CA
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 2147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2147 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta d'Amore - Presidente
2) dott. Giorgio Sensale - Consigliere
3) dr.ssa Ada Meterangelis - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 4251 R.G.A.C. per l'anno 2018, riservata in decisione, a seguito di discussione orale ex art. 352 cpc, all'udienza del 3.4.2025, vertente
TRA
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), in proprio e quali eredi di C.F._2 [...]
( , rappresentati e difesi in Per_1 C.F._3 giudizio, per mandato in atti, dagli avv.ti e Simone Parte_2
Aiazzi, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Immacolata
Ferrara, via Libertà n. 283, Portici (NA);
Appellanti
CONTRO
( ) e Controparte_1 C.F._4 CP_2
( , rappresentati e difesi in
[...] C.F._5 giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Giuseppe Di Donna, presso il cui studio in Torre del Greco (NA), c.so Avezzana n. 61, sono elettivamente domiciliati;
Appellati
NONCHE'
); CP_3 C.F._6
Appellata contumace
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Torre
Annunziata n. 1338/2018, pubblicata in data 4.6.2018, notificata il
25.6.2018.
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 5.12.2024 e come da verbale d'udienza del 3.4.3025, fissata per la discussione orale ex art. 352 cpc, da intendersi qui richiamate e trascritte.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
- Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 7.2.2013, e Controparte_1 convenivano in giudizio, innanzi al tribunale di CP_2
Torre Annunziata, , e Persona_1 Parte_1 Pt_2
per sentir: a) condannare i convenuti, in solido o ciascuno per
[...] quanto di ragione, al rimborso della somma di € 17.495,78, o della diversa somma risultante in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di quota parte dei lavori urgenti di riparazione del comune lastrico solare di copertura del fabbricato sito in Massalubrense, alla via Mortella n. 24; b) accertare e dichiarare la illegittimità delle opere realizzate dai convenuti sull'anzidetto lastrico e, per l'effetto, condannarli alla relativa eliminazione con ripristino dello status quo ante del lastrico di copertura del fabbricato, ovvero, nel caso in cui non fosse possibile, al risarcimento per equivalente o a congruo indennizzo da liquidarsi in favore di c) in CP_2 via di estremo subordine, qualora fosse stata accertata la legittimità delle opere realizzate dai convenuti sul lastrico solare, condannarli a rendere accessibile, mediante apposito varco o altro mezzo da individuarsi anche mediante TU, la porzione di lastrico comune allo stato inaccessibile per la presenza di una recinzione. Vinte le spese di lite.
A sostegno della pretesa azionata, deduceva di Controparte_1 aver acquistato, da con atto per notar CP_3 Persona_2 del 5.12.2008, un compendio immobiliare sito in Massalubrense alla via Mortella n. 24, descritto in rogito come “appartamento sviluppantesi su due livelli, composto da un vano seminterrato, da due piccoli vani al piano terra, da un vano adibito a cucina (sovrastante al vano seminterrato),
e WC, entrambi al piano terra, e da due vani al piano primo”, vani questi ultimi che “non insistono sulla stessa verticale rispetto ai due vani al piano terra”; che detto immobile era ubicato all'interno del più ampio fabbricato di Via Mortella n. 24, di rilievo storico, composto, oltre che dal proprio, da un altro appartamento, di proprietà dei convenuti, anch'esso sviluppato su due livelli non sovrapposti fra loro;
che proprio a causa della particolare conformazione dei due appartamenti, il lastrico solare, nella sua interezza, fungeva da copertura di entrambi
(gli appartamenti); che, con atto per notar del Persona_2
6.11.2012, donava il proprio appartamento al figlio CP_2
che, con raccomandata del 12.4.2010, comunicava ai
[...] convenuti di voler procedere all'esecuzione di lavori urgenti ed improcrastinabili di riparazione del lastrico comune, per l'eliminazione delle infiltrazioni d'acqua dallo stesso provenienti, che avevano reso inutilizzabili, sin dall'acquisto, le due camere del proprio appartamento site al primo piano, precisando che, stante
2 l'urgenza, i lavori sarebbero iniziati entro il 26.4.2010; che detta missiva veniva riscontrata dall'avv. anche in nome e Parte_2 per conto dei sig.ri e , che si Parte_1 Persona_1 opponeva all'esecuzione di lavori “privi del nostro imprescindibile previo consenso”, affermando altresì che la presenza delle infiltrazioni lamentate dalla era da attribuire non al solaio di copertura, CP_1 bensì “all'inerzia del precedente comproprietario così come CP_3 alla sua stessa inerzia che tiene chiuse le due camere da oltre un anno e mezzo”; che, con successiva missiva del 21.4.2010, la obiettava CP_1 di aver da tempo informato della necessità di eseguire interventi manutentivi del lastrico solare la madre dei convenuti e Pt_2
sig.ra , unica dei tre a risiedere Parte_1 Persona_1 stabilmente nella proprietà di via Mortella, la quale aveva personalmente constatato i gravi danni cagionati all'immobile dalle continue infiltrazioni d'acqua, convenendo sulla necessità dei lavori e della nomina dell'arch. quale responsabile tecnico;
Persona_3 che a fronte delle resistenze manifestate dai convenuti, con missiva del 25.4.2010, segnalava ancora una volta l'indispensabilità degli interventi di manutenzione del lastrico per impedire ulteriori gravi danni al sottostante appartamento e alla proprietà comune, manifestandosi disponibile ad accettare qualunque preventivo di spesa che i avessero inteso proporle;
che, con missiva del Pt_2
16.12.2011, comunicava l'avvenuta esecuzione (in data 26.4.2010) dei lavori sul lastrico comune, restauro e tinteggiatura del sottostante immobile di sua proprietà, allegando specifico computo metrico;
che, con missiva del 13.9.2012, chiedeva ai convenuti la corresponsione della metà della spesa sostenuta, per un importo di € 17.495,78, in uno alla richiesta di ripristino dello stato originario del lastrico di copertura, nel tempo alterato dai medesimi convenuti, che ne avevano parzialmente inibito l'accesso ed utilizzo mediante una recinzione.
Radicata la lite, con comparsa del 13.5.2013, si costituivano in giudizio ed i figli ed Persona_1 Pt_1 Parte_2 contestando fermamente l'avversa ricostruzione dei fatti, insistendo per il rigetto di tutte le pretese attoree;
in subordine, con riferimento alla domanda di rimborso della metà delle spese sostenute dall'istante, chiedevano, in caso di condanna di parte convenuta, la riduzione della quota richiesta, da limitarsi ai lavori urgenti, da contenere, comunque, in un importo non superiore ad € 4.000,00. Eccepivano altresì: a)
l'inammissibilità della domanda di ripristino dello stato originario del lastrico solare, modificato nel 1974, per intervenuta prescrizione del relativo diritto nonché per violazione del giudicato sostanziale, costituito dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 594/1993, confermata dalla Corte di Cassazione con pronuncia n. 181/1996; b)
l'improcedibilità del processo per litispendenza ex art. 39 c.p.c., con
3 riferimento al punto c) delle conclusioni dell'atto di citazione, pendendo ricorso per cassazione promosso da contro la CP_3 sentenza della Corte di appello di Napoli del 22.7.2008, n. 2934/2008, che accertava la proprietà esclusiva della famiglia Persona_4 sulla scala a chiocciola di accesso al solaio di copertura, chiedendo, pertanto, ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo su detto punto delle conclusioni.
Contestualmente, in riconvenzionale, chiedevano di: 1) accertare, dichiarare e confermare l'esistenza di un valido regolamento violato dagli attori, con conseguente condanna degli CP_4 stessi ad osservarne le singole pattuizioni, con conseguente rimozione, dal giardino retrostante alla villa e dalla balconata comune, degli arredi installati ad uso esclusivo, che impedivano agli altri comproprietari il pari utilizzo degli spazi comuni;
2) accertare i danni subiti dalla proprietà a seguito dei lavori edilizi eseguiti nel Pt_2
2010 dagli attori, con conseguente condanna degli stessi a provvedere a proprie spese alle necessarie riparazioni;
3) condannare CP_1 al rimborso del 50% delle spese sostenute per la rimozione
[...] della palma, per l'importo di € 968,00, oltre interessi e rivalutazione dal 29.1.2012 (data della fattura n. 1 del 29.1.2012 della ditta L'Arte dei Fiori sas) sino al soddisfo.
Chiedevano, altresì, di essere autorizzati alla chiamata in causa del dante causa degli attori, nei cui confronti spiegavano CP_3 domanda di manleva nonché domanda di condanna al risarcimento dei danni morali e materiali derivanti dall'omessa imposizione del regolamento condominiale all'acquirente in fase Controparte_1 di compravendita dell'immobile, e dall'averle taciuto sia dell'esistenza di precedenti pronunce giudiziali inerenti il lastrico solare di copertura del fabbricato, sia dello stato del soffitto dell'appartamento venduto, dichiarato completamente danneggiato a causa di infiltrazioni dal sovrastante solaio comune dalla medesima al momento CP_1 dell'acquisto e del passaggio di proprietà. Vinte le spese di lite.
A sostegno delle proprie eccezioni e richieste, i convenuti assumevano di essere comproprietari dell'immobile sito in via Mortella n. 24, compreso nel più ampio fabbricato pervenuto al loro dante causa in comune e pro indiviso con il fratello Persona_5 Persona_6 che effettuata la divisione del fabbricato tra i due germani (nel 1970),
nel 1974, eseguiva, previa regolare autorizzazione Persona_5 amministrativa, lavori sul solaio di copertura, installando peraltro una scala a chiocciola di accesso al lastrico, di proprietà esclusiva;
che l'intero fabbricato veniva dichiarato di interesse storico e paesaggistico (D.M. 9.11.1993), con i consequenziali vincoli;
che nell'anno 1986, acquistava la porzione di fabbricato di CP_3 proprietà di assumendo comportamenti contrari ad ogni Persona_6
4 regola condominiale, tanto da rendere necessaria la formazione di un regolamento condominiale giudiziale con sentenza n. 10/1995 del
Vice Conciliatore di Massa Lubrense, imposto, per espressa clausola
(art. 12) “agli aventi causa a qualsiasi titolo”; che la roponeva CP_3 domanda giudiziale per l'utilizzo della scala a chiocciola di proprietà esclusiva di rigettata con sentenza n. 2934/2008 della Persona_5
Corte di appello di Napoli;
che trasferita, nel 2008, la consistenza immobiliare dalla ad quest'ultima, in data CP_3 Controparte_1
26.4.2010, senza aver mai chiesto il consenso ai comproprietari
, iniziava autonomamente e improvvisamente i Persona_4 lavori sul lastrico asseritamente urgenti, comunicati all'avv. Pt_2 solo una settimana prima, con missiva ricevuta il 16.4.2010, cui era allegata la contabilità delle opere da eseguire, con una spesa preventivata a carico della famiglia di € 8.000,00 circa;
che Pt_2 vano risultava l'invito rivolto alla di temporeggiare per CP_1 prendere contezza della natura dei lavori da effettuarsi;
che, a seguito di detti lavori, all'interno dell'appartamento di loro proprietà, al piano terra, comparivano numerose crepe;
che successivamente, nel dicembre 2011, la chiedeva il rimborso della maggiore somma CP_1
(rispetto a quella preventivata) di € 17.495,78, pari alla metà delle spese sostenute per lavori urgenti;
che, peraltro, la occupava CP_1 spazi comuni (parte della balconata e del cortile-giardino retrostante alla villa) con propri arredi da esterno e altri oggetti, impedendo l'utilizzo della cosa comune ai convenuti/comproprietari, rendendosi altresì inadempiente nel versamento degli oneri condominiali, tra cui quelli per la rimozione di una palma infetta;
che le domande degli attori in parte erano coperte da precedente giudicato, in parte oggetto di giudizi ancora pendenti.
Autorizzata la chiamata in causa di quest'ultima si CP_3 costituiva in giudizio eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, l'estraneità alla lite, la carenza di responsabilità per i fatti dedotti, insistendo, pertanto, per il rigetto di tutte le domande spiegate dai convenuti/chiamanti nei suoi confronti. Con vittoria delle spese.
Depositate le memorie istruttorie, espletata consulenza tecnica d'ufficio ed acquisiti chiarimenti dal TU, la lite veniva decisa con sentenza n. 1338/2018, pubblicata in data 4.6.2018, con cui il tribunale di Torre Annunziata, così statuiva: “- in parziale accoglimento della domanda formulata al capo a) delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione da , condanna in solido tra loro Controparte_1 Per_1
, e al pagamento in favore di
[...] Parte_1 Controparte_5
dell'importo di € 6.634,40, oltre interessi legali dalla Controparte_1 domanda e fino all'effettivo soddisfo;
- dichiara l'illegittimità delle opere realizzate sul lastrico solare di proprietà comune e indivisa dai convenuti, come descritte a pagg. 13 e 14 dell'elaborato peritale a firma del TU Arch.
5 , e, per l'effetto, condanna in solido tra loro i convenuti alla Persona_7 eliminazione delle suddette opere e al ripristino dell'originario stato dei luoghi a propria cura e spese e precisamente, alla rimozione del nuovo solaio di piano edificato a copertura di quello originariamente esistente, alla rimozione della pavimentazione e del muretto di protezione del dislivello con inserimento di struttura con tubolari metallici descritti nell'elaborato del TU a pagg. 13 e 14 ed al ripristino dell'originario stato dei luoghi;
- rigetta le domande riconvenzionali formulate dai convenuti;
- rigetta le altre domande riconvenzionali formulate dai medesimi convenuti nei confronti della chiamata in causa - condanna i CP_3 convenuti, in solido tra loro, ed in favore degli attori, al pagamento delle competenze del giudizio, che liquida nell'importo complessivo di € 9.600,00, di cui € 300,00 per spese vive, ed € 9.300,00 per competenze di avvocato, il tutto oltre spese generali forfettarie, IVA e CPA se dovute;
- pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, il pagamento della
TU; - condanna altresì i medesimi convenuti in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore di
[...]
, che liquida nell'importo complessivo di € 6.100,00, di cui € 100,00 CP_3 per spese vive, ed € 6.000,00 per onorari di avvocato, il tutto oltre spese generali forfettarie, IVA e CPA se dovute”.
- Il giudizio di secondo grado
Contro l'indicata sentenza n. 1338/2018, pubblicata il 4.6.2018 e notificata in data 25.6.2018, con atto di citazione ritualmente notificato il 25.7.2018, proponevano appello e Pt_1 Pt_2
in proprio e quali eredi di , nelle more
[...] Persona_1 deceduta, lamentando l'ingiustizia ed erroneità del decisum del primo giudice, perché frutto di: a) omessa e/o erronea valutazione e ricostruzione dei fatti di causa;
b) erronea applicazione delle norme e dei principi di diritto sottesi alla disciplina della questione affrontata;
c) erronea e contraddittoria argomentazione circa il quantum del rimborso;
d) errata interpretazione delle norme processuali e di diritto sull'eccezione riconvenzionale di usucapione e di prescrizione;
e) errata valutazione ed interpretazione dell'eccezione di passaggio in giudicato della questione controversa;
f) omesso esame delle risultanze istruttorie circa la fondatezza della domanda di opponibilità agli attori del regolamento condominiale e di risarcimento danni a carico della terza chiamata in causa.
Chiedevano, pertanto, alla corte adita, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia gravata ed in riforma della stessa, di voler così provvedere: “in via preliminare, accertata e dichiarata la nullità della TU per le ragioni formulate nel presente atto (e comunque contenute nelle osservazioni tecniche del ctp di parte convenuta arch. nel foglio di precisazione delle conclusioni del 3 giugno 2017, Per_8 del 27 gennaio 2018, nelle deduzioni di udienza del 5 giugno 2017, del 30 ottobre 2017, del 29 gennaio 2018, in tutte le difese sia scritte che verbali, parte integrante delle presenti conclusioni), disporre il rinnovo della stessa
6 ed affidando il relativo incarico ad altro TU;
- dichiarare inammissibile e improcedibile la domanda di ripristino dell'immobile con riferimento al capo b) delle conclusioni di cui all'atto di citazione (p. 13), per intervenuta prescrizione e per usucapione della parte convenuta del diritto a mantenere lo status quo della parte del lastrico di copertura oggetto dei lavori di manutenzione del 1974 per uso e possesso esclusivo, pacifico, continuo e non interrotto ultraventennale (in particolare dal 1974 ad oggi); - dichiarare inammissibile e improcedibile la domanda di ripristino dell'immobile con riferimento al capo b) delle conclusioni di cui all'atto di citazione (p. 13) in virtù del giudicato sostanziale della sentenza della Corte di appello di Napoli 594/1993, confermata dalla Corte di Cassazione n.
181/1996; nel merito, in tesi: in accoglimento dei motivi di appello per come sopra esposti, in riforma della sentenza impugnata, rigettare tutte le domande attoree siccome infondate in fatto e in diritto;
in ipotesi: e qualora gli odierni appellanti venissero condannati al rimborso della quota parte di opere realizzate dalla signora sul lastrico solare, per come CP_3 quantificare dal tribunale di Torre Annunziata, si chiede che il detto importo venga ricalcolato, stante la ritenuta nullità della TU, sulla scorta dei criteri e parametri di cui al prezziario regionale del 2011, comunque espungendo dal detto calcolo le voci ed i capi per come aggiunti dal tribunale, limitandolo alle voci prese in esame dal ctu per i soli lavori ritenuti urgenti ed indifferibili. In ogni caso quantificando l'importo in €
2.994,00; in via riconvenzionale, accogliere le domande dei signori
[...]
, avv. e dott. e, per l'effetto, Per_1 Parte_2 Parte_1 accertare il danno arrecato dai lavori edilizi del 2010 all'appartamento di proprietà esclusiva della famiglia previa ammissione di consulenza Pt_2 tecnica d'ufficio, la cui richiesta è stata precisata nei precedenti atti, in particolare nella memoria autorizzata ai sensi dell'articolo 183 6° comma n.
2 cpc ritualmente depositata in data 6.2.2014, p. 11-12, atta a verificare la causalità tra i lavori effettuati e il danno arrecato nonché che non sia stato alterato il carico statico dell'intero edificio attraverso la modifica dei muri maestri e, di conseguenza, condannare gli attori e Controparte_1 in solido tra loro o ciascuno per quanto di ragione a CP_2 provvedere a proprie spese alle necessarie riparazioni;
- condannare
[...]
a saldare la fattura n. 1 del 29 gennaio 2012 della ditta L'arte CP_1 dei Fiori S.a.s. per la sua parte di competenza del 50% corrispondente alle spese sostenute per la rimozione della palma nel giardino comune che si è seccata a seguito dell'infestazione del punteruolo rosso, per l'importo di €
968,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla diffida del 7 settembre 2012 al giorno dell'effettivo soddisfo;
- condannare la sig. ammessa come terzo chiamato dal giudice, al CP_3 pagamento dei danni morali, esistenziali e materiali ai Persona_4 derivanti dall'inadempimento di cui all'art. 12 del regolamento condominiale per come formatosi con la sentenza n. 10/1995 della
Conciliazione di Massa Lubrense alla acquirente in fase di CP_1 compravendita dell'immobile de quo”.
7 Chiedevano, altresì, la cancellazione delle affermazioni meramente diffamatorie contenute a pag. 2 della memoria depositata dall'attrice in data 31.1.2014, nonché nel paragrafo 2 della comparsa conclusionale di parte attrice del 18.7.2016, come trascritte alle pagg. 52-53 dell'atto di appello, con conseguente condanna degli appellati al CP_6 risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 cpc e con richiesta di valutare le implicazioni di natura penale. Vinte le spese del doppio grado.
Con comparsa depositata in data 15.11.2018, si costituivano in giudizio gli appellati e Controparte_1 CP_2 concludendo per l'integrale rigetto dell'appello, inammissibile per difetto di specificità, in violazione dell'art. 342 cpc, ed infondato nel merito, insistendo per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese del grado.
In via istruttoria, reiteravano tutte le istanze ritualmente e tempestivamente formulate nel giudizio di primo grado e non accolte dal giudice di prime cure.
Benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio CP_3
Accolta l'istanza di inibitoria limitatamente al capo 2 del dispositivo della pronuncia gravata (di condanna dei convenuti alla demolizione delle opere realizzate sul lastrico e ripristino dell'originario stato dei luoghi), la causa, già riservata in decisione all'udienza del 21.5.2021, veniva rimessa in istruttoria per la rilevata assenza del fascicolo d'ufficio di primo grado (non allegato, nonostante la contraria indicazione telematica), di poi acquisito su ordine della corte, ma risultato incompleto, perché manchevole di tutti i verbali di udienza, per la cui integrale acquisizione insisteva parte appellante, rilevandone la necessità ai fini decisori.
Ordinata ed eseguita la parziale ricostruzione dell'anzidetto fascicolo sulla base degli atti nella disponibilità delle parti, nel contraddittorio delle stesse, la causa veniva nuovamente riservata in decisione all'udienza del 2.11.2023, con concessione dei chiesti termini ex art. 190 cpc, e rimessa sul ruolo con provvedimento del 30.4.2024, per la ritenuta necessità di procedere ad un approfondimento istruttorio mediante espletamento della prova testimoniale, già richiesta ed articolata in prime cure dagli attori/odierni appellati sulle circostanze sub a) e b) della memoria istruttoria del 31.1.2014, e rinnovazione delle operazioni peritali, anche per insufficienza dei chiarimenti resi in prime cure dal TU sulle obiezioni tecniche mosse dai convenuti e riproposte in appello.
Espletato il mezzo istruttorio ed acquisita la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza cartolare del 5.12.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei chiesti termini ex
8 art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi, con cui gli appellanti ritualmente reiteravano l'istanza di fissazione dell'udienza per discussione orale ex art. 352 cpc.
Fissata, dunque, l'udienza del 3.4.2024, all'esito della discussione orale, la causa veniva definitivamente riservata in decisione.
*****
I. In rito
§. L'impugnazione, tempestivamente proposta, soddisfa - diversamente da quanto eccepito dagli appellati - il requisito formale prescritto dall'art. 342 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile, essendo stati chiaramente individuati i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica ed illustrata la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dagli appellanti, che, in definitiva, hanno rappresentato alla corte un contenuto completo delle proprie censure sì da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni della pronuncia impugnata e le motivazioni addotte nell'atto di appello.
Invero, per ormai consolidato insegnamento giurisprudenziale, perché
l'impugnazione superi il vaglio di ammissibilità occorre, ed è per altro verso sufficiente, che il giudice del gravame sia posto in condizione, come verificatosi nella specie, di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, e che l'appellante dimostri di aver compreso le ragioni del primo giudice e indichi il perché queste siano censurabili, senza che sia preteso il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate (Cass., S.U., 27199/2017; Cass.,
S.U., 36481/2022).
§. Si osserva, peraltro, che, in ossequio al principio del "tantum devolutum quantum appellatum" di cui all'art. 342 cpc, che importa non solo la delimitazione del campo del riesame della sentenza impugnata ma anche l'identificazione, attraverso il contenuto e la portata delle censure, dei punti investiti dall'impugnazione e delle ragioni per le quali si invoca la riforma delle decisioni, i motivi debbono essere tutti specificati nell'atto di appello (con cui si consuma il diritto di impugnazione), sicché restano precluse nel corso dell'ulteriore attività processuale sia la precisazione di censure esposte nell'atto di appello in modo generico, che la possibilità di ampliamenti successivi delle censure originariamente dedotte (Cass.
6630/2006, Cass. 11673/2008 e Cass. 10930/2022).
Inammissibili ed irrituali appaiono, pertanto, le conclusioni ulteriori
(rispetto a quelle indicate nell'atto di gravame alle pagg. 50-53) rassegnate dagli appellanti con le note scritte autorizzate del 5.12.2024
(con cui si chiedeva di: “dichiarare che il chiamato in causa, CP_3
è comunque tenuta a manlevare parte convenuta da ogni pretesa di
[...] parte appellata , condannando la stessa a rifondere alla parte CP_6
9 appellante quanto eventualmente sarà tenuto a pagare alla parte attrice e attuale appellata e, in riforma della sentenza di primo grado, condannarla alle spese di giudizio”, nonché, in via riconvenzionale, di “condannare
ammessa come terzo chiamato dal giudice di primo grado, CP_3 al pagamento dei danni morali e materiali derivanti dalla omissione ed occultamento delle sentenze pregresse valide per tutti gli aventi causa, quale la signora in fase di compravendita e successivamente il figlio CP_1 quale ultimo proprietario nella successione degli aventi CP_2 causa”), involgenti il riesame di passi della pronuncia impugnata
(pagg. 13-14) non specificamente censurati con l'atto di gravame, come tali ormai coperti da giudicato.
§. Deve poi opportunamente precisarsi, tenuto conto della mole delle difese degli appellanti e dei plurimi rilievi formulati, che, per consolidato insegnamento giurisprudenziale: “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti
e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. 36298/2023; nello stesso senso, tra le altre, Cass.
16056/2016, Cass. 29730/2020 e Cass. 9786/2022).
§. Tanto chiarito, va innanzitutto esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione ex art. 37 cpc, sollevata (per la prima volta con la conclusionale del 2.1.2024; pagg. 7-13) dagli appellanti, che assumono, quanto alla domanda attorea di ripristino dell'immobile con riferimento al capo b) delle conclusioni di cui all'atto di citazione, che la citazione di primo grado è improcedibile per CP_6 evidente difetto assoluto di giurisdizione, dal momento che è stata introdotta per accertare e dichiarare l'illegittimità di asserite opere abusive che sarebbero state effettuate dagli appellanti su parte del lastrico di copertura dell'immobile storico-artistico ex DM Ronchey del 1993 in via Mortella n. 24, Massalubrense.
L'eccezione è infondata, ove si consideri che nella specie si controverte su violazioni di diritti soggettivi nei rapporti tra privati, comproprietari di beni comuni.
Invero, per consolidato insegnamento giurisprudenziale: “Quando in una controversia tra privati, attinente a diritti soggettivi, il giudice debba vagliare situazioni presentanti aspetti di pubblico interesse o possa trovarsi a scrutinare la legittimità di provvedimenti
10 amministrativi, le questioni che insorgono circa i confini dei poteri al riguardo del giudice ordinario attengono, data l'estraneità della pubblica amministrazione al giudizio, al merito e non alla giurisdizione, investendo l'individuazione dei limiti interni posti dall'ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario (divieto di annullare, modificare o revocare il provvedimento amministrativo, ai sensi della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 4,). (Nella specie il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione - dichiarato dalle
S.U. inammissibile in applicazione dell'enunciato principio - era stato sollevato sulla base del rilievo che la controversia, avendo ad oggetto
l'accertamento dell'illegittimità di opere realizzate in violazione di norme in materia di distanze fra gli edifici, ma assentite preventivamente dalla competente amministrazione pubblica, postulava lo scrutinio dei relativi provvedimenti di quest'ultima, così da ricadere nel novero di quelle in materia di edilizia ed urbanistica, riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a seguito del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34 nel testo sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7)" (Cass., S.U., n. 6887 del
2003)” (cfr., in motivazione, Cass., Sez. Unite, 21578/2011).
Né rileva in senso contrario Cass. 18823/2012, (impropriamente) richiamata dagli appellanti, che, come si evince dalla relativa motivazione (cfr. punto 5.1), si limita ad affermare (in fattispecie diversa da quella in esame) che: “La disposizione dell'art. 7 della legge
28 febbraio 1985, n. 47 (ora, art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001), in base alla quale l'esecuzione di interventi edilizi in assenza, totale difformità o variazione essenziale della concessione (ora, permesso) importa l'ordine di demolizione da parte dell'autorità comunale, opera ai fini della repressione dell'illecito e, quindi, esclusivamente nel rapporto pubblicistico tra proprietario e responsabile dell'abuso, da un lato, ed amministrazione deputata al controllo del territorio, dall'altro, mentre non attribuisce al comproprietario dell'immobile un credito al ripristino del bene nei confronti di altro comproprietario”, senza, tuttavia, che l'indicato principio possa in qualche modo avallare, nel caso concreto, l'eccepito difetto di giurisdizione del G.O.
§. Sempre in rito, ritiene la corte che alcuna censura possa muoversi all'operato del TU in tal sede nominato, arch. , Persona_9 che, contrariamente a quanto eccepito da parte appellante, risulta aver espletato il mandato conferito nel pieno rispetto delle regole procedurali, attenendosi ai quesiti formulati, cui dava risposta (ove possibile) dopo aver ispezionato lo stato dei luoghi, previo scrupoloso esame degli atti e dei documenti ritualmente allegati dalle parti.
Vanno, dunque, fermamente respinti i contrari rilievi della difesa degli appellanti, ivi compreso quello (da ultimo formulato) di mancanza di terzietà del TU in merito alle dichiarazioni fuorvianti circa la
11 staticità del fabbricato (cfr. verb. d'ud. di discussione orale del
3.4.2025), rimasto privo di riscontri oggettivi, con la sola precisazione che anche il ritardo (di 15 giorni) per il deposito dell'elaborato, denunciato da parte appellante con istanza dell'11.11.2024, è stato giustificato dal TU (cfr. nota depositata in data 26.2.2025, con allegata documentazione).
II. Nel merito
A. I primi tre motivi di censura sono tutti diretti a contestare, sotto vari e connessi profili, l'accoglimento (per quanto di ragione) della domanda attorea di rimborso, pro quota, delle spese sostenute per lavori di ristrutturazione del lastrico prospettati come CP_4 urgenti e indifferibili (cfr. capo a) delle conclusioni rassegnate dagli attori in prime cure).
A.1. - In particolare, con il primo articolato motivo di doglianza
(pagg. 19-26 dell'appello), gli appellanti lamentano l'erroneità della decisione, deducendo che il Giudice, nella sua argomentazione, erra totalmente nel valutare le evidenze istruttorie agli atti e le stesse argomentazioni svolte.
Censurano, in particolare, i seguenti passi della sentenza gravata:
<…Tale domanda è fondata nei limiti che seguono: le infiltrazioni presenti nell'appartamento di (successivamente alienato a Controparte_1
sono provate dai rilievi fotografici e non risultano CP_2 specificatamente contestate da parte convenuta;
peraltro le stesse sono state confermate dal TU nel proprio elaborato peritale. L'esistenza dei danni per cui si sono resi necessari i lavori effettuati da parte attrice non è contestata, mentre i convenuti hanno contestato le origini degli stessi, sostenendo che i danni lamentati da parte attrice - per cui si è resa necessaria l'esecuzione dei lavori - sarebbero da attribuire alla “mancata aerazione” dell'appartamento ora di proprietà di e non ad infiltrazioni provenienti dal CP_2 lastrico solare comune. …>>.
Assumono, in contrario, che:
1) il fenomeno infiltrativo lamentato dagli attori era CP_6 stato specificamente contestato in prime cure, laddove i convenuti con la comparsa di costituzione e risposta (pag. Controparte_7
17), avevano affermato: “Controparte ritiene incontestabile
“l'esistenza di danni” sul lastrico solare che avrebbero asseritamente causato “le grosse macchie d'umidità presenti sul soffitto e sulle pareti delle stanze …” A supporto di tale affermazione deposita rilievi fotografici privi di data certa di cui si disconosce espressamente l'ammissibilità …”. Espressione con cui, a dire degli appellanti, erano stati espressamente contestati i danni lamentati per come prodotti dalle asserite infiltrazioni, sicché la contestazione abbracciava entrambi gli aspetti. Ovvero la causa e conseguentemente il danno (pag. 19 dell'appello);
12 2) i lavori non potevano ritenersi urgenti e indifferibili, deponendo in senso contrario all'urgenza sia la circostanza che non era stata seguita la procedura amministrativa specificamente prevista per le opere indifferibili, sia il ritardo nell'esecuzione dell'intervento, effettuato a distanza di due anni dalla ritenuta scoperta. In particolare, a fronte della autorizzazione della OP
(chiesta dalla in data 21.7.2009 e) rilasciata il 31.7.2009, i CP_1 lavori di manutenzione del lastrico di copertura erano stati realizzati solo il 26.4.2010;
3) non vi era prova che il fenomeno infiltrativo lamentato da parte attrice fosse presente alla data del 2008 come conseguenza di infiltrazioni in atto, non rilevando al fine gli allegati rilievi fotografici perché privi di data certa e, per ciò stesso, non collocabili temporalmente;
4) conseguentemente, il TU (e poi il tribunale che ne aveva acriticamente recepito le conclusioni) aveva errato nel fondare il suo convincimento su tali riproduzioni fotografiche (ragion per cui era stata eccepita la nullità dell'espletata consulenza tecnico d'ufficio), né poteva ritenersi dirimente l'affermazione del TU, che, in assenza di dati certi ed oggettivi, affidandosi al proprio intuito, dichiarava: “…. E' chiaro che, anche senza idonea strumentazione, è possibile verificare la causa del fenomeno infiltrativo.
Pertanto …(omissis…) posso dedurre dalla mia esperienza personale che tale problematica è sorta dalla cattiva manutenzione dei lastrici solari”;
5) data la totale carenza di elementi di prova fotografica, il TU avrebbe dovuto accertare se i danni presenti nella casa della fossero il frutto di vecchie infiltrazioni, oppure di recente
CP_1 formazione, e ciò tanto più perché, come poteva evincersi dalla sentenza della Corte di appello di Napoli n. 2934/2008, la porzione immobiliare acquistata dalla (nel dicembre 2008) era già
CP_1 stata interessata da fenomeni infiltrativi derivanti dal lastrico di copertura, denunciati dalla precedente proprietaria/dante causa della che difatti aveva realizzato (nel 1998)
CP_1 CP_3 un primo intervento di sistemazione del lastrico, di tal che, denunciano gli appellanti, non è dato sapere se le fotografie prodotte dalla risalissero successivamente al 2008 (data di
CP_1 acquisto) o fossero riferite ad una situazione pregressa (pag. 24 dell'appello).
L'articolata censura va disattesa.
Ribadito che la appellata ha chiesto, in prime cure, Parte_3 esclusivamente il rimborso pro quota della spesa sostenuta per lavori asseritamente urgenti e indifferibili per la riparazione di porzione del lastrico solare di copertura in comproprietà delle parti in causa,
13 sull'assunto che da esso provenissero, sin dai tempi del suo acquisto, infiltrazioni che rendevano inagili e insalubri alcuni ambienti del sottostante appartamento di sua proprietà, e rilevato che effettivamente, come si evince dalla richiamata sentenza della Corte di appello di Napoli n. 2934/2008, l'anzidetta porzione di lastrico era già stata interessata (per le medesime ragioni) da un primo intervento di manutenzione, realizzato dalla nel 1998, osserva la corte come CP_3 il disposto approfondimento istruttorio abbia fornito ulteriore riscontro probatorio alla denunciata esistenza di un fenomeno infiltrativo (non pregresso, ma) in essere nel dicembre 2008, allorché CP_1 con rogito per notar del 5.12.2008, acquistava da
[...] Per_2
l'appartamento ubicato nel più ampio fabbricato di CP_3
Massalubrense, alla via Mortella n. 24.
Risolutiva, vieppiù se letta unitamente alle ulteriori risultanze documentali acquisite, appare la prova testimoniale già tempestivamente articolata in primo grado dagli attori (cfr. capi sub a)
e b) della memoria istruttoria del 31.1.2014), mai espressamente disattesa dal tribunale (cfr. ordinanza del 14.7.2014) e rimasta dunque assorbita (perché superata dalle risultanze della TU espletata in prime cure, favorevole all'assunto attoreo), di poi specificamente riproposta dagli appellati all'atto della costituzione in sede di gravame
(cfr. pagg. 13-14 della relativa comparsa del 15.11.2018) ed ammessa dalla corte con provvedimento del 30.4.2024 (a mezzo di due testi a scelta tra quelli indicati in primo grado).
Prova fortemente contrastata dagli appellanti, che ne eccepivano l'inammissibilità, insistendo per la revoca del relativo provvedimento di ammissione sull'assunto che la richiesta di prova testimoniale, non risultando specificamente reiterata dagli attori all'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.1.2018, doveva per ciò solo intendersi rinunciata e non più proponibile in appello (cfr. istanza di revoca del 10.5.2024).
In contrario, si osserva che la prova testimoniale rimasta (come nella specie) assorbita in primo grado, perché non esaminata né espressamente disattesa dal primo giudice, in assenza di univoca volontà di rinuncia, ben può essere riproposta in appello (anche ove non sia stata reiterata all'udienza di precisazione delle conclusioni innanzi al primo giudice), purché la riproposizione sia specifica e avvenga, come nella specie, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza (Cass. 22687/2009, Cass., S.U., 7940/2019,
Cass. 32650/2021 e Cass. 15529/2023).
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che: “La mancata riproposizione, nelle conclusioni definitive, di domande, eccezioni o istanze in precedenza formulate non può essere ritenuta, di per sé sola, sufficiente a farne presumere la rinuncia o l'abbandono, specie
14 quando esse siano strettamente connesse a quelle oggetto delle richieste specificamente formulate all'udienza prevista dall'art.
189 c.p.c. Pertanto, il giudice di merito, al quale soltanto spetta il compito di interpretare la volontà delle parti, è tenuto ad accertare se, in concreto, vi siano elementi per ritenere che, malgrado la materiale omissione, la parte abbia inteso insistere nella richiesta o deduzione pretermessa (In applicazione di tale principio la Corte ha cassato la sentenza di appello che aveva respinto il gravame e affermato, all'opposto, che le istanze istruttorie formulate nel corso del giudizio di primo grado, non essendo state successivamente richiamate in sede di precisazione delle conclusioni, dovevano ritenersi abbandonate e non potevano essere riproposte nella successiva fase di appello)”
(Cass. 10569/2004; cfr., in argomento, anche Cass. 5812/2016 e Cass.
413/2017), ribadendo, più recentemente, che: “Quando la causa viene trattenuta in decisione senza che il giudice istruttore si sia pronunciato espressamente sulle istanze istruttorie avanzate dalle parti, il solo fatto che la parte non abbia, nel precisare le conclusioni, reiterato le dette istanze istruttorie, non consente al decidente di ritenerle abbandonate, ove la volontà in tal senso non risulti in modo inequivoco. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in assenza di un provvedimento di rigetto sulle istanze istruttorie conseguenti alla querela di falso proposta in corso di causa, aveva ravvisato nel generico rinvio della parte alle "conclusioni di cui agli atti" una tacita rinuncia alle stesse”)” (Cass. 4487/2021; per l'affermazione del principio, cfr., anche in motivazione, Cass.
33103/2021 e Cass. 10767/2022).
Né rilevano in senso contrario i precedenti richiamati dagli appellanti, ove si consideri che Cass., S.U., 9456/2023 involge fattispecie all'evidenza diversa da quella in esame (affermando il principio per cui: “l'eccezione di nullità della testimonianza assunta nonostante
l'incapacità del teste (pur ritualmente eccepita prima dell'escussione e reiterata nella prima istanza o difesa successiva a quella) deve essere ulteriormente ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, in difetto dovendosi ritenere implicitamente rinunciata”), laddove Cass.
28425/2023, come si evince dalla relativa motivazione, affronta tutt'altra questione (relativa alla ritualità della notifica dell'atto di gravame).
Ferma dunque l'ammissibilità della prova orale reiterata dagli appellati ed espletata in sede di gravame, osserva la corte come da essa emerga, senza incertezze, che nel dicembre del 2008 si verificavano infiltrazioni di acqua piovana al primo piano dell'appartamento di proprietà , e precisamente nelle CP_6 due camere da letto sottostanti al lastrico solare di copertura, con conseguente formazione di macchie di umidità sul soffitto e sulle
15 pareti, frequente stillicidio di acque in occasione di precipitazioni piovose e cattivo odore, a comprova di un fenomeno infiltrativo in essere, proveniente dal sovrastante lastrico in comproprietà delle parti, come tale sicuramente bisognevole di un intervento manutentivo.
Univoche e circostanziate appaiono, in tal senso, le deposizioni rese dai due testi addotti dagli appellati (cfr. verb. ud. del 30.5.2024), entrambi a diretta conoscenza dello stato dei luoghi all'epoca dei fatti, sig.ra (moglie di in regime di Testimone_1 CP_2 separazione dei beni, all'epoca fidanzata dell'attore), la cui attendibilità non può ritenersi aprioristicamente esclusa per la sola esistenza del vincolo di coniugio con il (Cass. 6001/2023), e CP_2 dott. arch. , indifferente, che, contrariamente a Persona_10 quanto dedotto dagli appellanti (cfr. pag. 5 dell'istanza di revoca del
10.5.2024), lungi dal ritenersi poco attendibile, appare teste particolarmente qualificato, proprio perché direttore dei lavori eseguiti nel 2010, su incarico della (anche) sul lastrico di copertura di CP_1 cui si discute (come da relazione tecnica a sua firma allegata dagli attori sin dall'iscrizione della causa a ruolo;
cfr. doc. sub 15 del foliario), che riferiva, in particolare, di aver personalmente riscontrato,
a seguito dei vari sopralluoghi effettuati nel gennaio/febbraio 2009, che: “[...] le volte dell'appartamento in questione erano completamente intrise d'acqua e una delle due, quella del bagno, presentava stillicidio
d'acqua. L'acqua era arrivata al livello delle imposte in corrispondenza degli architravi in ferro dei vani di passaggio, dove vi sono le putrelle, … i lavori sono iniziati nell'aprile dell'anno 2010 e al loro termine la situazione si era ovviamente modificata trattandosi di lavori di radicale risanamento.
Le infiltrazioni erano completamente cessate. [..]”.
Né può sottacersi che le deposizioni testimoniali rese descrivono uno stato dei luoghi, all'epoca delle riferite infiltrazioni del dicembre
2008, perfettamente sovrapponibile a quello riprodotto nei rilievi fotografici allegati e ripetutamente richiamati dagli attori nella citazione introduttiva (cfr. pagg.
5-6 e doc. sub 14 del foliario), peraltro solo genericamente contestati dai convenuti/odierni appellati
(come si evince dall'integrale lettura delle pagg. 17-19 della comparsa di costituzione in prime cure), che si limitavano ad eccepire la mancanza di data certa, senza minimamente contestare la difformità della riproduzione fotografica al reale stato dei luoghi, al riguardo precisandosi che, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, ben può il giudice valutare liberamente l'efficacia probatoria delle fotografie, perché il disconoscimento della fotografia non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 2, in quanto mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale
16 anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr., anche in motivazione, Cass. 13599/2022; nello stesso senso, tra le altre, Cass. 3122/2015).
In definitiva, sulla scorta di quanto precede, deve ritenersi raggiunta adeguata prova dell'esistenza di un rilevante fenomeno infiltrativo, in atto nel dicembre 2008 (quindi nuovo ed ulteriore rispetto a quello che aveva determinato il primo intervento di risanamento del lastrico, eseguito dalla oltre dieci anni prima, nel 1998), verificatosi CP_3 nell'appartamento e proveniente dal sovrastante lastrico solare, CP_1 che evidentemente versava in stato tale da non assolvere appieno la funzione sua propria.
Conclusione che trova ulteriore conforto nella circostanza che lo stesso odierno appellante, nella missiva a sua firma Parte_1 del 5.2.2012 (allegata nella produzione attorea di prime cure), inoltrata alla anche a nome degli altri comproprietari, pur contestando CP_1
l'urgenza dei lavori al lastrico e gli importi richiesti, offrendo a titolo transattivo la minor somma di € 4.000,00, riconosceva che: “la funzione di copertura comune del lastrico solare, a prescindere dalle riferite presunte infiltrazioni la cui sussistenza essi non hanno potuto verificare, è migliorato e si è rafforzato e consolidato nella sua specifica funzione di copertura. Per questo ritengono giusto compartecipare alla spesa”.
A ciò si aggiunga che il su descritto fenomeno infiltrativo trova riscontro tecnico anche nelle risultanze della TU espletata in appello, esente da vizi logici e di metodo, con cui il perito d'ufficio, arch.
, pur evidenziando che la mancanza di data certa Persona_9 dei rilievi fotografici in atti (n. 11 fotografie allegate alla citazione introduttiva e n.106 fotografie digitali allegate alla perizia tecnica stragiudiziale, non datata ma giurata l'8/3/2013, a firma dell'arch. Per_10
escusso come teste, che descriveva le lavorazioni eseguite con
[...]
D.I.A. n. 773 del 30/10/2009) non gli consentiva di individuare la differenza fra i lavori connotati da urgenza ed indifferibilità nel 2008
e quelli eseguiti alla fine del mese di aprile 2010, rilevava in ogni caso che: “Un contributo che lo stesso scrivente può fornire esaminando le fotografie prodotte è una diagnosi dei danni murari in esse inquadrati: la semiotica del sistema dei segni rilevabili nei danni murari induce ad affermare che le cause delle infiltrazioni vanno attribuite in massima parte all'umidità proveniente da infiltrazioni dal livello della copertura e non anche all'umidità da condensa, che può essere stata solo trascurabile e sempre secondaria, perché conseguente all'innalzamento dei valori di umidità relativa interna provocata dalla causa primaria dell'infiltrazione” (pag. 17 dell'elaborato).
Restano così superate tutte le contrarie obiezioni degli appellanti, dovendosi in tal sede confermare, all'esito del rinnovato esame di tutte
17 le risultanze istruttorie acquisite (orali e documentali), la sussistenza, nel dicembre 2008, di (nuove) rilevanti infiltrazioni di acqua piovana verificatesi negli ambienti dell'appartamento di proprietà (poi CP_1
, sottostanti alla porzione di lastrico interessata dai lavori CP_2 eseguiti nel 2010 e ad essa causalmente riconducibili.
A.2. - Il secondo motivo resta superato dal rigetto del primo motivo di censura, cui risulta logicamente connesso.
Assumono, infatti, gli appellanti che il tribunale avrebbe accolto la domanda attorea di rimborso dei lavori sul lastrico facendo espresso riferimento al precedente costituito dalla sentenza della Corte di appello di Napoli n. 2934/2008 (che, benché non si trattasse di “spesa urgente”, riconosceva alla il diritto al rimborso per lavori CP_3 necessari di conservazione eseguiti sul lastrico comune senza il previo consenso degli altri comproprietari;
cfr. pagg.
7-8 della sentenza n.
2934/2008).
Obiettano che, con l'indicata pronuncia, si affermava un principio di diritto inapplicabile nel caso concreto, perché, a differenza di quanto verificatosi nel richiamato precedente giurisprudenziale (ove, a seguito dell'istruttoria svolta, si era ritenuto che le infiltrazioni fossero manifeste), nella specie gli attori non avevano provato che vi fossero infiltrazioni in atto, né che lo stato del lastrico si trovasse in uno stato di degrado tale da ritenere, comunque, di effettuare interventi anche solo conservativi (pagg. 27-28 dell'appello).
Giova riportare i passi della motivazione del tribunale, ove si legge:
< dovuto alla per i lavori eseguiti a favore del , in quanto CP_1 CP_8 questi non sarebbero stati avvisati della necessità di eseguire tali lavori e non avrebbero partecipato alla scelta della ditta incaricata di eseguirli. Al riguardo, proprio la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2934/2008
(emessa in relazione ad un fatto storico diverso, ma in tutto e per tutto analogo a quello oggetto del giudizio), pronunciandosi proprio su lavori d'urgenza eseguiti a cura e spese della dante causa degli attori per porre rimedio a fenomeni di infiltrazione provenienti dal lastrico solare comune e nei confronti dei quali i convenuti non avevano prestato il loro consenso all'esecuzione degli stessi, rappresenta un significativo precedente giurisprudenziale. Dopo avere affermato che “Impropria, pertanto, è stata
l'iniziativa della di procedere direttamente ai lavori”, la Corte CP_3 partenopea ha precisato che “questa conclusione non esime comunque i dalla correlativa responsabilità per la situazione Parte_4 conservativa di che trattasi. Poiché, come si è detto, il lastrico interessato dalle infiltrazioni, che sono manifeste riguardo all'unità immobiliare della
e invece scarsamente incisive sui sottostanti vani dei CP_3 Parte_5
copre pur sempre le unità immobiliari di tutte le parti in causa, ne
[...] consegue che incombeva a queste di attivarsi secondo il maggiore o minore interesse per adempiere all'obbligo a loro carico previsto in via generale dall'art. 1104 c.c. in materia di comunione per le spese conservative
18 necessarie e specificamente dall'art. 1123 c.c. in materia di condominio di edificio. Acclarato, quindi, che la cosa comune abbisognava di interventi conservativi, non opera l'art. 1134 c.c. e la ha diritto al rimborso in CP_3 forza non già di detta norma sebbene del principio generale in materia di comunione per cui commoda eum sequuntur quem incommoda cui si ricollega l'altro principio della utile versione dell'intervento conservativo della cosa comune”. Dunque, in un caso analogo a quello oggetto del presente giudizio (riguardante, peraltro, la stessa unità immobiliare poi alienata dalla alla e successivamente ceduta al , la CP_3 CP_1 CP_2
Corte d'Appello di Napoli, confermando altre precedenti pronunce (Trib.
Bari 20.10.2008 n. 2381; Trib. Milano, X Sez. Civ., 3 dicembre 2009 n.
14511), ha ritenuto legittima la condotta di chi abbia eseguito lavori urgenti ed indifferibili sul bene condominiale, anche senza il consenso degli altri condomini o comproprietari, ritenendo fondata la richiesta di rimborso pro quota delle spese sostenute per l'esecuzione di tali lavori, in quanto eseguiti per la conservazione della cosa comune e per porre rimedio ad una situazione di pericolo urgente ed indifferibile. Alla luce delle richiamate pronunce la domanda di rimborso formulata da parte degli attori risulta fondata, ma solo in relazione a quelli urgenti ed indifferibili, necessari per la conservazione della cosa comune. […]>>.
Va da sé che, essendo stata confermata anche in tal sede l'esistenza di evidenti infiltrazioni provenienti dal sovrastante lastrico, la su ritrascritta motivazione deve essere integralmente confermata, non risultando minimamente contestato dagli appellanti il principio di diritto applicato dal tribunale, ma solo (e infondatamente, come si è detto sub A.1.) la circostanza che ne costituiva il presupposto (ossia l'esistenza di infiltrazioni in essere tali da necessitare l'intervento sul lastrico).
A.3. – Con il terzo connesso motivo di doglianza, gli appellanti contestano il quantum riconosciuto agli attori per i lavori urgenti eseguiti sul lastrico comune, assumendo che il tribunale, per talune lavorazioni (ritenute indifferibili) avrebbe acriticamente accolto
l'elaborato del TU; per altre, si sarebbe immotivatamente discostato dalle risultanze di quest'ultimo, riconoscendo come urgenti e comunque necessari per la conservazione della cosa lavori non conteggiati dal perito d'ufficio.
Lamentano, altresì, che il computo metrico assunto dal TU quale parametro di riferimento per la quantificazione dei lavori, di poi richiamato nella sentenza gravata, contrariamente a quanto indicato dal tribunale, non era allegato alla perizia (giurata) a firma dell'arch. del 2013, atteso che l'unico computo metrico allegato agli atti Per_10 era solo quello prodotto dai comparenti in primo grado ed allegato alla lettera dell'aprile del 2010 inviata dalla ai comparenti CP_1
(pag. 32 dell'appello).
19 Deducono, infine, che il TU aveva fondato il conteggio delle opere non su un computo metrico, bensì sulla “contabilità a consuntivo” prodotta in atti, senza peraltro fornire adeguata risposta ai rilievi critici formulati dal consulente di parte convenuta/odierna appellante, che evidenziava l'impossibilità di determinare l'esatto importo delle spese sostenute da parte attrice, mancando gli stati di avanzamento dei lavori, i certificati di pagamento con data certa emessi dalla DLL e nel corso dei lavori, le schede tecniche dei materiali utilizzati e le fatture emesse dalla ditta esecutrice e corrispondenti per importo agli stati di avanzamento certificati, ulteriormente lamentando che i prezzi unitari, come pur rilevato con le controdeduzioni alla TU, erano stati valutati come esorbitanti perché del tutto avulsi dai prezziari regionali.
Ebbene, deve premettersi che, nel costituirsi nella presente fase di gravame, gli appellati, per quanto riguarda la contabilizzazione dei lavori effettuati, evidenziavano (pagg. 22-23 della relativa comparsa) come, in effetti, il giudice di prime cure, tratto in inganno dal TU, avesse fatto riferimento alla contabilizzazione dei lavori effettuati dalla ditta peraltro tempestivamente e ritualmente CP_9 prodotta in prime cure (all. 10 della produzione attorea), e non al computo metrico afferente alla pur prodotta relazione a firma dell'arch. , evidenziando come, in ogni caso, l'indicata Per_10 contabilizzazione della ditta aveva lo stesso valore CP_9 probatorio di un computo metrico redatto da un tecnico di parte, atteso che ciò che avvalora tale contabilizzazione, così come avrebbe avvalorato un eventuale computo metrico, è il giudizio di congruità al riguardo espresso dal TU, sul quale, peraltro, il tribunale si era diffusamente soffermato.
Tanto chiarito, osserva la corte che la doglianza va accolta nei limiti e per le considerazioni che ci si accinge a precisare.
Sul quantum dei lavori da rimborsare, il tribunale rilevava: <<…questo giudicante ha conferito incarico al nominato TU di “individuare, tra i lavori eseguiti sulle parti comuni da parte attrice, quelli connotati da urgenza e indifferibilità, nonché di quantificare il costo degli stessi”. Nel rispondere al quesito, l'Ausiliario ha preso in esame il computo metrico di cui alla relazione tecnica a firma dell'Arch. , evidenziando, quali tra i Per_10 lavori in essa elencati avessero i connotati dell'urgenza e dell'indifferibilità.
Più in particolare, il TU, a pag. 20 del proprio elaborato afferma che
“effettivamente infiltrazioni provenienti dai lastrici solari avevano causato danni e situazioni di insalubrità, agli ambienti del primo piano di proprietà della , individuando come indifferibili i lavori di rifazione del lastrico CP_1 solare di proprietà comune. […]
Fatta eccezione per tali rilievi, l'elaborato del TU viene ritenuto da questo Giudicante correttamente motivato e pienamente condivisibile, ne consegue che l'importo complessivo dei lavori urgenti ed indifferibili, svolti a cura e spese della attrice ammonta ad € 13.268,80. Ne Controparte_1
20 consegue che i convenuti, in parziale accoglimento della domanda attrice, saranno condannati a corrispondere alla attrice la somma Controparte_1 di € 6.634,40, pari alla quota di ½ di tale importo, oltre interessi dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo>>.
Ora, pacifico che i lavori venivano quantificati dal tribunale sulla scorta (non del computo metrico di cui alla relazione tecnica a firma dell'Arch. , bensì) della (sola) contabilizzazione della ditta Per_10 che li aveva eseguiti (cfr. allegato sub 10 della CP_9 produzione di parte attrice), si osserva che il TU nominato dalla corte forniva uno schematico computo metrico dei lavori strettamente necessari per eliminare le cause delle infiltrazioni dalle volte al di sopra della proprietà opere che comunque andavano CP_2 programmate, assumendo come parametri di riferimento del calcolo sia il computo metrico dei lavori di manutenzione dell'immobile di via
Mortella 24 su parti condominiali del 9/4/2010 redatto dalla ditta
sia il consuntivo del 28/7/2010 della medesima ditta, CP_9 precisando, tra l'altro, che: “I prezzi applicati non vengono modificati, perché considerati congrui, mentre le quantità vengono calcolate solo in relazione alla porzione di immobile risanata in copertura;
non sono comprese - perché non urgenti - le opere alle facciate, né le opere interne all'appartamento di riparazione dei danni provocati da dette infiltrazioni. In risposta alla seconda parte del quesito, si afferma che l'importo relativo alle opere urgenti per eliminare le cause delle infiltrazioni nel 2010 è di €.
9.919,80” (cfr. pagg. 18-19 dell'elaborato).
Stima condivisa dalla corte, perché tecnicamente motivata e fondata su idonei parametri di riferimento, oltre che minimamente contrastata dalle parti (e dai rispettivi consulenti;
cfr. i rilievi critici formulati dal solo ctp degli appellanti, arch. , che nulla obiettava Persona_11 sulla quantificazione indicata dal TU).
Consegue, in parziale riforma della sentenza gravata, che i convenuti/odierni appellanti dovranno essere condannati a corrispondere ad a titolo di rimborso pro quota Controparte_1 per lavori sul lastrico comune, la minor somma di € 4.959,90 (anziché quella di € 6.634,40), pari alla quota di ½ dell'indicato complessivo importo di € 9.919,80, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, con diritto degli appellanti, che ne hanno fatto tempestiva richiesta, a ripetere dagli appellati la somma già pagata in eccedenza (per tale causale) (pari ad € 1.674,5, con quota parte dei relativi interessi), in esecuzione della sentenza gravata (cfr. ricevuta di quietanza depositata il 17 maggio 2021).
B. Il quarto ed il quinto motivo di gravame sono entrambi diretti a contestare l'accoglimento della domanda attorea di eliminazione delle opere illegittime realizzate sul lastrico comune con ripristino dell'originario stato dei luoghi (capo b) delle conclusioni rassegnate
21 dagli attori in prime cure), attraverso la riproposizione delle eccezioni,
a dire degli appellanti erroneamente disattese dal tribunale, di: 1) estinzione del diritto degli attori al ripristino del precedente stato dei luoghi per intervenuto decorso del termine ventennale di prescrizione;
2) intervenuto giudicato sulla circostanza che le opere asseritamente illegittime erano state realizzate sul lastrico di copertura, nel 1974, da Per_
con il consenso del fratello , all'epoca unici Persona_5 comproprietari della villa, tra detti germani suddivisa con l'atto di divisione del 1970, successivamente trasferita da per la Persona_6 porzione attribuitagli in proprietà esclusiva, con i diritti sulle parti comuni, ivi compreso il lastrico, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava, prima a e poi da quest'ultima alla CP_3 CP_1 alla quale restava pertanto preclusa la possibilità di chiedere la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
In virtù del criterio della ragione più liquida, deve esaminarsi l'eccezione di giudicato, avente portata assorbente e risolutiva per la definizione della domanda in discorso.
L'eccezione è fondata.
Rilevava, sul punto, il tribunale: <con la seconda domanda gli attori hanno chiesto accertare illegittimit delle opere realizzate sul lastrico solare di copertura dai convenuti e condannare stessi alla eliminazione tali manufatti ed al ripristino dell stato dei luoghi chiedendo in via gradata condannarsi i a rendere accessibile porzione da loro interclusa mediante l un muretto divisorio.>Per quanto ancora concerne l'eccezione di giudicato formatosi sulla domanda di ripristino dell'originario stato del lastrico solare di copertura, risulta anch'essa infondata: ed infatti la sentenza richiamata dai
[...]
, n. 594/1993 della Corte d'Appello di Napoli, poi confermata con Parte_6 sentenza n. 181/1996 dalla Suprema Corte di Cassazione, emessa tra gli stessi e la (dante causa degli attori e Parte_7 CP_3 chiamata in causa in questo giudizio). Tale pronunzia ha ad oggetto una
“balconata” edificata nell'anno 1971 e non riguarda opere afferenti al lastrico solare di proprietà comune e indivisa, ragion per cui questo giudicante non ritiene che l'efficacia di giudicato di tale sentenza possa estendersi anche a domande, non solo non proposte in tale giudizio, ma neanche attinenti alla stessa porzione di fabbricato oggetto di tale pronuncia.
Da quanto osservato discende la fondatezza della domanda formulata dagli attori e la conseguente condanna dei convenuti alla rimozione delle opere illegittimamente realizzate sul lastrico solare comune ed indiviso, come indicate alle pagg. 13 e 14 dell'elaborato peritale a firma del TU Arch.
, ossia: il nuovo solaio piano a copertura di quello esistente, Persona_7 la pavimentazione apposta su tale nuovo solaio e il muro a protezione del dislivello con la struttura in tubolari metallici in esso infissa>>.
In contrario, si osserva che, come correttamente rilevato dagli appellanti, la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 594/1993,
22 confermata dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.
181/1996, abbraccia tutte le opere che erano state realizzate, con il Per_ reciproco consenso dei sig.ri e anteriormente alla Persona_5 detta pronuncia. Ricomprendendovi pertanto, anche le opere realizzate nel 1974. Ovvero quelle oggetto di causa (pag. 39 dell'appello).
Invero, nell'indicata pronuncia n. 594/1993 si legge: “Va premesso per una esatta conoscenza della situazione in fatto, indispensabile per la corretta decisione della questione, che il fabbricato de quo in origine si apparteneva Per_ in comunione ai germani e (il primo dante causa di Persona_5
ed il secondo di e e CP_3 Persona_1 Parte_1 Per_1
, rispettivamente coniuge e figli), i quali con rogito per notaio Pt_2 in data 13/11/1970 procedettero alla divisione dell'immobile in maniera che per ogni verticale ciascun livello apparteneva ad un condividente rispetto all'altro livello […omissis…]. Deve poi tenersi presente che sia Persona_6 che il fratello ebbero ad apportare notevoli modifiche alle rispettive Per_5 Per_ unità immobiliari......(omissis)....Deve, pertanto ritenersi che i germani e ebbero a realizzare ciascuno con il consenso dell'altro - Persona_5 non solo per lo strettissimo rapporto che li legava ma, presumibilmente, anche per la equivalenza sul piano economico giuridico delle reciproche concessioni accordatesi - alcune modifiche, tra le quali la balconata “de qua”, alla consistenza ed alle strutture delle loro unità immobiliari;
modifiche pertanto pienamente legittime. Rilevanza, poi, assorbente ai presenti fini decisori riveste la circostanza che nell'art. 3 del rogito citato
(ovvero l'atto di compravendita per notar del 12.6.1986 da Per_13
a è scritto testualmente "la vendita concerne Persona_6 CP_3
l'immobile nello stato di fatto e diritto in cui trovasi, ben noto alla parte acquirente". Infatti, tale espressa ed esplicita precisazione, ben lungi dal costituire una mera clausola di stile, valeva a palesare - con il pieno accordo dell'acquirente che, non contestando la piena conoscenza da parte sua dello stato di fatto e di diritto dell'immobile compravenduto, la riconosceva implicitamente, ma necessariamente - che essa accettava pienamente tale stato di fatto, risalente, come sopra visto, a circa quindici anni prima, e di diritto in quanto tutte le modifiche erano state apportate con il pieno consenso di esso venditore e, quindi, dovevano essere ritenute pienamente legittime con esclusione, quindi, di qualsiasi facoltà per l'acquirente di richiedere il ripristino dello stato originario dell'immobile. […]”.
Nel medesimo stato di fatto e di diritto in cui si trova (come pervenutole da con atto per notar del 1986), Persona_6 Per_13 trasferiva la stessa consistenza immobiliare (cfr. pag. 3 CP_3 dell'atto di compravendita per notar del 5.12.2008) Persona_2 ad che a sua volta donava l'immobile al figlio Controparte_1 nello stato di fatto e di diritto in cui trovasi (cfr. CP_2 atto di donazione per notar del 6.11.2012, allegato Persona_2 nella produzione attorea di primo grado).
23 Orbene, ritiene la Corte che lo stato di fatto e di diritto accettato e ben noto a prima avente causa di e dante CP_3 Persona_6 causa di ricomprenda anche le opere sul lastrico Controparte_1 pacificamente realizzate nel 1974 da (prima dell'atto Persona_5 per notar del 1986), la cui eventuale illegittimità edilizia, Per_13 peraltro, non rileva nel presente procedimento se non nei limiti in cui si traduca in una violazione di norme civilistiche (nella specie dell'art. 1102 c.c., disciplinante l'uso della cosa comune, come si dirà a breve).
Ed erra il tribunale nel ritenere (cfr. pag. 10 della sentenza gravata) che i convenuti non avessero provato che le opere oggetto di contestazione sarebbero state realizzate sul lastrico comune, nel 1974, con l'autorizzazione del germano comproprietario atteso Persona_6 che il consenso di quest'ultimo alle modifiche apportate dal fratello
(e viceversa) costituisce punto che non può essere più messo in Per_5 discussione, perché accertato, con autorità di giudicato (che, ai sensi dell'art. 2909 c.c., fa stato ad ogni effetto tra le parti e loro eredi e aventi causa), dalla su richiamata sentenza della Corte di appello di
Napoli n. 594/1993, che pur specificamente statuendo sulla balconata
(non oggetto del presente giudizio), fonda la decisione sul presupposto logico e indefettibile che tutte le opere e le modifiche apportate dai Per_ fratelli e fossero state fatte nel reciproco accordo e Persona_5 con il reciproco consenso (per il quale, peraltro, non occorreva la forma scritta, come confermato dal TU alle pagg. 25 e 28 dell'elaborato, punto sub O, con cui accoglieva il rilievo del ct di parte appellante, secondo cui, nel 1974, trattandosi di fratelli germani non occorreva un consenso scritto, perché si presupponeva il pactum fiduciae ai sensi dell'articolo 31 della Legge 1150 del 1942 poteva essere presentata dal singolo condomino per le parti comuni).
Consenso, dunque, non più contestabile, essendo noto che: “Il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia” (Cass. 3488/2016; nello stesso senso, tra le altre, Cass.
5138/2019).
Sulla scorta di quanto precede, in parziale riforma della sentenza gravata, va accolta l'eccezione di giudicato e, per l'effetto, rigettata la domanda attorea ripristinatoria (di demolizione delle opere e restitutio in integrum del lastrico di copertura).
Ogni altra considerazione sul punto resta assorbita.
C. Il rigetto dell'anzidetta domanda ripristinatoria, proposta in via principale, impone l'esame della domanda, avanzata in prime cure dagli attori in via subordinata, di condanna dei convenuti a rendere
24 accessibile, mediante apposito varco o altro mezzo da individuarsi, anche mediante TU, la parte del lastrico solare comune, attualmente inaccessibile da parte del dottor a causa della CP_2 presenza della recinzione sopra descritta (cfr. capo c) delle conclusioni rassegnate dagli attori in prime cure).
A tal fine, la corte, con il richiamato provvedimento del 30.4.2024, nel rinnovare le indagini peritali, conferiva al nuovo TU anche l'incarico di accertare “se sussista la denunciata interclusione del lastrico solare di copertura, come dedotta dagli attori nell'originario atto di citazione introduttivo, indicando, in caso positivo, le opere necessarie per porre rimedio a tale situazione e consentire il potenziale uso dell'intero lastrico comune, tenendo anche conto dei vincoli esistenti sul fabbricato ex lege
1089/39”.
Ebbene, con la su citata istanza di revoca del 10.5.2024, gli appellanti eccepivano (anche) l'inammissibilità in parte qua del rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, deducendo che il quesito afferente
l'interclusione non viene ritenuto come legittimo poichè formulato in violazione degli articoli 343, 345 e 346 c.p.c. (ex multis, cfr. Corte di
Cassazione, SSUU, 21 marzo 2019, n. 7940), al fine assumendo che:
“poiché l'odierna appellata nel costituirsi nel presente giudizio di Appello, si è limitata a chiedere il rigetto dell'appello, ma non ha inteso riproporre, in via incidentale, la domanda di accertamento dell'interclusione e di realizzazione di un varco di accesso, la stessa deve ritenersi come inammissibile per l'intervenuta decadenza e per l'essersi formato, sulla detta domanda, un giudicato interno. La mancata riproposizione delle domande o delle eccezioni respinte o ritenute assorbite, infatti, comporta che in capo alle parti si verifichi una vera e propria decadenza, con formazione di giudicato implicito sul punto, in violazione dell'articolo 346 c.p.c. (ex multis, cfr. Cass. Civ., VI, 12 aprile 2022 n. 11816)”. Difesa ribadita nel prosieguo del giudizio e, da ultimo, con gli scritti difensivi ex art. 190 cpc.
Osserva in contrario la corte che l'anzidetta domanda subordinata, rimasta assorbita in prime cure (per essere stata accolta la domanda principale di ripristino dell'originario stato dei luoghi), può (e deve) essere sicuramente esaminata in questa sede, non potendosi seriamente dubitare della volontà degli appellati di chiederne il riesame in caso di rigetto della domanda principale, in tal senso univocamente deponendo la comparsa di costituzione in appello, con la quale i , pur insistendo per il rigetto del gravame, con CP_6 conferma della sentenza gravata, deducevano espressamente: “In via del tutto subordinata, quand'anche, per assurdo, si volessero ritenere legittime le opere realizzate dalla famiglia sul lastrico solare, di Pt_2 certo non potrà ritenersi legittima la recinzione da questi edificata, che rende inaccessibile il lastrico solare nella parte in cui sono state realizzate le opere illegittime di cui sopra. E' infatti circostanza pacifica che,
25 fungendo, nella sua interezza, da copertura alla proprietà dei signori CP_1
e il lastrico è bene di proprietà comune e indivisa fra i due soggetti Pt_2
(o meglio è un bene condominiale). Del resto, tale natura condominiale, oltre che mai contestata dai convenuti, viene ribadita anche nella sentenza
n. 2934/2008 della Corte di appello di Napoli. Ciò premesso, è palesemente illegittima la condotta degli appellanti, i quali mediante la recinzione esistente hanno interdetto tale parte del bene comune alla sig.ra
[...]
andando tale condotta (per giurisprudenza consolidata) ben CP_1 oltre i limiti del c.d. pari uso della cosa comune di cui all'art. 1102 c.c.”
(cfr. pagg. 31-32 della comparsa).
Restano così superate tutte le contrarie obiezioni degli appellanti, atteso che, in mancanza di una disposizione specifica sulla forma da utilizzare per la riproposizione ex art. 346 cpc delle domande ed eccezioni non accolte in primo grado, le stesse possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea a evidenziare la volontà di riaprire la discussione su di esse, purché tale riproposizione, come avvenuto nella specie, sia fatta in modo specifico (Cass. 40833/2021,
Cass. 18581/2023, Cass. 33649/2023 e Cass. 10198/2024), vieppiù che la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che: “In tema di appello, la presunzione di rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte in primo grado, sancita dall'art. 346 c.p.c., non è impedita da un richiamo, del tutto generico, agli atti di quel grado, così da tradursi in una mera formula di stile, ma, ove ciò non sia accaduto e
l'appellato abbia soltanto omesso di riproporre espressamente una determinata domanda, occorre tenere conto dell'intero contenuto delle sue difese e della posizione da lui complessivamente assunta, sicché quando questi, con qualsiasi forma, abbia evidenziato la sua volontà di mantenere comunque ferma la propria domanda, sollecitando il giudice di secondo grado a decidere in merito, va escluso che vi abbia rinunciato” (Cass. 413/2017).
Fermo quanto precede, osserva la corte che la domanda subordinata attorea, finalizzata a tutelare il diritto del comproprietario al pari uso
(ex art. 1102 c.c.) della cosa comune (ossia il lastrico di copertura nella sua intera estensione), è fondata e va accolta nei limiti e per le considerazioni che ci si accinge a precisare.
Com'è noto, la nozione di pari uso della cosa comune, cui fa riferimento l'art. 1102 c.c., seppur non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo (dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione), implica, tuttavia, la condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri, essendo i rapporti condominiali informati al principio di solidarietà, che richiede un costante equilibrio fra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione. Consegue che il comunista può anche modificare la
26 cosa comune purché ne rispetti la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto (con la precisazione che il pari uso della cosa comune che la modifica non deve impedire agli altri non è necessariamente l'uso identico a quello del condomino modificatore). La modifica che superi detti limiti deve essere eliminata.
Orbene, premesso che nella specie gli attori denunciavano (cfr. pagg.
9-11 della citazione introduttiva) l'esistenza di una “vera e propria recinzione che chiude parte del lastrico solare e ne inibisce
l'accesso”, si osserva che il TU nominato dalla corte, previa ispezione diretta dei luoghi di causa, in risposta al (terzo) quesito, evidenziava: “Si premette e ribadisce che: - l'unico accesso al piano delle coperture è costituito dalla scala a chiocciola esterna in ferro posta sul lato sud, elemento su cui non si esegue qui alcun accertamento relativo alla titolarità, né alla legittimità; - il calpestio della copertura della proprietà non è del tutto praticabile a causa degli estradossi delle volte (foto CP_2
10, 11); - per accedere a tale copertura bisogna necessariamente percorrere il tratto insistente sulla copertura della proprietà Pt_2
Ciò premesso, lo scrivente afferma che non si è potuto riscontrare una vera e propria «recinzione che inibisca l'accesso» (così come descritta da parte appellata), quanto piuttosto due evidenti ostacoli che ne impediscono un accesso agevole e diretto e che suddividono la copertura del corpo di fabbrica “A” in due distinte porzioni;
tali ostacoli sono costituiti da un muretto di altezza di circa 65 cm. e da un tubo in ferro posto ad un'altezza di circa 1 m (foto 12). Questi due ostacoli non intercludono in senso assoluto il passaggio verso l'altra parte della copertura, ma certamente lo rendono difficoltoso;
pertanto, sui luoghi non si individua un'interclusione assoluta alla copertura. Lo scrivente ritiene che una soluzione semplice e poco dispendiosa, che renda più agevole il passaggio, sia quella di eliminare una parte degli ostacoli in un tratto, attraverso i seguenti interventi: - eliminazione del tubo orizzontale in quel tratto al di sopra del muretto;
- apertura di un varco di circa 1 m. di larghezza nel suddetto muretto, avendo cura di impermeabilizzare perfettamente la porzione di solaio che viene scoperta e le facce laterali al vano di passaggio;
- gradino di raccordo in muratura fra le quote dei due calpestii. La soluzione proposta, che viene illustrata con la foto ed il grafico seguenti, non incide minimamente sull'assetto esteriore ed estetico dell'edificio, non altera in alcun modo i prospetti del fabbricato vincolato (anzi li migliora, eliminando una tubazione in ferro a mo' di pergolato che non è stata mai autorizzata) e, pertanto, si ritiene che possa essere accolta con parere favorevole dalla Soprintendenza competente” (cfr. pagg. 19-21 dell'elaborato).
La soluzione prospettata appare idonea a contemperare le esigenze e gli interessi di tutti i comunisti, garantendo anche al il CP_2 potenziale uso e l'agevole accesso - attualmente ostacolato dalle opere indicate dal TU - del lastrico solare nella sua intera estensione, al fine precisandosi che: “In tema di comunione, ciascun
27 comproprietario ha diritto di trarre dal bene comune una utilità maggiore e più intensa di quella degli altri comproprietari, purché non venga alterata la destinazione del bene o compromesso il diritto al pari uso da parte di questi ultimi. In particolare, per stabilire se
l'utilizzo più intenso del singolo sia consentito ai sensi dell'art. 1102
c.c., deve aversi riguardo non all'uso concreto fatto dagli altri comproprietari in un determinato momento, ma a quello potenziale in relazione ai diritti di ciascuno” (Cass. 8436/2023).
Giova peraltro precisare che la soluzione indicata dal TU non risulta efficacemente scalfita dalle obiezioni del consulente degli appellanti
(riportate nell'elaborato a pag. 25, sub i, l, m, n), che proponeva l'eventuale installazione di qualche scalino di metallo a completamento dell'attuale accesso, vieppiù che il perito d'ufficio chiariva di non poter accogliere detta proposta, perché: “L'apposizione sui due lati del muretto di due rampe in ferro con gradini e ringhiere che scavalchino il muretto costituisce un'opera che, verosimilmente, potrebbe non ricevere l'approvazione della competente Soprintendenza, perché aggiungerebbe un elemento che incide sull'assetto esteriore ed estetico dell'edificio vincolato, alterandone i prospetti per il superamento dell'altezza massima esistente. Inoltre, una scala ulteriore non agevolerebbe il transito al di là del muretto” (cfr. pag. 28).
In definitiva, dunque, sulla scorta di quanto precede, in accoglimento della domanda subordinata attorea di cui al punto c) delle conclusioni, gli appellanti vanno condannati all'esecuzione, a loro cura e spese, delle opere indicate alle pagg. 20-21 dell'elaborato a firma del TU, arch. , onde consentire a il Persona_9 CP_2 diritto al pari uso dell'intero lastrico condominiale.
D. Con il sesto motivo di gravame, gli appellanti contestano il rigetto della riconvenzionale spiegata in prime cure, con cui chiedevano di dichiarare gli attori tenuti al rispetto del regolamento condominiale di cui alla sentenza n. 10/1995 della conciliazione di Massa Lubrense e di condannare la terza chiamata in causa al pagamento, CP_3 in favore dei convenuti, dei danni morali e materiali determinati dalla mancata imposizione del regolamento condominiale alla sig.ra
[...]
in occasione della compravendita dell'appartamento CP_1 situato all'interno del condominio (pagg. 41-44 dell'appello).
Lamentano che il tribunale anche in tal caso ha omesso di esaminare le evidenze istruttorie, violando i principi che sottendono all'efficacia del contratto tra le parti.
Assumono, in particolare, che, contrariamente a quanto rilevato dal primo giudice, il regolamento, formato con sentenza passata in giudicato, all'art. 12, prevedeva che “i condomini sono vincolati all'osservanza del presente regolamento e sono obbligati anche ad imporlo ai loro aventi causa
28 a qualsiasi titolo”, sicché la aveva l'obbligo di trasfonderlo ai CP_3 suoi aventi causa.
Deducono, altresì, che: “…a nulla rileva che sia stato o meno trascritto Se
è infatti vero che la trascrizione assume rilievo ai fini della trasmissibilità dello stesso, è pur vero che, come dichiarato dallo stesso tribunale, il regolamento ha natura contrattuale. Contratto che prevede l'adempimento di specifiche obbligazioni. Tra le quali quella della di imporre il CP_3 medesimo ai suoi aventi causa. Per il principio delle obbligazioni per cui inadimplenti non est adimplendum ne consegue che la si è resa CP_3 inadempiente ad un'obbligazione assunta nei confronti dei comparenti […] in conseguenza del detto inadempimento, hanno sofferto e soffrono gravi disagi conseguenti ad una condotta da parte degli attori in primo grado del tutto illegittima poiché tesa a rendere non fruibile le parti comuni. In ciò occupando le stesse con beni di ogni genere”.
La censura va disattesa.
Giova riportare i passi contestati della sentenza gravata, ove si legge: <ancora in via riconvenzionale avv. e>Pt_2 Pt_2 Parte_1
hanno chiesto dichiararsi gli attori tenuti al rispetto del Persona_1 regolamento condominiale di cui alla sentenza n. 10/1995 della
Conciliazione di Massa Lubrense, chiedendo altresì la condanna della chiamata in causa al pagamento in favore degli stessi, dei CP_3 danni morali e materiali determinati dalla mancata imposizione del regolamento condominiale alla sig.ra in occasione della Controparte_1 compravendita dell'appartamento sito all'interno del condominio. La prima domanda, volta a far dichiarare opponibile e vincolante tale regolamento nei confronti di è infondata. CP_1 CP_2
Il regolamento condominiale in parola è un accordo contrattuale teso a disciplinare esclusivamente i rapporti intercorrenti tra la famiglia
[...]
e la Detto regolamento, secondo la pacifica Parte_8 CP_3 ricostruzione dei fatti, non è mai stato trascritto presso la competente
Conservatoria dei RR.II., né è stato riportato o richiamato nell'atto di compravendita con cui la ha trasferito l'immobile alla attrice CP_3
e non potrà spiegare alcuna efficacia nei confronti di Controparte_1
e in quanto gli stessi non sono parti Controparte_1 CP_2 di tale contratto. Tale circostanza risulta confermata dalla sentenza n.
544/2003 del Giudice di Pace di Sorrento, che ha rimarcato la natura contrattuale di tale regolamento.
Anche la domanda spiegata nei confronti di e volta ad CP_3 ottenere il risarcimento dei danni derivanti alla mancata imposizione all'acquirente dei vincoli contrattuali nascenti dal Controparte_1 regolamento di condominio su richiamato non risulta meritevole di accoglimento: ed infatti la mancata trascrizione di tale regolamento presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari e la conseguente inopponibilità dello stesso ai terzi non determina alcuna responsabilità in capo alla non CP_3 obbligata a trasfondere lo stesso regolamento nell'atto di vendita, né in forza di alcuna norma di legge, né in forza di alcuna previsione del medesimo regolamento contrattuale>>.
29 Il decisum va confermato, sia pur con la precisazione che, nella specie, trattandosi pacificamente di regolamento di natura contrattuale, ma non obbligatorio (cfr. art. 1138 c.c.), essendosi in presenza di un piccolo condominio, composto da due soli condomini, lo stesso non poteva che esplicare i suoi effetti nei confronti dei soli contraenti (ex art. 1372, co. 2, c.c.: “il contratto non produce effetto rispetto a terzi che nei casi previsti dalla legge”), di talché un'eventuale efficacia rispetto ai terzi acquirenti, proprio in considerazione della non obbligatorietà del regolamento, restava subordinata alla sua trascrizione nelle forme di legge ad opera dei soggetti interessati ovvero all'accettazione espressa da parte del nuovo condomino, al quale non poteva essere
(legittimamente) imposto (come peraltro tempestivamente eccepito dalla con l'allegata missiva del 15/09/2012, ove precisava che, CP_1 ovviamente, mai ne avrebbe accettato il contenuto).
A ciò si aggiunga, per completezza di trattazione, che, in ogni caso, non v'è la benché minima prova che dalla mancata imposizione (da parte della del regolamento di condominio all'acquirente CP_3 [...] siano in concreto derivati agli appellanti seri e concreti CP_1 pregiudizi (morali, esistenziali e materiali), civilisticamente rilevanti ai fini risarcitori, tali non potendo ritenersi l'apposizione, peraltro nel solo periodo estivo, nel cortile-giardino condominiale, di arredi esterni
(piccolo tavolo con ombrellone e quattro sedie, bicicletta, altalena per bambini;
cfr. fotografie in atti sub 31) e/o di stendini facilmente rimovibili, vieppiù che la villa di cui si discute non risulta destinata dai a propria fissa dimora. Per_14
E. Con l'ultimo motivo di gravame, gli appellanti lamentano omessa pronuncia sulle riconvenzionali spiegate in prime cure, con cui si chiedeva la condanna della 1) al rimborso della quota del 50% CP_1 delle spese sostenute per l'abbattimento e rimozione della palma infetta nel giardino comune;
2) al ristoro dei danni sofferti a seguito dei lavori eseguiti dalla nell'appartamento di sua proprietà CP_1 esclusiva. Danni per i quali era stata formulata in prime cure richiesta di ammissione di TU, reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni (pag. 45 dell'appello).
Ebbene, premesso che effettivamente il tribunale non si pronunciava sulle indicate riconvenzionali, osserva la Corte che:
1) la domanda di rimborso è fondata e va accolta, risultando incontestata e comunque comprovata dalla fattura n. 1 del
29.1.2012, emessa dalla ditta L'Arte dei Fiori s.a.s. (cfr. doc. 35 del 13.5.2013 nella produzione di primo grado), Pt_2
l'avvenuta rimozione dal giardino comune, nell'evidente interesse di tutti i comproprietari, della palma seccata a seguito dell'infestazione del punteruolo rosso, con conseguente condanna di (all'epoca proprietaria) a rimborsare, agli Controparte_1
30 appellanti, la quota parte di sua competenza, pari ad € 968/00
(50% dell'importo di € 1936,00), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2) va invece disattesa la domanda tesa al ristoro dei danni asseritamente arrecati all'appartamento di proprietà esclusiva dai lavori edilizi eseguiti nel 2010 nell'appartamento di Pt_2 proprietà esclusiva della (che fermamente li contestava già CP_1 con missiva del 15.9.2012, in atti), risultando gli anzidetti danni, neanche specificamente allegati, privi di qualsivoglia adeguato riscontro probatorio (nulla evincendosi dalle copie dei rilievi fotografici allegati in prime cure dai convenuti, sub 24), con conseguente inammissibilità della TU invocata al riguardo, che avrebbe avuto natura meramente esplorativa, non potendo, com'è noto, costituire strumento per sopperire alle carenze probatorie imputabili alle parti.
F. Va, infine, disattesa la richiesta degli appellanti di cancellazione delle affermazioni a loro dire diffamatorie (da intendersi qui richiamate e trascritte) indicate alle pagg. 52 e 53 dell'atto di appello e di quelle, ulteriori, indicate alle pagg. 39-41 dell'ultima conclusionale del 3.2.2025, trattandosi di espressioni non offensive né sconvenienti, funzionali ad esigenze di difesa e comunque inerenti alla materia controversa. Conseguentemente, va rigettata la connessa richiesta di risarcimento dei danni ex art. 89 cpc.
III. Spese
Quanto agli oneri processuali, com'è noto, il potere del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata;
l'onere delle spese va poi ripartito fra le parti tenendo presente l'esito complessivo della lite, in conformità al consolidato indirizzo giurisprudenziale per cui il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (Cass. 13356/2021).
Nella specie, tenuto conto dell'esito finale della lite, caratterizzato, nei rapporti con gli appellati , dalla prevalente CP_6 soccombenza degli appellanti (vittoriosi sulla sola riconvenzionale di rimborso per le spese di rimozione della palma), si ritiene di dover disporre la compensazione per 1/5 delle spese del doppio grado di giudizio, per il resto liquidate, a carico degli appellanti, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n.
31 55/2014 e successive modifiche, con riferimento ai valori pressoché medi dello scaglione di riferimento (indeterminabile di media complessità, ex art. 5, comma 6, del citato DM), tenuto conto della natura dell'affare, della pluralità e varietà delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata.
Nei rapporti con invece, data l'integrale soccombenza CP_3 degli appellanti (su tutte le riconvenzionali spiegate nei suoi confronti), risultando dunque immutato il decisum del primo giudice, resta ferma la liquidazione delle spese di primo grado dallo stesso effettuata;
nulla va invece disposto sulle spese del presente grado, ove la rimasta contumace. CP_3
Restano definitivamente a carico degli appellanti gli esborsi per le
TU espletate in primo grado e in appello.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 4251 R.G.A.C. per l'anno 2018, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza del tribunale di Torre Annunziata n. 1338/2018, pubblicata in data 4.6.2018, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
dichiara la contumacia di CP_3
accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma: 1) condanna e Parte_1 Parte_2 anche quali eredi di , in solido tra loro, al Persona_1 pagamento, in favore di a titolo di Controparte_1 rimborso pro quota delle spese sostenute per i lavori di sistemazione del lastrico solare comune, dell'importo di €
4.959,90 (anziché quello di € 6.634,40), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, con diritto a ripetere dagli appellati la somma già pagata in eccedenza, per tale causale, in esecuzione della sentenza di primo grado;
2) rigetta la domanda formulata al capo b) delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione introduttivo da e Controparte_1
3) accoglie la domanda subordinata CP_2 formulata al capo c) delle conclusioni rassegnate nello stesso atto e, per l'effetto, condanna e Parte_1 Pt_2
anche quali eredi di , in solido tra
[...] Persona_1 loro, all'esecuzione, a propria cura e spese, delle opere indicate alle pagg. 20-21 dell'elaborato a firma del TU, arch.
, da intendersi qui richiamate e trascritte;
Persona_9
4) in accoglimento della riconvenzionale spiegata in prime cure, condanna a rimborsare, ai Controparte_1
32 convenuti/odierni appellanti, l'importo di € 968,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
condanna e anche quali eredi Parte_1 Parte_2 di , in solido tra loro, al pagamento, in favore Persona_1 di e dei 4/5 delle spese Controparte_1 CP_2 del doppio grado di giudizio, che si liquidano, in assenza di notula, in detta ridotta frazione, per il primo grado, in €
240,00 per esborsi ed € 6.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% del compenso, Iva e Cpa come per legge, e per il secondo grado, in € 8.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% del compenso, Iva e Cpa come per legge, compensando per entrambi i gradi i residui oneri di lite;
pone definitivamente a carico degli appellanti gli esborsi per le TU espletate in primo grado ed in appello (come liquidati con separati decreti);
nulla sulle spese del grado nei rapporti con l'appellata contumace CP_3
Così deciso in Napoli, in data 24.4.2025
L'ESTENSORE La PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
33