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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 23/04/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile e Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Polizzi, nella causa iscritta al n° 966 R.G.L. del 2019, promossa
D A
nato il [...] a [...] e residente a [...]
dott. Ragusa n. 171, (cod. fisc. ) rappresentato e difeso C.F._1 dall'avv. Sabrina Maria Mingoia, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in via NIscemi n. 23, Gela;
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi
[...] dell'art. 417 bis, comma 1, congiuntamente e disgiuntamente, dalla Dr.ssa e dalla Dott.ssa , funzionari in servizio Controparte_2 Controparte_3 presso l'Ufficio indicato in epigrafe, con sede in Caltanissetta, Via N. Martoglio
n. 1.
- resistente-
E NEI CONFRONTI DI nato il [...] a [...] e residente a [...]in Controparte_4
via dott. Ragusa n. 28/A, (cod. fisc. rappresentato e C.F._2
difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti salvatore M.A. Spataro e
M. Francesca Morreale, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in via Canfora n. 145, Catania;
- controinteressato -
A seguito dell'udienza del 19.03.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta con scadenza in pari data, per la quale si dà atto che la parte ricorrente e la parte controinteressata hanno tempestivamente depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429 c.p.c.,
completa di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.07.2019, il ricorrente in epigrafe - premettendo di essere stato assunto dal con contratto di lavoro a tempo indeterminato e di prestare Controparte_1
servizio presso , corso serale, classe di concorso A026 - esponeva: Controparte_5
- di aver partecipato, giusta domanda presentata in data 02.04.2019 tramite la piattaforma “istanze on line”, alla procedura di mobilità provinciale per l'anno scolastico 2019/2020 per la propria classe di concorso, chiedendo il trasferimento dalla scuola di titolarità ad una scuola del comune di Niscemi;
- di aver dichiarato in domanda:
di essere in possesso un'anzianità di servizio pari 4 anni dopo la decorrenza della nomina in ruolo;
di essere in possesso un'anzianità complessiva di servizio pre-ruolo in scuole statali pari a 13 anni;
di essere in possesso un'anzianità di servizio di ruolo prestato con continuità nella classe di concorso di titolarità pari a tre anni;
di avere un figlio di età compresa tra i sei e i diciotto anni, residente nel comune di Niscemi;
di volersi ricongiungere con il coniuge residente nel comune di Niscemi;
di essere in possesso di un'idoneità conseguita a seguito del superamento di un pubblico concorso ordinario;
- che, malgrado il suo diritto a vedersi riconosciuto, in forza dei suindicati titoli, un punteggio pari a
95 (alla stregua della tabella di valutazione dei titoli e dei servizi allegata al CCNI mobilità
2018/2019), era stato pretermesso, essendo stato l'unico posto disponibile nel Comune di Niscemi
(segnatamente presso l'I.I.S. LE da CI) attribuito a , con un punteggio di Controparte_4
84 punti.
Si doleva dunque dell'illegittimo operato dell'amministrazione scolastica, che aveva omesso di valutare i titoli dallo stesso posseduti, con conseguente errata attribuzione del punteggio.
Chiedeva dunque l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere il presente ricorso e disporre il trasferimento del ricorrente Parte_1
presso l'I.I.S. LE da CI d Niscemi classe di concorso A026, in quanto titolare di un
[...]
punteggio di 95 in applicazione della tabella valutazione titoli allegata al CCCNI mobilità docenti
a.s. 2018/2019. Con vittoria di spese, onorari e diritti, da distrarre a favore del sottoscritto procuratore, antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari e i diritti”.
Con memoria del 27.11.2019 si costituiva il Controparte_6
, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per difetto di ius postulandi del
[...]
difensore della parte ricorrente ai sensi dell'art. 1, comma 56 bis, l. n. 662/1996 (essendo l'avv.
Mingoia docente a tempo indeterminato del e contestando nel merito la domanda, di cui CP_7
chiedeva il rigetto. Deduceva nello specifico la mancata allegazione alla domanda di trasferimento presentata dal ricorrente della documentazione comprovante il possesso dei titoli rivendicati, secondo quanto prescritto dagli artt. 3, 4, 5 e 6 dell' del personale docente, educativo ed ATA Controparte_8
a.s. 2019/20, nonché, in subordine, l'insussistenza delle condizioni per il riconoscimento del punteggio per il servizio pre-ruolo, giacché prestato in scuole paritarie, dunque non valutabile ai fini della mobilità ai sensi dell'art. 485 del T.U. Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materi di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado nonché del C.C.N.I. mobilità docenti a.s. 2018/2019.
Con memoria del 16.11.2019 si costituiva , controinteressato, eccependo Controparte_4
preliminarmente la nullità del ricorso per genericità della domanda (non avendo il ricorrente né dedotto quale fosse stato il punteggio effettivamente attribuitogli dall'amministrazione scolastica, né prodotto il bollettino dei movimenti pubblicati dall'U.S.P. di Caltanissetta), e deducendo nel merito l'infondatezza del ricorso. Evidenziava che il ricorrente non avrebbe comunque potuto ottenere, ai sensi dell'art.9 dell'O.M. n.203/2019, la cattedra invece assegnata al , non avendo egli Persona_1 inserito, a differenza di quest'ultimo, la preferenza specifica dell'I.I.S. “LE da CI” di
Niscemi (CL), ma unicamente la cd. 'preferenza sintetica' relativa al Comune di Niscemi.
Nelle more dell'udienza di discussione, il giudice originariamente assegnatario del procedimento veniva sostituito dall'odierno decidente.
Istruita in via documentale, la causa veniva dunque decisa a seguito dell'udienza del 19.03.2025, sostituita con lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Va in via preliminare rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di ius postulandi del difensore formulata dal sulla scorta delle considerazioni che seguono. CP_7
È innanzitutto pacifico in causa che il procuratore di parte ricorrente, avv. Sabrina Maria
Mingoia, è dipendente dell'amministrazione convenuta, in qualità di docente di sostegno a tempo indeterminato presso il Liceo Classico “Eschilo” di Gela (cfr. all. n. 5 alla memoria di costituzione del . Il invoca dunque la disposizione di cui all'art. 1, comma 56bis, lg 662/96 CP_7 CP_7
secondo il quale, ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche;
gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione;
Tuttavia, nell'applicare la citata disciplina deve tenersi conto dell'art. 1, lg 339/03 per il quale Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applicano all'iscrizione agli albi degli avvocati, per i quali restano fermi i limiti e i divieti di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
1934, n. 36, e successive modificazioni;
L'art. 1, lg 339/03, non ha previsto la disapplicazione del comma 58bis lg. 662/96 e, per tale ragione, la Cassazione ha affermato che il fatto che l'art. 1 della I. n.339/2003 abbia mantenuto in vita il solo comma 58 bis della legge n. 662/1996, disapplicando i restanti commi, induce a ritenere che, nei residui casi in cui tuttora la legge consente l'esercizio della professione forense, ossia nel caso dei docenti delle università, degli istituti superiori e delle scuole secondarie, il legislatore abbia inteso conservare in capo alle amministrazioni di appartenenza un margine di discrezionalità nella valutazione della possibile interferenza tra l'attività professionale e lo status di pubblico dipendente
… alla generale incompatibilità del rapporto di pubblico impiego con le libere professioni, si contrappone la norma speciale di cui al R.D.L. n.1578/1933, conv. in L. n.234/1936 e successive modificazioni, richiamata dall'art. 1 co. 1 della I. n.339/2003, che consente l'esercizio della professione forense a poche specifiche categorie, tra cui i professori degli istituti scolastici secondari statali. La legge affida, tuttavia, la garanzia del legittimo svolgimento dell'attività forense all'osservanza di poche regole, tra cui quella di richiedere l'autorizzazione al dirigente scolastico o al preside, di non arrecare pregiudizio all'insegnamento e di svolgere la libera attività nel rispetto dell'orario di servizio (art. 508 del d.lgs. n.297 del 1994, richiamato dall'art. 53, del d.lgs. n.165 del
2001). Non è dato ritenere, pertanto, che non sussista in capo all'amministrazione scolastica alcun margine per valutare la legittimità dell'assunzione del patrocinio legale da parte del docente- avvocato, così com'è confermato dall'evolversi della disciplina sulle incompatibilità di cui alla I.
n.339 del 2003, la quale, nel ripristinare il generale divieto di svolgimento delle libere professioni in capo ai dipendenti pubblici, anche con rapporto d'impiego part time, ha mantenuto in vita la facoltà per i docenti delle scuole superiori di svolgere la professione forense, ferma restando la possibilità in capo alle amministrazioni scolastiche, di valutare in concreto singoli casi di conflitto d'interesse
o comunque d'interferenza con i compiti istituzionali del docente”. (Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., del
17/10/2018, n. 26016).
Sulla base delle ragioni ora integralmente richiamate la citata sentenza della Corte di
Cassazione trae il seguente principio di diritto: “per effetto della mancata disapplicazione del co. 58 bis dell'art. 1, del d.lgs. n.662/1997 (introdotto con la I. n.140/1997) da parte dell'art. 1, co.1 della
I. n.339/2003, all'amministrazione scolastica compete la valutazione in concreto della legittimità dell'assunzione del patrocinio legale, da parte dell'insegnante che ivi presti servizio, nonché
l'individuazione delle attività che, in ragione dell'interferenza con i compiti istituzionali, non sono consentite ai dipendenti, con particolare riferimento all'assunzione di difese in controversie di cui la stessa amministrazione scolastica è parte”.
A seguito dell'eccezione svolta da parte convenuta, l'avv. Mingoia ha prodotto il provvedimento con il quale, a partire dall'A.S. 2018/19 (dunque rilevante nella vicenda in esame, nel quale la procura è stata conferita in data 17.07.2019), è stata autorizzata dal dirigente scolastico all'esercizio della libera professione forense, a condizione che la stessa “non sia di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio”, circostanze la ricorrenza delle quali non v'è motivo di dubitare, in assenza di ogni allegazione e prova contraria da parte del convenuto. CP_1
A ciò aggiungasi, peraltro, che tali ultime valutazioni potrebbero al più riverberarsi sotto un profilo disciplinare, ma non sarebbero tali da incidere sotto il profilo dell'jus postulandi. Sul punto,
è sufficiente rammentare che la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. Unite, 18/04/1988, n.
3034; Cass. civ., Sez. Unite, 11/03/2004, n.5035) ha da sempre ritenuto che “sulla validità dell'atto posto in essere dal difensore, iscritto all'albo e munito di procura, non incidono eventuali situazioni
d'incompatibilità con l'esercizio della professione, quali quelle discendenti dalla qualità di pubblico dipendente, che sanzionabili sul piano disciplinare non privano della legittimazione alla professione medesima, fino a che persista detta iscrizione”. Passando al merito del ricorso lo stesso deve essere rigettato in quanto infondato.
Motivo del contendere è la mancata assegnazione al ricorrente, nell'ambito della procedura di mobilità provinciale indetta con O.M. n.203/2019, della cattedra presso l'I.I.S. LE da
CI (l'unica disponibile per la classe di concorso A026 all'interno del comune di Niscemi), invece attribuita ad altro docente, , asseritamente vantante un punteggio Controparte_4
inferiore. Il tenore per vero in parte generico della domanda, sia in ordine al numero di posti messi a bando per la classe di concorso di cui trattasi nell'ambito territoriale indicato dall' Pt_1 della domanda di trasferimento sia in ordine al punteggio riconosciutogli all'esito delle operazioni di mobilità, è infatti colmato dalla documentazione versata in atti nonché dalle difese svolte dalle parti convenute, che consentono di ritenere sufficientemente individuato, nel senso anzidetto, la causa petendi e il petitum della domanda azionata.
Ciò detto, la domanda non può essere accolta, essendo rimasta sfornita di prova in giudizio la circostanza, controdedotta dal ricorrente a confutazione della relativa eccezione sollevata dal dell'avvenuto inoltro, in uno alla domanda di trasferimento, della documentazione a CP_7
comprova del punteggio vantato.
Come premesso, il ha ritenuto la correttezza del proprio operato evidenziando che CP_7
il mancato accoglimento della domanda di trasferimento presentata dall era dipeso da Pt_1
circostanze imputabili allo stesso ricorrente, il quale aveva del tutto omesso di allegare alla domanda medesima la documentazione comprovante il possesso dei titoli rivendicati, secondo quanto prescritto dagli artt. 3, 4, 5 e 6 dell'O.M. - Mobilità del personale docente, educativo ed
ATA a.s. 2019/20. Il che aveva determinato la mancata valutazione dei titoli vantati (ove anche mai posseduti) e la conseguente assegnazione della agognata cattedra al docente P_
, che poteva invece vantare un punteggio pari 84, dunque superiore a quello assegnato al
[...]
ricorrente al netto dei titoli medesimi.
Invero, l'art. 3, comma 11 dell'O.M. citata prevede: “11. Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza. 12. I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall'interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale e riportati nell'apposita casella del modulo domanda. 13. I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati secondo quanto indicato nell'articolo 4”.
L'art. 4 prevede poi che “2. Le domande devono essere corredate dalle dichiarazioni dei servizi prestati, redatte in conformità ai modelli reperibili nel sito nell' apposita sezione CP_7
MOBILITA'.
3. Il diritto all'attribuzione del punteggio "una tantum" di cui alle tabelle allegate al C.C.N.I. mobilità, secondo quanto precisato in nota 5-ter dell' Allegato 2, deve essere attestato con dichiarazione personale, analoga al modello reperibile nell'apposita sezione MOBILITA' del sito modello nel quale si elencano gli anni in cui non è stata presentata la domanda CP_7
di mobilità volontaria in ambito provinciale.
4. La valutazione delle esigenze di famiglia (1) e dei titoli deve avvenire ai sensi delle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola e va effettuata esclusivamente in base alla documentazione da produrre da parte degli interessati unitamente alla domanda, nei termini previsti. Ai fini della validità di tale documentazione si richiamano le disposizioni contenute nelle note alle tabelle di valutazione allegate al C.C.N.I. 2019”.
Il ricorrente ha dal canto suo replicato, senza tuttavia fornirne debita prova, di aver correttamente dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 e 65 CAD, tutti i titoli e i servizi posseduti in seno alla domanda di trasferimento elaborata attraverso il sistema informatizzato
Istanze on line (POLIS), previo accesso eseguito tramite la propria identità digitale. A sostegno di ciò ha prodotto (all. n. 1 al ricorso) la domanda di trasferimento acquisita dal sistema e riportante il numero di protocollo (0163516 del 02.04.2019) in uno alle ridette autodichiarazioni, la quali non riportano tuttavia alcun riferimento tale da far desumerne, con un sufficiente grado di probabilità, la corretta allegazione in sede di presentazione della domanda.
Sicché, a fronte della recisa contestazione da parte del dell'inoltro della CP_7
documentazione di cui trattasi (peraltro confortata dalle risultanze di cui alla stessa domanda di trasferimento presentata dall che alla sesta ed ultima pagina – doviziosamente espunta dal Pt_1
ricorrente ed invece integralmente prodotta dal all'allegato n. 3 alla memoria - recava CP_7 la seguente notazione: “nota bene: la domanda è priva di allegati”) non può ritenersi assolto dal ricorrente l'onere probatorio di un fatto (la corretta allegazione dei documenti in conformità alle modalità indicate nella richiamata O.M.), certamente sullo stesso gravante alla stregua del generale principio di vicinanza della prova codificato dall'art. 2697 c.c., pena l'illegittimo addossamento in capo all'amministrazione resistente della prova di un fatto negativo.
Né risulta peraltro che il ricorrente, debitamente reso edotto della mancata acquisizione al sistema informatico della documentazione di cui trattasi (nei termini poc'anzi rassegati), si sia attivato, anche in seguito alla scadenza dei termini, per regolarizzare la domanda, facoltà pure concessa ai candidati dall'art. 5 dell'O.M. il quale prevede, ai fini che qui rilevano, “1.
Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento
e di passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l'ordine) le preferenze già espresse. 2. È consentita la revoca delle domande di movimento presentate o la regolarizzazione della documentazione allegata. La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all'Ufficio territorialmente competente ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il quinto giorno utile prima del termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell'art. 2, per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili (1).
3. Le istanze inviate dopo tale data possono essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati ed a condizione che pervengano entro il termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell'art. 2, per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili”.
Per tali motivi il ricorso non può trovare accoglimento, dichiarandosi assorbita ogni altra questione non espressamente delibata.
La soccombenza del ricorrente regola la distribuzione delle spese di lite, le quali vanno liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 tenuto conto, ex art. 5 D.M. citato, del valore della causa e dell'attività in concreto svolta [causa di valore ricompreso nello scaglione euro
5.200,00 – 26.000,00, parametri minimi per attività di studio, introduttiva e decisionale].
La reciproca soccombenza nei confronti del (in relazione al rigetto della sollevata CP_7
eccezione di difetto di ius postulandi del difensore) giustifica nondimeno la compensazione nella misura della metà delle spese di lite.
Invero, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, “La regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale .. (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorchè quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo
e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento” ( in termini la massima di Cass. n.3438/ 2016).
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando e dichiarata assorbita ogni altra questione non espressamente delibata:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1
controinteressato , spese che liquida in complessivi euro 1.700,00, oltre spese Controparte_4
forfettarie, IVA e CPA come per legge;
- condanna il ricorrente al pagamento in favore del convenuto delle Parte_1 CP_7
spese di lite dallo stesso sostenute nella misura della metà, spese che liquida, per l'intero, in euro
1.700,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
- dichiara compensate tra il ricorrente e il le spese per la restante quota della metà. CP_7
Così deciso in Gela il 23/04/2025
IL GIUDICE
Giulia Polizzi