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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 06/11/2024, n. 1853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1853 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Elena Sollazzo Giudice
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA
nella causa iscritta al n. 231/2024 promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29/03/1968, residente in [...]12 A 36100 SANT'URBANO ITALIA,
rappresento e difeso dall'avvocato BARBIERO LISA
e
, C.F. nata a [...] il Parte_2 C.F._2
19/02/1973, residente in VIA SABBIONI 88 36100 POJANA MAGGIORE ITALIA,
rappresentata e difesa dall'avvocato PARISE NADIA RAFFAELLA
In punto: modifica condizioni di divorzio
Conclusioni comuni delle parti: riportare per esteso le conclusioni delle parti
Per pate ricorrente:
In via principale - a modifica della sentenza n. 969/2016 del Tribunale di Vicenza, revocare
1 l'obbligo di contributo del mantenimento posto in sede divorzile a carico del sig. Parte_1
in favore dei figli maggiorenni e in ragione
[...] Persona_1 Persona_2
di euro 300,00 ciascuno, in quanto divenuti economicamente autosufficienti, con decorrenza a far data dalla intervenuta autosufficienza dei figli.
In subordine -a modifica della sentenza n. 969/2016 del Tribunale di Vicenza, revocare l'obbligo di contributo del mantenimento posto in sede divorzile a carico del sig. Parte_1
in favore dei figli maggiorenni e in ragione
[...] Persona_1 Persona_2
di euro 300,00 ciascuno, in quanto divenuti economicamente autosufficienti, con decorrenza dalla domanda.
In via di ulteriore subordine. A modifica della sentenza n.969/2016 del Tribunale di
Vicenza, disporre la revoca dell'obbligo di contribuzione in favore del figlio Persona_1
e a carico del sig. con decorrenza a far data dalla intervenuta
[...] Parte_1
autosufficienza del figlio o dalla domanda e disporre la riduzione del contributo al mantenimento di ad euro 100,00 mensili a far data dalla domanda. In ogni caso con Per_2
vittoria di spese, anche generali e competenze di causa, oltre accessori di legge interamente rifusi, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore del ricorrente. In via istruttori.
Per parte resistente:
la parte resistente aderisce al ricorso (cf. verbale d'udienza 16.7.2024)
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. dichiara di intervenire, riservandosi le conclusioni
FATTO E DIRITTO
Premesso che:
con ricorso ex art. 473 bis n. 11 e 29 c.p.c. ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio
2 di cui alla sentenza n. 969/2016, con la quale il Tribunale di Vicenza, nel pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 1.6.2016 dal ricorrente e da
, ha imposto un contributo paterno al mantenimento dei figli (nato Parte_2 Per_1
l'8.2.1998) e (nata il [...]) di 300,00 euro mensili per ciascuno;
Per_2
in particolare ha chiesto la rivoca del contributo al mantenimento per i figli, sul presupposto che il primogenito sia divenuto autosufficiente dal 2017, mentre la figlia lo sia Per_2
divenuta dal 2020, avendo svolto attività presso un centro estetico non appena terminata la frequenza di una scuola a ciò dedicata;
la resistente, nel costituirsi, pur contestando l'avvenuta autosufficienza economica dei figli ha aderito alla domanda nei confronti del figlio , e, per la figlia, ha chiesto il Per_1
mantenimento del contributo per la figlia, in misura ridotta;
all'udienza del 16.7.2024 la resistente ha aderito al ricorso;
Osserva:
l'adesione della madre al ricorso impone la revoca del contributo al mantenimento per entrambi i figli;
quanto alla decorrenza della revoca il Collegio constata come il padre non abbia fatto menzione, nel proprio atto introduttivo, del grave incidente che, in data 20.9.2020, ha visto coinvolto il figlio, con conseguente perdita della vista da un occhio e necessità di sottoporsi ad un lungo percorso terapeutico, come documentato dalla madre;
il giovane ha dunque visto cessare il rapporto di lavoro che era iniziato circa due mesi prima e, successivamente,
la madre lo ha assunto, inquadrandolo come coadiuvante, con ciò consentendo l'apertura di una posizione pensionistica. In tale contesto, la domanda di revoca del contributo a far data da un'epoca anteriore a quella della proposizione della domanda appare destituita di fondamento: non può infatti sottacersi come la madre, nella vigenza del contributo paterno,
abbia sostenuto il mantenimento del figlio per tutto il periodo della malattia, né risulta contestata dal ricorrente l'allegazione secondo la quale il padre non ha in alcun modo
3 contribuito a sostenere le spese mediche che si sono rese necessarie, al cui pagamento pure era obbligato nella misura del 50%; ma allora, non può ritenersi, come preteso dal ricorrente, che la madre abbia percepito in mala fede quel contributo per il figlio, che, nel contesto delineato, appariva senz'altro necessario a far fronte alle sue esigenze, specie, come detto, in considerazione della mancata corresponsione delle spese straordinarie.
Quanto alla figlia, la stessa, per l'anno d'imposta 2022, ha dichiarato un reddito di euro
1.174,00 e, per l'anno d'imposta 2023, un reddito di euro 5.273,51; trattasi di redditi inidonei ad assicurare l'autosufficienza economica, sicché, pur dovendosi revocare il contributo al mantenimento, attesa la posizione assunta dalla madre, la revoca non potrà che decorrere dalla domanda.
Le spese processuali possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
in parziale riforma della sentenza n. 969/2016 del Tribunale di Vicenza, revoca il contributo stabilito a carico di in favore dei figli e Parte_1 Per_1 Per_2
Spese compensate.
Così deciso in Vicenza il 24.9.2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Elena Sollazzo Giudice
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA
nella causa iscritta al n. 231/2024 promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29/03/1968, residente in [...]12 A 36100 SANT'URBANO ITALIA,
rappresento e difeso dall'avvocato BARBIERO LISA
e
, C.F. nata a [...] il Parte_2 C.F._2
19/02/1973, residente in VIA SABBIONI 88 36100 POJANA MAGGIORE ITALIA,
rappresentata e difesa dall'avvocato PARISE NADIA RAFFAELLA
In punto: modifica condizioni di divorzio
Conclusioni comuni delle parti: riportare per esteso le conclusioni delle parti
Per pate ricorrente:
In via principale - a modifica della sentenza n. 969/2016 del Tribunale di Vicenza, revocare
1 l'obbligo di contributo del mantenimento posto in sede divorzile a carico del sig. Parte_1
in favore dei figli maggiorenni e in ragione
[...] Persona_1 Persona_2
di euro 300,00 ciascuno, in quanto divenuti economicamente autosufficienti, con decorrenza a far data dalla intervenuta autosufficienza dei figli.
In subordine -a modifica della sentenza n. 969/2016 del Tribunale di Vicenza, revocare l'obbligo di contributo del mantenimento posto in sede divorzile a carico del sig. Parte_1
in favore dei figli maggiorenni e in ragione
[...] Persona_1 Persona_2
di euro 300,00 ciascuno, in quanto divenuti economicamente autosufficienti, con decorrenza dalla domanda.
In via di ulteriore subordine. A modifica della sentenza n.969/2016 del Tribunale di
Vicenza, disporre la revoca dell'obbligo di contribuzione in favore del figlio Persona_1
e a carico del sig. con decorrenza a far data dalla intervenuta
[...] Parte_1
autosufficienza del figlio o dalla domanda e disporre la riduzione del contributo al mantenimento di ad euro 100,00 mensili a far data dalla domanda. In ogni caso con Per_2
vittoria di spese, anche generali e competenze di causa, oltre accessori di legge interamente rifusi, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore del ricorrente. In via istruttori.
Per parte resistente:
la parte resistente aderisce al ricorso (cf. verbale d'udienza 16.7.2024)
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. dichiara di intervenire, riservandosi le conclusioni
FATTO E DIRITTO
Premesso che:
con ricorso ex art. 473 bis n. 11 e 29 c.p.c. ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio
2 di cui alla sentenza n. 969/2016, con la quale il Tribunale di Vicenza, nel pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 1.6.2016 dal ricorrente e da
, ha imposto un contributo paterno al mantenimento dei figli (nato Parte_2 Per_1
l'8.2.1998) e (nata il [...]) di 300,00 euro mensili per ciascuno;
Per_2
in particolare ha chiesto la rivoca del contributo al mantenimento per i figli, sul presupposto che il primogenito sia divenuto autosufficiente dal 2017, mentre la figlia lo sia Per_2
divenuta dal 2020, avendo svolto attività presso un centro estetico non appena terminata la frequenza di una scuola a ciò dedicata;
la resistente, nel costituirsi, pur contestando l'avvenuta autosufficienza economica dei figli ha aderito alla domanda nei confronti del figlio , e, per la figlia, ha chiesto il Per_1
mantenimento del contributo per la figlia, in misura ridotta;
all'udienza del 16.7.2024 la resistente ha aderito al ricorso;
Osserva:
l'adesione della madre al ricorso impone la revoca del contributo al mantenimento per entrambi i figli;
quanto alla decorrenza della revoca il Collegio constata come il padre non abbia fatto menzione, nel proprio atto introduttivo, del grave incidente che, in data 20.9.2020, ha visto coinvolto il figlio, con conseguente perdita della vista da un occhio e necessità di sottoporsi ad un lungo percorso terapeutico, come documentato dalla madre;
il giovane ha dunque visto cessare il rapporto di lavoro che era iniziato circa due mesi prima e, successivamente,
la madre lo ha assunto, inquadrandolo come coadiuvante, con ciò consentendo l'apertura di una posizione pensionistica. In tale contesto, la domanda di revoca del contributo a far data da un'epoca anteriore a quella della proposizione della domanda appare destituita di fondamento: non può infatti sottacersi come la madre, nella vigenza del contributo paterno,
abbia sostenuto il mantenimento del figlio per tutto il periodo della malattia, né risulta contestata dal ricorrente l'allegazione secondo la quale il padre non ha in alcun modo
3 contribuito a sostenere le spese mediche che si sono rese necessarie, al cui pagamento pure era obbligato nella misura del 50%; ma allora, non può ritenersi, come preteso dal ricorrente, che la madre abbia percepito in mala fede quel contributo per il figlio, che, nel contesto delineato, appariva senz'altro necessario a far fronte alle sue esigenze, specie, come detto, in considerazione della mancata corresponsione delle spese straordinarie.
Quanto alla figlia, la stessa, per l'anno d'imposta 2022, ha dichiarato un reddito di euro
1.174,00 e, per l'anno d'imposta 2023, un reddito di euro 5.273,51; trattasi di redditi inidonei ad assicurare l'autosufficienza economica, sicché, pur dovendosi revocare il contributo al mantenimento, attesa la posizione assunta dalla madre, la revoca non potrà che decorrere dalla domanda.
Le spese processuali possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
in parziale riforma della sentenza n. 969/2016 del Tribunale di Vicenza, revoca il contributo stabilito a carico di in favore dei figli e Parte_1 Per_1 Per_2
Spese compensate.
Così deciso in Vicenza il 24.9.2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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