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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 22/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4239/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4239/2022 promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'avv. DI DONNA Parte_1 C.F._1
LUCA e dall'avv. GENTILE GIAN MICHELE, giusta procura speciale in atti;
ATTRICE contro
), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 21 gennaio 2025 la parte attrice si riportava ai propri scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio premesso di essere proprietaria dell'immobile sito Parte_1 in Manziana Via Caduti di Nassirya n. 22 censito al NCEU del Comune di Manziana al pagina 1 di 4 foglio 12, particella 375, cat. A/7 pervenutole per successione dal coniuge ER
, ha dedotto che l'immobile oggetto di causa era occupato da la
[...] Controparte_1 quale era intestataria di un contratto di locazione sull'immobile che aveva cessato di produrre effetti, che vani erano stati i tentativi di ottenere la restituzione del compendio, per cui chiedeva all'intestato Tribunale di condannare la convenuta alla restituzione dell'immobile e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Non si costituiva in giudizio seppur ritualmente evocata per cui ne veniva Controparte_1 dichiarata la contumacia.
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e prove orali la causa era decisa all'udienza del 21.01.2025 con la presente sentenza, all'esito della camera di consiglio.
La domanda attorea da qualificarsi come domanda personale di restituzione è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito precisate [sulla qualificazione della domanda, che rientra nei compiti propri del giudice del merito, il quale è chiamato ad accertarne la portata non solo sulla base della sua formulazione letterale, ma, soprattutto, del suo contenuto sostanziale, in relazione alle finalità perseguite dalla parte ed al provvedimento richiesto in concreto, desumibile dalla situazione dedotta in causa e delle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, cfr. Cass. 3879/1987 e Cass. S.U. 27/2000; sulla qualificazione della domanda nella fattispecie oggetto di causa, v. anche, di recente,
Cass. 25052/2018, “L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici…che non presuppongono necessariamente nel "tradens" la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la "probatio diabolica" della titolarità del diritto di chi agisce”].
La parte attrice ha documentato di avere ereditato il compendio oggetto di causa a seguito del decesso del marito e ha dedotto che tra la convenuta e il coniuge deceduto era stato stipulato un contratto di locazione poi scaduto.
La prospettazione attorea è stata confermata anche dai testi escussi nel corso del giudizio che hanno confermato sia la perdurante occupazione della dell'immobile occupato CP_1
pagina 2 di 4 sia il rifiuto della medesima di versare il canone di locazione concordato con il marito della Pt_1
L'occupazione senza titolo da parte della convenuta della consistenza per cui è lite è provata dal verbale di sopralluogo nell'ambito della procedura esecutiva RGE 350/2017 in atti. La è rimasta contumace nel presente giudizio e non ha opposto un idoneo CP_1 titolo legittimante l'occupazione né ha provveduto a rilasciare l'immobile pur essendo consapevoli dell'altruità del bene.
Altrettanto fondata è la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice.
La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha precisato infatti che “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta (…)se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud.
11/10/2022) 15/11/2022, n. 33645).
Parte attrice ha quantificato in € 1000 mensili il valore locativo dell'indennità di occupazione sulla base degli affitti richiesti nella medesima zona, producendo annunci immobiliari.
In assenza di specifica contestazione deve ritenersi fondata la predetta stima.
La convenuta deve quindi essere condannata al pagamento dell'indennità di occupazione, decorrente dal momento della formale diffida del 27 maggio 2020 sino all'attualità, quantificata in 1000 euro mensili per complessivi € 56000, oltre interessi decorrenti dalla scadenza delle singole mensilità sino al soddisfo. La deve altresì essere condannata CP_1 al pagamento dell'indennità di occupazione quantificata in € 1000 mensili a decorrere dal mese di febbraio 2025 sino all'effettivo rilascio.
Non è invece fondata la domanda volta al risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente subito non avendo l'attrice dedotto né tantomeno documentato alcun ulteriore pregiudizio derivante dall'occupazione dell'immobile oggetto di causa.
pagina 3 di 4 Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4239/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- accolta, per quanto di ragione, la domanda giudiziale, condanna la convenuta all'immediato rilascio del compendio oggetto di causa, libero da persone e cose;
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice al pagamento dell'indennità di occupazione quantificata in € 56.000 oltre interessi legali dalla decorrenza delle singole mensilità sino al saldo, nonché al pagamento dell'importo di € 1000 mensili decorrente da febbraio 2025 sino all'effettivo rilascio;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 5077 oltre spese vive, IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Civitavecchia, 21 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4239/2022 promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'avv. DI DONNA Parte_1 C.F._1
LUCA e dall'avv. GENTILE GIAN MICHELE, giusta procura speciale in atti;
ATTRICE contro
), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 21 gennaio 2025 la parte attrice si riportava ai propri scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio premesso di essere proprietaria dell'immobile sito Parte_1 in Manziana Via Caduti di Nassirya n. 22 censito al NCEU del Comune di Manziana al pagina 1 di 4 foglio 12, particella 375, cat. A/7 pervenutole per successione dal coniuge ER
, ha dedotto che l'immobile oggetto di causa era occupato da la
[...] Controparte_1 quale era intestataria di un contratto di locazione sull'immobile che aveva cessato di produrre effetti, che vani erano stati i tentativi di ottenere la restituzione del compendio, per cui chiedeva all'intestato Tribunale di condannare la convenuta alla restituzione dell'immobile e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Non si costituiva in giudizio seppur ritualmente evocata per cui ne veniva Controparte_1 dichiarata la contumacia.
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e prove orali la causa era decisa all'udienza del 21.01.2025 con la presente sentenza, all'esito della camera di consiglio.
La domanda attorea da qualificarsi come domanda personale di restituzione è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito precisate [sulla qualificazione della domanda, che rientra nei compiti propri del giudice del merito, il quale è chiamato ad accertarne la portata non solo sulla base della sua formulazione letterale, ma, soprattutto, del suo contenuto sostanziale, in relazione alle finalità perseguite dalla parte ed al provvedimento richiesto in concreto, desumibile dalla situazione dedotta in causa e delle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, cfr. Cass. 3879/1987 e Cass. S.U. 27/2000; sulla qualificazione della domanda nella fattispecie oggetto di causa, v. anche, di recente,
Cass. 25052/2018, “L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici…che non presuppongono necessariamente nel "tradens" la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la "probatio diabolica" della titolarità del diritto di chi agisce”].
La parte attrice ha documentato di avere ereditato il compendio oggetto di causa a seguito del decesso del marito e ha dedotto che tra la convenuta e il coniuge deceduto era stato stipulato un contratto di locazione poi scaduto.
La prospettazione attorea è stata confermata anche dai testi escussi nel corso del giudizio che hanno confermato sia la perdurante occupazione della dell'immobile occupato CP_1
pagina 2 di 4 sia il rifiuto della medesima di versare il canone di locazione concordato con il marito della Pt_1
L'occupazione senza titolo da parte della convenuta della consistenza per cui è lite è provata dal verbale di sopralluogo nell'ambito della procedura esecutiva RGE 350/2017 in atti. La è rimasta contumace nel presente giudizio e non ha opposto un idoneo CP_1 titolo legittimante l'occupazione né ha provveduto a rilasciare l'immobile pur essendo consapevoli dell'altruità del bene.
Altrettanto fondata è la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice.
La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha precisato infatti che “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta (…)se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud.
11/10/2022) 15/11/2022, n. 33645).
Parte attrice ha quantificato in € 1000 mensili il valore locativo dell'indennità di occupazione sulla base degli affitti richiesti nella medesima zona, producendo annunci immobiliari.
In assenza di specifica contestazione deve ritenersi fondata la predetta stima.
La convenuta deve quindi essere condannata al pagamento dell'indennità di occupazione, decorrente dal momento della formale diffida del 27 maggio 2020 sino all'attualità, quantificata in 1000 euro mensili per complessivi € 56000, oltre interessi decorrenti dalla scadenza delle singole mensilità sino al soddisfo. La deve altresì essere condannata CP_1 al pagamento dell'indennità di occupazione quantificata in € 1000 mensili a decorrere dal mese di febbraio 2025 sino all'effettivo rilascio.
Non è invece fondata la domanda volta al risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente subito non avendo l'attrice dedotto né tantomeno documentato alcun ulteriore pregiudizio derivante dall'occupazione dell'immobile oggetto di causa.
pagina 3 di 4 Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4239/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- accolta, per quanto di ragione, la domanda giudiziale, condanna la convenuta all'immediato rilascio del compendio oggetto di causa, libero da persone e cose;
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice al pagamento dell'indennità di occupazione quantificata in € 56.000 oltre interessi legali dalla decorrenza delle singole mensilità sino al saldo, nonché al pagamento dell'importo di € 1000 mensili decorrente da febbraio 2025 sino all'effettivo rilascio;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 5077 oltre spese vive, IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Civitavecchia, 21 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
pagina 4 di 4