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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 15/10/2024, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 808/2024 R.G., promossa
DA
in persona del legale Parte_1
rappresentante , , Parte_2 Parte_2 Parte_3 [...]
, con l'avv. MELE MARIELLA Parte_4
ATTORI IN OPPOSIZIONE
CONTRO
rappresentata da in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante con l'avv. SCHIAVONE ANTONIO e l'avv. CP_3
GALATI GIULIA
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
Causa in punto di opposizione a decreto ingiuntivo, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE Con citazione ritualmente notificata la società e le persone fisiche in intestazione hanno proposto opposizione avverso il decreto n. 63 del 2024 con cui è stato ingiunto loro
(alla prima in veste di debitore principale e alle seconde quali fideiussori) il pagamento della somma di Euro 34.471,71 per il saldo negativo di un conto corrente bancario intestato alla s.r.l., il credito verso la quale sarebbe stato ceduto dalla banca contraente all'avversaria. Hanno affidato l'opposizione ai due seguenti motivi: il difetto di legittimazione attiva della controparte e la mancanza dei presupposti necessari per l'emissione del decreto ingiuntivo per l'insufficienza della documentazione versata, concludendo in conformità.
All'opposizione ha resistito la società convenuta, argomentando a sostegno della titolarità del diritto vantato e della sussistenza e consistenza del credito.
All'udienza odierna le parti hanno congiuntamente concluso perché sia dichiarata cessata la materia del contendere, revocato il decreto ingiuntivo opposto e disposta la compensazione delle spese, rappresentando di aver raggiunto un accordo.
Dette domande devono essere accolte, atteso che il nuovo regolamento degli interessi raggiunto con la transazione stragiudiziale ha fatto definitivamente venir meno l'interesse alla pronuncia di questo Giudice che, dichiarata cessata la materia del contendere, procede alla revoca del decreto ingiuntivo n. 63 del 2024 che evidentemente per l'assetto del rapporto di debito-credito derivante dall'accordo, non ha più ragione d'essere.
Le spese di lite, come da congiunta richiesta delle parti, vengono compensate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 63 del 2024;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sassari, 15/10/2024 Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 808/2024 R.G., promossa
DA
in persona del legale Parte_1
rappresentante , , Parte_2 Parte_2 Parte_3 [...]
, con l'avv. MELE MARIELLA Parte_4
ATTORI IN OPPOSIZIONE
CONTRO
rappresentata da in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante con l'avv. SCHIAVONE ANTONIO e l'avv. CP_3
GALATI GIULIA
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
Causa in punto di opposizione a decreto ingiuntivo, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE Con citazione ritualmente notificata la società e le persone fisiche in intestazione hanno proposto opposizione avverso il decreto n. 63 del 2024 con cui è stato ingiunto loro
(alla prima in veste di debitore principale e alle seconde quali fideiussori) il pagamento della somma di Euro 34.471,71 per il saldo negativo di un conto corrente bancario intestato alla s.r.l., il credito verso la quale sarebbe stato ceduto dalla banca contraente all'avversaria. Hanno affidato l'opposizione ai due seguenti motivi: il difetto di legittimazione attiva della controparte e la mancanza dei presupposti necessari per l'emissione del decreto ingiuntivo per l'insufficienza della documentazione versata, concludendo in conformità.
All'opposizione ha resistito la società convenuta, argomentando a sostegno della titolarità del diritto vantato e della sussistenza e consistenza del credito.
All'udienza odierna le parti hanno congiuntamente concluso perché sia dichiarata cessata la materia del contendere, revocato il decreto ingiuntivo opposto e disposta la compensazione delle spese, rappresentando di aver raggiunto un accordo.
Dette domande devono essere accolte, atteso che il nuovo regolamento degli interessi raggiunto con la transazione stragiudiziale ha fatto definitivamente venir meno l'interesse alla pronuncia di questo Giudice che, dichiarata cessata la materia del contendere, procede alla revoca del decreto ingiuntivo n. 63 del 2024 che evidentemente per l'assetto del rapporto di debito-credito derivante dall'accordo, non ha più ragione d'essere.
Le spese di lite, come da congiunta richiesta delle parti, vengono compensate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 63 del 2024;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sassari, 15/10/2024 Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella