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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/12/2025, n. 1721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1721 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Vicenza
Il Tribunale Ordinario di Vicenza , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.1536/2024 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 10.4.2024 da:
(C.F.: ) società a responsabilità limitata Controparte_1 P.IVA_1 unipersonale costituita in Italia ai sensi dell'art. 3 della Legge n.130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Roma, Via Curtatone n. 3, capitale sociale di Euro 10.000,00, interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma , iscritta al n.35412.6 dell'elenco delle P.IVA_1 società veicolo tenuto dalla AN d'Italia ai sensi del regolamento del 7 giugno 2017, rappresentata, in forza di procura speciale del 31.08.2018 con atto a rogito del Notaio di Roma, Rep. n.57298 – Racc. n.29003, registrato a Roma 5 il Persona_1
04.09.2018 al n.12057 serie 1T, da oggi CP_2 [...]
a seguito di atto di fusione per incorporazione del Controparte_3
23.11.2022 ai rogiti Dott. Notaio in Milano Rep. 75095 – Racc.- Persona_2
15653 con sede in San Donato Milanese Via dell' Unione Europea n. 6°- 6B, capitale sociale euro 1.000.00,00= i.v. iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla camera di Commercio di Milano – Monza – Brianza al numero di iscrizione e codice fiscale , società con unico socio nonché soggetta a direzione e P.IVA_2 coordinamento di che agisce in persona del Procuratore Controparte_4
Speciale dott. , nato a [...] l'[...], Codice Controparte_5
Fiscale , giusta procura con firma autenticata dal Notaio CodiceFiscale_1
Dott.ssa di Milano in data 17.09.2018, Rep. 268 Racc. 201, Persona_3 rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO RIPA con studio in Padova, Galleria Trieste, n. 5, c.f. , pec: C.F._2 Email_1 fax n. 049665600
attrice opponente
CONTRO
(C.F. nato a [...] Controparte_6 C.F._3
RA (VI) il 12.03.1970 ed ivi residente in [...],
1 (C.F. ) nato a [...] Controparte_7 C.F._4
(VI) il 28.05.1974 ed ivi residente in [...],
( C.F. ) nato a [...] Controparte_8 C.F._5
(VI) il 18.12.1975 e residente in [...], p.zza della Vittoria n. 6, difesi e rappresentati dall'Avv. INGRID BISA del Foro di Vicenza (c.f.
e dall'Avv. MASSIMO GHENO del Foro di Vicenza (c.f. C.F._6
), con domicilio eletto nello studio della prima in Casoni di C.F._7
Mussolente (VI), via Papa Giovanni XXIII n. 26,
convenuti opposti
In punto : opposizione a decreto ingiuntivo Conclusioni delle parti:
CONCLUSIONI PER L'ATTRICE OPPONENTE Controparte_1
IN VIA PRELIMINARE: rigettarsi, qualora ex adverso richiesto, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO revocare il decreto ingiuntivo opposto n. n. 268/2024 del 28/02/2024 RG n. 742/2024 emesso dal Tribunale di Vicenza, in quanto irrituale, nullo ed inefficace e perché emesso in difetto di tutti i presupposti normativi ed a fronte di un postulato credito del tutto insussistente e/o illegittimo, assolvendo l'opponente da Controparte_1 ogni pretesa e domanda avversaria, nessuna esclusa, in quanto irrituale, inammissibile, preclusa e, comunque, infondata in fatto ed in diritto. IN VIA SUBORDINATA DI MERITO Qualora il Tribunale adito ritenesse il decreto ingiuntivo legittimo, disporsi la compensazione dell'importo ingiunto con il maggiore credito vantato da CP_1 di cui all'atto di precetto notificato e mai contestato nel quantum dai
[...] ricorrenti.
CONCLUSIONI PER I CONVENUTI OPPOSTI Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e contestazione accogliere le eccezioni e conclusioni tutte già formulate in comparsa di costituzione, in prima e seconda memoria ex art 171 ter c.p.c. e comunque in atti, che si riportano e precisano, e decidere come segue: IN VIA PREGIUDIZIALE:
- per i motivi esposti in atti tutti dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo proposta in quanto l'unico rimedio generale, tipico ed esclusivo avverso la pronuncia del giudice dell'esecuzione del Tribunale di RD che dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva RGE 244/2017 e disponeva la
2 restituzione delle somme ai signori , è quello del reclamo al Collegio ex artt. CP_6
624 o 630 c.p.c.. IN VIA PRELIMINARE:
- Respingersi le domande tutte formulate dall'opponente, in quanto inammissibili e/o improcedibili e/o irrituali, per i motivi esposti in atti. IN VIA PRINCIPALE: Respingersi l'opposizione proposta da , per le motivazioni Controparte_1 tutte esposte in atti e per l'effetto confermare l'opposto decreto ingiuntivo N. 268/2024.
- In ogni caso, condannarsi l'attrice opponente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare in favore dei convenuti opposti, l'importo di € 110.605,77, così suddiviso:
€ 36.868,59 in favore del sig. , Controparte_6
€ 36.868,59 in favore del sig. , Controparte_7 ed € 36.868,59 in favore del sig. , Controparte_8 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'emissione del provvedimento del 13/12/2023 fino all'effettivo soddisfo per le causali dedotte in narrativa, nonché spese e competenze della presente procedura, da liquidarsi ex D.M. n. 55/14, oltre IVA e CPA come per legge, o quale altra maggiore o minore somma sarà determinata in corso di causa, oltre alle spese di procedura monitoria. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario oltre IVA e CPA come per legge da liquidare a favore dei difensori antistatari, con aumento del 30% per fruizione e/o consultazione facilitata come previsto dal comma 1 bis dell'art. 4 del DM. 55/2014. Con condanna dell'opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art. 96 c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.)
Con l'atto di citazione in epigrafe indicato parte attrice Controparte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 268/2024 del 28/02/2024 RG n.742/2024 che le ingiungeva il pagamento di Euro 110.605,77 oltre interessi e spese in favore di , e Controparte_6 CP_7 CP_8
Nel ricorso per decreto ingiuntivo i ricorrenti avevano esposto : CP_6 che l'immobile di loro proprietà sito in S.Vito del Tagliamento era stato venduto all'asta nel procedimento esecutivo n.244/2017 proposto avanti al Tribunale di RD dalla AN PS spa in forza del contratto di mutuo fondiario del 7.12.2011 stipulato dai con AN NE (poi fusa in PS); CP_6
3 che il ricavato della vendita era stato assegnato a , che ne Controparte_1 aveva chiesto l'assegnazione in via provvisoria quale cessionaria di PS;
che nel frattempo i avevano ottenuto dal Tribunale di RD la CP_6 sentenza 120/2020 che dichiarava la nullità del mutuo fondiario, e il procedimento esecutivo RGE 244/2017 si era concluso con ordinanza di estinzione della procedura esecutiva emessa in data 13.12.2023 dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di RD che aveva ordinato la “RESTITUZIONE DELLA RICAVATA Pt_1
DEBITORI ESECUTATI OR AN, Parte_2
, , Controparte_6 Controparte_8 Controparte_9 provvedimento definitivo come da dichiarazione della cancelleria del medesimo Tribunale del 9.02.2024 (doc. 04). Tutto ciò premesso, in assenza di restituzione da parte di , i Controparte_1
chiedevano ed ottenevano il decreto ingiuntivo oggi opposto. CP_6
Con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo Parte_3 esponeva:
-che nelle more, dopo la sentenza del Tribunale di RD, aveva CP_1 richiesto, mediante ricorso notificato ai mutuatari , la conversione del CP_6 contratto di mutuo fondiario in contratto di mutuo ipotecario ex art. 1424 c.c. introducendo innanzi al Tribunale di Vicenza la causa r.g. 2702/2020; che il Tribunale di Vicenza con sentenza n. 2185/2023 aveva rigettato la domanda di conversione per carenza di legittimazione attiva di (
1. accertata e Controparte_1 dichiarata la carenza in capo a della titolarità del rapporto Controparte_1 sostanziale in relazione al contratto di mutuo fondiario stipulato in data 02.12.2011 con atto a rogito del Notaio dott. di Bassano del RA (VI), Persona_4 tra la e i signori , e Controparte_10 Controparte_6 Controparte_8
, nonché la carenza del diritto di di agire nei Controparte_7 Controparte_1 confronti dei predetti resistenti / convenuti per ottenere la conversione del menzionato contratto nullo di mutuo fondiario in contratto di mutuo ipotecario ordinario, rigetta la suddetta domanda proposta da ); Controparte_1
-che avverso tale decisione aveva proposto appello “posto che Parte_3
l'eccezione di difetto di legittimazione (spiegata solo in comparsa conclusionale dai
) doveva comportare l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei CP_6 confronti della banca mutuante PS, come accaduto nel precedente giurisprudenziale citato dallo stesso Tribunale, il quale è evidentemente incorso pertanto nella violazione dell'art. 354 c.p.c.”
- che nella sentenza sull'opposizione a precetto il Tribunale di RD aveva osservato:”…Per converso, dalla nullità del mutuo, cioè del rapporto garantito, non deriva necessariamente la nullità della garanzia stessa, posto che la concessione dell'ipoteca è accessoria al credito garantito, non al contratto i cui effetti pratici si esauriscono con l'erogazione del credito, restando in vita il solo vincolo restitutorio, che non viene meno neppure in caso di nullità del negozio che ha dato luogo all'erogazione. La concessione dell'ipoteca, dunque, permane a garanzia
4 della restituzione della somma comunque erogata in forza del mutuo. Non deve pertanto esserne disposta la cancellazione”, quindi la sentenza aveva dichiarato nullo l'atto di precetto per vizio del titolo esecutivo ma non aveva accertato che i CP_6 nulla devono alla banca, quindi permaneva il proprio diritto alla restituzione di 189.463,82 euro, di cui 41.660,40 euro per rate scadute ed impagate dal 31/7/2014 al 31/12/2016, ed euro 147.803,42 per capitale residuo al 20/1/2017 ; anche ove il mutuo fosse da riconteggiare a titolo gratuito, residuava tuttora, in sola linea capitale senza alcun interesse, la somma di euro 116.510,30 , e pertanto ai non CP_6 doveva essere restituita alcuna somma, essendo stata la stessa incassata a titolo di restituzione di quanto erogato dalla banca. L'attrice opponente chiedeva quindi la revoca del decreto opposto o, in subordine, la compensazione con quanto spettante a sé in restituzione del mutuo.
I convenuti , costituitisi, replicavano che l'appello proposto da CP_6 [...] era stato rigettato con sentenza n. 838/2024 della Corte d'Appello di CP_1
Venezia, e aveva proposto ricorso per cassazione nel quale i convenuti CP_1 si erano costituiti resistendo. Era stato rigettato anche il procedimento cautelare n. 2052-1/2023 R.G. promosso da con ricorso per sequestro Controparte_1 conservativo in corso di causa nel procedimento in appello, e la procedura esecutiva n. RGE 244/2017 promossa da PS e proseguita da si era Controparte_1 conclusa con l'ordinanza del 13.12.2023 del Tribunale di RD, che dichiara
“l'estinzione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 631 cpc, contestualmente dispone la restituzione della somma ricavata dalla vendita ai debitori esecutati sig.
, e in parti uguali”, Controparte_7 Controparte_6 Controparte_8 ordinanza che non era stata reclamata ai sensi dell'art. 630 cpc ed era divenuta definitiva. I convenuti osservavano che, in ogni caso, nella predetta causa di appello CP_1 aveva chiesto solamente la conversione del mutuo nullo, senza formulare
[...] alcuna domanda di restituzione di somme da parte dei fratelli , e che CP_6 nemmeno la compensazione delle somme poteva essere richiesta da Controparte_1
[... non avendo la stessa alcun titolo per richiederle, né legittimazione ad agire sostanziale e processuale, atteso che la Corte d'Appello aveva stabilito che sono divenute definitive, in quanto mai impugnate, “le statuizioni del Tribunale di Vicenza per le quali non è titolare del diritto di chiedere la conversione Controparte_1 del contratto di mutuo nullo, di cui è ancora parte Controparte_11
ed è priva di legittimazione processuale attiva.”
[...]
I convenuti opposti chiedevano pertanto la concessione della provvisoria esecutività al decreto opposto e il rigetto dell'opposizione.
All'esito della prima udienza il decreto ingiuntivo opposto veniva munito della clausola di provvisoria esecutività, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione, e la causa veniva rinviata all'udienza del 2.12.2025 per la remissione in decisione.
5
La sentenza n. 120/2020 del Tribunale di RD, passata in giudicato ( doc. 03 attrice) dichiarava la nullità del contratto di mutuo fondiario stipulato il 2 dicembre 2011 da , e con Controparte_6 Controparte_8 Controparte_7 [...]
(incorporata in per violazione Controparte_10 Controparte_11 del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 385/1993 e dichiarava inammissibile, poiché tardiva, la domanda di conversione del mutuo fondiario in mutuo ordinario ( “DICHIARA la nullità del contratto di mutuo REP 191739, racc 45733 del Notaio dott , registrato a Bassano del RA il Persona_4
07.12.2011 al numero 7635 serie 1T, stipulato tra e gli Controparte_10 odierni opponenti, per violazione dell'art. 38 comma 2 D.L.vo n. 385/93 e, conseguentemente, ACCERTA che tale contratto non può essere utilizzato come titolo esecutivo”). In motivazione il Tribunale di RD esponeva che “Sotto il profilo delle nullità, l'ipotesi di conversione ex art. 1424 c.c., escluso che possa operare d'ufficio, è subordinata all'iniziativa della parte comunque interessata alla conservazione del contratto, iniziativa che va espressa nel primo momento utile successivo alla rilevazione suddetta, poiché è consequenziale alla rilevata nullità dell'unico titolo posto a fondamento dell'originaria domanda (Cass. n. 13286/2018; Cass. n. 17352/2017). E' stato infatti precisato che la conversione è è un meccanismo che non può operare d'ufficio, trattandosi di un'operazione che, in quanto prospettata dall'art. 1424 c.c. in termini di mera eventualità, ha luogo solo ove le parti intendano avvalersene (Cass. SSUU n. 26242/14, rv. 633508; n. 4760/18). … La domanda di conversione del mutuo fondiario in mutuo ordinario –che la convenuta ha pertanto proposto per la prima volta all'udienza di precisazione delle conclusioni -è tardiva ed inammissibile inammissibile: la nullità del mutuo per superamento del limite di finanziabilità è stata posta al centro delle difese degli opponenti fin dall'atto introduttivo dell'opposizione e perciò la banca avrebbe dovuto svolgere la domanda di conversione nella prima occasione utile successiva (comparsa di costituzione o al più memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.); anche ove si volesse –discutibilmente – avere riguardo al momento processuale che ha dato conferma in fatto della fondatezza della deduzione attorea di nullità (deposito della c.t.u.) la domanda ex art. 1424 c.c. doveva essere al più tardi proposta alla prima udienza successiva. Così non è stato.” Tale sentenza del Tribunale di RD non è stata impugnata da ed è CP_1 passata in cosa giudicata. E' ben vero che nella motivazione il Tribunale dava atto che dalla dazione del mutuo conseguiva il vincolo restitutorio, ma la restituzione non poteva essere ottenuta in forza del mutuo fondiario , che dovevasi ritenere titolo nullo. Il Tribunale di RD dava atto che i avevano contestato anche CP_6
l'ammontare della somma precettata ma tale contestazione, unitamente ad altre, rimaneva assorbita “trattandosi di questioni risolte con la dichiarazione di nullità del titolo e del precetto.”
6 Come visto, ha introdotto avanti a questo Tribunale la causa rubricata al CP_1
2707/2020 RG, chiedendo :“ Voglia il Tribunale adito dichiarare la conversione del contratto nullo di mutuo fondiario stipulato da , ora Controparte_10 [...]
e i signori , e CP_1 Controparte_7 Controparte_6 Controparte_8 ai sensi dell'art. 1424 c.c. in contratto di mutuo ipotecario ordinario per i motivi esposti in narrativa.” Il Tribunale rigettava la domanda rilevando che “ difetta in capo a Controparte_1
(oltre alla titolarità del rapporto sostanziale) anche la legittimazione ad agire –
[...] questione che può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e rilevabile anche d'ufficio dal Giudice – atteso che dalla stessa prospettazione dei fatti resa dalla predetta società emerge, all'evidenza, che il diritto fatto valere in giudizio non appartiene alla medesima, essendosi la stessa ripetutamente ed univocamente qualificata nei propri scritti difensivi come cessionaria del credito vantato nei confronti dei resistenti e giammai titolare del rapporto sostanziale sottostante, incontestatamente rimasto in capo alla cedente (ora Controparte_10 [...]
. Controparte_11
Con sentenza 838/2024 la Corte d'Appello di Venezia ha rigettato l'appello proposto da contro la sentenza di questo Tribunale, rilevando: “ CP_1 Controparte_1 si doleva della decisione, affermando che la sentenza fosse nulla per mancata
[...] integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. e 354 c.p.c. nei confronti della banca mutuante, cedente il credito e non anche il rapporto contrattuale. L'appellante chiedeva che fosse dichiarata la nullità della sentenza n. 2185/2023 del Tribunale di Vicenza e che fosse disposta la rimessione della causa al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio con la mutuante Controparte_11
Si costituivano in giudizio , e
[...] Controparte_6 Controparte_8 CP_7
, chiedendo il rigetto dell'appello… L'appellante non ha censurato le
[...] statuizioni del Tribunale di Vicenza per le quali non è titolare Controparte_1 del diritto di chiedere la conversione del contratto di mutuo nullo, di cui è ancora parte ed è priva di legittimazione Controparte_11 processuale attiva. Tale statuizioni sono perciò divenute definitive. Si ha litisconsorzio necessario quando la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti. Da qui la necessità di integrare il contraddittorio con i soggetti interessati alla decisione (art. 102 c.p.c.). Tale necessità non sussiste quando l'attore è privo di legittimazione processuale, perché, difettando una condizione dell'azione, cioè un requisito intrinseco della domanda, il processo non potrebbe concludersi con l'accoglimento dell'azione, neppure se fossero chiamati in causa tutti i soggetti interessati. In altre parole, il processo si arresta alla verifica che l'attore non poteva agire in giudizio per fare valere la pretesa esercitata, senza che debba accertarsi se tale pretesa, che poteva competere ad altro soggetto, fosse fondata qualora esercitata da quest'ultimo.
7 Si aggiunga che l'integrazione del contraddittorio non può servire a chiamare in causa l'unico soggetto legittimo ad agire, affinché sia esso che proponga la domanda in luogo dell'originario attore privo di legittimazione. Non è questa la funzione dell'istituto processuale dell'art. 102, 2° co., c.p.c. In conclusione, qualora la legittimazione ad agire, che è condizione dell'azione, manchi e non sopravvenga neppure nel corso del giudizio, non sorge necessità di integrare il contraddittorio e il giudice dovrà respingere la domanda così come proposta (cfr. Cass. civ. 7 marzo 2001, n. 3314). Nelle more del presente procedimento sopravveniva la decisione della Corte di Cassazione che con decreto ex art. 391 cpc del 14/03/2025 dichiarava estinto il ricorso in cassazione RG n 15831/2024 promosso da avverso la Controparte_1 suddetta sentenza n. 838/2024 emessa dalla Corte d'Appello di Venezia. La sentenza è stata prodotta dai convenuti in allegato alla comparsa conclusionale ritualmente, in quanto intervenuta dopo i termini delle preclusioni processuali. E' divenuta pertanto definitiva ed incontestabile la statuizione di primo e secondo grado secondo cui non è titolare del diritto di chiedere la Controparte_1 conversione del contratto di mutuo nullo, di cui è ancora parte
[...]
ed è priva di legittimazione processuale attiva.”, che si Controparte_11 aggiunge alla già definitivamente dichiarata nullità del mutuo quale titolo per la restituzione, già stabilita dal Tribunale di RD, e all'ordine di restituire ai la somma ricavata dall'esecuzione forzata, ordine adottato dal giudice CP_6 dell'esecuzione di RD contestualmente alla dichiarazione di estinzione ex art. 631 c.p.c., e non reclamato. Infatti secondo la Suprema Corte “tutti i provvedimenti del giudice dell'esecuzione in tema di estinzione sono assoggettati esclusivamente al reclamo nelle forme previste dall'art. 630, commi 2 e 3, c.p.c., a prescindere dal fatto che essi abbiano accolto o respinto la relativa istanza proposta dal debitore, ovvero che il giudice abbia omesso di pronunziarsi su di essa (Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 10238 del 30/03/2022; Sez. 3, Sentenza n. 14449 del 15/07/2016) Ne consegue che l'attrice non ha titolo per opporre il decreto ingiuntivo che le impone la restituzione ai , né per opporre in compensazione un proprio CP_6 controcredito liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 1243 c.c. A tale proposito va ricordato che nella causa avanti al Tribunale di RD era stato contestato anche l'ammontare della somma precettata, e tale profilo era stato ritenuto assorbito dalla nullità del mutuo, pertanto non può dirsi che il credito fosse incontestato dagli odierni convenuti opposti. L'opposizione va pertanto rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo n.268/2024. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, pur non ravvisandosi i presupposti per l'applicazione dell'art.96 cpc vista la particolarità della vicenda sostanziale sottostante, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 , DM 37/2018 e DM 147/2022, ai valori minimi in base alle attività espletate e alla semplicità della lite.
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PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1) rigetta l'opposizione, integralmente confermando il decreto ingiuntivo n.268/2024;
2) condanna l'attrice opponente a rifondere ai convenuti opposti le spese di lite, liquidate in euro 7052,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in Vicenza il 4.12.2025 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
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