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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 16/07/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dr. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1877/2024 del R.G. Trib. in data 18.10.2024, promossa d a
- nata a [...] in data [...] (C.F. ) e ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Noè Tomè e dall'avv. Alberto
Tomè
r i c o r r e n t e
c o n t r o
- nato a [...] [...] (C.F. ), di residenza, Controparte_1 C.F._2 dimora, domicilio sconosciuti e privo di procuratore ai sensi dell'art. 77 c.p.c.,
- di residenza, domicilio, dimora e luogo di nascita sconosciuti e privo di CP_2 procuratore ai sensi dell'art. 77 c.p.c.
r e s i s t e n t i – c o n t u m a c i
avente per oggetto: usucapione,
trattenuta in decisione all'udienza del 6.6.2025 nella quale parte ricorrente ha così concluso:
“NEL MERITO: dichiararsi l'intervenuta usucapione a favore di , nata a Milano in [...] [...] (C.F. e ivi residente in [...], del C.F._1 bene immobile indicato in premesse ed ordinarsi le conseguenti volture e trascrizioni con esonero
1 da responsabilità del Competente Conservatore. Spese di causa rifuse solo in caso di opposizione.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova: 1) “Vero che da oltre vent'anni, ha utilizzato il fabbricato sito in Montereale Valcellina e censito in Parte_1
Catasto Fabbricati al fg. 12 mapp. 315 Cat. A\3, abitandovi, provvedendo alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria, ed indicato nell'estratto mappa e nelle fotografie (doc. 2 del presente atto) da rammostrarsi al teste" 2) " Vero che mai alcuno si è mai opposto a tale possesso, comportandosi come unica ed esclusiva proprietaria del bene immobile per cui è Parte_1 causa”. Si indicano a testi: , nato a [...] il [...] ( Testimone_1
C.F. ) e ivi residente in [...] , nata in [...] C.F._3 CP_3 il 22.02.1974 (C.F. ) e residente a [...].” C.F._4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, la ricorrente ha rappresentato di aver esercitato, per un periodo superiore a vent'anni, il possesso esclusivo uti dominus sull'immobile indicato nell'atto introduttivo, costituito da un fabbricato da lei abitato e fatto oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Dalla visura catastale (doc.1) risulta che il bene è già di proprietà della ricorrente per la quota di 3/4, essendo l'ulteriore quarto di proprietà del resistente e risultando titolare l'altro Controparte_1 convenuto della quota di 1/12 del diritto di usufrutto. CP_2
Gli atti introduttivi sono stati notificati ai sensi dell'art. 143 c.p.c., avendo parte ricorrente fornito la prova documentale della irreperibilità dei resistenti (doc.3), nella contumacia dei quali, la causa è stata istruita mediante l'assunzione di prova testimoniale, all'esito della quale si è proceduto alla discussione orale, con riserva del deposito della sentenza ex art. 281 sexies ult.co. c.p.c..
Com'è noto, ai sensi dell'art. 1158 c.c., per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto per almeno vent'anni, univocamente corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (o altro diritto reale), acquistato pacificamente e senza spoglio. Oltre agli elementi oggettivi della continuità e non interruzione, la legge richiede un elemento psicologico, che viene individuato nell'animus possidendi. Con esso si indica l'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario della res, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi lo considerino come l'effettivo titolare
(Cass. 9671/2014). La giurisprudenza, con indirizzo costante, ha precisato che l'animus possidendi
2 deve esteriorizzarsi in un potere di fatto sulla cosa, palesato pubblicamente e consistente nell'intenzione di comportarsi come titolare del diritto reale stesso, esercitando le corrispondenti facoltà dominicali. Tuttavia, dalla presunzione discendente dall'art. 1141 comma 1 c.c. deriva un'inversione dell'onore probatorio in punto di animus possidendi, cosicché non spetta al possessore dimostrare l'esistenza di tale elemento soggettivo, ma alla parte che si opponga all'avvenuta maturazione dell'usucapione dimostrarne la mancanza (Cass. 25095/2022).
In tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda dell'intero bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune. La dimostrazione di aver utilizzato un bene del quale si è comproprietari, dunque, non è di per sé sufficiente ai fini dell'usucapione, dovendosi fornire la prova di un quid pluris, rappresentato dalla volontà di escludere la possibilità di godimento da parte del comproprietario e dall'assenza di un contesto di mera tolleranza, da parte di quest'ultimo, degli atti di gestione esclusiva compiuti dall'altro contitolare del diritto di proprietà
(Cass. 23042/2023).
La ricorrente ha provato, mediante le deposizioni testimoniali di e , CP_3 Testimone_1 di aver posseduto continuativamente per oltre vent'anni uti dominus e in modo esclusivo il bene immobile oggetto della domanda, senza alcuna contestazione.
In particolare, la teste proprietaria di altra porzione del fabbricato in cui insiste CP_3
l'immobile oggetto della domanda, ha dichiarato che utilizza in via esclusiva Parte_1
l'abitazione, nella quale si reca, per soggiornarvi più giorni e anche per periodi prolungati, con cadenza di circa una volta a bimestre. La testimone ha riferito che la ricorrente, oltre ad abitare il fabbricato, ne ha sempre provveduto alla manutenzione, curando l'area scoperta di pertinenza, dipingendo i balconi, cambiando il portoncino d'ingresso e ristrutturandone l'interno.
Il secondo testimone ha confermato che soggiorna abitualmente Testimone_1 Parte_1 nell'immobile con la madre e la badante di quest'ultima, per periodi anche mensili, escludendo di avervi mai visto altre persone o di aver saputo di pretese altrui sul bene.
3 Gli elementi probatori riassunti denotano l'esercizio da parte di per tutto il Parte_1 tempo previsto dalla legge, di un potere corrispondente a quello del proprietario sull'immobile in oggetto, comportamento idoneo a manifestare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria, che non risulta essere stata contestata e che è stata esercitata uti dominus e non uti condominus.
Basti considerare che solo la ricorrente ha utilizzato il bene per tutto il periodo ventennale previsto, rendendo evidente la sua signoria esclusiva e l'intenzione di escludere dal possesso qualsiasi altro soggetto, compreso l'altro comproprietario. In conclusione, l'attrice ha dimostrato di aver escluso la possibilità di godimento da parte degli altri comproprietari e non in forza di una loro mera tolleranza. Sussistono dunque i presupposti per dichiarare l'intervenuta usucapione.
Accolta la domanda, le spese di lite devono essere dichiarate integralmente compensate, in assenza di effettivo contenzioso tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1877/2024, così decide:
1. accerta che nata a [...] in data [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
è titolare esclusiva, per intervenuta usucapione ventennale, dell'intera piena proprietà del bene immobile così censito:
Comune di Montereale Valcellina - Catasto Fabbricati
Fg. 12 Mapp. 315 Cat. A\3 Cl. 1 Consist. 5,5 Catastale Totale 140 Mq Rendita € Parte_2
284,05, Via Montenero n. 52 piano T-1-2
2. autorizza la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pordenone dell'acquisto a favore della ricorrente;
3. spese del presente giudizio integralmente compensate.
Così deciso in Pordenone, il 16/7/2025
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dr. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1877/2024 del R.G. Trib. in data 18.10.2024, promossa d a
- nata a [...] in data [...] (C.F. ) e ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Noè Tomè e dall'avv. Alberto
Tomè
r i c o r r e n t e
c o n t r o
- nato a [...] [...] (C.F. ), di residenza, Controparte_1 C.F._2 dimora, domicilio sconosciuti e privo di procuratore ai sensi dell'art. 77 c.p.c.,
- di residenza, domicilio, dimora e luogo di nascita sconosciuti e privo di CP_2 procuratore ai sensi dell'art. 77 c.p.c.
r e s i s t e n t i – c o n t u m a c i
avente per oggetto: usucapione,
trattenuta in decisione all'udienza del 6.6.2025 nella quale parte ricorrente ha così concluso:
“NEL MERITO: dichiararsi l'intervenuta usucapione a favore di , nata a Milano in [...] [...] (C.F. e ivi residente in [...], del C.F._1 bene immobile indicato in premesse ed ordinarsi le conseguenti volture e trascrizioni con esonero
1 da responsabilità del Competente Conservatore. Spese di causa rifuse solo in caso di opposizione.
IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova: 1) “Vero che da oltre vent'anni, ha utilizzato il fabbricato sito in Montereale Valcellina e censito in Parte_1
Catasto Fabbricati al fg. 12 mapp. 315 Cat. A\3, abitandovi, provvedendo alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria, ed indicato nell'estratto mappa e nelle fotografie (doc. 2 del presente atto) da rammostrarsi al teste" 2) " Vero che mai alcuno si è mai opposto a tale possesso, comportandosi come unica ed esclusiva proprietaria del bene immobile per cui è Parte_1 causa”. Si indicano a testi: , nato a [...] il [...] ( Testimone_1
C.F. ) e ivi residente in [...] , nata in [...] C.F._3 CP_3 il 22.02.1974 (C.F. ) e residente a [...].” C.F._4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, la ricorrente ha rappresentato di aver esercitato, per un periodo superiore a vent'anni, il possesso esclusivo uti dominus sull'immobile indicato nell'atto introduttivo, costituito da un fabbricato da lei abitato e fatto oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Dalla visura catastale (doc.1) risulta che il bene è già di proprietà della ricorrente per la quota di 3/4, essendo l'ulteriore quarto di proprietà del resistente e risultando titolare l'altro Controparte_1 convenuto della quota di 1/12 del diritto di usufrutto. CP_2
Gli atti introduttivi sono stati notificati ai sensi dell'art. 143 c.p.c., avendo parte ricorrente fornito la prova documentale della irreperibilità dei resistenti (doc.3), nella contumacia dei quali, la causa è stata istruita mediante l'assunzione di prova testimoniale, all'esito della quale si è proceduto alla discussione orale, con riserva del deposito della sentenza ex art. 281 sexies ult.co. c.p.c..
Com'è noto, ai sensi dell'art. 1158 c.c., per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto per almeno vent'anni, univocamente corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (o altro diritto reale), acquistato pacificamente e senza spoglio. Oltre agli elementi oggettivi della continuità e non interruzione, la legge richiede un elemento psicologico, che viene individuato nell'animus possidendi. Con esso si indica l'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario della res, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi lo considerino come l'effettivo titolare
(Cass. 9671/2014). La giurisprudenza, con indirizzo costante, ha precisato che l'animus possidendi
2 deve esteriorizzarsi in un potere di fatto sulla cosa, palesato pubblicamente e consistente nell'intenzione di comportarsi come titolare del diritto reale stesso, esercitando le corrispondenti facoltà dominicali. Tuttavia, dalla presunzione discendente dall'art. 1141 comma 1 c.c. deriva un'inversione dell'onore probatorio in punto di animus possidendi, cosicché non spetta al possessore dimostrare l'esistenza di tale elemento soggettivo, ma alla parte che si opponga all'avvenuta maturazione dell'usucapione dimostrarne la mancanza (Cass. 25095/2022).
In tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda dell'intero bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune. La dimostrazione di aver utilizzato un bene del quale si è comproprietari, dunque, non è di per sé sufficiente ai fini dell'usucapione, dovendosi fornire la prova di un quid pluris, rappresentato dalla volontà di escludere la possibilità di godimento da parte del comproprietario e dall'assenza di un contesto di mera tolleranza, da parte di quest'ultimo, degli atti di gestione esclusiva compiuti dall'altro contitolare del diritto di proprietà
(Cass. 23042/2023).
La ricorrente ha provato, mediante le deposizioni testimoniali di e , CP_3 Testimone_1 di aver posseduto continuativamente per oltre vent'anni uti dominus e in modo esclusivo il bene immobile oggetto della domanda, senza alcuna contestazione.
In particolare, la teste proprietaria di altra porzione del fabbricato in cui insiste CP_3
l'immobile oggetto della domanda, ha dichiarato che utilizza in via esclusiva Parte_1
l'abitazione, nella quale si reca, per soggiornarvi più giorni e anche per periodi prolungati, con cadenza di circa una volta a bimestre. La testimone ha riferito che la ricorrente, oltre ad abitare il fabbricato, ne ha sempre provveduto alla manutenzione, curando l'area scoperta di pertinenza, dipingendo i balconi, cambiando il portoncino d'ingresso e ristrutturandone l'interno.
Il secondo testimone ha confermato che soggiorna abitualmente Testimone_1 Parte_1 nell'immobile con la madre e la badante di quest'ultima, per periodi anche mensili, escludendo di avervi mai visto altre persone o di aver saputo di pretese altrui sul bene.
3 Gli elementi probatori riassunti denotano l'esercizio da parte di per tutto il Parte_1 tempo previsto dalla legge, di un potere corrispondente a quello del proprietario sull'immobile in oggetto, comportamento idoneo a manifestare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria, che non risulta essere stata contestata e che è stata esercitata uti dominus e non uti condominus.
Basti considerare che solo la ricorrente ha utilizzato il bene per tutto il periodo ventennale previsto, rendendo evidente la sua signoria esclusiva e l'intenzione di escludere dal possesso qualsiasi altro soggetto, compreso l'altro comproprietario. In conclusione, l'attrice ha dimostrato di aver escluso la possibilità di godimento da parte degli altri comproprietari e non in forza di una loro mera tolleranza. Sussistono dunque i presupposti per dichiarare l'intervenuta usucapione.
Accolta la domanda, le spese di lite devono essere dichiarate integralmente compensate, in assenza di effettivo contenzioso tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1877/2024, così decide:
1. accerta che nata a [...] in data [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
è titolare esclusiva, per intervenuta usucapione ventennale, dell'intera piena proprietà del bene immobile così censito:
Comune di Montereale Valcellina - Catasto Fabbricati
Fg. 12 Mapp. 315 Cat. A\3 Cl. 1 Consist. 5,5 Catastale Totale 140 Mq Rendita € Parte_2
284,05, Via Montenero n. 52 piano T-1-2
2. autorizza la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pordenone dell'acquisto a favore della ricorrente;
3. spese del presente giudizio integralmente compensate.
Così deciso in Pordenone, il 16/7/2025
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini
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