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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/04/2025, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3096/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3096/2023, avente come oggetto “divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Parte_1 C.F._1
Brescia, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Sorrentino, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 14.6.2024)
Per parte ricorrente: “Nel merito: 1) dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra , nata a [...] il [...], e , nato a [...]_1
Brescia il 24/04/1974, e registrato nei registri dello stato civile del Comune di Poncarale al n.15
Parte II Serie A in data 23 ottobre 2006;
2) disporre che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio corrispondendo alla Controparte_1 madre un assegno di mantenimento di 600,00 € mensili, da pagarsi mediante bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, assegno rivalutabile annualmente nel suo importo secondo gli indici Istat, fino all'indipendenza economica dello stesso;
3) disporre che il sig. contribuisca altresì nella misura del 50% al costo delle spese Controparte_1 straordinarie relative al figlio, come da protocollo del Tribunale di Brescia”;
Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.2.2023 deduceva di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in data 21.10.2006 a Poncarale (BS), trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 15, parte II, serie A, anno 2006, unione dalla quale era nato, il 27.6.2005, il figlio . Per_1
Ella aggiungeva che la separazione era stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Brescia n.
224/2011, pubblicata il 31.1.2011 e passata in giudicato, dopo la comparizione personale dei coniugi dinanzi al Presidente delegato in data 12.7.2007, la quale aveva disposto l'affidamento esclusivo del figlio alla madre, con collocamento prevalente presso di lei, frequentazioni del padre previo accordo con la madre, e un contributo al mantenimento del figlio a carico del padre pari ad €
450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente riferiva che il dal 2007, si era completamente disinteressato del figlio, nel CP_1
frattempo divenuto maggiorenne, da un punto di vista sia economico che affettivo, mentre ella lavorava con uno stipendio base di € 1.100,00, soggetto ad aumento in rapporto al lavoro straordinario fino a un massimo di € 1.300,00 mensili, con tredicesima mensilità. Ella, quindi, chiedeva la pronuncia del divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'esito dell'udienza presidenziale, celebrata il 15.12.2023, alla quale non Controparte_1
compariva, in via provvisoria ed urgente, venivano confermate le condizioni della separazione e disposte indagini reddituali sul resistente, che non si costituiva nemmeno nella fase istruttoria, ove ne veniva dichiarata la contumacia. All'udienza del 14.6.2024, celebrata in via cartolare, la parte ricorrente precisava le conclusioni trascritte in epigrafe, e il Giudice rimetteva la causa al Collegio in vista della decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
1. Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ai sensi degli artt. 2 e 3, n. 2), lettera b), della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n.
55/2015, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi” dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla parte ricorrente, risulta che l'udienza presidenziale nel giudizio di separazione è stata celebrata il 12.7.2007, sicché, alla data del deposito del ricorso di divorzio (23.2.2023), erano già trascorsi ben più di dodici mesi da allora, e che la separazione è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Brescia 224/2011, pubblicata il 31.1.2011 e passata in giudicato.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da quattordici anni durante i quali non si sono più riconciliati, non può più essere ricostituita: il resistente, anzi, non si è nemmeno costituito nel presente procedimento di divorzio e risulta irreperibile.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
2. Sui provvedimenti relativi al figlio Per_1
Il raggiungimento della maggiore età non comporta il venir meno del dovere dei genitori di mantenere i figli, come si evince dall'art. 337-septies c.c.
Nel caso di specie, data anche la giovane età del figlio , costui non risulta ancora Per_1
economicamente autosufficiente.
Tuttavia, seppur considerati l'integrale gravare dei compiti domestici e di cura sulla madre e l'assenza di frequentazioni paterne, il contributo al mantenimento del figlio a carico del padre non può essere aumentato, rispetto all'epoca della separazione, in misura superiore ad € 500,00 mensili, considerata la rivalutazione monetaria annuale maturata da allora, in quanto le condizioni reddituali delle parti sono sostanzialmente equivalenti e non risultano mutate nel loro reciproco rapporto rispetto all'epoca della separazione (la ricorrente non lo ha allegato): la ricorrente, come da lei riferito in sede di udienza presidenziale, percepisce una retribuzione mensile che va da € 1.100,00 ad € 1.300,00 su tredici mensilità, mentre il resistente, come emerge dalle informazioni acquisite presso l' e l'Agenzia delle Entrate, ha percepito circa € 7.000,00 lordi annuali nel 2020, € CP_2
8.900,00 lordi annuali (circa € 7.200,00 netti annuali) nel 2021, € 17.770,00 lordi annuali (€
14.275,00 netti annuali) nel 2022, ed € 17.587,00 lordi annuali nel 2023.
Le spese straordinarie per il figlio , come richiesto dalla ricorrente, dovranno essere Per_1
suddivise al 50% fra i genitori, come da Protocollo in uso a questo Tribunale.
3. Sulle spese processuali
Le spese di lite del presente giudizio sostenute dalla parte ricorrente, considerato che la causa è stata definita con una pronuncia necessaria, quale quella sullo status divorzile, e di sostanziale conferma delle condizioni della separazione, nonostante la ricorrente avesse chiesto un aumento del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre, debbono essere dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra e in data 21.10.2006 a Poncarale Parte_1 Controparte_1
(BS), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 15, parte II, serie A, anno 2006;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1 on il versamento di un contributo pari ad € 500,00 mensili, con Persona_2
decorrenza dalla data della domanda, da corrispondere alla ricorrente ogni mese entro il giorno 10, importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale, secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio
2016;
4) Dichiara l'irripetibilità delle spese di lite del presente giudizio sostenute dalla parte ricorrente. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 3.4.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3096/2023, avente come oggetto “divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Parte_1 C.F._1
Brescia, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Sorrentino, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 14.6.2024)
Per parte ricorrente: “Nel merito: 1) dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra , nata a [...] il [...], e , nato a [...]_1
Brescia il 24/04/1974, e registrato nei registri dello stato civile del Comune di Poncarale al n.15
Parte II Serie A in data 23 ottobre 2006;
2) disporre che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio corrispondendo alla Controparte_1 madre un assegno di mantenimento di 600,00 € mensili, da pagarsi mediante bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, assegno rivalutabile annualmente nel suo importo secondo gli indici Istat, fino all'indipendenza economica dello stesso;
3) disporre che il sig. contribuisca altresì nella misura del 50% al costo delle spese Controparte_1 straordinarie relative al figlio, come da protocollo del Tribunale di Brescia”;
Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.2.2023 deduceva di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in data 21.10.2006 a Poncarale (BS), trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 15, parte II, serie A, anno 2006, unione dalla quale era nato, il 27.6.2005, il figlio . Per_1
Ella aggiungeva che la separazione era stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Brescia n.
224/2011, pubblicata il 31.1.2011 e passata in giudicato, dopo la comparizione personale dei coniugi dinanzi al Presidente delegato in data 12.7.2007, la quale aveva disposto l'affidamento esclusivo del figlio alla madre, con collocamento prevalente presso di lei, frequentazioni del padre previo accordo con la madre, e un contributo al mantenimento del figlio a carico del padre pari ad €
450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente riferiva che il dal 2007, si era completamente disinteressato del figlio, nel CP_1
frattempo divenuto maggiorenne, da un punto di vista sia economico che affettivo, mentre ella lavorava con uno stipendio base di € 1.100,00, soggetto ad aumento in rapporto al lavoro straordinario fino a un massimo di € 1.300,00 mensili, con tredicesima mensilità. Ella, quindi, chiedeva la pronuncia del divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
All'esito dell'udienza presidenziale, celebrata il 15.12.2023, alla quale non Controparte_1
compariva, in via provvisoria ed urgente, venivano confermate le condizioni della separazione e disposte indagini reddituali sul resistente, che non si costituiva nemmeno nella fase istruttoria, ove ne veniva dichiarata la contumacia. All'udienza del 14.6.2024, celebrata in via cartolare, la parte ricorrente precisava le conclusioni trascritte in epigrafe, e il Giudice rimetteva la causa al Collegio in vista della decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
1. Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ai sensi degli artt. 2 e 3, n. 2), lettera b), della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n.
55/2015, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi” dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla parte ricorrente, risulta che l'udienza presidenziale nel giudizio di separazione è stata celebrata il 12.7.2007, sicché, alla data del deposito del ricorso di divorzio (23.2.2023), erano già trascorsi ben più di dodici mesi da allora, e che la separazione è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Brescia 224/2011, pubblicata il 31.1.2011 e passata in giudicato.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da quattordici anni durante i quali non si sono più riconciliati, non può più essere ricostituita: il resistente, anzi, non si è nemmeno costituito nel presente procedimento di divorzio e risulta irreperibile.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
2. Sui provvedimenti relativi al figlio Per_1
Il raggiungimento della maggiore età non comporta il venir meno del dovere dei genitori di mantenere i figli, come si evince dall'art. 337-septies c.c.
Nel caso di specie, data anche la giovane età del figlio , costui non risulta ancora Per_1
economicamente autosufficiente.
Tuttavia, seppur considerati l'integrale gravare dei compiti domestici e di cura sulla madre e l'assenza di frequentazioni paterne, il contributo al mantenimento del figlio a carico del padre non può essere aumentato, rispetto all'epoca della separazione, in misura superiore ad € 500,00 mensili, considerata la rivalutazione monetaria annuale maturata da allora, in quanto le condizioni reddituali delle parti sono sostanzialmente equivalenti e non risultano mutate nel loro reciproco rapporto rispetto all'epoca della separazione (la ricorrente non lo ha allegato): la ricorrente, come da lei riferito in sede di udienza presidenziale, percepisce una retribuzione mensile che va da € 1.100,00 ad € 1.300,00 su tredici mensilità, mentre il resistente, come emerge dalle informazioni acquisite presso l' e l'Agenzia delle Entrate, ha percepito circa € 7.000,00 lordi annuali nel 2020, € CP_2
8.900,00 lordi annuali (circa € 7.200,00 netti annuali) nel 2021, € 17.770,00 lordi annuali (€
14.275,00 netti annuali) nel 2022, ed € 17.587,00 lordi annuali nel 2023.
Le spese straordinarie per il figlio , come richiesto dalla ricorrente, dovranno essere Per_1
suddivise al 50% fra i genitori, come da Protocollo in uso a questo Tribunale.
3. Sulle spese processuali
Le spese di lite del presente giudizio sostenute dalla parte ricorrente, considerato che la causa è stata definita con una pronuncia necessaria, quale quella sullo status divorzile, e di sostanziale conferma delle condizioni della separazione, nonostante la ricorrente avesse chiesto un aumento del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre, debbono essere dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra e in data 21.10.2006 a Poncarale Parte_1 Controparte_1
(BS), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 15, parte II, serie A, anno 2006;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1 on il versamento di un contributo pari ad € 500,00 mensili, con Persona_2
decorrenza dalla data della domanda, da corrispondere alla ricorrente ogni mese entro il giorno 10, importo soggetto a rivalutazione monetaria annuale, secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio
2016;
4) Dichiara l'irripetibilità delle spese di lite del presente giudizio sostenute dalla parte ricorrente. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 3.4.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri