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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/10/2025, n. 3416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3416 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai sig.ri Magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr. Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e della successiva camera di consiglio in data 2 ottobre 2025, pronuncia in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a n. 2613/2024 r. g. sez. lav., vertente
TRA
P.IVA con sede legale in Morcone alla C.da Piana, Parte_1 P.IVA_1 snc, in persona del Legale Rappresentante p.t., sig.ra Parte_2
, nata a [...] il [...] e residente in [...] alla C.da
[...]
Piana, n. 262, elettivamente domiciliata in Morcone (BN) 82026 alla Via Roma n° 114/116 presso lo Studio dell'Avv. Antonietta Fortunato, C.F. , che la rappresenta e C.F._1 difende, giusta procura alle liti già in atti.
Per tutte le eventuali comunicazioni è stato indicato il seguente recapito: P.E.C. oppure Tel. n. 0824.17.16.332. Email_1
PARTE APPELLANTE
E
– non costituita CP_1
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 467/24 pubblicata il giorno 7 maggio 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3 ottobre 2024 la società in persona del l.r.p.t., Parte_1 impugnava la sentenza sopra indicata con la quale il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sull'opposizione al provvedimento monitorio emesso su istanza di
(per differenze retributive e pronuncia di illegittimità del licenziamento) l'aveva CP_1 respinta confermando il decreto ingiuntivo n. 89/23 e condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
L'appellante censurava la sentenza sia in ragione dell'errata valutazione del materiale istruttorio che a causa della erronea interpretazione delle disposizioni contrattuali vigenti tra le parti.
Chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, rigettarsi la domanda avanzata in primo grado attraverso il ricorso monitorio, con vittoria di spese del doppio grado.
La parte appellata non si costituiva in giudizio.
Nelle more del giudizio era disposta la trattazione cartolare del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con sostituzione dell'udienza del 22 settembre 2025.
Con le note di trattazione depositate il giorno 1 ottobre 2025 l'appellante richiamava il contenuto degli accordi raggiunti in via stragiudiziale (consacrati nel verbale allegato) e chiedeva che fossero accolte le seguenti conclusioni: “ l'Ill.mo Giudice adito, preso atto dell'intervenuta conciliazione e dell'insussistenza di ulteriori questioni da dirimere, voglia dichiarare l'estinzione della procedura, con ogni consequenziale statuizione di legge. Salvis juribus”.
Quindi, riservata la causa in decisione, all'esito della camera di consiglio la Corte decideva nei termini di seguito espressi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, posto che - secondo quanto dedotto e comprovato dal procuratore di parte appellante- le parti hanno raggiunto un accordo stragiudiziale che ha estinto l'interesse dell'appellante a coltivare il giudizio promosso in questa sede.
Come si evince dal testo dell'accordo allegato le parti hanno convenuto che la società effettui il pagamento dell'importo ivi precisato a totale tacitazione di ogni pretesa;
la società poi si è impegnata a non coltivare il presente appello mentre la -che ha dichiarato di essere a CP_1 conoscenza della pendenza del giudizio- si è impegnata a non costituirsi.
Al riguardo va detto che la cessazione della materia del contendere, quale istituto processuale di elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale, si realizza ogniqualvolta sopravvengano nel corso del giudizio eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti (es: adempimento spontaneo della prestazione per la cui esecuzione si è iniziato il giudizio;
transazione o conciliazione sull'oggetto della controversia;
rinunzia alla domanda giudiziale) idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto (anche in relazione alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte) ed a fare, conseguentemente, venire meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della controversia. In relazione ai presupposti richiesti per la configurabilità dell'istituto in oggetto, come ha precisato sul punto la dottrina, è necessario che il fatto nuovo sia successivo alla proposizione della domanda (in caso contrario l'azione proposta risulterebbe ab initio carente di interesse); che esso determini l'eliminazione della materia in lite, che vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto.
In proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (cfr. Cass.11/12/2006 n. 271) .
Nel caso di specie, il “verbale” debitamente sottoscritto dimostra:
a) Che le parti hanno raggiunto un accordo per definire l'intera vicenda;
b) Che l'appellata ha accettato le somme offerte, impegnandosi a non costituirsi nel presente giudizio;
c) Le parti hanno dichiarato di aver soddisfatto le reciproche pretese e concordato di chiedere al Collegio di recepire l'accordo con compensazione integrale delle spese e competenze di lite.
In ragione di tali univoche pattuizioni non rimane che dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese del grado, come da accordi intervenuti tra le parti.
Non sussistono i presupposti per l'esazione del doppio contributo unificato, stante la natura della pronuncia (cfr. in tema di non applicazione del raddoppio del contributo all'ipotesi di cessazione della materia del contendere cfr. Cass. civ. Sez. II, 28/08/2017, n. 20439).
P.Q.M.
La Corte così provvede:1) dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda proposta da;
2) nulla sulle spese del grado. CP_1
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del giorno 22 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maristella Agostinacchio dott.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai sig.ri Magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr. Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e della successiva camera di consiglio in data 2 ottobre 2025, pronuncia in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a n. 2613/2024 r. g. sez. lav., vertente
TRA
P.IVA con sede legale in Morcone alla C.da Piana, Parte_1 P.IVA_1 snc, in persona del Legale Rappresentante p.t., sig.ra Parte_2
, nata a [...] il [...] e residente in [...] alla C.da
[...]
Piana, n. 262, elettivamente domiciliata in Morcone (BN) 82026 alla Via Roma n° 114/116 presso lo Studio dell'Avv. Antonietta Fortunato, C.F. , che la rappresenta e C.F._1 difende, giusta procura alle liti già in atti.
Per tutte le eventuali comunicazioni è stato indicato il seguente recapito: P.E.C. oppure Tel. n. 0824.17.16.332. Email_1
PARTE APPELLANTE
E
– non costituita CP_1
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 467/24 pubblicata il giorno 7 maggio 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3 ottobre 2024 la società in persona del l.r.p.t., Parte_1 impugnava la sentenza sopra indicata con la quale il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sull'opposizione al provvedimento monitorio emesso su istanza di
(per differenze retributive e pronuncia di illegittimità del licenziamento) l'aveva CP_1 respinta confermando il decreto ingiuntivo n. 89/23 e condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
L'appellante censurava la sentenza sia in ragione dell'errata valutazione del materiale istruttorio che a causa della erronea interpretazione delle disposizioni contrattuali vigenti tra le parti.
Chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, rigettarsi la domanda avanzata in primo grado attraverso il ricorso monitorio, con vittoria di spese del doppio grado.
La parte appellata non si costituiva in giudizio.
Nelle more del giudizio era disposta la trattazione cartolare del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con sostituzione dell'udienza del 22 settembre 2025.
Con le note di trattazione depositate il giorno 1 ottobre 2025 l'appellante richiamava il contenuto degli accordi raggiunti in via stragiudiziale (consacrati nel verbale allegato) e chiedeva che fossero accolte le seguenti conclusioni: “ l'Ill.mo Giudice adito, preso atto dell'intervenuta conciliazione e dell'insussistenza di ulteriori questioni da dirimere, voglia dichiarare l'estinzione della procedura, con ogni consequenziale statuizione di legge. Salvis juribus”.
Quindi, riservata la causa in decisione, all'esito della camera di consiglio la Corte decideva nei termini di seguito espressi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, posto che - secondo quanto dedotto e comprovato dal procuratore di parte appellante- le parti hanno raggiunto un accordo stragiudiziale che ha estinto l'interesse dell'appellante a coltivare il giudizio promosso in questa sede.
Come si evince dal testo dell'accordo allegato le parti hanno convenuto che la società effettui il pagamento dell'importo ivi precisato a totale tacitazione di ogni pretesa;
la società poi si è impegnata a non coltivare il presente appello mentre la -che ha dichiarato di essere a CP_1 conoscenza della pendenza del giudizio- si è impegnata a non costituirsi.
Al riguardo va detto che la cessazione della materia del contendere, quale istituto processuale di elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale, si realizza ogniqualvolta sopravvengano nel corso del giudizio eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti (es: adempimento spontaneo della prestazione per la cui esecuzione si è iniziato il giudizio;
transazione o conciliazione sull'oggetto della controversia;
rinunzia alla domanda giudiziale) idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto (anche in relazione alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte) ed a fare, conseguentemente, venire meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della controversia. In relazione ai presupposti richiesti per la configurabilità dell'istituto in oggetto, come ha precisato sul punto la dottrina, è necessario che il fatto nuovo sia successivo alla proposizione della domanda (in caso contrario l'azione proposta risulterebbe ab initio carente di interesse); che esso determini l'eliminazione della materia in lite, che vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto.
In proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (cfr. Cass.11/12/2006 n. 271) .
Nel caso di specie, il “verbale” debitamente sottoscritto dimostra:
a) Che le parti hanno raggiunto un accordo per definire l'intera vicenda;
b) Che l'appellata ha accettato le somme offerte, impegnandosi a non costituirsi nel presente giudizio;
c) Le parti hanno dichiarato di aver soddisfatto le reciproche pretese e concordato di chiedere al Collegio di recepire l'accordo con compensazione integrale delle spese e competenze di lite.
In ragione di tali univoche pattuizioni non rimane che dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese del grado, come da accordi intervenuti tra le parti.
Non sussistono i presupposti per l'esazione del doppio contributo unificato, stante la natura della pronuncia (cfr. in tema di non applicazione del raddoppio del contributo all'ipotesi di cessazione della materia del contendere cfr. Cass. civ. Sez. II, 28/08/2017, n. 20439).
P.Q.M.
La Corte così provvede:1) dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda proposta da;
2) nulla sulle spese del grado. CP_1
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del giorno 22 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maristella Agostinacchio dott.ssa Anna Carla Catalano