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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 25/09/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. ssa Monica D'Angelo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 quinquies nella causa civile di primo grado iscritta al n. 84 del ruolo generale dell'anno 2023, trattenuta in decisione il 23.9.2025 (allo spirare dei termini ex art. 189 c.p.c.), vertente tra nato in [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. IGNAZIA RALLO C.F._1
- attore -
e quale impresa designata come Fondo di Controparte_1
Garanzia per le Vittime della Strada, codice fiscale , rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'Avv. GIULIANA LOMBARDO -convenuta -
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI: come da rispettive comparse conclusionali e memorie di replica e note scritte per l'udienza del 23.9.2025.
FATTO
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, L. 69/2009.
Con atto di citazione notificato il 10/01/2023, l'attore ha convenuto in giudizio la quale F.G.V.S., chiedendo la condanna della Società al Controparte_2 pagamento di €. 47.474,50 quale risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro oggetto di causa.
A sostegno della propria domanda l'attore ha dedotto che il giorno 15/07/2021 alla guida di un ciclomotore percorreva la strada interna che porta verso la stazione in
C/da Strasatti, quando arrivato al civico 244 veniva urtato da dietro, da un'autovettura che lo mandava contro il muro sbattendo violentemente e cadendo a terra, riportando danni fisici con invalidità permanente del 16%.
Si è costituita in giudizio, con comparsa di risposta la , n.q. di CP_1 [...]
, la quale, preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità e Controparte_3
l'improponibilità della domanda attorea e, nel merito, contestando ogni addebito, sia sull'an che sul quantum debeatur.
Quindi la causa è stata istruita documentalmente, attraverso la prova testimoniale e la consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della quale, è stata formulata dal Giudice proposta conciliativa che non è stata accettata dalla convenuta CP_1
All'udienza del 23.9.2025, sulle conclusioni delle parti, è stata assunta in decisione, previa concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche ex art. 189 cpc.
DIRITTO
1. Nel merito della domanda formulata da parte attrice.
Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
La domanda attorea è parzialmente fondata e va pertanto accolta nei limiti di seguito indicati. In ordine alla verificazione del sinistro e alle modalità in cui si è realizzato, ritiene questo Giudice che l'attività istruttoria esperita abbia confermato la dinamica descritta dall'attore con l'atto di citazione.
L'unico testimone escusso in corso di causa (quello ammesso per la CP_1
non è stato escusso per dichiarata decadenza dalla prova), ha fornito una ricostruzione degli eventi sostanzialmente sovrapponibile e coerente con quanto dedotto in citazione.
Il teste escusso all'udienza del 26.3.2024 ha riferito: “ho Testimone_1
assistito ad un incidente avvenuto in estate nel 2021, forse nel mese di luglio, ma non ricordo esattamente il giorno;
erano circa le 14/15 del pomeriggio quando mi trovavo a piedi sulla via principale in contrada
Strasatti davanti al tabacchi quando ho visto nella via di fronte a me un ciclomotore piaggio condotto da un signore tunisino che veniva tamponato da una autovettura grande di colore chiaro che dopo l'urto è andata via senza fermarsi;
non sono riuscito a prendere la targa dell'autovettura. Preciso che il ciclomotore e l'autovettura percorrevano la via di fronte a quella principale dove mi trovavo io nel senso di marcia verso Petrosino e non verso di me e cioè verso Strasatti. Ho visto l'urto tra l'autovettura e il ciclomotore. Dopo l'urto mi sono avvicinato per dare i primi soccorsi e ho visto il conducente del motorino per terra a faccia in giù e sanguinante e ho chiamato l'ambulanza e sono rimasto fino al suo arrivo;
non ricordo se il conducente del ciclomotore indossasse o meno il casco di protezione, ma ricordo che quando mi sono avvicinato a terra c'era un casco e uno zainetto. Ho visto che a causa dell'urto il ciclomotore con il suo conducente è andato a urtare contro il muro di una abitazione sulla destra rispetto al senso di marcia del ciclomotore che è la seconda casa sulla destra della traversa. Io mi trovavo a circa 50 metri dall'accaduto”.
È indubbio, quindi, che il teste abbia descritto i tratti essenziali del sinistro in modo coerente alla descrizione contenuta nell'atto di citazione: il luogo, i soggetti coinvolti e la dinamica, vale a dire la circostanza che il motoveicolo condotto dall'attore veniva tamponato da tergo da automobile.
Orbene, in virtù della dichiarazione del teste, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare e dei documenti in atti, emerge certamente un contegno di guida gravemente colposo del conducente il veicolo rimasto non identificato il quale ha violato le disposizioni di cui agli artt. 140, comma 1 c.d.s. sensi del quale il conducente deve comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio della circolazione nonché l'art. 149, comma 1 del Codice della Strada ai sensi del quale “durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso
l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono.
Accertato quanto sopra, occorre però verificare se l'attore abbia del pari tenuto un comportamento colposo concorrente alla verificazione dell'evento-danno realizzato.
Va in particolare apprezzato se egli indossasse (e nel caso correttamente) il casco protettivo al momento dell'evento e ciò per verificare un suo concorrente contegno colposo anche i fini della verifica dei presupposti di cui all'art. 1227 comma 1 c.p.c..
L'art. 171 del codice della strada, infatti, sancisce che “durante la marcia, ai conducenti
e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati …”.
In particolare, per quanto riguarda la guida senza casco protettivo, va ricordato il principio affermato dalla Suprema Corte, per il quale “in materia di responsabilità da sinistro stradale, l'omesso uso del casco protettivo da parte di un motociclista vittima di incidente può essere fonte di corresponsabilità del medesimo, a condizione che tale infrazione abbia concretamente influito sulla eziologia del danno, circostanza che può essere accertata anche d'ufficio dal giudice, giacché riconducibile alla previsione di cui all'art. 1227, comma 1, c.c.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9241 del
06/05/2016; Sez. 3, Ordinanza n. 6655 del 09/03/2020). Infatti, “in tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (di cui al primo comma dell'art. 1227 cod. civ.) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacché - mentre nel primo caso il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso
- la seconda di tali situazioni forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12714 del
25/05/2010, Sez. 3, Ordinanza n. 19218 del 19/07/2018). L'accertamento che si sta compiendo può e deve quindi essere operato d'ufficio poiché prescinde dall'eccezione di parte e che spetta al tribunale nell'ambito del più ampio accertamento dell'esistenza dei presupposti posti alla base della domanda.
A tal proposito, va rilevato che, dagli atti istruttori acquisiti in corso di giudizio, avuto riguardo tanto alle risultanze della prova orale quanto ai dati presuntivi ricavabili dalla natura delle lesioni subite dall'attore, è ragionevole ritenere che quest'ultimo non indossasse il casco al momento del sinistro (o lo indossasse in modo non corretto il che equivale a non portarlo).
Oltre alla mancanza di elementi ricavabili dalla dichiarazione del teste (non ricordo se il conducente del ciclomotore indossasse o meno il casco di protezione, ma ricordo che quando mi sono avvicinato a terra c'era un casco e uno zainetto) bisogna evidenziare che le lesioni al capo subite dall'attore appaiono collegate per la loro collocazione e l'entità concreta al mancato utilizzo e/o non corretto utilizzo (verosimilmente non allacciato) del casco protettivo.
Il CTU ha rilevato: “Le lesioni iniziali al capo sono compatibili con l'uso di un casco non integrale e verosimilmente slacciato”.
Non può invero escludersi del tutto il risarcimento del danno patito dall'attore trattandosi di fattore di responsabilità solo concorrente, inidoneo da sé solo a determinare l'evento (è evidente infatti che, se non si fosse avuto il tamponamento ad opera del veicolo rimasto sconosciuto, il mancato uso del casco non avrebbe di per sé potuto recare alcun danno all'attore), ma piuttosto inserentesi nella sequenza causale che indubbiamente collega il fatto del conducente dell'autovettura investitrice con le lesioni subite.
Deve, quindi, ritenersi accertato il concorso colposo del danneggiato attore, per non avere indossato il casco protettivo ovvero per non averlo indossato correttamente.
A questo punto, accertato il concorso di colpa dell'attore, deve ritenersi per un verso superata la pari responsabilità degli antagonisti in quanto certamente la maggiore incidenza causale va ricondotta alla grave imprudenza del comportamento di guida del veicolo rimasto ignoto;
per altro verso, la condotta di guida dell'attore va valutata in base alla “gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate” (co. 1, art. 1227 c.c.), dovendosi, cioè, accertare concretamente in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso ed attribuire le effettive responsabilità del sinistro.
Ebbene nella causazione dell'evento/danno la misura maggiore di responsabilità, come si è detto, va certamente attribuita al conducente il veicolo rimasto sconosciuto in quanto è il tamponamento l'antecedente primario de sinistro.
In virtù delle considerazioni di cui sopra, pertanto, si deve ragionevolmente ritenere che le responsabilità possono essere così ripartite nella misura del 70% a carico del conducente il veicolo rimasto sconosciuto e del 30% a carico dell'attore.
2. Con riferimento al quantum debeatur, questo Tribunale ritiene di accogliere le conclusioni assunte dal c.t.u., con metodo corretto e immune da vizi logici e di altra natura.
La perizia ha infatti riconosciuto:
- danno biologico 6%
- un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 18;
- un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% per giorni 20;
- una successiva inabilità temporanea parziale al 50% per ulteriori giorni 30;
- una successiva inabilità temporanea parziale al 25% per ulteriori giorni 30.
Il CTU, poi, non ha riscontrato spese mediche documentate.
Orbene, va precisato che, in materia del risarcimento del danno da sinistro stradale, qualora trattasi come nella fattispecie di micropermanenti, è applicabile in via esclusiva la normativa di cui all'art. 139 Codice delle Assicurazioni e relativi Decreti
Ministeriali vigenti, mentre non trovano applicazione i parametri approvati nelle Tabelle del danno biologico del Tribunale di Milano (Cassazione n. 12408/2011 e numerose successive conformi).
In conclusione, la somma complessiva che può essere attribuita all'attore a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale è pari ad euro 15.686,90.
Tuttavia, atteso il concorso colposo dell'attore (mancato e/o non corretto utilizzo del casco protettivo), la somma spettante allo stesso deve essere ridotta del 30%.
In definitiva, pertanto, all'attore, riducendosi del 30% l'importo di cui sopra
(15.686,90 euro), spetta il complessivo importo, a titolo di risarcimento del danno, di euro 10.980,83. A tale importo va poi aggiunto il lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione dell'importo dovuto a titolo risarcitorio, da operare, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (sent. n. 1712/1995), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat.
Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito per poi rivalutarlo, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità e sulle somme così risultanti calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso legale.
Dalla presente pronuncia al saldo sono, poi, dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza (tenuto conto anche della mancata accettazione della proposta conciliativa da parte convenuta) e vanno liquidate come in dispositivo;
si applicano i parametri di cui al D.M. 55/14 e ss. mm. tenuto conto dei valori minimi con la precisazione che le stessa vanno liquidate in base al criterio del decisum.
Le spese di CTU così come liquidate con separato decreto devono essere definitivamente poste a carico della compagnia convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1) in accoglimento della domanda risarcitoria proposta, accertato il concorso nell'evento dannoso nella misura del 70% a carico del conducente del veicolo rimasto ignoto e nella misura del 30% a carico dell'attore, condanna la nella qualità Controparte_2
sopra indicata, al pagamento, in favore di a titolo di risarcimento del Parte_1
danno non patrimoniale, della somma di euro 10.980,83 oltre interessi come in motivazione;
2) Condanna la FGVS, al pagamento, in favore di Controparte_2 Pt_1
delle spese di lite che si liquidano, a titolo di esborsi nella somma del
[...]
contributo unificato e marca da bollo previa documentazione di avvenuto pagamento ed a titolo di compensi professionali in euro 2.540,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%;
3) Pone definitivamente le spese di CTU, così come liquidate con separato decreto, a carico della convenuta compagnia.
Così deciso in Marsala, il 25.09.2025
IL GIUDICE
Monica D'Angelo