Sentenza 5 luglio 1999
Massime • 1
L'atto di precetto sottoscritto da persona priva della necessaria procura alle liti è nullo. Pertanto, la relativa denuncia da parte del debitore, in quanto diretta a contestare la validità formale dell'atto, deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, come tale, proponibile nel termine di cinque giorni dalla notificazione del precetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/1999, n. 6936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6936 |
| Data del deposito : | 5 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RT UL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 184, presso lo studio dell'avvocato GINA TRALICCI, difeso dall'avvocato GIOVANNI ANGELOZZI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCA S PAOLO TORINO SPA, in persona del legale rappresentante Ragioniere Luigi Maranzana - Amministratore Delegato -, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIACOMO PUCCINI 10, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO FERRI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 509/97 del Giudice di pace di ROMA, emessa il 24/1/1997; depositata il 27/01/97; RG.10044/1996. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/99 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato GIANCARLO FERRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. LI RT, con atto di precetto notificato il 22 febbraio 1996, ha chiesto all'Istituto Bancario San Paolo di Torino il pagamento della somma di lire 850.000 che gli erano state assegnate dal pretore di Roma.
L'Istituto Bancario San Paolo di Torino, con atto notificato il 4 marzo 1996, ha proposto opposizione al precetto, convenendo il RT davanti al giudice di pace di Roma.
Con l'opposizione l'intimato ha dedotto motivi formali e sostanziali: l'atto di precetto era sottoscritto dal solo procuratore sfornito di procura;
l'ordinanza di assegnazione non era immediatamente azionabile in suo confronto;
quanto era indicato nell'ordinanza di assegnazione era stato pagato.
LI RT si è costituito in giudizio ed ha resistito all'opposizione.
2. Il giudice di pace, con sentenza del 27 gennaio 1997, ha dichiarato la nullità dell'atto di precetto, ritenendo che il RT non aveva fornito la prova che la procura alle liti fosse stata rilasciata a margine dell'atto di precetto o su altro scritto difensivo richiamato in questo atto.
3. Per la cassazione di questa sentenza LI RT ha proposto ricorso, articolato in quattro motivi.
Resiste con controricorso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, che depositato anche memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza del giudice di pace di Roma non contiene la qualificazione dell'opposizione; nondimeno questa è stata considerata solo sotto il profilo della regolarità dell'atto di precetto.
Da questo punto di vista, pertanto, la decisione resa si deve considerare come opposizione agli atti esecutivi.
Nè vale obbiettare, come mostra di fare il controricorrente, che nell'opposizione era stata contestato anche il diritto del RT di procedere all'esecuzione.
Questa contestazione, ove fosse contenuta nell'atto di opposizione, non è stato l'elemento della decisione impugnata e l'Istituto Bancario San Paolo di Torino non risulta soccombente rispetto ad essa.
2.1. Le conclusioni ora raggiunte inducono all'esame del primo motivo del ricorso con il quale è stato dedotto che l'opposizione è stata proposta tardivamente: censura di violazione dell'art. 617 cod. proc. civ. Il motivo è fondato.
2.2. L'opposizione con la quale il debitore denuncia la nullità dell'atto di precetto sottoscritto da difensore privo della necessaria procura alle liti è diretta a contestare la validità formale dell'atto e deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi proponibile nel termine di cinque giorni dalla notificazione del precetto: conf. Cass. Cass. 9 maggio 1994 n. 4483, nella motivazione.
L'opposizione agli atti esecutivi consiste, infatti, nella contestazione della legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo: in essa la parte fa valere vizi formali degli atti e dei provvedimenti svolti o adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva, fra i quali il titolo esecutivo ed il precetto, nonché la notificazione di questi: Cass. 12 novembre 1996, n. 9879. Nè vale obbiettare, come mostra di fare il controricorrente nella memoria difensiva richiamando le decisioni di questa Corte nn. 5790 del 1987 e 7394 del 1992, che tale preclusione non opera nella situazione data.
Nelle decisioni richiamate non è espresso il principio esposto dall'Istituto Bancario San Paolo di Torino, ma quello che i vizi dell'atto di precetto che non si sono potuti far valere prima dell'inizio dell'esecuzione possono essere denunciati a partire dal compimento degli atti di esecuzione successivamente compiuti. Il che non è nella fattispecie che interessa, nella quale l'opposizione è del genere di quelle preesecutive, proposta, cioè, "prima che sia iniziata l'esecuzione", come testualmente si esprime il primo comma del citato art. 617.
2.3. Da questo principio discende che l'Istituto Bancario San Paolo di Torino doveva far valere il denunciato vizio dell'atto di precetto nel termine di cinque giorni dalla data di notificazione di questo, cioè nel termine di cinque giorni dal 22 febbraio 1996, i quali scadevano il successivo giorno 27.
L'opposizione, proposta con l'atto di citazione notificato il 4 marzo 1996, invece, supera questo termine e doveva essere dichiarata inammissibile dal giudice di pace.
La dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione può essere resa da questa Corte, trattandosi di presupposto processuale dell'azione.
3. Conclusivamente, pertanto, deve essere accolto il primo motivo del ricorso e la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio ai sensi dell'ultima parte dell'art. 382 cod. proc. civ., in quanto la causa non poteva essere iniziata.
Questa conclusione assorbe l'esame degli altri motivi del ricorso con i quali è stato dedotto che: la motivazione della decisione è insufficiente e contraddittoria (secondo motivo); che colui che aveva sottoscritto l'atto di precetto era munito di procura (terzo motivo); che anche su questo punto la motivazione della decisione è insufficiente e contraddittoria (quarto motivo). Le spese dell'intero giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.
p. q. m.
La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito l'esame degli altri. Cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata senza rinvio e dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 1999, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 1999