Sentenza 30 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di personale docente delle scuole statali, l'art. 1 del d.l. 19 giugno 1970, n. 370, conv. in legge 26 luglio 1970, n. 576, che riconosce come servizio pre-ruolo l'insegnamento presso scuole statali di istruzione secondaria ed artistica, costituisce norma avente carattere eccezionale, insuscettibile di interpretazione estensiva - essendo la regola quella della computabilità del solo servizio di ruolo -, sicché lo svolgimento dell'incarico di docenza civile presso una scuola militare non è assimilabile ai rapporti di lavoro suscettibili di valutazione nella posizione di ruolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2015, n. 1749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1749 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STILE Paolo - Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -
Dott. BUFFA Francesco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20268-2008 proposto da:
RR MA C.F. [...], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ELEONORA D'ARBOREA 30, presso lo studio dell'avvocato CARTONI BERNARDO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELONI ANGELO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, ISTITUTO PROFESSIONALE "ORIOLI" DI VITERBO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti -
e contro
FANTI CLAUDIO, RISCA RITA MARIA, RUMORI CESIRA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 8599/2006 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/08/2007 r.g.n. 10110/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/2014 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 13.8.07, la corte d'appello di Roma, confermando la sentenza del 16.4.04 del tribunale di Viterbo, ha rigettato la domanda proposta da OR nei confronti del MIUR e dell'Istituto professionale Orioli di Viterbo, con notifica anche nei confronti di tre lavoratori contro interessati come indicato in epigrafe, volta al riconoscimento come servizio pre-ruolo dell'insegnamento espletato presso la scuola allievi sottoufficiali di Viterbo, in ragione del carattere tassativo delle fattispecie di insegnamento suscettibili di essere riconosciute quali servizio preruolo ed alla non decisività del carattere statale della scuola presso il quale l'insegnamento si è svolto.
Ricorre avverso tale sentenza la lavoratrice con unico motivo;
resistono il MIUR e l'Istituto scolastico con controricorso;
i lavoratori contro interessati sono rimasti intimati. Con unico motivo, la ricorrente deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata e violazione del D.L. n. 370 del 1970, art. 1 conv. in L. n. 576 del 1970, per avere la sentenza impugnata trascurato che le scuole militari sono statali e che l'elencazioni degli insegnamenti utili contenuta nella normativa non è tassativa. Il ricorso è infondato.
La sentenza impugnata, con motivazione adeguata e corretta, ha affermato che l'incarico di docenza civile presso scuola militare (nella specie una scuola allievi sottoufficiali) non è ricompreso tra quelli presi in considerazione dalla L. n. 576 del 1970, art. 1 ai fini del riconoscimento del servizio preruolo, e non può essere assimilato, per il carattere eccezionale della norma, ai rapporti di lavoro suscettibili di valutazione nella posizione di ruolo. L'affermazione è corretta, atteso che la norma richiamata prevede il riconoscimento del servizio prestato presso scuole statali di istruzione secondaria ed artistica, con norma che (la regola essendo quella della computabilità del solo servizio di ruolo) ha carattere eccezionale, come tale insuscettibile di interpretazione estensiva. In tale contesto, mentre non è decisivo il carattere statale della scuola presso la quale il servizio è prestato, rilevando solo l'insegnamento presso le scuole aventi i caratteri suddetti, la ricorrente non ha dedotto che la scuola militare in questione sia equiparabile alle scuole statali di istruzione secondaria ed artistica per modalità di accesso all'insegnamento, status giuridico del lavoratore e svolgimento della carriera (non essendo invece sufficiente il mero riconoscimento giuridico del titolo per i discenti e la sua equipollenza con il titolo rilasciato dagli istituti professionali, che sono aspetti che attengono alla posizione del discente più che del docente).
Ne consegue il rigetto del ricorso.
La novità della questione da ragione della compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 novembre 2014. Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2015