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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 02/10/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 187/2024 R.G. rimessa in decisione all'udienza del 10.9.2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Pietrantonio Lanzi Palladini del foro di Parte_1
Avezzano (AQ) in forza di procura speciale da intendersi parte integrante dello stesso di appello ed elettivamente domiciliato nello studio del predetto difensore in Avezzano, via Cavalieri di Vittorio
Veneto n. 44
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Di Pietro unitamente all'avv. Controparte_1
Gianni Paris, entrambi del Foro di Avezzano, ed elettivamente domiciliato in Avezzano in Corso della Libertà n. 70 presso e nello studio dell'avv. Rosa Di Pietro, come da procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione con appello incidentale
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
on sede in legale in Avezzano Via Veneto 37, Controparte_2 elettivamente domiciliata in via B. Cassinelli 2/A presso lo studio dell'avv. Giorgio Gigliotti del Foro di Avezzano dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA Pt_2
(nuova denominazione della Controparte_3 Controparte_4
, con sede in Milano, rappresentata e difesa
[...] Controparte_5 dall'avv. Carlo Cobianchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in L'Aquila Corso 1 Principe Umberto 19, giusta delega da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
ALTRA APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 186/2023 del Tribunale di Avezzano pubblicata in data
12.9.2023, repert. n. 404//2023 del 12.09.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante:
<< Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis:
1. in via principale e nel merito, previa acquisizione agli atti del fascicolo di primo grado, accogliere il presente appello e per l'effetto liquidare il danno in favore di secondo le Controparte_1
risultanze della CTU medico legale;
2. dichiarare che non competono né il danno morale né il danno esistenziale perché ricompresi nella liquidazione del danno biologico e comunque non provati;
3. dichiarare che non compete il danno da mancato consenso informato perché non è stato richiesto né è stata offerta alcuna specifica prova al riguardo;
4. dichiarare non dovuto il rimborso delle spese relative alla CTP per i motivi dedotti in appello;
5. Dichiarare e condannare la , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, a tenere indenne il dott. da ogni onere derivante a suo carico del presente Parte_1
giudizio;
6. In ogni caso, dichiarare e condannare la in persona del suo legale Controparte_6
rappresentante pro tempore, a rifondere al dott. le spese legali di resistenza del Parte_1
primo e secondo grado di giudizio.
Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Istanza di Restituzione
In linea ulteriormente gradata, l'odierno appellante fa presente di aver già corrisposto a CP_1
la somma di euro 10.609,96. Pertanto, in caso di auspicata riforma della sentenza di prime
[...]
cure, formula fin da adesso formale istanza di restituzione delle somme corrisposte con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria a far tempo dalla erogazione sino alla materiale restituzione>>
Appellato - appellante Controparte_7
affinché l'Ill.ma Corte d'appello di L'Aquila voglia riformare la sentenza 186/23 di primo
[...]
grado emessa dal Tribunale di Avezzano per quanto concerne la liquidazione del danno, disporre nuova consulenza tecnica d'ufficio, in caso di condivisione del punteggio del danno biologico ritenuto dai ccttuu nella misura del 5 cinque punti percentuali, disporre nuova valutazione del danno
2 morale ritenuto nella parte motiva è pari al 50% e nella parte del dispositivo pari ad un terzo, considerare il risarcimento del danno per mancato consenso superiore a euro 4000 e quindi nella misura massima di euro 20.000 o in somma superiore in virtù del danno subito e provato dal sig.
considerare ulteriormente superiore il danno esistenziale liquidato nella misura del 10%, CP_1
ma di entità maggiore, e comunque nella misura differenziale (tra quanto ricevuto e quanto richiesto) di € 25.000,00.>>
Appellata Controparte_2
<< Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza: - accogliere l'appello proposto dal dott. e per l'effetto riformare la sentenza del Tribunale di Avezzano n.186/2023 Parte_1
pubblicata in data 12 settembre 2023 con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla liquidazione delle spese di lite.>>
Appellata Controparte_3
<< Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione:
- confermare l'appello promosso dal Dott. nei punti n. 1, 2, 3 e 5; Pt_1
- rigettare l'appello nel punto n. 4 e confermare la statuizione del Tribunale di Avezzano escludendo la garanzia assicurativa;
- con vittoria delle spese di giudizio di secondo grado.>>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sopraccitata sentenza il Tribunale di Avezzano, accogliendo parzialmente la domanda proposta da – il quale lamentando di avere subito a causa dell'intervento Controparte_1
chirurgico di resezione della sottomucosa del setto nasale eseguito il 17.10.2013 presso la
[...]
(di seguito, per brevità, ) ad opera del dott. Controparte_2 Controparte_2
la perforazione iatrogena del setto nasale con deviazione del residuo setto, con atto di Parte_1 citazione datato 11.1.2017 aveva convenuto l'una e l'altro per sentirli condannare, in via solidale, al risarcimento non patrimoniale (invalidità temporanea e permanente) e patrimoniale (prevedibile spesa per trattamento futuro delle lesioni subite) stimato in € 65.000,00 ovvero in quella inferiore o maggiore di giustizia –, ha condannato le parti convenute e , Controparte_2 Parte_1 in solido tra loro, al risarcimento in favore dell'attore della somma complessiva di € 14.286,83, oltre interessi da calcolarsi sino al soddisfo, ha esonerato la terza chiamata in causa Controparte_8
dalla garanzia prestata, ha posto le spese di c.t.u. a carico delle parti convenute in solido tra loro e, infine, ha condannato le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, spese liquidate in € 816,00 per spese ed € 5.077,00 per compensi professionali, oltre accessori, compensando invece le spese quanto alla compagnia di assicurazione terza chiamata.
3 1.1. In sintesi, la motivazione della decisione è basata sulle conclusioni della c.t.u. medico legale collegiale del dott. (medico legale) e del dott. (chirurgo Persona_1 Persona_2
specialista in otorinolaringoiatria ) – la quale ha accertato la inadeguatezza del trattamento sanitario
(in particolare, l'errore intraoperatorio colposo del chirurgo e la carente assistenza post Parte_1 operatoria) e la non esaustività dell'informativa fornita al paziente prima dell'intervento – e sulle risultanze della prova testimoniale espletata – confermativa delle conseguenze della lesione iatrogena patita dal paziente –. La liquidazione del danno riconosciuto all'attore è stata così motivata:
€ 5.519,19 a titolo di invalidità permanente (5%); € 380,93 a titolo di invalidità permanente parziale
(30 giorni al 25%); € 1.830,00 spese di c.t.p. documentate;
€ 1.966,70 a titolo di danno morale nella misura di 1/3 del danno biologico complessivo;
€ 590,01 a titolo di danno esistenziale nella misura del 10% del danno biologico complessivo;
€ 4.000,00 a titolo di risarcimento per mancato consenso informato di media entità; per un totale di € 14.286,83. In ordine alla domanda di manleva proposta dalle parti convenute nei confronti della terza chiamata in causa il Tribunale Controparte_8
si è così espresso: <Per quanto attiene la posizione della terza chiamata in causa la polizza prevede che l'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità dell'assicurato, con esclusione di qualunque responsabilità solidale, pertanto la garanzia invocata non è operante per espressa previsione contrattuale in caso di responsabilità solidale.>> (v. p. 4).
2. Avverso tale decisione, ha proposto appello il convenuto . Parte_1
Si espongono di seguito i motivi posti a sostegno del gravame.
2.1. La liquidazione del danno non patrimoniale, nelle sue voci di danno biologico, morale ed esistenziale, operata dal giudice di prime cure, è errata. Il danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute è unico e la sentenza gravata ha prodotto una moltiplicazione di voci risarcitorie con relativo arricchimento ingiustificato del danneggiato.
2.2. E', altresì, erronea la liquidazione del danno per mancato consenso informato poiché, sul punto, l'attore non aveva mai dedotto, eccepito o domandato alcunché sicché il giudice di prime cure
è incorso in una evidente violazione dell'art. 112 c.p.c., fermo restando che, in ogni caso, l'attore non ha provato che, se fosse stato correttamente informato, egli avrebbe rifiutato il trattamento.
2.3. Da censurare è anche la liquidazione della somma di € 1.830,00 a titolo di spese di c.t.p. di cui doveva essere, invece, esclusa la ripetizione in quanto eccessive o superflue.
2.4. Manifestamente errata è anche la decisione di escludere la copertura assicurativa fondata su una interpretazione incondivisibile delle condizioni della polizza. In primo luogo, come da subito eccepito dall'appellante, né la clausola di “ responsabilità solidale “ né quella riguardante il così detto
”secondo rischio” sono state sottoscritte dal contraente/assicurato. In secondo luogo, la clausola
4 invalida/nulla, se intesa come valevole soltanto per la quota di responsabilità diretta dell'assicurato con esclusione di ogni responsabilità derivantegli in via solidale, in quanto finirebbe per privare di qualsiasi concreta tutela l'assicurato. In terzo luogo, la compagnia sarebbe stata tenuta, quanto meno,
a manlevare l'assicurato della sua quota di responsabilità da ogni ipotetica conseguenza pregiudizievole derivante dal contenzioso oltre che delle spese di resistenza ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c..
2.5. Le spese di lite sono state quantificate in misura eccessiva e devono essere ridotte.
3. Mediante deposito di comparsa di risposta, si è costituito resistendo agli Controparte_1
avversi assunti e proponendo appello in via incidentale sulla base del seguente unico, per quanto articolato, motivo.
3.1. La liquidazione del danno non patrimoniale è riduttiva rispetto all'effettivo pregiudizio patito, consistente in un importante danno respiratorio, anatomo-funzionale, e alla vita di relazione.
Per quanto concerne la determinazione del deficit disfunzionale con le sue componenti dinamico relazionali riconducibili alla censurabile condotta professionale del personale medico, tenuto conto anche della evoluzione in peius della sintomatologia respiratoria successivamente alla pronuncia di primo grado nonché, in generale, delle implicazioni estetiche correlate al dimorfismo della piramide nasale e delle ripercussioni di ordine psichico, il quadro attuale rende ragionevole l'attribuzione di un invalidità permanente di 15 quindici punti percentuali anziché di 5; invece, l'invalidità temporanea risarcibile è quantificabile in 40 quaranta giorni al 50% e 30 trenta giorni al 25%, anziché soltanto in
30 giorni al 25%, come si evince dal prolungamento dei tempi di guarigione e di stabilizzazione per la necessità del paziente di sottoporsi ad ulteriori controlli specialistici e delle fasi di convalescenza domiciliare per l'insorgenza di infezioni ricorrenti delle prime vie respiratorie. Devono altresì trovare ristoro il danno emergente ovvero tutte le spese mediche sinora sostenute per i controlli specialistici, il danno morale che si sostanzia nel disagio e nei patimenti conseguiti all'articolata vicenda, il danno esistenziale sulla vita privata del paziente che ha visto allontanarsi la compagna di vita con una inaspettata separazione causata proprio dalla sofferenza derivante dal malessere derivato dall'intervento chirurgico errato che ha inciso sulla funzionalità del setto nasale e sulla sua vita privata ledendo con il carico di angoscia la serenità personale del e incidendo in modo negativo CP_1
sulla qualità della sua esistenza, in ciò assumendo quindi tutti i requisiti del danno risarcibile. In tale ottica, il danno biologico deve essere rivalutato mediante nuova consulenza medico legale. In ogni caso, deve essere valutato diversamente il danno per il mancato rilascio del consenso informato.
Infatti, il Giudice di Prime cure ha inteso liquidare il danno da mancato consenso nella misura minima di euro 4.000,00 anziché nella massima di euro 20.000,00 o in quella superiore ritenuta di giustizia,
5 più aderente alla realtà alla luce dell' effettivo pregiudizio alle condizioni fisiche, psichiche e sociali del danneggiato. Anche il danno morale avrebbe dovuto essere quantificato nel 50% di quello biologico (come indicato nella motivazione della sentenza) anziché di 1/3 (come da dispositivo).
Uguale considerazione deve evidenziarsi per il danno esistenziale che viene liquidato nel 10%. E' poi censurabile la mancata personalizzazione del danno.
4. Depositando comparsa di comparsa di risposta, si è costituita, altresì, la Controparte_2
la quale ha aderito all'appello proposto da invocando la restituzione delle
[...] Parte_1
somme versate al Pomponio.
5. Con il deposito di comparsa si è costituita la , (nuova Controparte_3 denominazione della e, d'ora innanzi, per brevità ) aderendo al primo, Controparte_8 CP_8 secondo, terzo e quinto motivo dell'appello del e resistendo, invece, al quarto motivo. Pt_1
6. Sulle conclusioni riportate in epigrafe e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022), all'udienza del 10.9.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
7. L'appello incidentale proposto dall'EL è inammissibile in quanto Controparte_1
tardivamente proposto.
7.1. L'appello incidentale si propone a pena di decadenza con la comparsa di risposta depositata nel termine di venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione (art. 343 c.p.c.; il principio
è indiscusso tra le parti e, pertanto, è appena il caso di far notare che, rispetto alla formulazione della norma applicabile ratione temporis al caso in esame, il d.lgs. 164/2024, cd. correttivo Cartabia, ha modificato la disposizione al solo fine di migliorarne il coordinamento con gli artt. 347 e 166 c.p.c.).
7.2. Ebbene, la data dell'udienza indicata, con l'avvertimento di rito di cui all'art. 163, comma
1, n. 7 c.p.c., nell'atto di citazione in appello è quella del 2.7.2024.
7.3. Pertanto, l'appello incidentale avrebbe dovuto essere proposto entro il 12.6.2024, mentre l'EL l'ha proposto costituendosi in giudizio mediante comparsa depositata il 20.6.2024.
7.4. E' irrilevante che la prima udienza, non corrispondendo la data indicata del 2.7.2024 a un giorno nel quale tabellarmente la Corte teneva udienza, veniva automaticamente rimandata d'ufficio all'11.7.2024 allorquando effettivamente si teneva l'udienza con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. come disposto con provvedimento del Presidente di Sezione depositato in data
4.6.2024. Infatti, è consolidato il principio per cui il rinvio dell'udienza indicata nell'atto di citazione, ex art.168-bis, comma 4, c.p.c. per il caso che il giudice in quel giorno non tenga udienza, non incide,
a differenza di quello previsto dal comma 5 della medesima disposizione, sul termine per la
6 proposizione del gravame incidentale (così, da ultimo, Cass. 13838/2025, peraltro con riferimento ad un caso nel quale il rinvio era stato disposto con provvedimento espresso adottato dal Presidente della
Corte d'appello, evenienza che non si è verificata nel caso di specie).
8. Venendo all'appello principale, il primo motivo è fondato nei limiti di seguito esposti.
8.1. L'appellante si duole, nell'ambito della liquidazione del danno permanente da lesione alla integrità psico-fisica, della liquidazione del “danno morale” e del “danno esistenziale” in aggiunta a quella del danno biologico.
8.3. La liquidazione dei danni in parola è stata così effettuata dal giudice di prime cure:
a) € 5.519,19 a titolo di invalidità permanente (5%);
b) € 1.966,70 a titolo di danno morale nella misura di 1/3 del danno biologico complessivo;
c) € 590,01 a titolo di danno esistenziale nella misura del 10% del danno biologico complessivo.
Quanto alla prima voce sub a), incontestata, nella sentenza gravata non è indicato il criterio di liquidazione, ma è agevole desumere che siano stati applicate le tabelle, valevoli nel 2022-2023, di cui all'art. 139 d.lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) ai quali aveva fatto riferimento l'attore nella comparsa conclusionale.
8.4. Ciò posto, quanto alla voce supra sub b), è corretto il riconoscimento del danno morale, ossia più precisamente il riconoscimento dell'incremento risarcitorio per le conseguenze delle lesioni permanenti dell'integrità psicofisica della persona in termini di "dolore" e "sofferenza soggettiva".
Esso è previsto dall'art. 139, comma 3, d.lgs. 209/2005 ed è coerente con il principio generale per cui tale danno è di norma connesso ad ogni tipo di lesione permanente dell'integrità psicofisica, seppure in misura tanto più inferiore quanto più è basso il grado di percentuale di invalidità permanente (sul tema generale, v. Cass. ord. 6444/2023 e Cass. 19922/2023). Nel concreto caso in esame, a favore del riconoscimento del danno morale, depone la intensa afflittività normalmente connessa al tipo di lesione iatrogena cagionata (perforazione anteriore della porzione cartilaginea del setto nasale con riduzione della funzionalità respiratoria nasale di circa 1/3 bilateralmente); né, come pare ritenere l'appellante, rileva che l'intervento, rispetto alle indicazioni patologiche per le quali veniva eseguito
(correzione della deviazione del setto nasale), è risultato efficace e, dunque, la situazione post intervento è, comunque, migliorativa della precedente caratterizzata da stenosi respiratoria nasale subtotale;
ciò per la evidente ragione che, nell'ipotesi della responsabilità sanitaria, per valutare il danno subito dal paziente, non deve farsi riferimento alla situazione precedente all'intervento bensì a quella che sarebbe risultata se l'intervento fosse stato eseguito correttamente, rispetto alla quale è stata stimata l'entità della lesione iatrogena e deve valutarsi anche il conseguente danno morale. Va poi tenuto conto degli univoci esiti della prova testimoniale svolta, confermativa dei prolungati, seri
7 ed intensi disagi sofferti dal danneggiato (cfr. deposizioni rese da e Testimone_1 Testimone_2
, rispettivamente moglie separata, fratello e padre del Testimone_3
danneggiato, puntualmente richiamate nella sentenza gravata).
8.5. Riguardo la voce supra sub c), il riconoscimento del “danno esistenziale” “in ragione della permanente impossibilità all'esercizio di attività ludico sportiva e ricreativa da parte dell'attore” (v.
p. 3 della sentenza impugnata) non può essere, invece, condiviso. Il predetto danno, così come inteso dal giudice di prime cure, costituisce una duplicazione del danno biologico che, se rettamente inteso,
è di per se stesso un danno dinamico-relazionale (v., tra le altre, Cass. 901/2018 e 20795/2018). La componente del danno legata alla compromissione degli specifici aspetti dinamico relazionali può, tuttavia, essere riconosciuta mediante un incremento risarcitorio ai sensi del sopraccitato art. 139, comma 3, d.lgs. 209/2005, al pari di quella del danno morale cioè della sofferenza psico-fisica, apprezzando le condizioni soggettive del danneggiato. Nel caso di specie, a favore del riconoscimento di tale componente, depongono le concordi dichiarazioni testimoniali sopra richiamate confermative della impossibilità da parte del danneggiato di praticare attività sportive invernali (sci alpino, sci di fondo) a causa dei problemi respiratori e di raffreddamento connessi alla lesione iatrogena.
8.6. L'incremento risarcitorio, tanto per il riflesso dinamico relazionale quanto per la sofferenza psicofisica di particolare intensità, alla luce della loro concomitanza e della rispettiva entità innanzi esposta, può essere stimato nella misura massima del 20% prevista dal sopraccitato art. 139, comma
4, d.lgs. 209/2005. Esso, pertanto, ammonta ad € 1.103,83 (20% di € 5.519,19), importo inferiore a quello stabilito non correttamente dal giudice di prime cure (€ 1.966,70 a titolo di danno morale ed
€ 590,01 a titolo di danno esistenziale, per un totale di € 2.556,71)
9. Il secondo motivo di appello è fondato.
9.1. Il giudice di prime cure ha liquidato, a titolo di risarcimento del danno “di media entità per mancato consenso informato”, la somma di € 4.000,00.
9.2. Tuttavia, l'attore, odierno EL, a tale riguardo non ha mai invocato il risarcimento del predetto danno né su di esso ha mai dedotto alcunché se non nella comparsa conclusionale (e, quindi, in modo chiaramente tardivo e, perciò, inammissibile). Si tratta di un dato obiettivo che neppure la parte appellata ha potuto contestare.
9.3. E', allora, evidente la che il giudice ha pronunciato in ordine ad una domanda non proposta dall'attore in violazione dell'art. 112 c.p.c. ovvero, comunque, inammissibile in quanto tardivamente proposta.
9.4. Dunque, l'importo di € 4.000,00 deve essere espunto dalla liquidazione del danno.
10. Il terzo motivo è solo parzialmente fondato.
8 10.1. Le spese di c.t.p. non costituiscono una voce del danno patrimoniale bensì, avendo natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra le spese del giudizio che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rifuse, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive ovvero superflue (v., tra le più recenti, Cass.
26729/2024).
10.2. Dunque, la liquidazione, quale voce di danno, della somma di € 1.830,00 a titolo di spese di c.t.p., è errata.
10.3. Però, al contrario di quanto sostiene l'appellante, non si tratta di una spesa superflua in quanto, trattandosi di un danno di una vicenda di responsabilità sanitaria, era necessario per la parte rivolgersi ad un esperto medico legale per valutare il caso ed in ausilio al difensore.
10.4. Dunque, il predetto importo di € 1.830,00 andrà espunto dalla liquidazione del danno, ma considerato nell'ambito della regolazione delle spese processuali.
11. Il quarto motivo è fondato.
11.1. L'appellante si duole del rigetto della domanda di manleva proposta nei confronti della
, invero in modo lapidario così motivata dal giudice di prime cure: “Per quanto attiene la CP_8 posizione della terza chiamata in causa la polizza prevede che l'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità dell'assicurato, con esclusione di qualunque responsabilità solidale, pertanto la garanzia invocata non è operante per espressa previsione contrattuale in caso di responsabilità solidale.”.
11.2. La clausola è presente nel documento allegato agli atti denominato “Intercalare RC alla polizza professionisti (mod. 1800) N. 19083229” ove è scritto che “ … il contraente per effetto della sottoscrizione del presente intercalare 1805 alla Polizza Professionisti (modello P. 1800) accetta le seguenti modifiche alla Nota informativa del fascicolo informativo “Professionisti” P. 1800 …” (v. doc. allegato alla comparsa di costituzione in primo grado della ). La clausola prevede quanto CP_8 segue: “L'Assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità diretta dell'Assicurato con esclusione di qualsiasi responsabilità solidale” (v. pag. 2 del predetto intercalare, ibidem).
11.3. Tanto premesso, come lamentato nell'atto di appello, il succitato “intercalare” non risulta sottoscritto dall'assicurato. Quest'ultimo, mentre non ha mai discusso la sottoscrizione della polizza assicurativa (n. 19OB3229 del 25.5.2015) che ha versato in atti con un comportamento processuale equivalente alla sottoscrizione (cfr. doc. allegato alla comparsa di costituzione in giudizio di primo grado, analogo a quello che si rinviene nel fascicolo della ), ha dedotto nella memoria CP_8 depositata l'1.12.2017 (dopo la costituzione in giudizio della ) la non vincolatività delle CP_8
modifiche alla nota informativa contenenti clausole limitative della responsabilità di cui al predetto
9 “intercalare” (che è un documento distinto rispetto alla polizza), specificando, nella comparsa conclusionale depositata il 18.11.2022, di non averlo mai sottoscritto. Pertanto, l'”intercalare” non ha alcun valore giuridico non essendo firmato dall'assicurato il quale tra l'altro, come si è detto, non l'ha prodotto né ha ammesso di averlo sottoscritto ed, anzi, l'ha ripetutamente negato. Si fa, poi, notare che è privo di pregio la rilevanza data dalla all'asserita non tempestiva contestazione della CP_8 sottoscrizione da parte del poiché il punto essenziale è l'assenza di sottoscrizione cosicché non Pt_1
vi era alcun onere di contestazione o disconoscimento a carico della controparte (sul tema, cfr. Cass.
30948/2018 la cui massima così recita: <La produzione in giudizio di una scrittura privata non firmata da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla equivale a sottoscrizione, ma non può determinare identico effetto nei confronti della controparte, neppure quando quest'ultima non ne abbia impugnato la provenienza, poiché le scritture non firmate non rientrano nel novero di quelle aventi valore giuridico formale e non producono, quindi, effetti sostanziali e probatori. Ne consegue che la parte, contro la quale esse siano state prodotte, non ha l'onere di disconoscerne l'autenticità ex art. 215 c.p.c., norma che si riferisce al solo riconoscimento della sottoscrizione, questa essendo, ai sensi dell'art. 2702 c.c., l'unico elemento grafico in virtù del quale - salvi i casi diversamente regolati (artt. 2705, 2707, 2708 e 2709 c.c.) - la scrittura diviene riferibile al soggetto da cui proviene
e può produrre effetti a suo carico.>>).
11.4. Pertanto, la domanda di garanzia del convenuto, odierno appellante, va accolta e la CP_8
va condannata a tenere indenne l'appellante di quanto questi è stato o è tenuto a pagare all'EL
a titolo di risarcimento del danno e, ai sensi dell'art. 1917, comma 1, a titolo di rimborso CP_1
delle spese di lite in favore del medesimo EL. Nella polizza versata in atti da entrambe le parti
è indicato il massimale di € 1.000.000,00, ma non è prevista alcuna franchigia.
11.5. Per completezza, si osserva che l'appellata , ai sensi dell'art. 346 c.p.c., non ha CP_8 riproposto l'altra eccezione di esclusione della garanzia assicurativa, quella legata alla “clausola di secondo rischio” (per la quale, peraltro, sarebbero valsi, innanzitutto e a tacer d'altro, i rilievi di cui supra al paragr. 11.3.).
12. Infine, il quinto ed ultimo motivo è assorbito dalla necessità, data la riforma parziale della sentenza impugnata, di regolare le spese di entrambi i gradi giudizio tra tutte le parti in giudizio, secondo un criterio unitario e globale in base all'esito complessivo della lite (v. ex multis, Cass. Ord.
6259/2014).
13. Dunque, in accoglimento del primo (in via parziale), del secondo (integralmente) e del terzo
(in via parziale) motivo di appello, la liquidazione del danno non patrimoniale di cui al capo 1) del dispositivo della sentenza appellata, ferme restando le voci incontestate del danno biologico
10 permanente (5%) e della invalidità temporanea (30 giorni al 25%), deve essere rettificata alla stregua di quanto innanzi esposto come segue:
A) Danno biologico permanente (5%) € 5.519,19
B) Invalidità temporanea parziale (30 giorni al 25%) € 380,93
C) Incremento per compromissione aspetti € 1.103,83 dinamico relazionali e sofferenza psico fisica ex art. 139, comma 3, d.lgs. 209/2005 (+20%)
TOTALE € 7.003,95
Restano ferme le statuizioni accessorie, relative agli interessi, contenute nella sentenza gravata, non oggetto di impugnazione.
14. Inoltre, in accoglimento del quarto motivo di appello, la va condannata a tenere CP_8 indenne l'assicurato anche delle spese da quest'ultimo dovute al danneggiato. Parte_1
15. Come si è detto, l'accoglimento, anche parziale, dell'appello impone, ai sensi dell'art. 336
c.p.c., di regolare le spese di entrambi i gradi di giudizio secondo un criterio unitario e globale in base dell'esito complessivo della lite.
15.1. Nel rapporto tra, da un lato, l'appellante e l'appellata Parte_1 Controparte_2
e, dall'altro lato, l'EL si osserva che il parziale accoglimento della
[...] Controparte_1 domanda di quest'ultimo (l'attore, in primo grado, aveva chiesto in sede di precisazione delle conclusioni la somma di € 13.127,50, di cui € 7.866,40 per danno non patrimoniale complessivo ed
€ 1.830,00 per rimborso spese di c.t.p.) non determina soccombenza reciproca (cfr., per tutte, Cass. ss.uu. sent. 32061/2022); né rileva il profilo del danno da mancato consenso informato non avendo, in realtà, l'attore mai chiesto il suo risarcimento. Non vi sono neppure concorrenti “gravi ed eccezionali motivi” ex sent. Corte Cost. 77/2018, per compensare, anche parzialmente, le spese di lite;
infatti, se è vero che le pretese dell'attore sono risultate eccessive, è altrettanto vero che le controparti hanno disconosciuto la responsabilità e, anche nel presente grado del giudizio, hanno seguito una linea difensiva oltre modo riduttiva del danno.
15.2. Dunque, tra le sopraindicate parti, le spese, sia di primo che di secondo grado, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante e dell'appellata Parte_1 Controparte_2
, in via solidale. Le medesime si liquidano, sulla base della documentazione versata in atti,
[...]
come in dispositivo, in conformità alle tabelle di cui al d.m. 55/2022 come aggiornate dal d.m. n. 147 del 13/8/2022, scaglione conforme al decisum, valori medi (escluso quello della fase di trattazione- istruttoria del presente grado del giudizio per il quale, stante la rimessione della causa in decisione alla prima udienza, appaiono congrui i valori minimi). Quanto al primo grado, la liquidazione risulta,
11 in buona sostanza e con le emende sopra illustrate, conforme a quella operata dal giudice di primo grado, peraltro non oggetto di doglianze da parte dell'EL . Con riferimento Controparte_1
al presente secondo grado del giudizio, va applicata la riduzione del compenso pari al 50% ai sensi dell'art. 4, comma 9, seconda parte, del sopraccitato d.m. alla luce della declaratoria d'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dall'EL , i cui difensori hanno proposto Controparte_1
un gravame manifestamente tardivo (non osservando i termini di cui all'art. 343 c.p.c.) e continuato ad insistere pervicacemente sulla sua tempestività impegnando le controparti a difendersi sul punto per tutto il giudizio sino agli scritti conclusionali.
15.3. Le spese, nel rapporto tra e la seguono la soccombenza e sono poste Parte_1 CP_8
a carico di quest'ultima. Esse sono liquidate in base ai medesimi criteri innanzi esposti.
15.4. In conformità a quanto statuito con separato decreto dal giudice di prime cure, le spese della c.t.u. di primo grado vanno poste a carico solidale dell'appellante e dell'appellata Parte_1
Controparte_2
16. Nei confronti dell'EL sussistono i presupposti per l'applicazione Controparte_1 della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, considerata l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto.
17. Da ultimo, quanto all'istanza di restituzione formulata dall'appellante in caso Parte_1 di auspicato accoglimento dell'appello, si osserva che questi ha effettivamente dimostrato di avere corrisposto in data 10.10.2023 all'EL la somma di € 10.609,96, ciò in Controparte_1
esecuzione della sentenza di primo grado gravata (v. allegata copia bonifico;
la circostanza è, tra l'altro, pacifica). La parte non ha però specificato l'imputazione di tale pagamento (a titolo risarcitorio e/o di spese legali e/o pro quota). L'importo pagato è, poi, evidentemente inferiore a quanto spettante all'EL, a titolo risarcitorio e di spese processuali, in forza di quanto innanzi esposto, a carico solidale della parte appellante e appellata . Dunque, l'istanza Parte_1 Controparte_2 non può essere accolta. Va, comunque, da sé che la predetta somma deve essere detratta dall'importo complessivo eventualmente ancora spettante al e che la definitiva regolazione dei rapporti CP_1
di dare avere tra condebitori solidali e creditore e tra i primi nei loro rapporti resta impregiudicata in separata sede.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sugli appelli come sopra proposti, in parziale riforma della sentenza appellata che per il resto s'intende confermata, così decide:
1) dichiara l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dall'EL ; Controparte_1
12 2) in parziale accoglimento dell'appello principale di ridetermina in € 7.003,95 Parte_1
l'importo del risarcimento spettante all'EL , di cui al primo capo della Controparte_1
sentenza appellata;
3) condanna l'appellante e l'appellata in solido Parte_1 Controparte_2 tra loro, a rifondere all'EL le spese del primo grado del giudizio (liquidate Controparte_1 in € 5.077,00, oltre 15% di rimborso spese generali ed iva e cpa, per compenso, in € 812,68 per spese esenti ed in € 1.830,00 per spese di c.t.p. documentate, e detratto quanto eventualmente già pagato in esecuzione della sentenza appellata) e del presente grado del giudizio (liquidate, con la riduzione del
50%, in € 2.444,00, oltre 15% di rimborso spese generali ed iva e cpa, per compenso);
4) pone le spese della c.t.u. di primo grado a carico solidale dell'appellante e Parte_1 dell'appellata Controparte_2
5) condanna l'appellata a manlevare e tenere indenne l'EL Controparte_3
di quanto costui è stato tenuto a pagare e/o è tenuto a pagare in forza e nei limiti di Parte_1
quanto previsto ai capi 2), 3) e 4) del presente dispositivo;
6) Condanna l'appellata a rifondere in favore dell'EL Controparte_3
le spese del primo grado del giudizio (liquidate in € 5.077,00, oltre 15% di rimborso Parte_1
spese generali ed iva e cpa, per compenso) e del presente secondo grado del giudizio (liquidate, in
€ 4.888,00, oltre 15% di rimborso spese generali ed iva e cpa, per compenso);
7) dichiara che nei confronti dell'EL – appellante incidentale sussistono i Controparte_1
presupposti per il pagamento da parte del medesimo di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio dell'1.10.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott. Francesco S. Filocamo)
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