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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 29/04/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. 227/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
La Corte d'Appello di Trieste, I Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati
dott. Arturo Picciotto Presidente
dott. Daniele Venier Consigliere
dott. Alberto Valle Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa con ricorso depositato in data 14.11.2023
da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alessio Bozzi Parutto del Foro di Udine ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Udine, Via Savorgnana n. 20, giusta mandato in calce al ricorso
Ricorrente
nei confronti di
C.F. CP_1 C.F._2
Resistente-contumace
In punto: attuazione di sentenza straniera.
per il ricorrente
Ricorre all'Ecc.ma Corte d'Appello adita affinché accerti la sussistenza dei requisiti di legge ai sensi degli art. 64 e 65 l. 31.05.1995 n. 218, di conseguenza riconosca l'efficacia e validità della sentenza n. 75 0 Mal 045486 17 Mal pronunciata in data
10.03.2020 dal Tribunale Ordinario a MR AD (Bosnia & Herzegovina) e ne dichiari l'esecutività.
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 14.11.2023 premesso che in data 10.3.2020 Parte_1
il Tribunale Ordinario di MR AD (Bosnia ed Herzegovina) aveva pronunciato sentenza n. 75 0 Mal 045486 17 Mal con cui, contro con cui 'si CP_1
impegna di rimborsare le spese di procedimento legale di KM 1.275,00 entro gg. 15
dal passaggio della sentenza in giudicato';
- che la sentenza era passata in giudicato in data 22.6.2020;
- che non aveva ancora ottemperato alla sentenza sicchè era interesse CP_1
del ricorrente chiederne il riconoscimento al fine di promuovere l'esecuzione forzata in Italia;
che sia il come il risiedevano in Udine;
Pt_1 CP_1
tanto premesso, chiedeva accertarsi la sussistenza dei requisiti ex artt. 64 e 65 L.
218/1995 e riconoscersi l'efficacia e validità della sentenza straniera.
2. Con ordinanza emessa in esito all'udienza del 26.3.2024, la corte fissava nuova udienza di comparizione al 18.6.2024 al fine di consentire la notifica del ricorso al
Rovere.
3. All'udienza 18.6.2024 compariva il solo procuratore del ricorrente, che insisteva per l'accoglimento del ricorso.
4. E' legittima la contumacia del resistente, ritualmente notificato e non costituitosi in giudizio.
5. Sussiste la competenza della corte territoriale adita, nel cui distretto risiedono entrambe le parti ed ove il provvedimento straniero è destinato ad essere attuato.
6. Nel merito, il ricorso non può essere accolto.
Ai fini del riconoscimento della sentenza straniera è richiesto, tra gli altri requisiti, che essa sia passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata (art. 67, primo comma, lett. d, L. 31.5.1995, n. 218).
Il ricorrente, pur allegando il passaggio in giudicato della sentenza, non ne ha dato prova, né essa si evince dal contenuto del provvedimento (per inciso, dal passaggio in giudicato viene fatto decorrere 'l'impegno' in capo all'odierno resistente di rimborso delle spese del procedimento, unica statuizione astrattamente suscettibile di attuazione).
7. Nulla per le spese, in difetto di costituzione del resistente.
p.q.m.
rigetta il ricorso.
Trieste, 8 aprile 2025 Il Cons. Est.
Dott. Alberto Valle
Il Presidente
Dott. Arturo Picciotto