Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 25/03/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 510/2020 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 12
marzo 2025
d a
in persona del legale Parte_1
rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Carlo
Beltrani e dall'Avv.to Alessandra Levito Negrini del Foro di Brescia,
procuratori anche domiciliatari, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTE
c o n t r o
in persona del Controparte_1
legale rappresentante sig. rappresentata e difesa CP_2
dall'Avv.to Giorgio Tramacere del Foro di Brescia, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Brescia n.
858/2020 pubblicata il 9 maggio 2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, in totale riforma della Sentenza n. 858/2020, R.G. N. 5186/2016 emessa dal Tribunale
di Brescia – Sezione Prima civile in data 09/05/2020, pubblicata in data
09/05/2020 e notificata in data 13/05/2020, respingere ogni avversaria domanda, anche in via incidentale, con conseguente accoglimento della domanda giudiziale dell'odierno appellante e così giudicare:
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta
Nel merito per il giudizio RG n. 5186/2016: rigettare ogni domanda di controparte, anche in via riconvenzionale, e, per l'effetto,
condannare l'odierna attrice al pagamento della somma di €. 29.000,00
oltre interessi di mora e spese, ovvero della somma maggiore o minore che verrà ritenuta idonea dal Giudice all'esito dell'instauranda istruttoria. Spese ed onorari di causa rifusi, IVA e CPA per legge da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Nel merito per il giudizio RG n. 10830/2016: rigettare ogni domanda di controparte, anche in via riconvenzionale, e, per l'effetto,
condannare l'odierna attrice al pagamento della somma di €. 58.255,00
oltre interessi di mora e spese, ovvero della somma maggiore o minore che verrà ritenuta idonea dal Giudice all'esito dell'instauranda istruttoria. Spese ed onorari di causa rifusi, IVA e CPA per legge da - 3 -
distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari;
In via istruttoria: Si chiede l'acquisizione del fascicolo di causa del Primo Grado e si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nel corso del Giudizio di Primo Grado e non ammesse, e segnatamente si chiede di essere ammessi a prova per testi, per interpello formale sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che sin dalla fase della conferma degli ordini, la precisava alla i termini di consegna di ogni Parte_1 CP_1
singolo stampo, chiarendo che il termine di consegna decorreva dalla ricezione della documentazione tecnica definitiva?
2) Vero che in occasione delle richieste di modifica provenienti dalla la precisava che il termine di CP_1 Parte_1
consegna decorreva dalla ricezione della documentazione tecnica definitiva?
3) Vero che la documentazione tecnica definitiva era composta dai files contenenti i disegni 3D e 2D definitivi dell'articolo da produrre, le indicazioni dei dati numerici tecnici dei "ritiri" della plastica, i disegni tecnici della pressa e le schede tecniche del materiale con cui doveva essere realizzato lo shaker?
4) Vero che la ometteva di consegnare alla CP_1 Parte_1
stampi i disegni 2D e le schede tecniche dello shaker?
5) Vero che i disegni 3D degli stampi venivano modificati dalla più volte prima di autorizzarne la produzione alla CP_1
stampi? Parte_1
6) Vero che nella fase di offerta e ordine la Parte_1 - 4 -
richiedeva alla di fornirle informazioni dettagliate in merito alla CP_1
tipologia di materiale impiegato per la realizzazione dello shaker?
7) Vero che la stampi aveva proposto alla Parte_1 CP_1
alcune soluzioni e migliorie per ottimizzare lo stampo e la fase completa dello stampaggio, poi disattese dalla CP_1
8) Vero che la aveva concordato con la committente CP_1
Decathlon le caratteristiche tecniche, i parametri e le finiture dello shaker?
9) Vero che sulla scorta delle prescrizioni ricevute dalla la elaborava il progetto degli stampi, CP_1 Parte_1
sottoponendolo all'approvazione della medesima? CP_1
10) Vero che in data 27 aprile 2015, la inoltrava alla CP_1
stampi il file assemblato per l'overmolding? Parte_1
11) Vero che la ometteva di sollevare contestazioni in CP_1
ordine al progetto del pilota ed allo stampo di serie realizzati dalla stampi? Parte_1
12) Vero che in data 11 giugno 2015, la Parte_1
inoltrava alla il progetto definitivo aggiornato come richiesto, CP_1
ottenendo dalla stessa l'omologazione/benestare del progetto dello stampo?
13) Vero che all'esito della prova degli stampi, venivano prodotte le campionature rappresentate nelle fotografie che si rammostrano al teste (documenti da n. 13A a n. 13F allegati alla memoria istruttoria di parte opposta)?
14) Vero che nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2015 le - 5 -
parti eseguivano le prove di stampaggio con esito positivo?
15) Vero all'atto del ricevimento della fattura n. FV-15-
000101 di €. 53.000,00 e della fattura n. FV-15-000130 di €. 19.500,00,
la ometteva di sollevare contestazioni in ordine alle prestazioni CP_1
ed alle somme ivi esposte?
16) Vero che la richiedeva alla stampi la CP_1 Parte_1
realizzazione di ulteriori modifiche su altri particolari, tra cui la rondella e il pilota dell'over moulding, che esulavano dagli ordini iniziali?
17) Vero che l'iniezione della era stata scelta dalla Pt_2
in fase di progettazione? CP_1
18) Vero che, con riferimento alla rondella, la ometteva CP_1
di consegnare alla stampi il DDT in conto lavorazione Parte_1
della stessa?
19) Vero che all'atto della consegna dello stampo della
, la ometteva di sollevare contestazione alcuna? Pt_2 CP_1
20) Vero che, in ordine allo stampo Assembly Lid a 4 cavità,
la aveva bloccato la realizzazione dello stampo definitivo? CP_1
21) Vero che la aveva visitato il progetto 3D del CP_1
modello pilota dello stampo Assembly LID presso lo stabilimento della
Parte_1
22) Vero che nella suddetta occasione, il Sig.
[...]
della aveva consegnato su chiavetta Tes_1 Parte_1
USB al Sig. della il progetto 3D del Parte_3 CP_1
modello pilota dello stampo Assembly LID e il prototipo servito per - 6 -
poi realizzare lo stampo di serie a 4 cavità?
23) Vero che il file 3D viene consegnato dalla Parte_1
stampi ai propri clienti solo se inserito dell'offerta iniziale e nel preventivo?
24) Vero che, nel caso di specie, la consegna del progetto sia in 2D che il 3D era esclusa dagli ordini iniziali della CP_1
25) Vero che nella fase di prova degli stampi, la CP_1
richiedeva ulteriori variazioni non ricomprese negli ordini iniziali?
26) Vero che nel mese di settembre 2015 la richiedeva CP_1
alla di ritirare lo stampo F318 per eseguire le Parte_1
modifiche volte ad eliminare l'eccesso di bava nel pezzo stampato?
27) Vero che l'eccesso di bava nel pezzo stampato derivava dall'erroneo dimensionamento della forza di chiusura della pressa e successiva incapacità di tener chiuso lo stampo in fase d'iniezione e non meno importante il sotto dimensionamento della pompa d'azionamento del pistone oleodinamico (martinetto)?
28) Vero che alla data del 6 ottobre 2015 gli stampi realizzati dalla stampi funzionavano anche a quattro cavità? Parte_1
29) Vero che il macchinario-pressa che la inizialmente CP_1
aveva utilizzato per lo stampaggio dello shaker era stato sostituito, in fase di prova dello stampo LID, con un altro macchinario?
30) Vero che la utilizzava per lo stampaggio dello CP_1
shaker dei materiali non adatti per produrre particolari alimentari di questo tipo, laddove utilizzava plastica per produrre le pinne, in quanto materiale simile ma con caratteristiche meccaniche diverse e - 7 -
soprattutto più economico?
31) Vero che altre ditte, diverse ed estranee alla Parte_1
erano state incaricate dalla di realizzare gli stampi per
[...] CP_1
alcuni componenti dello shaker?
Si indicano come testi, con riserva di indicarne altri che si rendessero necessari sulla base delle argomentazioni difensive di controparte:
Sig. via Don Minzoni, 25040 Cortefranca Testimone_2
(BS);
Sig. c/o 25040 Testimone_1 Parte_1
Cortefranca (BS), Via M. Biagi, n. 14/16;
Sig. c/o 25040 Testimone_3 Parte_1
Cortefranca (BS), Via M. Biagi, n. 14/16;
Sig. c/o stampi 25040 Testimone_4 Parte_1 Pt_1
Cortefranca (BS), Via M. Biagi, n. 14/16; Ø Sig.ra , c/o Testimone_5
25040 Cortefranca (BS), Via M. Biagi, n. Parte_1
14/16;
Nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie formulate da controparte, si chiede altresì essere ammessi a prova contraria su tutti i capitoli di prova eventualmente ammessi, mediante interrogatorio formale ed audizione dei testi sopraindicati.
Nonché di essere ammessi a prova per testi, per interpello formale sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che sin dalla fase della conferma degli ordini, la precisava alla i termini di consegna di ogni Parte_1 CP_1 - 8 -
singolo stampo, chiarendo che il termine di consegna decorreva dalla ricezione della documentazione tecnica definitiva?
2) Vero che in occasione delle richieste di modifica provenienti dalla la precisava che il termine di CP_1 Parte_1
consegna decorreva dalla ricezione della documentazione tecnica definitiva?
3) Vero che la documentazione tecnica definitiva era composta dai files 3D dei pezzi e le indicazioni sulle finiture richieste?
4) Vero che i disegni 3D degli stampi venivano modificati dalla più volte prima di autorizzarne la produzione alla CP_1
stampi? Parte_1
5) Vero che nella fase di offerta e ordine la Parte_1
richiedeva alla di fornirle informazioni dettagliate in merito alla CP_1
tipologia di materiale impiegato per la realizzazione dello shaker?
6) Vero che la stampi aveva proposto alla Parte_1 CP_1
alcune soluzioni e migliorie per ottimizzare lo stampo e la fase completa dello stampaggio, poi disattese dalla CP_1
7) Vero che la aveva concordato con la committente CP_1
Decathlon le caratteristiche tecniche, i parametri e le finiture dello shaker?
8) Vero che sulla scorta delle prescrizioni ricevute dalla la elaborava il progetto degli stampi, CP_1 Parte_1
sottoponendolo all'approvazione della medesima? CP_1
9) Vero che in data 27 aprile 2015, la inoltrava alla CP_1
stampi il file assemblato per l'overmolding? Parte_1 - 9 -
10) Vero che la ometteva di sollevare contestazioni in CP_1
ordine al progetto del pilota ed allo stampo di serie realizzati dalla stampi ? Parte_1
11) Vero che in data 11 giugno 2015, la Parte_1
inoltrava alla il progetto definitivo aggiornato come richiesto, CP_1
ottenendo dalla stessa l'omologazione/benestare del progetto dello stampo?
12) Vero che nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2015 le parti eseguivano le prove di stampaggio con esito positivo?
13) Vero all'atto del ricevimento della fattura n. FV-15-
000101 di €. 53.000,00 e della fattura n. FV-15-000130 di €. 19.500,00,
la ometteva di sollevare contestazioni in ordine alle prestazioni CP_1
ed alle somme ivi esposte?
14) Vero che la richiedeva alla stampi la CP_1 Parte_1
realizzazione di ulteriori modifiche su altri particolari, tra cui la rondella e il pilota dell'over moulding, che esulavano dagli ordini iniziali?
15) Vero che l'iniezione della era stata scelta dalla Pt_2
in fase di progettazione? CP_1
16) Vero che, con riferimento alla rondella, la ometteva CP_1
di consegnare alla stampi il DDT in conto lavorazione Parte_1
della stessa?
17) Vero che all'atto della consegna dello stampo della
, la ometteva di sollevare contestazione alcuna? Pt_2 CP_1
18) Vero che, in ordine allo stampo Assembly Lid a 4 cavità, - 10 -
la aveva bloccato la realizzazione dello stampo definitivo? CP_1
19) Vero che la aveva visitato il progetto 3D del CP_1
modello pilota dello stampo Assembly LID presso lo stabilimento della
Parte_1
20) Vero che nella suddetta occasione la Parte_1
aveva consegnato su chiavetta USB alla il progetto 3D del CP_1
modello pilota dello stampo Assembly LID?
21) Vero che il file 3D viene consegnato dalla Parte_1
stampi ai propri clienti solo se inserito dell'offerta iniziale e nel preventivo?
22) Vero che nella fase di prova degli stampi, la CP_1
richiedeva ulteriori variazioni non ricomprese negli ordini iniziali?
23) Vero che alla data del 6 ottobre 2015 gli stampi realizzati dalla stampi funzionavano anche a quattro cavità? Parte_1
Si indicano come testi, con riserva di indicarne altri che si rendessero necessari sulla base delle argomentazioni difensive di controparte:
Sig. via Don Minzoni, 25040 Cortefranca Testimone_2
(BS);
Sig. c/o 25040 Testimone_1 Parte_1
Cortefranca (BS), Via M. Biagi, n. 14/16;
Sig. c/o 25040 Testimone_3 Parte_1
Cortefranca (BS), Via M. Biagi, n. 14/16; Sig. c/o Testimone_4
25040 Cortefranca (BS), Via M. Biagi, n. Parte_1
14/16; Sig.ra , c/o 25040 Testimone_5 Parte_1 - 11 -
Cortefranca (BS), Via M. Biagi, n. 14/16;
Nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie formulate da controparte, si chiede altresì essere ammessi a prova contraria su tutti i capitoli di prova eventualmente ammessi, mediante interrogatorio formale ed audizione dei testi sopraindicati.
Dell'appellata
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni diversa istanza,
deduzione ed eccezione respinta, così giudicare:
In via principale: respingere l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza resa dal Tribunale di Brescia, Prima
[...]
sezione civile, Giudice unico Dott.ssa Elisabetta Sampaolesi, n.
858/2020, pubblicata il 9 maggio 2020 e per l'effetto respingere tutte le domande svolte da parte appellante, per i motivi esposti in atti, e confermare la sentenza impugnata salvo il capo che dispone il rigetto della domanda di risarcimento dei danni da lucro cessante (pag. 8 e 9
della sentenza) e relativo dispositivo “rigetta le ulteriori domande di danno proposte dall'opponente” (pag. 11 sentenza).
In via incidentale nel merito: in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Brescia, Prima sezione civile, Giudice unico
Dott.ssa Elisabetta Sampaolesi, n. 858/2020, pubblicata il 9 maggio
2020, relativamente al capo che dispone il rigetto della domanda di risarcimento dei danni da lucro cessante (pag. 8 e 9 della sentenza) e relativo dispositivo “rigetta le ulteriori domande di danno proposte dall'opponente”(pag. 11 sentenza), condannare Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento
[...] - 12 -
degli ulteriori danni, sofferti e patiendi dalla Controparte_1
a titolo di lucro cessante, nella misura di €
[...]
189.010,67 o, in subordine, di € 118.131,65 (come descritta nella comparsa di costituzione e risposta in appello par. V), ovvero nella diversa maggiore o minore somma emersa in corso di causa, se del caso da liquidarsi anche in via equitativa, il tutto maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'integrale soddisfo;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, di cui 1/3 per il giudizio di primo grado, oltre agli oneri di legge e al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.
IN VIA ISTRUTTORIA
A) ammettersi la prova per testi sulle seguenti circostanze,
premessa la locuzione “Vero che”:
1) In data 2 maggio 2013, (ora Controparte_3
Decathlon Produzione Italia s.r.l. unipersonale), sottoscriveva con un contratto avente a oggetto, da Controparte_1
parte di quest'ultima, la fabbricazione e la fornitura di prodotti industriali, così come risulta dal documento che mi si rammostra (cfr doc. 1 fasc. primo grado n. 10830/2016 R.G.); CP_1
2) In esecuzione del contratto di fornitura di cui al precedente capitolo 1), in data 4 maggio 2015 Decathlon Produzione Italia s.r.l.
Unipersonale formalizzava a Controparte_1
l'incarico avente ad oggetto la fabbricazione di uno shaker denominato
“Pro Shaker Aptonia”, nelle due versioni di 400 cc e 700 cc,
compilando la relativa offerta (CBD - Cost Break Down), che - 13 -
prevedeva la fornitura annua di n. 640.0000 pezzi (di cui n. 380.000
pezzi annui del modello da 400 c.c. per € 2,165 cad. e 260.000 pezzi annui del modello da 700 c.c. per € 2,288 cad.) a decorrere dal mese di agosto 2015, così come risulta dalla documentazione che mi si rammostra (cfr docc. 2, 3 e 4 fasc. primo grado n. 10830/2016 CP_1
R.G.);
3) In data 27 maggio 2015 Controparte_1
accettava l'esecuzione della fornitura commissionata da Decathlon
Produzione Italia s.r.l. Unipersonale, di cui al precedente capitolo 2),
al corrispettivo indicato nel modulo (CBD - Cost Break Down) che mi si rammostra (cfr docc.
3-4 fasc. primo grado n. 10830/2016 CP_1
R.G.), mediante la stipulazione con Decathlon Produzione Italia s.r.l.
del contratto che mi si rammostra (cfr doc. 5 fasc. primo grado CP_1
n. 10830/2016 R.G.), avente ad oggetto la fabbricazione degli stampi per materie termoplastiche per la produzione dello shaker denominato
“Pro Shaker Aptonia”, nelle due versioni di 400 cc e 700 cc.;
4) Il corrispettivo in favore della Controparte_1
per la produzione e fornitura annua di n. 640.000 shaker in
[...]
esecuzione dell'ordine di cui al precedente capitolo 2) è pari ad €
1.417.580,00 (pari al costo unitario di € 2,165 moltiplicato per n.
380.000 pezzi annui e di € 2,288 moltiplicato per n. 260.000 pezzi annui) con ciò determinando un margine industriale per la
[...]
nella misura del 20% (ovvero un Controparte_1
margine industriale annuo di € 283.516,00), così come risulta dalla documentazione che mi si rammostra (cfr docc. 2, 3, 4, 30-a e 30-b - 14 -
fasc. primo grado n. 10830/2016 R.G.). CP_1
5) In data 17 aprile 2015 e 27 aprile 2015, Controparte_1
nella persona del sig. contattava
[...] Persona_1
nella persona del sig. al fine di Parte_1 Persona_2
richiedere un preventivo per la realizzazione degli stampi necessari alla produzione dello shaker denominato “Pro Shaker Aptonia”, di cui alla commessa Decathlon Produzione Italia s.r.l. Unipersonale a
[...]
descritta al precedente capitolo 2), Controparte_1
specificando che l'avvio della produzione dello shaker doveva avvenire entro il mese di agosto 2015.
Si indicano come testi, sui capitoli che precedono: sig. Tes_6
presso con sede legale
[...] Controparte_1
in Villongo (BG); Ing. presso Tes_7 Controparte_1
con sede legale in Villongo (BG), sig.
[...] [...]
presso Silital Europe S.r.l., con sede legale in Adro (BS), Via Per_1
Marzaghette n. 6.
B) Disporre CTU contabile volta a quantificare il margine industriale annuo in favore di in Controparte_1 Controparte_1
esecuzione del dedotto rapporto contrattuale di fornitura dello shaker denominato “Pro Shaker Aptonia” con Decathlon Produzione Italia
s.r.l. unipersonale (cfr docc. 1, 2, 3, 4, 9a-10c, 30a e 30b n. 10830/2016
RG).
C) rigettare le istanze istruttorie formulate da parte appellante per tutti i motivi dedotti nelle memorie di parte attrice opponente ex art. 183 VI° comma n. 3 c.p.c., nei giudizi rubricati al n. 5186/2016 RG - 15 -
e al n. 10830/2016 RG, a cui ci si richiama integralmente.
Nella denegata ipotesi di ammissione di tali istanze istruttorie avversarie, si chiede di essere ammessa alla prova contraria con i testi indicati dalla scrivente difesa nelle memorie ex art. 183 VI comma n.
2 c.p.c. nei giudizi rubricati al n. 5186/2016 RG e al n. CP_1
10830/2016 RG.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La chiedeva e otteneva dal Tribunale Parte_1
di Brescia due decreti ingiuntivi nei confronti della Controparte_1
I crediti azionati in monitorio si riferivano alla
[...]
realizzazione e/o alla progettazione di n. 4 stampi ordinati dalla
[...]
che servivano per la produzione di shaker Controparte_1
destinati al cliente finale Decathlon.
La interponeva opposizione Controparte_1
avverso entrambi i decreti ingiuntivi, lamentando vizi degli stampi,
invocando la riduzione dei corrispettivi e sollecitando il risarcimento del danno.
La replicava che l'opera era stata accettata Parte_1
senza riserve, essendo già avvenuto un pagamento parziale, e che non si trattava di vizi, ma di semplici modifiche richieste dalla stessa committente.
Con sentenza n. 858/2020 pubblicata il 9 maggio 2020 il
Tribunale di Brescia così decideva:
- revoca i decreti ingiuntivi opposti;
- ridetermina il prezzo dello stampo ST003773 in euro - 16 -
18.540,00 e quello dello stampo ST003772 in euro 35.096,00;
- accerta che il credito residuo dell'opposta è pari a euro
10.136,00;
- accerta il diritto dell'opponente alla restituzione della somma di euro 11.100,00 da parte dell'opposta con riferimento allo stampo
ST003772-2;
- compensate le reciproche ragioni di dare ed avere, condanna l'opposta a pagare all'opponente la somma di euro 964,00 oltre interessi come in motivazione;
- condanna altresì l'opposta a pagare all'opponente, a titolo di danno emergente, la somma complessiva di euro 31.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria come nel dettaglio indicato in motivazione;
- rigetta le ulteriori domande di danno proposte dall'opponente;
- compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti;
- condanna l'opposta a rifondere all'opponente i rimanenti 2/3
di dette spese.
Riteneva il primo giudice:
- che i contratti per cui è causa andavano inquadrati nello schema dell'appalto, trattandosi di prodotti realizzati su specifiche fornite dal committente;
- che nessun problema era sorto con riguardo allo stampo
ST003771, regolarmente consegnato e pagato;
- che i vizi riguardavano piuttosto gli stampi ST003772 e
ST003773; - 17 -
- che il prezzo era stato parzialmente pagato giacché tali erano le modalità di pagamento previste nel contratto, e che l'opera non era stata accettata senza riserve, dato che i vizi erano stati tempestivamente denunziati;
- che si trattava di veri e propri vizi, e non di semplici modifiche,
dato che l'opposta si era offerta di fornire le sistemazioni in garanzia,
e dato che la medesima non aveva chiesto un ulteriore corrispettivo per dette prestazioni;
- quanto allo stampo ST 003773 (c.d. stampo pilota), che i vizi erano stati eliminati a cura della stessa opponente con una spesa di €
960,00=, ragione per cui il corrispettivo andava ridotto in pari misura,
con rideterminazione da € 19.500,00= ad € 18.540,00= e del residuo ancora dovuto di € 6.840,00= (€ 18.540,00= - acconto di €
11.700,00=);
- quanto allo stampo ST003773-2, che avrebbe dovuto essere realizzato dopo l'esito positivo dello stampo pilota, che l'ordine era stato consensualmente annullato dopo che erano emersi i vizi dello stampo pilota, e che lo stampo era stato realizzato da una ditta terza,
come era emerso nell'istruttoria, di talché andava restituito il prezzo di
€ 11.100,00= pagato in anticipo dall'opponente;
- quanto allo stampo ST003772, che i vizi erano stati eliminati da una ditta incaricata dalla stessa opponente con una spesa di €
17.904,00=, ragione per cui il corrispettivo andava ridotto in pari misura, con rideterminazione da € 53.000,00= ad € 35.096,00= e residuo ancora dovuto di € 3.296,00= (€ 35.096,00 = - acconto di € - 18 -
31.800,00=);
- che il danno da lucro cessante non era stato sufficientemente provato, essendosi l'opponente limitata a considerare i ricavi e a sostenere la percentuale di utile su essi, senza fornire dettagli in ordine al processo industriale necessario per la produzione degli shaker;
- che il danno emergente con riguardo agli stampi ST003773 e
ST003772, in riferimento ai costi sostenuti per le prove di funzionamento, poteva essere equitativamente determinato nella misura di € 10.000,00=;
- che il danno emergente con riguardo allo stampo ST003773,
in riferimento alla differenza in più pagata alla ditta che lo aveva realizzato, era pari ad € 21.000,00=;
- che, effettuata la compensazione [credito Parte_1
€ 10.136,00= (€ 6.840,00= + € 3296,00=); credito Parte_4
€ 11.100,00=], emergeva una differenza di € 964,00= a
[...]
favore di quest'ultima;
- che il danno emergente a favore della medesima
[...]
ammontava a complessivi € 31.000,00=. Controparte_1
La interponeva appello avverso la Parte_1
suddetta decisione per i seguenti motivi:
- 1) in merito all'erronea interpretazione dei fatti e dei documenti di causa - illogicità e contraddittorietà della motivazione;
- 2) in merito alla condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.
Resisteva la la quale Controparte_1 - 19 -
proponeva altresì appello incidentale per il seguente motivo:
- sull'erronea valutazione dei fatti, dei documenti di causa, delle circostanze incontestate e provate in ordine alla domanda di risarcimento del danno per lucro cessante - Sulle istanze istruttorie e
CTU.
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 12 marzo 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello principale la Parte_1
in merito all'erronea interpretazione dei fatti e dei documenti
[...]
di causa, lamenta illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Osserva che non sussistevano vizi, trattandosi di semplici modifiche richieste dalla committente per ottimizzare lo stampaggio;
che, invero,
gli stampi erano stati elaborati sulla scorta delle specifiche tecniche inviate dalla committente, la quale aveva approvato i relativi progetti;
che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, le modifiche erano state eseguite non in garanzia, ma a pagamento, come si poteva desumere dalla comunicazione del 26 settembre 2015 (per lo stampo
3772: “ok per la tipologia di intervento. Vi faremo avere un preventivo
nei prossimi giorni per le varie modifiche da apportare allo stampo
con relativi tempi e costi”) e dalla comunicazione del 04 dicembre 2015
(“attendiamo il vostro DDT modificato e la contabile del saldo dello
stampo ST003772”); che le modifiche via via richieste dalla CP_1
derivavano dalla necessità di ovviare agli inconvenienti di produzione dello shaker che la committente stava realizzando con macchinari - 20 -
evidentemente inadeguati, tra cui in particolare la pressa sottodimensionata;
che, per quanto riguarda lo stampo 3772,
l'appellata aveva incaricato una ditta terza, la soc. Linea Stampi, che era stata poi inglobata nello stesso che, per quanto CP_4
riguarda lo stampo 3773, non era stata fornita la prova circa la spesa di
€ 960,00= sostenuta per eliminare il vizio;
che, per quanto riguarda lo stampo 3773-2, l'ordine non era stato consensualmente annullato, ma semplicemente sospeso, tanto è vero che essa aveva comunicato “nel
caso in cui si decidesse di annullare l'ordine, vi verranno comunicati
i costi che sono stati già generati”; che non era stato provato il danno emergente liquidato nella misura di € 10.000,00= in riferimento i costi sostenuti per le prove di funzionamento;
che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, l'opera era stata accettata senza riserve,
con conseguente decadenza del committente dalla garanzia per i vizi.
Il motivo, articolato in più censure, è infondato.
Va premesso che la controversia riguarda n. 4 stampi ordinati dalla alla e che servivano per la produzione di CP_1 Parte_1
shaker destinati al cliente finale Decathlon.
Segnatamente trattasi dei seguenti stampi:
- il n. ST003771, consegnato e pagato, su cui non vi è alcuna questione;
- il n. ST003772, consegnato e in tesi della affetto da CP_1
vizi;
- il n. ST03773 (c.d. stampo pilota), consegnato e in tesi della affetto da vizi;
CP_1 - 21 -
- e il n. ST003773/2, da realizzarsi sulla base dello stampo pilota, non consegnato e in tesi della il cui ordine è stato CP_1
consensualmente annullato, mentre in tesi della il cui Parte_1
ordine è rimasto in sospeso.
Ciò premesso, in primo luogo l'appellante sostiene che si è
limitata ad eseguire le indicazioni ricevute dalla committente, alla quale ha sottoposto il progetto elaborato, ottenendone l'approvazione,
di guisa che non può incorrere in alcuna responsabilità.
L'assunto non è condivisibile.
Infatti, l'appellata ha sì fornito le specifiche tecniche, ma il progetto è stato elaborato dall'appellante. L'appaltatore non sarebbe comunque andato esente da responsabilità, anche qualora il progetto fosse stato elaborato dal committente
(Sez. 1 - , Ordinanza n. 23594 del 09/10/2017: “L'appaltatore,
dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali
della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a
controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle
istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente
errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di
avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad
eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed
a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova,
l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante
dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le
imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di - 22 -
colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di
eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori”); a
fortiori non può esserlo avendo elaborato un proprio progetto, che evidentemente non ha funzionato, per quanto si vedrà meglio infra.
In ogni caso, costituiva onere dell'appellante/appaltatore quello di dimostrare che le istruzioni impartite dall'appellata/committente erano errate, ovvero che essa era stata relegata al ruolo di nudus minister, ma una tale prova non è stata fornita.
L'appellante, dunque, non può pretendere di andare esente da responsabilità limitandosi ad affermare sic et simpliciter di essersi limitata ad eseguire le indicazioni ricevute dall'appellata.
In secondo luogo l'appellante sostiene che l'opera è stata accettata senza riserve, e che, pertanto, la garanzia per i vizi non è
invocabile. Deduce allo scopo che per i primi due stampi sono stati versati degli acconti.
L'assunto non è condivisibile.
Infatti, occorre distinguere tra la consegna, che è un atto materiale, e l'accettazione, che è un atto giuridico, dal quale ultimo atto scaturiscono particolari conseguenze in punto di obbligo di pagamento del corrispettivo e di inoperatività della garanzia per i vizi
(Sez. 2 - , Ordinanza n. 1576 del 22/01/2025: “In tema di appalto, la
presa in consegna dell'opera da parte del committente non va confusa
con l'accettazione della stessa, e non implica di per sé la rinunzia a far
valere la garanzia per i difetti conosciuti o conoscibili quando sia - 23 -
seguita dalla denunzia delle difformità e dei vizi dell'opera. (Nella
specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che ha ritenuto
integrata l'accettazione tacita stante l'avvenuta consegna dell'opera al
committente senza verifica né rimostranze laddove i vizi palesi erano
stati contestati solo a distanza di circa un anno dalla consegna, in
occasione della ricevuta richiesta di pagamento del residuo dovuto)”).
Nel caso di specie l'opera è stata sì presa in consegna, ma non accettata senza riserve.
Di nessun rilievo ai fini dell'accettazione dell'opera è il pagamento parziale del corrispettivo, dato che lo stesso contratto prevedeva il pagamento di taluni acconti in anticipo rispetto alla consegna degli stampi.
Che l'opera non sia stata accettata (senza riserve) lo si desume,
poi, da un coacervo di elementi, sia documentali che testimoniali:
Si v., in tal senso, quanto al documentale:
- la restituzione alla e la riconsegna all' Parte_1 CP_1
dello stampo ST003772, per la sistemazione del pistone, intervento richiesto in “c.to lavorazione garanzia” e reso in “c/lavorazione
gratuita” (docc. 11b e 11c appellata);
- la mail della riferita allo stampo F318, in cui si Parte_1
accenna ad “ottimizzazioni” e a modifica del filetto (doc. 12 appellata);
- le successive interlocuzioni tra le parti in merito al medesimo stampo ST003772 (docc. 13a e 13b appellata);
- le ulteriori doglianze della in merito al CP_1
malfunzionamento dello stampo e, sul versante economico, al fatto che - 24 -
non si tratta di extra (doc. 15 appellata);
- le parziali ammissioni della : “lo stampo funziona Parte_1
anche a 4 cavità, ma non ha ancora la forza necessaria per sostenere
uno stampaggio in continuo …” (doc. 16 appellata e doc. 8 appellante),
e “il pagamento di questo stampo è sospeso e dovrà essere eseguito in
seguito alla prova stampo approvata … “(doc. 17 appellata);
- i continui andirivieni di detto stampo dall'una all'altra sede
(doc. 18);
- il report del meeting intervenuto tra le parti (docc. 20 – 21
appellata);
- il parere tecnico della Linea Stampi (doc. 22 appellata);
- la documentazione fotografica (doc. 23 appellata).
E, quanto al testimoniale:
- il teste dipendente della stessa , ha Testimone_3 Parte_1
ammesso che “la ha ripreso in carico lo stampo Parte_1
F318 per eseguire delle modifiche legate al problema di sbavatura da
noi denominate di ottimizzazione”, aggiungendo che “confermo che
ha ritirato lo stampo indicato per le modifiche del Parte_1
pistone, ma non so dire se in conto garanzia”;
- il teste dipendente della stessa Testimone_2
, ha affermato che “sono stato in un paio di volte Parte_1 CP_1
con il sig. la prima volta in presenza dei tecnici per individuare Per_2
soluzioni tecniche per ottimizzare lo stampo;
non so dire nulla su chi
dovesse sopportare i costi di tali ottimizzazioni”;
- il teste dipendente della stessa Testimone_1 - 25 -
, ha ammesso che “confermo che sono state fatte Parte_1
ottimizzazioni sullo stampo F318 volte ad eliminare l'eccesso di bava”;
- il teste , dipendente della ha Parte_3 CP_1
dichiarato che “confermo ero presente ad entrambe le prove di
produzione indicate nel capitolo e preciso che in entrambi i casi si
verificavano le problematiche indicate” e, ancora, “ricordo una prova
sullo stampo 772 alla presenza dei tecnici in cui si verificò nuovamente
lo stesso problema di sbavatura”;
- infine, il teste dipendente della ha Tes_7 CP_1
riferito che “non era mio compito svolgere le prove di stampa, ma
chiamato dai miei collaboratori ho verificato che di nuovo la stampa
presentava sbavature rendendo il prodotto non solo inestetico ma
anche antifunzionale” e, ancora, che “non ero presente a tali prove ma
sono stato contattato durante le stesse ed ho verificato che nuovamente
si presentavano sbavature”.
Tali elementi, valutati complessivamente, inducono a ritenere che l'opera non è stata accettata senza riserve, se è vero, come è vero,
che sono stati denunziati dei vizi (tra l'altro, tempestivamente), e che l'appellante si è più volte ripresa in carico gli stampi per cercare di ovviare agli inconvenienti lamentati.
In terzo luogo l'appellante sostiene che non si trattava di vizi,
ma di semplici modifiche, volute dalla committente, nell'ottica di pervenire ad un'”ottimizzazione” degli stampi. Deduce allo scopo che si trattava di interventi non in garanzia, ma a pagamento.
L'assunto non è condivisibile. - 26 -
Va premesso che, in punto di onere della prova dei vizi nell'appalto, è l'accettazione a segnare il discrimen tra ciò che deve provare il committente e ciò che deve provare l'appaltatore. In
particolare, se l'opera non è stata accettata, al committente è sufficiente allegare i vizi, mentre è l'appaltatore a dover dimostrare che ha eseguito l'opera come da contratto e a regola d'arte
(Sez. 2, Sentenza n. 19146 del 09/08/2013: “In tema di garanzia per
difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il
discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso
che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente
accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione
dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di
aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole
dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente
verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che
l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare
l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché
l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata
dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo
questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza
al fatto oggetto di prova”).
Nella fattispecie concreta l'appellante non ha provato nulla di concreto, al di là di generiche e infondate allegazioni circa asserite
“ottimizzazioni”, richieste dall'appellata e/o di prassi nel settore: il cui concetto (di “ottimizzazioni”), peraltro, cozza palesemente contro la - 27 -
tipologia dei difetti riscontrati (in particolare, le sbavature del pezzo)
ed è incompatibile con l'espresso riconoscimento che si trattava di interventi in garanzia.
Sul punto degli interventi in garanzia, piuttosto che a pagamento, vale la pena di sottolineare la comunicazione del 4
novembre 2015 (doc. 17 appellata), ove si rimanda il pagamento all'esito positivo della prova di stampa. Tale comunicazione rende irrilevante la precedente del 26 settembre 2015 (doc. 9 appellante), ove la preannunciava l'invio di un preventivo, e così pure la Parte_1
successiva del 4 dicembre 2015 (a dir il vero nemmeno reperita nel fascicolo di parte), ove la – a dire dell'appellante – Parte_1
avrebbe sollecitato il cambio della causale del documento di trasporto,
da “conto lavorazione in garanzia” a “conto lavorazione in pagamento”.
Che non si trattasse di extra lo ammette, poi, il teste Tes_2
dipendente della stessa , con mansioni di
[...] Parte_1
commerciale, il quale ha risposto “non so” alla domanda se le modifiche richieste dalla su altri particolari, tra cui la rondella CP_1
e il pilota dell'over moulding, che esulavano dagli ordini iniziali, erano a pagamento o meno.
In quarto luogo l'appellante sostiene che il problema non era dovuto a vizi degli stampi, ma semmai ai macchinari (le presse)
utilizzate dall'appellata, che non erano adeguate alla produzione.
L'assunto non è condivisibile.
Valgono a proposito di detta doglianza le medesime - 28 -
considerazioni che sono state illustrate in ordine alla precedente: era l'appellante a dover dimostrare che la causa dei vizi andava ricercata altrove, nessuna prova è stata fornita in merito all'inadeguatezza delle presse dell'appellata.
In quinto luogo l'appellante sostiene, con riguardo all'ultimo stampo (il n. ST003773/2), che l'ordine non era stato consensualmente annullato, come in tesi dell'appellata, bensì che era rimasto semplicemente in sospeso.
L'assunto non è condivisibile.
Infatti, nel report del meeting intervenuto tra le parti il 23
dicembre 2016 (doc. 20 appellata), si dà concordemente atto che l'ordine 430001192 per lo stampo ST003773/2 è stato definitivamente annullato.
Tale circostanza, emergente per tabulas, rende irrilevante la precedente comunicazione del 26 novembre 2015 (doc. 11 appellante),
ove la precisava che l'ordine era da considerarsi Parte_1
momentaneamente sospeso anziché ufficialmente annullato.
L'annullamento è stato, altresì, confermato dal teste Tes_6
dipendente della il quale ha dichiarato che “confermo
[...] CP_1
che in mia presenza le parti annullarono l'ordine dello stampo n.
ST003773/2”.
D'altro canto, l'annullamento è una logica conseguenza del fallimento dello stampo pilota, se è vero, come emerge dal report relativo all'incontro del 29 ottobre 2015 (doc. 17 appellata), che “come
da accordi presi nella fase di preventivo e seguente ordine, il costo per - 29 -
la realizzazione dello stampo e relativi tempi di consegna dovranno
essere rivalutati in base alle decisioni prese e alle considerazioni fatte
sul pilota”.
In sesto luogo l'appellante sostiene, con riguardo allo stampo n.
ST003772, che la riparazione è stata effettuata da una ditta (la Linea
Stampi) facente parte dello stesso gruppo e quindi pone in CP_1
dubbio la veridicità dell'assunto dell'appellata, la quale ha chiesto la rifusione dei costi sostenuti ad hoc.
L'assunto non è condivisibile.
Infatti, il teste dipendente della ha Tes_7 CP_1
precisato che “all'epoca dei fatti non c'era alcuna connessione tra la
Linea Stampi e la successivamente la Linea Stampi è stata CP_1
acquistata da altra società del gruppo che si chiama Silital s.r.l.”.
Per completezza si aggiunge che la prova dell'esborso di €
17.904,00= per l'emenda dei vizi terza è stata fornita a mezzo del testimoniale, e segnatamente attraverso il teste Testimone_8
all'epoca legale rappresentante della Linea Stampi, il quale ha affermato che “confermo, la ha incaricato la Linea Stampi CP_1
anche della riparazione dello stampo n. 3772 consegnato da
e sono stati eseguiti n. 2 interventi come da doc. 32 A, B, Parte_1
C. D che mi si rammostra per un totale di € 17.900”.
In settimo luogo l'appellante sostiene che la spesa di € 960,00=,
sopportata per eliminare il vizio da cui era affetto lo stampo n. ST03773
(c.d. stampo pilota), non è stata provata, come pure non è stato provato il danno emergente, in riferimento ai costi sostenuti per le prove di - 30 -
funzionamento, liquidato equitativamente dal primo giudice nella misura di € 10.000,00=.
L'assunto non è condivisibile.
Infatti, quanto alla spesa di € 960,00=, si tratta di n. 16 ore lavorative al costo di € 60,00= cadauna, impiegate per eliminare il vizio
in house.
La circostanza è stata confermata dai testi Parte_3
(“ricordo che ci siamo occupati noi di della riparazione dello CP_1
stampo 3773”) e (“confermo che noi abbiamo Testimone_9 CP_1
eseguito l'ottimizzazione dello stampo 3773 ma non ricordo l'esatto
ammontare delle ore dei dipendenti assegnati a tale mansione”),
entrambi dipendenti di CP_1
Mentre, quanto al danno di € 10.000,00=, non vi è stata alcuna duplicazione di voci, in quanto il giudice di primo grado, con tale liquidazione, ha riconosciuto, a parte e in più, le spese sostenute dall'appellata per le prove di funzionamento degli stampi difettosi, ivi compreso l'utilizzo di materiali di consumo, che sono ben altra cosa rispetto ai costi sostenuti per l'eliminazione dei vizi.
La circostanza è stata confermata dai testi Tes_7
dipendente della (“confermo di aver predisposto un consuntivo CP_1
con le ore dei dipendenti impiegati per l'attività indicata nel capitolo
che corrisponde a quanto ivi indicato il cui conteggio complessivo
corrisponde a € 49.625,00”), ed consulente del lavoro Tes_10
(“confermo di aver predisposto il doc. 33 che mi si rammostra che
corrisponde al costo mensile effettivo medio dei dipendenti ivi indicati, - 31 -
ma non so dire circa l'effettivo impiego degli stessi”).
Le istanze istruttorie dell'appellante sono inammissibili.
Invero l'appellante si è limitato a riproporre l'intero capitolato istruttorio dedotto in primo grado, senza formulare una censura ah hoc,
e così contravvenendo al principio che impone la specificità dei motivi
(Sez. 3 - , Ordinanza n. 16420 del 09/06/2023: “In osservanza del
principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione
delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve
essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del
giudizio di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha confermato la
sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibili, per tardività, le
istanze istruttorie formulate, nel giudizio d'appello, soltanto con la
comparsa conclusionale)”).
Con il secondo motivo di appello principale la Parte_1
in merito alla condanna al pagamento delle spese del giudizio
[...]
di primo grado, assume che l'auspicata riforma della sentenza porta ed escluderne la soccombenza, con conseguente necessità di rivedere anche il capo della decisione che concerne le spese.
Il motivo è infondato.
Infatti, una volta esclusa la riforma della sentenza, stante il rigetto dell'appello principale, non vi è alcuna ragione per mutare il regolamento delle spese relative al primo grado di giudizio.
Con il primo motivo di appello incidentale la
[...]
lamenta l'erronea valutazione dei fatti, dei Controparte_1
documenti di causa, delle circostanze incontestate e provate in ordine - 32 -
alla domanda di risarcimento del danno per lucro cessante, insistendo sulle istanze istruttorie e di consulenza tecnica d'ufficio. Osserva che,
contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, erano state allegate le circostanze afferenti al processo industriale e i relativi costi, erano stati prodotti documenti in merito al corrispettivo concordato con la Decathlon e al margine industriale del 20 %, era stata richiesta una prova per testi ed era stata sollecitata anche una consulenza tecnica d'ufficio; che, atteso il ritardo di 8, ovvero in subordine di 5 mesi, nell'avvio della produzione a cagione dell'inadempimento dell'appellante, è dovuto il risarcimento del danno da lucro cessante.
Il motivo è infondato.
La Corte premette che la prova del lucro cessante deve essere rigorosa, in quanto il danno de quo può essere riconosciuto soltanto sulla base di una valutazione in termini di probabilità, non già di mera possibilità. Infatti, il lucro cessante comprende le somme che la parte avrebbe ragionevolmente conseguito in assenza dell'inadempimento,
non già il guadagno meramente ipotetico
(Sez. 3 - , Ordinanza n. 29486 del 15/11/2024: “Il danno patrimoniale
da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale
effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento
dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure
indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito
se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi
i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da - 33 -
condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso
giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere
equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte
non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente
desumere l'entità del danno subito. (Nella specie, la S.C. ha
confermato la sentenza impugnata che, affermata la responsabilità
professionale per negligente svolgimento dell'incarico di progettista e
direttore dei lavori in relazione alla costruzione di 11 autorimesse,
delle quali era stata ordinata la demolizione in quanto non conformi
alla normativa edilizia e non sanabili, aveva rigettato la domanda di
risarcimento del danno da mancata vendita delle autorimesse in
carenza di una specifica allegazione degli elementi e circostanze di cui
si componeva detto danno)”).
Nel caso di specie l'appellata sostiene che l'avvio in ritardo della produzione degli shaker, a cagione dei vizi afferenti agli stampi realizzati o non realizzati dall'appellante, ha determinato un danno corrispondente alla perdita del margine industriale.
Il Tribunale ha respinto la domanda, ritenendo, per un verso, che la parte avrebbe dovuto descrivere con precisione il processo industriale necessario per la produzione degli shaker, indicare i relativi costi e, in mancanza, chiedere l'ammissione di una consulenza e, per altro verso, che la parte non ha neppure allegato circostanze idonee a consentire una liquidazione del danno in via equitativa.
La Corte osserva che l'appellata non ha provato, e a ben vedere nemmeno allegato, che la produzione per la Decathlon, di cui ai - 34 -
contratti inter partes, non è stata completata, seppure in ritardo
(producendo allo scopo documentazione atta a dimostrare la percezione di un minor corrispettivo rispetto a quello auspicato), e così
pure non ha provato, e a ben vedere nemmeno allegato, che nel periodo intercorrente dall'agosto 2015 all'aprile 2016 (il periodo in cui si sono manifestati i problemi per via degli stampi della ) si è Parte_1
verificato un blocco e/o un rallentamento di attività (producendo allo scopo documentazione atta a dimostrare l'inattività ed un calo di fatturato).
D'altro canto, la non ha nemmeno provato, e a bene CP_1
vedere nemmeno allegato, l'applicazione di penali da parte della
Decathlon, benché i contratti stipulati (il riferimento è sia al contratto di subfornitura, doc. 1 appellata, art. 11.4, sia al contratto afferente agli stampi, doc. 5 appellata, art. 3) ne contemplassero la previsione. La
mancata applicazione di penali da parte del destinatario finale vale a rafforzare il convincimento in ordine al fatto che il ritardo non ha avuto conseguenze economiche sfavorevoli.
Manca, dunque, la prova dell'an, di guisa che è ultroneo discutere in ordine al margine industriale, ossia al quantum.
Il dato relativo al ritardo nell'avvio della produzione è pacifico,
ma non è sufficiente ai fini della prova del mancato guadagno.
Le istanze istruttorie dell'appellata sono irrilevanti:
- quanto alla prova orale, i cap. da 1 a 5, in tesi finalizzati a dimostrare il lucro cessante, riguardano la mera parte contrattuale della vicenda, che è già comprovata dai documenti. Tali elementi non paiono - 35 -
di alcuna utilità nell'ottica del mancato guadagno, atteso quanto illustrato supra in ordine all'an;
- quanto alla consulenza tecnica d'ufficio, essa non appare di alcuna utilità, sempre in ragione dell'attinenza al mero quantum.
Di qui il rigetto sia dell'appello principale che dell'appello incidentale e, per l'effetto, la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite del grado, attesa la reciproca soccombenza,
possono essere interamente compensate.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115
sussistono sia a carico dell'appellante principale sia a carico dell'appellante incidentale i presupposti per il versamento di ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- rigetta sia l'appello principale che l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma della sentenza impugnata;
- spese di lite del grado interamente compensate;
- dichiara che sussistono sia a carico dell'appellante principale sia a carico dell'appellante incidentale i presupposti per il versamento di ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 marzo
2025. - 36 -
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti