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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 6400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6400 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2486/2021, pubblicata il 13.12.2021, iscritto al n. 2272/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, promosso da p. iva ), con sede in Napoli, Via Melisurgo n. 4, in in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, dr. rappresentata e difesa dall'avv. Rita Raia (c.f. Parte_2 [...]
) e dall'avv. Antonio Formisano (c.f. ), C.F._1 CodiceFiscale_2
appellante nei confronti di
, (c.f. ), con sede legale in Torre del Greco, ONroparte_1 P.IVA_2
Via Marconi n. 66, rappresentata e difesa dagli avvocati Eduardo Martucci (c.f. C.F._3
) e (c.f. ,
[...] CP_2 CodiceFiscale_4
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato in data 23.5.2022, la ha impugnato davanti a questa Corte la Parte_1
sentenza n. 2486/2021, pubblicata il 13.12.2021, con cui il Tribunale di Torre Annunziata aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 333/2019, dell'importo di 115.941,60 €, emesso in suo favore a titolo di corrispettivo per prestazioni sanitarie erogate nei mesi di aprile e maggio 2018, dichiarato non dovuti gli importi richiesti, respinta la domanda subordinata di indebito arricchimento e l'aveva condannata alla rifusione in favore dell' delle spese di lite. ONroparte_3
Il Tribunale aveva infatti affermato che le fatture n. 47/E e 49/E del 31.5.2018 si riferivano a prestazioni di emodialisi per le quali non era stato prodotto alcun contratto scritto ma solo la delibera di accreditamento per lo svolgimento della relativa attività, per cui nessuna retribuzione poteva essere riconosciuta;
che la fattura 46/E si riferiva a prestazioni di radiodiagnostica per la quale vi era il
ON contratto scritto ma che non potevano essere retribuite, avendo l' contestato l'avvenuta trasmissione della fattura, necessaria come da art. 7 del contratto, non risultando essa registrata né presente nei registri di contabilità, con conseguente impossibilità di ogni controllo;
che la domanda di ingiustificato arricchimento era da respingere, trattandosi di arricchimento imposto.
Con il primo motivo di appello, il censurava la sentenza nella parte in cui non Parte_3 aveva riconosciuto il credito per prestazioni di dialisi, argomentando sul possesso dell'accreditamento ON istituzionale, sulla sentenza del TAR n. 4184/2019 che aveva imposto all' di rispondere alle richieste di stipula del contratto e affermando che la mancata conclusione del contratto era imputabile alla sola appellata e non poteva escludere la liquidità del credito azionato in giudizio, anche considerato il legittimo affidamento da essa riposto.
Col secondo motivo censurava il rigetto della domanda in relazione alle prestazioni svolte di radiodiagnostica, evidenziando che la fattura era stata regolarmente registrata in contabilità, come
ON risultava dal proprio registro fatture elettroniche, mentre l' non aveva fornito la prova delle eccezioni sollevate.
Col terzo motivo censurava la carente motivazione di rigetto della domanda di indebito
ON arricchimento, che era da accogliere, non avendo l' dimostrato che l'arricchimento ricevuto non era stato voluto o le era stato imposto.
Concludeva quindi per la conferma del decreto ingiuntivo opposto o comunque per la condanna dell'appellata al pagamento dell'importo totale di 115.941,60 € oltre interessi moratori e anatocistici, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio e distrazione in favore del procuratore, in quanto antistatario.
Si costituiva in giudizio l' eccependo la inammissibilità dell'appello per mancanza di CP_3
specificità e comunque la sua infondatezza nel merito e instando per il riconoscimento delle spese di lite del grado di giudizio.
Alla udienza collegiale del 29.10.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 cpc.. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
E' infondato il primo motivo, con il quale è stata censurata la pronuncia del Tribunale in ordine alla necessità di stipula del contratto scritto, al fine del riconoscimento del credito per le prestazioni di dialisi svolte. Risulta pacifico che in relazione a tali prestazioni non sono stati prodotti i contratti ON con l' Ciò posto, il motivo di appello è infondato in quanto tutte le osservazioni mosse (esistenza ON dell'accreditamento, sentenza del TAR che imponeva all' di dare risposta alle richieste di stipula svolte dal centro sanitario) non consentono di ritenere superato il presupposto indefettibile per la sussistenza del debito dell'appellata, ovvero la stipula di un contratto scritto regolante le prestazioni da svolgere.
Infatti, secondo quanto più volte affermato da questa Corte a partire dalla sentenza 22 novembre 2011, n. 3584, confermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza 19 novembre 2015,
n. 23657 (ma v. anche Cass. n. 17711/2014, Cass. n. 17588/2018 e, da ultimo, Cass. n. 7019/2020), sulla scorta delle indicazioni già rinvenibili nella giurisprudenza della Suprema Corte (e, in particolare, in Cass. 25 gennaio 2011, n. 1740) e della Corte Costituzionale (e, in particolare in C.
Cost. 28 luglio 1995, n. 416):
a) il soggetto che si assuma creditore nei confronti di un'azienda sanitaria locale dei corrispettivi di prestazioni sanitarie erogate dopo il 1996 a soggetti assistiti dal Servizio Sanitario
Nazionale in quanto titolare di una struttura all'uopo provvisoriamente accreditata ha l'onere di fornire la prova (anche) del contratto da lui stipulato con l'azienda sanitaria locale che asserisca sua debitrice;
b) poiché, per un principio generale del nostro ordinamento giuridico, i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni sono soggetti, ad substantiam, al requisito della forma scritta, la prova di tale contratto deve essere necessariamente data (fatto salvo l'eccezionale caso di cui al comb. disp. degli artt. 2725 e 2724 n. 3 c.c.) mediante la produzione del documento contenente le relative pattuizioni;
c) il giudice ha il potere di rilevare d'ufficio la nullità dei contratti (cfr. in analoga fattispecie
Cass. n. 23657/2015).
Va altresì precisato che quest'onere probatorio incombe sul titolare della struttura sanitaria accreditata, sia pur provvisoriamente, che agisca per il pagamento delle prestazioni erogate anche qualora l'azienda sanitaria convenuta in giudizio non abbia tempestivamente e specificamente contestato la conclusione o il contenuto di detto contratto (v., ad es., la sent. 12 giugno 2018, n. 2866, che richiama quanto affermato in linea più generale da Cass. 23071/2016). La mancanza di un contratto scritto impedisce quindi il riconoscimento di alcun compenso per prestazioni eseguite, sia pure relativamente ai soli interessi su somme già corrisposte, essendo quella degli interessi una prestazione accessoria che trova pur sempre la propria legittimazione in una valida stipula contrattuale. Né lo spontaneo pagamento parziale del corrispettivo richiesto per le prestazioni eseguite rende necessariamente dovuto anche il pagamento del residuo e degli interessi sulle somme versate, questi fondandosi, come detto, pur sempre su un contratto ritenuto nullo in toto, ed anche quindi nella determinazione dei termini di pagamento. Né tale conclusione può ritenersi inficiata
ON dall'asserito colpevole inadempimento della alla stipula del contratto, essendo rilevante il solo dato obiettivo della inesistenza del contratto.
E' infondato anche il secondo motivo, inerente la fattura per prestazioni svolte di ON radiodiagnostica. Avendo l' non riconosciuto la retribuibilità di dette prestazioni, per non esserle stata trasmessa la fattura, ai sensi dell'art. 7 del contratto, era onere del Centro sanitario, che agisce per il riconoscimento del proprio credito, dimostrare di avere adempiuto alle prestazioni contrattualmente poste a suo carico, e dunque di dimostrare sia la effettuazione delle prestazioni a
ON termini contrattuali, sia l'invio della fatture per consentire all' i dovuti controlli. Tale onere probatorio non è stato dall'appellante adempiuto, essendosi limitata essa ad affermare che le fatture erano state registrate nella propria contabilità, affermazione questa che, anche se vera, è inidonea a
ON far ritenere provato il credito nei confronti dell' ON E' infondato altresì il terzo motivo di appello, con cui si è dedotto che l' non aveva dimostrato che l'arricchimento non era stato voluto o le era stato imposto, essendosi anzi sottratta all'obbligo di sottoscrivere i contratti, nonostante gli espressi inviti alla sottoscrizione, e non aveva fatto nulla per impedire l'esecuzione delle prestazioni. Come affermato dalla Suprema Corte, “In tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata dalla società accreditata
ON nei confronti dell' e della Regione, atteso che la mancata previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni eccedenti il tetto di spesa è giustificata dalla necessità di dover rispettare i vincoli pubblici imposti dalla copertura finanziaria delle relative leggi di approvvigionamento e dalla circostanza che la struttura privata accreditata non ha l'obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate e gode comunque di una posizione di rilievo connessa alla affidabilità sul mercato derivante dall'avvenuto accreditamento” (così Cass. n. 26334/2021), essendo gli interessi privati
“cedevoli e recessivi rispetto a quelli pubblici” (così Cass. n. 27608/2019). Se ciò vale con riferimento alle prestazioni erogate oltre i limiti di spesa stabiliti in contratto, a maggior ragione vale per le prestazioni erogate in assoluta assenza di contratto, specie se, come dedotto dalla stessa appellante,
ON l' si è rifiutata, nonostante più volte compulsata, di stipulare il contratto, con ciò mostrando il proprio diniego alla assunzione degli obblighi in oggetto (cfr. da ultimo, Cass. n. 25514/2024, secondo cui “In tema di prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, ove l'azienda sanitaria comunichi alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per la loro erogazione, manifestando implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione di prestazioni extra budget assume un carattere "imposto" che preclude
l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.”).
Le spese seguono la soccombenza, e vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m.
147/2022, con compensi pressochè vicini ai minimi di tariffa, attesa la vicenda processuale.
Devono infine essere dichiarati sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione civile, decidendo sull'appello proposto dalla nei confronti della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2486/2021, pubblicata Parte_1
il 13.12.2021, in contraddittorio con la , così provvede: ONroparte_3
1) Respinge l'appello, confermando la sentenza impugnata.
2) Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in 7.200,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali.
3) Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Napoli, il 10.12.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo