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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 16/12/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa
Anna Smedile, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 terdecies, 281 sexies e 127 ter
c.p.c. nella causa iscritta al n. 8 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1
elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), C.F._1
Via Del Mare n. 58, presso lo studio degli avv.ti Guglielmo D'Anna e Assunta D'Anna, che lo rappresentano, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti;
- ricorrente-
CONTRO
B, sito in RE (Messina), Via XXI Ottobre Controparte_1
n. 243, in persona del suo amministratore pro tempore c.f.: CP_2
, elettivamente domiciliato in Messina, Via Quod Quaeris n. 6, presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. Antonella Recupero, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente -
E
nato a [...] il [...], c.f.: Controparte_3
, residente in [...] C.F._2 lettera A, nella qualità di amministratore e legale rappresentante del CP_1
. B” di Via XXI Ottobre n. 243 di RE (ME);
[...]
- resistente contumace - avente per OGGETTO: altri rapporti condominiali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti costituite hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 7.01.2025
[...]
ha chiamato in giudizio il Condominio chiedendo di: “
1. ritenere e Pt_1 dichiarare che il “ B” di RE, in persona del suo Controparte_1 amministratore e legale rappresentante p.t., e per esso il suo amministratore p.t., ha
l'obbligo, ai sensi dell'articolo 63 disp. att. c.c., di fornire al creditore insoddisfatto
i dati dei condomini morosi, comunicando nome, cognome, luogo Parte_1
e data di nascita, codice fiscale e indirizzo di ciascuno di essi (come risultanti dall'anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, n. 6, c.c.), nonché gli importi dovuti da ciascuno di essi e non pagati né al né al creditore, oltre ai CP_1 rispettivi millesimi di competenza;
2. ritenere e dichiarare che l'amministratore del
ha disatteso e violato, volontariamente e consapevolmente, l'obbligo CP_1 della comunicazione ex art. 63 disp. att. cod. civ. e, per l'effetto, ha impedito al ricorrente , creditore insoddisfatto del “ Parte_1 Controparte_1
CP_ B” di RE, di agire in executivis nei confronti dei condomini morosi;
3. emettendo i pertinenti provvedimenti condannatori, ordinare al “ CP_1
B” di RE, in persona dell'amministratore e legale
[...] rappresentante pro tempore, e per esso al suo amministratore pro tempore, di fornire al creditore i dati dei condomini morosi, comunicando nome, Parte_1 cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e indirizzo di ciascuno di essi (come risultanti dall'anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, n. 6, c.c.), nonché gli importi dovuti da ciascuno di essi e non pagati né al condominio né al ricorrente, oltre ai rispettivi millesimi di competenza;
4. condannare parte resistente, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., al pagamento, in favore del ricorrente , di Parte_1 una somma, equitativamente determinata, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna;
5. condannare parte resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese e dei compensi di causa, oltre spese generali, c.p.a.
e i.v.a., da distrarre in favore dei sottoscritti difensori, i quali dichiarano di aver anticipato le spese e di non aver ricevuto i compensi, nonché, a norma del terzo e ultimo comma dell'art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore del ricorrente, di una somma equitativamente determinata.”. A fondamento della domanda parte ricorrente ha esposto: che con sentenza n.
979/2018 del 15-29/10/2018, la Corte di Appello di Messina ha condannato il
B” di RE (ME) al pagamento, in favore di Controparte_1
delle spese dei due gradi del giudizio di merito liquidate Parte_1 rispettivamente in €. 4.835,00 e in €. 4.177,27, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.; che la sentenza in forma esecutiva è stata notificata al il 27 luglio 2021 con CP_1 consegna di copia esecutiva conforme a mani del suo amministratore e legale rappresentante p.t. ; che con successivo messaggio pec del 25 agosto Controparte_3
2021 il legale del ha diffidato il Condominio a provvedere al pagamento della Pt_1 somma di euro 12.966,20; che, in allegato al suo messaggio pec del 14 dicembre 2021,
l'amministratore ha trasmesso al legale il “preventivo ripartizioni per anagrafica/unità” nel quale erano riportati i nominativi dei condomini privi dei dati identificativi, anagrafici e fiscali;
che solo due condomini versavano la quota dovuta e che, pertanto, il ricorrente ha invitato l'amministratore a fargli avere l'elenco dei condomini morosi con i loro dati identificativi (codice fiscale, luogo e data di nascita), dei quali mancava l'indicazione nel prospetto di ripartizione precedentemente trasmesso;
che con messaggio pec del 10.07.2024, l'amministratore ha risposto: < In merito di quanto da lei richiesto mi risulta impossibile poterle inviare dati sensibili dei condomini, tale informazione lei potrà ricercare tramite un'ispezione ipotecaria e catastale >; che con messaggio pec del 11.07.2024 il legale del ricorrente ha diffidato formalmente l'amministratore a fornire tempestivamente i nominativi e i dati
(anagrafici e fiscali: luogo e data di nascita, codice fiscale) dei condomini morosi con l'indicazione dei millesimi delle rispettive quote e di quanto singolarmente dovuto pro quota;
che il Condominio e il suo amministratore non hanno ottemperato alla diffida.
Ciò esposto, parte ricorrente ha dedotto: che il rifiuto frapposto dall'amministratore di condominio è illegittimo in quanto viola l'obbligo previsto dall'art. 63 disp.att.c.c., ovvero l'obbligo in capo al condominio e, per esso, in capo al suo amministratore, di comunicare al creditore che intenda agire per soddisfare il proprio credito le specifiche generalità dei condomini morosi, potendo i condomini in regola con i pagamenti essere aggrediti solo dopo che il comune creditore abbia tentato infruttuosamente di soddisfarsi nei confronti dei primi, stante l'opponibilità a costui del beneficium excussionis; che la mancata cooperazione del Condominio e del suo amministratore rappresenta un comportamento che ostacola il creditore nella tutela del proprio credito, contrario al canone di buona fede;
che l'amministratore è obbligato alla comunicazione dei dati dei condomini morosi anche perché egli è il tenutario-custode del registro dell'anagrafe condominiale, senza che ricorra alcuna violazione della tutela della riservatezza dei dati dei condòmini.
Con comparsa depositata in data 22 aprile 2025 si è costituito in giudizio il
B, in persona del nuovo amministratore , Controparte_1 CP_2 il quale, consegnatagli tutta la documentazione condominiale da parte dell'amministratore uscente e venuto a conoscenza della pendenza del giudizio, ha comunicato con pec del 18/04/2025 l'elenco dei nominativi dei condomini morosi, completo dei dati anagrafici e fiscali con gli importi e i millesimi imputabili ad ognuno. Nondimeno, il resistente ha eccepito il proprio difetto di CP_1 legittimazione passiva, gravando l'obbligo di comunicazione dei condomini morosi in capo all'amministratore in proprio e non quale amministratore del Condominio, discendendo detto obbligo direttamente dalla legge ed integrando il suo inadempimento una forma di responsabilità aquiliana.
Pertanto, il resistente ha chiesto di: “
1. Ritenere e dichiarare il CP_1 difetto di legittimazione passiva nei confronti del B, in Controparte_1 persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t. e per CP_2
l'effetto disporne l'espromissione dal presente giudizio;
2. Nella malaugurata e non temuta ipotesi di rigetto della superiore domanda, dichiarare in capo al CP_1 la cessazione della materia del contendere, limitatamente all'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 63 disp. att. c.c. per aver provveduto il nuovo amministratore all'adempimento dell'incombente 3. Ritenere e dichiarare la responsabilità del dott. per aver disatteso l'obbligo cui era tenuto Controparte_3
“in proprio” con ciò impedendo al creditore l'esercizio dell'azione esecutiva;
4.
Condannare al pagamento della somma che eventualmente sarà Controparte_3 determinata ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. in favore del ricorrente, tenendo indenne il;
5. Condannare parte ricorrente alle spese e compensi Controparte_1 in favore del indebitamente convenuto.”. CP_1
Pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito l'altro resistente, del quale va dichiarata la contumacia.
La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata calendarizzata per la decisione, con concessione di termine per il deposito di note conclusive.
Sostituita l'udienza così fissata con la modalità di trattazione prevista dall'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da note scritte pervenute in atti. 2. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
È emerso in atti - per circostanza confermata da entrambe le parti – che, nelle more della definizione della controversia, il nuovo amministratore dott. CP_2 ha trasmesso a parte ricorrente le comunicazioni richieste e per la cui omissione
[...] era stato instaurato il presente giudizio.
Sono venuti meno, pertanto, l'interesse e l'utilità alla pronuncia delle statuizioni giudiziali oggetto di domanda.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo
Giudice, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso, come nella specie ove al creditore ricorrente sono state fornite le comunicazioni richieste sui condomini morosi.
Nondimeno, la declaratoria di cessazione della materia del contendere non esime il Giudicante dall'accertare la fondatezza della domanda svolta dalla ricorrente al fine di decidere in ordine alle spese processuali sulla base del c.d. principio della
“soccombenza virtuale”, intendendosi con tale definizione il giudizio prognostico che il Giudice dovrà operare, sulla scorta degli elementi in atti, tendente a verificare quale decisione sarebbe stata emessa se non fosse cessata la materia del contendere o ad individuare, in applicazione del principio di causalità, la parte che con il proprio comportamento ha dato causa al procedimento e che, pertanto, deve sopportarne le spese (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. VI, 14/07/2020, n.14939).
Nel caso di specie ha chiamato in giudizio il Parte_1 [...]
B e , nella qualità di amministratore e rappresentante Controparte_1 Controparte_3 legale del predetto condominio, per sentire ordinare, previo accertamento della violazione dell'obbligo di comunicazione, “al “ B” di Controparte_1
RE, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, e per esso al suo amministratore pro tempore, di fornire al creditore Parte_1
i dati dei condomini morosi, […]”.
Sebbene il nuovo amministratore abbia fornito i dati richiesti, CP_2 ai fini della regolamentazione delle spese processuali, occorre prendere posizione sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva articolata dal CP_1 resistente. Detta eccezione merita accoglimento.
La questione di diritto da esaminare attiene al profilo della legittimazione passiva all'azione intrapresa in relazione alla quale la giurisprudenza di merito non ha dato una risposta univoca.
Secondo un primo indirizzo giurisprudenziale, sostenuto dalla dottrina prevalente, l'obbligo di comunicazione previsto ultima parte del citato articolo 63 disp. att. c.c., comma 1, delinea un obbligo legale di cooperazione col terzo creditore che sarebbe posto direttamente in capo alla persona dell'amministratore, con la conseguenza che la legittimazione passiva deve ravvisarsi in capo alla persona dell'amministratore in proprio, il cui immotivato rifiuto risulta essere contrario al canone della buona fede.
Un altro indirizzo giurisprudenziale muove dalla considerazione che il dovere di comunicazione dei condomini morosi da parte dell'amministratore di condominio
è posto anche nell'interesse dei condomini in regola con i pagamenti, sicché
l'adempimento di tale dovere rientra tra gli obblighi caratterizzanti il suo operato, che deve essere adempiuto con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176, comma
1, c.c.), in adempimento delle disposizioni di cui agli artt. 1130,1131 e 1135 c.c., rispetto alle quali l'amministratore risponde, a titolo di responsabilità contrattuale, ex art. 1218 c.c.; la legittimazione passiva farebbe capo al condominio, in persona dell'amministratore, essendo quest'ultimo soggetto obbligato esclusivamente in ragione della sua posizione di mandatario dell'ente di gestione.
Sulla questione è recentemente intervenuta la Suprema Corte, con pronuncia condivisibile da questo Giudice per le argomentazioni giuridiche poste a fondamento del principio di diritto affermato, secondo la quale la legittimazione passiva deve ravvisarsi esclusivamente in capo alla persona dell'amministratore in proprio.
L'art. 63 disp. att. c.c., autorizza l'amministratore ad ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti dei condòmini morosi senza bisogno di autorizzazione assembleare ed impone al medesimo di fornire ai creditori insoddisfatti che lo interpellino - quindi a soggetti addirittura estranei alla compagine condominiale - i dati dei condòmini morosi.
Secondo le argomentazioni della Corte di legittimità, tale obbligo esula dagli obblighi interni al rapporto di mandato corrente tra amministratore e condomini, visto che l'amministratore è tenuto a fornire a un soggetto estraneo i nomi dei suoi stessi mandanti;
piuttosto, detto obbligo è espressione di un obbligo legale di cooperazione col terzo creditore posto direttamente in capo alla persona dell'amministratore e non costituisce affatto adempimento o incombenza finalizzata all'attuazione del programma obbligatorio corrente con il condominio, alla stregua del contratto di amministrazione.
L'obbligo di comunicazione previsto dal primo comma dell'art. 63 delle disp. att. c.c. è solo funzionale al rispetto da parte dei creditori dell'obbligo, fissato dal secondo comma della disposizione, di agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti solo dopo avere inutilmente aggredito i condomini morosi.
Quindi, si tratta di un obbligo derivante dalla legge e gravante sull'amministratore in proprio e non quale amministratore del condominio, la cui violazione integra un'ipotesi di responsabilità aquiliana.
Il ritardo o il rifiuto dell'amministratore nella comunicazione al terzo creditore dei dati dei condomini morosi è, infatti, potenzialmente idoneo a causare un danno allo stesso creditore, per via del rallentamento provocato alla realizzazione coattiva delle sue ragioni.
Consegue che la domanda volta a conseguire l'ordine di comunicare al creditore non soddisfatto i dati dei condomini morosi, ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c., deve essere rivolta non nei confronti del condominio, ma solo nei confronti dell'amministratore in proprio e non quale rappresentante del condominio medesimo (cfr. Cass. Civ., sez. II, 15/01/2025, n.1002).
Tutto quanto sopra esposto comporta che difetta la legittimazione passiva del resistente. CP_1
Sebbene sia rimasto contumace, va altresì rilevato – Controparte_3 trattandosi di profilo rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio – il difetto di legittimazione passiva di , chiamato in giudizio non in proprio, ma Controparte_3 esclusivamente quale amministratore e rappresentante legale del CP_1
come emerge in maniera inequivoca dagli atti di causa.
[...]
Conseguentemente, non è consentito prendere posizione nel merito sia sulla domanda articolata ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., sia su quella articolata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., essendo precluso in questa sede, ove non è stato citato in proprio, accertare eventuali profili di responsabilità, i quali Controparte_3 andranno fatti valere nei suoi confronti con autonoma azione.
3. Nonostante il difetto di legittimazione passiva dei resistenti chiamati in giudizio per le ragioni sopra esposte, circostanza che avrebbe comportato – ove non fosse stata pronunciata la cessazione della materia del contendere - una declaratoria in rito di inammissibilità della domanda per difetto di una condizione dell'azione, si ritiene che le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti in considerazione della peculiarità della fattispecie, del contrasto della giurisprudenza di merito sulla questione dirimente ai fini della decisione e dell'assenza di precedenti della Suprema Corte anteriormente al deposito del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 8/2025 R.G., così provvede:
- dichiara la contumacia di , nella qualità di di Controparte_3 amministratore e legale rappresentante del B;
Controparte_1
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 16 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile