Ordinanza cautelare 16 dicembre 2022
Sentenza 13 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 13/03/2023, n. 4371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4371 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/03/2023
N. 04371/2023 REG.PROV.COLL.
N. 11796/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11796 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Mag.Di. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Iadarola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Pesce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Bocca di Leone;
nei confronti
Movi.Log. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Guccione, Adriano Cavina, Donato Caterino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Adriano Cavina in Roma, via Sardegna, 50;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'aggiudicazione, in favore della società denominata MOVI.LOG. S.R.L., della procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del «Servizio di conservazione e gestione degli archivi cartacei, degli arredi, dei materiali audio/video e relativi servizi accessori per le necessità degli uffici Rai situati in Roma» (Gara n. 8427138, C.I.G. n. 90719791E7) bandita dalla Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A., del provvedimento n. 109 del 28.07.2022 dell'Amministratore delegato della Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. di approvazione della suddetta aggiudicazione e della relativa comunicazione di aggiudicazione ex art. 76, comma 5, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 del Responsabile del Procedimento del 01.08.2022;
- del provvedimento recante elenco dei concorrenti esclusi/ammessi del Responsabile del Procedimento pubblicato il 25.05.2022, nella parte in cui la società denominata MOVI.LOG. S.R.L. è stata ammessa alle successive fasi di gara;
- del verbale del 01.04.2022 della commissione giudicatrice in seduta riservata di valutazione delle offerte tecniche indicato nell'elenco dei verbali della commissione giudicatrice pubblicato il 25.05.2022 ma il cui contenuto non è noto alla ricorrente, in quanto non pubblicato, non comunicato e, allo stato, non in possesso della ricorrente;
- del verbale di gara della seduta pubblica convocata per il giorno 16.05.2022, del verbale della seduta riservata del 20.05.2022, contenente l'esito conclusivo dell'esame della documentazione amministrativa, e degli eventuali ulteriori verbali di gara nonché degli eventuali atti e degli eventuali provvedimenti del Responsabile del Procedimento o del seggio di gara, se e in quanto lesivi degli interessi della ricorrente, di contenuto non noto alla ricorrente, in quanto non pubblicati, non comunicati e, allo stato, non in possesso della ricorrente, con cui, in particolare, sia stata verificata e/o dichiarata la completezza e la conformità della documentazione amministrativa presentata dalla società denominata MOVI.LOG. S.R.L. rispetto alla lex specialis di gara;
- degli eventuali verbali di gara, degli eventuali atti e degli eventuali provvedimenti del Responsabile del Procedimento o del seggio di gara, sia anteriori sia successivi all'aggiudicazione, se e in quanto lesivi degli interessi della ricorrente, di contenuto non noto alla ricorrente, in quanto non pubblicati, non comunicati e, allo stato, non in possesso della ricorrente, con cui, in particolare, sia stato verificato, accertato e/o dichiarato il possesso, da parte della società denominata MOVI.LOG. S.R.L., del requisito di idoneità di cui al punto III.1.1.) («iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara») della Sezione III («Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico») del bando di gara (doc. n. 4) e di cui al punto 6.1, lett. a) («iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara») del disciplinare di gara;
- degli eventuali verbali di gara, degli eventuali atti e degli eventuali provvedimenti del Responsabile del Procedimento o del seggio di gara, sia anteriori sia successivi all'aggiudicazione, se e in quanto lesivi degli interessi della ricorrente, di contenuto non noto alla ricorrente, in quanto non pubblicati, non comunicati e, allo stato, non in possesso della ricorrente, con cui, in particolare, sia stato verificato, accertato e/o dichiarato il possesso, da parte della società denominata MOVI.LOG. S.R.L., del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3, lett. c) («Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi. Il concorrente deve aver eseguito negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, servizi analoghi a quelli oggetto di gara (servizio di magazzinaggio comprensivo di movimentazione interna e movimentazione esterna con automezzi), così come dettagliato nel Capitolato tecnico, per un valore complessivo pari ad almeno € 2.000.000,00 (Euro due milioni/00). Il concorrente potrà dimostrare il possesso del suddetto requisito con la regolare esecuzione di uno o più contratti. Il valore di ciascun contratto dovrà essere almeno pari a € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00)») del disciplinare di gara;
- degli eventuali atti e degli eventuali provvedimenti del Responsabile del Procedimento e/o del seggio di gara e/o della commissione giudicatrice relativi all'eventuale fase o sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta presentata dalla società denominata MOVI.LOG. S.R.L., se e in quanto lesivi degli interessi della ricorrente, di contenuto non noto alla ricorrente, in quanto non pubblicati, non comunicati e, allo stato, non in possesso della ricorrente;
- della nota del 16.09.2022 del Responsabile del Procedimento avente ad oggetto «Riscontro istanza di accesso agli atti» con la quale è stata fornita alla ricorrente soltanto una copia dell'offerta tecnica della MOVI.LOG S.R.L. recante consistenti parti oscurate in nero;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso a quelli specificamente impugnati con il presente ricorso, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, se ed in quanto lesivo dei diritti e degli interessi della medesima, e con riserva di motivi aggiunti e di proposizione di domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 30, comma 5 c.p.a.;
nonché per declaratoria di inefficacia del contratto, se già o comunque nelle more eventualmente stipulato, e per la reintegrazione in forma specifica mediante subentro nel contratto eventualmente stipulato, anche se eventualmente già in corso di esecuzione, o, in via subordinata, per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente al risarcimento dei danni per equivalente e per la condanna della resistente al suddetto risarcimento dei danni per equivalente nella misura del 10% del valore del contratto o nella diversa, maggiore o minore, somma che risulterà dimostrata in giudizio e/o che risulterà di giustizia e/o che verrà determinata anche in via equitativa.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Mag.Di. S.r.l. il 16/11/2022:
- dell'aggiudicazione, in favore della società denominata MOVI.LOG. S.R.L., della procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del «Servizio di conservazione e gestione degli archivi cartacei, degli arredi, dei materiali audio/video e relativi servizi accessori per le necessità degli uffici Rai situati in Roma» (Gara n. 8427138, C.I.G. n. 90719791E7) bandita dalla Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A., del provvedimento n. 109 del 28.07.2022 dell'Amministratore delegato della Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. di approvazione della suddetta aggiudicazione e della relativa comunicazione di aggiudicazione ex art. 76, comma 5, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 del Responsabile del Procedimento del 01.08.2022;
- del provvedimento recante elenco dei concorrenti esclusi/ammessi del Responsabile del Procedimento pubblicato il 25.05.2022, nella parte in cui la società denominata MOVI.LOG. S.R.L. è stata ammessa alle successive fasi di gara;
- del verbale del 01.04.2022 della commissione giudicatrice in seduta riservata di valutazione delle offerte tecniche indicato nell'elenco dei verbali della commissione giudicatrice pubblicato il 25.05.2022;
- del verbale del 16.05.2022, del verbale della seduta riservata del 20.05.2022, contenente l'esito conclusivo dell'esame della documentazione amministrativa, e degli eventuali ulteriori verbali di gara nonché degli eventuali atti e degli eventuali provvedimenti del Responsabile del Procedimento o del seggio di gara, se e in quanto lesivi degli interessi della ricorrente, con cui, in particolare, è stata verificata e/o dichiarata la completezza e la conformità della documentazione amministrativa presentata dalla società denominata MOVI.LOG. S.R.L. rispetto alla lex specialis di gara;
- dei verbali di gara, degli atti e dei provvedimenti del Responsabile del Procedimento o del seggio di gara, sia anteriori sia successivi all'aggiudicazione, ivi compreso, in particolare, il verbale del 23.05.2022 di verifica dei requisiti tecnici, con cui, in particolare, è stato verificato, accertato e/o dichiarato il possesso, da parte della società denominata MOVI.LOG. S.R.L., del requisito di idoneità di cui al punto III.1.1.) («iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara») della Sezione III («Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico») del bando di gara e di cui al punto 6.1, lett. a) («iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara») del disciplinare di gara;
- dei verbali di gara, degli atti e dei provvedimenti del Responsabile del Procedimento o del seggio di gara, sia anteriori sia successivi all'aggiudicazione, ivi compreso, in particolare, il verbale del 23.05.2022 di verifica dei requisiti tecnici, con cui, in particolare, è stato verificato, accertato e/o dichiarato il possesso, da parte della società denominata MOVI.LOG. S.R.L., del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3, lett. c) («Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi. Il concorrente deve aver eseguito negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, servizi analoghi a quelli oggetto di gara (servizio di magazzinaggio comprensivo di movimentazione interna e movimentazione esterna con automezzi), così come dettagliato nel Capitolato tecnico, per un valore complessivo pari ad almeno € 2.000.000,00 (Euro due milioni/00). Il concorrente potrà dimostrare il possesso del suddetto requisito con la regolare esecuzione di uno o più contratti. Il valore di ciascun contratto dovrà essere almeno pari a € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00)») del disciplinare di gara;
- degli atti e dei provvedimenti del Responsabile del Procedimento e/o del seggio di gara e/o della commissione giudicatrice relativi alla fase o sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta presentata dalla società denominata MOVI.LOG. S.R.L., ivi compreso, in particolare, il verbale del 12.05.2022 della seduta riservata relativo alla verifica di congruità dell'offerta ex art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 della società denominata MOVI.LOG. S.R.L., che è stato trasmesso dalla resistente e dunque reso noto alla ricorrente mediante pec del 11.10.2022;
- della nota del 16.09.2022 del Responsabile del Procedimento avente ad oggetto «Riscontro istanza di accesso agli atti» con la quale è stata fornita alla ricorrente soltanto una copia dell'offerta tecnica della MOVI.LOG S.R.L. recante consistenti parti oscurate in nero;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso a quelli specificamente impugnati con il presente ricorso, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, se ed in quanto lesivo dei diritti e degli interessi della medesima, e con riserva di motivi aggiunti e di proposizione di domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 30, comma 5 c.p.a.;
nonché, secondo quanto già richiesto nel ricorso introduttivo, per la declaratoria di inefficacia del contratto, se già o comunque nelle more eventualmente stipulato, e per la reintegrazione in forma specifica mediante subentro nel contratto eventualmente stipulato, anche se eventualmente già in corso di esecuzione, o in via subordinata, per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente al risarcimento dei danni per equivalente e per la condanna della resistente al suddetto risarcimento dei danni per equivalente nella misura del 10% del valore del contratto o nella diversa, maggiore o minore, somma che risulterà dimostrata in giudizio e/o che risulterà di giustizia e/o che verrà determinata anche in via equitativa.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. e di Movi.Log. S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2023 la dott.ssa Dalila Satullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo Mag.Di S.r.l. ha premesso in fatto che: Rai S.p.a. ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D.lgs. n. 50/2016, articolata in un unico lotto, per l’affidamento del “ Servizio di conservazione e gestione degli archivi cartacei, degli arredi, dei materiali audio/video e relativi servizi accessori per le necessità degli uffici Rai situati in Roma ” per la durata di 84 mesi e per l’importo complessivo posto a base di gara di euro 5.838.017,81, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; nella determinazione a contrarre e nel bando di gara è stato richiesto, a pena di esclusione, il possesso del requisito di idoneità costituito dall’iscrizione nel registro delle imprese oppure nell’albo delle imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della procedura, nonché il possesso di requisiti di capacità tecnica e professionale; la gara è stata aggiudicata alla Movi.Log. S.r.l., che si è classificata al primo posto, conseguendo 70 punti per l’offerta tecnica e 21,895 per l’offerta economica, mentre la ricorrente si è classificata al secondo posto, conseguendo 61,158 punti per l’offerta tecnica e 22,977 per l’offerta economica; la ricorrente ha presentato alla Rai istanza di accesso per ottenere copia del provvedimento di approvazione dell’aggiudicazione e dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, ma l’amministrazione ha fornito solo la copia dell’offerta tecnica, oscurata in più parti; nonostante il sollecito nonché la richiesta di ulteriori documenti, l’amministrazione non ha ancora consentito l’integrale accesso agli atti.
La società ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento degli atti indicati in epigrafe deducendo i seguenti motivi di illegittimità:
1) violazione di legge, in particolare: violazione e/o falsa applicazione della lex specialis (bando e disciplinare di gara), segnatamente violazione e/o falsa applicazione del punto III.1.1.) della sezione III del bando di gara, del punto 6 e del punto 6.1, lett. a) del disciplinare di gara, concernenti il requisito di idoneità professionale richiesto dalla Rai a pena di esclusione dalla gara; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 83, commi 2, 3 e 8 del d.lgs. n. 50/2016; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 86, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016; violazione e/o falsa applicazione dell’allegato xvi del d.lgs. n. 50/2016; eccesso di potere per difetto di istruttoria, per travisamento dei fatti e per carenza o insufficienza della motivazione; mancato possesso, da parte dell’aggiudicataria, del requisito speciale di idoneità professionale di cui al punto 6.3, lett. c) del disciplinare di gara; mancata prova dell’asserito possesso, da parte 12 dell’aggiudicataria, del requisito di capacità tecnico professionale di cui al punto III.1.1.) della sezione III del bando di gara ed al punto 6.1, lett. a) del disciplinare di gara e/o inidoneità e/o insufficienza della documentazione (al momento ignota alla ricorrente) eventualmente presentata dall’aggiudicataria ai fini della dimostrazione dell’asserito possesso del suddetto requisito nonché erronea valutazione della stessa da parte della stazione appaltante per difetto di istruttoria e/o per travisamento dei fatti e/o mancata richiesta di integrazioni e precisazioni all’aggiudicataria. Al riguardo si evidenzia che l’aggiudicataria non è in possesso del requisito di idoneità professionale, richiesto a pena di esclusione dal bando di gara e costituito dalla iscrizione nel registro delle imprese oppure nell’albo delle imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della procedura, atteso che dall’esame della visura camerale merge che l’oggetto sociale della Movi.Log. S.r.l. non contempla l’attività di conservazione e gestione di archivi, costituente oggetto dell’affidamento e qualificata come prestazione principale alla stregua dell’attività di magazzinaggio; tale circostanza rende illegittima l’aggiudicazione anche alla luce della giurisprudenza amministrativa secondo cui la corrispondenza contenutistica tra risultanze camerali e oggetto del contratto, pur non dovendosi intendere come perfetta e assoluta coincidenza, va appurata secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, e quindi in virtù di una considerazione globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto. Inoltre, la circostanza che la Movi.Log. S.r.l. non eserciti in concreto le attività di archiviazione e conservazione di documenti cartacei per conto terzi emerge anche dai codici ATECO riportati nella visura, che non sono relativi all’attività in questione (manca in particolare il riferimento ai codici ATECO 63.11.1 – elaborazione dati e 63.11.19 – altre elaborazioni elettroniche di dati).
2) violazione di legge, in particolare: violazione e/o falsa applicazione della lex specialis (bando e disciplinare di gara), segnatamente violazione e/o falsa applicazione del punto 6 e del punto 6.3, lett. c) del disciplinare di gara (al quale rinvia il punto III.1.3 della sezione III del bando di gara) concernente il requisito di capacità tecnica e professionale richiesto dalla Rai; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 83, commi 2, 6, 7 e 8 del d.lgs. n. 50/2016; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 86, commi 1 e 5 del d.lgs. n. 50/2016; violazione e/o falsa applicazione dell’allegato XVII, parte II, lett. a), punto II del d.lgs. n. 50/2016; eccesso di potere per difetto di istruttoria, per travisamento dei fatti e per carenza o insufficienza della motivazione; mancato possesso, da parte dell’aggiudicataria, del requisito speciale di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3, lett. c) del disciplinare di gara; mancata prova dell’asserito possesso, da parte dell’aggiudicataria, del requisito di capacità tecnico professionale di cui al punto 6.3, lett. c) del disciplinare di gara e/o inidoneità e/o insufficienza . Al riguardo si rappresenta che l’aggiudicataria non risulta in possesso dell’ulteriore requisito di capacità tecnica e professionale, costituito dalla esecuzione degli ultimi tre anni di servizi analoghi, non avendo svolto attività di conservazione e gestione degli archivi cartacei, compresa nell’oggetto dell’appalto.
3) violazione di legge, in particolare: violazione e/o falsa applicazione della lex specialis, segnatamente dei punti n. 17.1 e n. 17.2 del disciplinare di gara; eccesso di potere per difetto di istruttoria e per carenza, insufficienza e/o illogicità della motivazione . Al riguardo si rileva che, in attesa di conoscere gli atti di gara per cui è stata presentata istanza di accesso e tenuto conto della già dedotta inidoneità tecnica e professionale dell’aggiudicataria, il punteggio tecnico attribuito a quest’ultima nella misura massima appare eccessivo e non conforme al disciplinare di gara e comunque affetto da eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza, insufficienza e illogicità della motivazione. Tali vizi risultano evidenti anche alla luce del punteggio inferiore attribuito all’odierna ricorrente che, al contrario dell’aggiudicataria, ha formulato una proposta tecnica innovativa con mezzi “green” e con l’utilizzo di impianti dotati di certificato antincendio per le attività di archiviazione.
4) violazione di legge, in particolare: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 e della lex specialis, segnatamente del punto 21 del disciplinare di gara relativo alla verifica di anomalia delle offerte; eccesso di potere per difetto di istruttoria e per carenza o insufficienza della motivazione . Sul punto si rappresenta che l’aggiudicazione è altresì illegittima in quanto l’amministrazione, a fronte di un’offerta anormalmente bassa della aggiudicataria, non ha effettuato la verifica di anomalia.
5) violazione di legge, in particolare: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54, commi 5, lett. a), e 6 del d.lgs. n. 50/2016 e degli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 nonché della lex specialis (disciplinare di gara), segnatamente violazione e/o falsa applicazione del punto 15 del disciplinare di gara . Si rileva infine che l’amministrazione, nell’evadere l’istanza di accesso della ricorrente, ha illegittimamente e senza adeguata motivazione oscurato la copia dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, limitando così il diritto di difesa dell’impresa non aggiudicataria.
Parte ricorrente, oltre alla sospensione in via cautelare e all’annullamento degli atti impugnati, ha altresì chiesto al Tribunale di: accertare l’illegittimità dell’oscuramento parziale dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria e ordinare all’amministrazione di consentire l’accesso integrale alla predetta offerta tecnica; in via istruttoria, acquisire tutti i documenti richiesti all’amministrazione mediante l’istanza di accesso, ancora inevasa, e disporre consulenza tecnica d’ufficio al fine di verificare l’anomalia dell’offerta della Movi.Log. S.r.l.; disporre l’aggiudicazione in favore della Mag.Di. S.r.l. previa dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more; in via subordinata, in caso di mancata reintegrazione in forma specifica, condannare la resistente e la controinteressata al risarcimento del danno in favore della ricorrente.
Si è costituita la Rai S.p.a., depositando una memoria in cui ha contestato i motivi di ricorso per le seguenti principali ragioni: il quinto motivo di ricorso è improcedibile atteso che la Rai S.p.a. ha provveduto a fornire la copia integrale dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, nonché gli altri documenti richiesti dalla ricorrente; l’appalto ha un oggetto complesso, comprensivo di numerosi servizi, tutti qualificati come principali e riconducibili al codice CPV 63100000-0 del Common Procurement Vocabulary “ Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini ”, e l’oggetto sociale dell’aggiudicataria risultante dalla visura camerale, è certamente pertinente con il contenuto dell’appalto, non dovendo peraltro ricorrere una perfetta coincidenza tra i due elementi di raffronto; il servizio di conservazione e gestione di archivi cartacei può peraltro ritenersi incluso nel servizio di logistica indicato nell’oggetto sociale; il punto 6.3 c) del disciplinare di gara, non impugnato, considera espressamente come servizi analoghi “ il servizio di magazzinaggio comprensivo di movimentazione interna e movimentazione esterna con automezzi ”; il servizio di conservazione e gestione degli archivi cartacei, anche ove considerato atomisticamente, ha un’incidenza marginale sul valore dell’appalto; l’aggiudicataria ha comprovato i requisiti di capacità tecnico professionale di cui al punto 6.3. del disciplinare di gara, producendo le attestazioni relativa allo svolgimento di servizi analoghi (per tali dovendosi intendere quelli indicati al medesimo punto 6.3., sopra richiamati) presso la committente Bucap S.p.a. per un importo di euro 650.878,66 (in tal caso è stato svolto anche il sevizio specifico di conservazione e gestione di archivi cartacei), e presso la committente ERA S.r.l. per un importo di euro 2.197.540,53; quanto ai vizi relativi all’attribuzione del punteggio tecnico, si evidenzia che la soluzione informatica integrata e reportistica avanzata (PT1) della ricorrente è stata considerata ampiamente migliorativa rispetto alle condizioni minime previste dal capitolato, ottenendo un punteggio superiore a quello dell’aggiudicataria, la quale ha tuttavia ottenuto un punteggio ampiamente superiore in relazione ai punteggi quantitativi (PT 4 e 5) e tabellari (PT 6), in quanto è in possesso di un numero superiore di certificazioni e ha menzionato le attrezzature utilizzate per la movimentazione interna; infine si rileva che è stata effettuata con esito negativo la verifica di anomalia dell’offerta, come risulta dagli atti di gara.
Si è altresì costituita la Mag.Di. S.r.l., deducendo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso in quanto: le censure sono dirette a sostituire il giudizio discrezionale riservato all’amministrazione in materia di idoneità e capacità dei concorrenti, di attribuzione di punteggi e di congruità dell’offerta; inoltre, la censura relativa all’attribuzione del punteggio tecnico è inammissibile, non avendo la ricorrente fornito la prova di resistenza, e la contestazione relativa alla non congruità dell’offerta è assolutamente generica. Nel merito la contro interessata, contesta la fondatezza dei motivi di ricorso per ragioni analoghe a quelle evidenziate da Rai S.p.a. e sopra riportate.
Con ricorso per motivi aggiunti, presentato a seguito dell’acquisizione di nuovi documenti relativi alla procedura di gara, parte ricorrente ha ulteriormente dedotto che: 1) dai documenti acquisiti risulta confermata la violazione del punto 6.3 lett. c) del disciplinare, atteso che nell’ultimo triennio sono stati svolti servizi di conservazione e gestione degli archivi cartacei solo per l’ammontare di euro 650.878,66 a favore della Bucap S.p.a. e pertanto non viene raggiunto il valore di 2 milioni di euro previsto dal predetto punto del disciplinare; 2) dai documenti della procedura risulta anche la violazione del punto 6.3 lett. d) del disciplinare di gara, in quanto nel certificato UNI EN ISO 9001-2015 prodotto dall’aggiudicataria non sarebbero compresi i servizi di conservazione e gestione degli archivi cartacei; 3) risulta altresì violato l’art. 97, commi 1, 4, 5 e 6 del D.lgs. n. 50/2016, in quanto l’offerta presentata dall’aggiudicataria, con un utile di impresa indicato nella misura del 5,97%, è incongrua in relazione: agli oneri di sicurezza aziendali indicati nella misura irrisoria di soli euro 6.699,28; ai costi di manodopera, quantificati in euro 1.591.079,00 senza considerare gli incrementi salariali previsti dal nuovo CCNL per gli anni 2022, 2023 e 2024; ai costi per le utenze, stimati in soli 294.000,00, a cui corrispondono costi mensili per euro 3.500,00; 4) risulta infine la violazione dei punti 17.1 e 17.2 del disciplinare di gara e della guida alla relazione dell’offerta tecnica, atteso che: l’amministrazione non avrebbe dovuto attribuire 16 punti in riferimento al PT6 atteso che le certificazioni prodotte dalla controinteressata non comprendevano l’attività di conservazione e gestione di servizi cartacei; è irragionevole l’attribuzione alla controinteressata di un coefficiente medio di 0,800 in riferimento al PT3 “ Soluzioni migliorative per il servizio di movimentazione interna ” (così motivata “ La soluzione proposta risulta ampiamente migliorativa rispetto alle condizioni minime previste dal Capitolato tecnico. Puntuale e dettagliata la descrizione del magazzino e la relativa movimentazione interna. Si rappresentano, inoltre, le dotazioni antincendio e antisismiche e la dotazione di muletti a 24 volt per la movimentazione ”), atteso che l’utilizzo di transpallet manuali, normalmente impiegati nell’attività di logistica e non di archiviazione, non è affatto innovativo e che non risultano indicate nell’offerta dell’aggiudicataria le dotazioni antincendio.
Rai S.p.a. e Movi.Log. S.r.l. hanno depositato ulteriori memorie, deducendo l’irricevibilità per tardività dei motivi aggiunti e, comunque, l’infondatezza degli stessi per le seguenti ragioni: l’attività di conservazione e gestione di archivi cartacei rientra nella logistica integrata e comunque il punto 6.3 lett. c) e d) del disciplinare fatto riferimento ad attività analoghe e non coincidenti a quelle oggetto di appalto; l’offerta è stata ritenuta congrua dalla stazione appaltante con una motivazione esente da vizi; la stessa ricorrente ha indicato costi per la sicurezza aziendale inferiori a quelli indicati dell’aggiudicataria, i costi per la manodopera sono sostanzialmente in linea con quanto previsto dal CCNL, mentre i futuri aumenti stipendiali possono essere coperti con l’utile di impresa e con la voce spese impreviste indicate in offerta; con riguardo al PT3, la controinteressata ha ottenuto un punteggio superiore in quanto nell’offerta ha descritto i mezzi messi a disposizione per la movimentazione interna, descrizione mancante nell’offerta della ricorrente, e conseguentemente, tenuto conto del ridotto scarto tra i PT3 assegnati alle due imprese, deve ritenersi che la ricorrente non abbia fornito la prova di resistenza idonea a fondare il suo interesse al ricorso; l’impiego di transpallet manuali è comunque compatibile con le prescrizioni del capitolato tecnico e idoneo all’esecuzione dell’appalto; infine, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’offerta della controinteressata conteneva a pag. 4 l’indicazione delle dotazioni antincendio.
Anche la controinteressata Movi.Log. S.r.l. ha depositato ulteriori memorie insistendo per l’inammissibilità e infondatezza del ricorso per motivi aggiunti per ragioni analoghe a quelle evidenziate da Rai S.p.a.
Con ordinanza del 6 dicembre 2022 il Tribunale ha rigettato la domanda cautelare.
All’udienza del 24 gennaio 2023, la causa è stata assunta in decisione.
2. Va preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda con cui la ricorrente ha chiesto di annullare il provvedimento con cui l’amministrazione, nel consentire l’accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicataria, ne ha disposto il parziale oscuramento.
Ed infatti nel corso del giudizio la Mag.Di. S.r.l. ha ottenuto dall’amministrazione copia integrale del predetto documento, circostanza che le ha consentito anche di proporre motivi aggiunti.
3. Indipendentemente da ogni profilo di inammissibilità, il ricorso va comunque rigettato nel merito.
3.1. Il primo motivo di ricorso è palesemente infondato.
Va preliminarmente evidenziato in fatto che l’appalto oggetto di causa è relativo all’affidamento del servizio “ di conservazione e gestione degli archivi cartacei, degli arredi, dei materiali audio/video e relativi servizi accessori per le necessità degli uffici Rai situati in Roma ”
A prescindere dallo specifico oggetto dell’attività di conservazione e gestione (archivi cartacei, arredi, stampati, audiovisivi, ecc.), la prestazione richiesta presenta una caratterizzazione unitaria e globale, confermata dalla sua integrale riconduzione all’unico codice CVP (Commun Procurement Vocabulary) 63100000-0 “ Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini ”.
Rispetto all’oggetto dell’appalto, come sopra individuato, l’aggiudicataria presenta indubbiamente il requisito di idoneità previsto dal punto 6.1 del disciplinare e consistente nella “ iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara ”.
Dalla visura in atti del Registro delle imprese risulta, infatti, che l’oggetto sociale della MOVI.LOG. S.r.l. comprende “i servizi logistici sia con mezzi propri sia per il tramite di imprese terze; l’espletamento di servizi di movimentazione e facchinaggio, stoccaggio, movimentazione, stivaggio, assemblaggio, confezionamento, imballaggio, di merci, di qualsiasi genere o tipo”, “la manovalanza generica e specializzata”, “il deposito di merci con magazzini propri e/o in affitto”, “l’autotrasporto di merci, per conto di terzi, su strada, aereo, ferroviario e marittimo”.
L’attività indicata nella visura è pertanto pienamente sovrapponibile all’oggetto dell’appalto, dovendosi ritenere comprensiva anche dell’attività di conservazione e gestioni di archivi, in quanto rientrante nella logistica integrata. Questa circostanza appare peraltro confermata dall’effettivo svolgimento dell’attività di gestione e conservazione di archivi a favore di Bucap S.p.a. (v. più ampiamente punto successivo della motivazione) e non risulta contraddetta dalla mancata indicazione nella visura dei codici ATECO 63.11.1 – “elaborazione dati” e 63.11.19 – “altre elaborazioni elettroniche di dati”, atteso che, come affermato anche dalla giurisprudenza, i predetti codici assolvono “ ad una mera classificazione ai fini statistici, fiscali e contributivi delle attività economiche che l'imprenditore dichiara di svolgere, senza alcun valore costitutivo né ricognitivo del titolo abilitativo allo svolgimento dell'attività, né dell'attività concretamente espletata, che può essere ricostruita soltanto facendo riferimento all'oggetto sociale, alle licenze possedute ed a quanto effettivamente svolto dal singolo esercizio commerciale ” (v. Cons. Stato, sez. V, 20 gennaio2022, n. 366).
In ogni caso, anche ove si ritenesse inesistente una completa coincidenza tra l’oggetto dell’appalto e l’oggetto sociale dell’aggiudicataria, ciò non costituirebbe certamente motivo illegittimità dell’aggiudicazione, per le seguenti principali ragioni:
- il predetto punto 6.1 del disciplinare, non specificamente impugnato, prevede che l’iscrizione nel registro deve essere relativa ad attività “coerenti” e non “coincidenti” con l’oggetto dell’appalto; nel caso in esame, vi è certamente la richiesta coerenza dell’oggetto sociale con l’oggetto dell’appalto, di cui verrebbe coperta la quasi integralità (il servizio di gestione e conservazione di archivi cartacei, contestato dalla ricorrente, ha un valore di soli 459.438,84 euro su un complessivo valore della commessa di euro 5.837.017,81) ;
- come già evidenziato in sede cautelare, anche la giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che la “ corrispondenza contenutistica - tra risultanze descrittive del certificato camerale e oggetto del contratto d'appalto - non debba tradursi in una perfetta ed assoluta sovrapponibilità tra tutte le componenti dei due termini di riferimento, ma che la stessa vada appurata secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, e quindi in virtù di una considerazione non già atomistica e frazionata, bensì globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto. Diversamente, una rigida e formalistica applicazione del requisito condurrebbe all'ammissione alla gara dei soli operatori aventi un oggetto sociale pienamente speculare rispetto a tutti i contenuti del servizio in gara (indipendentemente dal peso delle diverse prestazioni ad esso inerenti), con ciò restringendosi in modo ingiustificato la platea dei potenziali concorrenti e la stessa finalità del confronto comparativo-concorrenziale ” (v. tra le tante, in motivazione, Cons. Stato, sez. III, 8 novembre 2017, n. 5170, richiamata più di recente da Cons. Stato, sez. V, 1 marzo 2021, n. 1701);
Il motivo è pertanto infondato.
3.2. Anche il secondo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti, con cui è stata dedotta la violazione del punto 6.3 lett. c) del disciplinare, devono ritenersi infondati.
Va al riguardo evidenziato che il predetto punto prevede, tra i requisiti di capacità tecnica e professionale l’“ Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi ”; in particolare “ il concorrente deve aver eseguito negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, servizi analoghi a quelli oggetto di gara (servizio di magazzinaggio comprensivo di movimentazione interna e movimentazione esterna con automezzi), così come dettagliato nel Capitolato tecnico, per un valore complessivo pari ad almeno € 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00). Il concorrente potrà dimostrare il possesso del suddetto requisito con la regolare esecuzione di uno o più contratti. Il valore di ciascun contratto dovrà essere almeno pari a € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) ”.
Tale requisito risulta soddisfatto atteso l’aggiudicataria ha comprovato di avere eseguito servizi analoghi a quelli oggetto di appalto servizi in favore della Bucap S.p.a. per un importo di euro 650.878,66 e in favore della ERA S.r.l. per un importo di euro 2.197.540,53.
La circostanza, evidenziata dalla ricorrente, che l’aggiudicataria ha eseguito la specifica attività di conservazione e gestione solamente nel rapporto con la Bucap S.p.a., per un ammontare inferiore a quello indicato nel disciplinare ai fini dell’integrazione del requisito di capacità, non appare in alcune modo rilevante e decisivo al fine di ritenere illegittima l’aggiudicazione.
Ed infatti, come ben evidenziato dall’amministrazione resistente e dalla controinteressata, il predetto punto 6.3. lett. c), non impugnato, qualifica espressamente come analogo il “ servizio di magazzinaggio comprensivo di movimentazione interna e movimentazione esterna con automezzi ”, senza richiedere specificamente il pregresso svolgimento dell’attività di conservazione e gestione di archivi cartacei. In tale definizione di servizio analogo rientra certamente l’attività svolta dalla controinteressata a favore sia di Bucap S.p.a. che di ERA S.r.l., consistente complessivamente nell’attività di magazzinaggio, comprensivo di movimentazione interna ed esterna con automezzi, nell’attività di movimentazione di materiali vari con e senza l’ausilio di mezzi, nella messa a disposizione di un magazzino e nell’attività di conservazione e gestione di archivi cartacei.
A ciò si aggiunga che anche in tal caso la ricorrente, in contrasto con il principio di concorrenza e massima partecipazione alle procedure di gara, tenta artificiosamente di spacchettare l’oggetto del contratto di appalto, distinguendo da un lato la conservazione e gestione degli archivi cartacei e dall’altro la conservazione e gestione di tutti gli altri beni (materiale video/audio, arredi, ecc.) , senza considerare che il servizio richiesto, a prescindere dalla natura dei beni oggetto di conservazione e gestione, contempla un’attività sostanzialmente unitaria di logistica, rispetto alla quale va apprezzata l’idoneità e la capacità tecnica e professionale
3.3. È altresì infondato il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti, con cui è stata dedotta la violazione del punto 6.3 d) del disciplinare.
Tale punto del disciplinare prevede, quale ulteriore requisito di capacità tecnica e professionale, il “ Possesso delle certificazioni del sistema di qualità conformi alle norme europee UNI EN ISO 9001- 2015, rilasciate da Organismo accreditato, con campo applicativo che includa attività analoghe a quelle oggetto dell'appalto ”.
Nel caso in esame la società aggiudicataria ha prodotto la certificazione UNI EN ISO 9001-2015 per il seguente campo di applicazione “ Erogazione di servizi di pulizia e di logistica integrata, anche mediante sistemi gestionali informatici, inerente a gestione di depositi e magazzini, facchinaggio, magazzinaggio, movimentazione e distribuzione di materiali, merci varie e prodotti alimentari in regime di temperatura controllata (ATP) e non, per conto di terzi. Servizi di trasposto nazionale e internazionale di materiali, merci varie e prodotti alimentari in regime di temperatura controllata (ATP) e non, per conto di terzi ”.
Ciò premesso, in relazione a questo motivo di ricorso è possibile svolgere le medesime considerazioni svolte con riguardo alla asserita violazione del punto 6.3 lett. c) del disciplinare:
1) il punto 6.3 lett. d) richiede il possesso di certificazioni relative ad attività “analoghe” a quelle oggetto di appalto e, nel caso in esame, le attività certificate sono certamente quanto meno analoghe a quelle oggetto di affidamento da parte di Rai S.p.a.;
2) anche in tal caso, valgono le superiori considerazioni in ordine ad un’artificiosa distinzione tra i servizi inclusi nell’appalto, a seconda del bene che ne è oggetto, obliterando la natura unitaria dell’attività di conservazione e gestione richiesta dalla stazione appaltante.
3.4. È altresì infondato il terzo motivo del ricorso principale e il quarto motivo del ricorso per motivi aggiunti, relativi all’illegittima attribuzione del punteggio all’aggiudicataria in relazione al punteggio tecnico 3 (PT3) e al punteggio tecnico 6 (PT6).
L’attribuzione all’aggiudicataria del PT6 nella misura massima di 16 punti deve ritenersi pienamente legittima atteso che la MOVI.LOG. S.r.l. ha prodotto tutte le certificazioni indicate al punto 7.1 del disciplinare (v. pag. 22 e seguenti dell’offerta tecnica), riportanti il seguente campo di applicazione, relativo all’oggetto dell’appalto: “ Erogazione di servizi di pulizia e di logistica integrata, anche mediante sistemi gestionali informatici, inerente a gestione di depositi e magazzini, facchinaggio, magazzinaggio, movimentazione e distribuzione di materiali, merci varie e prodotti alimentari in regime di temperatura controllata (ATP) e non, per conto di terzi. Servizi di trasposto nazionale e internazionale di materiali, merci varie e prodotti alimentari in regime di temperatura controllata (ATP) e non, per conto di terzi” .
Anche in tal caso la contestazione della ricorrente in ordine alla mancata indicazione nel campo di applicazione della certificazione della specifica attività di gestione e conservazione di archivi cartacei non appare fondata per le ragioni già ampiamente sopra esposte.
Per quanto attiene poi al PT3 si rileva che:
- non risponde al vero che la Movi.Log. S.r.l. non ha indicato in offerta la dotazione antincendio del magazzino: alle pag. 3 e 4 dell’offerta tecnica si legge testualmente che il magazzino è dotato “ di impianto di rilevazione incendi, con sistema di spegnimento automatico tipo sprinkler di ultima generazione con pressione a 12 atmosfere ”;
- il punteggio attribuito alla Movi.Log. S.r.l. è stato motivato dalla accurata descrizione, contenuta nell’offerta tecnica, dei mezzi per la movimentazione messi a disposizione per l’esecuzione dell’appalto, correlata di apposita illustrazione, descrizione invece mancante nell’offerta tecnica;
- la valutazione tecnica della stazione appaltante, in ordine al carattere migliorativo dell’offerta della Movi.Log. S.r.l. rispetto alle condizioni minime previste dal capitolato è ampiamente discrezionale e non risulta essere stata effettuata in modo illogico o arbitrario, tenuto conto della proposta migliorativa specificamente indicati alle pagine 17 e seguenti dell’offerta tecnica, comprensiva di numerosi elementi ulteriori rispetto all’uso dei transpallet contestato dalla ricorrente.
3.5. Infine, sono infondati il quarto motivo di ricorso introduttivo e il terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti, con cui la ricorrente dedotto la violazione dell’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016, ritenendo incongrua ed economicamente non sostenibile l’offerta della Movi.Log. S.r.l.
Preliminarmente, si ritiene opportuno richiamare alcuni principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa in materia:
- “ Il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta è finalizzato all'accertamento dell'attendibilità e della serietà della stessa nel suo insieme e dell'effettiva possibilità dell'impresa di eseguire correttamente l'appalto alle condizioni proposte; la relativa valutazione della stazione appaltante ha natura globale e sintetica e costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato renda palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta .” (v. Cons. Stato, sez. V, 3 ottobre 2022, n. 8471);
- “ In sede giudiziale, quando la stazione appaltante abbia espresso una valutazione di non anomalia dell'offerta e questa sia stata impugnata dall'operatore economico non aggiudicatario, spetta al ricorrente dimostrare la manifesta erroneità o contraddittorietà della valutazione dell'amministrazione, essendo perciò gravato dell'onere della prova relativa, potendosi dubitare della congruità dell'offerta, anche sotto lo specifico profilo ora in considerazione relativo al costo della manodopera, qualora la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata, alla luce di una valutazione globale e sintetica che è espressione di un apprezzamento tecnico-discrezionale insindacabile salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza non renda palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta .” (Cons. Stato, sez. V, 4 novembre 2022, n. 9691);
- “ Lo standard della motivazione relativa alla valutazione di congruità è strutturalmente diverso rispetto a quella che deve sorreggere una valutazione di anomalia dell'offerta; mentre è richiesta una articolata ed approfondita motivazione laddove l'amministrazione ritenga di non condividere le giustificazioni offerte dall'impresa, in tal modo disponendone l'esclusione, la valutazione favorevole circa le giustificazioni dell'offerta sospetta di anomalia non richiede al contrario un particolare onere motivazionale ” (Cons. Stato, sez. III, 20 luglio 2022, n. 6393);
- “ Al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell'attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l'impresa dall'essere aggiudicataria di un appalto pubblico e di averlo portato a termine .” (Cons. Stato, sez. V, 24 ottobre 2022, n. 9047);
- “ Il concorrente di una gara pubblica, al fine di giustificare la congruità dell'offerta, può rimodulare le quantificazioni dei costi e dell'utile indicate inizialmente nell'offerta, purché non ne risulti una modifica degli elementi compositivi tali da pervenire ad un'offerta diversa rispetto a quella iniziale .” (Cons. Stato, sez. V, 1 febbraio 2022, n. 706).
Ciò premesso, nel caso in esame, la stazione appaltante, pur non essendo risultata l’offerta anormalmente bassa, ha chiesto all’aggiudicataria la presentazione dei giustificativi e poi, con ampia motivazione, ha ritenuto congrua l’offerta, che comporta peraltro un utile di impresa apprezzabile pari al 5,97%.
D’altronde le contestazioni avanzate dalla società ricorrente in ordine alla non congruità dell’offerta dell’aggiudicataria sono palesemente infondate, alla luce della documentazione in atti e delle deduzioni delle controparti non specificamente contestate.
In primo luogo, non può ritenersi incongrua l’indicazione degli oneri di sicurezza aziendale nella misura di euro 6.699,28. Ed infatti, la ricorrente, per un verso, non allega elementi specifici da cui desumere tale incongruità (costi attrezzature, ecc.) e, per altro verso, essa stessa indica in domanda un ammontare di costi per oneri di sicurezza aziendali ampiamente inferiore a quello indicato dalla aggiudicataria (euro 1.000,00).
In secondo luogo, i costi di manodopera considerati sono in linea con quanto previsto dal CCNL e gli aumenti stipendiali sono compresi nel costo di manodopera indicato, espressamente destinato per l’ammontare di euro 45.698,66 ad eventuali “aumenti contrattuali, scatti di anzianità e maggiorazioni” (v. all. n- 19 pag. 3). In ogni caso, l’aggiudicataria in sede di giustificazioni ha anche prudenzialmente destinato la somma di euro 100.000,00 per eventuali imprevisti, nei quali potrebbero rientrare ulteriori aumenti della manodopera (v. all. n. 19).
In terzo luogo, è assolutamente generica la contestazione relativa ai costi per le utenze, di cui si asserisce l’incongruità senza specificarne le ragioni.
4. In considerazione della legittimità degli atti impugnati, restano assorbite le ulteriori domande proposte dalla ricorrente (inefficacia contratto, subentro, risarcimento).
5. In applicazione del principio della soccombenza, parte ricorrente va condannata al pagamento in favore di ciascuna delle altre parti costituite della somma di euro 3.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di ciascuna delle altre parti costituite della somma di euro 3.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
Dalila Satullo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dalila Satullo | Pierina Biancofiore |
IL SEGRETARIO