Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/01/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
RE BLICA ITATIONA PUB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 17/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 10697/2023 R.G. promossa da:
Parte 1 rappr. e dif. dagli avv.ti MASSIMO VERNOLA E ANGELA
ROTONDI;
RICORRENTE
contro
Controparte 1
[...] rappr. e dif. da GIUSEPPINA LOTITO;
RESISTENTE
nonché contro
Controparte_3 E Controparte 4 Controparte_2
CONTUMACI
RAGIONI DELLA DECISIONE
premesso di averCon ricorso introduttivo del 27.9.2023, la ricorrente presentato domanda di inserimento nelle GPS 1^ Fascia Ambito Provinciale di
CP 1 sulla classe di concorso ADSS Sostegno Scuola Secondaria di II Grado,
nonché nelle GPS Fascia 2^ per la classe di concorso A018; di aver indicato fra le preferenze tutte le scuole della provincia di CP 1, nessuna esclusa, compilando n.150 preferenze in tutto previste nel modulo;
che a seguito di avvenuta ad inizio pubblicazione della graduatoria sul sito dell' Pt 2 del mese di agosto 2023 è risultata posizionata al n.553 (ma che sulla
Prot. AOOUSPBA n.26820 del 31/8/2023 è stata operata 1' Individuazione dei tempo determinato da CP 6 e da CP 7destinatari delle nomine per a l'a.s. 2023/2024 di non essere rientrata tra i docenti che hanno CP 8
ricevuto gli incarichi annuali in quanto evidentemente quando è giunto il suo turno erano terminati e, quindi, era in attesa almeno di una
convocazione al 1° Turno delle nomine per le supplenze a tempo determinato sempre da GPS 1^ fascia per gli incarichi fino al termine delle attività
didattiche; di non essere rientrata, altresì, tra gli assegnatari di tali convocazione;
che il sistema incarichi e di non aver ricevuto alcuna informatico, dunque, l'avrebbe considerata rinunciataria;
di non essere rientrata anche in occasione della II tornata di assegnazioni di incarichi per le supplenze A.S.2023/24, in cui risultano assegnati ad altri docenti fra gli altri n.2 incarichi "annuali" per la classe di concorso ADSS su due scuole indicate fra le preferenze dalla ricorrente;
che i due docenti
assegnatari hanno punteggio e posizione inferiore e successiva alla stessa
(posizione nr.554), e nello specifico la Prof.ssa Controparte 2 posizione nr. 1488; che si trattanr.1484 e il Prof. Controparte 3 dunque di n.2 incarichi annuali ( già assegnati nella prima tornata del
31.08.2023, e nello specifico per la classe di concorso ADSS sull'Istituto
Maiorana di CP 1 assegnato inizialmente al Prof. n.4 in Persona 1
graduatoria Controparte 2 mentre l'altro alla (oggi alla Prof.ssa '
n.28 in graduatoria presso l'Istituto Caramia Prof. Persona 2
Gigante di CP 1 (oggi assegnato al Prof. scuole già Controparte 3 su nella domanda, e indicate fra le sue preferenze che stata inspiegabilmente scavalcata- agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "1) previa disapplicazione e declaratoria di illegittimità ove occorra dell'art. 12 comma 10 dell'O.M. n.112/2002 e della
Cont nota ministeriale e della nota del nr.ptot.43440 del 19.07.2023 avente ad oggetto Anno scolastico 2023/24 Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo e ATA>>, nonché di tutte le note e Decreti dell di individuazione Controparte_1 per la 1^ e tornata dei destinatari di incarichi annuali e sino al 2^
termine delle attività didattiche solo nella parte in cui non viene individuata la ricorrente per la classe di concorso ADSS su tutte le sedi di preferenza indicate in domanda, e per l'effetto riconoscere il diritto della ricorrente alla modifica/rettifica in autotutela dell'assegnazione di cattedre nella prima e seconda tornata di nomina di supplenza dalle
graduatorie GPS incrociate per la classe di concorso ADSS sostegno per
1 Controparte_1 dell Controparte 10 2023/24, considerato il punteggio e la posizione in graduatoria, procedendo alla sua nomina ed
assegnazione di cattedra fra quelle indicate nelle preferenze ed inserite nelle disponibilità. 2) Per l'effetto condannare l'Amministrazione altresì
al risarcimento in favore della ricorrente dei danni economici subiti per la mancata percezione della retribuzione per l'intero anno scolastico
2023/24, oltre i danni morali e alla sua professionalità subiti, che
potranno essere quantificati secondo equità, e il diritto alla
ricostruzione della carriera, con attribuzione soprattutto in maniera virtuale di n.12 punti per il servizio di un anno. 3) Con vittoria di spese di lite", con distrazione. Si costituiva il CP 1 eccependo preliminarmente il difetto di
giurisdizione e rappresentando che, con istanza telematica del 28/05/2022,
la ricorrente ha chiesto l'inserimento nella graduatoria di prima fascia
GPS per la classe di concorso ADSS sostegno nella scuola secondaria di II
grado. Che con successiva istanza del 23/07/2023, l'istante ha espresso come preferenza il tipo di contratto annuale (ossia sino al 31 agosto) per il tipo di posto "sostegno", indicando altresì 30 sedi di lavoro intese quali istituti scolastici. Sosteneva, quindi, che, in ragione di quanto previsto ai sensi dei commi 4 e 11 dell'art. 12 dell'OM n.212/2022, "il sistema informatico, programmato sulla base di tali disposizioni, non ha
"pescato" la ricorrente al primo turno di nomina poiché non aveva indicato
di voler assumere incarichi sino al termine delle attività didattiche che in quel momento, gli unici disponibili". Concludeva, dunque, per il erano,
rigetto delle avverse pretese.
Nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo, le altre parti convenute rimanevano contumaci in giudizio.
All'esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la
documentazione in atti, la causa è stata decisa nei termini di cui in dispositivo.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione. Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia delle parti convenute non costituitesi in giudizio.
Sempre preliminarmente, l'eccezione di difetto di giurisdizione è
dellainfondata. Al riguardo, preme evidenziare che la giurisdizione presente controversia è da individuarsi in capo al Giudice ordinario, avuto riguardo al petitum sostanziale dedotto. in giudizio. Il procedimento di formazione e modificazione delle graduatorie ad esaurimento non ha natura concorsuale, con la conseguenza che non può affermarsi la sussistenza della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo sulle relative controversie (ex plurimis si v. Cass., SS. UU., 26 giugno 2019, n. 17123;
Cass., SS. UU., 5 febbraio 2018, n. 2722; Cons. Stato, 8 febbraio 2019, n.
968; T.A. R. Milano, del 18.02.2020 n. 322).
dell'O.M.212/2022, rubricato Passando al merito, ai sensi dell'art. 12
al termine delle attività "Conferimento delle supplenze annuali e sino delle supplenze di cui didattiche", le operazioni di conferimento
e b), sono effettuate ordinariamente all'articolo 2, comma 4, lettere a)
con modalità informatizzata.
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti,
collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno utilmente presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al
presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo 3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti del CP 1
possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di
organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 conto dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina,
come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce
altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto,
qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle considerato rinunciatario con riferimento preferenze espresse, sarà alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia
consegue la mancata assegnazione dell'incarico a espresso preferenza. Ne
tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento. 5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle
istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso о tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line.
6. Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi [...]".
I successivi commi 10 ed 11 prevedono, inoltre, che "10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento
delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le
disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia,
sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto all'ultimo dei candidati completamento di cui al successivo comma 12."; "11.gli aspiranti che al all'assegnazione della supplenza conferita О che non abbiano rinunciato abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione
possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze non di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento". Ciò posto, è pacifico, in quanto non contestato, che la ricorrente in sede di compilazione della domanda online abbia espresso solo la preferenza per incarichi di supplenza annuali, e non anche per quelle "fino al termine delle attività didattiche".
Pertanto, atteso che la Pt 1 in sede di compilazione di domanda online non ha espresso la preferenza per la tipologia di incarichi fino al termine delle attività didattiche e considerato che, ai sensi del summenzionato comma 4, la mancata presentazione dell'istanza di cui al predetto articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) (supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche) da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento, risulta, dunque,
corretto l'operato dell'Amministrazione resistente, la quale ha escluso la ricorrente in ordine a tale tipologia di incarichi.
Peraltro, alla suddetta omessa indicazione della preferenza, relativa ai suindicati incarichi, da parte dell'istante, non può ritenersi applicabile ricorso al SOCCOrso istruttorio, non trattandosi di un il errore rilevabile dalla domanda О comunque riconoscibile come obiettivamente errore palese.
D'altro canto, invece, non risulta legittima la successiva esclusione della
Pt 1 dalla II tornata di assegnazioni di incarichi per le supplenze annuali A.S.2023/24. Sul punto, è pacifico, in quanto non specificamente contestato, che in occasione della II turnazione siano stati assegnati n. 2
incarichi per supplenze annuali ai docenti CP 2 (posizione n. 1485) e
CP 3 (posizione n. 1488), entrambi con punteggio e posizione inferiori e successivi alla AR -considerata rinunciataria- (posizione n. 554) per la classe di concorso ADSS su due scuole indicate fra le preferenze dalla ricorrente.
Secondo la tesi del CP 1 non avendo la ricorrente espresso la preferenza in sede di domanda anche per gli incarichi sino al termine delle didattiche le uniche risultate poi disponibili per la prima attività
avrebbe comportato l'esclusione automatica da parte del sistematornata
-
informatico. Invero, il sistema informatico non solo "non ha pescato” la ricorrente al primo turno di nomina, poiché non aveva indicato di voler assumere
incarichi sino al termine delle attività didattiche, ma ha completamente saltato la ricorrente dalla successiva assegnazione degli incarichi annuali su classe di concorso ADSS, nonché su due scuole indicate tra le preferenze dalla ricorrente, assegnando le stesse ai suddetti docenti collocati in
posizione inferiore alla ricorrente. Dunque, risulta del tutto illegittima dell'Amministrazione, la quale, in occasione del I Turno di la condotta rinunciataria la assegnazione, ha considerato Pt 1 non limitatamente didattiche"alla tipologia di incarichi "sino al termine delle attività
(per i quali la ricorrente non aveva espresso la preferenza), bensì anche per l'altra tipologia di incarichi annuali, espressamente indicati in domanda dalla ricorrente, escludendo, dunque, quest'ultima, anche rispetto agli incarichi annuali, dalle successive assegnazioni (II turno).
Né l'anzidetta ipotesi può essere ricondotta alle casistiche di esclusione previste dai summenzionati commi 10 e 11 dell'art. 12.
Conseguentemente, previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, deve essere accertato e dichiarato il diritto della ricorrente all'assegnazione della supplenza annuale per la classe di concorso ADSS
dell 2023/24, sostegno, per 1 Controparte_1 Controparte 10 considerato il punteggio e la posizione in graduatoria, procedendo alla sua nomina ed assegnazione di cattedra fra quelle indicate nelle preferenze ed inserite nelle disponibilità.
Sulla domanda di risarcimento del danno.
dell'acclarata illegittimità del comportamento del conseguenzaIn
deve certamente essere riconosciuto il risarcimento del danno CP 1 '
patito con l'attribuzione del punteggio (12 punti) che la Pt 1 avrebbe
maturato se fosse stata assegnataria di incarico in occasione del II turno di assegnazioni. Tuttavia, non possono essere risarciti gli ulteriori danni oggetto di domanda poiché la ricorrente non ha provato quali siano i danni subiti (ad esempio, le spese sostenute ecc.). Peraltro, non può escludersi a priori che l'odierna istante nelle more possa essere stata destinataria di eventuale contratto di lavoro presso qualsivoglia istituto scolastico
(anche a chiamata diretta). Né la stessa ha prodotto uno stato matricolare da cui si possa evincere la sua effettiva inattività professionale nell'A.S. de quo.
In definitiva, il ricorso deve essere parzialmente accolto e, per l'effetto, previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti,
accertato e dichiarato il diritto della ricorrente deve essere all'assegnazione della supplenza annuale per la classe di concorso ADSS
sostegno, per 1 dell CP 10Controparte_1 A.S. 2023/24,
considerato il punteggio e la posizione in graduatoria, procedendo alla sua nomina ed assegnazione di cattedra fra quelle indicate nelle preferenze ed inserite nelle disponibilità; sempre per l'effetto, il CP 1 resistente deve essere condannato all'attribuzione, a titolo di risarcimento del danno, in favore della ricorrente, del relativo punteggio che le sarebbe
spettato per la supplenza annuale.
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento parziale del ricorso nonché della particolarità delle questioni trattate, appare equo compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione, deduzione
disattese, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, accerta e dichiara il diritto della
all'assegnazione della supplenza annuale per la classe diricorrente
Controparte 1 dell CP 10concorso ADSS sostegno, per 1 A. S. 2023/24, considerato il punteggio e la posizione in graduatoria,
procedendo alla sua nomina ed assegnazione di cattedra fra quelle indicate nelle preferenze ed inserite nelle disponibilità; sempre per l'effetto,
all'attribuzione, a titolo di risarcimento del danno,condanna il CP 1
in favore della ricorrente del relativo punteggio che le sarebbe spettato per la supplenza annuale.
- rigetta per il resto il ricorso.
compensa le spese di lite.
Bari, 17.01.20245
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli