Sentenza 5 luglio 1968
Massime • 3
La querela di falso si articola in due fasi,quella della proposizione e quella della presentazione. Le condizioni richieste dalla legge per l'ammissibilita della querela devono sussistere gia nella prima fase, costituendo esse un presupposto perche la querela possa aver corso. ( V. 2188-61).*
La Corte di appello, davanti alla quale sia proposta una querela di falso in via incidentale, deve compiere un'indagine preliminare (iudicium rescindens) rivolta ad accertare se sussistono i presupposti per un giudizio di falso (iudicium rescissorium), e cioe, a) se la querela sia stata ritualmente proposta a norma dell'art. 221 cod.proc.civ. b) se il documento impugnato di falso sia rilevante per la decisione della causa. Solo se questa duplice indagine abbia esito positivo, con l'accertamento dell'esistenza di entrambi i presupposti, deve, a norma dell'art. 355 cod.proc.civ.,sospendere il giudizio e fissare alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti al tribunale, in modo che il giudizio rescissorio possa svolgersi con la garanzia del doppio grado di giurisdizione. Poiche l'art. 221 cod. proc.civ. prescrive che la querela di falso deve contenere, a pena di nullita, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsita, rientra nei poteri della Corte di appello accertare, ai fini dell'ammissibilita della querela, se tale prescrizione sia stata osservata. ( Conf. 325-57).*
In tema di querela di falso, la mancata risposta della parte all'interpello rivoltole dal giudice istruttore se intende valersi del documento in giudizio deve equipararsi a risposta affermativa, perche la produzione del documento implica di per se la volonta di avvalersene e questa non puo venir meno che a seguito di manifestazione di volonta contraria.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/1968, n. 2280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2280 |
| Data del deposito : | 5 luglio 1968 |
Testo completo
La Corte di appello, davanti alla quale sia proposta una querela di falso in via incidentale, deve compiere un'indagine preliminare (iudicium rescindens) rivolta ad accertare se sussistono i presupposti per un giudizio di falso (iudicium rescissorium), e cioe, a) se la querela sia stata ritualmente proposta a norma dell'art. 221 cod.proc.civ. b) se il documento impugnato di falso sia rilevante per la decisione della causa. Solo se questa duplice indagine abbia esito positivo, con l'accertamento dell'esistenza di entrambi i presupposti, deve, a norma dell'art. 355 cod.proc.civ.,sospendere il giudizio e fissare alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti al tribunale, in modo che il giudizio rescissorio possa svolgersi con la garanzia del doppio grado di giurisdizione. Poiche l'art. 221 cod. proc.civ. prescrive che la querela di falso deve contenere, a pena di nullita, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsita, rientra nei poteri della Corte di appello accertare, ai fini dell'ammissibilita della querela, se tale prescrizione sia stata osservata. ( Conf. 325-57).*