CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 731/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GALLO ANTONIA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4121/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aversa - Piazza Municipio,35 81031 Aversa CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
C. & C. S.r.l. - 07057670726
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL PAGAMENTO n. 090/4989/2025 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6133 TARI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 291/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: insiste per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato alla C&C srl ed al Comune di Aversa con pec del 13/10/2925 e pervenuto in Corte il 14/10/2025, Ricorrente_1, a mezzo difensore, proponeva opposizione avverso il sollecito di pagamento, notificatogli il 15/7/2025 dalla C&C srl, agente per la riscossione per il Comune di Aversa, relativo alla Tari anno 2017, per un totale di euro 741,00.
Deduceva di non aver mai avuto notificato l'avviso di accertamento n. 6133, notificazione assunta avvenuta in data 14/7/2022. Eccepiva, pertanto, la nullità dell'intimazione in difetto di regolare notifica (se a familiare o 140 cpc con la prova del CAD) e la prescrizione quinquennale della pretesa risalente al
2017; il tutto con spese con attribuzione.
In data 23/12/2025 si costituiva il Comune di Aversa, assumendo che la notifica dell'avviso era regolare ed avvenuta ai sensi dell'art. 140 cpc;
l'avviso di accertamento era stato notificato presso l'indirizzo indicato in ricorso, quale indirizzo di residenza del destinatario, attuale ricorrente, alla data della notifica.
Detto avviso di accertamento non era stato tempestivamente impugnato e, pertanto, la pretesa era divenuta definitiva.
Pertanto, l'atto impugnato avrebbe dovuto considerarsi legittimo, atteso che ogni atto prodromico era stato regolarmente notificato rendendo edotto il contribuente in merito alla pretesa.
Il ricorso poteva essere presentato unicamente contro i vizi propri dell'atto in oggetto, le cui eventuali anomalie avrebbero dovuto essere imputate alla SS così da ritenere indenne esso Ente da responsabilità anche per le spese di giudizio. Concludeva per il rigetto del ricorso e spese.
La C&C srl rimaneva contumace.
Con memoria del 26/12/2025 parte ricorrente contrastava le deduzioni del Comune, ponendo l'accento sul fatto che, essendosi proceduto ai sensi dell'art. 140 cpc, non era stato prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (CAD), il cui invio è obbligatorio ai sensi dell'art. 8 della L. n.
890/1982.
Citava la pronunzia delle SS.UU. della Cassazione n. 10012/2021, secondo cui “in assenza della prova dell'invio della CAD, la notifica non può ritenersi perfezionata, con conseguente inesistenza dell'effetto interruttivo”. In essa pronunzia era stato segnalato il valore costituzionale della raccomandata informativa
(CAD), quale elemento imprescindibile per garantire il diritto alla conoscenza dell'atto, ponendola al centro del sistema delle notifiche a mezzo posta e per assenza momentanea del destinatario dell'atto
(idem la giurisprudenza di merito: CGT I Grado di Caserta Sentenza n. 3486/2025).
Aggiungeva ancora che con la sentenza n. 14990/2025 la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito il seguente principio di diritto: “il messo notificatore deve esplicitare, nero su bianco, delle attività effettivamente svolte per accertare l'irreperibilità del destinatario.” Questo significava indicare con precisione se avesse effettuato una visura camerale, consultato l'anagrafe comunale, interpellato i vicini,
o eseguito qualsiasi altra indagine utile a verificare la presenza del contribuente. Del pari, la stessa S.C., già con precedenti pronunzie (Ordinanze n. 9373 del 2025; n. 27729 del 2024; sentenza n. 14803 del 2022), aveva affermato che l'obbligo del notificatore non può esaurirsi in formule di stile, ma impone una ricerca effettiva e tracciabile attraverso strumenti anagrafici e pubblici. In mancanza di tale ricostruzione dettagliata, il giudice non è in grado di esercitare alcun controllo sul presupposto stesso della procedura notificatoria e, quindi, l'atto deve ritenersi radicalmente nullo.
Pertanto, la pretesa creditoria del Comune di Aversa risultava abbondantemente prescritta ex art. 2948 co
4 c.c., in quanto si trattava della Tari 2017. La giurisprudenza sul punto è conforme, per analogia al caso di specie: “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3 del D.lgs 31 Dicembre 1992. N. 546, esso resta sindacabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'imposizione predetta”
(Ordinanza del 07/02/2020 n. 3005 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 6).
All'odierna pubblica udienza, presenti le parti costituite, questo Presidente, nelle funzioni monocratiche, decideva come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato con le ovvie conseguenze in ordine alla regolamentazione delle spese.
Premesso che per evitare superflue ripetizioni ci si riporta ai termini della vicenda come riassunti in parte narrativa, si osserva che a dispetto della C&C, che ha preferito rimanere contumace, si è costituito il
Comune di Aversa che, pur contestando la sua responsabilità ed infondatamente, ha ritenuto di offrire la prova della regolare notifica dell'avviso di accertamento, atto presupposto di quello oggetto del presente giudizio.
Invero, l'esame della relata prodotta (recante l'attestazione del messo notificatore datata 31/8/2022 di deposito dell'atto - avviso di accertamento n. 6133 del 28/6/2022 per Tari 2017 - presso la Casa
Comunale per la irreperibilità del destinatario e l'affissione all'albo del Comune del 10/11/2022) dimostra che la notifica non è valida, atteso che il completamento del procedimento notificatorio ex art. 140 cpc richiedeva che la raccomandata, contenente l'avviso di deposito c/la Casa Comunale, fosse non solo spedita, ma anche ricevuta, il che non risulta dimostrato di tal chè la notifica non è valida per le ragioni che seguono.
Invero, la notificazione degli atti in caso, come nella specie, di irreperibilità del destinatario si perfeziona con il compimento da parte dell'ufficiale giudiziario delle formalità prescritte (e non altre) dall'art. 140 c.p.
c. che, trattandosi di elementi essenziali, devono essere osservate tutte, poiché il legislatore attribuisce solo a quelle espressamente indicate l'attitudine a portare il contenuto dell'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario. Pertanto, si richiedono le seguenti attività: - deposito dell'atto al Comune dove può essere ritirato senza scadenza;
- affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione (tale affissione deve essere necessariamente effettuata alla porta di abitazione del destinatario e non con modalità diverse); - spedizione di ulteriore avviso con raccomandata, senza contare l'avviso ordinario che l'agente postale lascia per consentire il ritiro di tutte le raccomandate. Non va ignorato che il sistema notificatorio si basa su ragionevoli presunzioni di conoscenza dell'atto ritenute idonee a garantire i diritti di difesa del destinatario, ispirate però ad un criterio di effettività.
La notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presuppone che il luogo di residenza, dimora e domicilio del destinatario dell'atto, o eventualmente la sede per le società, siano esattamente individuati e che la copia da notificare non possa essere consegnata per difficoltà di ordine materiale, quali irreperibilità solo temporanea, incapacità o rifiuto delle persone indicate nel precedente art. 139 c.p.c.. Non si può ricorrere a tale forma di notificazione nel caso in cui all'indirizzo indicato il destinatario della notifica risulti sconosciuto (se il destinatario è irreperibile, in quanto trasferito altrove o all'estero senza lasciare recapito e sono, quindi, ignoti residenza, dimora o domicilio la notifica è eseguibile con le modalità previste dall'art. 143 c.p.c. si noti erroneamente applicato nel caso di specie). Non si richiede, d'altro canto, una particolare attività di ricerca da parte dell'ufficiale notificante, a meno che non sussistano particolari circostanze che consiglino una verifica dell'eventuale trasferimento del notificando (Cass. Civ. sez.lav.
20/7/1998 n. 7104). Il procedimento notificatorio dell'art. 140 c.p.c. richiede - giova ribadirlo - le seguenti attività: deposito di copia dell'atto nella casa comunale, dove la notifica deve eseguirsi;
avviso che l'atto, in busta chiusa e sigillata, è stato depositato al comune e la comunicazione al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento del deposito medesimo. Dal rispetto di tutte le descritte modalità consegue che la notifica dell'atto consegue alla dicitura “compiuta giacenza.
Nel caso di specie - giova ribadirlo - l'esame della relata di notifica, versata in atti dal Comune, non consente di ritenere valida la sua effettuazione, atteso che la relata del messo notificatore, datata
31/8/2022, pur recando l'attestazione dell'avvenuta affissione presso l'abitazione del destinatario dell'atto dichiarato irreperibile (Nominativo_1) del deposito dell'atto presso la Casa Comunale, non dà conto, innanzitutto, dell'assenza dei soggetti abilitati a ricevere l'atto ex art. 139 co 2 cpc né di ricerche effettuate né dell'avvenuto invio e ricezione della c.d. CAD. Addirittura, come anticipato, si ipotizza una notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 cpc, assolutamente non prospettabile essendo stato individuato il luogo di residenza del destinatario, attuale ricorrente.
Conclusivamente la notifica del 31/8/2022 dell'atto di accertamento posto a base dell'atto di sollecito è nulla, il che legittima la fondatezza dell'eccezione di decadenza quinquennale della pretesa sollevata dal ricorrente. Invero, si tratta dell'accertamento Tari 2017, per il quale il potere impositivo del Comune andava esercitato in 5 anni ovverossia entro il termine del 31/12/2022 oltre i gg. 85 per la proroga Covid in forza dell'art. 67, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia) “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio
2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori” (comma 1). La disciplina emergenziale ha, quindi, spostato il termine di decadenza relativo anche ai tributi locali 2017 dal 31 dicembre 2022 al 26 marzo
2023, termine che, nella specie, dovendosi considerare per quanto ampiamente esposto, primo atto l'atto di sollecito impugnato, era ampiamente decorso alla data della notifica, risalente pacificamente al
15/7/2025.
Consegue l'annullamento dell'atto impugnato.
Adeguata all'esito della lite si reputa la condanna del Comune e dell'Agenzia della riscossione C&C in solido a rifondere al ricorrente le spese di lite come liquidate in dispositivo con distrazione
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna le resistenti in solido alle spese in favore del ricorrente, liquidate, in favore del difensore antistatario, in euro 680,00, oltre 15%, Iva e Cpa come per legge.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GALLO ANTONIA, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4121/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aversa - Piazza Municipio,35 81031 Aversa CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
C. & C. S.r.l. - 07057670726
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL PAGAMENTO n. 090/4989/2025 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6133 TARI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 291/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: insiste per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato alla C&C srl ed al Comune di Aversa con pec del 13/10/2925 e pervenuto in Corte il 14/10/2025, Ricorrente_1, a mezzo difensore, proponeva opposizione avverso il sollecito di pagamento, notificatogli il 15/7/2025 dalla C&C srl, agente per la riscossione per il Comune di Aversa, relativo alla Tari anno 2017, per un totale di euro 741,00.
Deduceva di non aver mai avuto notificato l'avviso di accertamento n. 6133, notificazione assunta avvenuta in data 14/7/2022. Eccepiva, pertanto, la nullità dell'intimazione in difetto di regolare notifica (se a familiare o 140 cpc con la prova del CAD) e la prescrizione quinquennale della pretesa risalente al
2017; il tutto con spese con attribuzione.
In data 23/12/2025 si costituiva il Comune di Aversa, assumendo che la notifica dell'avviso era regolare ed avvenuta ai sensi dell'art. 140 cpc;
l'avviso di accertamento era stato notificato presso l'indirizzo indicato in ricorso, quale indirizzo di residenza del destinatario, attuale ricorrente, alla data della notifica.
Detto avviso di accertamento non era stato tempestivamente impugnato e, pertanto, la pretesa era divenuta definitiva.
Pertanto, l'atto impugnato avrebbe dovuto considerarsi legittimo, atteso che ogni atto prodromico era stato regolarmente notificato rendendo edotto il contribuente in merito alla pretesa.
Il ricorso poteva essere presentato unicamente contro i vizi propri dell'atto in oggetto, le cui eventuali anomalie avrebbero dovuto essere imputate alla SS così da ritenere indenne esso Ente da responsabilità anche per le spese di giudizio. Concludeva per il rigetto del ricorso e spese.
La C&C srl rimaneva contumace.
Con memoria del 26/12/2025 parte ricorrente contrastava le deduzioni del Comune, ponendo l'accento sul fatto che, essendosi proceduto ai sensi dell'art. 140 cpc, non era stato prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (CAD), il cui invio è obbligatorio ai sensi dell'art. 8 della L. n.
890/1982.
Citava la pronunzia delle SS.UU. della Cassazione n. 10012/2021, secondo cui “in assenza della prova dell'invio della CAD, la notifica non può ritenersi perfezionata, con conseguente inesistenza dell'effetto interruttivo”. In essa pronunzia era stato segnalato il valore costituzionale della raccomandata informativa
(CAD), quale elemento imprescindibile per garantire il diritto alla conoscenza dell'atto, ponendola al centro del sistema delle notifiche a mezzo posta e per assenza momentanea del destinatario dell'atto
(idem la giurisprudenza di merito: CGT I Grado di Caserta Sentenza n. 3486/2025).
Aggiungeva ancora che con la sentenza n. 14990/2025 la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito il seguente principio di diritto: “il messo notificatore deve esplicitare, nero su bianco, delle attività effettivamente svolte per accertare l'irreperibilità del destinatario.” Questo significava indicare con precisione se avesse effettuato una visura camerale, consultato l'anagrafe comunale, interpellato i vicini,
o eseguito qualsiasi altra indagine utile a verificare la presenza del contribuente. Del pari, la stessa S.C., già con precedenti pronunzie (Ordinanze n. 9373 del 2025; n. 27729 del 2024; sentenza n. 14803 del 2022), aveva affermato che l'obbligo del notificatore non può esaurirsi in formule di stile, ma impone una ricerca effettiva e tracciabile attraverso strumenti anagrafici e pubblici. In mancanza di tale ricostruzione dettagliata, il giudice non è in grado di esercitare alcun controllo sul presupposto stesso della procedura notificatoria e, quindi, l'atto deve ritenersi radicalmente nullo.
Pertanto, la pretesa creditoria del Comune di Aversa risultava abbondantemente prescritta ex art. 2948 co
4 c.c., in quanto si trattava della Tari 2017. La giurisprudenza sul punto è conforme, per analogia al caso di specie: “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3 del D.lgs 31 Dicembre 1992. N. 546, esso resta sindacabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'imposizione predetta”
(Ordinanza del 07/02/2020 n. 3005 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 6).
All'odierna pubblica udienza, presenti le parti costituite, questo Presidente, nelle funzioni monocratiche, decideva come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato con le ovvie conseguenze in ordine alla regolamentazione delle spese.
Premesso che per evitare superflue ripetizioni ci si riporta ai termini della vicenda come riassunti in parte narrativa, si osserva che a dispetto della C&C, che ha preferito rimanere contumace, si è costituito il
Comune di Aversa che, pur contestando la sua responsabilità ed infondatamente, ha ritenuto di offrire la prova della regolare notifica dell'avviso di accertamento, atto presupposto di quello oggetto del presente giudizio.
Invero, l'esame della relata prodotta (recante l'attestazione del messo notificatore datata 31/8/2022 di deposito dell'atto - avviso di accertamento n. 6133 del 28/6/2022 per Tari 2017 - presso la Casa
Comunale per la irreperibilità del destinatario e l'affissione all'albo del Comune del 10/11/2022) dimostra che la notifica non è valida, atteso che il completamento del procedimento notificatorio ex art. 140 cpc richiedeva che la raccomandata, contenente l'avviso di deposito c/la Casa Comunale, fosse non solo spedita, ma anche ricevuta, il che non risulta dimostrato di tal chè la notifica non è valida per le ragioni che seguono.
Invero, la notificazione degli atti in caso, come nella specie, di irreperibilità del destinatario si perfeziona con il compimento da parte dell'ufficiale giudiziario delle formalità prescritte (e non altre) dall'art. 140 c.p.
c. che, trattandosi di elementi essenziali, devono essere osservate tutte, poiché il legislatore attribuisce solo a quelle espressamente indicate l'attitudine a portare il contenuto dell'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario. Pertanto, si richiedono le seguenti attività: - deposito dell'atto al Comune dove può essere ritirato senza scadenza;
- affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione (tale affissione deve essere necessariamente effettuata alla porta di abitazione del destinatario e non con modalità diverse); - spedizione di ulteriore avviso con raccomandata, senza contare l'avviso ordinario che l'agente postale lascia per consentire il ritiro di tutte le raccomandate. Non va ignorato che il sistema notificatorio si basa su ragionevoli presunzioni di conoscenza dell'atto ritenute idonee a garantire i diritti di difesa del destinatario, ispirate però ad un criterio di effettività.
La notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presuppone che il luogo di residenza, dimora e domicilio del destinatario dell'atto, o eventualmente la sede per le società, siano esattamente individuati e che la copia da notificare non possa essere consegnata per difficoltà di ordine materiale, quali irreperibilità solo temporanea, incapacità o rifiuto delle persone indicate nel precedente art. 139 c.p.c.. Non si può ricorrere a tale forma di notificazione nel caso in cui all'indirizzo indicato il destinatario della notifica risulti sconosciuto (se il destinatario è irreperibile, in quanto trasferito altrove o all'estero senza lasciare recapito e sono, quindi, ignoti residenza, dimora o domicilio la notifica è eseguibile con le modalità previste dall'art. 143 c.p.c. si noti erroneamente applicato nel caso di specie). Non si richiede, d'altro canto, una particolare attività di ricerca da parte dell'ufficiale notificante, a meno che non sussistano particolari circostanze che consiglino una verifica dell'eventuale trasferimento del notificando (Cass. Civ. sez.lav.
20/7/1998 n. 7104). Il procedimento notificatorio dell'art. 140 c.p.c. richiede - giova ribadirlo - le seguenti attività: deposito di copia dell'atto nella casa comunale, dove la notifica deve eseguirsi;
avviso che l'atto, in busta chiusa e sigillata, è stato depositato al comune e la comunicazione al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento del deposito medesimo. Dal rispetto di tutte le descritte modalità consegue che la notifica dell'atto consegue alla dicitura “compiuta giacenza.
Nel caso di specie - giova ribadirlo - l'esame della relata di notifica, versata in atti dal Comune, non consente di ritenere valida la sua effettuazione, atteso che la relata del messo notificatore, datata
31/8/2022, pur recando l'attestazione dell'avvenuta affissione presso l'abitazione del destinatario dell'atto dichiarato irreperibile (Nominativo_1) del deposito dell'atto presso la Casa Comunale, non dà conto, innanzitutto, dell'assenza dei soggetti abilitati a ricevere l'atto ex art. 139 co 2 cpc né di ricerche effettuate né dell'avvenuto invio e ricezione della c.d. CAD. Addirittura, come anticipato, si ipotizza una notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 cpc, assolutamente non prospettabile essendo stato individuato il luogo di residenza del destinatario, attuale ricorrente.
Conclusivamente la notifica del 31/8/2022 dell'atto di accertamento posto a base dell'atto di sollecito è nulla, il che legittima la fondatezza dell'eccezione di decadenza quinquennale della pretesa sollevata dal ricorrente. Invero, si tratta dell'accertamento Tari 2017, per il quale il potere impositivo del Comune andava esercitato in 5 anni ovverossia entro il termine del 31/12/2022 oltre i gg. 85 per la proroga Covid in forza dell'art. 67, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia) “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio
2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori” (comma 1). La disciplina emergenziale ha, quindi, spostato il termine di decadenza relativo anche ai tributi locali 2017 dal 31 dicembre 2022 al 26 marzo
2023, termine che, nella specie, dovendosi considerare per quanto ampiamente esposto, primo atto l'atto di sollecito impugnato, era ampiamente decorso alla data della notifica, risalente pacificamente al
15/7/2025.
Consegue l'annullamento dell'atto impugnato.
Adeguata all'esito della lite si reputa la condanna del Comune e dell'Agenzia della riscossione C&C in solido a rifondere al ricorrente le spese di lite come liquidate in dispositivo con distrazione
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna le resistenti in solido alle spese in favore del ricorrente, liquidate, in favore del difensore antistatario, in euro 680,00, oltre 15%, Iva e Cpa come per legge.