Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 19/02/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3530 /2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
Cinzia Balletti Presidente rel.
Chiara Bitozzi Giudice
Alina Rossato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 3530 /2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato
da
, con l'avv. CALENDA NATALIE, come da mandato in atti;
Parte_1
contro
, con l'avv. BELLON MONICA, come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio
CONCLUSIONI
Per le parti, rese congiuntamente alla udienza del 13.2.25:
I procuratori delle parti chiedono la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra indicate. E qui riportate:
“con riguardo al figlio minore, affido condiviso, pari collocazione con libertà del figlio di
scegliere le giornate da trascorrere con il padre e con la madre;
mantenimento diretto del
minore;
con riguardo alla figlia maggiorenne, attualmente non autosufficiente, la stessa resta
collocata presso il padre;
di euro 100 mensili entro il 15 di ogni mese;
spese straordinarie dei figli, previamente concordate e documentate, a carico di entrambi i
genitori al 50%, come da protocollo del tribunale di Padova;
residenza dei figli presso il padre, che fruirà integralmente dell'assegno unico al 100%.
Spese di lite compensate.”
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nato il [...] a [...]à di Piave (VE) e Parte_1 [...]
, nata il [...] a [...], hanno contratto matrimonio CP_1
concordatario il 23/06/2001 in Borgoricco (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato civile del medesimo Comune, Parte II, Serie A, anno 2001.
Dalla loro unione nascevano la figlia il 15. 03.2005 a Dolo (VE), e il figlio Persona_1
il 13.05.2008 a Dolo (VE). CP_2
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente
delegato del Tribunale di Padova il 09/09/2020 e la separazione è stata omologata il
15/09/2020.
In data 16.07.2025, il sig. depositava ricorso chiedendo che venisse Parte_1
pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e i consequenziali provvedimenti relativi alla prole ed economici, formulando le seguenti conclusioni:
“1) pronunciarsi, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Abbazia Pisani di Villa del Conte (PD), in data 23/9/2006, tra e , ordinando all'ufficiale dello stato civile Parte_2 CP_3
competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza nei registri anagrafici;
2) confermare l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad Persona_2 Persona_3
entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
3) confermare la collocazione e residenza prevalente delle figlie minori e Persona_2
presso il padre, cui rimarrà assegnata la casa coniugale sita in Villa Del Conte Persona_3
(PD), Via San Pietro n. 14.
4) Determinare tempi e modalità dell'esercizio del diritto di visita materno, con facoltà per la madre di vedere e tenere presso di sé la figlia almeno due pomeriggi la settimana, anche con Per_3
pernotto e a fine settimana alterni, dal venerdì dopo scuola alla domenica sera. Quanto alla figlia sedicenne , secondo accordi con la stessa. Durante il periodo estivo, dal termine della Per_2
scuola, ciascun genitore trascorrerà con le figlie minori almeno quindici giorni anche non consecutivi, secondo modalità da concordare di anno in anno entro il 30/5. Per le festività ciascun genitore trascorrerà con le figlie minori una settimana durante le vacanze di Natale, alternando per anno il periodo fino al 30 dicembre e dal 31 dicembre all' Epifania, e tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando per anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, salvo più ampi accordi.
5) Disporsi a carico della sig.ra - a titolo di concorso nel mantenimento di ciascuna CP_3
delle due figlie - l'importo mensile di € 350,00 (trecentocinquanta) per ciascuna figlia, da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat e da versare a mezzo bonifico bancario al sig. Parte_2
entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Padova. Disporsi che il sig. percepisca l'assegno Unico al nucleo Parte_2 familiare nella misura del 100%.
6) Dichiararsi i coniugi economicamente autosufficienti Con vittoria di spese e onorari del giudizio, in caso di contestazione.”
In data 03.1.2025, la sig.ra si costituiva aderendo alla volontà di parte CP_1
ricorrente di procedere con la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma formulando, a sua volta, le seguenti distinte conclusioni in ordine alle condizioni del divorzio:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Abbazia
Pisani di Villa del Conte (PD) in data 23/09/2006 da e , ordinando al CP_3 Parte_2 competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
2) Confermarsi l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad Persona_2 Persona_3
entrambi i genitori.
3) Confermarsi la collocazione e residenza prevalente delle figlie minori e Persona_2
presso il padre, cui rimarrà assegnata la casa coniugale sita in Villa Del Conte Persona_3
(PD), Via San Pietro n. 14.
4) Disporsi che la madre frequenti e tenga presso di sé la figlia almeno due pomeriggi la Per_3 settimana con relativo pernottamento – quindi da dopo scuola e fino all'indomani quando la riaccompagnerà a scuola – da individuarsi nei giorni di lunedì e giovedì. In caso di turno lavorativo della madre, che quest'ultima comunicherà con un preavviso di almeno 4 giorni prima, salve emergenze, il diritto di visita sarà dalla stessa recuperato entro la medesima settimana. Disporsi inoltre che la madre tenga presso di sé la figlia due fine settimana al mese, alternati, dal Per_3
sabato mattina fino al lunedì successivo quando la riaccompagnerà a scuola. Ferma restando la facoltà della madre di vedere e tenere con sé la figlia negli ulteriori pomeriggi in cui il padre ha impegni lavorativi e previo avviso al sig. . Quanto alla figlia , secondo accordi con Pt_2 Per_2
la stessa. Durante le vacanze natalizie le figlie trascorreranno sette giorni anche non continuativi con il padre e sette giorni anche non continuativi con la madre, alternando di anno in anno il Natale
e il Capodanno. Durante le vacanze pasquali le figlie trascorreranno tre giorni anche non continuativi con un genitore e tre giorni anche non continuativi con l'altro genitore alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con quello di Pasquetta. Durante le vacanze estive le figlie trascorreranno con ciascun genitore almeno due settimane anche non continuative;
le vacanze andranno concordate tra i genitori di anno in anno entro il 30 maggio.
5) Disporsi che ciascun genitore provveda in via diretta al mantenimento ordinario delle figlie, per il tempo in cui le terrà con sé. Disporsi inoltre che le spese per l'abbigliamento e le calzature nonché le spese straordinarie, individuate come da Protocollo del Tribunale di Padova, siano ripartite al
50% tra i genitori;
il genitore che vi provvederà invierà -con cadenza bimestrale- le pezze giustificative all'altro genitore, che provvederà -entro 10 giorni- al rimborso della propria quota pari al 50%.
6) Disporsi che l'assegno unico al nucleo familiare sia percepito da ciascun genitore nella misura del
50%.
7) Dichiararsi i coniugi economicamente indipendenti.
- Spese e compensi di causa interamente rifusi.”
Alla prima udienza del 28.11.2024, comparivano entrambe le parti. Parte
ricorrente rappresentava che il figlio le aveva manifestato l'intenzione di CP_2
continuare a vivere con lei, anche per affiancarlo nello svolgimento dei compiti scolastici;
ella precisava altresì di essere disponibile a pagare per il mantenimento della figlia maggiore 100 euro al mese nella sua carta prepagata, oltre vestiti Per_1
e accessori e di spostare la residenza di entrambi i figli presso il padre. Parte
resistente, invece, insisteva nell'accoglimento della proposta transattiva in precedenza prospettata alla controparte, ma da quest'ultima nuovamente rifiutata.
Quindi, il Giudice esperiva inutilmente il tentativo di conciliazione e invitava le parti a concludere sui provvisori, sullo status e sull'intero giudizio, ritenendo la causa matura per la decisione. Con provvedimento del 5.1.25 rimetteva, però, la causa sul ruolo per sentire il minore, in ordine al suo collocamento, chiesto da entrambi i genitori.
All'udienza del 13.02.2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni del divorzio, così come riportate in epigrafe;
il Giudice
procedeva, poi, all'audizione del figlio minore , il quale evidenziava di CP_2
impegnarsi molto nello studio e asseriva di condividere la decisione dei genitori di risiedere alternativamente con entrambi, scegliendo lui stesso, a seconda degli impegni, quali giornate trascorrerà con l'uno piuttosto che con l'altro. Pertanto, il
Giudice si riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse del figlio minore, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
contratto il 23/06/2001 in Borgoricco (PD) e trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, Parte II, Serie A, anno 2001; 2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 18.2.2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti