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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 11/06/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in persona del giudice dott. Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 724/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Messina, via
Ghibellina n. 12 presso lo studio dell'Avv. Luciano Scoglio che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Messina, via
Nino Bixio n. 33 presso lo studio dell'Avv. Oreste Puglisi che lo rappresenta e difende per procura in atti, resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 10 giugno 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 12 giugno 2024 Parte_1 proponeva opposizione nei confronti dell'ingiunzione di pagamento n.
1 del 22 maggio 2024 emessa dal ai sensi dell'art. 2 Controparte_1
R.D. 14 aprile 1910 n. 639. Con tale ingiunzione il aveva chiesto il pagamento Controparte_1 della somma di € 663.980,38 a titolo di TOSAP/COSAP/Canone Unico
Patrimoniale per l'occupazione di 205,20 mq di suolo comunale per gli anni 2009-2023.
Rappresentava che l'azienda era titolare del Ristorante Filippino, sito in Piazza Mazzini e che dal 1970 aveva sempre occupato lo CP_1 spazio antistante al ristorante in virtù di concessioni di suolo pubblico.
In particolare con provvedimento del Commissario Regionale – rep.
N. 4/4320 dell'1 ottobre 1986 era stata autorizzata l'occupazione di
165,20 mq, occupazione poi rinnovata con provvedimento n.
179/1995 del 13 settembre 1995 e con det. N. 195 del 29 dicembre
2004.
Precisava che il canone era stato determinato nell'atto commissariale n. 4/4320 dell'1 ottobre 1986 in £ 1.517.270.
Aggiungeva che con provvedimento n. 1472 del 25 maggio 1995 era stata rilasciata a un'ulteriore concessione per 140 mq a Parte_1 tempo indeterminato a fronte di un canone di £ 43.000 al mq per un importo di € 6.020.000.
Per effetto delle due concessioni la superfice occupata era pari a complessivi 305,20 mq.
Evidenziava che con delibera consiliare n. 30 del 26 aprile 2001 era stato approvato un “regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa”, il quale all'art. 10 aveva fissato la tariffa base generale in £ 40.000 annue al mq ed i coefficienti moltiplicatori.
Dopo aver riferito di aver sempre pagato la tassa per le concessioni secondo gli importi determinati con il regolamento adottato il 26 aprile 2001, rilevava che con delibera consiliare n. 65 del 25 luglio
2009 il Consiglio comunale aveva introdotto la COSAP al posto della
TOSAP, trasformando la tassa in un canone.
Il Sindaco, nel frattempo divenuto titolare del potere di determinazione del canone, con determinazione n. 83 del 31 maggio 2009 aveva determinato il canone COSAP in € 75,00 al mq al netto dei coefficienti moltiplicatori con effetto retroattivo dall'1 gennaio
2009.
Con determina n. 88 del 4 ottobre 2011 e con determina n. 19 del 16 febbraio 2012 il canone COSAP era stato poi aumentato rispettivamente a € 100,00 al mq a far data dall'1 gennaio 2012 ed a
€ 150,00 al mq a far data dal 2013.
Lamentava che l'amministrazione comunale aveva ritenuto illegittimamente di applicare gli aumenti anche alle concessioni in corso.
Aggiungeva che nel gennaio 2011 era stati consegnati i lavori di restauro e riqualificazione di Piazza Mazzini e che nel mese di ottobre
2011 erano iniziati i lavori che avevano trasformato in un cantiere l'intero perimetro dello spazio concesso alla società. I lavori, che avrebbero dovuto concludersi in sei mesi, erano terminati solo nel luglio 2018, sicché la società affermava di non aver potuto fruire dello spazio concesso subendo anche danni economici.
Rappresentava di aver convenuto in giudizio il per Controparte_1 ottenere il risarcimento dei danni subiti ed il giudizio, a seguito della riforma della sentenza di primo grado (che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione), era stato riassunto davanti al Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto (R.G. n. 1278/2023).
Riferiva che con nota prot. n. 1504 del 20 gennaio 2015 il CP_1 aveva ingiunto il pagamento della complessiva somma per
[...] canoni COSAP per gli anni 2012, 2013 e 2014 e che con successiva ordinanza n. 5 del 13 ottobre 2015 aveva revocato entrambe le concessioni di suolo pubblico, ordinandone lo sgombero.
Rimarcava di aver impugnato davanti al TAR quest'ultimo provvedimento.
Contestualmente aveva agito davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per ottenere l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione del canone COSAP e per ottenere la condanna del alla restituzione delle somme versate in CP_1 eccesso (giudizio R.G. n. 84/2016).
Precisava che il TAR aveva sospeso il giudizio fino alla definizione del giudizio riassunto davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
(R.G. n. 1278/2023) e del giudizio n. 84/2016.
Rappresentava che il 26 aprile 2021 le era stato notificato il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. promosso dal (R.G. n. 572/2021) Controparte_1 per ottenere il pagamento della somma di € 760.356,03 a titolo di arretrati dei canoni COSAP dal 2012 al 2020.
Con ordinanza del 5 giugno 2023 il Tribunale di Lipari aveva rigettato il ricorso, condannando il al pagamento delle spese in favore CP_1 della società; l'ordinanza era passata in giudicato, non essendo stata proposta opposizione.
Il aveva, quindi, emesso l'ordinanza/ingiunzione ex Controparte_1
R.D. n. 639/1910, in questa sede opposta, per ottenere il pagamento dei canoni COSAP per gli anni 2009 -2023.
Eccepiva preliminarmente la prescrizione della pretesa relativa ai canoni 2009, 2010 e 2011.
Eccepiva inoltre l'inammissibilità della domanda, trattandosi di domanda identica a quella proposta nel giudizio n. 572/2021 R.G., conclusosi con l'ordinanza di rigetto del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 5 giugno 2023.
Lamentava che il aveva reiterato le medesime Controparte_1 domande, confortato da una singolare decisione del TAR Catania
(sentenza n. 1637/2024), secondo cui il giudicato non avrebbe natura sostanziale ma solo processuale.
Nel merito rilevava comunque l'infondatezza della domanda.
Sosteneva che le richieste di pagamento dei canoni COSAP e i successivi aumenti non fossero opponibili ai titolari di concessioni in corso già sottoposte a TOSAP. Assumeva poi che non potevano essere applicati i coefficienti moltiplicatori, considerato che dal 2011 al 2018 la piazza Mazzini era stata trasformata in un cantiere a cielo aperto.
Contestava poi la pretesa per i canoni dall'1 aprile 2022.
Infine chiedeva che l'eventuale credito riconosciuto in favore del venisse posto in compensazione con il credito Controparte_1 risarcitorio oggetto del giudizio n. 1278/2023 R.G.
Il costituendosi, rinunciava alla pretesa di Controparte_1 pagamento della somma di € 17.854,30, per l'annualità 2009, riconoscendo l'inesistenza di atti interruttivi della prescrizione.
In ordine alle annualità 2010 e 2011, il precisava di Controparte_1 non aver chiesto nulla, riconoscendo che per tali annualità l'importo dovuto era stato già pienamente saldato (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione).
Il dava atto che con Determinazione R.I. n. 64 del Controparte_1
18 settembre 2024 il Dirigente del III e IV Settore aveva emesso il provvedimento di sgravio dell'ulteriore somma di € 80.271,78, corrispondente alla somma ingiunta per il pagamento del canone per gli anni 2021, 2022 e 2023.
Il rilevava poi che dalla somma ingiunta andava Controparte_1 altresì scomputata l'ulteriore somma di € 8.689,97, corrispondente all'importo delle maggiorazioni dovute in relazione al canone da corrispondere per le annualità dal 2021 al 2023.
Per il resto chiedeva il rigetto della domanda.
All'udienza del 10 giugno 2025 la causa veniva assunta in decisione.
Preliminarmente occorre precisare che, alla luce della riduzione della domanda conseguente alla rinuncia formulata dal per il CP_1 canone dovuto per l'anno 2009, nonché delle precisazioni sull'insussistenza di credito per gli anni 2010 e 2011 e dello sgravio delle somme ingiunte a titolo di canoni e maggiorazioni per gli anni
2021, 2022 e 2023, il giudizio ha ad oggetto esclusivamente la pretesa di pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico e delle sanzioni per gli anni dal 2012 al 2020. Si osserva che l'opposizione ad ingiunzione ex r.d. n. 639 del 1910 ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, e la cognizione del giudice adito non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente, ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, il merito, l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito portato dal provvedimento (sul tema, cfr. Cass. 08/04/2021, n. 9381; Cass. 31/07/2020, n. 16470;
Cass. 12/12/2017, n. 29653; Cass. 03/11/2011, n. 22792).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, pertanto, “la P.A., convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del
1910 per l'accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di diritto privato, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi” (Cass. 16 maggio 2016, n. 9989, Cass. 8 aprile 2021, n. 9381, Cass. 26 luglio 2022, n. 23346).
Ciò premesso, va rilevato che il ha già agito nei Controparte_1 confronti di davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Parte_1
Gotto per ottenere il pagamento del canone e delle sanzioni per l'occupazione del suolo comunale negli anni dal 2012 al 2020 nell'ambito del giudizio proposto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ed iscritto al n. 572/2021 R.G.
Il giudizio n. 572/2021 R.G. si è concluso con l'ordinanza del 5 giugno
2023, con la quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha rigettato la domanda del dal momento che quest'ultimo CP_1
“non ha dimostrato in giudizio la fonte e l'entità del credito di cui ha chiesto l'accertamento”.
Risulta documentato in atti che l'ordinanza del 5 giugno 2023 è passata in giudicato (cfr. attestazione di Cancelleria del 10 aprile
2024). Il rigetto nel merito delle domande proposte nel giudizio n. 572/2021
R.G. (esattamente identiche a quelle proposte in questa al netto di rinunce ed annullamenti in autotutela) assume decisiva rilevanza nel presente giudizio.
Al di là delle opinabili considerazioni del TAR Catania sulla mancata formazione del giudicato sull'insussistenza del credito del per CP_1
i canoni COSAP (cfr. sentenza TAR Catania n. 1637/2024), non può dubitarsi dell'idoneità al giudicato della statuizione con la quale il
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha espressamente rigettato la domanda di pagamento avanzata dal nei confronti di CP_1 per i canoni COSAP e per le sanzioni asseritamente Parte_1 dovuti dal 2012 al 2020 per non avere il dimostrato la fonte CP_1
e l'entità del credito di cui ha chiesto l'accertamento e la condanna dei confronti della società.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con l'ordinanza del 5 giugno
2023, ha statuito che la mancata dimostrazione della fonte e dell'entità del credito “comporta il rigetto della domanda dell'Ente ricorrente per difetto di prova degli elementi costitutivi del diritto dedotto in giudizio, con assorbimento dell'esame delle eccezioni formulate da in ordine all'insussistenza della pretesa Parte_1 creditoria del e alla contestazione del quantum, Controparte_1 svolte peraltro dalla stessa società in via subordinata”.
Non è francamente sostenibile, come invece assume il TAR, che
“nessuna statuizione sull'an e sul quantum della pretesa creditoria del risulta essere sussumibile dalla pronuncia invocata” (così CP_1
TAR Catania sent. n. 1637/2024), sol che si consideri che il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha espressamente ritenuto non dimostrato “la fonte e l'entità del credito”.
Costituisce principio risalente quello per cui “l'accertamento dell'inesistenza di un diritto per difetto di prova, espresso mediante il dispositivo di rigetto della domanda, una volta formatosi il giudicato formale, costituisce giudicato sostanziale, nel senso che la domanda deve ritenersi definitivamente rigettata e non più proponibile in un nuovo giudizio fra le stesse parti” (Cass. n. 18 febbraio 1991, n.
1682).
Peraltro, l'idoneità al giudicato sostanziale dell'ordinanza emessa all'esito del giudizio ex art. 702 bis c.p.c. è espressamente sancita dall'art. 702 quater c.p.c.
Ed ancora non può condividersi neanche l'ulteriore affermazione del
TAR Catania, secondo cui l'ordinanza del 5 giugno 2023 non avrebbe statuito sull'an e sul quantum della pretesa creditoria del in CP_1 quanto “la domanda riconvenzionale dell'odierna parte ricorrente, convenuta in quel giudizio, protesa all'accertamento dell'inesistenza del credito del è stata formulata solo in via subordinata al CP_1 rigetto della pretesa di controparte, restando così estranea dal perimetro del giudicato” (così TAR Catania sent. n. 1697/2024).
In realtà, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha giustamente ritenuto assorbito “l'esame delle eccezioni formulate da Parte_1 in ordine all'insussistenza della pretesa creditoria del CP_1
e alla contestazione del quantum, svolte peraltro dalla stessa
[...] società in via subordinata”, in considerazione del rigetto della speculare domanda di pagamento avanzata dal CP_1
Nella fattispecie viene, dunque, in rilievo un'ipotesi di assorbimento c.d. improprio – che ricorre quando la decisone c.d. assorbente comporta una pronuncia, sulla quale si forma il giudicato, anche sulla questione assorbita, in quanto ad essa legata da un rapporto di implicazione (Cass. 30 maggio 2018, n. 13534) – in quanto la pronuncia sulla mancata dimostrazione del credito del non CP_1 può che implicare l'accoglimento della domanda di accertamento dell'insussistenza della pretesa creditoria.
Nel presente giudizio, come osservato in precedenza, il CP_1 assume la veste di attore in senso sostanziale sicché l'oggetto
[...] del presente giudizio è del tutto sovrapponibile (quanto alla domanda di pagamento dei canoni per gli anni dal 2012 al 2020) a quello del giudizio n. 572/2021 R.G. concluso con l'ordinanza di rigetto del 5 giugno 2023.
Ne consegue che, in accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata da la domanda di pagamento dei canoni e delle Parte_1 sanzioni previsti per il periodo compreso tra il 2012 ed il 2020 deve essere rigettata in quanto sulla stessa si è formato il giudicato.
Sul punto non è pertinente il richiamo giurisprudenziale contenuto nelle note di udienza depositate dal il 20 maggio Controparte_1
2025, dal momento che nella pronuncia richiamata (Cass. n.
4485/2014) la Suprema Corte si è espressa sui criteri che il giudice deve applicare nell'esercizio dei poteri istruttori nell'ambito del giudizio ex art. 702 bis c.p.c., ma nulla ha statuito sull'esclusione del giudicato dell'ordinanza di rigetto (invero inequivocabilmente sancita dall'art. 702 quater c.p.c.).
Restano assorbite le ulteriori doglianze sollevata da Parte_1
Le spese, tenuto conto dell'affidamento riposto dal Controparte_1 sulla statuizione del TAR Catania, vanno compensate in ragione di un terzo con condanna del al pagamento in favore di Controparte_1 dei restanti due terzi. Parte_1
Le spese vanno liquidate in misura compresa tra i valori minimi ed i medi previsti dal D.M. n. 55/2014, in quanto la decisione si è concentrata su un aspetto preliminare di immediata evidenza. Le ragioni che giustificano la compensazione parziale delle spese non consentono di ritenere applicabile l'aumento richiesto dalla società attrice per la manifesta fondatezza della domanda.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: annulla l'ingiunzione di pagamento n. 1 emessa dal Comune di CP_1 il 22 maggio 2024; rigetta la domanda di pagamento dei canoni COSAP per il periodo compreso tra il 2012 ed il 2020 avanzata dal nei Controparte_1 confronti di Parte_1 compensa le spese del giudizio in ragione di un terzo e condanna il al pagamento in favore di dei restanti Controparte_1 Parte_1 due terzi, liquidati in € 1.142,00 per spese ed in € 16.000,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto l'11 giugno 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino