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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/02/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1455/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.:
Dott. Nicola La Mantia Presidente
Dott.ssa Marcella Murana Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1455/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LI RR, elettivamente domiciliato nel suo studio in Ragusa, Corso Italia n. 131
APPELLANTE contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'avv. FIDELIO ANTONELLA, elettivamente domiciliato in Via
Natalelli 56/C 97100 RAGUSA, presso il difensore avv. FIDELIO ANTONELLA
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.1.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte pagina 1 di 9 tratteneva la causa in decisione.
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 601/2023, pubblicata in data 13.4.2023, il Tribunale di Ragusa rigettava l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 2, proposta da Parte_1
con cui il predetto aveva chiesto, tra l'altro, di dichiarare l'estinzione del
[...]
pignoramento presso terzi eseguito su somme di sua pertinenza giacenti su conto corrente acceso presso in quanto illegittimo perché colpisce, per i Controparte_2
debiti del de cuius di cui alle cartelle nn. Persona_1
29720120000483187502, 29720130010107458502, 29720120002764725502,
29720130014698426502, 29720140011785380502, 29720150001642505502,
29720160010491131502, 29720180002227538502, 29720140013530548502,
29720150016015348502, 29720170003069007502, TYZ01E600209/2017, notificategli quale suo erede, beni non pignorabili ai sensi dell'art. 490, comma 2, c.c. per complessivi € 194.998,95.
Compensava le spese di lite tra le parti nella misura dell'intero.
In estrema sintesi il primo giudice, premesso che l'originaria opposizione riguardava anche il pignoramento presso terzi eseguito, oltre che per rispondere dei debiti ereditari di cui alle cartelle sopra elencate, anche di debiti propri dell'opponente e che, con riferimento ad essi, era stata nelle more presentata istanza di adesione alla definizione agevolata a cui era conseguita la riduzione del pignoramento, restando così da decidere la causa limitatamente al pignoramento eseguito per i debiti ereditari, rigettava l'opposizione sulla base della seguente motivazione: incontestata l'avvenuta accettazione dell'eredità di con il beneficio Persona_1
d'inventario, in atti risultava che l aveva effettuato il pagamento, Controparte_1
in favore dell'opponente, in data 14.2.2017, della somma di € 202.575,71, rientrante pagina 2 di 9 nell'attivo dell'eredità del trattandosi del pagamento di un credito Persona_1
vantato dal de cuius nei confronti dell derivante da sentenza Controparte_1
passata in giudicato;
secondo Cass., sez. II, 29 settembre 2020, n. 20531: “L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario limita al valore dei beni ricevuti la responsabilità dell'erede per
i debiti ereditari, ma di per sé non impedisce che, entro i limiti del valore dell'eredità, i creditori ereditari agiscano direttamente contro di lui e sui suoi beni”; nel caso a mani il valore dell'attivo ereditario pervenuto all'opponente era pari ad €
202.575,71, superiore all'importo dei debiti ereditari di cui alle cartelle sopra elencate di complessivi € 194.998,95, di talché il pignoramento presso terzi eseguito dall'agente della riscossione si appalesava perfettamente legittimo e rispettoso del disposto dell'art. 490 c.c.
A fronte dell'eccezione sollevata dall'opponente secondo cui la somma, rientrante nell'eredità di era stata da lui utilizzata per pagare debiti erariali Persona_1
del de cuius, il tribunale osservata che: “non risulta che la somma in questione sia stata utilizzata per il pagamento della prima rata della rottamazione in data 19/07/2017, emergendo dai documenti in atti che il versamento è stato effettuato da RR LI
e non già da (cfr. doc. 14 di , non avendo questi provato che Parte_1 P_
la provvista degli assegni per il pagamento sia stata da lui fornita”.
Avverso la detta sentenza proponeva appello. Parte_1
Si costituiva in giudizio , chiedendone il rigetto. Controparte_3
All'udienza del 22.1.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, all'esito della discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato nei termini appresso specificati.
Va premesso in fatto che: il notaio è deceduto in data 13.1.2015 nominando, quali suoi eredi, Persona_1
pagina 3 di 9 l'odierno appellante e la sorella RR LI, giusta testamento Parte_2
olografo rinvenuto presso la sua abitazione durante le operazioni di inventario del beni relitti eseguite dal notaio , nominata su richiesta della sorella del de Persona_2
cuius dal Presidente del Tribunale con provvedimento del 7.4.2015 il testamento di è stato pubblicato in data 30.4.2015; Persona_1
in data 4.6.2015 entrambi gli eredi hanno accettato l'eredità di con Persona_1
il beneficio di inventario;
l'inventario è stato compiuto dal notaio e concluso, giusta proroga Persona_2
accordata dall'A.G., in data 8.7.2015; nell'attivo dei beni inventariati è ricompreso il “credito nei confronti dell P_
dell'importo di euro trecentoquarantasettemilasettecentonove e centesimi
[...]
quarantacinque (euro 347.709,45) oltre interessi dal 7 marzo 2008, riconosciuto dalla
Corte di Cassazione con la sentenza n. 10979/14 emessa in data 6 marzo 2014” (v. verbale del 28.5.2015); non sussistono evidenze in atti, né l'appellata ne ha mai allegato l'esistenza, di creditori opponenti ex art. 498 c.c., e nemmeno risulta in alcun modo che gli eredi abbiano inteso avvalersi della procedura di liquidazione dell'eredità ai sensi dell'articolo precitato e dei seguenti.
Come affermato nella sentenza appellata:
“dalla nota dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Ragusa del 14/2/2017 risulta che l' ha effettuato un pagamento in favore di RR LI e P_
, quali eredi di della complessiva somma di € Parte_1 Persona_1
409.428,45, di cui € 347.709,45 per capitale ed € 61.719,00 per interessi legali, in ottemperanza della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catania n.
219/17/13 (cfr. doc. 4); dalla nota di Banca Agricola Popolare di Ragusa del 19/9/2018, in riscontro ad una nota di del 6/8/2018, risulta che in data 4/4/2017 sono pervenuti Controparte_1
tre bonifici di importo pari ad € 79.100,46, € 72.373,91 ed € 51.101,34, per complessivi
pagina 4 di 9 € 202.575,71, in favore di , somme appostate su un conto transitorio e Parte_1
poi trasferite in data 6/4/2017 su altro conto corrente intestato a;
Parte_1
altri tre bonifici di pari importo sono pervenuti nella stessa data in favore di RR
LI su un conto corrente a lei intestato (cfr. doc. 3); risulta pertanto dimostrata la sussistenza di un attivo ereditario acquisito da Parte_1
dell'importo di € 202.575,71. Il debito fondato sulle cartelle di provenienza
[...]
ereditaria è pari ad € 194.998,95, di importo inferiore all'attivo ereditario in questione, oggetto dei bonifici dell' presso il conto Banca Agricola Popolare Controparte_1
di Ragusa intestato a ”. Parte_1
Ciò posto, evidenziato che il pignoramento presso terzi a cui il si è opposto è Parte_1
stato eseguito dall'agente della riscossione su somme giacenti presso istituto bancario diverso da quello ove sono pervenuti i bonifici con cui l ha pagato Controparte_1
il suo debito nei confronti degli eredi di e che il pignoramento Persona_1
presso terzi tentato presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa ha avuto esito negativo, nel giudizio di primo grado l'appellante ha innanzitutto sostenuto che il pignoramento eseguito sulle somme di denaro ad esso appartenenti e giacenti su conto corrente acceso presso non avrebbe potuto essere effettuato in forza dell'art. 490, Controparte_2
comma 2, c.c., trattandosi, come detto, di soldi propri, ed ha aggiunto che, in ogni caso, la legittimità del pignoramento sarebbe stata da escludere atteso che le somme pervenute dall'eredità di erano state da lui impiegate per pagare debiti Persona_1
ereditari sia erariali (prima rata della rottamazione in data 19.7.2017), che non (€
10.000,00 quale compenso professionale all'avv. per i tre gradi del Controparte_4
giudizio conclusosi con la sentenza che ha accertato il credito del de cuis nei confronti dell sopra indicato). Controparte_1
Come sopra esposto, sotto entrambi i motivi l'opposizione è stata rigettata dal primo giudice.
ha quindi proposto appello criticando la sentenza impugnata sotto Parte_1
entrambi i profili.
pagina 5 di 9 Ritiene la Corte che i motivi di appello, da esaminare congiuntamente, siano fondati nei termini appresso esposti.
Come detto, a fronte del primo giudice il quale ha ritenuto che, fermo il limite della responsabilità intra vires hereditatis, il pignoramento potesse essere eseguito anche su denaro proprio dell'erede, l'appellante ha invece sostenuto, citando alcune sentenze della S.C., che secondo l'art. 490, comma 2, c.c. l'erede accettante con il beneficio di inventario risponde dei debiti ereditari non soltanto intra vires hereditatis, bensì solo cum viribus hereditatis, ossia solo con gli esatti beni pervenutigli in eredità.
Ritiene la Corte che, ferma la condivisibilità del principio di diritto espresso da Cass., sez. II, 29 settembre 2020, n. 20531 citata dal Tribunale (secondo cui: “L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario limita al valore dei beni ricevuti la responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, ma di per sé non impedisce che, entro i limiti del valore dell'eredità, i creditori ereditari agiscano direttamente contro di lui e sui suoi beni”), una limitazione della responsabilità cum viribus hereditatis non possa porsi quando i beni di cui si discute siano costituiti dal denaro il quale, per la sua fungibilità, è destinato a confondersi con quello dell'erede, da cui resta distinto solo avuto riguardo al suo importo.
Nel caso a mani, come detto, l'agente della riscossione ha fornito la prova di avere pagato a la somma di € 202.575,71, in adempimento del credito Parte_1
ereditario (regolarmente inserito sia nell'inventario che nella denuncia di successione), vantato dal de cuius Persona_1
A fronte di ciò, fermo restando quanto appresso si dirà nell'esaminare il secondo motivo di gravame con riferimento al parziale utilizzo di detta somma da parte dell'appellante,
l'impossibilità di pignorare le somme ricevute dal presso la banca ove i Parte_1
bonifici dell sono stati accreditati (la Banca Agricola Popolare di Controparte_1
Ragusa) si appalesa del tutto irrilevante, una volta che comunque il denaro sia stato rinvenuto presso conto corrente acceso dal destinatario del pagamento con un diverso istituto di credito.
pagina 6 di 9 Ritiene tuttavia la Corte che il secondo motivo di gravame (mediante cui il ha Parte_1
criticato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inesistente la prova che il pagamento dei debiti erariali del de cuius sia avvenuto con provvista da lui messa a disposizione), sia fondato nei termini appresso specificati.
Come sopra detto il primo giudice ha escluso che sussista la prova che il pagamento di debiti erariali del de cuius sia avvenuta con provvista messa a disposizione dall'appellante “emergendo dai documenti in atti che il versamento è stato effettuato da
RR LI e non già da (cfr. doc. 14 di , non avendo Parte_1 P_
questi provato che la provvista degli assegni per il pagamento sia stata da lui fornita”.
L'appellante ha criticato questo passaggio della sentenza evidenziando di avere a suo tempo depositato documentazione bancaria idonea a provare che la provvista del pagamento effettuato da RR LI fosse stata da lui messa a disposizione.
Ritiene la Corte che il motivo di gravame sia senz'altro fondato.
Invero, premesso che ha prodotto, sub doc. 14, Controparte_3
copia di n. 4 assegni circolari emessi da Banca Agricola Popolare di Ragusa, ad essa intestati, tre dei quali dell'importo di € 50.000 ed uno dell'importo di € 11.809,64, contraddistinti dai nn. 5000381821, 5000381822, 5000381823 e 5000381824, mediante cui è stata pagata la prima rata della definizione agevolata dei carichi intestati a tramite la dazione di essi effettuata dall'erede RR LI, con Persona_1
la produzione sub 7 effettuata in sede di costituzione nel giudizio di primo grado l'odierno appellante ha prodotto la “Contabile di richiesta emissione assegni circolari” della Banca Agricola Popolare di Ragusa, intestata a , in cui si legge: Parte_1
“Favorite prendere nota che, in conformità alle norme contrattuali vigenti, su vostra richiesta abbiamo registrato, in data odierna, sul conto corrente di seguito indicato le seguenti operazioni”, seguita dall'identificativo del conto corrente del e da Parte_1
quello dei n. 4 assegni circolari poi consegnati all'agente della riscossione da RR
LI, per complessivi € 161.809,64.
Risulta quindi provato che € 161.809,64 sono stati pagati, con provvista fornita da pagina 7 di 9 , per adempiere debiti erariali del de cuius Parte_1 Persona_1
Tanto premesso va osservato come, in mancanza di opposizioni da parte dei creditori e di iniziative adottate in tal senso dagli eredi ex art. 503 c.c., l'eredità beneficiata di non sia oggetto di liquidazione ai sensi degli art. 498 c.c. e che, Persona_1
sempre in mancanza di opposizione da parte dei creditori, il pagamento dei creditori ereditari da parte dell'erede può ben avvenire, ai sensi dell'art. 495, comma 1, c.c. “a misura che si presentano”, sì come è avvenuto nel caso a mani avuto riguardo al pagamento della prima rata della definizione agevolata dei ruoli di Persona_1
Sebbene, quindi, sia condivisibile la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto pignorabili le somme giacenti su conto corrente acceso presso Controparte_2
dall'appellante, deve tuttavia osservarsi come, risultando perfettamente legittimo il pagamento del debito ereditario da parte del , è evidente che il valore Parte_1
dell'eredità entro il quale il predetto può oggi rispondere debba essere decurtato di quanto con essa già pagato dei debiti ereditari (€ 161.809,64), pena, altrimenti, effettivamente legittimare una responsabilità dell'erede beneficiato ultra vires hereditatis che in nessun modo può essere evocata (dovendosi escludere la sussistenza delle ipotesi di legge a fronte delle quali è prevista la decadenza dal beneficio dell'inventario avuto riguardo, in particolare, all'inserimento del credito erariale ereditario poi riscosso dagli eredi nell'inventario ed alla legittimità dell'utilizzo del suo provento per il pagamento di debiti ereditari, stante l'insussistenza del divieto stabilito dall'art. 498, comma 1, c.c.).
In definitiva, quindi, sussistendo la prova che fino alla concorrenza di € 161.809,64, la somma di € 202.575,71 è stata utilizzata per il pagamento di debiti erariali ereditari, solo per l'eccedenza resta legittimo il pignoramento eseguito sulle somme dell'appellante giacenti presso dovendosi soltanto aggiungere che, all'evidenza, non si Controparte_2
può tenere conto della parte della rata di definizione agevolata dei carichi del de cuius pagata tramite compensazione atteso che, ovviamente, detto meccanismo lascia intatta la somma ricevuta dal quale pagamento del credito ereditario, e nemmeno si Parte_1
pagina 8 di 9 possa tenere conto dei pagamenti di ulteriori debiti ereditari asseritamente effettuati dal perché in parte tardivamente allegati solo in sede di appello (spese di Parte_1
funerale, di onorario al notaio per la redazione dell'inventario, di imposte di successione e di contributo unificato per il giudizio di ottemperanza), ed in parte (onorario dell'avv.
Bizzini) indicati senza fornire la prova della provenienza della provvista dall'appellante.
In definitiva, quindi, il pignoramento presso terzi va annullato fino alla concorrenza di €
161.809,64 e mantenuto nel resto.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio vanno compensate nella misura di un quarto e, liquidate come in dispositivo, poste a carico dell'appellato nei restanti tre quarti.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1455/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Ragusa, n. 601/2023, pubblicata in data 13.4.2023: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, annulla il pignoramento presso terzi impugnato fino alla concorrenza di € 161.809,64; compensa nella misura di un quarto le spese di lite del doppio grado di giudizio tra le parti, e condanna al pagamento dei restanti tre quarti Controparte_3
che liquida, per ciascuno dei gradi, in € 4.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 29 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.:
Dott. Nicola La Mantia Presidente
Dott.ssa Marcella Murana Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1455/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LI RR, elettivamente domiciliato nel suo studio in Ragusa, Corso Italia n. 131
APPELLANTE contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'avv. FIDELIO ANTONELLA, elettivamente domiciliato in Via
Natalelli 56/C 97100 RAGUSA, presso il difensore avv. FIDELIO ANTONELLA
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.1.2025 – preceduta dalla concessione di termine per il deposito di note difensive –, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c., la Corte pagina 1 di 9 tratteneva la causa in decisione.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 601/2023, pubblicata in data 13.4.2023, il Tribunale di Ragusa rigettava l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 2, proposta da Parte_1
con cui il predetto aveva chiesto, tra l'altro, di dichiarare l'estinzione del
[...]
pignoramento presso terzi eseguito su somme di sua pertinenza giacenti su conto corrente acceso presso in quanto illegittimo perché colpisce, per i Controparte_2
debiti del de cuius di cui alle cartelle nn. Persona_1
29720120000483187502, 29720130010107458502, 29720120002764725502,
29720130014698426502, 29720140011785380502, 29720150001642505502,
29720160010491131502, 29720180002227538502, 29720140013530548502,
29720150016015348502, 29720170003069007502, TYZ01E600209/2017, notificategli quale suo erede, beni non pignorabili ai sensi dell'art. 490, comma 2, c.c. per complessivi € 194.998,95.
Compensava le spese di lite tra le parti nella misura dell'intero.
In estrema sintesi il primo giudice, premesso che l'originaria opposizione riguardava anche il pignoramento presso terzi eseguito, oltre che per rispondere dei debiti ereditari di cui alle cartelle sopra elencate, anche di debiti propri dell'opponente e che, con riferimento ad essi, era stata nelle more presentata istanza di adesione alla definizione agevolata a cui era conseguita la riduzione del pignoramento, restando così da decidere la causa limitatamente al pignoramento eseguito per i debiti ereditari, rigettava l'opposizione sulla base della seguente motivazione: incontestata l'avvenuta accettazione dell'eredità di con il beneficio Persona_1
d'inventario, in atti risultava che l aveva effettuato il pagamento, Controparte_1
in favore dell'opponente, in data 14.2.2017, della somma di € 202.575,71, rientrante pagina 2 di 9 nell'attivo dell'eredità del trattandosi del pagamento di un credito Persona_1
vantato dal de cuius nei confronti dell derivante da sentenza Controparte_1
passata in giudicato;
secondo Cass., sez. II, 29 settembre 2020, n. 20531: “L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario limita al valore dei beni ricevuti la responsabilità dell'erede per
i debiti ereditari, ma di per sé non impedisce che, entro i limiti del valore dell'eredità, i creditori ereditari agiscano direttamente contro di lui e sui suoi beni”; nel caso a mani il valore dell'attivo ereditario pervenuto all'opponente era pari ad €
202.575,71, superiore all'importo dei debiti ereditari di cui alle cartelle sopra elencate di complessivi € 194.998,95, di talché il pignoramento presso terzi eseguito dall'agente della riscossione si appalesava perfettamente legittimo e rispettoso del disposto dell'art. 490 c.c.
A fronte dell'eccezione sollevata dall'opponente secondo cui la somma, rientrante nell'eredità di era stata da lui utilizzata per pagare debiti erariali Persona_1
del de cuius, il tribunale osservata che: “non risulta che la somma in questione sia stata utilizzata per il pagamento della prima rata della rottamazione in data 19/07/2017, emergendo dai documenti in atti che il versamento è stato effettuato da RR LI
e non già da (cfr. doc. 14 di , non avendo questi provato che Parte_1 P_
la provvista degli assegni per il pagamento sia stata da lui fornita”.
Avverso la detta sentenza proponeva appello. Parte_1
Si costituiva in giudizio , chiedendone il rigetto. Controparte_3
All'udienza del 22.1.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, all'esito della discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato nei termini appresso specificati.
Va premesso in fatto che: il notaio è deceduto in data 13.1.2015 nominando, quali suoi eredi, Persona_1
pagina 3 di 9 l'odierno appellante e la sorella RR LI, giusta testamento Parte_2
olografo rinvenuto presso la sua abitazione durante le operazioni di inventario del beni relitti eseguite dal notaio , nominata su richiesta della sorella del de Persona_2
cuius dal Presidente del Tribunale con provvedimento del 7.4.2015 il testamento di è stato pubblicato in data 30.4.2015; Persona_1
in data 4.6.2015 entrambi gli eredi hanno accettato l'eredità di con Persona_1
il beneficio di inventario;
l'inventario è stato compiuto dal notaio e concluso, giusta proroga Persona_2
accordata dall'A.G., in data 8.7.2015; nell'attivo dei beni inventariati è ricompreso il “credito nei confronti dell P_
dell'importo di euro trecentoquarantasettemilasettecentonove e centesimi
[...]
quarantacinque (euro 347.709,45) oltre interessi dal 7 marzo 2008, riconosciuto dalla
Corte di Cassazione con la sentenza n. 10979/14 emessa in data 6 marzo 2014” (v. verbale del 28.5.2015); non sussistono evidenze in atti, né l'appellata ne ha mai allegato l'esistenza, di creditori opponenti ex art. 498 c.c., e nemmeno risulta in alcun modo che gli eredi abbiano inteso avvalersi della procedura di liquidazione dell'eredità ai sensi dell'articolo precitato e dei seguenti.
Come affermato nella sentenza appellata:
“dalla nota dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Ragusa del 14/2/2017 risulta che l' ha effettuato un pagamento in favore di RR LI e P_
, quali eredi di della complessiva somma di € Parte_1 Persona_1
409.428,45, di cui € 347.709,45 per capitale ed € 61.719,00 per interessi legali, in ottemperanza della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catania n.
219/17/13 (cfr. doc. 4); dalla nota di Banca Agricola Popolare di Ragusa del 19/9/2018, in riscontro ad una nota di del 6/8/2018, risulta che in data 4/4/2017 sono pervenuti Controparte_1
tre bonifici di importo pari ad € 79.100,46, € 72.373,91 ed € 51.101,34, per complessivi
pagina 4 di 9 € 202.575,71, in favore di , somme appostate su un conto transitorio e Parte_1
poi trasferite in data 6/4/2017 su altro conto corrente intestato a;
Parte_1
altri tre bonifici di pari importo sono pervenuti nella stessa data in favore di RR
LI su un conto corrente a lei intestato (cfr. doc. 3); risulta pertanto dimostrata la sussistenza di un attivo ereditario acquisito da Parte_1
dell'importo di € 202.575,71. Il debito fondato sulle cartelle di provenienza
[...]
ereditaria è pari ad € 194.998,95, di importo inferiore all'attivo ereditario in questione, oggetto dei bonifici dell' presso il conto Banca Agricola Popolare Controparte_1
di Ragusa intestato a ”. Parte_1
Ciò posto, evidenziato che il pignoramento presso terzi a cui il si è opposto è Parte_1
stato eseguito dall'agente della riscossione su somme giacenti presso istituto bancario diverso da quello ove sono pervenuti i bonifici con cui l ha pagato Controparte_1
il suo debito nei confronti degli eredi di e che il pignoramento Persona_1
presso terzi tentato presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa ha avuto esito negativo, nel giudizio di primo grado l'appellante ha innanzitutto sostenuto che il pignoramento eseguito sulle somme di denaro ad esso appartenenti e giacenti su conto corrente acceso presso non avrebbe potuto essere effettuato in forza dell'art. 490, Controparte_2
comma 2, c.c., trattandosi, come detto, di soldi propri, ed ha aggiunto che, in ogni caso, la legittimità del pignoramento sarebbe stata da escludere atteso che le somme pervenute dall'eredità di erano state da lui impiegate per pagare debiti Persona_1
ereditari sia erariali (prima rata della rottamazione in data 19.7.2017), che non (€
10.000,00 quale compenso professionale all'avv. per i tre gradi del Controparte_4
giudizio conclusosi con la sentenza che ha accertato il credito del de cuis nei confronti dell sopra indicato). Controparte_1
Come sopra esposto, sotto entrambi i motivi l'opposizione è stata rigettata dal primo giudice.
ha quindi proposto appello criticando la sentenza impugnata sotto Parte_1
entrambi i profili.
pagina 5 di 9 Ritiene la Corte che i motivi di appello, da esaminare congiuntamente, siano fondati nei termini appresso esposti.
Come detto, a fronte del primo giudice il quale ha ritenuto che, fermo il limite della responsabilità intra vires hereditatis, il pignoramento potesse essere eseguito anche su denaro proprio dell'erede, l'appellante ha invece sostenuto, citando alcune sentenze della S.C., che secondo l'art. 490, comma 2, c.c. l'erede accettante con il beneficio di inventario risponde dei debiti ereditari non soltanto intra vires hereditatis, bensì solo cum viribus hereditatis, ossia solo con gli esatti beni pervenutigli in eredità.
Ritiene la Corte che, ferma la condivisibilità del principio di diritto espresso da Cass., sez. II, 29 settembre 2020, n. 20531 citata dal Tribunale (secondo cui: “L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario limita al valore dei beni ricevuti la responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, ma di per sé non impedisce che, entro i limiti del valore dell'eredità, i creditori ereditari agiscano direttamente contro di lui e sui suoi beni”), una limitazione della responsabilità cum viribus hereditatis non possa porsi quando i beni di cui si discute siano costituiti dal denaro il quale, per la sua fungibilità, è destinato a confondersi con quello dell'erede, da cui resta distinto solo avuto riguardo al suo importo.
Nel caso a mani, come detto, l'agente della riscossione ha fornito la prova di avere pagato a la somma di € 202.575,71, in adempimento del credito Parte_1
ereditario (regolarmente inserito sia nell'inventario che nella denuncia di successione), vantato dal de cuius Persona_1
A fronte di ciò, fermo restando quanto appresso si dirà nell'esaminare il secondo motivo di gravame con riferimento al parziale utilizzo di detta somma da parte dell'appellante,
l'impossibilità di pignorare le somme ricevute dal presso la banca ove i Parte_1
bonifici dell sono stati accreditati (la Banca Agricola Popolare di Controparte_1
Ragusa) si appalesa del tutto irrilevante, una volta che comunque il denaro sia stato rinvenuto presso conto corrente acceso dal destinatario del pagamento con un diverso istituto di credito.
pagina 6 di 9 Ritiene tuttavia la Corte che il secondo motivo di gravame (mediante cui il ha Parte_1
criticato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inesistente la prova che il pagamento dei debiti erariali del de cuius sia avvenuto con provvista da lui messa a disposizione), sia fondato nei termini appresso specificati.
Come sopra detto il primo giudice ha escluso che sussista la prova che il pagamento di debiti erariali del de cuius sia avvenuta con provvista messa a disposizione dall'appellante “emergendo dai documenti in atti che il versamento è stato effettuato da
RR LI e non già da (cfr. doc. 14 di , non avendo Parte_1 P_
questi provato che la provvista degli assegni per il pagamento sia stata da lui fornita”.
L'appellante ha criticato questo passaggio della sentenza evidenziando di avere a suo tempo depositato documentazione bancaria idonea a provare che la provvista del pagamento effettuato da RR LI fosse stata da lui messa a disposizione.
Ritiene la Corte che il motivo di gravame sia senz'altro fondato.
Invero, premesso che ha prodotto, sub doc. 14, Controparte_3
copia di n. 4 assegni circolari emessi da Banca Agricola Popolare di Ragusa, ad essa intestati, tre dei quali dell'importo di € 50.000 ed uno dell'importo di € 11.809,64, contraddistinti dai nn. 5000381821, 5000381822, 5000381823 e 5000381824, mediante cui è stata pagata la prima rata della definizione agevolata dei carichi intestati a tramite la dazione di essi effettuata dall'erede RR LI, con Persona_1
la produzione sub 7 effettuata in sede di costituzione nel giudizio di primo grado l'odierno appellante ha prodotto la “Contabile di richiesta emissione assegni circolari” della Banca Agricola Popolare di Ragusa, intestata a , in cui si legge: Parte_1
“Favorite prendere nota che, in conformità alle norme contrattuali vigenti, su vostra richiesta abbiamo registrato, in data odierna, sul conto corrente di seguito indicato le seguenti operazioni”, seguita dall'identificativo del conto corrente del e da Parte_1
quello dei n. 4 assegni circolari poi consegnati all'agente della riscossione da RR
LI, per complessivi € 161.809,64.
Risulta quindi provato che € 161.809,64 sono stati pagati, con provvista fornita da pagina 7 di 9 , per adempiere debiti erariali del de cuius Parte_1 Persona_1
Tanto premesso va osservato come, in mancanza di opposizioni da parte dei creditori e di iniziative adottate in tal senso dagli eredi ex art. 503 c.c., l'eredità beneficiata di non sia oggetto di liquidazione ai sensi degli art. 498 c.c. e che, Persona_1
sempre in mancanza di opposizione da parte dei creditori, il pagamento dei creditori ereditari da parte dell'erede può ben avvenire, ai sensi dell'art. 495, comma 1, c.c. “a misura che si presentano”, sì come è avvenuto nel caso a mani avuto riguardo al pagamento della prima rata della definizione agevolata dei ruoli di Persona_1
Sebbene, quindi, sia condivisibile la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto pignorabili le somme giacenti su conto corrente acceso presso Controparte_2
dall'appellante, deve tuttavia osservarsi come, risultando perfettamente legittimo il pagamento del debito ereditario da parte del , è evidente che il valore Parte_1
dell'eredità entro il quale il predetto può oggi rispondere debba essere decurtato di quanto con essa già pagato dei debiti ereditari (€ 161.809,64), pena, altrimenti, effettivamente legittimare una responsabilità dell'erede beneficiato ultra vires hereditatis che in nessun modo può essere evocata (dovendosi escludere la sussistenza delle ipotesi di legge a fronte delle quali è prevista la decadenza dal beneficio dell'inventario avuto riguardo, in particolare, all'inserimento del credito erariale ereditario poi riscosso dagli eredi nell'inventario ed alla legittimità dell'utilizzo del suo provento per il pagamento di debiti ereditari, stante l'insussistenza del divieto stabilito dall'art. 498, comma 1, c.c.).
In definitiva, quindi, sussistendo la prova che fino alla concorrenza di € 161.809,64, la somma di € 202.575,71 è stata utilizzata per il pagamento di debiti erariali ereditari, solo per l'eccedenza resta legittimo il pignoramento eseguito sulle somme dell'appellante giacenti presso dovendosi soltanto aggiungere che, all'evidenza, non si Controparte_2
può tenere conto della parte della rata di definizione agevolata dei carichi del de cuius pagata tramite compensazione atteso che, ovviamente, detto meccanismo lascia intatta la somma ricevuta dal quale pagamento del credito ereditario, e nemmeno si Parte_1
pagina 8 di 9 possa tenere conto dei pagamenti di ulteriori debiti ereditari asseritamente effettuati dal perché in parte tardivamente allegati solo in sede di appello (spese di Parte_1
funerale, di onorario al notaio per la redazione dell'inventario, di imposte di successione e di contributo unificato per il giudizio di ottemperanza), ed in parte (onorario dell'avv.
Bizzini) indicati senza fornire la prova della provenienza della provvista dall'appellante.
In definitiva, quindi, il pignoramento presso terzi va annullato fino alla concorrenza di €
161.809,64 e mantenuto nel resto.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio vanno compensate nella misura di un quarto e, liquidate come in dispositivo, poste a carico dell'appellato nei restanti tre quarti.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1455/23 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Ragusa, n. 601/2023, pubblicata in data 13.4.2023: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, annulla il pignoramento presso terzi impugnato fino alla concorrenza di € 161.809,64; compensa nella misura di un quarto le spese di lite del doppio grado di giudizio tra le parti, e condanna al pagamento dei restanti tre quarti Controparte_3
che liquida, per ciascuno dei gradi, in € 4.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 29 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
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