intervento di bonifica, non sia stato ancora concluso, in modo del tutto contraddittorio lo stesso Ministero ha comunque ordinato a ED la presentazione di un progetto di bonifica;
- g) il provvedimento ministeriale è infine contraddittorio rispetto alle risultanze dello Studio redatto dall’I.C.R.A.M. (doc. 4 ricorrente), commissionato dal medesimo Ministero (doc. 5 ricorrente), il quale mostra la provenienza dalle aree limitrofe e da monte idrogeologico della contaminazione rilevata sotto la falda dell’area ex AM (v. ultimo capoverso del § VIII del primo motivo di ricorso principale);
- h) è evidente che il Ministero, nel discostarsi da un documento prodotto da un’istituzione pubblica dotata di così specifiche competenze tecnico-scientifiche in materia, avrebbe dovuto quantomeno fornire un adeguato iter logico-motivazionale volto a giustificare il diverso orientamento assunto, ma ciò non è avvenuto;
- j) da quanto sopra esposto emerge che il provvedimento gravato merita di essere annullato in quanto illegittimo per violazione degli artt. 239, 242, 244 e 252 del Codice dell’ambiente, del principio di matrice europea “chi inquina paga” previsto dall’art. 3-ter del Codice dell’ambiente, nonché per eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà estrinseca, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, nonché per violazione dell’art. 3, l. n. 241/1990.
9) Col secondo motivo di ricorso principale si deduce che:
- a) in data 30 novembre 2020, nell’ambito del procedimento in corso condotto dal Ministero, ED ha chiesto, tra l’altro, “ al fine di svolgere la revisione del modello numerico di flusso (…) di accedere ai documenti e ai dati tecnici sinora acquisiti nel corso dell’istruttoria, compresa la versione più aggiornata dello studio condotto da ID ” (pag. 5, primo alinea e pag. 8, punto iv, doc. 45);
- b) in tale sede, attraverso la Relazione tecnica redatta dal Prof. Beretta, Ordinario presso l’Università degli Studi di Milano, Docente dei corsi “ Esplorazione e gestione delle risorse idriche ” e “ Qualità delle acque e bonifiche ”, ED ha confutato l’elaborazione di taluni dati presente nella prima versione dello studio, la sola che le era stata trasmessa (doc. 46 ricorrente);
- c) alla predetta istanza non è seguita alcuna risposta da parte del Ministero;
- d) il provvedimento del 29 marzo 2021 (doc. 1 ricorrente), in questa sede gravato, ordina tuttavia a ED di trasmettere al Ministero “ e alle Amministrazioni in indirizzo, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della presente, un progetto di bonifica della falda, corredato del modello concettuale definitivo del sito, con dettagliata descrizione degli aspetti idrogeologici, e di ogni altra documentazione a supporto ”;
- e) nel medesimo provvedimento, il Ministero ha reso edotta ED che la stessa ID ha riconosciuto, con nota del 3 febbraio 2021, mai inviata alla Ricorrente, che “ tutta l’attività di ID, vale a dire l’approfondimento geochimico e isotopico e la modellazione 3D ”, di cui – per ammissione della stessa ID – la Ricorrente “ non [ha] comunque potuto tenere conto ”, in quanto compresa in una versione dello studio mai inviata a ED, si pone come “ prodromica alla progettazione degli interventi di bonifica (…) ” (doc. 1 ricorrente);
- f) alla luce di quanto sopra esposto, l’ordine di trasmettere un “ progetto di bonifica ”, corredato del “ modello concettuale definitivo del sito ” e della “ dettagliata descrizione degli aspetti idrogeologici ”, impartito a ED con il provvedimento gravato, in assenza di un elaborato tecnico chiesto espressamente da ED (doc. 45 ricorrente) e riconosciuto da ID come strumento fondamentale per procedere “ alla progettazione degli interventi di bonifica ”, è illegittimo per violazione dell’art. 10, l. n. 241/1990, che impone all’Amministrazione procedente di consentire al soggetto parte del procedimento in corso di prendere visione degli atti e documenti dell’istruttoria;
- g) per le medesime ragioni, il provvedimento gravato è censurabile per eccesso di potere nelle figure sintomatiche della contraddittorietà estrinseca e illogicità, rispetto a quanto espresso da ID nella nota prot. PAD21-017 del 3 febbraio 2021, richiamata nella nota ministeriale impugnata;
- h) l’atto impugnato viola infine i princìpi di collaborazione e buona fede, consacrati nell’art. 1, c. 2-bis. L. n. 241/1990, rispetto ai quali devono essere improntati i rapporti tra privati e Amministrazione.
10) Col terzo motivo di ricorso principale si deduce che:
- a) l’art. 239, c. 3 del Codice dell’Ambiente stabilisce che “[g] li interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalle regioni con appositi piani, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e comunque nel rispetto dei criteri generali di cui al presente titolo ”;
- b) il legislatore ha dunque previsto che gli interventi di bonifica per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso avvengano nel rispetto dei criteri generali del Titolo V della Parte Quarta del Codice, relativo alla bonifica dei siti inquinati;
- c) come noto, la disciplina prevista dal predetto Titolo V è fondata sul principio di derivazione europea “chi inquina paga” e, in coerenza con tale principio, nei casi di inquinamento diffuso, l’obbligo di riparazione deve essere corrispondente al contributo causale di ciascun operatore al verificarsi dell’inquinamento;
- d) quindi, in caso di corresponsabilità, i relativi obblighi di bonifica devono essere proporzionati alla relativa responsabilità, altrimenti si finirebbe con il ledere ingiustificatamente anche la “proprietà” del soggetto gravato, intendendosi per “proprietà”, alla luce della CEDU, il diritto alla integrità patrimoniale;
- e) in relazione alla contaminazione riscontrata nell’acqua di falda emunta dai pozzi barriera collocati presso il confine di valle dell’area ex AR, la sentenza di questo T.A.R. n. 1348/2020, richiamata dal provvedimento in questa sede gravato (doc. 1), ha statuito che “ non [può] escludersi la responsabilità anche di altre imprese ivi operanti ”, tanto che la “ corresponsabilità di altre imprese operanti nella zona (…) potrà essere oggetto di nuovi e diversi procedimenti amministrativi ”;
- f) a tal riguardo, la CT espletata nel giudizio conclusosi con la pronuncia summenzionata ha indicato precisamente le aree da cui proviene con certezza la contaminazione rilevata;
- g) si tratta, in particolare, delle aree ex Agricoltura ed ex ME (“il CT dichiara che le sorgenti di contaminazione correlabili ai parametri citati sono individuabili nei siti citati”, pag. 13 risposta ai CT ED [pag. 14, doc. 39); pag. 3 risposta al CT VA SS [pag. 17, doc. 39]; pagg. 13-15 delle Conclusioni [pagg. 406-408, doc. 33]), indicando espressamente che la contaminazione rilevata in falda è da considerarsi contaminazione “diffusa” (pag. 11 delle Conclusioni [pag. 404, doc. 33], pagg. 7-8, 10 e 13 risposta ai CT ED [pagg. 8-9 e 14, doc. 39]; pagg. 10 e 13-14 risposta a CT AT [pagg. 32 e 35-36, doc. 39]);
- h) a fronte di ciò, il Ministero, pur consapevole della corresponsabilità di altre imprese operanti nella zona (chiaramente affermata dalla CT), dunque della presenza di sorgenti attive di contaminazioni esterne all’area ex AR e poste in zone limitrofe e/o a monte idrogeologico rispetto a quest’ultima (come accertato dalla CT), in chiaro spregio del principio “chi inquina paga” e della disciplina contenuta nel suddetto Titolo V della Parte Quarta del Codice, con il provvedimento gravato ha imposto a ED di presentare “ un progetto di bonifica della falda ”, ossia di intervenire sull’inquinamento prodotto da altri soggetti e proveniente da aree diverse dal sito ex AR;
- i) la nota ministeriale impugnata viola, inoltre, il principio di legalità e l’art. 23 della Costituzione, in quanto, sebbene conscio dello stato di contaminazione diffusa, il Ministero ha imposto a ED la bonifica dell’intera falda acquifera, in assenza di una disposizione di legge che imponga a un soggetto di farsi carico della bonifica conseguente alla contaminazione prodotta da altri;
- j) il provvedimento gravato (doc. 1) è infine censurabile per violazione dell’art. 1, prot. 1 alla CEDU, giacché il Ministero ha ordinato a ED la bonifica dell’intera falda acquifera, ossia lo svolgimento di una gravosa attività che comporta una profonda incisione nei diritti patrimoniali della ricorrente, in assenza di una previsione legislativa che lo legittimasse in tal senso.
11) Col quarto motivo di ricorso principale si deduce che:
- a) con il provvedimento gravato, il Ministero asserisce che, a seguito delle operazioni rimediali svolte sull’area ex AM nei primi anni ’90 a seguito della dismissione del sito, la Certificazione di avvenuta bonifica del 1995 (doc. 2) “ prescriveva il proseguimento delle attività di monitoraggio e di messa in sicurezza/bonifica delle acque di falda ”;
- b) inoltre, la medesima Nota ministeriale gravata afferma che “[l] ’area ex AR fu poi suddivisa in numerosi lotti di proprietà di diversi soggetti, che li acquistarono dalla TÀ DI (oggi ED S.p.A.), interessati dal rinvenimento, accertato da AT successivamente alla bonifica, di contaminazione residua e materiali difformi/rifiuti ”;
- c) le predette affermazioni mettono in dubbio la completezza e l’accuratezza delle operazioni rimediali compiute sul sito e costituiscono talune delle circostanze poste a fondamento dell’ordine di presentare il progetto di bonifica, impartito a ED;
- d) tali affermazioni sarebbero errate, in quanto gli interventi di bonifica effettuati sull’area ex AR sono stati svolti secondo modalità all’avanguardia, se solo si considera che hanno anticipato di oltre un quinquennio la disciplina rimediale introdotta dal d.lgs. n. 22/1997 (cd. “decreto Ronchi”) e attuata dal D.M. n. 471/1999;
- e) le attività di bonifica, condotte nell’arco di quattro anni, dal 1991 al 1995, sono state svolte in modo estremamente meticoloso sotto la supervisione della Regione;
- f) sul punto, il CT ha rilevato che, “[c] ome si evince anche dalla figura 3.1.1a, le aree (…) sono state sottoposte ad indagine attraverso un numero di campioni significativo (circa 50) di matrice solida. Quanto sopra a supporto della Delibera Regionale che libera l’intera area con i vincoli indicati nel dettame (aree con pavimentazione in cemento) ” (pag. 52 Relazione su area AR [pag. 53, doc. 33]);
- g) il certificato di avvenuta bonifica è stato emanato a seguito di una rigorosa verifica compiuta da un Collegio tecnico di collaudo istituito per legge (doc. 2 ricorrente);
- h) come indicato a pag. 3 del predetto atto, la Regione ha decretato di “certificare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della Legge Regionale n° 29 del 12.05.1993, l’avvenuta bonifica del sito di cui in premessa (…) così come da parere del Gruppo di lavoro di cui alla D.G.R.T. 1015/94, fatto proprio dal Comitato Tecnico Regionale di cui all’art. 11 comma 3 della L.R. 4/95 ”;
- i) rispetto a quanto indicato nel provvedimento impugnato (doc. 1), il punto 3, lett. d) della predetta Certificazione (doc. 2 ricorrente) prevede che “[d] ovranno essere tenuti sotto emungimento i pozzi P13, P7, P8, P5, A3 e dovrà essere costruito un pozzo cisterna a valle del punto 1-15 (all. n°3). Le acque emunte dovranno passare attraverso l'impianto biologico esistente, che dovrà pertanto ancora restare in funzione, e dovranno essere effettuati controlli, concordandoli con il Servizio Multizonale di Prevenzione Ambientale competente, dopo otto mesi dalla messa in funzione del nuovo pozzo cisterna; sulla base dei risultati analitici dei controlli i servizi USL, competenti ai sensi delle L.R. 29/93, valuteranno circa la necessità di procedere ulteriormente nell'emungimento ”;
- j) viene dunque previsto un monitoraggio, non un’ulteriore bonifica;
- k) quanto all’accertamento di “ contaminazione residua ” e “ materiali difformi/rifiuti ” che il Ministero precisa essere stati rinvenuti “ successivamente alla bonifica ”, va rilevato che, in esito alle operazioni peritali, il CT ha osservato che “[l] ’accenno ai rifiuti interrati e terreni di riporto non adeguati rientra in un periodo dove sono presenti situazioni che molto probabilmente non hanno correlazione con il periodo AR. Sulla attività di indagine e rimozione per la parte matrice suolo sul sito AR il CT non ha mancato di evidenziare tali operazioni in modo dettagliato ” (così, pag. 8 risposta al CT AT [pag. 30, doc. 39]);
- l) il CT ha accertato inoltre che i lotti interni all’area ex AR sono oggi interessati da attività potenzialmente inquinanti, considerato che “ dal 2000 sono in attività altre aziende sul sito ex. AR, per il CT pensare che la storia [dei lotti sui quali operano] tali aziende, ormai da vent’anni presenti e attive, sia esclusivamente riferita alla storia pregressa (ante 2000) della AR non può essere una ricostruzione congrua ” (pag. 4 risposta al CT AT [pag. 26, doc. 39]);
- m) il CT ha preso atto che, presso i predetti lotti, si fa largo uso di resine e solventi, condizione accertata sia da AT, sia dal Comune di SS nel sopralluogo del 30 luglio 2019 presso l’area ex Eurocompositi S.r.l. (doc. 51 ricorrente), dove sono ubicati tre pozzi della barriera idraulica gestita da ED (pag. 7 delle Osservazioni dei CT ED, doc. 38 e pagg. 10-11 della risposta ai CT ED [pagg. 11-12, doc. 39]);
- n) lo stesso Ministero, nella nota del 29 maggio 2020, inviata a ED, ha affermato che “ il pozzo P13 risulta adiacente ad un deposito di sostanze pericolose il cui sversamento accidentale potrebbe determinare contaminazioni dirette della falda ” (doc. 52 ricorrente);
- o) il Piano di Caratterizzazione del lotto interno I.AN SS (cfr. doc. 34.18 ricorrente- Alleg. alla Relazione del CT su AR), validato da AT ed eseguito nel 2019, ha evidenziato la presenza di contaminazione nei terreni da cloruro di vinile S4C3 (2-3 m) e la conseguente contaminazione della falda da solventi clorurati;
- p) nel suddetto Piano si chiarisce come sul sito si producano sagome per la costruzione di grossi scafi e barche in vetroresina (secondo capoverso di pag. 7 del predetto doc. 34.18);
- q) ebbene, la suddetta produzione, come è ben noto, utilizza in grande quantità resine e solventi;
- r) alla luce di quanto sopra espresso e in considerazione del fatto che il Ministero si sta occupando dell’area ex AR e dei siti limitrofi da oltre vent’anni (dal 1999, ossia da quando è stato istituito il SIN di SS-Carrara), risulterebbe la superficialità con cui il Ministero ha condotto l’istruttoria che ha portato all’emanazione del provvedimento in questa sede gravato.
12) Col quinto motivo di ricorso principale si deduce che:
- a) a fronte del rilascio del Certificato di avvenuta bonifica (doc. 2 ricorrente), assume rilevanza l’art. 18, c. 2, d.m. n. 471/1999 (attuativo dell’art. 17, d.lgs. n. 22/1997), entrato in vigore dopo l’avvenuta bonifica dell’area, con cui il legislatore, nel disciplinare i profili transitori concernenti l’entrata in vigore dell’impianto normativo costituito dal citato art. 17 del d.lgs. n. 22/1997, come implementato dal d.m. n. 471/1999, ha inteso fare salvi gli effetti dei procedimenti di bonifica condotti precedentemente alla suddetta entrata in vigore, ciò che è avvenuto nel caso di specie;
- b) nel caso in esame non è comunque applicabile la disciplina in materia di bonifica di siti inquinati di cui agli artt. 239 e ss., D.Lgs. n. 152/2006, né la prima regolamentazione legislativa dedicata alla bonifica (d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22), giacché solo nel 1997 viene elevato a illecito il mero superamento di limiti nella matrice terreno/acque per la prima volta fissati;
- c) gli obblighi di bonifica possono sorgere unicamente allorché il fatto di contaminazione sia avvenuto in un momento successivo rispetto all’entrata in vigore del testo normativo che li impone;
- d) l'art. 11 delle Preleggi cristallizza il canone d'irretroattività, riconosciuto dalla Corte Costituzionale quale espressione e garanzia dello Stato di diritto.
13) Col sesto motivo di ricorso principale si deduce che:
- a) la ricorrente non può essere ritenuta quale soggetto tenuto a svolgere eventuali attività di ripristino ambientale nell’area ex AR anche in ragione dell’assenza di continuità giuridica tra AR ed ED;
- b) ER S.r.l. è una società diversa e giuridicamente indipendente da AR S.p.A. e, rispetto a quest’ultima, gode di una piena e perfetta autonomia patrimoniale ed è titolare di diritti e obbligazioni distinti;
- c) i beni che sono stati conferiti a ER S.r.l. formano un patrimonio autonomo e diverso da quello dei soci;
- d) ne deriva che, con l’atto stipulato il 20 dicembre 1991 (doc. 3 ricorrente), il complesso industriale dismesso è stato ceduto tramite conferimento a ER, venendo a costituire una parte del capitale sociale di quest’ultima;
- e) tale capitale sociale risulta autonomo e distinto da quello della diversa società AR;
- f) le due società hanno poi conosciuto vicende assai differenti, considerato che AR è stata messa in liquidazione nel 1988 e definitivamente chiusa alla fine del 1991, mentre ER ha continuato a svolgere attività di gestione del proprio patrimonio immobiliare, confluendo successivamente in Come Iniziative Immobiliari S.r.l., divenuta poi DI S.r.l. e successivamente fusa per incorporazione in ED S.p.A.;
- g) si consideri, inoltre, che, con l’atto stipulato il 20 dicembre 1991 (doc. 3), è stata trasferita da AR in capo a ER una serie di specifici e ben perimetrati doveri e oneri prima riconducibili a AR discendenti unicamente dalle delibere della Giunta Regionale n. 270/1991, n. 2363/1991 e n. 9287/1991 e dal progetto operativo presentato alla Regione il 25 novembre 1991;
- h) oggetto del trasferimento sono stati doveri e oneri già sussistenti nella sfera giuridica di AR, perciò non è in alcun modo sostenibile che, con l’atto di cessione, ER si sia fatta carico anche di doveri e oneri che, non essendo ancora previsti dal nostro ordinamento giuridico (l’obbligo di bonifica dei siti inquinati, come visto, è stato introdotto nel nostro ordinamento solo con il d.lgs. n. 22/1997), non potevano sussistere nella sfera giuridica della società cedente AR;
- i) diversamente, sarebbe violato il principio “chi inquina paga”;
- j) ne deriva allora che AR non ha trasferito a ER, né avrebbe potuto farlo, una posizione giuridica passiva mai esistita nella sua sfera giuridica;
- k) dalle considerazioni sopra espresse discende come non possa essere affermata una continuità giuridica tra AR ed ED;
- l) di conseguenza, il provvedimento del Ministero è illegittimo, giacché – imponendo a ED la bonifica delle acque di falda, ossia oneri che non sono in alcun modo a essa riconducibili – esso travisa la realtà fattuale e giuridica, affermando implicitamente una continuità giuridica tra AR ed ED e violando il principio di matrice europea “chi inquina paga”.
14) Con i due ricorsi per motivi aggiunti vengono impugnati i due pareri resi con nota AT prot. n. 68948 del 15.09.2023 (doc. 55 ricorrente) e con relazione PR (doc. 57 ricorrente) trasmessa al MA con nota PR prot. n. 0049600/2023 del 19 settembre 2023 (doc. 56 ricorrente).
14.1) La nota AT del 15 settembre 2023 conclude nel senso che:
“ Nelle acque sotterranee soggiacenti il sito ex AR persistono inquinanti di natura inorganica ed organica, alcuni dei quali ancora in concentrazioni superiore al valore limite di riferimento. A tal proposito appare dimostrato il nesso causale dell’inquinamento con i cicli produttivi chimici svolti in passato nell’area, così come sentenziato dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana [v. sentenza n. 1348/2020, richiamata nelle premesse della nota]. Si richiama la necessità che le attività in corso da parte di ED S.p.a. siano integrate anche con le future attività di bonifica della falda autorizzate dal MA alla Regione Toscana mediante il soggetto attuatore individuato. In relazione, infine, all’efficacia ed efficienza del sistema di emungimento, trattamento e scarico delle acque emunte al momento da ED S.p.a. si condividono le conclusioni dei colleghi di PR, con cui ci siamo confrontati ”.
14.2) Dal canto suo, PR, nella propria relazione (doc. 57 ricorrente), giungeva alle stesse conclusioni di AT, osservando, tra l’altro, che (v. pag. 5):
“2. Analisi dati di contaminazione. Lo studio, effettuato da ID nell’ambito del progetto di bonifica delle acque sotterranee contaminate del SIN, evidenzia una separazione netta tra le circolazioni sotterranee in sinistra e destra orografica del Fosso Lavello che impedisce il trasferimento di contaminanti tra le due aree. Tale situazione, come ben evidenziato nella modellizzazione eseguita, esclude l’ipotesi della provenienza dal sito ex Agricoltura, ora NI RE, dei contaminanti presenti nelle acque di falda dell’area ex AR e viceversa, indipendentemente dall’entità degli emungimenti, caratterizzando, presumibilmente da sempre, la morfologia della superficie piezometrica. Il Fosso Lavello, infatti, esercita una significativa azione di richiamo nei confronti della falda superficiale, che risulta drenata lungo una zona posta al confine idrogeologico tra le conoidi del Fiune Frigido e del Torrente Carrione: il fosso divide, sia geograficamente che sotto il profilo idrogeologico, i siti di NI RE (ex NIchem Agricoltura) e ED (ex AR), rispettivamente collocati in destra e sinistra idrografica al corso d'acqua. Per quanto riguarda l’utilizzo nell’area di sostanze contaminanti riscontrate anche in falda, è nota la presenza tra gli anni ‘60 e ‘70 di un impianto di produzione di OE (un alifatico clorurato proveniente dalla sintesi dell’1,2 OR (1,2 DCA) per ossidazione diretta dell’etene), con potenzialità di 3600 t/anno. Nelle varie fasi di lavorazione del processo indicato, si producevano anche altre molecole clorurate attribuibili al gruppo dei cloroetani. Si fa presente che ulteriori e più approfondite informazioni relativamente a precedenti produzioni, che hanno avuto luogo in anni passati nell’area ex AR, sono riportate in allegato alla relazione istruttoria di AT ”.
15) I due ricorsi per motivi aggiunti sono tra loro sovrapponibili e con essi si deduce quanto segue.
15.1) Col primo motivo aggiunto, nel richiamare la prima censura principale, si deduce in primis (v. § III.1, pagg. 18-25 di entrambi i motivi aggiunti) che:
- a) il CT (nel giudizio definito da T.A.R. Toscana n. 1348/2020), avrebbe dubitato del ruolo di barriera idraulica tra l’area ex AR e le aree poste a monte idrogeologico che AT e PR hanno attribuito al Fosso Lavello, in tal senso dovendosi considerare le circostanze che seguono;
- b) la presenza nelle acque di falda sottostanti l’area ex-AR del Tricloroetilene, prodotto e utilizzato in grande quantità presso il sito ex-Agricoltura (si veda pag. 148 di 409 della Relazione finale e gli Allegati 101b, 101c e 112);
- c) la contaminazione da sostanze organo tiofosforate riscontrata nel 1981 nella falda sottostante allo stabilimento Savema, situato a monte idrogeologico rispetto all’area ex AR e separato da quest’ultima dal Fosso Lavello;
- d) la ricostruzione dell’andamento della falda a fronte dell’analisi dei dati sperimentali misurati nei pozzi e nei piezometri nell’area degli insediamenti industriali in questione (riportati nell’Allegato H dello studio ID);
- e) l’impermeabilizzazione dell’alveo del Fosso Lavello svolta dal progressivo deposito della LA (lavorazioni lapidee) ha reso impossibile l’azione di separazione asserita da ID (doc. 65 ricorrente, pagg. 15-16);
- f) le analisi compiute da AD per conto di ED sulle acque del Fosso Lavello (doc. 74 ricorrente) hanno escluso la suddetta azione di separazione.
15.1.1.) Nei §§ III.2 e III.3 della prima censura di entrambi i motivi aggiunti si deduce quanto già dedotto nel primo motivo di gravame principale ai §§ II.2 e II.3.
15.1.2) Nei §§ III.4 e III.5 di entrambi i motivi aggiunti si ribadisce quanto già in sostanza dedotto nel primo motivo di gravame principale al § II.4, specificandosi ulteriormente che:
- a) i contaminanti rilevati nelle acque emunte dalla barriera idraulica dell’area della ex AR non sono riconducibili all’attività di quest’ultima (v. § III.4);
- b) in relazione all’impianto di produzione di 1,2-OR, menzionato da AT e PR come risalente agli anni ’60 (v. § III.5), la ricerca compiuta nell’ambito della CT ha escluso l’esercizio industriale dell’impianto di OR citato;
- c) inoltre, i solventi clorurati rinvenuti nelle acque di falda non sono correlabili al composto 1,2-Dicloroetan, come risulta dalla letteratura scientifica, secondo cui i solventi clorurati che si trovano oggi nelle acque di falda sono prodotti classici di degradazione di eteni clorurati e non di etani clorurati, quale l’1,2-OR;
- d) quanto invece al diverso composto 1,2-OE, citato da AT e PR, esso non è mai stato prodotto nell’area ex AR e la sua presenza in falda è riconducibile esclusivamente alla dealogenazione riduttiva dei capostipiti Tetracloroetilene e/o Tricloroetilene captati e richiamati dalla barriera idraulica ED dai siti limitrofi alla ex AR.
15.1.3) Nei successivi §§ IV, V, VI, VII, VIII e IX della prima censura dei motivi aggiunti si riproducono le stesse censure di cui ai §§ III, IV, V, VI, VII e IX del primo motivo principale.
15.2) Col secondo motivo di entrambi i motivi aggiunti si riproduce la terza censura in via principale, con la sola precisazione che AT e PR, al pari del MA, avrebbero violato il principio “chi inquina paga”, imponendo ad ED attività ulteriormente gravose tali da incidere anche su diritti patrimoniali della ricorrente, in assenza di una previsione di legge in tal senso.
15.3) Col terzo e quarto motivo di entrambi i motivi aggiunti si riproducono, rispettivamente, la quinta e la sesta censura principale, con l’analoga precisazione che AT e PR avrebbero tenuto il medesimo contegno contestato al Ministero.
16) Con memoria difensiva del 7 novembre 2025, AT, oltre a concludere per l’infondatezza di tutte le censure di ED, ha preliminarmente eccepito:
- a) l’improcedibilità dei gravami, per sopravvenuta carenza d’interesse, in ragione della formazione del giudicato esterno di cui alle sentenze T.A.R. Toscana n. 1348/2020 e C.d.S. n. 6596/2024;
- b) l’inammissibilità dei motivi aggiunti perché entrambi rivolti contro pareri istruttori resi nell’ambito dell’attività di monitoraggio periodico che ED conduce sulle acque di falda;
- c) l’improcedibilità dei motivi aggiunti avverso il parere di AT, perché AT ha continuato a emettere ulteriori pareri, da ultimo il parere prot. n. 44519 del 29 maggio 2025 (doc. 8 AT dep. in atti il 30 ottobre 2025), di analogo tenore a quello gravato con motivi aggiunti.
17) Anche PR, con la relazione difensiva depositata in atti il 20 febbraio 2024, oltre a concludere per l’infondatezza delle avverse censure, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti rivolti contro il proprio parere, in quanto si tratta di atto endoprocedimentale.
18) Con memoria difensiva del 7 novembre 2025, la società I.Van. SS s.r.l. – nel precisare di avere acquistato nel 2008 un capannone industriale (e relative aree di pertinenza) dalla precedente proprietaria Korfmann Cut Machinery s.r.l., che lo aveva acquistato da ER s.r.l. (subentrata a AR s.p.a., entrambe società del gruppo DI) – ha dedotto l’infondatezza/improcedibilità dei gravami in ragione del sopravvenuto giudicato.
19) Anche il Comune di SS ha depositato memoria difensiva del 7 novembre 2025, concludendo per l’infondatezza dei gravami.
20) All’udienza pubblica del 10 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
21) Va preliminarmente scrutinata l’eccezione di giudicato esterno sollevata in atti.
21.1) Ebbene, come condivisibilmente eccepito da AT nella memoria difensiva del 7 novembre 2025, le sentenze T.A.R. Toscana n. 1348/2020 e C.d.S. n. 6596/2024 hanno affermato, con giudicato esterno vincolante, che:
- a) ED è (cor)responsabile nella causazione dell’inquinamento delle acque di falda del sito ex AR;
- b) il fatto che il CT abbia affermato la possibile riconducibilità delle sostanze rinvenute anche ad altre attività produttive (v. § 5.1 cit. sentenza T.A.R.) non esclude la sussistenza di un contributo causale di ED alla contaminazione tuttora presente in falda nel sito ex AR (v. § 5.1 cit. sentenza T.A.R. e §§ 9.1 e 9.3.1 cit. sentenza C.d.S.);
- c) la richiesta del MA rivolta a ED di presentare un progetto di bonifica delle acque di falda “non viola … il principio secondo il quale «l’obbligo di bonifica è in capo al responsabile dell’inquinamento che le autorità amministrative hanno l’onere di individuare e ricercare» (da ultimo C.d.S. IV, 7 settembre 2020, n. 5372), a prescindere… dalla corresponsabilità di altre imprese operanti nella zona” (v. § 5.1 cit. sentenza T.A.R.);
- d) infatti, “Il principio «chi inquina paga» trova pertanto applicazione anche quando non si possa escludere l’apporto causa-le di ulteriori e differenti fattori poiché, ai fini dell’applicazione di cui agli articoli 239 e ss., in materia di obblighi di bonifica, è sufficiente che vi sia stata una “contribuzione da parte del produttore al rischio del verificarsi dell’inquinamento” (v. § 9.3.2 cit. sentenza C.d.S.);
- e) inoltre, con riferimento alla deduzione della ricorrente secondo cui ED sarebbe tenuta a bonificare siti inquinati da altri soggetti (asseritamente in violazione del principio “chi inquina paga” e in spregio ad una dedotta ripartizione degli oneri in ragione delle rispettive responsabilità), “ i più recenti studi acquisiti dallo stesso CT (in particolare, quelli svolti dalla ID nel 2019), dimostrano che in realtà gli altri siti di possibile contaminazione considerati (in particolare l’area Syndial), non interferiscono con la falda ex AR ed indirettamente confermano le valutazioni di AR ed Ispra, su cui si è basato il provvedimento impugnato. In tal senso gli studi ID hanno messo in evidenzia che il fosso Lavello che separa le due aree costituisce una barriera idraulica che impedisce il trasferimento di eventuali contaminazioni (cfr. le pag. 31 e ss.). Il CT, inoltre, non ha specificamente validato la tesi di ED relativa al “richiamo” di inquinanti da opera del barrieramento idraulico realizzato a valle idrogeologica del sito ex AR ” (v. § 9.1 cit. sentenza C.d.S.);
- f) le misure di prevenzione e riparazione contemplate dal D.Lgs. n. 152/2006 devono trovare applicazione anche nei confronti del responsabile di eventi di inquinamento che si siano verificati anteriormente all’entrata in vigore della normativa medesima e del D. Lgs. n. 22/1997, e tanto perché l’inquinamento dà luogo ad una situazione di carattere permanente, che perdura fino a che non ne sono rimosse le cause;
- g) in tal modo, non si fa applicazione retroattiva della legge, la quale, piuttosto, viene applicata ad un fatto rilevato durante la sua vigenza al fine di far cessare gli effetti di una condotta omissiva a carattere permanente (v. § 5.2 cit. sentenza T.A.R. e §§ 9.4, 9.4.1 cit. sentenza C.d.S.);
- h) la fattispecie dell’inquinamento non ha carattere istantaneo ma perdurante quanto ai suoi effetti e, pertanto, la normativa successiva al verificarsi della causa del medesimo ben può essere applicata ad una fattispecie rilevata posteriormente, al fine di eliminarne gli effetti (v. § 5.2 cit. sentenza T.A.R. e § 9.4.2 cit. sentenza C.d.S.);
- i) la sentenza del T.A.R. Toscana n. 667/2013 ha statuito che non sussistono ostacoli a considerare la DI s.r.l., ed oggi la ED s.p.a., come sostanziali successori/continuatori della AR s.p.a. e, come tali, soggetti agli obblighi di bonifica derivanti dall’attività inquinante svolta dalla dante causa (v. § 5.3 cit. sentenza T.A.R. e § 9.5 cit. sentenza C.d.S.).
21.2) Tanto premesso, va rilevato che:
- a) col ricorso principale viene censurato l’ulteriore provvedimento del MA del 2021, che fa seguito a quello riconosciuto legittimo con la forza del suddetto giudicato;
- b) i motivi di ricorso principale sono in larga parte incentrati sulla esclusione, a monte, della responsabilità di ED (v. §§ I-VII e IX della prima censura), sulla violazione del principio “chi inquina paga”, anche in ragione della corresponsabilità di altri soggetti (v. terza censura), sulla pregressa corretta esecuzione degli interventi di risanamento ambientale (v. quarta censura), sulla non applicabilità ad ED della sopravvenuta disciplina ambientale (v. quinta censura), sul fatto che ED non può ritenersi successore di AR (sesta censura);
- c) è evidente che le suddette censure sono volte a elidere i presupposti della nota ministeriale impugnata in via principale e che erano i medesimi sui quali si fondava la nota ministeriale precedente, ormai assistita da giudicato;
- d) prova ne sia che, come eccepito da AT nella memoria difensiva del 7 novembre 2025 (v. pagg. 8-9), le sopra richiamate censure principali (primi sette paragrafi e nono paragrafo del primo motivo e dal terzo al sesto motivo) sono identiche ai motivi di appello respinti dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 6596/2024 e compendiati al § 3 della presente sentenza, paragrafo, quest’ultimo, che è stato più sopra integralmente riportato al fine di evidenziare la sovrapponibilità tra i motivi di appello e le censure principali proposte in questa sede;
- e) devono quindi ritenersi improcedibili, per sopravvenuto giudicato esterno e conseguente sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, i profili di doglianza dedotti ai §§ da I a VII e IX della prima censura principale e dalla terza alla sesta censura principale.
22) Dal suddetto giudicato deriva anche che è inconferente sostenere (v. § VIII della prima censura principale) che la nota ministeriale sarebbe contraddittoria rispetto i) alle comunicazioni della Regione relative agli accertamenti ancora in fieri in ordine alla individuazione dei responsabili dell’inquinamento e ii) allo studio I.C.R.A.M., che dimostrerebbe la provenienza di inquinanti da aree limitrofe.
22.1) Infatti, con riferimento ai due profili appena menzionati, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6596/2024, ha definitivamente affermato che “ 9.3.1. Il fatto che non si possa escludere la “responsabilità anche di altre imprese ivi operanti” non rende illegittimo per ciò solo il provvedimento impugnato ”. Ne deriva l’infondatezza di quanto dedotto al § VIII della prima censura principale.
23) Venendo poi alla seconda censura principale, con essa si sostiene la violazione del contraddittorio procedimentale perché la nota ministeriale impugnata avrebbe richiesto alla ricorrente di presentare il progetto di bonifica nonostante il fatto che a ED non fossero state trasmesse le elaborazioni di ID s.p.a., relative all’approfondimento “ geochimico e isotopico e la modellazione 3D, prodromica alla progettazione degli interventi di bonifica e attuativa del mandato ricevuto dagli Enti firmatari dell'Accordo 2016 ” (v. nota ministeriale impugnata).
23.1) Al riguardo, va rilevato che con memoria difensiva del 7 novembre 2025, la ricorrente, pur senza prestare acquiescenza agli atti impugnati, ha affermato di aver presentato un progetto di test pilota (pagg. 6-7 cit. memoria e docc. 75 e ss. ricorrente), per il che deve ritenersi che la denunciata impossibilità a redigere gli interventi per mancata trasmissione degli approfondimenti ID s.p.a. sia stata superata. Ne deriva l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, anche della seconda censura proposta in via principale.
24) Quindi, il ricorso principale va in parte dichiarato improcedibile e va in parte respinto.
25) Con riferimento ai due motivi aggiunti, può prescindersi dallo scrutinio della preliminare eccezione d’inammissibilità, risultando entrambi i gravami in parte improcedibili e in parte infondati, per le ragioni che seguono.
25.1) I motivi aggiunti, nelle parti in cui riproducono il primo motivo principale e la terza, quinta e sesta censura principali (v., supra, §§ da 15.1 a 15.3), seguono la stessa sorte d’improcedibilità del gravame principale, in forza del sopraggiunto giudicato esterno, considerato che tali doglianze mirano a elidere, a monte, la responsabilità di ED – e, quindi, gli stessi presupposti dei due pareri impugnati con motivi aggiunti – ed esse sono già state definitivamente smentite dalla cit. sentenza del Consiglio di Stato n. 6596/2024, che, al pari della sentenza di primo grado T.A.R. Toscana n. 1348/2020, risulta emessa anche nei confronti di AT ed PR.
25.2) Da tale giudicato deriva che le parti di motivi aggiunti non riproduttive del gravame principale (v., supra, §§ 15.1, lett. da “a” a “f”, e 15.1.2) sono infondate perché è inconferente sostenere, come invece fa la ricorrente, che il Fosso Lavello non avrebbe svolto una attività di separazione rispetto alle aree diverse da quella ex AR o che vi sarebbe la presenza di contaminanti riconducibili ad attività industriali diverse da quelle di ex AR (di modo che, anche per tali profili e sempre secondo la ricorrente, ED non potrebbe ritenersi come unica responsabile). Infatti, il Consiglio di Stato, con la cit. sentenza n. 6596/2024, ha definitivamente affermato che “ 9.3.1. Il fatto che non si possa escludere la “responsabilità anche di altre imprese ivi operanti” non rende illegittimo per ciò solo il provvedimento impugnato ”.
26) Quindi, anche i motivi aggiunti vanno in parte dichiarati improcedibili e vanno in parte respinti.
27) Le spese di lite possono essere compensate tra parte ricorrente e i soggetti costituitisi in giudizio, considerata la complessità della vicenda per cui è causa. Nulla si dispone sulle spese di lite nei confronti degli altri soggetti evocati in giudizio, in quanto non costituitisi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui due ricorsi per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, in parte li dichiara improcedibili e in parte li respinge.
Compensa le spese di lite tra parte ricorrente e le parti costituitesi in giudizio.
Nulla spese nei confronti dei soggetti non costituitisi in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ES AR, Presidente
AN CI, Primo Referendario, Estensore
Katiuscia Papi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN CI | ES AR |
IL SEGRETARIO