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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 13/06/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 28/06/2023
DA
Parte_1
Con l'Avv. DE PETRO ROBERTO
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
Con l'AVVOCATURA DELLO STATO SEDE DI TRIESTE
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 27/03/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE
Ritenere e dichiarare il contrasto tra il diritto eurounitario siccome esposto in narrativa e l'obbligo pseudo
«vaccinale» anti sars cov2 imposto alla ricorrente in virtù degli artt.
3-ter, 4, 4-ter.2 e 4-quater del decreto- legge 44-2021, siccome modificato ed integrato dai successivi dd.ll. 172-2021 e 24-2022; ritenere e dichiarare illegittimo e contrario al diritto eurounitario l'obbligo di “green pass” (rectius: certificazione verde covid 19) imposto alla ricorrente, e quindi disapplicare l'art.
9- ter D.L. n. 52/2021 convertito in L. n.
87/2021, introdotto dall'art. 1 D.L. n. 111/2021, ed ogni altra norma impositiva del predetto certificato verde quale conditio sine qua non a fini lavorativi per i motivi spiegati in narrativa;
ritenere e dichiarare illegittimo siccome contrario al diritto eurounitario e all'art.5 dello Statuto del
Lavoratori il D.P.C.M. 17 giugno 2021 ed in particolare l'art. 13 che stabilisce le modalità semplificate di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID- 19 da parte del personale scolastico nonché l'Allegato
G che definisce le modalità tecniche di interazione tra il Sistema informativo del Controparte_2
e la Piattaforma nazionale-DGC per il controllo semplificato del possesso della certificazione verde
[...]
Covid-19 da parte del personale scolastico;
per l'effetto, disapplicare ovvero dichiarare nulli, annullati, illegittimi o inefficaci i provvedimenti di: - atto di
“accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, comunicazione e contestuale decreto di sospensione della ricorrente dal lavoro e dalla retribuzione del 5.1.2022 prot. n. 47/7.4 (all.1), unitamente all'atto di invito alla cosiddetta “vaccinazione” notificato mediante raccomandata a mano del 15/12/2021 prot. 11591/2021 (all.1 bis), nonché invito del 21-12-2021 prot. n. 11819/2021 a produrre nei termini di tre giorni la documentazione attestante l'avvenuta vaccinazione (all.1 ter), entrambi notificati dal dirigente scolastico della scuola , prof.ssa siccome indicati nel preambolo del Controparte_3 Persona_1
provvedimento di “accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, comunicazione e sospensione ai sensi dell'art.
4-ter c. 3 del D.L. 44/2021 (convertito dalla Legge 76/2021)” del 5.1.2022 prot. n. 47/7.4;
- decreto di cessazione della sospensione dal lavoro, prot. n.3099/7.2 del 31.3.2022, nella parte in cui dispone la riammissione in servizio solo dal giorno 1.4.2022 (all.2 bis);
- provvedimento prot. n.3155/7.2 del 1.4.2022 di utilizzazione della ricorrente in attività di supporto alla istituzione scolastica con raddoppio dell'orario di lavoro a 36 ore settimanali, non in possesso della ricorrente ma richiesti al dirigente scolastico (all.2 ter); - provvedimento di dichiarazione di assenza ingiustificata, prot. n. 3254/2022 del 4.4.2022, per omesso possesso del green pass (all.3 pag.1);
- provvedimento di dichiarazione di assenza ingiustificata, prot. n. 3268/2022 del 5.4.2022, per omesso possesso del green pass (all.3 pag.2); - dichiarazione di assenza ingiustificata per omesso possesso del green pass e sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino al 30.4.2022, prot. n.3296/2022 del 06/04/2022
(all.4);
- atto riservato di reintegrazione in servizio della ricorrente, prot. n. 3975/7.2 del 02 maggio 2022, nella parte in cui prevede il demansionamento della stessa, consistente nell'utilizzazione della stessa in attività diverse dall'insegnamento (all.5 pag.1);
- presa d'atto e presenza in servizio della ricorrente, prot. n. 3962/7.2 del 02 maggio 2022, nella parte in cui dispone il demansionamento ed utilizzazione della stessa in attività diverse dall'insegnamento, con raddoppio dell'orario di lavoro a 36 ore settimanali (all.5 pag.3).
Conseguentemente, condannare il resistente a corrispondere alla ricorrente CP_1
- la somma di euro 20.931,49 liquidata giusta ctp (all.134), ovvero diversa somma accertanda, previa eventuale ctu, fino all'effettivo soddisfo, oltre ad interessi, rivalutazione monetaria e danno da demansionamento equitativamente liquidato;
- il risarcimento danni, da liquidarsi in euro 5 mila, ovvero in altra somma ritenuta equa, per la subita compressione dei diritti fondamentali al lavoro e al sostentamento proprio e della propria famiglia, intesi, a mente degli artt. 4 e 36 Cost. come libertà dal bisogno, espressione della libertà della persona e della sua dignità. La Corte Costituzionale ha più volte chiarito come «la tutela dei diritti fondamentali prescinda dalla ricorrenza di un danno patrimoniale quando la lesione incida sul contenuto di un diritto fondamentale» (C.
Cost. 307-1990, 184-1986, 88-1979), per un totale di euro 25.931,49.
Con vittoria di spese, competenze, contributo unificato, anticipazioni ed onorari di causa.
PER IL RESISTENTE
Dichiarare inammissibile e/o rigettare la domanda avversaria siccome infondata in fatto e in diritto.
Spese rifuse.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 28/06/2023 la prof.ssa , nel premettere: Parte_1
• di essere una docente di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo
Portogruaro 2 “Dario Bertolini” in Portogruaro (VE);
• di essere stata sospesa dal lavoro e dalla retribuzione dal giorno 5.1.2022 al 31.3.2022 per inadempimento dell'obbligo vaccinale;
• di essere stata riammessa in servizio dal giorno 1.4.2022 con l'assegnazione di mansioni diverse dall'insegnamento definite come “attività di supporto all'attività scolastica”, con orario di lavoro raddoppiato a 36 ore settimanali in luogo delle 18 contrattuali;
• di essere stata nuovamente sospesa dal giorno 6.4.2022 al giorno 30.4.2022 per l'inosservanza dell'obbligo della certificazione verde per l'accesso ai luoghi di lavoro (c.d. green pass), non potendo la stessa sottoporsi a continui tamponi a causa di una flogosi alle mucose orofaringee;
• di aver ripreso a lavorare dal 2.5.2022 fino al 15.6.2022, sempre con orario di lavoro raddoppiato, precisando di essere stata relegata in un'aula a svolgere mansioni diverse dall'insegnamento, definite come “attività di supporto all'istituzione scolastica” ha inteso evocare in giudizio il formulando nei suoi confronti Controparte_1
plurime domande volte a:
A) ritenere e dichiarare il contrasto tra il diritto eurounitario e l'obbligo vaccinale anti SARS
COV 2 previsto dagli artt.
3-ter, 4, 4-ter.2 e 4 quater del D.L. 44/2021, siccome modificato e integrato dai successivi DD. LL. 172-2021 e 24-2022;
B) ritenere e dichiarare illegittimo e contrario al diritto eurounitario l'obbligo di “Green Pass” imposto alla ricorrente;
C) conseguentemente condannare il resistente a corrispondere alla signora CP_1 Pt_1
la somma di € 20.931,49 quale retribuzione non percepita a causa della sospensione
[...] dal lavoro per mancato possesso del “Green Pass”, oltre al risarcimento del danno da demansionamento e da compressione dei diritti fondamentali al lavoro e al sostentamento proprio e della propria famiglia.
Ciò doverosamente evidenziato, osserva l'adito Tribunale quanto segue. - In merito alla pretesa sub A) di premessa, preliminarmente si rileva che le norme nazionali non possono essere disapplicate per il preteso contrasto con il diritto comunitario in quanto i singoli Stati membri hanno competenza primaria in materia di tutela della salute collettiva.
Invero l'art. 168, par. 7, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, statuisce che ogni Stato membro definisce autonomamente la predisposizione e l'organizzazione del sistema sanitario, nonché
l'assegnazione delle risorse ad esso destinate, ed è responsabile della gestione dei servizi sanitari e dell'assistenza medica.
A tal proposito appare del tutto condivisibile quanto affermato nell'ordinanza cautelare del Tribunale di
Latina del 23.02.2022 che, facendo proprie “ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni espresse dal
Tribunale di Roma in una recente ordinanza”, rileva che “la materia degli obblighi vaccinali non costituisce in sé oggetto di una disciplina dell'Unione, e rispetto ad essa ogni Stato mantiene nell'ordinamento interno ampio margine di autonomia, come è agevolmente verificabile dall'assenza di uniformità tra gli Stati membri in merito alla previsione di vaccinazioni obbligatorie.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, i diritti fondamentali garantiti nell'ordinamento giuridico dell'Unione si applicano in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell'Unione, ma non al di fuori di esse.
Anche la Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato, a partire dalla sentenza n. 80 del 2011 sino alla sentenza n. 194 del 2018, che “le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali sono applicabili agli Stati membri solo quando questi agiscono nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione” (sentenza n. 63 del
2016 e nello stesso senso sentenza n. 111 del 2017).
La Corte di Cassazione, dal canto suo, si è sempre allineata a dette posizioni, affermando ripetutamente l'irrilevanza della Carta dei diritti fondamentali nelle materie non regolate dal diritto UE, al fine di respingere… richieste di disapplicazione di norme interne, per presunta contrarietà a diritti e principi riconosciuti nella Carta.
Pertanto: non rientrando la materia degli obblighi vaccinali tra quelle di competenza dell'Unione, va escluso che l'art. 3 CDFUE sia una norma che possa da sola legittimare la disapplicazione di una normativa interna che imponga un obbligo vaccinale”.
Sul punto si è espressa anche la Corte d'Appello di Trieste affermando che “quanto al Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea, si deve osservare che la competenza comunitaria nel campo della
“tutela e miglioramento della salute umana” (art. 6 lettera a) è limitata al sostegno, coordinamento o completamento dell'azione degli Stati membri, i quali conservano perciò in questa materia il loro potere legislativo autonomo e discrezionale;
solo entro questi limiti quindi la tutela della salute umana – citata in varie norme del Trattato (artt. 9, 36, 137, 168, 169, 191) – costituisce un obiettivo programmatico perseguibile da parte dell'Unione.
In concreto si deve escludere che le disposizioni italiane contestate dagli appellanti siano in contrasto con il suddetto obiettivo, essendo state anzi emanate allo scopo specifico di perseguirlo;
questione diversa è poi quella relativa alla loro efficacia ed utilità rispetto al conseguimento di tale scopo (che è appunto l'oggetto delle contestazioni sollevate dagli appellanti): la scelta dei mezzi e degli strumenti da utilizzare a questo fine rientra però nella competenza autonoma dei singoli Stati e l'esercizio di questo potere non può essere di per sé in contrasto con il Trattato (salvo il rispetto delle eventuali norme comunitarie di coordinamento, come ad esempio il Regolamento del Parlamento e del Consiglio 2021/953/UE del 14/6/2021, che però non risulta siano state violate dall'Italia)” (v. sentenza n. 120/2023 della Corte d'Appello di Trieste).
Si premette che per quanto concerne la contestazione dell'utilità della vaccinazione parte ricorrente fa riferimento ad una serie di questioni di mero fatto sulle quali non si intende prendere posizione essendo le stesse estranee al controllo giurisdizionale.
In ogni caso l'interpretazione attorea dei dati statistici forniti per dimostrare la presunta inefficacia dei vaccini non può condividersi, in quanto ogni valutazione sull'operatività degli stessi deve effettuarsi in modo relativo e non assoluto, ossia tenendo conto del numero dei soggetti vaccinati rispetto a quello dei non vaccinati: in altri termini non si può assumere come elemento rilevante il dato assoluto dei maggiori decessi, ricoveri e infezioni tra la popolazione vaccinata quando il numero dei non vaccinati è enormemente minore.
Inoltre devono ritersi rilevanti i soli dati presenti all'Amministrazione quando erano in vigore le sospensioni dal lavoro per inadempimento dell'obbligo vaccinale, ossia quelli riferiti a dicembre 2021 – gennaio 2022 quando, per altro, era ancora maggioritaria la presenza della c.d. variante Delta, molto più grave e maggiormente suscettibile all'effetto dei vaccini rispetto alla successiva c.d. variante Omicron.
Per converso deve oramai considerarsi alla stregua di fatto notorio ai sensi dell'art. 115 co. 2 c.p.c., e comunque fondato sulla migliore scienza ed esperienza del momento storico, l'assunto secondo il quale la vaccinazione, pur non impedendo il contagio, riduce la possibilità di contrarre il virus e in ogni caso fornisce protezione contro lo sviluppo di forme gravi di malattia.
Pa In questo senso si riporta un estratto del comunicato stampa del 6.10.2021 presente sul sito dell' riguardante l'impatto della vaccinazione COVID-19 sul rischio di infezione da SARS-CoV-2 e successivo ricovero e decesso in Italia:
“Nei primi mesi di vaccinazione rimane elevata la protezione del rischio di infezione nella popolazione generale mentre è stata osservata una riduzione di efficacia nel tempo per immunocompromessi e fragili.
A sette mesi dalla vaccinazione non si registra una riduzione dell'efficacia dei vaccini Covid-19 a mRna nella popolazione generale, mentre si osserva una lieve diminuzione nella protezione dall'infezione (sintomatica o Pa asintomatica) in alcuni gruppi specifici. Lo afferma il quarto report, a cura del Gruppo di lavoro e
Ministero della Salute “Sorveglianza vaccini COVID-19” sull'analisi congiunta dei dati della sorveglianza integrata COVID-19 e dell'anagrafe nazionale vaccini. Sono stati esaminati i dati di più di 29 milioni di persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino a mRna, seguite fino al 29 agosto 2021. L'efficacia
è stata valutata confrontando l'incidenza di infezioni (sintomatiche e asintomatiche), ricoveri e decessi a diversi intervalli di tempo dopo la seconda dose con quella osservata nei 14 giorni dopo la prima dose, considerato come periodo di controllo.
Queste le principali conclusioni:
Nella popolazione generale a sette mesi dalla seconda dose non si osserva una riduzione significativa di efficacia in termini di protezione dall'infezione (sintomatica o asintomatica), che rimane dell'89%. Anche contro il ricovero e il decesso la protezione resta elevata (96% e 99%) a sei mesi dalla seconda dose. Nelle persone immunocompromesse si osserva una riduzione dell'effetto protettivo verso l'infezione a partire da
28 giorni dopo la seconda dose. La stima, in questo caso, presenta una variabilità elevata dovuta in parte al ridotto numero di soggetti inclusi in questo gruppo ma anche connessa alla diversità delle patologie presenti in questa categoria.
Nelle persone con comorbidità si osserva una riduzione della protezione dall'infezione, dal 75% di riduzione del rischio dopo 28 giorni dalla seconda dose al 52% dopo circa sette mesi.
Diminuisce leggermente, pur rimanendo sopra l'80%, l'efficacia contro l'infezione nelle persone sopra gli 80 anni e nei residenti delle Rsa.
Confrontando i dati tra gennaio e giugno 2021, periodo in cui predominava la variante alfa, con quelli tra luglio e agosto, a prevalenza delta, emerge una riduzione dell'efficacia contro l'infezione dall'84,8% al
67,1%. Resta invece alta l'efficacia contro i ricoveri (91,7% contro 88,7%). L'apparente riduzione di efficacia dei vaccini nel prevenire l'infezione potrebbe essere dovuta al tempo intercorso dalla vaccinazione e/o ad una diminuita efficacia contro la variante delta. Potrebbero inoltre avere contribuito eventuali modifiche comportamentali a seguito del rilassamento delle altre misure preventive (uso di mascherine, distanziamento fisico) I dati sono coerenti con quelli ottenuti dal confronto con i non vaccinati, pubblicati settimanalmente nel report esteso dell'Iss”. Anche il bollettino -sorveglianza-integrata-COVID-19 del 28 dicembre 2021 ha evidenziato:
“Negli ultimi 30 giorni in Italia si è osservata una maggiore incidenza di casi nella popolazione non vaccinata.
▪ L'efficacia del vaccino (riduzione del rischio) nel prevenire la malattia è pari a 82,7% entri i 90 giorni dal completamento del ciclo vaccinale e scende da 71,7% tra i 91 e 120 giorni a 57,5% oltre i 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale)
▪ Rimane elevata l'efficacia vaccinale nel prevenire casi di malattia severa, in quanto l'efficacia del vaccino nei vaccinati con ciclo completo da meno di 90 giorni e tra i 91 e 120 giorni è pari rispettivamente al 95,7% e
92,6%, mentre cala all'88% nei vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da oltre 120 giorni.
▪ L'efficacia nel prevenire la diagnosi e i casi di malattia severa sale rispettivamente al 86,6,0% e al 97,0% nei soggetti vaccinati con dose aggiuntiva/booster.”
Quanto sin d'ora argomentato è stato riconosciuto dalla Corte d'Appello di Trieste che nella sentenza n.
120/2023 sopra citata afferma che “appare corretta e pienamente condivisibile la decisione del Tribunale di
Pordenone di non procedere ad una verifica in sede locale (e a posteriori) dei dati relativi al numero dei soggetti contagiati dal COVID-19 e di quelli affetti da malattia, ai criteri e modalità di rilevazione di questi dati, alla sicurezza ed efficacia dei vaccini (sotto vari profili), ai risultati delle campagne vaccinali (finendo così per parcellizzare quella che è stata una risposta alla pandemia tarata necessariamente su scala nazionale e internazionale); ed ha scelto invece di rimettersi – come del resto ha poi fatto la Corte
Costituzionale – alle valutazioni effettuate dagli organismi sovranazionali (come l'Organizzazione Mondiale della Sanità – OMS e l'European Medicines Agency – EMA) e nazionali (come l' Controparte_4
[...
e l' ) deputati a questo tipo di controlli e accertamenti Controparte_5
Inoltre proprio la circostanza che i vaccini si sono rivelati oltremodo efficaci nel contenimento del contagio comporta l'infondatezza delle asserzione di parte ricorrente in ordine alla presunta incoerenza delle norme emanate dal Legislatore per contrastare la pandemia con gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, con particolare riferimento ad una presunta disparità di trattamento tra soggetti vaccinati e non vaccinati e alla mancanza di proporzionalità in ordine alla compressione delle libertà dell'individuo.
A tal proposito ha efficacia dirimente la sentenza n. 15 del 2023 della Corte Costituzionale dove si afferma:
“ La scelta operata di non prevedere per i lavoratori, esercenti le professioni sanitarie o operatori di interesse sanitario, o impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, che avessero deciso di non vaccinarsi, un obbligo del datore di lavoro di adibizione a mansioni anche diverse, a differenza di quanto invece stabilito per coloro che dovessero omettere o differire la vaccinazione a causa di accertato pericolo per la salute o per il personale docente ed educativo della scuola, non risulta contraria ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza.
Tale scelta, giacché correlata alle condizioni di idoneità richieste per l'espletamento di peculiari attività lavorative, appare, piuttosto, suffragata dalla necessità dell'adozione di misure provvisorie, indispensabilmente collegate alla evoluzione delle conoscenze scientifiche, culminando in un bilanciamento tra il diritto fondamentale al lavoro del dipendente, la libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie e la tutela della salute pubblica, cui si correla l'esigenza di mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”.
In conclusione si devono ritenere ragionevoli e proporzionate le scelte del Legislatore assunte nel periodo pandemico in ordine all'obbligo vaccinale del personale docente.
- In merito alla pretesa sub B) di premessa, come già rilevato le fonti europee non possono essere invocate per dedurre l'obbligo di disapplicazione delle norme nazionali che impongono e disciplinano la certificazione verde COVID-19.
In particolare non possono ritenersi condivisibili le contestazioni circa la violazione del Regolamento 536-
2014 e in generale in ordine ai principi riferiti al consenso informato.
In proposito la Corte Costituzionale si è espressa affermando che non vi è contraddittorietà tra l'obbligo vaccinale e la raccolta del consenso, rilevando: “Orbene – premessa la rilevanza della raccolta del consenso anche ai fini di un'adeguata emersione dei dati essenziali per una completa e corretta anamnesi pre- vaccinale, destinata, tra l'altro, come sopra ricordato, a valutare l'eleggibilità del soggetto interessato alla vaccinazione – la natura obbligatoria del vaccino in esame non esclude la necessità di raccogliere il consenso informato, che viene meno solo nei casi espressamente previsti dalla legge, come disposto dal comma 1 dell'art. 1 della citata legge n. 219 del 2017. L'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge. Qualora, invece, il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino” (sentenza 14/2023).
La ricorrente sostiene inoltre l'incompatibilità del Green Pass italiano, così come delineato dal DL 111/2021, con la normativa eurounitaria per violazione degli artt. 3 e 8 CEDU.
A tal proposito il Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, nella sentenza del 5 luglio 2022 rileva correttamente che “l'art. 8 CEDU espressamente ammette che sia giustificata un'ingerenza di un'autorità pubblica nel
“diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza”, laddove “tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”. La prescrizione della vaccinazione obbligatoria è ritenuta dalla Corte EDU consentita (v. sentenza Grande Camera 8.4.2021). Allorquando, a fronte della prescrizione legislativa, vengano perseguiti obiettivi di protezione della salute e dei diritti di libertà altrui e la misura si riveli necessaria. Elementi che all'evidenza ricorrono anche nell'attuale contesto di pandemia ove la prescrizione dell'adempimento alle categorie di lavoratori indicate dalla legge costituisce misura del tutto proporzionata “nella doverosa valutazione scientifica del rapporto tra rischi e benefici” (v. Cons. St.
7045/2021, punti 36.7. e 36.7bis). Si richiama sul punto quanto osservato, per il personale sanitario, dal
Consiglio di Stato, che ha sottolineato la indispensabilità della vaccinazione per coloro che per servizio entrano ordinariamente in contatto con altri cittadini, precisando che “anche sotto il profilo del danno irreparabile, … esso sarebbe incomparabilmente più grave per la collettività dei pazienti e per la salute generale, rispetto a quello lamentato dall'operatore sanitario sulla base di dubbi certo non dimostrati a fronte delle amplissime superiori prove, con l'erogazione di decine di milioni di vaccini solo nel nostro Paese, degli effetti positivi delle vaccinazioni sul contrasto alla pandemia e alle sue devastanti conseguenze umane, sociali e di deprivazione della solidarietà quale principio cardine della nostra Costituzione (Consiglio di Stato
2.12.2021).”
Pertanto deve concludersi che le prospettate violazioni dei principi eurounitari sulla non discriminazione e sulla libertà di pensiero devono ritenersi infondate, in quanto nell'ambito del rapporto di lavoro non possono costituire atti di discriminazione le differenze di trattamento dovute alle proprie convinzioni ideologiche, etiche o religiose qualora vi sia un bilanciamento con il diritto fondamentale della tutela della salute pubblica.
Sul punto è concorde anche la giurisprudenza amministrativa che per quanto concerne nello specifico il personale scolastico sancisce:
“la previsione dell'obbligo vaccinale anche per il personale scolastico, difatti, si colloca razionalmente tra le misure introdotte dal legislatore per assicurare lo svolgimento dell'attività scolastica in presenza ritenuto un obiettivo politicamente affermato a livello normativo già dall'art. 1 del D.L. 6.8.2021,n.111 (“Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-Covid nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie”), convertito con modificazioni con L. 24 settembre 2021, n. 133, in base al quale “nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia (…) e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza” (art. 1, comma 1);
c) le prospettate lesioni al diritto alla salute individuale risultano adeguatamente tutelate dall'esenzione o dal differimento dell'obbligo vaccinale prevista ai sensi dell'art. 4, co. 2 del D.l. n. 44 del 2021 conv. in legge n. 76 del 2021, in presenza di condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, non potendo diversamente essere rimesse valutazioni di carattere medico-scientifico rilevanti per la salute stessa del vaccinando a opinioni personali di costui;
in ordine poi alla prospettata lesione di un diritto costituzionalmente tutelato a non essere vaccinato, come già affermato nel Decreto monocratico
7394/2021, deve essere rilevato ad una sommaria delibazione che “il prospettato diritto, in disparte la questione della dubbia configurazione come diritto alla salute, non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile, avuto presente che deve essere razionalmente correlato e contemperato con gli altri fondamentali, essenziali e poziori interessi pubblici quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l'estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell'essenziale servizio pubblico della scuola in presenza” e “che nel doveroso bilanciamento degli interessi contrapposti appare in ogni caso di gran lunga prevalente rispetto all'interesse dei docenti che non vogliono sottoporsi al vaccino quello pubblico finalizzato ad assicurare al contempo il corretto svolgimento dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza e a circoscrivere il più possibile potenziali situazioni in grado di incrementare la circolazione del virus;
”(cfr. TAR Lazio RG 13022_21).
- Per quanto concerne le pretese di cui alla lettera C) di premessa, preliminarmente si osserva che deve ritenersi legittima la sospensione temporanea dalla retribuzione della signora . Parte_1
Invero si rappresenta che il D.L.n. 172 del 26 novembre 2021 parla di sospensione immediata previo accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale: “In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021”. Ora non può condividersi l'asserzione della ricorrente secondo la quale il provvedimento di sospensione sarebbe affetto da nullità in quanto emanato senza la preventiva adozione da parte del datore di lavoro di tutte le misure necessarie a frenare la diffusione del virus all'interno del luogo di lavoro.
Invero come correttamente affermato dalla Corte d'Appello di Trieste, “si deve osservare che lo Stato italiano ha scelto la vaccinazione quale misura necessaria, proporzionata e idonea a tutelare in generale la salute della collettività ed in particolare quella dei lavoratori;
non può essere perciò imputato al
[...]
, quale inadempimento ai doveri posti a suo carico dal d. lgs. 81/2008 e dall'art.
2.087 c.c., il Controparte_1
fatto di non aver adottato in concreto altre e diverse misure (aggiuntive o alternative) a quelle imposte per legge, come ad esempio i tamponi preventivi (salva naturalmente la verifica della legittimità costituzionale delle norme di legge emanate in materia, verifica che ha dato, come già ricordato, esito positivo).
Sono piuttosto gli appellanti che devono essere considerati inadempienti all'obbligo previsto dall'art. 20 del d. lgs. 81/2008, secondo cui “ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.
Si deve pertanto escludere che gli appellanti debbano essere considerati assenti giustificati ex art. 44 del d. lgs. 81/2008, a fronte di un (supposto e inesistente) mancato adempimento da parte del ai suoi CP_1 doveri di sicurezza e protezione;
e si deve altresì escludere che il Ministero datore di lavoro avesse l'obbligo di adibirli a mansioni equivalenti o anche inferiori ai sensi dell'art. 42 del d. lgs. 81/2008 (poiché questa norma si riferisce ai casi di inidoneità oggettiva e involontaria alla mansione propria, mentre nella fattispecie concreta l'impossibilità temporanea della prestazione deriva dalla decisione libera e unilaterale dei lavoratori di non vaccinarsi).” (cit. sentenza n. 120/2023 Corte d'Appello di Trieste).
Tali argomentazioni hanno trovato avvallo nel recente pronunciamento della Corte di Cassazione secondo il quale “il rifiuto della prestazione offerta dal lavoratore non vaccinato non integra mora perché Pt_3 fondato sulla carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa e ciò giustifica anche la sospensione dell'obbligo contributivo e la mancata previsione dell'assegno familiare perché, se il riconoscimento di quest'ultimo si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile”
(Cass. civile sez. lav. N. 1881/2025). Pertanto dovendosi ritenere l'assenza per mancanza di certificazione verde ingiustificata, la spettanza della retribuzione per tale periodo viene meno.
Nemmeno può ritenersi condivisibile la doglianza per cui la ricorrente avrebbe dovuto essere riammessa in servizio prima del 1° aprile 2022 e precisamente il 25 marzo 2022, data dell'entrata in vigore del DL n.
24/2022, in quanto la nota del n. 620 del 28-03-2022 parla di cessazione degli Controparte_1
effetti della sospensione del personale docente ed educativo a partire dal giorno 1° aprile.
Del tutto condivisibili sono poi le argomentazioni della Corte d'Appello di Trieste sulla lamentata violazione dell'obbligo di ricollocamento:
“gli appellanti lamentano ancora che il ha violato l'obbligo di repêchage, affermando che questo CP_1 costituisce un principio generale dell'ordinamento e comunque è espressamente previsto dall'art. 4 ter 2, co.
3, del d.l.44/2021 introdotto dall'art. 8 comma 4 del d.l. 24 marzo 2022 n. 24.
La prima affermazione è vera solo in parte: la giurisprudenza ha infatti individuato a carico del datore di lavoro l'obbligo di adibire il lavoratore inidoneo per motivi di salute a mansioni diverse, anche inferiori, solo quando l'alternativa sarebbe il licenziamento per impossibilità sopravvenuta della prestazione;
e questo presupposto non si verifica nel caso in esame, poiché i lavoratori non vaccinati, per quanto sospesi, conservano pacificamente il loro posto di lavoro.
Quanto alla disposizione specifica introdotta dal d.l. 24/2022 si deve osservare innanzitutto che essa non è retroattiva;
e comunque che l'obbligo del dirigente scolastico di utilizzare i docenti non vaccinati in attività di supporto alla istituzione scolastica va inteso, per effetto della norma di interpretazione autentica introdotta dalla legge di conversione, come obbligo di applicare a questi lavoratori la disciplina prevista per il caso di inidoneità temporanea alle funzioni.
Tale disciplina è contenuta, per il personale docente della Scuola, nel CCNI del 25/6/2008, il cui art. 2 comma 4 così testualmente recita: “Il personale docente ed educativo riconosciuto temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni può chiedere l'utilizzazione ai sensi della lettera a) del precedente comma 2. A tal fine sottoscrive uno specifico contratto individuale di lavoro di durata pari al periodo di inidoneità riconosciuta. La domanda di utilizzazione può essere prodotta in qualunque momento durante l'assenza per malattia purché almeno 2 mesi prima della scadenza del periodo di inidoneità temporanea e, comunque, dei periodi massimi di assenza di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 17 del CCNL 29 novembre 2007”.
Come risulta chiaramente dalla norma appena citata, e da quella contenuta nel successivo comma 6, per l'utilizzazione del lavoratore ai sensi dell'art. 2 lettera a) del CCNI, e cioè “in altri compiti, prioritariamente nell'ambito del comparto scuola, tenendo conto della sua preparazione culturale e dell'esperienza professionale maturata”, è necessaria la domanda dell'interessato.
In concreto non risulta che gli appellanti abbiano tempestivamente presentato all'Amministrazione una richiesta in tal senso e quindi anche sotto questo profilo nulla può essere imputato al Ministero datore di lavoro.” (cit. sentenza n. 120/2023).
Pertanto nel caso di specie non è stato violato alcun obbligo di ricollocamento vista la mancanza della necessaria tempestiva domanda in tal senso da parte della ricorrente.
Anche le ulteriori richieste di risarcimento del danno da demansionamento e da compressione dei diritti fondamentali al lavoro e al sostentamento proprio e della propria famiglia devono parimenti ritenersi infondate.
1) Per quanto concerne l'asserito demansionamento della ricorrente occorre rilevare che non risponde al vero che la stessa è stata posta a svolgere mansioni non correlate alla funzione del docente.
Infatti il DL n. 24 del 24 marzo 2022 ha portato l'introduzione all'art. 4 ter. 2 co. 3, con l'art. 8 co. 4, della seguente previsione: “L'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica.”
Il ha emanato tre note interpretative della normativa in discorso (nota MI 620 del 28 marzo 2022; CP_1 nota MI 659 del 31 marzo 2022; nota MI 695 del 5 aprile 2022 di cui agli all.ti nn. 27-28-29 del convenuto
). Controparte_1
Ebbene né la normativa né le circolari interpretative richiamate prevedono, in alcun modo, che i docenti rientrati in servizio pur inadempienti rispetto all'obbligo vaccinale debbano essere sottoposti ad attività demansionanti.
Le circolari sono molto chiare nel prevedere che “Il personale docente ed educativo inadempiente all'obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni, rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione” (nota MI 620/2022).
Tra queste attività di supporto alle funzioni scolastiche rientrano “il servizio di biblioteca e documentazione,
l'organizzazione di laboratori, il supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche, le attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell'ambito del progetto d'istituto. Inoltre, per quanto concerne la determinazione dell'orario di lavoro, la prestazione lavorativa dovrà svolgersi su 36 ore settimanali, al pari di quanto previsto per i lavoratori temporaneamente inidonei all'insegnamento (art. 8 del medesimo CCNI del 25 giugno 2008) nonché per tutto il personale docente ed educativo che a vario titolo non svolge l'attività di insegnamento ma viene impiegato in altri compiti (quali i docenti che svolgono le funzioni di cui all'articolo 26 della legge
448/1998, quelli destinati ai progetti nazionali di cui alla legge 107/2015, ecc.). Resta inteso che i dirigenti scolastici, in attuazione di quanto espressamente imposto dall'art.
4-ter 2 comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 44/2021, provvederanno d'ufficio ad assegnare il personale docente ed educativo allo svolgimento delle funzioni che verranno individuate in applicazione dei criteri sopra richiamati”. (nota MI
659/2022).
Pertanto i docenti inadempienti all'obbligo vaccinale hanno ottenuto il beneficio di poter rientrare in servizio, essere pienamente retribuiti, e questo non svolgendo attività diversa da quella prevista dal proprio mansionario, ma svolgendo attività diversa dall'insegnamento comunque correlata alla funzione docente
(nel dettaglio elencata dalle medesime circolari).
E nel caso di specie la ricorrente in forza della normativa richiamata veniva legittimamente collocata in una regolare biblioteca scolastica, dove si occupava di catalogazione e supporto agli organi collegiali
(delibere).
- Quanto al supposto aumento dell'orario di lavoro si deve evidenziare che non corrisponde al vero che
“l'orario lavorativo” previsto da contratto sarebbe di 18 ore.
Le 18 ore infatti corrispondono, in realtà, alle “Attività di insegnamento”, così come previste dall'art. 28 del
CCNL 2006-2009 ancora applicabile sul punto, per cui (co. 5): “Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.”
Ma le mansioni di un docente non afferiscono esclusivamente alle mere attività di insegnamento.
Ai sensi dell'art. 28 co. 4, infatti, “Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento”.
E l'art. 29 tratta delle ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO, che vengono effettuate al di fuori dell'orario di 18 h previsto per le attività di insegnamento nella scuola secondaria (la docente insegna nella scuola secondaria di primo grado), e specifica che essa “comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.
2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie.” Tra le attività di carattere collegiale per altro viene inserito anche lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione (ciò, si precisa, anche per quanto riguarda la correlata attività di timbratura dei fogli d'esame). Si aggiungono poi la gestione del rapporto con le famiglie e con gli studenti (co. 4) e l'accoglienza e la vigilanza degli alunni (co.
5), le attività di ricerca e innovazione di cui all'art. 31 ecc.
In altri termini l'orario di 18 ore è precipuamente connesso allo svolgimento delle attività di insegnamento, ma al di fuori di questa il personale docente ha altre mansioni.
In conclusione la ricorrente non ha subito alcuna modifica peggiorativa dell'orario di lavoro.
2) Per quanto concerne la domanda di risarcimento del danno per subita compressione dei diritti fondamentali al lavoro e al sostentamento della ricorrente, la stessa deve ritenersi infondata.
Invero nel caso di specie non si ravvisa alcun danno esistenziale collegato alla lesione di diritti fondamentali della persona per la dirimente circostanza che la ricorrente ha mantenuto comunque il proprio posto di lavoro con la possibilità di essere effettivamente reintegrata nelle proprie mansioni al momento della cessazione dello stato emergenziale.
Senza contare che nel caso in esame la sospensione dal lavoro non è indipendente dalla volontà della lavoratrice, ma deriva da una sua precisa scelta e anzi dall'inadempimento di un preciso obbligo posto dal
Legislatore per salvaguardare la sicurezza degli utenti e del personale della scuola e in generale la salute pubblica. Ne consegue che non possono essere richiamate, in via analogica, le disposizioni che prevedono il pagamento di un assegno alimentare (come l'art. 82 del DPR 3/1957) e che non è neppure ravvisabile una disparità di trattamento in danno dei docenti non vaccinati rispetto agli altri lavoratori sospesi dal servizio per ragioni diverse.
In tal senso si è espressa recentemente la Corte di Cassazione rilevando che “la successiva giurisprudenza del Giudice delle leggi ha ribadito il principio già espresso, ritenendo non comparabile la sospensione che qui viene in rilievo con altre ipotesi in relazione alle quali è comunque assicurato al lavoratore sospeso l'assegno alimentare, ed ha evidenziato che “non può considerarsi soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro, in chiave solidaristica, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti connessi al rapporto di lavoro, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia per ciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa” (Corte Cost. n. 188/2024)”
(cit. Cass. civ. sez. lav. N. 1881/2025). Ritiene a questo punto l'adito Tribunale di dover escludere la sussistenza dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali invocati dall'odierna ricorrente.
Alla luce delle considerazioni che precedono vanno disattese tutte le domande attoree.
Attesa nondimeno la complessità della materia trattata, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
1) Respinge le domande formulate dall'odierna attrice.
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone, li 27/03/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci