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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/04/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. nr. 3247/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n. r.g. 3247/2024 promosso da:
, nata a [...], il [...], (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Bileci (c.f. – PEC C.F._2
), Email_1
RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (c.f. ), CP_1 C.F._3 rappresentato e difeso, dall'Avv. Fabio Angelucci (c.f. – PEC C.F._4
, Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e parte resistente come da verbale di udienza del 26.3.2025
Per il P.M.
Visto per l'intervento in data 13.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio civile in Labico (RM) il 18.12.2015. Il matrimonio è stato iscritto nell'apposito registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 11 – Parte I – Anno
pagina 1 di 4 2015. Dalla loro unione sono nati due figli: (n. a Roma il 20.1.2011) e (n. a Per_1 CP_2
Roma l'1.4.2017).
Con ricorso ritualmente depositato, la signora ha chiesto dinanzi a questo Tribunale la pronuncia Pt_1 della separazione personale dei coniugi, l'affido condiviso dei figli minori con collocazione prevalete presso la madre e con, conseguente regolamentazione del diritto di visita;
ha domandato quale contributo al mantenimento del figlio minore, la somma non inferiore a € 350,00 mensili per ciascun figlio, oltre al
50% delle spese straordinarie come d Protocollo d'Intesa di questo Tribunale.
Si costituiva in giudizio il signor insistendo per la separazione personale dei coniugi e CP_1
contestando le domande di parte ricorrente in punto di contributo economico.
Nelle more del giudizio le parti, comparse personalmente all'udienza del 26.3.2025, con l'assistenza dei rispettivi difensori, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni: “Affido condiviso dei figli con collocamento presso la madre e assegnazione alla stessa della casa coniugale;
- Diritto di visita padre/figli regolamentato come da memoria 473 bis.17 comma 1 c.p.c. di parte ricorrente;
- Previsione a carico del padre a titolo di mantenimento della prole dell'assegno mensile pari ad euro
500,00 (250,00 per figlio) da corrispondere entro il 30 di ogni mese mediante bonifico bancario alle coordinate iban che verranno fornite dalla ricorrente suscettibile di rivalutazione secondo gli indici istat costo della vita foi oltre al rimborso del 50% dele spese straordinarie disciplinate come da protocollo siglato da questo tribunale con il locale COA preventivamente concordate;
- Il padre si impegna altresì a farsi carico integralmente del pagamento della refezione scolastica del figlio e delle spese di trasporto di entrambi i figli anche della figlia presenti e future. A tal CP_2 Per_2 fine le parti si impegnano entro il termine di giorni 7 a trasferire l'intestazione dei relativi rapporti al padre comunicando la variazione agli Enti locali competenti. Il padre si impegna altresì a dare evidenza con cadenza trimestrale dell'intervenuto pagamento dei relativi canoni.
- Le parti concordano di suddividere il residuo debito di euro 500,00 derivante da pregresse debenze del debito TARI al 50% a saldo e stralcio e a tale fine il padre si impegna a versare la relativa somma di euro 250,00 in 5 mensilità a decorrere dal mese di aprile (prima rata) per 5 mesi secondo le modalità sopra indicate;
- Le parti si danno atto con il presente accordo di aver reciprocamente aver definito e conciliato tutte le pregresse pendenze economiche tra le parti a qualsiasi titolo sorte
- Spese di lite compensate.”
Atteso l'accordo raggiunto e le conclusioni congiuntamente rassegnate, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
pagina 2 di 4 Nulla osta alla pronuncia di separazione concordemente richiesta.
Le disposizioni proposte dalle parti in merito all'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori sono conformi al loro interesse. Anche le condizioni relative al diritto di visita sono rispettose del diritto alla bigenitorialità e qui di seguito si riportano le conclusioni rassegnate da parte ricorrente in seno alla memoria di cui all'art. 473 bis 17 e richiamate nell'accordo tra le parti: “il padre, considerata le diverse età di e e, quindi, i loro diversi impegni scolastici, sportivi ed hobbies, potrà Per_2 CP_2
vederli:
- un giorno durante la settimana, dalle ore 16.30 (coincidente con l'uscita di scuola di ) fino CP_2
alle ore 19.00 (ovvero, nei periodi in cui la scuola è chiusa dalle ore 15.00 alle ore 19.00), con riaccompagno presso la casa in cui vivono con la madre;
- a fine settimana alterni, dal venerdì alle ore 16.30 (coincidente con l'uscita di scuola di ) fino CP_2
alle ore 21.00 della domenica (ovvero, nei periodi in cui la scuola è chiusa dalle ore 15.00 del venerdì fino alle ore 21.00 della domenica), cena e pernotti inclusi, con accompagno presso la casa in cui vivono con la madre;
- nelle settimane in cui trascorrono il week-end con la mamma, due giorni consecutivi a settimana, incluso pernotto, dalle ore 16.30 (coincidente con l'uscita di scuola di ), ovvero dalle ore 15.00, CP_2
quando la scuola è chiusa, con accompagno a scuola il giorno successivo (ovvero presso madre, quando la scuola è chiusa alle ore 10.00).
Inoltre, e si tratterranno con il padre durante il periodo estivo per 15 giorni consecutivi Per_2 CP_2 con l'uno e gli altri 15 giorni, sempre consecutivamente, con l'altro genitore, nei mesi di luglio e agosto, concordando tali periodi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno, anche al fine di organizzare preventivamente le attività estive dei minori (es. centro estivo, campus estivi, etc.) ovvero organizzare le vacanze. Durante le vacanze di Natale i mi-nori trascorreranno, ad anni alterni, il 24 dicembre con un genitore e il giorno 25 dicembre, con obbligo per il AP (se i minori stanno con lui il
24 dicembre, di riaccompagnarli a casa dalla mamma entro le ore 10.00 del giorno 25, ov-vero, se i minori stanno con la madre nella giornata del 24 dicembre, il padre dovrà prelevarli dall'abitazione della madre entro le ore 10.00 e riaccompagnarli entro le ore 21.00, cena inclusa). Sempre durante le festività natalizie, i minori potranno stare 6 giorni consecutivi con il padre, e così ad anni alterni: I) dal 26 dicembre alle ore 10.00 fino a tutto il 31 dicembre con un genitore, con riaccompagno dei minori alla casa della mamma (o di prelevamento dalla stessa) entro le ore 10.30 del medesimo giorno;
II) dal 1° gennaio al 6 gennaio con l'altro genitore, con prelevamento dalla casa della mamma
(o riaccompagno alla stessa) entro le ore 19.00. Nelle vacanze pasquali divise a metà, alternando negli anni, il periodo dal Giovedì Santo e fino il giorno di Pasqua entro le ore 20,00, con obbligo di pagina 3 di 4 prelevamento dalla casa della mamma (o di riaccompagno alla stessa), dal giorno di Pasquetta dalle ore 10.00 sino al giorno precedente la riapertura delle scuole (solitamente il mercoledì), sempre con obbligo di prelevamento presso la madre ovvero di riaccompagno dalla stessa entro le ore 20.00.
Inoltre, i due minori trascorreranno il loro compleanno con entrambi i genitori in luogo che verrà dagli stessi concordemente stabilito e laddove non vi sia accordo e/o non possibile gli stessi minori staranno, ad anni alterni, a pranzo con un genitore e a cena con l'altro. I medesimi ragazzi, infine, tra- scorreranno il compleanno di ciascun genitore con lui, nel rispetto degli orari previsti durante le visite infrasettimanali, salvo diverso accordo. Qualora detto compleanno cada in un giorno di visita del genitore non festeggiato, quest'ultimo autorizzerà i figli a stare con l'altro quel giorno.
Il tutto, salvo più ampio e diverso accordo tra le Parti e sempre tenendo conto della volontà dei ragazzi, soprattutto di , la quale, essendo più grande, ha capacità di discernimento, per cui potrà Per_2
manifestare la sua volontà o meno di trascorrere tempo con il padre, considerati, come detto, anche i suoi impegni, scolastici e non. Anche , qualora manifesti la volontà di non voler dormire dal CP_2 AP, gli sia consentito da quest'ultimo di tornare a casa dalla mamma;
Vi è accordo economico anche con riferimento alle ulteriori richieste”.
In considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti, appare equa l'integrale compensazione delle spese processuali tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale di Velletri, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...], il Parte_1
12 aprile 1975, (c.f. ) e nato a [...] C.F._1 CP_1
il 16 aprile 1975 (c.f. ), i quali hanno contratto matrimonio civile in C.F._3
Labico (RM) il 18.12.2015, iscritto nell'apposito registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 11 – Parte I – Anno 2015;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Labico di provvedere alle incombenze di legge.
- omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone in conformità alle condizioni concordate in motivazione.
- Compensa, infine, integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il Presidente Il Giudice Rel.
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n. r.g. 3247/2024 promosso da:
, nata a [...], il [...], (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Bileci (c.f. – PEC C.F._2
), Email_1
RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (c.f. ), CP_1 C.F._3 rappresentato e difeso, dall'Avv. Fabio Angelucci (c.f. – PEC C.F._4
, Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e parte resistente come da verbale di udienza del 26.3.2025
Per il P.M.
Visto per l'intervento in data 13.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio civile in Labico (RM) il 18.12.2015. Il matrimonio è stato iscritto nell'apposito registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 11 – Parte I – Anno
pagina 1 di 4 2015. Dalla loro unione sono nati due figli: (n. a Roma il 20.1.2011) e (n. a Per_1 CP_2
Roma l'1.4.2017).
Con ricorso ritualmente depositato, la signora ha chiesto dinanzi a questo Tribunale la pronuncia Pt_1 della separazione personale dei coniugi, l'affido condiviso dei figli minori con collocazione prevalete presso la madre e con, conseguente regolamentazione del diritto di visita;
ha domandato quale contributo al mantenimento del figlio minore, la somma non inferiore a € 350,00 mensili per ciascun figlio, oltre al
50% delle spese straordinarie come d Protocollo d'Intesa di questo Tribunale.
Si costituiva in giudizio il signor insistendo per la separazione personale dei coniugi e CP_1
contestando le domande di parte ricorrente in punto di contributo economico.
Nelle more del giudizio le parti, comparse personalmente all'udienza del 26.3.2025, con l'assistenza dei rispettivi difensori, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni: “Affido condiviso dei figli con collocamento presso la madre e assegnazione alla stessa della casa coniugale;
- Diritto di visita padre/figli regolamentato come da memoria 473 bis.17 comma 1 c.p.c. di parte ricorrente;
- Previsione a carico del padre a titolo di mantenimento della prole dell'assegno mensile pari ad euro
500,00 (250,00 per figlio) da corrispondere entro il 30 di ogni mese mediante bonifico bancario alle coordinate iban che verranno fornite dalla ricorrente suscettibile di rivalutazione secondo gli indici istat costo della vita foi oltre al rimborso del 50% dele spese straordinarie disciplinate come da protocollo siglato da questo tribunale con il locale COA preventivamente concordate;
- Il padre si impegna altresì a farsi carico integralmente del pagamento della refezione scolastica del figlio e delle spese di trasporto di entrambi i figli anche della figlia presenti e future. A tal CP_2 Per_2 fine le parti si impegnano entro il termine di giorni 7 a trasferire l'intestazione dei relativi rapporti al padre comunicando la variazione agli Enti locali competenti. Il padre si impegna altresì a dare evidenza con cadenza trimestrale dell'intervenuto pagamento dei relativi canoni.
- Le parti concordano di suddividere il residuo debito di euro 500,00 derivante da pregresse debenze del debito TARI al 50% a saldo e stralcio e a tale fine il padre si impegna a versare la relativa somma di euro 250,00 in 5 mensilità a decorrere dal mese di aprile (prima rata) per 5 mesi secondo le modalità sopra indicate;
- Le parti si danno atto con il presente accordo di aver reciprocamente aver definito e conciliato tutte le pregresse pendenze economiche tra le parti a qualsiasi titolo sorte
- Spese di lite compensate.”
Atteso l'accordo raggiunto e le conclusioni congiuntamente rassegnate, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
pagina 2 di 4 Nulla osta alla pronuncia di separazione concordemente richiesta.
Le disposizioni proposte dalle parti in merito all'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori sono conformi al loro interesse. Anche le condizioni relative al diritto di visita sono rispettose del diritto alla bigenitorialità e qui di seguito si riportano le conclusioni rassegnate da parte ricorrente in seno alla memoria di cui all'art. 473 bis 17 e richiamate nell'accordo tra le parti: “il padre, considerata le diverse età di e e, quindi, i loro diversi impegni scolastici, sportivi ed hobbies, potrà Per_2 CP_2
vederli:
- un giorno durante la settimana, dalle ore 16.30 (coincidente con l'uscita di scuola di ) fino CP_2
alle ore 19.00 (ovvero, nei periodi in cui la scuola è chiusa dalle ore 15.00 alle ore 19.00), con riaccompagno presso la casa in cui vivono con la madre;
- a fine settimana alterni, dal venerdì alle ore 16.30 (coincidente con l'uscita di scuola di ) fino CP_2
alle ore 21.00 della domenica (ovvero, nei periodi in cui la scuola è chiusa dalle ore 15.00 del venerdì fino alle ore 21.00 della domenica), cena e pernotti inclusi, con accompagno presso la casa in cui vivono con la madre;
- nelle settimane in cui trascorrono il week-end con la mamma, due giorni consecutivi a settimana, incluso pernotto, dalle ore 16.30 (coincidente con l'uscita di scuola di ), ovvero dalle ore 15.00, CP_2
quando la scuola è chiusa, con accompagno a scuola il giorno successivo (ovvero presso madre, quando la scuola è chiusa alle ore 10.00).
Inoltre, e si tratterranno con il padre durante il periodo estivo per 15 giorni consecutivi Per_2 CP_2 con l'uno e gli altri 15 giorni, sempre consecutivamente, con l'altro genitore, nei mesi di luglio e agosto, concordando tali periodi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno, anche al fine di organizzare preventivamente le attività estive dei minori (es. centro estivo, campus estivi, etc.) ovvero organizzare le vacanze. Durante le vacanze di Natale i mi-nori trascorreranno, ad anni alterni, il 24 dicembre con un genitore e il giorno 25 dicembre, con obbligo per il AP (se i minori stanno con lui il
24 dicembre, di riaccompagnarli a casa dalla mamma entro le ore 10.00 del giorno 25, ov-vero, se i minori stanno con la madre nella giornata del 24 dicembre, il padre dovrà prelevarli dall'abitazione della madre entro le ore 10.00 e riaccompagnarli entro le ore 21.00, cena inclusa). Sempre durante le festività natalizie, i minori potranno stare 6 giorni consecutivi con il padre, e così ad anni alterni: I) dal 26 dicembre alle ore 10.00 fino a tutto il 31 dicembre con un genitore, con riaccompagno dei minori alla casa della mamma (o di prelevamento dalla stessa) entro le ore 10.30 del medesimo giorno;
II) dal 1° gennaio al 6 gennaio con l'altro genitore, con prelevamento dalla casa della mamma
(o riaccompagno alla stessa) entro le ore 19.00. Nelle vacanze pasquali divise a metà, alternando negli anni, il periodo dal Giovedì Santo e fino il giorno di Pasqua entro le ore 20,00, con obbligo di pagina 3 di 4 prelevamento dalla casa della mamma (o di riaccompagno alla stessa), dal giorno di Pasquetta dalle ore 10.00 sino al giorno precedente la riapertura delle scuole (solitamente il mercoledì), sempre con obbligo di prelevamento presso la madre ovvero di riaccompagno dalla stessa entro le ore 20.00.
Inoltre, i due minori trascorreranno il loro compleanno con entrambi i genitori in luogo che verrà dagli stessi concordemente stabilito e laddove non vi sia accordo e/o non possibile gli stessi minori staranno, ad anni alterni, a pranzo con un genitore e a cena con l'altro. I medesimi ragazzi, infine, tra- scorreranno il compleanno di ciascun genitore con lui, nel rispetto degli orari previsti durante le visite infrasettimanali, salvo diverso accordo. Qualora detto compleanno cada in un giorno di visita del genitore non festeggiato, quest'ultimo autorizzerà i figli a stare con l'altro quel giorno.
Il tutto, salvo più ampio e diverso accordo tra le Parti e sempre tenendo conto della volontà dei ragazzi, soprattutto di , la quale, essendo più grande, ha capacità di discernimento, per cui potrà Per_2
manifestare la sua volontà o meno di trascorrere tempo con il padre, considerati, come detto, anche i suoi impegni, scolastici e non. Anche , qualora manifesti la volontà di non voler dormire dal CP_2 AP, gli sia consentito da quest'ultimo di tornare a casa dalla mamma;
Vi è accordo economico anche con riferimento alle ulteriori richieste”.
In considerazione dell'accordo raggiunto dalle parti, appare equa l'integrale compensazione delle spese processuali tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale di Velletri, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...], il Parte_1
12 aprile 1975, (c.f. ) e nato a [...] C.F._1 CP_1
il 16 aprile 1975 (c.f. ), i quali hanno contratto matrimonio civile in C.F._3
Labico (RM) il 18.12.2015, iscritto nell'apposito registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 11 – Parte I – Anno 2015;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Labico di provvedere alle incombenze di legge.
- omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone in conformità alle condizioni concordate in motivazione.
- Compensa, infine, integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il Presidente Il Giudice Rel.
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
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