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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 28/05/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al R. G. n. 447/2022 riunito al n. 449/2022 e al 450/2022 R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA
in persona del legale rapp.te p.t. Dott. , con sede in Parte_1 Parte_2
Avellino alla P.zza Libertà, 1 (C.F. e P.IVA: , rappresentata e difesa, giusta procura P.IVA_1 allegata alla busta di deposito telematica, unitamente e disgiuntamente tra loro dall'avv. Rino Armano del Foro di Nola (C.F.: ) con studio in Cimitile (NA) alla Via Nazionale delle CodiceFiscale_1
Puglie, 40 e dall'avv. Vincenzo De Nisco del Foro di Roma (C.F.: ) con C.F._2
studio in Roma alla Piazza Cola di Rienzo n. 92 e ed elettivamente domiciliata presso la sede amministrativa della società medesima in Avellino alla Via Cannaviello 57, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni inerenti il presente giudizio, di cui agli artt.
133, comma 3, 134, comma 3 e 176, comma 2 c.p.c. al numero di fax 081/8238108 o 06/32506428, oppure tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata
OPPONENTE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti;
OPPOSTO
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo ricorso, depositato in data 08.02.2022, l'opponente indicato in epigrafe, adito l'intestato
Tribunale, formulava le seguenti e testuali conclusioni al fine di far: “1) dichiarare l'accertamento impugnato nullo, illegittimo, inefficace con revoca, annullamento e/o dichiarazione di inefficacia della diffida accertativa n. 2020011534/DDL del 1.4.2021; 2) accertare, in ogni caso, non dovuti i contributi e le somme aggiuntive per €.59.081,99 così come indicato nel verbale di accertamento
n. 2020011534/DDL del 1.4.2021 per insussistenza delle inadempienze contestate e CP_1
conseguentemente, 3) riconoscere il corretto ricorso alle prestazioni garantite dalla FIS con riguardo al periodo 18 Maggio 2020-15 Agosto 2020 per sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.
4) Condannare l' o chi di dovere al pagamento delle spese e competenze di lite.”. Con un CP_1 secondo ricorso, concludeva testualmente al fine di far: “1) dichiarare l'accertamento impugnato nullo, illegittimo, inefficace con revoca, annullamento e/o dichiarazione di inefficacia della diffida accertativa n. 2020004543/DDL del 1.4.2021 2) accertare, in ogni caso, non dovuti i contributi e le somme aggiuntive per €.80.459,17 così come indicato nel verbale di accertamento n. CP_1
2020004543/DDL del 1.4.2021 per insussistenza delle inadempienze contestate e conseguentemente,
3) riconoscere il corretto ricorso alle prestazioni garantite dalla FIS con riguardo al periodo 18
Maggio 2020-15 Agosto 2020 per sussistenza dei requisiti previsti dalla legge. 4) Condannare l' CP_1
o chi di dovere al pagamento delle spese e competenze di lite.”. Con un terzo ricorso, infine, concludeva nei termini seguenti al fine di far: “1) dichiarare l'accertamento impugnato nullo, illegittimo, inefficace con revoca, annullamento e/o dichiarazione di inefficacia della diffida accertativa n.2020006399/DDL del 1.4.2021, 2) accertare, in ogni caso, non dovuti i contributi e le somme aggiuntive per €.279.916,63 così come indicato nel verbale di accertamento CP_1
n.2020006399/DDL del 1.4.2021 per insussistenza delle inadempienze contestate e conseguentemente, 3) riconoscere il corretto ricorso alle prestazioni garantite dalla FIS con riguardo al periodo 18 Maggio 2020-15 Agosto 2020 per sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.
4) Condannare l' o chi di dovere al pagamento delle spese e competenze di lite.”. CP_1
Le ragioni di connessione oggettiva e soggettiva tra i ricorsi ne hanno giustificato la riunione, che dà luogo ad un simultaneus processus dinanzi a questo Giudice.
CP_ A fondamento delle proprie domande, parte ricorrente deduceva: che, in data 1.04.2021, la sede di Avellino aveva notificato i verbali di accertamento ispettivo aventi, rispettivamente, n.
2020011534/DDL (correlato alla posizione contributiva/matricola 0805214862 e 0805221338), n.
2020004543/DDL (correlato alla posizione contributiva/matricola 0805221338) e n.
2 2020006399/DDL (correlato alla posizione contributiva/matricola 0805214862), tutti aventi ad oggetto l'accesso alle prestazioni garantite dal FIS COVID-19; che l'ente resistente, con tali diffide, aveva intimato parte ricorrente al versamento di contributi, secondo il quantum previamente specificato, relativi al recupero di somme indebitamente conguagliate con le denunce mensili di giugno 2020 e luglio 2020; che, con la notifica di tali diffide, l' aveva provveduto al CP_1 disconoscimento circa l'accesso alle prestazioni garantite dal fondo summenzionato, asserendo l'insussistenza delle condizioni richieste dalla legge.
Narrava di aver impugnato, con ricorso amministrativo e dinanzi agli organi istituzionali dell' , CP_1
i verbali richiamati, asserendone l'illegittimità.
Proseguiva riferendo che, in mancanza di qualsivoglia riscontro in sede amministrativa, ha inteso adire l'intestato Tribunale ed ha concluso ut supra.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva l'ente resistente che, impugnando estesamente il ricorso, affermava la legittimità e fondatezza delle proprie pretese.
Esaurita l'istruttoria, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter cpc, la controversia veniva decisa come da presente sentenza.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
La soluzione della fattispecie de qua richiede di verificare se vi sia stata una riduzione, connessa alla pandemia, dell'attività tale da poter legittimare la fruizione del trattamento di integrazione salariale.
In questa sede, dunque, - con difese del tutto sovrapponibili in tutte e tre le cause Parte_1
riunite e pertanto suscettibili di trattazione unitaria - ha contestato le risultanze dell'accertamento ispettivo svolto nei propri confronti e chiesto l'annullamento dei richiamati Verbali di Accertamento e Notificazione emessi.
In via preliminare, vi è l'interesse ad agire in quanto «secondo l'orientamento più attendibile della giurisprudenza, il verbale di accertamento incide immediatamente sulla posizione soggettiva del debitore ed è pertanto direttamente efficace nei confronti dei terzi, conseguendone l'automatica impugnabilità ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 46 del 1999 ed applicazione delle disposizioni di cui alla L. n. 241 del 1990 in materia di procedimento amministrativo e di obbligo di motivazione”
(Cass., Sez. Lavoro, 4 ottobre 2013, n. 22724).
Tale conclusione si desume in particolare dal combinato disposto del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, che dispone: “Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.”; e art. 25, comma 1 lett. b) che dispone: “I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:... b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del
3 provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento à divenuto definitivo”. Tali disposizioni consentono di confermare l'ammissibilità dell'azione giudiziaria avverso quanto accertato dal provvedimento amministrativo contenuto in un verbale ispettivo in conformità ai principi generali sull'interesse ad agire, i quali ammettono un'azione di accertamento negativo contro un atto della P.A. da cui derivano, in base al principio di legalità, indefettibili conseguenze sanzionatorie (Cass., Sez. lav., n.
9159/2017; Cass., Sez. lav., n. 21791/2009)» .
Per costante orientamento giurisprudenziale, sussiste un interesse ad agire nei confronti di un verbale di accertamento redatto a conclusione di una visita ispettiva soltanto nel momento in cui con esso venga imposta un'obbligazione contributiva, e tale è generalmente il verbale ispettivo dell'ente previdenziale, con cui vengono accertate inadempienze contributive, essendo idoneo a manifestare una pretesa dell'ente pubblico, con la conseguenza che il relativo accertamento giustifica l'interesse del destinatario dello stesso ad un'azione di opposizione.
Nello specifico, deve osservarsi che a seguito di verbale ispettivo dell'ente previdenziale si instaura un giudizio volto a consentire al giudice un sindacato sulla pretesa sostanziale dell'ente e non sulla legittimità dell'atto amministrativo, quale il verbale di accertamento o la decisione emessa a seguito di ricorso proposto in via amministrativa, e quindi sull'idoneità dei fatti accertati al di fuori del processo a fornire la prova della pretesa contributiva contrapposti agli eventuali fatti impeditivi, modificativi ed estintivi allegati dall'opponente. Infatti l'obbligazione contributiva sorge in presenza dei presupposti previsti dalla legge ed il successivo atto di accertamento dell'ente ha valore dichiarativo di un obbligo preesistente. Il giudizio instaurato ha ad oggetto l'accertamento del rapporto e, dunque, la sussistenza o meno dell'obbligo contributivo e non la legittimità dell'atto amministrativo costituito dal verbale di accertamento, con la conseguenza che anche l'eventuale illegittimità di quest'ultimo o dell' eventuale successiva decisione relativa al ricorso amministrativo non impedirebbe o non precluderebbe al giudice di valutare il merito della pretesa contributiva.
Deve, allora, ritenersi la sussistenza di interesse ad agire, concreto ed attuale, dell'opponente in accertamento negativo del credito vantato dall' accertato nei verbali di accertamento opposti. CP_1
Si rileva, che siamo in tema di FIS con causale covid- 19 e dunque si verte in tema di trattamenti di integrazione salariale, i quali sono istituti previsti dal legislatore per intervenire in particolari momenti storici in cui gli operatori economici affrontano temporanee criticità del mercato.
Si tratta di interventi della pubblica amministrazione finalizzati a evitare che situazioni, temporanee e accidentali, possano causare l'interruzione del rapporto lavorativo con gravi conseguenze, per le condizioni di vita dei lavoratori. È nella natura del descritto ammortizzatore sociale essere strettamente collegato alle eccezionali condizioni di crisi che vive l'operatore economico.
4 In tema di onere probatorio si rileva che la fattispecie de qua, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, non è inquadrabile come un accertamento negativo del credito, il cui onere ricadrebbe sull'ente previdenziale, bensì si verte di un eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo. Pertanto, ricade sul datore di lavoro dimostrare di godere delle circostanze legittimanti l'accesso al beneficio dell'integrazione salariale, e dunque di dimostrare gli elementi della temporaneità della crisi e della verosimile successiva ripresa dell'attività (Cons. st., sez. II, n.
8685/2021).
Invero, in tema di sgravi contributivi spetta al datore di lavoro che pretenda di usufruirne dimostrare il possesso dei requisiti legittimanti l'esonero (Cassazione civile sez. lav., 19/08/2024, n.22923, Cass.
Civ., Sez. Lav., 10 luglio 2018, n. 18160 ordinanza;
conformi, Cass. Civ., Sez. Lav., 22 luglio 2014,
n. 16639; Cass. Civ., Sez. Lav., 18 gennaio 2018, n. 1157).
Ebbene, era onere dell' dimostrare che vi sia stata una significativa riduzione Parte_1 dell'attività di smaltimento dei rifiuti strettamente connessa e dipendente dall'emergenza covid.
In merito al valore probatorio dei verbali ispettivi, la giurisprudenza ha rilevato come i verbali redatti dagli ispettori del lavoro ovvero dai funzionari degli enti previdenziali fanno pieno prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, non estendendosi tale fede privilegiata alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante.
La Suprema Corte ha, pertanto, individuato diversi livelli di attendibilità, distinguendo tra i fatti percepiti direttamente dal verbalizzante e quelli percepiti da terzi.
Nel primo caso, infatti, il verbale di accertamento costituisce atto pubblico ex art. 2699 c.c., da cui deriva il particolare regime probatorio previsto dall'art. 2700 c.c. (cd. efficacia probatoria privilegiata).
Diversamente, non risulta applicabile l'art. 2700 c.c. al contenuto delle dichiarazioni acquisite dai verbalizzanti nel corso dell'istruttoria, le quali sono liberamente apprezzate dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
Tuttavia, la giurisprudenza ha rilevato come il verbale – quanto alle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi al verbalizzante – possiede una credibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria. Né le dichiarazioni rese agli ispettori perdono automaticamente efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio: ove queste siano univoche, infatti, il giudice può anche ritenere inutile l'escussione dei lavoratori in giudizio, tanto più se il datore di lavoro non allega e dimostra eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese tali da inficiarne l'attendibilità (ex multis Cass. sez. lav. n. 10427 del 2014).
5 Tracciati i profili processuali della presente vicenda, si deve a questo punto tracciare il quadro normativo sotteso all'erogazione del beneficio,con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto
“Cura Italia”) recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -
19”, all'art. 19 (“Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario”) sono state dettate le prime disposizioni in tema di cassa integrazione guadagni ordinaria, applicabili su tutto il territorio nazionale, stabilendo, al comma 1, che i datori di lavoro che nell'anno
2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 possono presentare domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria con causale “emergenza COVID – 19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.
Il quinto comma dello stesso articolo 19, con riguardo ai datori di lavoro iscritti al FIS, aggiunge che l'assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell'anno
2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale
(FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto trattamento, su istanza del datore di lavoro, può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell' ”. Successivamente il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recente “Misure urgenti in CP_1 materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19”, ha modificato l'impianto regolatorio in materia di integrazioni salariali connesse alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previsto dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
(convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27). In particolare, con l'art. 68 del decreto- legge 34/2020, che ha modificato l'art. 19 del decreto-legge 18/2020, è stato esteso il trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario con causale “COVID -19 nazionale”, richiedibile dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale che hanno dovuto interrompere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo, in aggiunta alle 9 settimane per i periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto, un incremento di “ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo, per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso di 9 settimane.
Successivamente il decreto- legge 16 giugno 2020, n. 52 ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina degli interventi di integrazione salariale, stabilendo all'art. 1, in deroga a quanto disposto dal citato articolo 19 D.L. 18/2020, la possibilità di usufruire di ulteriori 4 settimane per i periodi anche antecedenti al 1° settembre 2020, per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle
14 settimane precedentemente concesse.
6 La formula adottata dal Legislatore evidenzia, dunque, come due siano le condizioni richieste ossia la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa e la sussistenza di un nesso causale tra la stessa e l'emergenza epidemiologica.
Tali condizioni devono entrambe sussistere nel periodo oggetto della domanda di concessione.
Ebbene, è una società partecipata al 100% dall'Amministrazione Provinciale, Parte_1
costituita alla cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti della Regione Campania, ai sensi dell'art 11 del decreto-legge 195/2009, convertito in Legge 26/2010, per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti.
Dunque, è compito istituzionale di organizzare la raccolta dei rifiuti solidi Parte_1
urbani prodotti nei comuni consorziati;
provvedere al trasporto;
effettuare lo smaltimento finale.
Pertanto, nell'organizzazione dei servizi, la stessa è tenuta a considerare il carattere di obbligatorietà che la legge conferisce all'attività di recupero di determinate categorie di rifiuti, al fine di assicurarne attraverso la raccolta differenziata, il riciclo e il riutilizzo sul mercato, nonché a garantire a tutti i
Comuni consorziati omogeneità di servizi.
I servizi offerti da comprendono, tra gli altri, anche la raccolta dei RUP (farmaci e Parte_1
batterie), lo spazzamento stradale, la pulizia per manifestazioni e mercati rionali, la pulizia del verde urbano e la raccolta dei relativi residui, nonché la raccolta e lo smaltimento degli ingombranti e Raee.
Tale servizio in particolare è di norma effettuato presso i centri di raccolta e le ex isole ecologiche gestiti dalla società, anche mediante conferimento diretto da parte dei cittadini dei Comuni afferenti.
I sopra elencati servizi rappresentano servizi pubblici essenziali ai sensi degli artt. 1 e ss. della L.
146/1990 (recante “Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”) e costituiscono attività di pubblico interesse che, per nessuna ragione, possono essere sospesi o abbandonati, potendosi configurare casi eccezionali di funzionamento irregolare o di interruzione imputabili solo a cause di forza maggiore.
Dalla documentazione allegata è stato provato che la stessa azienda, ha comunicato ai Sindaci del
Comuni serviti e agli utenti la regolare prosecuzione degli altri servizi essenziali secondo il normale calendario, circostanza che è stata confermata dai lavoratori ascoltati dai verbalizzanti., riferendo che, per quanto di loro conoscenza, l'attività di raccolta porta a porta non ha subito interruzioni. Inoltre, con l'avviso all'utenza del 13 maggio 2020, pubblicato sul sito istituzionale della società,
comunicava il ripristino, a decorrere dal 18 maggio, del "servizi di ritiro à domicilio Parte_1
dei rifiuti ingombranti e Raee in tutti i comuni serviti, compreso il comune capoluogo, dove nel frattempo e stato già riattivato il servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti nonché, sempre a decorrere dalla stessa data, la riapertura del centri di raccolta e delle ex isole ecologiche, con la possibilità di conferimento diretto da parte dei cittadini dei comuni afferenti a detti centri, fatta
7 eccezione per il Centro di Raccolta di Campo Genova di Avellino. Peraltro, con riguardo a quest'ultimo, è necessario precisare che la chiusura di Campo Genova non è stata determinata dall'emergenza epidemiologica, essendo già intervenuta in precedenza l'ordinanza di sfratto da parte del . Anche le richieste di sgravio dei costi del servizio, allegate dall' hanno Controparte_2 CP_1
confermato che la riduzione ha interessato solo alcuni servizi e soltanto un periodo di tempo circoscritto e coincidente essenzialmente con la chiusura delle attività commerciali e produttive non essenziali.
Ebbene, questo Giudicante ritiene che sia necessario procedere dapprima all'accertamento del fatto storico, ossia verificare con dati oggettivi che via stata una riduzione dell'attività di smaltimento dei rifiuti o quanto meno una significativa riduzione della stessa, questo accertamento deve avvenire con fatti concreti, dimostrati e documentati.
Come già ribadito, trova applicazione il principio generale più volte enunciato dalla Suprema Corte, secondo cui, laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata, ricadendo sul datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di integrazione salariale, l'onere di dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione.
La parte datoriale, ha espletato la prova orale con l'escussione di due testi il Dott.re
[...]
responsabile del personale ed il ragioniere sig.re articolandola con i Tes_1 Parte_3 seguenti capitoli di prova : “a. Vero che nel periodo 18 Maggio 2020-15 Agosto 2020 il servizio presso le isole ecologiche e i centri di raccolta riprendeva in maniera ridotta;
b. Vero che, sempre nel periodo 18 Maggio 2020-15 Agosto 2020, la riduzione dell'attività lavorativa dipendeva dal minor personale a disposizione a causa dell'emergenza epidemiologica in atto;
c. Vero che il personale disponibile era legato alle indicazioni dei soggetti ipersuscettibili così come individuati dai medici competenti;
d. Vero che nell'anno 2020 vi è stata una minore raccolta di rifiuti rispetto all'anno 2019 in virtù della chiusura delle isole ecologiche e dei vari centri di raccolta”.
A parere del Giudicante i capitoli di prova formulati volti a dimostrare la riduzione dell'attività non si confrontano con la ratio decidendi insita nella fattispecie de qua.
La dimostrazione della riduzione dell'attività deve essere assolta con la prova documentale più stringente, o comunque con una prova testi che possa riferire e avvalorare il nesso causale insito nell'ammortizzatore Covid.
Ebbene, queste circostanze non sono state provate, e per quanto i testi escussi abbiano confermato i capitoli di prova, questi elementi richiedevano l'assolvimento dell'onere documentale con l'allegazione di documentazione aziendale idonea a verificare a riduzione dell'attività.
8 Inoltre, dai prospetti allegati da parte ricorrente sulla raccolta dei rifiuti per Comuni comparando l'anno 2019 e 2020 prendendo ad esame il quantitativo totale dei rifiuti si evince che in alcuni comuni questo è stato superiore nel 2020, mentre in altri la riduzione non è stata significativa.
Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso al trattamento di integrazione salariale COVID-19 non si ritiene giustificato per il periodo successivo al 17.05.2020, in quanto non risulta dimostrata la riduzione dell'attività causalmente connessa all'emergenza epidemiologica, dovendosi ritenere indebita la relativa prestazione.
Per quanto concerne la questione dei dipendenti ipersuscettibili, a nulla rileva lo stato soggettivo del lavoratore, poiché la scelta dei vertici di usufruire della Cassa integrazione Covid per questa tipologia di lavoratori fragili non doveva ricadere sull'utilizzo dell'ammortizzatore sociale Covid la cui ratio è legata alla sospensione e/o riduzione dell'attività. Invero, parte ricorrente avrebbe potuto che utilizzare altre modalità di collocazione, come per esempio la cassa integrazione ordinaria, oppure per i dipendenti della segreteria prevedere la tipologia del lavoro in modalità agile.
In ultimo, si rileva che lo di FR non ha mai subito chiusure e la chiusura del Campo CP_3
Genova, l'isola ecologica del attiene a circostanze che esulano da questo Controparte_2
giudizio, e comunque non rileva ai fini di una dimostrazione oggettiva della riduzione dell'attività.
Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro, 19-08-2016, n.
17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e Trib.
Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
In considerazione dell'opinabilità delle questioni controverse le spese di causa vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) Compensa le spese tra le parti.
Avellino, 28.05.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Monica d'Agostino
9
TRIBUNALE DI AVELLINO Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al R. G. n. 447/2022 riunito al n. 449/2022 e al 450/2022 R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA
in persona del legale rapp.te p.t. Dott. , con sede in Parte_1 Parte_2
Avellino alla P.zza Libertà, 1 (C.F. e P.IVA: , rappresentata e difesa, giusta procura P.IVA_1 allegata alla busta di deposito telematica, unitamente e disgiuntamente tra loro dall'avv. Rino Armano del Foro di Nola (C.F.: ) con studio in Cimitile (NA) alla Via Nazionale delle CodiceFiscale_1
Puglie, 40 e dall'avv. Vincenzo De Nisco del Foro di Roma (C.F.: ) con C.F._2
studio in Roma alla Piazza Cola di Rienzo n. 92 e ed elettivamente domiciliata presso la sede amministrativa della società medesima in Avellino alla Via Cannaviello 57, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni inerenti il presente giudizio, di cui agli artt.
133, comma 3, 134, comma 3 e 176, comma 2 c.p.c. al numero di fax 081/8238108 o 06/32506428, oppure tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata
OPPONENTE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti;
OPPOSTO
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo ricorso, depositato in data 08.02.2022, l'opponente indicato in epigrafe, adito l'intestato
Tribunale, formulava le seguenti e testuali conclusioni al fine di far: “1) dichiarare l'accertamento impugnato nullo, illegittimo, inefficace con revoca, annullamento e/o dichiarazione di inefficacia della diffida accertativa n. 2020011534/DDL del 1.4.2021; 2) accertare, in ogni caso, non dovuti i contributi e le somme aggiuntive per €.59.081,99 così come indicato nel verbale di accertamento
n. 2020011534/DDL del 1.4.2021 per insussistenza delle inadempienze contestate e CP_1
conseguentemente, 3) riconoscere il corretto ricorso alle prestazioni garantite dalla FIS con riguardo al periodo 18 Maggio 2020-15 Agosto 2020 per sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.
4) Condannare l' o chi di dovere al pagamento delle spese e competenze di lite.”. Con un CP_1 secondo ricorso, concludeva testualmente al fine di far: “1) dichiarare l'accertamento impugnato nullo, illegittimo, inefficace con revoca, annullamento e/o dichiarazione di inefficacia della diffida accertativa n. 2020004543/DDL del 1.4.2021 2) accertare, in ogni caso, non dovuti i contributi e le somme aggiuntive per €.80.459,17 così come indicato nel verbale di accertamento n. CP_1
2020004543/DDL del 1.4.2021 per insussistenza delle inadempienze contestate e conseguentemente,
3) riconoscere il corretto ricorso alle prestazioni garantite dalla FIS con riguardo al periodo 18
Maggio 2020-15 Agosto 2020 per sussistenza dei requisiti previsti dalla legge. 4) Condannare l' CP_1
o chi di dovere al pagamento delle spese e competenze di lite.”. Con un terzo ricorso, infine, concludeva nei termini seguenti al fine di far: “1) dichiarare l'accertamento impugnato nullo, illegittimo, inefficace con revoca, annullamento e/o dichiarazione di inefficacia della diffida accertativa n.2020006399/DDL del 1.4.2021, 2) accertare, in ogni caso, non dovuti i contributi e le somme aggiuntive per €.279.916,63 così come indicato nel verbale di accertamento CP_1
n.2020006399/DDL del 1.4.2021 per insussistenza delle inadempienze contestate e conseguentemente, 3) riconoscere il corretto ricorso alle prestazioni garantite dalla FIS con riguardo al periodo 18 Maggio 2020-15 Agosto 2020 per sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.
4) Condannare l' o chi di dovere al pagamento delle spese e competenze di lite.”. CP_1
Le ragioni di connessione oggettiva e soggettiva tra i ricorsi ne hanno giustificato la riunione, che dà luogo ad un simultaneus processus dinanzi a questo Giudice.
CP_ A fondamento delle proprie domande, parte ricorrente deduceva: che, in data 1.04.2021, la sede di Avellino aveva notificato i verbali di accertamento ispettivo aventi, rispettivamente, n.
2020011534/DDL (correlato alla posizione contributiva/matricola 0805214862 e 0805221338), n.
2020004543/DDL (correlato alla posizione contributiva/matricola 0805221338) e n.
2 2020006399/DDL (correlato alla posizione contributiva/matricola 0805214862), tutti aventi ad oggetto l'accesso alle prestazioni garantite dal FIS COVID-19; che l'ente resistente, con tali diffide, aveva intimato parte ricorrente al versamento di contributi, secondo il quantum previamente specificato, relativi al recupero di somme indebitamente conguagliate con le denunce mensili di giugno 2020 e luglio 2020; che, con la notifica di tali diffide, l' aveva provveduto al CP_1 disconoscimento circa l'accesso alle prestazioni garantite dal fondo summenzionato, asserendo l'insussistenza delle condizioni richieste dalla legge.
Narrava di aver impugnato, con ricorso amministrativo e dinanzi agli organi istituzionali dell' , CP_1
i verbali richiamati, asserendone l'illegittimità.
Proseguiva riferendo che, in mancanza di qualsivoglia riscontro in sede amministrativa, ha inteso adire l'intestato Tribunale ed ha concluso ut supra.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva l'ente resistente che, impugnando estesamente il ricorso, affermava la legittimità e fondatezza delle proprie pretese.
Esaurita l'istruttoria, all'esito dell'udienza ex art. 127 ter cpc, la controversia veniva decisa come da presente sentenza.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
La soluzione della fattispecie de qua richiede di verificare se vi sia stata una riduzione, connessa alla pandemia, dell'attività tale da poter legittimare la fruizione del trattamento di integrazione salariale.
In questa sede, dunque, - con difese del tutto sovrapponibili in tutte e tre le cause Parte_1
riunite e pertanto suscettibili di trattazione unitaria - ha contestato le risultanze dell'accertamento ispettivo svolto nei propri confronti e chiesto l'annullamento dei richiamati Verbali di Accertamento e Notificazione emessi.
In via preliminare, vi è l'interesse ad agire in quanto «secondo l'orientamento più attendibile della giurisprudenza, il verbale di accertamento incide immediatamente sulla posizione soggettiva del debitore ed è pertanto direttamente efficace nei confronti dei terzi, conseguendone l'automatica impugnabilità ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 46 del 1999 ed applicazione delle disposizioni di cui alla L. n. 241 del 1990 in materia di procedimento amministrativo e di obbligo di motivazione”
(Cass., Sez. Lavoro, 4 ottobre 2013, n. 22724).
Tale conclusione si desume in particolare dal combinato disposto del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, che dispone: “Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.”; e art. 25, comma 1 lett. b) che dispone: “I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:... b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del
3 provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento à divenuto definitivo”. Tali disposizioni consentono di confermare l'ammissibilità dell'azione giudiziaria avverso quanto accertato dal provvedimento amministrativo contenuto in un verbale ispettivo in conformità ai principi generali sull'interesse ad agire, i quali ammettono un'azione di accertamento negativo contro un atto della P.A. da cui derivano, in base al principio di legalità, indefettibili conseguenze sanzionatorie (Cass., Sez. lav., n.
9159/2017; Cass., Sez. lav., n. 21791/2009)» .
Per costante orientamento giurisprudenziale, sussiste un interesse ad agire nei confronti di un verbale di accertamento redatto a conclusione di una visita ispettiva soltanto nel momento in cui con esso venga imposta un'obbligazione contributiva, e tale è generalmente il verbale ispettivo dell'ente previdenziale, con cui vengono accertate inadempienze contributive, essendo idoneo a manifestare una pretesa dell'ente pubblico, con la conseguenza che il relativo accertamento giustifica l'interesse del destinatario dello stesso ad un'azione di opposizione.
Nello specifico, deve osservarsi che a seguito di verbale ispettivo dell'ente previdenziale si instaura un giudizio volto a consentire al giudice un sindacato sulla pretesa sostanziale dell'ente e non sulla legittimità dell'atto amministrativo, quale il verbale di accertamento o la decisione emessa a seguito di ricorso proposto in via amministrativa, e quindi sull'idoneità dei fatti accertati al di fuori del processo a fornire la prova della pretesa contributiva contrapposti agli eventuali fatti impeditivi, modificativi ed estintivi allegati dall'opponente. Infatti l'obbligazione contributiva sorge in presenza dei presupposti previsti dalla legge ed il successivo atto di accertamento dell'ente ha valore dichiarativo di un obbligo preesistente. Il giudizio instaurato ha ad oggetto l'accertamento del rapporto e, dunque, la sussistenza o meno dell'obbligo contributivo e non la legittimità dell'atto amministrativo costituito dal verbale di accertamento, con la conseguenza che anche l'eventuale illegittimità di quest'ultimo o dell' eventuale successiva decisione relativa al ricorso amministrativo non impedirebbe o non precluderebbe al giudice di valutare il merito della pretesa contributiva.
Deve, allora, ritenersi la sussistenza di interesse ad agire, concreto ed attuale, dell'opponente in accertamento negativo del credito vantato dall' accertato nei verbali di accertamento opposti. CP_1
Si rileva, che siamo in tema di FIS con causale covid- 19 e dunque si verte in tema di trattamenti di integrazione salariale, i quali sono istituti previsti dal legislatore per intervenire in particolari momenti storici in cui gli operatori economici affrontano temporanee criticità del mercato.
Si tratta di interventi della pubblica amministrazione finalizzati a evitare che situazioni, temporanee e accidentali, possano causare l'interruzione del rapporto lavorativo con gravi conseguenze, per le condizioni di vita dei lavoratori. È nella natura del descritto ammortizzatore sociale essere strettamente collegato alle eccezionali condizioni di crisi che vive l'operatore economico.
4 In tema di onere probatorio si rileva che la fattispecie de qua, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, non è inquadrabile come un accertamento negativo del credito, il cui onere ricadrebbe sull'ente previdenziale, bensì si verte di un eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo. Pertanto, ricade sul datore di lavoro dimostrare di godere delle circostanze legittimanti l'accesso al beneficio dell'integrazione salariale, e dunque di dimostrare gli elementi della temporaneità della crisi e della verosimile successiva ripresa dell'attività (Cons. st., sez. II, n.
8685/2021).
Invero, in tema di sgravi contributivi spetta al datore di lavoro che pretenda di usufruirne dimostrare il possesso dei requisiti legittimanti l'esonero (Cassazione civile sez. lav., 19/08/2024, n.22923, Cass.
Civ., Sez. Lav., 10 luglio 2018, n. 18160 ordinanza;
conformi, Cass. Civ., Sez. Lav., 22 luglio 2014,
n. 16639; Cass. Civ., Sez. Lav., 18 gennaio 2018, n. 1157).
Ebbene, era onere dell' dimostrare che vi sia stata una significativa riduzione Parte_1 dell'attività di smaltimento dei rifiuti strettamente connessa e dipendente dall'emergenza covid.
In merito al valore probatorio dei verbali ispettivi, la giurisprudenza ha rilevato come i verbali redatti dagli ispettori del lavoro ovvero dai funzionari degli enti previdenziali fanno pieno prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, non estendendosi tale fede privilegiata alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante.
La Suprema Corte ha, pertanto, individuato diversi livelli di attendibilità, distinguendo tra i fatti percepiti direttamente dal verbalizzante e quelli percepiti da terzi.
Nel primo caso, infatti, il verbale di accertamento costituisce atto pubblico ex art. 2699 c.c., da cui deriva il particolare regime probatorio previsto dall'art. 2700 c.c. (cd. efficacia probatoria privilegiata).
Diversamente, non risulta applicabile l'art. 2700 c.c. al contenuto delle dichiarazioni acquisite dai verbalizzanti nel corso dell'istruttoria, le quali sono liberamente apprezzate dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
Tuttavia, la giurisprudenza ha rilevato come il verbale – quanto alle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi al verbalizzante – possiede una credibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria. Né le dichiarazioni rese agli ispettori perdono automaticamente efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio: ove queste siano univoche, infatti, il giudice può anche ritenere inutile l'escussione dei lavoratori in giudizio, tanto più se il datore di lavoro non allega e dimostra eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese tali da inficiarne l'attendibilità (ex multis Cass. sez. lav. n. 10427 del 2014).
5 Tracciati i profili processuali della presente vicenda, si deve a questo punto tracciare il quadro normativo sotteso all'erogazione del beneficio,con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto
“Cura Italia”) recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -
19”, all'art. 19 (“Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario”) sono state dettate le prime disposizioni in tema di cassa integrazione guadagni ordinaria, applicabili su tutto il territorio nazionale, stabilendo, al comma 1, che i datori di lavoro che nell'anno
2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 possono presentare domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria con causale “emergenza COVID – 19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.
Il quinto comma dello stesso articolo 19, con riguardo ai datori di lavoro iscritti al FIS, aggiunge che l'assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell'anno
2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale
(FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto trattamento, su istanza del datore di lavoro, può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell' ”. Successivamente il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recente “Misure urgenti in CP_1 materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19”, ha modificato l'impianto regolatorio in materia di integrazioni salariali connesse alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previsto dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
(convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27). In particolare, con l'art. 68 del decreto- legge 34/2020, che ha modificato l'art. 19 del decreto-legge 18/2020, è stato esteso il trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario con causale “COVID -19 nazionale”, richiedibile dai datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale che hanno dovuto interrompere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo, in aggiunta alle 9 settimane per i periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto, un incremento di “ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo, per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso di 9 settimane.
Successivamente il decreto- legge 16 giugno 2020, n. 52 ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina degli interventi di integrazione salariale, stabilendo all'art. 1, in deroga a quanto disposto dal citato articolo 19 D.L. 18/2020, la possibilità di usufruire di ulteriori 4 settimane per i periodi anche antecedenti al 1° settembre 2020, per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle
14 settimane precedentemente concesse.
6 La formula adottata dal Legislatore evidenzia, dunque, come due siano le condizioni richieste ossia la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa e la sussistenza di un nesso causale tra la stessa e l'emergenza epidemiologica.
Tali condizioni devono entrambe sussistere nel periodo oggetto della domanda di concessione.
Ebbene, è una società partecipata al 100% dall'Amministrazione Provinciale, Parte_1
costituita alla cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti della Regione Campania, ai sensi dell'art 11 del decreto-legge 195/2009, convertito in Legge 26/2010, per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti.
Dunque, è compito istituzionale di organizzare la raccolta dei rifiuti solidi Parte_1
urbani prodotti nei comuni consorziati;
provvedere al trasporto;
effettuare lo smaltimento finale.
Pertanto, nell'organizzazione dei servizi, la stessa è tenuta a considerare il carattere di obbligatorietà che la legge conferisce all'attività di recupero di determinate categorie di rifiuti, al fine di assicurarne attraverso la raccolta differenziata, il riciclo e il riutilizzo sul mercato, nonché a garantire a tutti i
Comuni consorziati omogeneità di servizi.
I servizi offerti da comprendono, tra gli altri, anche la raccolta dei RUP (farmaci e Parte_1
batterie), lo spazzamento stradale, la pulizia per manifestazioni e mercati rionali, la pulizia del verde urbano e la raccolta dei relativi residui, nonché la raccolta e lo smaltimento degli ingombranti e Raee.
Tale servizio in particolare è di norma effettuato presso i centri di raccolta e le ex isole ecologiche gestiti dalla società, anche mediante conferimento diretto da parte dei cittadini dei Comuni afferenti.
I sopra elencati servizi rappresentano servizi pubblici essenziali ai sensi degli artt. 1 e ss. della L.
146/1990 (recante “Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”) e costituiscono attività di pubblico interesse che, per nessuna ragione, possono essere sospesi o abbandonati, potendosi configurare casi eccezionali di funzionamento irregolare o di interruzione imputabili solo a cause di forza maggiore.
Dalla documentazione allegata è stato provato che la stessa azienda, ha comunicato ai Sindaci del
Comuni serviti e agli utenti la regolare prosecuzione degli altri servizi essenziali secondo il normale calendario, circostanza che è stata confermata dai lavoratori ascoltati dai verbalizzanti., riferendo che, per quanto di loro conoscenza, l'attività di raccolta porta a porta non ha subito interruzioni. Inoltre, con l'avviso all'utenza del 13 maggio 2020, pubblicato sul sito istituzionale della società,
comunicava il ripristino, a decorrere dal 18 maggio, del "servizi di ritiro à domicilio Parte_1
dei rifiuti ingombranti e Raee in tutti i comuni serviti, compreso il comune capoluogo, dove nel frattempo e stato già riattivato il servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti nonché, sempre a decorrere dalla stessa data, la riapertura del centri di raccolta e delle ex isole ecologiche, con la possibilità di conferimento diretto da parte dei cittadini dei comuni afferenti a detti centri, fatta
7 eccezione per il Centro di Raccolta di Campo Genova di Avellino. Peraltro, con riguardo a quest'ultimo, è necessario precisare che la chiusura di Campo Genova non è stata determinata dall'emergenza epidemiologica, essendo già intervenuta in precedenza l'ordinanza di sfratto da parte del . Anche le richieste di sgravio dei costi del servizio, allegate dall' hanno Controparte_2 CP_1
confermato che la riduzione ha interessato solo alcuni servizi e soltanto un periodo di tempo circoscritto e coincidente essenzialmente con la chiusura delle attività commerciali e produttive non essenziali.
Ebbene, questo Giudicante ritiene che sia necessario procedere dapprima all'accertamento del fatto storico, ossia verificare con dati oggettivi che via stata una riduzione dell'attività di smaltimento dei rifiuti o quanto meno una significativa riduzione della stessa, questo accertamento deve avvenire con fatti concreti, dimostrati e documentati.
Come già ribadito, trova applicazione il principio generale più volte enunciato dalla Suprema Corte, secondo cui, laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata, ricadendo sul datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di integrazione salariale, l'onere di dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione.
La parte datoriale, ha espletato la prova orale con l'escussione di due testi il Dott.re
[...]
responsabile del personale ed il ragioniere sig.re articolandola con i Tes_1 Parte_3 seguenti capitoli di prova : “a. Vero che nel periodo 18 Maggio 2020-15 Agosto 2020 il servizio presso le isole ecologiche e i centri di raccolta riprendeva in maniera ridotta;
b. Vero che, sempre nel periodo 18 Maggio 2020-15 Agosto 2020, la riduzione dell'attività lavorativa dipendeva dal minor personale a disposizione a causa dell'emergenza epidemiologica in atto;
c. Vero che il personale disponibile era legato alle indicazioni dei soggetti ipersuscettibili così come individuati dai medici competenti;
d. Vero che nell'anno 2020 vi è stata una minore raccolta di rifiuti rispetto all'anno 2019 in virtù della chiusura delle isole ecologiche e dei vari centri di raccolta”.
A parere del Giudicante i capitoli di prova formulati volti a dimostrare la riduzione dell'attività non si confrontano con la ratio decidendi insita nella fattispecie de qua.
La dimostrazione della riduzione dell'attività deve essere assolta con la prova documentale più stringente, o comunque con una prova testi che possa riferire e avvalorare il nesso causale insito nell'ammortizzatore Covid.
Ebbene, queste circostanze non sono state provate, e per quanto i testi escussi abbiano confermato i capitoli di prova, questi elementi richiedevano l'assolvimento dell'onere documentale con l'allegazione di documentazione aziendale idonea a verificare a riduzione dell'attività.
8 Inoltre, dai prospetti allegati da parte ricorrente sulla raccolta dei rifiuti per Comuni comparando l'anno 2019 e 2020 prendendo ad esame il quantitativo totale dei rifiuti si evince che in alcuni comuni questo è stato superiore nel 2020, mentre in altri la riduzione non è stata significativa.
Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso al trattamento di integrazione salariale COVID-19 non si ritiene giustificato per il periodo successivo al 17.05.2020, in quanto non risulta dimostrata la riduzione dell'attività causalmente connessa all'emergenza epidemiologica, dovendosi ritenere indebita la relativa prestazione.
Per quanto concerne la questione dei dipendenti ipersuscettibili, a nulla rileva lo stato soggettivo del lavoratore, poiché la scelta dei vertici di usufruire della Cassa integrazione Covid per questa tipologia di lavoratori fragili non doveva ricadere sull'utilizzo dell'ammortizzatore sociale Covid la cui ratio è legata alla sospensione e/o riduzione dell'attività. Invero, parte ricorrente avrebbe potuto che utilizzare altre modalità di collocazione, come per esempio la cassa integrazione ordinaria, oppure per i dipendenti della segreteria prevedere la tipologia del lavoro in modalità agile.
In ultimo, si rileva che lo di FR non ha mai subito chiusure e la chiusura del Campo CP_3
Genova, l'isola ecologica del attiene a circostanze che esulano da questo Controparte_2
giudizio, e comunque non rileva ai fini di una dimostrazione oggettiva della riduzione dell'attività.
Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. lavoro, 19-08-2016, n.
17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e Trib.
Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
In considerazione dell'opinabilità delle questioni controverse le spese di causa vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) Compensa le spese tra le parti.
Avellino, 28.05.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Monica d'Agostino
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