TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 20/11/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
in composizione monocratica, in persona del dott. LE Di OM, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1411 del 2018 R. Gen., promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Alessio Parte_1 C.F._1
Cicoria ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Olbia, via capotesta 31,
parte attrice
CONTRO
(codice fiscale e P. IVA , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Sechi ed elettivamente dom.ta in Tempio
Pausania, via Roma 56, presso lo studio dell' avv. Margherita Orecchioni,
parte convenuta
E
, CP_2
parte convenuta - contumace
1 E
, e , quali eredi di CP_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 Persona_1
parte convenuta - contumace
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.5.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note d'udienza e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio davanti Parte_1
a questo Tribunale , quale proprietario del veicolo Fiat modello 600 targato CP_2
CG775WG, , e , quali eredi della CP_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 conducente e l' quale compagnia assicuratrice del veicolo. Persona_1 CP_1
Esponeva che il 15.10.2014, mentre si trovava in Olbia alla guida del motociclo Piaggio Esagon, targato BC99748 di sua proprietà, veniva urtato dal veicolo Fiat modello 600 targato Per_ CG775WG, condotto dalla , che non rispettava il segnale di stop.
Riferiva che, in conseguenza del sinistro, aveva riportato gravi lesioni personali, come meglio indicate in atti, lamentava la mancata liquidazione dell'intero danno subito da parte della compagnia assicuratrice, che gli aveva corrisposto la sola somma di €. 33.000,00 e concludeva chiedendo il risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva in giudizio anche la società convenuta, che non contestava le affermazioni di controparte in ordine alla dinamica del sinistro ed alla conseguente sussistenza dell'an debeatur, ma contestava la quantificazione del danno effettuata dalla controparte, e concludeva come in atti. Cont
, e non si CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 costituivano in giudizio e, stante la ritualità della notifica, devono essere dichiarati contumaci.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e c.t.u., veniva trattenuta in decisione all'udienza sopra indicata, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda attrice è fondata e deve essere accolta nei limiti di cui in motivazione.
In ordine all' an debeatur deve rilevarsi che non vi è contestazione tra le parti circa la dinamica del sinistro, stante le ammissioni rese sul punto dalla compagnia convenuta.
2 Deve pertanto ritenersi raggiunta la prova dell'esclusiva responsabilità di in Persona_1 ordine alla determinazione del sinistro.
Ciò posto, occorre passare all'esame della domanda sotto il profilo del quantum debeatur.
E' opportuno premettere sul punto che, con quattro sentenze di identico contenuto (dalla n.
26972 alla n. 26975/2008) la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nel solco già tracciato dalle
“sentenze gemelle” n. 8827 e 8828/2003, è giunta ad un definitivo inquadramento costituzionalmente orientato dei principi inerenti la risarcibilità del danno non patrimoniale, riportando il sistema della responsabilità aquiliana “nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale”.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059
c.c. “si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica”.
Esso, secondo una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., è risarcibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge (ad esempio l' art. 185 c.p.) e nei casi in cui esso sia
“prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione”, quali il diritto alla salute (art. 32 Cost.), i diritti della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.), i diritti alla reputazione, all' immagine, al nome, alla riservatezza (artt. 2 e 3 Cost.), con esclusione dei pregiudizi “consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale” (Cass. SS.UU. n. 26972 del 2008).
La figura di danno in parola, poi, “costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie”, con la conseguenza che “il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno”; e lo stesso vale con riferimento alla figura del c.d. danno esistenziale.
Nell'ambito del danno non patrimoniale così definito rientrano dunque certamente sia la c.d. sofferenza morale sia il danno biologico (ovvero la lesione dell'integrità psico-fisica della persona che incide negativamente sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, secondo la definizione datane dagli artt. 138 e 139 del D. Lgs.
209/2005) sia, ancora, le altre voci di danno derivanti da lesioni di interessi inviolabili costituzionalmente protetti via via individuate dalla giurisprudenza.
Dalla natura unitaria del danno non patrimoniale discende poi che la sofferenza morale è suscettibile di autonoma liquidazione solo qualora essa sia in sé considerata, il che accade, ad esempio, per il dolore intimo conseguente alla diffamazione, oppure per la “sofferenza psichica
3 patita dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine”, ma non quando essa costituisca “componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale” (Cass. SS.UU. n.
26972 del 2008).
Qualora sussista un danno biologico, quindi, la congiunta attribuzione di questo e del danno morale comporterebbe una inammissibile duplicazione di risarcimento, essendo al contrario dovere del giudice “procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso”.
Allo stesso modo non possono essere autonomamente liquidati il danno estetico, il danno alla vita di relazione, il pregiudizio da perdita o compromissione della sessualità, in quanto già compresi nella nozione di danno biologico.
Anche “il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa…si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute” (così Cass. n. 13726 del 2022 e giurisprudenza ivi citata).
Ciò non comporta tuttavia che quando concorra con altre voci di danno non patrimoniale (quali il danno biologico o quello da perdita del rapporto parentale), la sofferenza soggettiva non debba essere tenuta in considerazione, dal momento che il complessivo pregiudizio subito dalla persona deve essere ristorato integralmente ed unitariamente, sia pure evitando duplicazioni di poste risarcitorie (v. sul punto Cass. n. 13530 del 2009).
Del danno morale deve dunque tenersi conto nell'ambito della necessaria personalizzazione della liquidazione del danno biologico (Cass. n. 4484 del 2010) e la sua liquidazione ben può avvenire, avuto riguardo alle condizioni soggettive del danneggiato ed alla gravità del fatto “in proporzione al danno biologico riconosciuto” (Cass. n. 702 del 2010).
Può tenersi conto, ai fini della quantificazione del danno, delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano ed usualmente applicate da questo Tribunale.
Tanto premesso, si osserva che la pretesa risarcitoria avanzata dall'attrice si articola nelle seguenti voci di danno: 1) danno biologico, esistenziale e da perdita della capacità lavorativa;
2) danno patrimoniale, sotto il profilo delle spese mediche sopportate in conseguenza del sinistro e del lucro cessante derivato dalla riduzione della propria capacità lavorativa.
Inoltre, soltanto con le note depositate il 18.11.2024 e con gli atti successivi, l'attore ha esteso la domanda anche al risarcimento del danno subito a causa della perdita di chance lavorativa
4 dovuto al mancato rinnovo del contratto annuale da parte del datore di lavoro Farmacia Floris di Olbia.
Non vi è dubbio che l'attore, così agendo, abbia avanzato una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio, il che integra una non consentita mutatio libelli, peraltro puntualmente eccepita dalla parte convenuta, cosicchè deve dichiararsi l'inammissibilità di tale domanda.
Mediante la proposizione della domanda di cui al punto 1), l'attore ha evidentemente inteso ottenere il ristoro dell'intero danno non patrimoniale subito in conseguenza del sinistro.
Esso, in applicazione dell'accennato indirizzo adottato dalle Sezioni Unite, dovrà essere individuato, nel caso concreto, nel pregiudizio derivante dalla lesione del diritto alla salute, tutelato dall'art. 32 della Costituzione.
Le risultanze dell'espletata c.t.u. medica, le cui conclusioni, sorrette da adeguata motivazione ed esenti da vizi logici, possono essere fatte proprie dal Tribunale, hanno consentito di accertare che il sinistro ha inciso negativamente sulla salute dell'attore che, a causa dell'urto, ha riportato
“…un politraumatismo contusivo ed ha riportato, oltre ad escoriazioni varie, ferite al volto, in regione pettorale destra e all'avambraccio destro, nonché la frattura della sesta e settima costa a destra…” (v. pag. 5 della consulenza).
Il consulente ha riferito poi che, in conseguenza del sinistro, l'attore ha riportato un'invalidità permanente pari al 14%, con la precisazione che ciò si è verificato “…in assenza di ripercussioni lavorative specifiche e di riverberazioni sulla cenestesi lavorativa” (v. pag. 6 della consulenza).
L'attore ha altresì riportato un'inabilità temporanea totale (d'ora in poi ITT) di 25 giorni, ed un'inabilità temporanea parziale al 50% di 60 giorni.
Per giungere alla valutazione unitaria e all'integrale ristoro del danno non patrimoniale alla persona, le tabelle attualmente in uso, aggiornate al 2024, individuano il punto base avendo riguardo tanto alla lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico – legale, sia al danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” o “sofferenza soggettiva” (il danno morale).
Nel caso in esame, considerato che l'attore aveva, alla data del sinistro, l'età di 34 anni, il danno per invalidità permanente, comprensivo, come già visto, del danno morale, può essere liquidato in complessivi €. 36.138,00; utilizzando il criterio di liquidazione di €. 115,00 al giorno, spetta poi all'attore, per la ITT, la somma di €. 2.875,00, e per la ITP al 50% la somma di €. 3.450,00, così raggiungendosi il complessivo importo di €. 42.463,00, liquidato ai valori attuali.
5 Non è possibile applicare alcun fattore di personalizzazione della liquidazione rispetto a quanto previsto dalle tabelle, non avendo parte attrice assolto all'onere di allegare e provare l'esistenza di condizioni soggettive e conseguenze pregiudizievoli diverse da quelle dell'individuo medio
Quanto al lamentato danno patrimoniale, alla parte attrice spetta il rimborso delle spese mediche causalmente riconducibili alle lesioni subite nell'incidente per cui è causa, nella misura allegata e documentata di €. 427,80.
Considerato poi che, come già evidenziato, il c.t.u. ha riferito che i postumi invalidanti non esplicano alcuna incidenza sulla capacità lavorativa specifica di parte attrice, nulla potrà essere liquidato a tale titolo, e la relativa domanda deve essere respinta.
Consegue a quanto esposto che all'attore è complessivamente dovuta, per le causali indicate in narrativa, la complessiva somma di €. 42.890,80.
Dall'importo così liquidato deve essere detratta la somma di €. 33.300,00 già versata dalla compagnia assicuratrice a titolo di acconto. Tale importo andrà imputato prima al capitale e poi agli interessi, dopo aver reso omogenei alla stessa data i valori del danno e dell'acconto (v. sul punto Cass.
1.7.1994 n. 6228 e Cass. n. 20904 del 2005).
Sulla somma residua spettano all'attore, a titolo di maggior danno per la ritardata corresponsione (v. sul punto Cass. SS. UU. n. 1712 del 1995), gli interessi legali dalla data del sinistro (15.10.2014) ad oggi che, al fine di evitare il cumulo tra interessi e rivalutazione, vanno calcolati sulla somma liquidata a titolo di risarcimento, devalutata all'epoca del sinistro e rivalutata anno per anno sino ad oggi.
Deve respingersi la domanda attrice volta ad ottenere l'applicazione degli interessi moratori al saggio previsto per le transazioni commerciali ex art. 1284, co. 4, c.c..
Pur non essendovi dubbio che detto saggio debba applicarsi non solo alle obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle
(v. Cass., ord. n. 61 del 2023 e Cass., ord. n. 7677 del 2025), deve tuttavia considerarsi che
“L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento” (Cass. n. 19063 del 2023).
Nel caso in esame l'attore non ha svolto alcuna difesa “rispetto alla possibile valorizzazione di un diverso saggio degli interessi compensativi in ipotesi più adeguato all'entità effettiva del danno subito a seguito della ritardata liquidazione del risarcimento rispetto al momento della
6 verificazione dell'evento dannoso…” (Cass. n. 19063 del 2023), cosicchè la relativa domanda deve essere respinta.
Spettano all'attore, infine, gli interessi legali dalla data della pronuncia della presente sentenza al saldo.
Stante la parziale reciproca soccombenza si reputa equo compensare tra le parti, nella misura di due terzi, le spese di lite, liquidate come in dispositivo e quelle di c.t.u. come separatamente liquidate, che vengono poste per il residuo terzo, in solido, a carico delle parti convenute.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta;
dichiara l'esclusiva responsabilità di nella determinazione del sinistro per cui è Persona_1 causa;
dichiara inammissibile la domanda attrice di risarcimento del danno subito a causa della perdita di chance lavorativa; condanna , , , Persona_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
e la in solido tra loro, al pagamento, in favore di ,
[...] CP_1 Parte_1 della somma di €. 42.890,80, dalla quale andrà detratta, con le modalità indicate in motivazione, la somma di €. 33.300,00, oltre agli interessi legali dalla data del sinistro ad oggi, da calcolarsi con le modalità di cui in motivazione, ed agli interessi legali dalla pronuncia della presente sentenza al saldo;
respinge per il resto la domanda di parte attrice;
dichiara le spese di lite, che si liquidano in
€. 759,00 per spese ed in €. 7.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, e le spese di c.t.u. come liquidate separatamente, compensate tra le parti nella misura di due terzi, e condanna i convenuti, in solido, alla rifusione del residuo terzo in favore della parte attrice.
Tempio Pausania, 20.11.2025
Il giudice
LE Di OM
7