TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/06/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - I Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice dott.ssa Jone Galasso Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1134 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
e rappresentati e difesi dall'Avv. Rita Capuano ed Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Cava Dè Tirreni al C.so G. Marconi
n. 34; parti ricorrenti
nonché
P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come da atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
CONO e esponevano di aver contratto matrimonio in data Pt_1 Parte_2
23.08.1986 e che, dall'unione coniugale, era nato il figlio in data 18.01.1993, Per_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Esponevano, inoltre, che la comunione morale dei coniugi era divenuta intollerabile e, pertanto, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso congiunto. Inoltre, chiedevano dichiararsi lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 03.06.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), le parti rassegnavano le proprie conclusioni e, all'esito, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all'unione coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità a quanto le parti hanno concordato nel ricorso congiunto depositato nel fascicolo telematico di causa in data 24.07.2024 (e come modificato in data 21.05.2025), risultando dette condizioni idonee a regolare i rapporti tra le parti tranne al punto 1 del ricorso, in tema di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, in contrasto con le disposizioni ex art. 337 sexies c.c.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. omologa la separazione di e , coniugi per matrimonio Parte_1 Parte_2 celebrato in data 23.08.1986 in Cava dè Tirreni (atto n. 237, parte II Serie A del registro degli atti di matrimonio del predetto comune nell'anno 1986);
2. ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione;
3. dispone in conformità a quanto stabilito dalle parti nel ricorso congiunto depositato nel fascicolo telematico di causa in data 24.07.2024 ( e come modificato in data
21.05.2025), con l'esclusione di ogni statuizione relativa alla casa coniugale;
4. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 05.06.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica De Sire