Articolo 20 bis della Legge 28 luglio 1967, n. 641
Articolo 20Articolo 22
Versione
28 dicembre 1969
Art. 20-bis. ((Qualora la gara per l'appalto di un'opera di edilizia scolastica
vada deserta, nei casi di motivata necessita', puo' essere autorizzato dal competente provveditore alle opere pubbliche un secondo esperimento nel quale siano ammesse anche offerte in aumento sui prezzi di capitolato))
Entrata in vigore il 28 dicembre 1969